Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI
DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO
IVECO S.p.A. c. Palumbo Technology S.r.L.
Case No. D2008-0749
1. Le parti
La Ricorrente è IVECO S.p.A, Torino, Italia, rappresentata dall’Studio legale Garibaldi Giani Associati, Torino, Italia.
La Resistente è Palumbo Technology S.r.l., Monopoli (Bari), Italia, rappresentata dall’Avv. Pier Paolo Bgordo, Bari, Italia.
2. Il nome a dominio e l’ente di registrazione
Il nome a dominio in contestazione, <ivecoparts.com> (di seguito Nome a Dominio), è registrato presso la società Register.IT SPA.
3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso, in lingua inglese, è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 14 maggio 2008, via email, ed il 15 maggio 2008, in formato cartaceo, ai sensi della Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), delle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e delle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
Il 14 maggio 2008, il Centro ha trasmesso via e-mail a Register.IT una richiesta di verifica dei dati relativi al Nome a Dominio. Il 15 maggio 2008, Register.IT. ha confermato che il Nome a Dominio è registrato a nome della Resistente, comunicando i relativi dati e precisando che: a) la lingua designata prevista nel contratto di registrazione è la lingua italiana; e b) l’indicazione della giurisdizione competente.
Il Centro ha quindi invitato la Ricorrente a modificare il Ricorso relativamente a: a) la lingua del Ricorso medesimo; e b) l’indicazione della giurisdizione competente, invitando la Ricorrente a inviare il Ricorso nella versione così modificata (Ricorso Modificato) entro il termine di 5 giorni. La relativa comunicazione veniva inviata dal Centro via e-mail in data 19 maggio 2008.
In data 28 maggio 2008 la Ricorrente ha chiesto al Centro una proroga del suddetto termine motivandola con la mancata ricezione della comunicazione del 19 maggio a causa di problemi tecnici del sistema di posta elettronica. Il Centro ha dunque assegnato alla Ricorrente un nuovo termine sino al 2 giugno 2008 per l’invio del Ricorso Modificato, dandone comunicazione alle parti in data 28 maggio 2008. Il giorno successivo la Resistente ha contestato la proroga del termine accordata alla Ricorrente.
Successivamente, in data 30 maggio 2008, la Riccorrente ha trasmesso al Centro in forma elettronica il Ricorso Modificato (in lingua italiana), mentre l’esemplare cartaceo è pervenuto il 2 giugno 2008.
Il Centro, verificatane la regolarità formale, in data 4 giugno 2008, ha notificato il Ricorso Modificato alla Resistente unitamente alla comunicazione di avvio della procedura, con termine alla Resistente sino al 24 giugno 2008 per l’invio della Risposta.
La Risposta è stata trasmessa in formato elettronico al Centro in data 24 giugno 2008; mentre il successivo 26 giugno 2008 è pervenuto l’esemplare cartaceo con la relativa documentazione.
In data 03 luglio 2008, il Centro ha invitato l’Avv. Anna Carabelli a ricoprire il ruolo di esperto nel caso in esame, trasmettendole la richiesta di dichiarazione di accettazione, imparzialità ed indipendenza. L’Avv. Carabelli, in data 7 luglio 2008, ha inviato al Centro tale dichiarazione, come previsto dalle Norme.
Pertanto, in data 8 luglio 2008, il Centro ha nominato l’Avv. Anna Carabelli quale Membro Unico del Collegio. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme; avendo esaminato la documentazione ricevuta, il Collegio ritiene che il Centro abbia assolto agli obblighi previsti dall’articolo 2(a) delle Norme nell’impiegare i mezzi ragionevolmente disponibili per rendere edotta la Resistente in merito alla presente procedura.
4. I presupposti di fatto
Il Collegio ritiene provate le seguenti circostanze in quanto documentate in atti o non contestate.
La Ricorrente è la capogruppo del Gruppo IVECO, uno dei maggiori costruttori di veicoli industriali e commerciali, operante in vari paesi del mondo.
La Ricorrente è titolare dei seguenti marchi incorporanti la parola “iveco” (cfr. Allegati 5a e 5 b al Ricorso):
- IVECO PARTS, registrato presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (prima registrazione in data 21 dicembre 1988 n. 502134, successiva,mente rinnovata) per le classi n. 7,9,12,37. Tale marchio è anche oggetto di registrazione internazionale presso l’OMPI (prima Registrazione internazionale n. 532375 in data 7 dicembre 1988, successivamente rinnovata).
- IVECO, registrato presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (prima registrazione in data 8 novembre 1976 n. 298201, successivamente rinnovata) per le classi 7,9,12. Tale marchio è anche oggetto di registrazione internazionale presso l’OMPI (prima registrazione n. 426061 in data 21 ottobre 1976, successivamente rinnovata) nonché di registrazione comunitaria presso l’Ufficio per l’armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) (Registrazione comunitaria n. 001006725 del 27 marzo 2000).
La Resistente ha registrato il Nome a Dominio il 10 maggio 2006 e lo utilizza come portale per la vendita on-line di pezzi di ricambio per veicoli commerciali.
Il Collegio ha visitato il sito della Resistente e ha osservato che l’home page riporta in alto il banner “Ecommerce Ricambi Originali IVECO” con l’immagine di alcuni veicoli industriali IVECO, sotto il quale vi è un elenco dei prodotti di ricambio commercializzati attraverso il sito. Per consultare il catalogo occorre “cliccare” sui prodotti ovvero sull’icona “Catalogo”, che pure appare sul lato sinistro dell’home page; a quel punto all’utente internet viene richiesto di effettuare una scelta tra le seguenti marche di pezzi di ricambio per veicoli industriali: Errevi, Iveco, Lema, Marcato, Mombat. La Resistente, infatti commercializza attraverso il sito “www.ivecoparts.com”, oltre a parti di ricambio originali per veicoli industriali IVECO, anche parti di ricambio prodotte da concorrenti della Ricorrente. Cliccando invece sull’icona “Informazioni” si accede alla sezione che contiene le informazioni sul servizio e le condizioni generali di vendita, quale penultima clausola è riportato il seguente disclaimer “IVECO è un marchio registrato di proprietà della IVECO S.p.A. Il portale Ivecoparts.com non appartiene alla società IVECO S.p.A.”
In data 5 luglio 2006 la Ricorrente ha inviato alla Resistente una lettera di diffida contestando l’indebito utilizzo del marchio IVECO, tale da confondere gli internauti che visitano il sito web; la Resistente ha replicato in data 19 luglio 2006 respingendo ogni addebito sulla base della considerazione che il Nome a Dominio è stato registrato allo scopo di vendere on-line ricambi IVECO originali, regolarmente acquistati presso i rivenditori IVECO (cfr. Allegato 4 al Ricorso).
5. Argomentazioni delle parti
A. Ricorrente
La Ricorrente afferma che:
- Iveco progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, mezzi cava/cantiere, autobus urbani e interurbani e veicoli speciali per applicazioni quali l’antincendio, le missioni fuori strada, la difesa e la protezione civile. Con i suoi 24.500 dipendenti, Iveco produce in 28 stabilimenti ubicati in 16 paesi del mondo, con tecnologie di eccellenza sviluppate in 5 centri di ricerca; fornisce inoltre attività di assistenza tecnica attraverso più di 4.600 punti di assistenza in oltre 100 Paesi, e vanta un’estesa rete di concessionari e rivenditori autorizzati.
- I marchi IVECO e IVECO PARTS di cui la Ricorrente è titolare sono ampiamente conosciuti in tutto il mondo.
- Il Nome a Dominio è identico al marchio IVECO PARTS di proprietà della Ricorrente; esso è altresì fortemente confondibile con il marchio IVECO, in quanto l’aggiunta del suffisso “.parts” è tale da ingenerare confusione circa l’appartenenza alla Ricorrente del Nome a Dominio e non è sufficiente a distinguere il Nome a Dominio e mantenerlo concettualmente separato anche dal principale marchio di cui la Ricorrente è titolare e che corrisponde anche al suo nome.
