DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2006, n. 118
Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto
dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite
dell'originale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di
un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare
gli articoli 1 e 2, che dettano le modalita' ed i criteri della
delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge
medesima;
Visto l'allegato B della predetta legge, che include, tra le
direttive da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, la citata
direttiva 2001/84/CE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi
al suo esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie e artistiche;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita'
culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della
proprieta' letteraria;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante
riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma
degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in
particolare l'articolo 7, relativo alla Societa' italiana autori ed
editori;
Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di
tutela del diritto d'autore;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;
Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante
approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile
1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere del Comitato consultivo permanente per il
diritto d'autore, espresso nella riunione del 19 settembre 2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni VII e XIV della
Camera dei deputati e della Commissione 7ª del Senato della
Repubblica, resi, rispettivamente, in data 13 dicembre 2005 e in data
14 dicembre 2005;
Visto che le predette Commissioni hanno espresso parere favorevole
sul presente provvedimento, e precisamente, con condizioni ed
osservazioni la Commissione VII della Camera dei deputati e con
osservazioni la Commissione 7ª del Senato della Repubblica e la
Commissione XIV della Camera dei deputati;
Considerato che il presente provvedimento accoglie tutte le
modifiche poste a condizione del parere favorevole della VII
Commissione della Camera dei deputati e che tiene conto di tutte le
osservazioni delle predette Commissioni parlamentari, fatta
eccezione:
1) per l'osservazione della XIV Camera, con la quale si chiede di
valutare 1'opportunita' «di non applicare il diritto di seguito a
favore degli aventi causa dell'artista dopo la sua morte, al massimo
fino al 1° gennaio 2010», ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della
direttiva 2001/84/CE, in quanto tale facolta' e' limitata, per
espressa previsione del citato articolo 8, comma 2, solo agli Stati
membri in cui non si applica, alla data di entrata in vigore della
direttiva stessa - 13 ottobre 2001 - il diritto sulle successive
vendite di opere d'arte. Nel nostro Paese detta disciplina e'
applicabile sin dal 1941, anno di entrata in vigore della legge n.
633 del 1941, che contiene gia' la disciplina del diritto di seguito;
2) per l'osservazione della VII Camera - con la quale si chiede
di valutare l'opportunita' - all'articolo 12, primo capoverso,
secondo periodo, di stabilire che il decreto ministeriale ivi
previsto debba essere adottato, sentite, oltre alla S.I.A.E, anche le
organizzazioni sindacali di categoria degli autori. Tale osservazione
non e' stata accolta poiche' si e' ritenuta assorbente la previsione,
gia' contenuta all'articolo 12, primo capoverso, secondo periodo, in
base alla quale deve essere sentita la SIAE, che rappresenta gia' in
maniera compiuta ed istituzionale gli interessi degli autori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Sostituzione della rubrica della sezione VI, capo II titolo III,
della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. La denominazione della sezione VI, capo II, titolo III, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituita dalla seguente:
«Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di
manoscritti».
Art. 2
Sostituzione dell'articolo 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 144. - 1. Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti
hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva
alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore.
2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva
quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualita' di
venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano
professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le
gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere
d'arte.
3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando
il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno
di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia
superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i
tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.».
Art. 3.
Sostituzione dell'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 145. - 1. Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono
gli originali delle opere delle arti figurative, comprese
nell'articolo 2, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni,
le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le
ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonche' gli originali
dei manoscritti, purche' si tratti di creazioni eseguite dall'autore
stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.
2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero
limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorita', sono
considerate come originali purche' siano numerate, firmate o
altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.».
Art. 4.
Sostituzione dell'articolo 146 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 146 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 146. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 e' riconosciuto
anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte
dell'Unione europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda
lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani
e dei loro aventi causa.
2. Agli autori di paesi non facenti parte dell'Unione europea non
in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in
Italia, e' riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente
sezione per i cittadini italiani.».
Art. 5.
Sostituzione dell'articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 147. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 non puo' formare
oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.».
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 148 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 148 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 148. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta
la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.».
Art. 7.
Sostituzione dell'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 149. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 spetta dopo la
morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in
difetto di successori entro il sesto grado, il diritto e' devoluto
all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e
scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i
propri fini istituzionali.».
Art. 8
Sostituzione dell'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 150. - 1. Il compenso previsto dall'articolo 144 e' dovuto
solo se il prezzo della vendita non e' inferiore a 3.000,00 euro.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai
sensi dell'articolo 144 sono cosi' determinati:
a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra
3.000,00 euro e 50.000,00 euro;
b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra
euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra
euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra
euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a
500.000,00 euro.
3. L'importo totale del compenso non puo' essere comunque superiore
a 12.500,00 euro.».
Art. 9.
Sostituzione dell'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 151. - 1. Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione
delle percentuali di cui all'articolo 150, e' calcolato al netto
dell'imposta.».
Art. 10.
Sostituzione dell'articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 152. - 1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 e' a
carico del venditore.
2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di
prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e
di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo
importo alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), e' a
carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2.
3. Fino al momento in cui il versamento alla Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti
di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di
legge, delle somme prelevate.
4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali
acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore
del pagamento del compenso da questi dovuto.».
Art. 11.
Sostituzione dell'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 153. - 1. Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui
alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello indicato al
comma 1 dell'articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del
professionista intervenuto quale venditore acquirente o
intermediario, mediante dichiarazione alla Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE), nel termine e con le modalita' stabilite
nel regolamento.
2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresi', l'obbligo di fornire
alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta
di quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita,
tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi
previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l'esibizione della
documentazione relativa alla vendita stessa.».
Art. 12.
Sostituzione dell'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 154. - 1. La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE)
provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli
aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a
rendere pubblico, anche tramite il proprio sito informatico
istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2, l'elenco degli
aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso.
Provvede, altresi', al successivo pagamento del compenso al netto
della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura e'
determinata con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sentita la Societa' italiana degli autori ed editori
(SIAE). Il decreto e' sottoposto ad aggiornamento triennale.
2. Presso la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) sono
tenuti a disposizione i compensi di cui al comma 1, che non sia stato
possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni,
decorrente dalla data a decorrere dalla quale gli stessi sono
divenuti esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso
tale periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei
compensi, questi ultimi sono devoluti all'Ente nazionale di
previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti scrittori
ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli
interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella
del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1.».
Art. 13.
Sostituzione dell'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 155. - 1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si
applicano anche alle opere anonime e pseudonime.».
Art. 14.
Sotituzione dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 172. - 1. Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono
commessi per colpa la pena e' della sanzione amministrativa fino a
1.032,00 euro.
2. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita l'attivita' di
intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo
152 e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attivita'
professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonche' la
sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.».
Art. 15.
Modfica all'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. All'articolo 182-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n.
633, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«d-ter) sulle case d'asta, le gallerie e in genere qualsiasi
soggetto che eserciti professionalmente il commercio di opere d'arte
o di manoscritti.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Buttiglione, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli