عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

القانون رقم 350 المؤرخ 24 ديسمبر 2003، المتعلق بأحكام إعداد ميزانية الدولة السنوية والميزانية لعدة سنوات (قانون المالية لعام 2004، بصيغته المعدلة إلى غاية القانون رقم 9 المؤرخ 14 مارس 2013)، إيطاليا

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أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2013 تواريخ بدء النفاذ : 1 يناير 2004 نص معمّم : 24 ديسمبر 2003 نوع النص نصوص أخرى الموضوع البراءات، التصاميم الصناعية، العلامات التجارية، البيانات الجغرافية، الأسماء التجارية، المنافسة، إنفاذ قوانين الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة، مواضيع أخرى، الملكية الصناعية

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النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالإيطالية Legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge 14 marzo 2013, n. 9)        
 Law No. 350 of December 24, 2003, relating to the Provisions for Drawing up the Annual and Pluri-annual Budget of the State (Finance Law 2004, as amended up to Law No. 9 of March 14, 2013)

LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 2004).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Risultati differenziali)

1. Per l'anno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in

termini di competenza in 54.600 milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per

regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello

massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978,

n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo

complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati

nel bilancio di previsione per il 2004, resta fissato, in termini di competenza, in 267.000

milioni di euro per l'anno finanziario 2004.

2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio

pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e'

determinato, rispettivamente, in 53.600 milioni di euro ed in 43.000 milioni di euro, al

netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, per le regolazioni debitorie; il

livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni

di euro ed in 315.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2005 e

2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in

47.500 milioni di euro ed in 38.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al

mercato e' determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in 310.000 milioni

di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle

operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita'

preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate rispetto alle previsioni

derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo

netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi

urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze

connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-

finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli

obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

Art. 2

Disposizioni in materia di entrate

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e

successive modificazioni, le parole da: "per i quattro periodi successivi" fino alla fine del

comma sono sostituite dalle seguenti: "per i cinque periodi d'imposta successivi l'aliquota

e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio

2004 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento".

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime

speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall'articolo 19, comma 2, della

legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2003" sono sostituite dalle

seguenti: "anni dal 1998 al 2004";

b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2004" sono sostituite dalle

seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2005".

3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,

concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della

proprieta' contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall'articolo 52, comma

22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.

(15)

4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa.

Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel

regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e

forestali.

5. Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23

dicembre 2000, n. 388.

6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

"c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla

manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione,

ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione

del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati,

ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali";

b) dopo l'articolo 56 e' inserito il seguente:

"Art. 56-bis. - (Altre attivita' agricole) - 1. Per le attivita' dirette alla produzione di

vegetali esercitate oltre il limite di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b), il reddito

relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare

corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste

in proporzione alla superficie eccedente.

2. Per le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,

valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 32,

comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o

dall'allevamento di animali, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei

corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta

sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di redditivita' del 15 per

cento.

3. Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135

del codice civile, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle

operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore

aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di redditivita' del 25 per cento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo

73, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' alle societa' in nome collettivo ed in accomandita

semplice.

5. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo.

In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si

esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della

disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive

modificazioni";

c) all'articolo 71, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all'articolo

67, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attivita' di cui

all'articolo 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si

applicano le percentuali di redditivita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 56-bis. Le

disposizioni del presente comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui

alla legge 7 aprile 2003, n. 80".

7. Dopo l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

"Art. 34-bis. - (Attivita' agricole connesse) - 1. Per le attivita' dirette alla produzione di

beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile,

l'imposta sul valore aggiunto e' determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni

imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione

forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In

tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si

esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della

disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive

modificazioni".

8. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma:

1) dopo la parola: "manipolazione," sono inserite le seguenti: "conservazione,

valorizzazione,";

2) le parole: ", nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'articolo 28 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597," sono soppresse;

3) dopo la parola: "conferiti" e' inserita la seguente: "prevalentemente";

4) le parole: "nei limiti della potenzialita' dei loro terreni" sono soppresse;

b) il secondo comma e' abrogato.

9. All'onere derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni di euro per l'anno 2005 e 9,6

milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

10. All'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 4:

1) alla lettera a), le parole: "almeno del 9 per cento" sono sostituite dalle seguenti:

"almeno dell'8 per cento";

2) alla lettera b), le parole: "i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento,

nonche' il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento" sono sostituite dalle

seguenti: "i ricavi o compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento,

nonche' il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento";

3) alla lettera b), le parole: "un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o

compensi annotati nelle scritture contabili" sono sostituite dalle seguenti: "un incremento

non superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con

una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i

compensi concordati e i predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili";

b) al comma 6, le parole: "dal comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 4 e

5";

c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

"7-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o

compensi, determinato ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto della esistenza di

operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media

risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella

relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato";

d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

"8. Per i periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo, relativamente al reddito

d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione

finanziaria in base alle disposizioni di cui:

a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma, lettere a), d) e d-bis),

dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

successive modificazioni;

b) all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

c) all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni";

e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Per i medesimi periodi d'imposta di cui

al comma 8, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli

atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per

cento di quello dichiarato";

f) al comma 9, le parole: "non soddisfa la condizione" sono sostituite dalle seguenti: "non

soddisfa le condizioni"; al medesimo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c)

gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d'imposta successivo a quello nel

quale non sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4";

g) il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. La sospensione dell'esercizio dell'attivita',

ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', prevista dall'articolo

12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, e' disposta dal direttore

regionale dell'Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora

nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano constatate, in

tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo

scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga

all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il

provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al

presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente

inferiori a 50 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della

data di entrata in vigore del presente decreto";

h) al comma 12, lettera b), le parole: "importo superiore a 5.154.569,00 euro" sono

sostituite dalle seguenti: "importo superiore a 5.164.569,00 euro"; nel medesimo comma,

alla lettera c), le parole:

"hanno titolo a regimi forfettari" sono sostituite dalle seguenti: "si sono avvalsi dei regimi

forfettari";

i) al comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con provvedimento del

direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione IVA

annuale, per tutti i soggetti passivi di tale imposta, sono definite le modalita' di separata

indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei

consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA";

l) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il periodo precedente si applica

solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4".

11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili.

L'addizionale e' pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed e' versata all'entrata del

bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un

apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a

compensare ENAV Spa, secondo modalita' regolate dal contratto di servizio di cui

all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per

garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto

alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito

sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:

a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso

confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del

territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale

della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;

b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumita' delle persone e delle

strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e

al contrasto della criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle strutture

aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie. (40) (43) ((53))

12. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: "l'anno 2003", sono inserite le seguenti:

"e per l'anno 2004";

b) all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: "30 aprile 2004" sono inserite le seguenti: ",

salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione";

c) all'articolo 19, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti:

"31 dicembre 2004";

d) all'articolo 21, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti:

"31 dicembre 2004";

e) all'articolo 21, comma 6, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti:

"31 dicembre 2004".

13. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n.

448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.

14. All'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1998, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1998, le parole: "10%" sono sostituite dalle

seguenti:

"30 per cento". La presente disposizione si applica anche ai successivi decreti che

definiscono la percentuale da fissare per analoga esigenza.

15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2003, N. 355, CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 47.

16. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2003, N. 355, CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 47.

17. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "prorogata

da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.

488, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e'

stabilita sino al 31 dicembre 2004".

18. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione

provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge

27 dicembre 2002, n. 289.

19. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e'

prorogato al 31 dicembre 2004. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si

provvede nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004. (15)

20. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "31 marzo 2003" sono sostituite dalle

seguenti: "30 settembre 2004";

b) al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: "Il Governo presenta al Parlamento

entro il 30 aprile 2003" sono sostituite dalle seguenti: "; il Governo presenta al

Parlamento entro i successivi trenta giorni";

c) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la scadenza del 30

settembre 2004 non e' rispettata, la Commissione e' sciolta, tutti i suoi membri decadono

e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i quali non

ha ritenuto di proporre al Parlamento l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione con

particolare riferimento ai principi costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di

spese dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni e della loro

compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio".

21. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e

delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27

dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a

decorrere dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.

22. Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di cui all'articolo 3,

comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno

emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non

conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della

tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino

al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2010, sulla base di quanto stabilito dalle

medesime disposizioni nonche', relativamente ai profili non interessati dalle predette

disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo. (46)

23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2010, le regioni di cui al

comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa

automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia. (46)

24. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: "31

dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti:

"31 dicembre 2005".

25. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "chiuso

entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "chiuso entro il 31 dicembre

2002". L'imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma

deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle

imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25

per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006.

26. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

27. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 del presente articolo

si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalita' stabilite, rispettivamente, dal

regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e dal

regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2001,

n. 408.

28. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo

le parole: "reddito complessivo" sono inserite le seguenti: ", diminuito degli eventuali

citati redditi di terreni e da abitazione principale,".

29. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli interventi di cui all'articolo

31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto di affidamento ad imprese

individuali, anche in deroga alla normativa vigente. L'importo degli interventi non puo'

essere superiore a 15.000 euro.

30. Nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le

agevolazioni fiscali di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto

attuatore.

31. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le

altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si

applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di

musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.

32. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera

b), n. 2), sono aggiunte le seguenti parole:

", fatta salva la facolta' del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle

concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e comunque non oltre il

30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico

interesse".

33. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,

concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e

l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003,

sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualita' di imposta 1999 e

successive.

34. All'articolo 47, comma 10, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le

parole: "trenta unita'" sono sostituite dalle seguenti: "33 unita'".

35. Per garantire con carattere di continuita' le esigenze di monitoraggio degli andamenti

di finanza pubblica e il completamento del processo di razionalizzazione dei relativi

servizi, nonche' per la prosecuzione dell'attivita' della struttura interdisciplinare prevista

dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive

modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27

dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' determinata, a decorrere dall'anno

2004, in 2,7 milioni di euro annui.

36. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera f) e' sostituita dalla

seguente:

"f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle

regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreche' le

prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui

all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa

commerciale, nonche' i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai

giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per

legge devono essere riversati allo Stato;".

37. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "conseguente alla"

sono sostituite dalle seguenti:

"anche a seguito della"; nello stesso comma, dopo le parole: "relativi ai rimborsi ed ai

recuperi" sono inserite le seguenti: ", anche mediante iscrizione a ruolo,".

38. Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere lo

sviluppo delle attivita' di ricerca e studio e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno

2004. Le disponibilita' di cui al presente comma sono destinate prioritariamente

all'erogazione di contributi, anche in forma di crediti di imposta, a favore degli istituti di

cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede

principale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni

attuative del presente comma. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per

l'espressione del parere delle competenti Commissioni. (24)

39. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo la parola: "imprese" sono inserite

le seguenti: "produttrici o" e dopo la parola: "distributrici", sono inserite le seguenti:

"compresi i grossisti".

40. Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:

"103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese

estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;

energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad

essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere

successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione

di energia elettrica".

41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'articolo 32

del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326, l'imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1°

gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di

regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato

e' comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell'imposta relativo a dette

annualita' e' effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di uguale importo

entro i termini ordinari di pagamento dell'imposta per l'anno 2004, in misura pari a 2 euro

per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta.

42. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi per l'utilizzazione di beni

immobili del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, richiesti sulla base

dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, hanno carattere di definitivita' per il

periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge 24

dicembre 1993, n. 537, nonche' dei seguenti atti legislativi di settore: decreto legislativo

12 luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio 1994, n. 37, legge 23

dicembre 1994, n. 724.

43. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi della normativa vigente, resta

sestuplicata dal 1° gennaio 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge, la

misura dei canoni di cui all'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n.

546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.

44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si

applicano, con le medesime modalita' ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al

periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state

presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento

entro il 16 aprile 2004 e secondo le seguenti ulteriori

disposizioni:

a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della

presente legge, hanno gia' effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed

adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 289 del 2002,

ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare entro il 16

aprile 2004 e' pari:

1) all'intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente di 100 e

200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri

soggetti, se i versamenti gia' effettuati sono inferiori a tali somme;

2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e

200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti gia' effettuati sono pari o superiori alle

predette somme di 3.000 e 6.000 euro;

b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi del comma 4

del predetto articolo 8 non e' consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione

delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1 del medesimo

articolo, nonche' al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;

c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della citata legge n. 289 del

2002, i soggetti che hanno effettuato la definizione automatica per gli anni pregressi di

cui all'articolo 9 della medesima legge;

d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge

n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullita', una dichiarazione concernente tutti i

periodi d'imposta per i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31

ottobre 2003;

e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti ai quali, alla

data di entrata in vigore della presente legge, e' stato notificato processo verbale di

constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui

redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita'

produttive, nonche' invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19

giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata perfezionata la definizione ai

sensi dei commi 48 e 49. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-

bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive

modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o integrazione, ovvero di

avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi

alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione o integrazione e'

ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli

importi per la definizione o l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale,

con esclusione delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a rimborso di quanto gia'

pagato;

f) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del presente comma, si

applica l'articolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

g) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una

dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle

disposizioni di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni originarie presentate.

L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti

favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate. (42)

45. Le disposizioni dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in

vigore della presente legge, ed il relativo versamento e' effettuato entro il 16 aprile 2004,

ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge. Qualora gli importi da versare

ai sensi del presente comma, in applicazione del comma 1 del citato articolo 9-bis,

eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la

somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate con le

modalita' stabilite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui

all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato

dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

46. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione

che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla

data di entrata in vigore della presente legge, si applicano anche relativamente agli atti

pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al

30 settembre 2003, alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro tale ultima data,

nonche' all'adempimento delle formalita' omesse per le quali alla data di entrata in vigore

della presente legge sono decorsi i relativi termini. La presentazione delle istanze, il

versamento delle somme dovute, l'adempimento delle formalita' omesse, di cui allo stesso

articolo 11, sono effettuati entro il 16 aprile 2004; si applica, in particolare, l'articolo 11,

comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.

47. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che

si avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289 del 2002,

anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le

dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono alla

regolarizzazione delle scritture contabili di cui al predetto articolo 14, anche con

riferimento alle attivita' detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le

seguenti disposizioni:

a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nell'inventario, nel rendiconto ovvero

nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso

a tale data nonche' negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle

vigenti disposizioni;

b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le attivita' ed i maggiori valori

iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale

sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello

chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai fini di quanto previsto dal comma 6 dello

stesso articolo 14;

c) il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta e' effettuato entro il 16 aprile 2004.

48. Relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni

dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche agli avvisi di

accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i

quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini

per la proposizione del ricorso, agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data, non e' ancora

intervenuta la definizione, nonche' ai processi verbali di constatazione relativamente ai

quali, alla medesima data, non e' stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto

invito al contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute e' effettuato entro il 16 aprile

2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno gia'

effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi

dell'articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione

dell'eccedenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 19 aprile 2004 restano sospesi

i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di

contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonche'

quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218

del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo primo periodo.

49. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano

anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo

articolo 16, alla data di entrata in vigore della presente legge; si intende, comunque,

pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza

passata in giudicato. Le somme dovute sono versate entro il 16 aprile 2004. Dette somme

possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari

importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000

euro. L'importo della prima rata e' versato entro il predetto termine del 16 aprile 2004. Gli

interessi legali sono calcolati dal 17 aprile 2004 sull'importo delle rate successive.

50. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis,

11, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli per la mera

trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono

rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e

del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo,

del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°

agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-

legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326.

51. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.

326, hanno gia' effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti

tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e

intendono avvalersi, ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto-legge n. 269 del 2003,

delle medesime definizioni relativamente ad altri periodi di imposta, ovvero ad altro

settore impositivo, nonche' a diversi avvisi di accertamento, atti di contestazione, avvisi

di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto

legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e processi verbali di constatazione, si applicano le

disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2).

52. Ai fini del concordato preventivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i

titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno dichiarato,

relativamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ricavi o compensi

inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri,

non sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma 5 dello stesso

articolo 33, a condizione che provvedano alla definizione del periodo d'imposta in corso

al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma 44; resta comunque fermo l'obbligo di applicare

le percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi, previste dal citato

articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi adeguati a quelli risultanti

dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri.

53. Il comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' sostituito dal seguente:

"22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, sono assicurate

maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004. In

caso di mancata adozione entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui

al primo periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati, con effetto dal 1°

gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei

trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento".

54. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il comma 2-ter sono

inseriti i seguenti:

"2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice

civile puo' essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico

degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e

periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali

rappresentanti della societa'.

2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-

quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la

societa'. La societa' e' tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su

richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e

periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della

societa', possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti

societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda

espressamente l'intervento di un notaio".

55. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle

seguenti: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti:

"Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro";

c) le parole: "Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle

seguenti: "Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro".

56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dall'aumento dell'aliquota di accisa

e dal conseguente incremento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, sono utilizzate

a parziale copertura degli oneri recati dal terzo periodo del comma 53 dell'articolo 3,

nonche' per l'applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il

periodo di imposta successivo, e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per

ciascuno degli anni interessati, delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, della

legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti la deduzione forfettaria in favore degli

esercenti impianti di distribuzione di carburante.

57. A decorrere dal 1° gennaio 2003, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come

sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "reddito complessivo", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: ",

al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare

adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,";

b) al comma 1, le parole: "reddito concorrono" sono sostituite dalle seguenti: "reddito

complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita'

immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono".

58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di

rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze

di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30

giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.

59. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n.

544, all'articolo 8, comma 1, le parole da: "previsti" fino a: "cinquanta milioni di lire"

sono sostituite dalle seguenti: "che effettuano spettacoli viaggianti, nonche' quelli che

svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un

volume di affari non superiore a cinquantamila euro".

60. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) dopo le parole: "dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del

decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322" sono inserite le

seguenti: "nonche' dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e),

del medesimo decreto,";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per i predetti soggetti incaricati, ad

una somma pari al dieci per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

61. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.

322, all'articolo 3, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:

"3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica delle

dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per

ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il

compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Le

modalita' di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze. La misura del compenso e' adeguata ogni anno, con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze con l'applicazione di una percentuale pari alla

variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata

dall'ISTAT nell'anno precedente".

62. A decorrere dall'anno 2004, con i decreti di cui al comma 8 dell'articolo 21 della

legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a

650 milioni di euro.

63. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e

catastali, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del 10 per cento.

64. All'articolo 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "50 milioni

di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro".

65. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "degli

utili distribuiti" sono sostituite dalle seguenti: "dei proventi cui al comma 37", dopo le

parole:

"la provincia di Lecco," sono inserite le seguenti: "la provincia di Varese" e sono

soppresse le seguenti: ", la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di

Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco".

66. Il termine di cui all'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

come modificato dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n.

448, e' differito, limitatamente alle somme dovute per contributi, al 30 giugno 2005. (15)

67. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da decubito e ulcere cutanee

croniche, con particolare riferimento agli idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati,

schiume di poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di argento,

medicazioni non aderenti con antisettico, si applica l'aliquota IVA nella misura del 4 per

cento. L'efficacia delle disposizioni del presente comma e' subordinata, ai sensi

dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla

preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

68. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 14-bis e' inserito il

seguente:

"14-bis.1. L'efficacia delle disposizioni del comma 14-bis e' subordinata, ai sensi

dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla

preventiva approvazione da parte della Commissione europea".

69. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20

maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per

l'anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

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AGGIORNAMENTO (15)

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 142) che "Il termine

concernente i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990,

riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, differito al 30 giugno

2005 dall'articolo 2, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' prorogato al 30

giugno 2006". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 507) che "Il termine previsto

dall'articolo 43, comma 3, della legge 1 agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31

dicembre 2004 dall'articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'

ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 571) che il termine del 31 dicembre 2004, di cui

al comma 3 del presente articolo, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione

e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2005.

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AGGIORNAMENTO (24)

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 21 aprile 2005, n. 160 (in G.U. 1a s.s.

27/04/2005, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 38 del presente

articolo.

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AGGIORNAMENTO (40)

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 1328) che "Al fine di

ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale

sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24

dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e' incrementata a decorrere dall'anno

2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato".

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AGGIORNAMENTO (42)

La Corte costituzionale, con sentenza 4-13 luglio 2007, n. 270 (in G.U. 1a s.s. 18/7/2007,

n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 44 del presente articolo

"nella parte in cui non consente l'applicazione dell'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n.

289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge

finanziaria 2003), anche ai periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, chiusi

anteriormente al 31 dicembre 2002, ai quali non e' applicabile la suddetta disposizione

della legge n. 289 del 2002 e per i quali, entro il 31 ottobre 2003, sono state presentate

dichiarazioni dei redditi tempestive, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle

imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore

aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nel

testo all'epoca vigente".

Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale dello stesso comma 44 del presente

articolo "nella parte in cui non consente l'applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 289

del 2002, anche ai periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, chiusi

anteriormente al 31 dicembre 2002, ai quali non sono applicabili le suddette disposizioni

della legge n. 289 del 2002 e per i quali, entro il 31 ottobre 2003, sono state presentate

dichiarazioni dei redditi tempestive, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, nel

testo all'epoca vigente".

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AGGIORNAMENTO (43)

Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007,

n. 222 ha disposto (con l'art. 39-bis, comma 1) che le disposizioni in materia di

addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui al comma 11 del presente articolo si

interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.

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AGGIORNAMENTO (46)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 nel modificare l'art. 2, commi 1 e 2 del D.L. 30

dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha

conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1), la proroga al 31 marzo 2011 dei

termini di cui ai commi 22 e 23 del presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (53)

La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 4, comma 75) che "Fermo restando

quanto previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal

comma 48 dell'articolo 2 della presente legge, l'addizionale comunale sui diritti di

imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24

dicembre 2003, n. 350, e' ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2013, di

due euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall'incremento

dell'addizionale disposto dal presente comma sono versate all'INPS con le stesse

modalita' previste dalla disposizione di cui al comma 48, lettera b), dell'articolo 2, e in

riferimento alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 49 e 50 del medesimo

articolo 2".

Art. 3

Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di

amministrazioni ed enti pubblici

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita'

statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da

esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno

determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per

ciascun anno. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede

annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun

ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, tenendo conto degli

obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di

razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle

opportunita' formative e tenendo conto delle necessita' relative ai corsi di laurea di nuova

istituzione e all'articolazione su piu' sedi dell'attivita' didattica.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Istituto

nazionale di fisica nucleare (INFN) il consorzio per l'Area di ricerca scientifica e

tecnologica di Trieste nonche' l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia E l'Ente

per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) concorrono alla realizzazione

degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno

finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al

fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per

cento per ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle attivita' produttive, procede

annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ente. (23)

3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di programma, impegnando anche

risorse proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese le piccole e medie imprese,

per sviluppare ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse strategico per le

industrie del Paese, prevedendo anche l'interscambio di conoscenze per favorire la

realizzazione di tali programmi e attivita'.

4. Le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori strategici per la diffusione

del diritto europeo possono promuovere accordi di programma con enti e imprese

pubblici e privati, ivi comprese le piccole e medie imprese, al fine di sviluppare

programmi didattici e di ricerca per la formazione di nuove figure professionali e

manageriali nei settori di interesse strategico per l'attuazione delle politiche comunitarie e

per l'internazionalizzazione delle imprese.

5. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI, i

pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA),

in quanto correlati ad accordi internazionali, nonche' i pagamenti per programmi in

collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi

compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione globale

GNSS-Galileo", ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2,

del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

6. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il 2004 del CNR, si tiene

conto degli istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi dell'articolo

23, commi 1 e 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.

7. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 e' incrementato degli oneri

contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

8. Per l'anno 2004 e' istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere

ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle

deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo di cui al comma 8 e di esse viene data formale

comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

10. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27

dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi nei

confronti di enti, societa', persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, sono autorizzate

le seguenti spese:

a) 100 milioni di euro per l'anno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005

e 2006 per i debiti contratti dall'ex Ministero delle finanze per le attivita' svolte fino al 31

dicembre 2000;

b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti contratti dal

Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, per le attivita' svolte fino

al 31 dicembre 2003.

11. Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in specifici fondi, rispettivamente, nello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno,

per essere assegnati nel corso della gestione alle unita' previsionali di base interessate,

con decreti dei rispettivi Ministri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al

Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche'

alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

12. Al fine di provvedere all'estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia

da Poste italiane Spa fino al 31 dicembre 2002, e' autorizzata la spesa di 823 milioni di

euro.

13. Ai fini e per gli effetti del primo comma dell'articolo 6 del Trattato Lateranense tra la

Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810, e' autorizzata la

spesa massima di 25 milioni di euro per l'anno 2004 e di 4 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2005, da iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello stato di

previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modalita', i criteri e l'entita'

delle erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da

emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Per le finalita' di controllo, trasparenza e contenimento della spesa pubblica, la Banca

d'Italia trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni in merito alle

operazioni finanziarie poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con

istituzioni creditizie e finanziarie, secondo modalita' e tempi indicati con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la stessa Banca d'Italia.

15. Per le medesime finalita' di cui al comma 14, all'atto del perfezionamento di

operazioni finanziarie da parte di amministrazioni pubbliche con onere di ammortamento

a totale carico dello Stato, l'istituto finanziatore e' tenuto a darne comunicazione al

Ministero dell'economia e delle finanze, indicando il beneficiario, l'importo

dell'operazione finanziaria e il relativo piano di rimborso, secondo modalita' e tempi

definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione

bancaria italiana.

16. Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto

ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma

1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad

eccezione delle societa' di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono

ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto

ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie

locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo

28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento.

17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo

119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti

obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata e le cartolarizzazioni con

corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attivita' oggetto

di cartolarizzazione valutato da un'unita' indipendente e specializzata. Costituiscono,

inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie

fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati

verso altre amministrazioni pubbliche nonche', sulla base dei criteri definiti in sede

europea dall'Ufficio statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), l'eventuale premio

incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate nonche', sulla base

dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunita' europee

(EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle

operazioni derivate. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119,

le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il

limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di

liquidita' e di effettuare spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio.

Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede

europea. (18)

18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono

investimenti:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni

immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione

straordinaria di opere e impianti;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto

e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu' onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facolta' di

partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;

g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli

investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche

amministrazioni;

h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o

di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di

servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di

servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro

scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del

concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi,

esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalita' pubblica volti al

recupero e alla valorizzazione del territorio.

19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento

per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o societa'

finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, e'

tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e

l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della societa' partecipata, per la quale si

effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di

conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.

20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT. (18)

21. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e nel quadro del

coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le

disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle

province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' agli enti e agli organismi individuati

nel comma 16 siti nei loro territori.

21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli

investimenti a privati entro i seguenti limiti:

a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli gia' coperti con maggiori

entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati

con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di

assestamento del bilancio 2004;

b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente

perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati

alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di

qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.

21-ter. L'istituto finanziatore puo' concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli

investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale

fine, e' tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.

22. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge

29 marzo 2001, n. 137, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del

tesoro e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con societa' direttamente controllate

dallo Stato o con enti pubblici, con le quali affidare l'istruttoria delle domande presentate

ai sensi della citata legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati e di

una commissione per la gestione.

23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 22, pari a 2 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle

risorse accantonate nel fondo di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 27 dicembre

2002, n. 289.

24. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, relative all'aumento

degli importi delle provvidenze economiche previste dalla legge 26 dicembre 1981, n.

763, in favore dei profughi italiani, gia' prorogate al 31 dicembre 1997 dalla legge 13

luglio 1995, n. 295, e al 31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile 1998, n. 89, continuano ad

applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2001. A tale fine, e' autorizzata la spesa massima di

1.464.000 euro per il 2004 e di 869.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

25. Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare

alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell'articolo 9, comma

4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23

dicembre 1999, n. 488, e' effettuata al lordo delle quote dell'IVA spettanti alle regioni a

statuto ordinario in base alla normativa vigente. E' autorizzata la spesa di 282 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei

maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso e' stato operato al netto

delle suddette quote di compartecipazione.

26. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano e

per gli enti locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti modalita' di

determinazione dei rimborsi di cui al comma 25.

27. Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni e' incrementato di 20

milioni di euro. L'incremento e' riservato alle unioni di comuni che abbiano

effettivamente attivato l'esercizio associato di servizi.

28. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228)).

29. I compensi che gli enti locali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.

109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione,

nella misura non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di un

lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi

compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi.

30. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18

febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente all'anno

2004, e' autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni, da

accreditare sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n.

388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento

delle somme previste per ciascuna regione a statuto ordinario a titolo di IRAP e di

addizionale regionale all'IRPEF, quali risultano dalla deliberazione del CIPE per l'anno

2004, nonche' a titolo di compartecipazione all'IVA, quali risultano dalla proposta

formulata, per lo stesso anno 2004, dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi

dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000.

31. Limitatamente all'anno 2004, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato

a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento

delle somme previste per ciascuna regione a titolo di IRAP, addizionale regionale

all'IRPEF e Fondo sanitario nazionale di parte corrente, quali risultano dalla

deliberazione del CIPE per il medesimo anno.

32. Ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo previsto a carico dello Stato

dall'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8

agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, restano

fermi gli adempimenti a carico delle regioni, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15

aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,

all'articolo 52, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e agli articoli 48 e 50 del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326. Nei confronti delle regioni per le quali sia verificato il mancato

rispetto dei predetti adempimenti resta fermo l'obbligo del ripristino del livello del

finanziamento corrispondente a quello previsto dall'Accordo tra Governo, regioni e

province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo

85, comma 6 e comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

33. Nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio

2000, n. 56, nonche' della stipula di specifico Accordo tra Governo, regioni e province

autonome di Trento e di Bolzano, concernente la definizione del procedimento di verifica

degli adempimenti regionali, di cui al comma 32, le anticipazioni sono commisurate al

livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dall'Accordo tra Governo,

regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, di cui al comma

32.

34. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi

necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli

esercizi successivi.

35. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 in favore di ogni singolo ente locale sono

determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, primo periodo,

della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l'anno 2004, l'incremento annuale delle risorse,

pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di

inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre

1997, n. 449, e' distribuito in misura del 50 per cento del totale in favore dei comuni di

cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e per il

restante 50 per cento in favore della generalita' dei comuni.

36. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e' concesso un

contributo a carico del bilancio dello Stato, fino ad un importo complessivo di 50 milioni

di euro, per le medesime finalita' dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale

ordinario per gli investimenti.

37. Le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n.

289, si applicano anche nei rapporti di debito e credito tra province ovvero tra queste e lo

Stato conseguenti ad errate attribuzioni di somme dovute a titolo di imposta sulle

assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore effettuate, negli anni 1999 e 2000, dai concessionari della riscossione.

38. Al comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "31

dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

39. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e' istituito, nell'ambito della

unita' previsionale di base 6.1.1.2 - Uffici all'estero, un fondo da ripartire per eventuali

maggiori esigenze per consumi intermedi, relativi agli uffici all'estero, la cui dotazione

iniziale e' commisurata al 10 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti

nella medesima unita' previsionale di base, che vengono corrispondentemente ridotti. La

ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro degli affari esteri comunicati,

anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite

l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla

Corte dei conti.

40. All'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo il quinto comma sono inseriti i

seguenti:

"A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero ed in attesa

dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la competente

direzione generale del Ministero degli affari esteri puo' autorizzare, previa comunicazione

al competente Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e

all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze

diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta

Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.

Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata del controvalore in euro

dell'importo prelevato seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della presente legge

e dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione

generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero

dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli

affari esteri".

41. All'articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "da

emanare entro il 28 febbraio 2003," sono soppresse.

42. All'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "Il

10 per cento delle maggiori entrate" sono inserite le seguenti: "di ciascun anno".

43. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari,

emana disposizioni per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare

le procedure relative alla gestione delle attivita' di cooperazione internazionale, con

particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non

governative.

44. Per gli oneri derivanti dall'assunzione, per il periodo febbraio 2004-febbraio 2005,

della Presidenza italiana per l'organizzazione dell'attivita' della "International Task Force

per l'educazione, il ricordo e la ricerca relativi alla Shoah" e' autorizzata, per l'anno 2004,

la spesa di 500.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

45. L'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e' sostituito dal seguente:

"Art. 10. - (Copertura finanziaria) - 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e

4, nella misura massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico

di apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute".

46. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio statale

derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla

contrattazione integrativa per il miglioramento della produttivita', comportanti incrementi

nel limite massimo dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030

milioni di euro per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005. (15) (34)

47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttivita' al

rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni

di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica

destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il

personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio

1995, n. 195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo

e' stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al

trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia

di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in

relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza

pubblica anche con riferimento alle attivita' di tutela economico-finanziaria, della difesa

nazionale nonche' con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale.

(15) (34)

48. Le somme di cui ai commi 46 e 47, comprensive degli oneri contributivi e

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446, e successive modificazioni, costituiscono l'importo complessivo massimo di

cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

49. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi

dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio

2004-2005, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al

personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo

decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47,

comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono

alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare

all'incentivazione della produttivita', attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle

retribuzioni, ai criteri previsti dal comma 46 per il personale delle amministrazioni dello

Stato.

50. In relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i

maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003, ivi comprese le spese

di cui all'ultimo periodo del comma 40 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non

sono considerati, a decorrere dall'anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario

degli enti territoriali di cui all'articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27

dicembre 2002, n. 289, nonche' ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le regioni a

statuto ordinario di cui alle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 18

settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.

405, come confermate dal comma 2 del richiamato articolo 29.

51. A decorrere dall'anno 2004, i contributi spettanti agli enti locali in relazione agli oneri

derivanti dalla corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei ruoli

speciali ad esaurimento, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n.

730, gia' consolidati nel Fondo di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 504, nel loro tetto massimo, sono consolidati negli importi attribuiti ai

singoli enti per l'anno 2003. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004,

N.

311.

52. In deroga a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6

settembre 2001, e in relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre

2002, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria e'

incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal predetto Accordo, di 550

milioni di euro per l'anno 2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per far

fronte ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002-2003.

53. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le

Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto divieto di

procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di

personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia

superiore all'unita', nonche' quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i

Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni

autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della

presente legge, nonche' quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate

di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite

degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto

previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,

sono consentite le assunzioni di ricercatori delle universita' e degli enti ed istituzioni di

ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le

universita' continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui

all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine e' istituito

presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca uno specifico fondo. Con

decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministro

dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento alle singole universita' ed enti

delle occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni dello Stato anche ad

ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli

enti di ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della

Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003,

e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le

autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le

assunzioni previste e autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del

12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non

ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui

al presente comma si applicano all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,

anche ai fini dell'assorbimento di personale delle amministrazioni pubbliche in base a

procedure di mobilita', nel limite complessivo di 200 unita'.

54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per effettive, motivate e indilazionabili

esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilita', da effettuare

secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato

anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le

universita', gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad

assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad

una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine e' costituito un

apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle

finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 280 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2005.

55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate secondo la procedura di cui

all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive

modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la

compilazione di apposito modello recante criteri e parametri individuati dalla Presidenza

del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero

dell'economia e delle finanze. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle

assunzioni e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti

connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa

nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla

protezione civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore della

giustizia, alla tutela del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tutela

dei beni culturali, nonche' dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre

2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario, ricercatore, primo ricercatore,

dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli idonei nelle

procedure di valutazione comparativa a professore universitario. Sono altresi'

prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte

dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in correlazione all'effettiva

restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato e

dell'amministrazione penitenziaria in correlazione all'effettiva restituzione a compiti

direttamente operativi di personale del Corpo di polizia penitenziaria.

56. Fermo restando quanto previsto ai commi 53, 54 e 55, e' comunque consentito il

trasferimento dei docenti universitari dall'universita' nella quale prestano servizio ad altra

universita' statale.

57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque,

dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di

un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perche' il

fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o

non e' previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per

infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio,

anche se gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha

il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il

prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di eta' previsti

dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata

complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non

espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga

ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo

trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della

sospensione. Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i

provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato

pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non

sussiste o perche' non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto

dalla legge come reato. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata

anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge,

il pubblico dipendente puo' chiedere il riconoscimento del migliore trattamento

pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di

sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per

l'anticipato collocamento in quiescenza. (4) (7) (52)

57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione

ivi indicata, si sia concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da decreto di

archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento

perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce

reato o non e' previsto dalla legge come reato, anche pronunciati dopo la cessazione dal

servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facolta', a domanda dell'interessato, di

prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della

sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalita' indicate nel comma 57,

purche' non risultino elementi di responsabilita' disciplinare o contabile all'esito di

specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi

dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio. (4) (52)

58. Le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si applicano ai magistrati ordinari,

amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi

professionali e alle relative federazioni nonche' al comparto scuola. Per l'anno 2004, in

attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle

Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di

arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di

musica si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo

39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per

le regioni e le autonomie locali, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere si applicano le

disposizioni di cui al comma 60.

59. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le

molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei ministri e'

autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi pubblici, nel limite massimo di 180

unita', da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro

per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e

la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento

stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori

ruolo. Il personale di cui al precedente periodo e' mantenuto in servizio fino alla

conclusione delle predette procedure concorsuali. E' garantito in ogni caso un adeguato

accesso dall'esterno. Ai fini di una graduale copertura dei posti, sono autorizzate, per

l'anno 2004, assunzioni per 50 unita' di personale e, per l'anno 2005, assunzioni per

ulteriori 130 unita'. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,75

milioni di euro per l'anno 2004 ed a 6,3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2005, si

provvede, quanto a 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a carico del fondo di

cui al comma 54 e, quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, mediante

utilizzo delle disponibilita' relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24

febbraio 1992, n. 225.

60. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di

finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra

Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono

fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione

superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per

l'anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a

tempo indeterminato per l'anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure

di mobilita', devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale

infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per

cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto conto, in

relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali

del personale da assumere, della essenzialita' dei servizi da garantire e dell'incidenza delle

spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale

possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti predetti, di personale

appartenente al ruolo sanitario. Non puo' essere, in ogni caso, stabilita una percentuale

superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le

province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto

dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato

del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate sia

superiore alla media nazionale per fasce demografiche. I singoli enti in caso di assunzioni

di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilita'

interno per l'anno 2003. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano

applicazione le disposizioni di cui al comma 53. In caso di mancata adozione dei decreti

del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente comma entro il 30 giugno

2004 trovano applicazione in via provvisoria e fino all'emanazione degli stessi le

disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003,

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003. Le province e i comuni

con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto

di stabilita' interno per l'anno 2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a

qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27

dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti,

le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali

il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione

di unita' di personale. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e

l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attivita' produttive d'intesa con la

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il

Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio

economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo

indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma. (13)

61. I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le

amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle

assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneita' conseguite nelle procedure

di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato

di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, e' prorogata per l'anno

2004. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16

gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle

limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni

anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni,

previo accordo tra le amministrazioni interessate.

62. I Ministeri per i beni e le attivita' culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del

territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in

servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 34,

comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministero dell'economia e delle

finanze puo' continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai

sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive

modificazioni. Il Ministero della salute, per l'anno 2004, puo' altresi' continuare, nel

limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del personale di cui

all'articolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante contratti di

collaborazione coordinata e continuativa, nonche' a stipulare le convenzioni previste dal

comma 2 dello stesso articolo; ai conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27

dicembre 1997, n. 449.

63. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti

di formazione e lavoro di cui all'articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n.

289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalita'

previste dai commi da 53 a 71 per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I

rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono

comunque prorogati al 31 dicembre 2004.

64. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e dell'Istituto poligrafico e Zecca

dello Stato, di cui all'articolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono

prorogati al 31 dicembre 2004. (15)

65. Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono avvalersi di

personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e

continuativa, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27

dicembre 2002, n.

289, e successive modificazioni. La spesa per il personale a tempo determinato in

servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2004, assunto ai sensi della legge 5

aprile 1985, n. 124, non puo' superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno

2003. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti

delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per

l'anno 2003 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno, cui si applica

quanto disposto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

nonche' nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il

comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

66. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie esigenze operative del

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provvede all'acquisizione di personale

civile con professionalita' nei settori socio-educativo tecnico e contabile, ricorrendo,

prioritariamente, alle procedure di mobilita'. In caso di esito negativo delle predette

procedure l'Amministrazione puo' avvalersi di personale assunto a tempo determinato

entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

67. La definitiva pianta organica dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e'

confermata nel limite di 320 unita' previsto per la pianta organica provvisoria. La

ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato,

quella del personale con contratto a tempo determinato e quella del personale proveniente

da altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero

provvedimenti analoghi, questi ultimi nel limite massimo di 30 unita', nonche' la

ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite con regolamento

adottato dall'Autorita' con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 31 luglio

1997, n. 249, ad invarianza di spesa con riferimento agli stanziamenti di bilancio previsti

per il funzionamento dell'Autorita'. I posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica dal

regolamento di cui al precedente periodo possono essere coperti, anche mediante le

procedure di mobilita' previste dalla normativa vigente, da dipendenti pubblici che, alla

data di entrata in vigore della presente legge, risultino da almeno dodici mesi in posizione

di fuori ruolo, comando, o altro provvedimento di distacco presso l'Autorita'. La

disciplina del personale con contratto a tempo determinato e' stabilita dall'Autorita' con

propria delibera, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6

settembre 2001, n. 368.