Il disclaimer che appare nel sito della Resistente non vale ad eliminare tale confusione in base al principio del c.d. “initial interest confusion”. Infatti, anche in presenza di un disclaimer l’utente viene reso edotto della non riferibilità di un sito ad un determinato marchio solo dopo essere entrato nel sito stesso ma a quel punto l’effetto confusorio si è già verificato. Inoltre nel caso di specie, considerati la struttura del sito collegato al Nome a Dominio e i servizi di e-commerce che esso offre, sussiste la concreta possibilità che un cliente in buona fede non venga mai a conoscenza del fatto che il servizio offerto dal sito non sia fornito dalla Ricorrente e non faccia capo al Gruppo IVECO.
- La Resistente non ha alcun interesse legittimo sul Nome a Dominio perché lo stesso non presenta alcun legame con il nome della Resistente (Palumbo Technology) né è necessario per identificare l’attività commerciale da questo svolta, anche on-line, consistente (secondo la visura camerale della CCIA di Bari di all’Allegato 6 al Ricorso) nella costruzione e riparazione di veicoli commerciali.
- La Resistente non è titolare di alcun marchio né di alcun diritto di proprietà intellettuale relativamente alle parole “iveco parts” e “iveco”, non si definisce né è in altro modo conosciuta come IVECO PARTS, non è licenziataria della Ricorrente né altrimenti da quest’ultima autorizzata a utilizzare i marchi della Ricorrente con cui non ha mai intrattenuto alcuna relazione contrattuale, tantomeno relativamente all’attività svolta attraverso il sito cui il Nome a Dominio rimanda.
- La Resistente ha registrato ed utilizza il Nome a Dominio in mala fede, allo scopo di attirare sul proprio sito gli utenti internet e trarre così un illecito vantaggio economico dall’elevato rischio di confusione con i marchi della Ricorrente (che godono di rinomanza a livello internazionale), ai sensi del paragrafo 4(b)(iv) della Policy. Inoltre, l’intento della Resistente di approfittare in mala fede della notorietà e del prestigio della Ricorrente e dei suoi marchi nell’ambito della propria attività commerciale che si pone in concorrenza con quella della Ricorrente, è dimostrata dall’uso, nel Nome a Dominio, della parola “parts” (pezzi di ricambio, in lingua inglese traducibili come “parts” o “spare parts”, per veicoli commerciali).
La Ricorrente chiede quindi il trasferimento del Nome a Dominio, citando, a sostegno delle proprie allegazioni e della propria domanda, alcune precedenti decisioni OMPI.
B. Resistente
La Resistente eccepisce in primo luogo che il Ricorso Modificato è stato inviato al Centro oltre il termine fissato dalle Norme, a seguito di una proroga concessa dal Centro senza “alcun provato motivo” e perciò in violazione delle Norme medesime. Tali Norme presiedono all’esigenza di “consentire alle parti in determinati tempi e in determinati modi di attivarsi nel rispetto dei principi superiori di TRASPARENZA, ECONOMICITA’, IMPARZIALITA’ che non POSSONO E NON DEVONO essere stravolti sulla base di mere affermazioni prive di sostegno alla richiesta di proroga.”
Tale osservazione preliminare già di per sé giustifica il rigetto del Ricorso ad avviso della Resistente che comunque svolge nel merito le seguenti ulteriori argomentazioni:
- La Resistente opera nel settore della vendita di accessori di auto e ricambi ed è proprietaria di 2 portali internet, di cui uno contraddistinto dal Nome a Dominio attraverso cui commercializza parti di ricambio originali dei veicoli industriali prodotti dalla Ricorrente.
- Il Nome a Dominio è di titolarità legittima ed esclusiva della Resistente in base al principio “first come, first served”.
- Nello specifico, poi, la Resistente è legittimata all’utilizzo del Domain Name in quanto esso vende prodotti originali della Ricorrente che, non avendo una propria ed autonoma rete commerciale, si avvale di numerose ditte per la commercializzazione delle parti di ricambio di sua produzione. Pertanto, l’uso del Nome a Dominio da parte della Resistente, non può generare confusione tra gli utenti della rete circa i servizi ed i prodotti offerti dai diversi soggetti che operano nel medesimo settore di attività.
