LEGGE 5 febbraio 1992, n. 169
Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata
degli oli di oliva vergini ed extravergini. (GU n.49 del 2821992 )
Entrata in vigore della legge: 14/3/1992
CAPO I
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva sono quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987, e dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata
degli oli di oliva vergini ed extravergini. (GU n.49 del 2821992 )
Entrata in vigore della legge: 14/3/1992
CAPO I
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva sono quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987, e dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1. 1. Le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva sono quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987, e dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del