68. Per l'anno 2004, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanita' (ISS), l'Istituto

superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e

cura a carattere scientifico (IRCCS), l'ASI, l'ENEA, nonche' per le universita' e le scuole

superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo

determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per

l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi

anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di

funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di

finanziamento ordinario delle universita'. Per l'anno 2004 per le universita' sono fatte

salve inoltre, nel limite di spesa di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui

all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni a tempo

determinato gia' in essere alla data del 1° gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad

assicurare il regolare svolgimento e la funzionalita' di servizi di supporto all'attivita' di

laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei; al relativo onere si provvede mediante

corrispondente riduzione, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma

54 del presente articolo.

69. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di mobilita',

le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti

pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una

riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31

dicembre 2004, secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le

proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in

coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo

modalita' indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza

del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti

ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono

annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze

armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione,

per ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della

legge 28 dicembre 2001, n. 448.

70. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

71. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di

Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato

possono avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle vigenti

disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilita' e, comunque, nel limite

complessivo di 300 unita', del personale dipendente, alla data del 7 luglio 2002, del

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonche' di enti pubblici interessati da

procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa consultazione delle

organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il

Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalita' di

trasferimento del predetto personale ed alla ripartizione delle unita' tra le predette

amministrazioni. Con le medesime deroghe e modalita', le citate amministrazioni possono

avvalersi del personale in servizio presso l'Agenzia del demanio che ha esercitato

l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173,

per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. Il medesimo personale in servizio

presso l'Agenzia del demanio puo' essere destinato anche ad altre amministrazioni con

modalita', criteri e limiti numerici definiti con decreto del Ministro per la funzione

pubblica.

72. L'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.

394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite

esclusivamente al personale percettore dell'indennita' operativa di base di cui alla Tabella

riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica

16 marzo 1999, n. 255. L'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, si

interpreta nel senso che l'emolumento ivi previsto compete esclusivamente ai colonnelli e

ai brigadieri generali delle Forze armate, nonche' ai gradi ed alle qualifiche

corrispondenti dei Corpi di Polizia e non e' computabile ai fini dell'attribuzione dei

trattamenti di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, ed agli

articoli 43, commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1°

aprile 1981, n.

121. Gli importi erogati o da erogare in esecuzione di sentenze passate in giudicato in

contrasto con il disposto di cui al presente comma rimangono attribuiti a titolo personale

e sono riassorbiti con i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo.

73. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le norme ivi richiamate si

interpretano nel senso che il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennita', dei

compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle

misure dell'assegno di confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive

modificazioni.

74. L'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel

senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della

Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e' da

considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di

trasferimento di sede.

75. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio presso le

istituzioni dell'Unione europea, ovvero che partecipi, in Europa o in Paesi extra-europei,

a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro, comunque denominati, nell'ambito o per

conto del Consiglio o di altra istituzione dell'Unione europea, ad eccezione dei dirigenti

di prima fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio aereo

nella classe economica. (33)

76. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali e' autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2004, le

convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori

socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attivita' socialmente

utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 20,937 milioni di euro, di misure

di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilita'

degli stessi comuni da almeno un triennio, nonche' ai soggetti provenienti dal medesimo

bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma

3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, per un periodo che, eventualmente

prorogato, non ecceda i sessanta mesi complessivi, al fine di una definitiva

stabilizzazione occupazionale. (28)

77. In presenza delle convenzioni di cui al comma 76 il termine di cui all'articolo 78,

comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2004.

78. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2003, N. 356, CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 48.

79. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimita' presso la Corte di

cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni

giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei

conti centrale e la relativa Procura generale compete l'indennita' di trasferta per venti

giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della corte

d'appello di Roma.

80. Per le finalita' di cui al comma 79, la spesa prevista e' determinata in 3.844.206 euro a

decorrere dall'anno 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al

monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione

dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali

decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del

1978.

81. Al fine di realizzare l'omogeneizzazione dei trattamenti economici accessori, la

misura mensile dell'indennita' speciale di seconda lingua prevista per il personale di

magistratura dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, come stabilita dai decreti

del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26

febbraio 1993, e' rideterminata in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro

annui.

82. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a stipulare nel limite

complessivo di 1 milione di euro, e per il solo esercizio 2004, direttamente con i comuni

nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di

misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attivita' socialmente

utili, nella disponibilita', da almeno un quinquiennio, di comuni con meno di 50.000

abitanti. (28)

83. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' inserito il seguente:

"Art. 6-bis. - (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga) - 1. Il coordinamento

delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle

tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in

materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono

trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle

competenze gia' attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 10, comma 4, comprese

quelle previste dall'articolo 127 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.

2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8

novembre 1991, n. 381, le comunita' terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel

campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

raccoglie informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo e

aggiornando le metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione e il

trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Esso opera secondo

gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui

all'articolo 1 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309

del 1990, e successive modificazioni, ferme restando le competenze attribuite ad altre

amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla droga e recupero

delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Parlamento una relazione

dettagliata sugli interventi effettuati in attuazione del presente articolo, con particolare

riferimento alle azioni di contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, contenente altresi' l'elenco delle

associazioni, comunita' terapeutiche e centri di accoglienza, ritenuti validamente idonei

alle loro funzioni statutarie da una apposita Commissione istituita, senza nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal Dipartimento, che collaborano a tal

fine con il Dipartimento stesso".

84. All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.

309, e successive modificazioni, le parole: "Dipartimento per gli affari sociali" sono

sostituite dalle seguenti: "Dipartimento nazionale per le politiche antidroga".

85. All'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con eccezione del Fondo nazionale di intervento per

la lotta alla droga".

86. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 83 a 85 si provvede nei limiti

delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell'ambito delle

dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.

87. Il decreto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n.

289, e successive modificazioni, e' emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri

entro il 31 marzo 2004, anche al fine di indicare le linee guida generali per assicurare la

massima trasparenza nelle procedure non ancora concluse.

88. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

e dall'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'articolo 459 del testo unico delle

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine

e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.

297, e' sostituito dal seguente:

"Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie) - 1. Nei confronti di

uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attivita' di collaborazione nello

svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell'articolo

25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 31 del

contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui

all'accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, puo' essere disposto l'esonero o il semiesonero

dall'insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.

2. I docenti di scuola dell'infanzia ed elementare possono ottenere l'esonero quando si

tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.

3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di

secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono

ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o

il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi.

4. L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento puo' essere anche disposto sulla base di

un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi,

quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola,

sezioni staccate o sedi coordinate.

5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi

restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero puo' essere disposto nei

confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi

coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1".

89. Nell'ambito delle attivita' di riconversione previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25

settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.

268, gli uffici scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione intensivi, a livello

provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarieta'

appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli

provinciali, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca 25 ottobre 2002, prot. n. 2845. I corsi di specializzazione di cui al presente

comma sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare

annualmente nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del

personale del comparto scuola.

90. I docenti in situazione di soprannumerarieta', appartenenti a classi di concorso in

esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di

specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il

trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non producano

domanda o non ottengano una delle sedi richieste, d'ufficio.

91. Al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' aggiunto, in

fine, il seguente periodo: "Al predetto piano straordinario e' destinato un importo non

inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1°

agosto 2002, n. 166, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004".

92. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28

marzo 2003, n. 53, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90

milioni di euro per i seguenti interventi:

a) sviluppo delle tecnologie multimediali;

b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-

dovere di istruzione e formazione;

c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per

l'educazione degli adulti;

d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.

93. Per consentire alle istituzioni scolastiche l'affidamento, nell'anno 2004, delle attivita'

in base ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre

2000, n. 388, e' autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.

94. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i

seguenti:

"7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresi', i limiti di reddito per

l'attribuzione del contributo medesimo.

7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, da

attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003,

n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali

continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche".

95. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente

dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive

modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e

successive modificazioni, e' stabilito per l'anno 2004:

a) in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle

gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonche' in favore

dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo

(ENPALS);

b) in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad

integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attivita'

commerciali e della gestione artigiani.

96. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 95, gli importi complessivamente

dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2004 in 15.208,02 milioni di euro per le

gestioni di cui al comma 95, lettera a), e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui

al comma 95, lettera b).

97. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 95 e 96 sono ripartiti tra le gestioni

interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e

successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 95,

lettera a), della somma di 1.101,12 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori

diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato

dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989,

nonche' al netto delle somme di 2,28 milioni di euro e di 52,92 milioni di euro di

pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

98. All'elenco di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) e' aggiunto il seguente:

"23-bis) lavoratori autonomi esercenti attivita' musicali".

99. All'articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 16 luglio 1947, n. 708, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alternativa il

certificato di agibilita' potra' essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del

primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che e' posto a carico

del committente".

100. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e' aggiunto il seguente

comma:

"15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3

del decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,

provvedono direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente

articolo".

101. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle

politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo

59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e

detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalita'

previste dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' una

quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al

potenziamento dell'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al

finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di

accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei

familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di

ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro. (16)

102. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti

pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi

risultino complessivamente superare un importo pari a venticinque volte quello stabilito

dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente

nella misura stabilita all'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge 28 dicembre

2001, n. 448, e' dovuto un contributo di solidarieta' nella misura del 3 per cento. Al

predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui

confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni

definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi

comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto

legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20

novembre 1990, n. 357, nonche' le forme pensionistiche che assicurano comunque ai

dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli

enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la

gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della

Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di previdenza per il personale

addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas

e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni

complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo

non potra' comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui

al primo periodo del presente comma. Gli importi dei predetti contributi, al netto della

somma corrispondente all'applicazione dell'aliquota marginale prevista dalla normativa

vigente per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, affluiscono al Fondo di cui al

comma 101.

103. Con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto

con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione dei

commi 101 e 102.

104. In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento e di

Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, contenuti nel testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli

aventi diritto ivi residenti l'assegno di maternita', pari ad euro 1.000, previsto dalla

normativa statale per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004,

secondo od ulteriore per ordine di nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel

medesimo periodo, e' concesso ed erogato dalle province medesime, a valere sulle risorse

all'uopo corrisposte dall'apposita gestione speciale dell'INPS.

105. Dopo l'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e

sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.

151, e' inserito il seguente:

"Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni

pubbliche) - 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di eta' dipendente di

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni, puo' essere assegnato, a richiesta, anche in

modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede

di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la

propria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e

disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni

di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il

dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si rendera' disponibile ai fini di una

nuova assunzione".

106. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di

tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo

2001, n. 151, le parole: "da almeno cinque anni" sono soppresse.

107. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "e delle aziende

sanitarie locali," sono inserite le seguenti: "degli Istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico pubblici e privati e degli ospedali classificati,".

108. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per

l'edilizia a canone speciale, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Per gli anni

successivi al 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5

agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

109. Il Fondo di cui al comma 108 e' ripartito annualmente, con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei cui territori si trovano i comuni ad alta

tensione abitativa, proporzionalmente alla popolazione complessiva dei comuni compresi

negli elenchi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

110. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 108 sono utilizzate per l'attuazione di

programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unita' immobiliari nei comuni ad

alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone

speciale ai soggetti di cui al comma 113.

111. Ai fini di cui al comma 110, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, nei

limiti delle disponibilita' di cui al comma 108:

a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore degli investimenti

necessari per l'attuazione dei programmi di cui al comma 110, ivi compresi gli oneri per

la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza dei cantieri e il contributo

concessorio, nonche' gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione

eventualmente previsti a carico dell'attuatore e per i successivi interventi di manutenzione

straordinaria degli alloggi;

b) la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale percepiti in

attuazione dei commi da 108 a 114 concorrono alla determinazione della base imponibile

dei percettori.

112. L'attuazione dei programmi di cui al comma 110 e' condizionata alla stipula tra le

imprese di costruzione e il comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai

programmi stessi, di specifica convenzione la cui efficacia e' soggetta alla condizione

sospensiva della relativa trascrizione nei registri immobiliari.

113. I contratti di locazione a canone speciale possono essere stipulati esclusivamente

con soggetti il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, sia superiore a

quello massimo previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi di edilizia

residenziale pubblica, ma inferiore all'importo determinato, ai sensi della presente legge,

dalla regione nel cui territorio si trovano le unita' immobiliari, tenuto conto

dell'andamento del mercato delle locazioni immobiliari e dell'incidenza tra la popolazione

residente delle situazioni di disagio abitativo.

114. Le unita' abitative realizzate o recuperate in attuazione delle disposizioni del comma

110, la cui superficie complessiva non puo' essere superiore a 100 metri quadrati, saranno

vincolate alla locazione a canone speciale per la durata prevista della convenzione di cui

al comma 112, e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni con successivi

rinnovi biennali. I rinnovi possono essere esclusi solo in presenza di gravi inadempienze

da parte del conduttore ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali di cui al

comma 113. La misura del canone annuo non deve eccedere il 5 per cento del valore

convenzionale dell'alloggio locato.

115. I comuni, nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 112, possono disporre la

riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di

costruzione ovvero l'esenzione dai contributi stessi nonche' la riduzione dell'aliquota ICI,

anche differenziando tali benefici in relazione alle caratteristiche degli interventi e agli

impegni assunti dall'imprenditore.