- Ogni rischio di confusione è viepiù escluso nello specifico perché nelle pagine del sito del Resistente appare il disclaimer “IVECO è un marchio registrato di proprietà della IVECO s.p.a.. Il portale Ivecoparts.com non appartiene alla società IVECO S.P.A.”.
A supporto delle proprie argomentazioni la Resistente cita una precedente decisione OMPI (Daimler Chrysler vs. Donald Drummonds – WIPO Case No. D2001-0160) nonché la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee in data 11/9/2007 nel procedimento C-17/06, in materia di uso commerciale dell’altrui marchio registrato; richiama inoltre la Direttiva Comunitaria CE 89/104 nonché la normativa nazionale di cui al D.Lgs. 10/2/05 n. 30.
La Resistente da atto di avere promosso nei confronti della Ricorrente, avanti al Tribunale Civile di Bari – Sez. Dist. Di Monopoli, una causa civile volta ad ottenere una sentenza che dichiari la legittimità dell’utilizzo del Nome a Dominio da parte della Ricorrente sulla base delle medesime argomentazioni svolte in questo procedimento.
6. Motivi della decisione
6. 1 Sull’eccezione preliminare della Resistente
In via preliminare, la Resistente contesta che il Ricorso Modificato non è stato presentato nel termine previsto dalle Norme e che la proroga di tale termine, concessa dal Centro, sarebbe ingiustificata e come tale inidonea a sanare tale difetto procedurale.
Al riguardo, il Collegio osserva che il paragrafo 4(b) delle Norme prevede che, in caso di irregolarità del ricorso rilevata dal Centro, il ricorrente debba provvedere a sanare tale irregolarità entro 5 giorni dalla relativa comunicazione; diversamente il ricorso si intende ritirato salva comunque la possibilità per il ricorrente di presentare un nuovo ricorso. Il tipo presente procedimento è informato oltre che ai principi di trasparenza, economicità, imparzialità e celerità (come la stessa Resistente dà atto), anche a quello della libertà delle forme, come dimostra l’ampia discrezionalità accordata, anche su questioni di carattere procedurale, ai collegi. In altre parole, laddove siano rispettati i requisiti minimi richiesti dalle Norme e dalle Norme Supplementari e sia rispettato il principio del contradditorio, spetta al collegio condurre il procedimento nel modo in cui ritiene più appropriato (paragrafo 10 delle Norme), avendo riguardo, in particolare, a garantire la speditezza del procedimento.
Ora, nel caso specifico:
- le irregolarità rilevate dal Centro riguardavano la lingua di redazione del ricorso (redatto in inglese invece che in italiano) e la dichiarazione di accettazione della giurisdizione: la rettifica, in entrambi i casi, è nell’interesse della Resistente;
- la richiesta di proroga del termine è stata dalla Ricorrente motivata, ancorché non documentata;
- il Ricorso Modificato è stato regolarmente comunicato alla Resistente, e da tale data (e solo da tale data) è iniziato a decorrere il termine di 20 giorni previsto dalle Norme per l’invio della Risposta, puntualmente pervenuta al Centro;
- la mancata osservanza del termine previsto dalle Norme per la correzione di eventuali irregolarità rilevate dal Centro non comporta alcuna decadenza o preclusione per la parte inadempiente. Ed infatti le Norme prevedono espressamente la possibilità di depositare un nuovo ricorso;
- non può esservi dubbio sulla determinazione della Ricorrente a proseguire nell’azione, attesa la trasmissione, nel termine prorogato assegnato dal Centro, del Ricorso Modificato. In altri termini è ragionevole pensare che se la proroga non fosse stata disposta la Ricorrente avrebbe comunque provveduto a depositare un nuovo ricorso.
Alla luce di quanto sopra il Collegio ritiene che la concessione della proroga del termine per la presentazione del Ricorso Modificato non abbia in alcun modo pregiudicato gli interessi della Resistente. In considerazione delle circostanze del caso, tale proroga appare volta alla salvaguardia di quelle ragioni di speditezza che le Norme espressamente tutelano. L’eccezione sollevata dalla Resistente, invece, ha di fatto effetti dilatori che le Norme vogliono espressamente evitare. Pertanto il Collegio, nell’esercizio della discrezionalità attribuitagli dalle Norme e in applicazione dei principi che informano il presente procedimento, ritiene di dover entrare nel merito della vertenza e deciderla.
Da ultimo è appena il caso di accennare alla dichiarazione della Resistente (vedi paragrafo VIII, pag. 10 della Risposta) secondo cui “Il Resistente non conviene circa la esclusione di responsabilità in relazione al presente procedimento amministrativo del Centro, del Decisore e dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale a meno che dagli stessi non giungano prove documentali giustificanti la proroga dei termini, a favore della ricorrente, di presentazione del ricorso in lingua italiana da parte della ricorrente in violazione dei termini fissati dalle norme di procedura”.
L’esclusione di responsabilità, nei confronti delle parti, per qualunque atto o omissione compiuti dal Centro o dal collegio nell’ambito del procedimento, è sancita al paragrafo 20 delle Norme ed al paragrafo 12 delle Norme Supplementari che la Resistente ha espressamente e volontariamente accettato all’atto della registrazione del Nome a Dominio.
6.2 Sul merito della vertenza
La Policy (che certamente si applica al caso di specie come confermato da Register.IT nell’e-mail del 15 maggio 2008 in risposta alla richiesta di verifica dei dati inviata dal Centro), è volta a regolare e risolvere i casi di abusiva registrazione di nomi a dominio. In generale, ricorre l’ipotesi di abusiva registrazione quando un nome a dominio viene registrato ed utilizzato in mala fede.
E’ dunque sulla base della Policy che il Collegio valuterà e deciderà sulla domanda di ri-assegnazione del Nome a Dominio proposta dalla Ricorrente.
Paragrafo 4(a) della Policy elenca tre condizioni concorrenti che, se provate dal ricorrente, indicano il carattere abusivo, cioè in mala fede, della registrazione e dell’uso del nome a dominio contestato e giustificano la relativa richiesta di rassegnazione:
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui la ricorrente vanti dei diritti di privativa; e
(ii) la Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; e
(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.
Il paragrafo 4 (b) della Policy elenca a titolo esemplificativo quattro circostanze che, ai fini del paragrafo 4 (a)(iii), se dimostrate dal ricorrente, costituiscono evidenza della registrazione e dell'uso del nome a dominio in mala fede.
Il paragrafo 4 (c)della Policy elenca a titolo esemplificativo tre circostanze che, se dimostrate dal resistente, costituiscono evidenza del suo diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio ai fini del paragrafo 4 (a)(ii).
A. Identità o somiglianza del Nome a Dominio con i marchi della Ricorrente
Ad avviso del Collegio non sussiste dubbio circa l’identità del Nome a Dominio con il marchio IVECO PARTS e la sua confondibilità con il marchio IVECO, entrambi di proprietà della ricorrente.
Il Collegio ritiene quindi provata la prima condizione di cui al paragrafo 4(a)(i) della Policy.
B. Assenza di diritti o di interessi legittimi della Resistente in relazione al nome a dominio contestato
E’ pacifico che la Resistente non abbia avuto dalla Ricorrente alcuna licenza o autorizzazione ad utilizzare i marchi di quest’ultima, in particolare quale Nome a Dominio. Ad avviso del Collegio neppure ricorrono, nella specie, i presupposti di cui al paragrafo 4 (c)(ii) e (ii). Si tratta allora di vedere se l’uso del Nome a Dominio da parte della Resistente possa ricadere nella previsione del paragrafo 4 (c)(i) in quanto ricollegabile all’offerta in buona fede di beni o servizi. Il Collegio non è di questa opinione.