116. L'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui

all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per l'anno 2004

dall'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente

legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalita':

a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70

milioni di euro;

b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per

un importo pari a 20 milioni di euro;

c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo

pari a 40 milioni di euro;

d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a 67 milioni di

euro. (16)

117. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 116, limitatamente alle scuole

dell'infanzia, devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le regioni. (16)

118. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di

lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 48,

comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e'

fissato in euro 3.615,20.

119. All'articolo 18, comma 8-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le

parole: "fino al termine di tale periodo," sono soppresse.

120. Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter del citato

articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, non trovano applicazione le

disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nonche'

l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le medesime forme

pensionistiche possono operare, in deroga alla normativa vigente, secondo le modalita'

fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale dalle parti sociali costituenti.

121. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidita' civile di cui all'articolo 130

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei casi in cui sia legittimata la regione,

quest'ultima, fatte salve le ordinarie modalita' di difesa in giudizio, puo' essere difesa da

propri funzionari, da funzionari di enti locali o delle aziende sanitarie locali ovvero, in

base ad apposita convenzione con l'INPS, da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri

aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le controversie concernenti il trattamento

economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.

545, che comunque non configura mai attivita' di pubblico impiego, sono devolute alla

competenza del giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n.

545 del 1992, all'articolo 27, comma 1, la parola: "regionale" e' soppressa.

122. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 1 e' inserito il

seguente:

"1-bis. Per gli apporti di beni immobili ai fondi d'investimento immobiliare chiusi

disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di

intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e

dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, al pagamento dell'imposta e'

tenuta la societa' di gestione del risparmio per ciascun fondo da essa istituito. La fattura,

emessa dall'apportante senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di

cui agli articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, e con l'indicazione della disposizione di cui al presente comma, deve essere

integrata dalla societa' di gestione del risparmio con l'indicazione dell'aliquota e della

relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del citato

decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro il mese di ricevimento

ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con

riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato

anche nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto n. 633 del 1972. Agli effetti

della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 del citato decreto n. 633 del

1972, le cessioni sono considerate operazioni imponibili".

123. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 AGOSTO 2004, N. 220, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 19 OTTOBRE 2004, N. 257.

124. Al comma 2-bis dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.

326, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento" e le parole: "dei

partecipanti che rappresentano almeno il 30 per cento delle quote emesse" sono sostituite

dalle seguenti: "del 50 per cento piu' una quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum

deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore di tutte le

quote in circolazione".

125. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con

connessa scuola di specializzazione, previsto dall'articolo 48 della legge 16 gennaio 2003,

n. 3, e' da identificarsi nella Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui

all'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla

legge 20 giugno 2003, n. 141.

126. Le autorizzazioni di spesa per l'attivazione del Centro di alta specializzazione di cui

al comma 125 sono assegnate alla Fondazione IME, per l'anno 2004.

127. Al fine di favorire l'integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con l'attivita' di

ricerca scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione e di aggiornamento

professionale degli operatori, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5,5

milioni di euro annui a decorrere dal 2005 funzionali alla realizzazione del Parco della

Salute e delle nuove Molinette di Torino. (15)

128. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi olimpici

"Torino 2006" e' autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a

decorrere dal 2005, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti

dalla contrazione di mutui da parte dei soggetti di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e

successive modificazioni. Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al

reperimento delle risorse finanziarie previste dal presente comma, i soggetti di cui al

medesimo comma sono autorizzati a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di

progettazione, di attivita' accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria di cui

al presente comma.

129. Al comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, introdotto

dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2003, n. 48, dopo le parole: "formalmente delegati",

sono inserite le seguenti: "nonche' da tre rappresentanti scelti rispettivamente dalla

Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e

dal Ministero dell'economia e delle finanze" e il periodo: "Partecipa alle riunioni del

Comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio

dei ministri" e' soppresso.

130. Per il completamento e l'ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilita' locale

mediante l'interconnessione tra la strada statale n. 32 e la strada provinciale n. 299 e'

autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005.

131. All'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la parola:

"drepanocitosi" sono inserite le seguenti: ", nonche' talasso-drepanocitosi e talassemia

intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea,".

132. In favore dei lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il

diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della

legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni

previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo

si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che

ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le

certificazioni gia' rilasciate dall'INAIL. All'onere relativo all'applicazione del presente

comma e del comma 133, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2004, 97 milioni di

euro per l'anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,

comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla

legge 19 luglio 1993, n. 236.

133. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.

257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico

da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente

dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004.

134. All'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo e'

inserito il seguente: "Le unita' immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi

del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano

manifestato volonta' di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata

con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base

alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volonta' di acquisto".

135. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo

modificato dall'articolo 41, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "31

dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e le parole:

"e di 45 milioni di euro per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004".

136. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo

modificato dall'articolo 41, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "31

dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". All'onere derivante

dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di 18 milioni di euro, a carico

delle risorse preordinate per la medesima finalita' e non utilizzate alla data del 31

dicembre 2004.

137. Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 51.645.690 nell'esercizio finanziario

2004 a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-

legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,

n. 236. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, puo' proseguire

nell'anno 2004 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalita'

entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 50 milioni di euro. All'articolo

118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 47,

comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "e di 100 milioni di euro per

l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2003 e 2004". In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite

complessivo di spesa di 360 milioni di euro , a carico del Fondo per l'occupazione di cui

all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla

gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree

territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2006, proroghe di trattamenti di cassa

integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti

da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonche'

concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei predetti trattamenti, che devono

essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno

2004. La misura dei trattamenti e' ridotta del 20 per cento. Tale riduzione non si applica

nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Il lavoratore decade dal trattamento di

mobilita', qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al

reimpiego, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennita' o

sussidio, la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione,

quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel

mercato del lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione

professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti

l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento

rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Il lavoratore decade dal trattamento di

cassa integrazione guadagni straordinaria qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di

formazione professionale o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore decade dal

trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione

ordinaria o speciale, o da altra indennita' o sussidio qualora non accetti di essere

impiegato in opere o servizi di pubblica utilita'. Il lavoratore percettore del trattamento di

cassa integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del

trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi

erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i

diritti gia' maturati. Le disposizioni di cui al settimo, ottavo e nono periodo del presente

comma si applicano quando le attivita' lavorative o di formazione si svolgono in un luogo

che non dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque

raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Sono abrogate tutte le

disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente comma.

138. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n.

172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2003" sono sostituite

dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2004";

b) al terzo periodo, le parole: "con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore

di attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "con passaggio diretto o anche con interruzione

del rapporto di lavoro tramite la procedura di mobilita', purche' non superiore ad un

periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso settore di attivita' o che operano

all'interno dello stesso stabilimento".

139. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti

prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2003, n.

328. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 25 gennaio 2004.

140. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' aggiunto il

seguente:

"3-bis. Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno sulle risorse

attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalla

regione Lombardia per la realizzazione degli interventi per i campionati mondiali di sci

alpino del 2005 in Valtellina a valere sui limiti di impegno quindicennali possono essere

destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dalla regione per la

realizzazione dell'evento".

141. Per l'anno 2004 i trasferimenti erariali a favore delle comunita' montane sono

incrementati di 5 milioni di euro e di 5 milioni di euro quelli destinati alle province.

142. Nell'ambito del tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria costituito in attuazione

dell'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome dell'8 agosto 2001, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, sono analizzati anche gli effetti

finanziari della legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari prevista

dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dal decreto-legge 9 settembre 2002, n.

195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222. Le risultanze del

predetto monitoraggio sono sottoposte all'esame della Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

143. In considerazione dell'accresciuta complessita' delle funzioni e dei compiti assegnati

al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

nonche' in relazione alle prioritarie esigenze collegate alle attivita' di previsione, di

gestione, di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica attribuite al

predetto Dicastero dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, una somma pari a cinque

milioni di euro annui e' destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali,

all'incentivazione della produttivita' del personale delle aree professionali in servizio

presso il predetto Ministero.

144. In attuazione del punto 13 del citato Accordo tra Governo, regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001 ed in relazione al Piano di

risanamento del Policlinico Umberto I di Roma, presentato dalla regione Lazio, per gli

anni 2002-2004, sono assegnati alla regione Lazio a favore dell'Azienda Policlinico

Umberto I di Roma 65 milioni di euro per l'anno 2004, 60 milioni di euro per l'anno 2005

e 75 milioni di euro per l'anno 2006, nonche' 5 milioni di euro per ciascuno degli anni

2004, 2005 e 2006 a favore dell'ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni

Rotondo.

Per le ulteriori definitive occorrenze finanziarie della gestione liquidatoria dell'Azienda

universitaria Policlinico Umberto I di Roma, a tutto il 31 dicembre 1999, lo Stato

provvede ad attribuire alla regione Lazio l'importo di 19.000.000 di euro a titolo di saldo

dei disavanzi che residuano dopo l'assegnazione della quota parte di risorse attribuite alla

regione Lazio ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 15 aprile

2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

145. La reversibilita' dell'assegno di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio

1992, n. 210, e successive modificazioni, si intende applicabile solo in presenza delle

condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della stessa legge.

146. In deroga al divieto di cui al comma 53, per consentire la piu' efficace attuazione

delle norme di riforma del sistema fiscale, nonche' al fine di rafforzare significativamente

i risultati dell'attivita' di controllo tributario in relazione a quanto previsto dall'articolo 39,

comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia delle entrate puo' procedere ad assumere

a tempo indeterminato fino a 750 unita' di personale appartenente all'area C che abbia

superato procedure selettive pubbliche che prevedono un tirocinio teorico-pratico

retribuito.

147. Al fine di garantire la piena operativita' delle pubbliche amministrazioni che, in

relazione a quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre

2002, n. 289, siano state interessate da una rideterminazione o da una diversa

distribuzione dei posti di livello dirigenziale generale, all'articolo 19, comma 4, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: "50 per

cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento". Per le amministrazioni pubbliche

indicate al primo periodo del presente comma, i cui posti di livello dirigenziale generale

contrattualizzato dell'area 1 non superino le cinque unita', il predetto articolo 19, comma

4, fino al 31 dicembre 2004, trova applicazione prescindendo dai limiti percentuali

indicati.

148. Per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali

ed alle esigenze connesse con la protezione civile, per l'anno 2004, l'Agenzia per la

protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e' autorizzata ad avvalersi di

personale utilizzato a tempo determinato o con convenzione o con altre forme di

flessibilita' e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata

per lo stesso personale nell'anno 2003 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano

a far carico sul bilancio dell'Agenzia.

149. In attuazione dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, al finanziamento

delle spese di funzionamento della commissione di garanzia per l'attuazione della legge

sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si provvede mediante un fondo

appositamente costituito ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali. La dotazione del suddetto fondo e' pari a 2.416.187 euro per

ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. A decorrere dal 2007 si provvede ai sensi

dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. (13)

150. In relazione all'accresciuta complessita' dei compiti del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro derivanti dall'attuazione

dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, l'intera quota del 10 per cento

dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative

comminate dalle direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezioni del lavoro per le

violazioni delle leggi sul lavoro, di cui all'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre

1998, n. 448, e' destinata, limitatamente all'anno 2004, all'incentivazione del personale

con le modalita' previste dallo stesso articolo 79. Per gli anni successivi l'importo

percentuale della predetta quota da destinare alla formazione ed aggiornamento del

personale da assegnare al servizio ispezione del lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di

protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparati indispensabili

per lo svolgimento dell'attivita' e delle procedure ad essa connesse e' definito con decreto

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

151. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo da ripartire

per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una

dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro

dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia

e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti

Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo

tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

152. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, e'

autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in un fondo dello stato

di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unita'

previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare,

anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite

l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla

Corte dei conti.

153. Per conseguire un piu' elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei

compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco e' incrementata di 500 unita' complessive. Con decreto del Ministro dell'interno,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione

per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unita' portate in incremento ai

sensi della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004,

euro 12.000.000 per l'anno 2005 ed euro 16.000.000 a decorrere dal 2006. Ferma

restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8

maggio 2001, n. 215, i posti portati in incremento nel profilo di vigile del fuoco sono

riservati nella misura del 50 per cento ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo

negli anni 2004 e 2005 e con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i relativi

criteri, modalita' e requisiti. Alla copertura dei rimanenti posti nello stesso profilo di

vigile del fuoco si provvede, in uguale misura, mediante assunzione degli idonei della

graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del

Ministro dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie

speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco,

indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie

rimangono valide fino al 31 dicembre 2005. Le assunzioni del personale portato in

aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui al comma 53 ed alle vigenti procedure

di programmazione ed approvazione.

154. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e'

rideterminata in euro 48 milioni per l'anno 2004 e in euro 14 milioni a decorrere dall'anno

2005.

155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004, 42 milioni di euro per

l'anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti

normativi volti al riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003,

delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le

Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi

dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale

dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'articolo 46 del

decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni di

euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino

dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e

delle Forze di polizia. (50)

156. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per continuare nel progressivo allineamento delle

indennita' corrisposte al personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a

quelle percepite dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2,

lettera d), dell'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto

aziende ed amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono

incrementate di 600.000 euro e di 1.000.000 di euro da destinare, con modalita' e criteri

da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente al personale del settore

operativo che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili del settore

aeronavigante, nelle more dell'inquadramento previsto dall'articolo 28 dello stesso

contratto collettivo nazionale, ed al personale in possesso di specializzazione di

sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per la medesima finalita' le risorse per

la contrattazione collettiva nazionale indicate al comma 46 sono incrementate di un

importo pari a 400.000 euro da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca,

dei motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

157. Al fine di garantire il proseguimento e la funzionalita' dell'attivita' di soccorso aereo

svolto dal nucleo elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 120 unita'

appartenenti al profilo operativo della posizione economica B1, che svolgono mansioni

corrispondenti a quelle dei profili aeronaviganti della posizione economica B2, sono

collocate in tali profili in soprannumero con progressivo riassorbimento nell'ambito della

dotazione organica del settore aeronavigante di cui alla Tabella A del regolamento di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314. Gli oneri derivanti

sono determinati nella misura complessiva massima di 282.000 euro a decorrere dal 1°

gennaio 2004.

158. Per l'anno 2004, nell'ambito delle deroghe di cui al comma 54, le vacanze organiche

nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla

tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate,

fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma breve delle Forze armate di cui ai bandi

gia' emanati in applicazione dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e successive modificazioni, per le

assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed

assistenti della predetta tabella F, utilizzando i candidati gia' idonei collocati nella residua

graduatoria di cui al decreto interministeriale 12 novembre 1996, nonche' mediante

assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati

ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge

23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni in

soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi

per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli

ispettori. Ferme restando le procedure autorizzatorie di cui al comma 55, con decreto del

Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le modalita' per le predette assunzioni,

nonche' i criteri per la formazione della relativa graduatoria e modalita' abbreviate del

corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre

1992, n. 443.

159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e' istituito un fondo da

ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle

rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle

istituzioni scolastiche all'estero, con dotazione a decorrere dall'anno 2004, di 10 milioni

di euro. Con decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze

informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del

bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si

provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del

medesimo stato di previsione. (11) (53)

160. All'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 10 e' sostituito dal

seguente:

"10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e

la riserva di cui al comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono

determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

161. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo le parole:

"universita' degli studi e da altri enti pubblici di ricerca", sono inserite le seguenti:

"nonche', nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle

attivita' di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e

forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per l'anno 2004,

dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999,

n. 165".

162. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

non si applicano ai contributi dello Stato in favore degli enti e delle associazioni per

l'assistenza alle collettivita' italiane all'estero di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

163. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono soppresse le

parole da: ", salvo una quota, stabilita con decreto del Ministro delle finanze" fino a:

"stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze".

164. In relazione a quanto previsto dal comma 163 le disposizioni di cui ai commi 193 e

194 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non trovano applicazione

relativamente al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e alla erogazione di

compensi incentivanti la produttivita' del personale. I commi 195 e 196 dell'articolo 3

della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

165. All'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via

definitiva correlabili ad attivita' di controllo fiscale, delle maggiori entrate realizzate con

la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' sulla base dei risparmi di spesa per interessi,

calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della

tesoreria e del debito pubblico e con l'attivita' di controllo e di monitoraggio

dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli

obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare

su ciascuna di tali risorse, con effetto dall'anno 2004, per le finalita' di cui al comma 2 e

per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da

garantire la neutralita' finanziaria rispetto al previgente sistema";

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1, secondo modalita' determinate

con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale

dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle

attivita' di cui al citato comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttivita' definiti,

anche su base monetaria. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le

modalita' di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a

ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle

attivita' di cui al comma 1".

166. L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e'

abrogato, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3, nonche' dei commi 6-bis e 7. Il

comma 6 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il comma 1-bis

dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati. All'articolo 26 della

legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole: "che abbiano rilevanza nazionale";

b) al comma 1, dopo le parole: "di fornitura" sono inserite le seguenti: "di beni e servizi a

rilevanza nazionale";

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi

del comma 1, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualita' per l'acquisto di beni e

servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento".

167. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) nella rubrica e nel comma 1 dopo le parole: "e servizi" sono inserite le seguenti: "a

rilevanza regionale";

b) al comma 5 e' soppresso il secondo periodo.

168. Al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla

legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 2, le parole: "aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi

dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 59 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, ovvero ad" sono sostituite dalle seguenti: "attuino i principi di cui

all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 59 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, ovvero";

b) il comma 2 dell'articolo 2 e' abrogato.

169. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "e servizi" sono inserite le seguenti: "di

rilevanza nazionale" e sono soppressi il secondo ed il terzo periodo;

b) il comma 7 e' abrogato.

170. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "Tali

enti, per l'acquisto di beni e per l'approvigionamento di pubblici servizi caratterizzati

dall'alta qualita' dei servizi stessi e dalla bassa intensita' di lavoro, aderiscono alle

convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e

successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388" sono

soppresse.

171. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni

pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni

precedentemente stipulate dalla CONSIP Spa.

172. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilita'

interno la CONSIP Spa, attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio, puo'

fornire su specifica richiesta supporto e consulenza per le esigenze di

approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o loro consorzi assicurando la

partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei principi di

concorrenza.

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 16 marzo 2004, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2004, n.

126, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che gli effetti delle disposizioni - introdotte dai

commi 1 e 2 dell'art. 1 dello stesso D.L. n. 66/2004 - decorrono dal 1° gennaio 2004.

Sono fatti salvi gli effetti delle domande presentate prima della data di entrata in vigore

del suddetto decreto, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n.

350.

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che le domande di cui ai commi 57 e 57-bis

del presente articolo "sono presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

all'amministrazione di appartenenza".

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AGGIORNAMENTO (7)

L'errata corrige in G.U. 22/06/2004, n. 144 del D.L. 16 marzo 2004, n. 66 convertito con

modificazioni dalla L. 11 maggio 2004, n. 126 (che modifica l'art. 3, comma 57) ha

disposto che "all'articolo 1, comma 1, lettera e), dove e' scritto: "e) sono aggiunti, in fine,

i seguenti periodi: "Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono

equiparati i provvedimenti dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato

perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso, ..."", leggasi: "e) sono aggiunti,

in fine, i seguenti periodi: "Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma

sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa

estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato

perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso, ...".

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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 14 settembre 2004, n. 241 convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre

2004, n. 271 ha disposto (con l'art. 1, comma 7-ter) che "al fine di far fronte alle maggiori

nuove esigenze di potenziamento della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli

affari esteri, il fondo di cui al comma 159 del presente articolo e' integrato, per l'anno

2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro".

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AGGIORNAMENTO (13)

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 17 dicembre 2004, n. 390 (in G.U. 1a s.s.

22/12/2004, n. 49) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 60,

limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni a tempo indeterminato "devono,

comunque, essere contenute (...) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle

cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003".

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AGGIORNAMENTO (15)

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto:

- (con l'art, 1, comma 88) che "ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva

nazionale previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a

carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per l'anno 2005 e di

396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006".

- (con l'art. 1, comma 89) che "le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge

24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale

statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l'anno

2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione,

rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per il personale delle

Forze armate e dei Corpi di

polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195."

- (con l'art. 1, comma 123) che "I comandi del personale della societa' Poste italiane Spa e

dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall'articolo 3, comma 64, della legge

24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005".

- (con l'art. 1, comma 135) che "La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 149,

della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' incrementata di un milione di euro per ciascuno

degli anni 2005 e 2006".

- (con l'art. 1, comma 458) che "E' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2005 allo scopo della prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti ai

sensi dell'articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".

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AGGIORNAMENTO (16)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 dicembre 2004, n. 423 (in G.U. 1a s.s.

05/01/2005, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 101 del presente

articolo, limitatamente alle parole "detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno

2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare

all'ulteriore finanziamento delle finalita' previste dall'art. 2, comma 7, della legge 27

dicembre 2002, n. 289", nonche' alle parole "lo Stato concorre al finanziamento delle

Regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento

economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio

di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali

destinati a soggetti privi di lavoro", e dei commi 116 e 117.

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AGGIORNAMENTO (18)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 dicembre 2004, n. 425 (in G.U. 1a s.s.

05/01/2005, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 17, quarto periodo,

e del comma 20 del presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (23)

Il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43

ha disposto (con l'art. 2, comma 3-ter) che la presente modifica trova applicazione con

riferimento all'anno 2004.

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AGGIORNAMENTO (28)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6-8 giugno 2005, n. 219 (in G.U. 1a s.s. 15/6/2005,

n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 76 e 82 del presente articolo,

nella parte in cui non prevedono alcuno strumento idoneo a garantire una leale

collaborazione fra Stato e Regioni.

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AGGIORNAMENTO (33)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12-15 dicembre 2005, n. 449 (in G.U. 1a s.s.

21/12/2005, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 75 del presente

articolo, nella parte in cui si applica al personale delle Regioni.

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AGGIORNAMENTO (34)

La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, commi 176 e 177) che "Ai fini di

quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005

dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma

89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate,

a decorrere dall'anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione

della produttivita'.

Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e

dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti

economici e per l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale statale in

regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il

personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio

1995, n. 195".

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AGGIORNAMENTO (50)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n.

122 ha disposto (con l'art. 9, comma 30) che "Gli effetti dei provvedimenti normativi di

cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,

decorrono dal 1° gennaio 2011".

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AGGIORNAMENTO (53)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2011,

n. 9, ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio

2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 10.000.000 per il finanziamento del fondo

di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive

modificazioni, destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle

rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle

istituzioni scolastiche all'estero".

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AGGIORNAMENTO (52)

Il D.L. 16 marzo 2004, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2004, n.

126, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2010, n.

225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art.

2, comma 1) che "Le domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24

dicembre 2003, n. 350, sono presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla

data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per

infondatezza della notizia di reato, all'amministrazione di appartenenza.

L'amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di

cui al comma 57 del citato articolo 3, ovvero dalla definizione del procedimento di cui al

comma 57-bis del medesimo articolo".

Il medesimo D.L. 225/2010, nel modificare l'art. 2, comma 1 del citato D.L. 16 marzo

2004, n. 66, ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 32) che "Per i provvedimenti di

proscioglimento di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n.

350, pronunciati in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del citato

decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio

2004, n. 126, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto".

Art. 4

Finanziamento agli investimenti

1. Per l'anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola

per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o

noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per

l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-

DVB/C-DVB) e la conseguente interattivita', e' riconosciuto un contributo statale pari a

150 euro. La concessione del contributo e' disposta entro il limite di spesa di 110 milioni

di euro.

2. Un contributo statale pari a 75 euro e' altresi' riconosciuto alle persone fisiche o

giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di

utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo e'

corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare

previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet,

stipulato dopo il 1° dicembre 2003. La concessione del contributo e' disposta entro il

limite di spesa di 30 milioni di euro.

3. Il contributo di cui al comma 2 e' riconosciuto, nel caso dell'acquisto, immediatamente

sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del

noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il

contributo e' riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.

4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione dei

contributi statali. In ogni caso, il contributo statale di cui al comma 2 non puo' essere

cumulato, nell'ambito della stessa offerta commerciale, con quello di cui al comma 1

quando erogati, direttamente o indirettamente, da parte dello stesso fornitore di servizi nei

confronti del medesimo utente. Il contributo per l'acquisto o noleggio dei decoder in

tecnica C-DVB e' riconosciuto a condizione che l'offerta commerciale indichi

chiaramente all'utente i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della

piattaforma via cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via

cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre.

5. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre

2001, n. 448, come rideterminato dall'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre

2002, n. 289, e' incrementato di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Per il solo

anno 2004 il predetto finanziamento e' incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.

6. All'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, al

secondo comma, dopo le parole: "cessione in uso di circuiti telefonici" sono inserite le

seguenti: "e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e

trasmissione dati,". All'onere derivante dalle disposizioni recate dal presente comma si

provvede mediante utilizzo di quota parte, nel limite massimo di 2 milioni di euro, delle

risorse di cui al comma 8.

7. E' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e

2006 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di

produzione spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n.

224, avviando la sperimentazione dei seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e

video su Internet della totalita' delle sedute d'aula dei due rami del Parlamento,

pubblicazione delle sedute in audio e video in differita con indicizzazione per intervento,

consultazione dell'archivio audio e video delle sedute.

8. Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore informatico, di cui al

comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' autorizzata l'ulteriore spesa

di 51,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni

2005 e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo

della societa' dell'informazione nel Paese.

9. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'

destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per

l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato "PC

ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e

digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonche' la loro formazione. Le

modalita' di attuazione del progetto, nonche' di erogazione degli incentivi stessi sono

disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1,

della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10. Il Fondo di cui al comma 9 e' destinato anche, nel limite di 30 milioni di euro per

l'anno 2004, all'istituzione di un fondo speciale, denominato "PC alle famiglie",

finalizzato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per

l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, diretto

all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisizione e l'utilizzo di un personal

computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad Internet, nel corso del 2004,

da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo

non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno d'imposta 2002. Con decreto di natura non

regolamentare, adottato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al

primo periodo, le modalita' di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti

reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti, nonche' di erogazione

degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilita' di avvalersi a tal fine della

collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo non e'

cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 9 e 11.

11. Nel corso dell'anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado,

anche non di ruolo con incarico annuale, nonche' il personale docente presso le universita'

statali, possono acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella didattica,

anche attraverso appositi programmi software messi a disposizione dal Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di

rateizzazione. I benefici per l'acquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa apposita

indagine di mercato esperita dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP)

Spa. Con apposito decreto di natura non regolamentare il Ministro per l'innovazione e le

tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fissa le modalita' attuative per poter

accedere ai benefici previsti dal presente comma. (15)

12. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di realizzazione

sperimentale, gia' avviati nei decorsi anni dal Ministero dell'interno, aventi per oggetto

l'applicazione del voto elettronico alle consultazioni elettorali, e' autorizzata la spesa di 2

milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

13. All'articolo 1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, il secondo periodo e'

sostituito dal seguente: "Le quote versate all'ENAV e all'ASI non utilizzate sono versate

entro il 31 gennaio 2004 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo

stesso".