Visitando il sito “www.ivecoparts.com” risulta chiaramente che la Resistente commercializza on-line parti di ricambio per veicoli industriali, tra cui anche (ma non solo) ricambi originali IVECO. Questo tuttavia non attribuisce alla Resistente il diritto di utilizzare i marchi della Ricorrente per contraddistinguere tale attività, a maggior in quanto sul sito “www.ivecoparts.com” vengono commercializzati anche prodotti concorrenti con quelli della Ricorente. Alla luce delle circostanze di fatto, il Collegio ritiene che il Nome a Dominio venga qui utilizzato dalla Resistente sul proprio sito per “attirare” gli utenti internet sfruttando la possibilità di confusione con i marchi della Ricorrente e traendo così un illecito vantaggio economico. Supporta questa conclusione il fatto che il diclaimer relativo alla titolarità del marchio IVECO PARTS, invece di apparire immediatamente e facilmente visibile all’utente che accede al sito, è contenuto (e quasi “nascosto”) nell’ultima pagina della sezione “Informazioni”, quale penultima clausola delle “Condizioni generali di Vendita”. A prescindere da ogni considerazione sulla rilevanza del c.d. “initial interest confusion” richiamata dalla Ricorrente e che peraltro il Collegio condivide, risulta in questo modo evidente che il comportamento della Resistente non può ritenersi connotato da buona fede.
Del resto, il fatto di commercializzare ricambi originali della Ricorrente non autorizza la Resistente ad utilizzare IVECOPARTS in funzione di marchio quale Nome a Dominio per contraddistinguere il proprio sito e la propria attività commerciale attraverso tale sito svolta - come qui avviene -, potendo ammettersi solo un uso in funzione descrittiva nella misura strettamente necessaria per indicare la destinazione dei (soli) ricambi originali IVECO. Peraltro, a parere del Collegio, le considerazioni che precedono sono in linea non solo con l’opinione prevalentemente espressa dai collegi OMPI, ma anche con i principi generali in materia di marchi dettati dalle legislazioni comunitaria e nazionale richiamate dalla Resistente.
Il Collegio ritiene dunque provata anche la condizione di cui al paragrafo 4(a)(ii) della Policy.
C. Registrazione e Uso in Malafede
Considerata l’attività della Resistente, é ovvio, che all’atto della registrazione la stessa fosse perfettamente a conoscenza dell’esistenza dei marchi della Ricorrente. E’ principio costantemente affermato dai Collegi OMPI che l’effettiva conoscenza dell’altrui marchio all’atto della registrazione del nome a dominio costituisce un elemento comprovante la malafede della resistente (Expedia, Inc. v. European Travel Network, WIPO Case No. D2000-0137; Document Technologies v. International Electronic Communications, Inc., WIPO Case No. D2000-0270; Prestige Brands Holdings, Inc., and Prestige Brands International, Inc. v. The domain is not for sale / Motohisa Ohno, WIPO Case No. D2006-0608; Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. GWT, WIPO Case No. D2007-0614). Non vale al riguardo invocare, come fa la Resistente, il principio “first come, first served”, perché, come affermato in LACER, S.A. v. Constantin Gomez Marzo, WIPO Case No. D2001-0177 “ the first to come must come in good faith”, cioè” il primo che arriva” deve comunque essere in buona fede.
La Resistente altresì utilizza in malafede il Nome a Dominio per attrarre, a fini commerciali, utenti Internet, sfruttando la notorietà dei marchi della Ricorrente. Come esposto al paragrafo B che precede, il Nome a Dominio incorpor a i marchi della Ricorrente che sono fermamente associati ai prodotti della medesima e come tali noti al consumatore. La Resistente utilizza il sito “www.ivecoparts.com” per promuovere la propria attività commerciale che peraltro, come già sottolineato, consiste nella vendita anche di prodotti in concorrenza con quelli della Ricorrente. Ciò a parere del Collegio indica inequivocabilmente l’intento della Resistente di approfittare della reputazione e della notorietà dei marchi della Ricorrente.
Il Collegio ritiene quindi che il Nome a Dominio è stato registrato e viene utilizzato in malafede.
7. Decisione
In ragione di quanto precede, il Collegio, ritenendo che (a) il Nome a Dominio è rispettivamente identico e confondibile con i marchi IVECO PARTS e IVECO della Ricorrente; (b) la Resistente non ha diritto o interesse legittimo in relazione al Nome a Dominio; e (c) il Nome a Dominio è stato registrato e viene utilizzato dalla Resistente in malafede, dispone il trasferimento del Nome a Dominio <ivecoparts.com> alla Ricorrente.
Anna Carabelli
Membro Unico del Collegio
Data: 22 luglio 2008