14. L'Istituto per il credito sportivo opera nel settore del credito per lo sport e le attivita'

culturali, ai sensi dell'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, impartisce le necessarie direttive all'Istituto per il credito sportivo al fine di

adeguare il relativo statuto ai compiti di cui al comma 191, assicurando negli organi

anche la rappresentanza delle regioni ed autonomie locali, nonche' stabilendo le

procedure ed i criteri per la liquidazione delle quote di partecipazione al fondo di

dotazione dell'Istituto medesimo. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'

culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato lo statuto

e sono nominati i componenti dei nuovi organi. Resta salvo quanto previsto dall'articolo

56, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

15. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 52, le parole: "di un

polo di attivita' industriali ad alta tecnologia" sono sostituite dalle seguenti: "di un polo di

ricerca e di attivita' industriali ad alta tecnologia"; dopo le parole: "del comune di

Genova", sono inserite le seguenti: "anche in relazione all'attuazione dell'articolo 4 del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326," ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al

presente comma non possono essere utilizzate per altre finalita' fino al 31 dicembre 2006".

16. Per i soggetti che hanno stipulato prestiti agevolati a valere sul Fondo speciale per la

ricerca applicata istituito con legge 25 ottobre 1968, n. 1089, ai sensi degli articoli 4, 5 e

6 della medesima legge, e successive modificazioni, e che hanno ancora in essere rate di

mutuo in sofferenza, e' dovuto solo il versamento della quota originaria residua con

esclusione degli interessi di mora anche se ricapitalizzati, da eseguire entro il 31 gennaio

2004. Per importi superiori a 25.000 euro e' consentito il versamento in quattro rate con

scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio 2004, il 30 giugno 2004, il 31 dicembre 2004 e il

30 giugno 2005, maggiorate degli interessi legali. A tale fine e' autorizzata la spesa di 2

milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

17. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, dopo le parole: "connesse all'attivita'

antincendi boschivi di competenza," sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle

relative al funzionamento delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella

lotta agli incendi boschivi,".

18. Le risorse provenienti da iniziative di cui all'articolo 67, comma 1, della legge 28

dicembre 2001, n. 448, nonche' quelle relative agli interventi di cui all'articolo 11 del

decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto

2002, n. 178, accertate al 31 dicembre di ogni anno, sono trasferite sullo stato di

previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche ai fini dell'attuazione

dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

19. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 18, e in base alle specifiche

assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della

legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche

agricole e forestali sottopone all'approvazione del CIPE nuovi contratti di programma nei

settori agricolo e della pesca.

20. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole colpite da

eventi eccezionali, ivi comprese le calamita' naturali dichiarate ai sensi del comma 2

dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario,

si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

21. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 15 e' inserito il

seguente:

"15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamita'

naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n.

185, e le emergenze di carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al

comma 8 e' fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore al tasso di

interesse legale".

22. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 17 e' inserito il

seguente:

"17-bis. Nei casi di particolare eccezionalita', individuati con decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

tra quelli previsti dal comma 15-bis, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11,

del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

dicembre 1989, n. 389, puo' essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti".

23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive

modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, e'

fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione.

24. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 si applicano in riferimento ad eventi

eccezionali verificatisi al 31 dicembre 2005.

25. All'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive

modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio

2004".

26. Per la prosecuzione delle attivita' nel campo della ricerca e sperimentazione agraria, e'

concesso al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di cui all'articolo 1

del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, un contributo annuo pari a un milione di

euro per ciascun anno del triennio 2004-2006.

27. Le disposizioni dei commi da 17 a 26 si applicano anche per gli eventi previsti

dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' alle imprese del

settore ittico operanti nelle zone colpite da mucillagini e altri fenomeni naturali che

comportino la moria della fauna marina o l'impossibilita' di svolgere attivita' di pesca o di

allevamento.

28. In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo

2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, i

quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui

all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999,

delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia , possono essere trasferiti ad aziende

ubicate nelle zone di pianura della medesima regione.

29. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi 5 giugno 2003, n.

131, e 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17

febbraio 1982, n. 41, sono realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome

limitatamente alle rispettive competenze previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale

della pesca e dell'acquacoltura adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e

forestali 25 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.

174 del 27 luglio 2000. (38)

30. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al comma 29 e in deroga

alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive

modificazioni, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e' approvato il

Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004. (38)

31. Per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141,

commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno

quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 50 milioni di euro

dal 2006. (40)

32. Le economie d'asta conseguite sono utilizzate con le modalita' risultanti dalle relative

disposizioni per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalita'

previste dai commi 31 e 34, ivi compresi gli studi per opere di accumulo di nuove risorse

idriche in aree critiche.

33. Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 31 presentano, per il tramite delle

regioni competenti per territorio, al Ministero delle politiche agricole e forestali i propri

programmi entro il 30 aprile 2004.

34. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle

finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in

relazione agli stanziamenti di cui al comma 31.

35. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere

del settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, e' definito

il "Programma nazionale degli interventi nel settore idrico". Il Programma comprende:

a) le opere relative al settore idrico gia' inserite nel "programma delle infrastrutture

strategiche" di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,

approvato con delibera CIPE n. 121/2001, del 21 dicembre 2001, tenendo conto delle

procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

c) gli interventi di cui al comma 31;

d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui all'articolo 17 della legge 5

gennaio 1994, n. 36, nonche' gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle

risorse idriche.

36. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di

concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali

e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il

Programma nazionale di cui al comma 35. Il Programma nazionale indica le risorse

finanziarie assegnate ai singoli interventi di cui al comma 35, lettere a), b), c) e d),

previsti dalle relative leggi di spesa e, con esclusione di quelli gia' inseriti negli Accordi

di programma quadro, ne definisce la gerarchia delle priorita', tenuto conto dello stato di

avanzamento delle relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli interventi

del Programma nazionale sono inseriti negli Accordi di programma quadro sempreche'

presentino requisiti relativi alla progettazione e alla certezza di risorse finanziarie

coerenti con lo strumento.

37. Agli interventi individuati dal Programma nazionale e' assegnata priorita' anche in

relazione all'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche per il periodo 2004-

2007, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato

con la citata delibera CIPE n. 121/2001, e successive modificazioni, tenendo conto delle

procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

38. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.

39. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.

40. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.

41. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.

42. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa previste al punto 2 della delibera CIPE 2

agosto 2002, n. 62, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25

marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,

sono trasferite all'ISMEA.

43. L'ISMEA subentra nelle funzioni gia' esercitate da Sviluppo Italia Spa per l'attuazione

degli interventi di cui al comma 42, che risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonche'

nei relativi rapporti giuridici e finanziari.

44. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del

Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, sono definite le modalita' e le procedure per l'attribuzione delle risorse

finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro di cui al comma 43.

45. Per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.

419, l'ISMEA e' autorizzato, anche attraverso la costituzione di forme associative e

consortili con banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario,

all'erogazione del credito a condizioni di mercato e a:

a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a medio e a

lungo termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e

agroalimentare;

b) provvedere all'acquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo termine in

favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare e alla

loro successiva cartolarizzazione;

c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti dei soggetti di

cui al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.

46. Allo scopo di promuovere l'introduzione di nuove tecniche produttive e di incentivare

la tutela delle produzioni agroalimentari di qualita' del Mezzogiorno, e' autorizzata la

spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la

istituzione dell'Istituto per la ricerca e le applicazioni biotecnologiche per la sicurezza e la

valorizzazione dei prodotti tipici e di qualita'.

47. L'Istituto di cui al comma 46 effettua ricerche e studi in materia di:

a) nutraceutica, qualita' e tracciabilita' dei prodotti agroalimentari;

b) applicazione delle biotecnologie ai prodotti agroalimentari e biomedici;

c) confezionamento dei prodotti agroalimentari e biomedici;

d) genomica funzionale e proteomica.

48. L'Istituto di cui al comma 46 ha sede presso l'universita' degli studi di Foggia che puo'

avvalersi, allo scopo di assicurare la massima efficacia dello stesso, di collaborazioni con

altre universita' o con istituti di ricerca.

49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la

commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla

commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di

origine costituisce reato ed e' punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.

Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non

originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace

indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o

delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che

il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi

aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli , fatto salvo

quanto previsto dal comma 49-bis, ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o

merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza

l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione

o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro

effettiva origine estera. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti

o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita

al dettaglio. La fallace indicazione delle merci puo' essere sanata sul piano

amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle

figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La

falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci puo' essere sanata sul

piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della

stampigliatura "made in Italy". Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine

non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati gia'

immessi in libera pratica. (49)

49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del

licenziatario, con modalita' tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la

merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli

stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza

estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore

sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa

da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura,

verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.

Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di

allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione

dei prodotti e il luogo in cui e' avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore e'

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000. (49)

49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al

comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del

titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui

documenti di corredo per il consumatore. (49)

49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente

competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.

689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente

comma 49-bis. ((63))

50. Per potenziare le attivita' di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con

finalita' antifrode, sono istituite, presso l'Agenzia delle dogane, una centrale operativa

mediante idonee apparecchiature scanner installate negli spazi doganali e una banca dati

delle immagini derivate dalle medesime apparecchiature e da quelle analoghe in

dotazione al Corpo della guardia di finanza. Il trattamento delle immagini e' da intendere

attivita' di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati

personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e' affidata

alle dogane. Ai medesimi fini si applica a dipendenti dell'Agenzia delle dogane addetti a

tali servizi, in numero non superiore a dieci, il disposto di cui all'articolo 7, comma 10,

dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,

nella parte in cui il limite di 240 giorni di missione continuativa nella medesima localita',

previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e' elevato a 365

giorni. Le spese derivanti dall'estensione del citato limite trovano copertura nello

stanziamento di cui al comma 53.

51. La centrale operativa di cui al comma 50 provvede, nel caso di merci provenienti da

Paesi terzi e destinate ad altri Paesi comunitari, a fornire informazioni agli uffici doganali

dei Paesi destinatari delle merci sulle eventuali violazioni di norme a tutela del "made in

Italy".

52. L'accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 50 e' disciplinato d'intesa tra

il direttore dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.

53. Al fine di cui al comma 50, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere

dall'anno 2004.

54. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificita' dei prodotti,

l'Agenzia delle dogane puo' sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni

per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a

contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La

raccolta dei dati di cui al presente comma ed il relativo trattamento e' attivita' di rilevante

interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo

diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e' affidata alle dogane.

55. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' tecniche di attuazione delle

disposizioni di cui al comma 54.

56. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 19

marzo 2001, n. 68, e' consentito al Corpo della guardia di finanza l'accesso diretto alla

banca dati di cui al comma 54, secondo modalita' stabilite di intesa tra il direttore

dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.

57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, e' istituito lo "sportello unico doganale",

per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini

delle attivita' istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle

predette operazioni.

58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le

istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, cosi'

raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi

procedimenti ed attivita'.

59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che

concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione,

validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una

durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7

agosto 1990, n. 241.

60. Dalla attuazione dei commi da 57 a 59 non possono derivare oneri aggiuntivi a carico

del bilancio dello Stato.

61. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un apposito fondo con

dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di

euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna

promozionale straordinaria a favore del "made in Italy", anche attraverso la

regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela

delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della

normativa europea in materia di origine, nonche' per il potenziamento delle attivita' di

supporto formativo e scientifico alle attivita' istituzionali del Ministero dell'economia e

delle finanze anche rivolte alla diffusione del "made in Italy" nei mercati mediterranei,

dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell'ente di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. A tale fine, e per l'adeguamento delle

relative dotazioni organiche, e' destinato all'attuazione delle attivita' di supporto

formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non superiore a 10

milioni di euro annui. Tale attivita' e' svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui

all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28

settembre 2000, n. 301, al quale, per la medesima attivita', fermi restando gli incrementi e

gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in godimento secondo

l'ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione in

carriera, nessun emolumento ulteriore e' dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004 e successivi ,

ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso

direttamente attribuite, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per

essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. (39) (40)

62. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio

destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualita' "Naturalmenteitaliano".

63. Le modalita' di regolamentazione delle indicazioni di origine e di istituzione ed uso

del marchio di cui al comma 61 sono definite con regolamento emanato ai sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro

delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli

affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie.

64. Al fine di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto all'economia sommersa,

nonche' la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria,

anche alla luce dei nuovi compiti conferiti ai sensi della presente legge e dell'articolo 23

del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326, l'organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della

guardia di finanza e' incrementato di 470 unita' dall'anno 2004, e di ulteriori 530 unita' a

decorrere dall'anno 2005. Alla copertura dei posti derivanti da tale incremento di

organico si provvede mediante l'assunzione in deroga a quanto previsto al comma 53

dell'articolo 3 di un corrispondente numero di finanzieri, nel limite di spesa di 5 milioni

di euro per l'anno 2004, 28 milioni di euro per l'anno 2005 e 32 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2006.

65. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la parola:

"Livorno," e' inserita la seguente: "Manfredonia,".

66. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza del mercato, garantendo la

corretta informazione dei consumatori, con uno o piu' decreti del Ministro delle attivita'

produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con quanto

previsto dall'Unione europea in materia, sono definite le condizioni di uso delle

denominazioni di vendita dei prodotti italiani di salumeria e dei prodotti da forno. I

decreti definiscono altresi' i requisiti dei soggetti e degli organismi di ispezione abilitati

ad effettuare i controlli, garantendone l'integrita' e l'indipendenza di giudizio.

67. Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in materia di etichettatura e

presentazione dei prodotti alimentari, l'uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di

salumeria e dei prodotti da forno italiani in difformita' dalle disposizioni dei decreti di cui

al comma 66 e' punito con la sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro. La

confisca amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in

violazione dei decreti di cui al comma 66 e' sempre disposta, anche qualora non sia stata

emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di cui al presente comma.

68. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, e' istituita dal Ministero

delle attivita' produttive in collaborazione con la societa' EUR Spa l'Esposizione

permanente del design italiano e del made in Italy, con sede in Roma.

69. L'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy ha finalita' di

valorizzazione dello stile italiano, nonche' obiettivi di promozione del commercio

internazionale e delle produzioni italiane di qualita'.

70. Per l'attuazione dei commi 68 e 69 e' autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro

per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 61.

71. All'articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "per

l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2003 e 2004".

72. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.

73. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.

74. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri

dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e degli affari esteri,

presso gli uffici dell'Istituto per il commercio con l'estero o presso gli uffici delle

rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di consulenza e di

monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza

legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla

contraffazione e alla concorrenza sleale.

75. Per l'attuazione del comma 74 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno

degli anni del triennio 2004-2006.

76. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un fondo destinato

all'assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti

relativi alla proprieta' industriale e intellettuale, nonche' contro le pratiche commerciali

sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui al comma 61.

77. Le modalita' di gestione del fondo di cui al comma 76 sono stabilite dal decreto di cui

al comma 73.

78. Per l'attuazione dei commi 76 e 77 e' autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per

l'anno 2004, 4 milioni di euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro per l'anno 2006, a valere

sulle dotazioni del fondo di cui al comma 61.

79. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.

80. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.

81. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.

82. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e

successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2004 per

agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione

commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste

collegati.

83. Le modalita', le condizioni e le forme tecniche delle attivita' di cui al comma 82 sono

definite con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo

2001, n. 57. (25)

84. All'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,

come modificato dal comma 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole:

"delle imprese industriali e dei servizi" sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese

industriali ed artigiane di produzione di beni e di servizi".

85. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' alle agevolazioni previste dalla legge

25 febbraio 1992, n. 215, disposte in attuazione del 5° bando".

86. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge

23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.

641, per gli anni 2004, 2005 e 2006 e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro annui.

87. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11

marzo 1988, n. 67, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro

a decorrere dal 2004.

88. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 87, gli

enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo

criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

89. Le risorse di cui ai commi 87 e 88 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari

anche per le finalita' di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n.

64; in tale caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche e i comuni interessati

sono disciplinati da apposita convenzione.

90. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari dei

provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi,

contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24

novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22,

che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro

il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalita' di rateizzazione previste dal citato comma

17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica entro il

limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004. (41) (45)

91. Per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da

calamita' naturali per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui

al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile e'

autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti

possono stipulare allo scopo. A tale fine, nonche' per la prosecuzione degli interventi di

cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le

disposizioni ivi previste, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali

rispettivamente di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2005, nonche' due

ulteriori limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2006. I

predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la

Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti

autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

92. All'articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31

dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". (40)

93. Le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui limiti di impegno autorizzati con

riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23

dicembre 1998, n. 448, spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura,

rispettivamente, del 40 per cento e del 60 per cento.

94. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il secondo periodo e'

sostituito dal seguente: "Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione,

affida, entro otto mesi dalla definizione degli stati di consistenza, il completamento della

realizzazione delle opere suddette con le modalita' ritenute piu' vantaggiose per la

pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla

legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione".

95. Per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma

del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e alla successiva ordinanza del Ministro

per il coordinamento della protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, e'

autorizzato un limite di impegno quindicennale di un milione di euro a decorrere

dall'anno 2005.

96. Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione di opere infrastrutturali e

viarie atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di cui al comma 1

dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 315, e' autorizzato un limite di impegno

quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

97. Per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione

e allo sviluppo di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, e' autorizzato un limite di

impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

98. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, dopo le parole:

"della presente legge," sono inserite le seguenti: "e comunque per fare fronte ad ogni

calamita' verificatasi nell'intero territorio regionale,".

99. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2012, N.68. (53)

100. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2012, N.68. (53)

101. Il Fondo di cui al comma 100 e' gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base di criteri ed

indirizzi stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto

con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (10)

102. La dotazione del Fondo di cui al comma 100 e' pari a 10 milioni di euro per l'anno

2004. Il Fondo puo' essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e

altri soggetti pubblici e privati.

103. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

(10)

104. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio

2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'anno

2004 non si applica il riferimento alla lettera a) di cui al medesimo comma. La

disposizione di cui al precedente periodo si applica nel limite di spesa massimo per l'anno

2004 di euro 250.000.

105. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di contenziosi relativi ad

operazioni poste in essere con fondi statali ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31

gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95,

dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-

legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.

135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo 9-septies del

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

novembre 1996, n. 608, e del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Sviluppo Italia

Spa e' autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e stralcio dei crediti

incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla data del 30 settembre 2003, nella misura di

almeno il 50 per cento. A tale scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda

a Sviluppo Italia Spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge. Sviluppo Italia Spa comunica agli istanti l'importo dovuto, che dovra' essere

corrisposto entro trenta giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato l'eventuale

contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere, con spese legali

compensate.

106. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo nazionale, e'

istituito il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio. Il Fondo e'

gestito da Sviluppo Italia Spa nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria

vigente, per effettuare interventi temporanei e di minoranza, comunque non superiori al

30 per cento, nel capitale di imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli

scopi e nelle forme di cui ai commi da 107 a 110 con priorita' per quelli cofinanziati dalle

regioni. (40)

107. Sviluppo Italia Spa e' autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di cui al comma

106 per sottoscrivere o acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di

capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di sviluppo ovvero,

secondo le modalita' indicate dal CIPE ai sensi del comma 110, quote di minoranza di

fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese.

108. Gli interventi non possono riguardare consolidamenti delle passivita' delle imprese,

ne' operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'. La gestione

del Fondo di cui al comma 106 e' soggetta alla disciplina di controllo generalmente

applicata ai fondi di rischio privati e deve essere condotta secondo criteri tali da non

determinare le condizioni per configurare un aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione

della Commissione europea 2001/C-235/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle

Comunita' europee C 235 del 21 agosto 2001, in materia di aiuti di Stato e capitale di

rischio. Il Fondo non investira' in imprese operanti in settori ai quali si applicano regole

comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato nonche' nelle imprese di produzione,

trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato

istitutivo della Comunita' europea.

109. La partecipazione puo' riguardare esclusivamente medie e grandi imprese come

qualificate dalla normativa nazionale e comunitaria.

110. Le condizioni e le modalita' di attuazione degli interventi di cui ai commi da 106 a

109 sono approvate dal CIPE. In particolare, il CIPE stabilisce:

a) i criteri generali di valutazione;

b) la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della partecipazione al

capitale. (31)

111. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 110 e' autorizzata la

spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 45 milioni di euro per l'anno 2005.

112. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo speciale

per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Il Fondo interviene

in sostegno di programmi, predisposti per la attuazione di accordi sindacali o statuti

societari, finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte

gestionali delle imprese medesime.

113. Per la gestione del Fondo di cui al comma 112, avente una dotazione iniziale di 30

milioni di euro, e' costituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei

quali due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e otto in

rappresentanza delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori

maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato paritetico elegge al suo

interno il presidente e adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il medesimo

decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del Fondo. (30)

114. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adegua le

modalita' di gestione del Fondo di cui al comma 112, sulla base del recepimento di

eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche in

attuazione degli indirizzi dell'Unione europea. (30)

115. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione, contenente gli esiti del

monitoraggio sull'utilizzo del Fondo di cui al comma 112, che viene trasmessa dal

Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle competenti Commissioni parlamentari ed

al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

116. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per

l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del

ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.

158, come modificata dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

117. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,

dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:

"1-quinquies. La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali

trasferiti all'ANAS Spa ai sensi del comma 1-bis e' effettuata con le modalita' previste dal

capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l'ANAS Spa

e l'Agenzia delle entrate.

1-sexies. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 3,

sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione coattiva

mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni interamente

partecipate dallo Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.

3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la societa'

interessata stipula apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e l'iscrizione a ruolo

avviene a seguito di un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico

di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla direzione

regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione della dislocazione territoriale

dell'ufficio della societa' che l'ha richiesta.".

118. Negli anni 2004, 2005 e 2006, ai concessionari e ai commissari governativi del

servizio nazionale della riscossione e' corrisposto, quale remunerazione per il servizio

svolto, un importo (annuo) pari a 470 milioni di euro, che tiene luogo, per i ruoli emessi

da uffici statali, dell'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.

112, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto

legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

119. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30

luglio degli anni 2004, 2005 e 2006, l'importo di cui al comma 118 e' ripartito, per una

quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la

percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la

restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige

l'obbligo della redazione bilingue degli atti.

120. All'onere derivante dall'attuazione del comma 118, si provvede mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto

legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

121. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente i soggetti

incaricati della riscossione delle entrate precedentemente riscosse dai servizi autonomi di

cassa degli uffici finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per i compensi" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31

dicembre 2003, per i compensi";

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, il compenso spettante a concessionari, banche e

Poste italiane Spa e' determinato sulla base di apposita convenzione stipulata con

l'Agenzia delle entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti del servizio".

122. Dalle disposizioni di cui al comma 121 non possono derivare oneri aggiuntivi a

carico della finanza pubblica.

123. All'articolo 5, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole:

"Ad esse non si applicano" sono inserite le seguenti: ", fermo restando quanto previsto

dalla lettera b) del comma 7 del presente articolo,".

124. Al comma 30 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "negli

articoli" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "nei commi da 5 a 11, da

19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario".

125. La lettera g) del comma 27 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' sostituita

dalla seguente:

"g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale

e fluviale, nonche' nei terreni gravati da diritti di uso civico".

126. Al comma 17 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole:

"attivita' di promozione" sono inserite le seguenti: "rivolte ai medici, agli operatori

sanitari e ai farmacisti".

127. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) le parole: "Tessera del cittadino", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:

"Tessera sanitaria";

b) la sigla: "TC", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "TS";

c) al comma 13, le parole: "della TC" sono sostituite dalle seguenti: "della TS nella carta

di identita' elettronica o".

128. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge, al Fondo

per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'

attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l'anno 2007.

129. La dotazione del Fondo di cui al comma 128 e' utilizzabile, previa delibera del CIPE,

adottata ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche

per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse

confluiscono al fondo di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.

289. La diversa allocazione tra gli strumenti d'intervento all'interno dei Fondi di cui agli

articoli 60 e 61 della predetta legge n. 289 del 2002 e' deliberata dal CIPE.

130. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti

modifiche:

a) al comma 1, le parole: "degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato

in merito alle singole misure di incentivazione" sono sostituite dalle seguenti: "degli

interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di

incentivazione e alla finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare

l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE,

sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli

interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il

cronoprogramma delle attivita' e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati

nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli

interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori

sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico";

b) al comma 2, le parole: "ogni quattro mesi" sono sostituite dalla seguente:

"semestralmente" e dopo le parole: "relativa localizzazione" sono aggiunte le seguenti:

",e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate".

131. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e

riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di cui

all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli

interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate

alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che sottoscrivono tali Accordi.

132. I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del credito d'imposta

ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e che,

per effetto della deliberazione del CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003, hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle

entrate comunicazione della concessione del predetto contributo nel mese di settembre

del 2003 possono:

a) avviare la realizzazione dell'investimento entro il 31 marzo 2004;

b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale e' stata

presentata l'istanza di cui alla citata lettera d). I limiti di utilizzazione minimi e massimi

previsti dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 62 della legge n. 289 del 2002 per

l'anno di presentazione dell'istanza e per l'anno successivo sono differiti di un anno.

133. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 132 si applicano anche ai soggetti

che beneficiano del credito d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 62,

comma 1, lettera c), ultimi due periodi, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

134. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di

quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi,

che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa,

la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere accompagnata da una analisi

costi-benefici e da un piano economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la

realizzazione e i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a

valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 20 agosto

2002, n. 190, nella misura prevista dal piano economico-finanziario cosi' come approvato

unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente, i soggetti autorizzati a

contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento.

135. Il finanziamento di cui al comma 134 puo' essere concesso da Infrastrutture Spa,

dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri

soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al piano

economico-finanziario dei progetti da presentare per la richiesta di assegnazione di

risorse al CIPE deve essere allegata la formale manifestazione della disponibilita' di

massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori.

136. I proventi derivanti dall'opera, individuati nel piano economico-finanziario

approvato e specificati nella delibera di approvazione del CIPE, sono destinati

prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 135; su di essi

non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dal soggetto finanziatore, fino

all'estinzione del relativo debito.

137. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione

dell'infrastruttura finanziata ai sensi del comma 135, il nuovo concessionario assume,

senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti del soggetto

finanziatore e subentra nei relativi rapporti contrattuali.

138. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni

necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro

titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti dei

soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti

finanziatori fino al rilascio della nuova concessione.

139. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esercita la

funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche nell'interesse dei soggetti

finanziatori.

140. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla realizzazione delle

opere di cui al comma 134 sono determinate, sulla base del piano economico-finanziario

previsto al comma 134. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, approva lo schema tipo di piano economico-finanziario. L'adeguamento

tariffario e' regolato con il metodo del price cap, inteso come limite massimo della

variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:

a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT;

b) dell'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttivita', prefissato per un periodo

quinquennale.

141. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 140 si fa altresi' riferimento ai

seguenti elementi:

a) recupero di qualita' del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo

quinquennale;

b) suddivisione simmetrica tra gestori dei servizi e mercato del differenziale dei margini

di produttivita' rispetto a quanto definito nel piano finanziario;

c) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro

normativo;

d) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo ed alla gestione della

domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse, sostenuti nell'interesse generale;

e) adeguato ritorno sul capitale investito.

142. Gli elementi indicati nel terzo periodo del comma 140 e nel comma 141 possono

essere modificati dal CIPE, con delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte

dei conti. Nelle ipotesi di cui ai commi da 134 a 141, quando la fissazione della tariffa

non rientra nelle competenze di una autorita' indipendente, la tariffa e' fissata dal CIPE

presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri.

143. Per l'anno 2004, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione

delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 54 della legge 28

dicembre 2001, n. 448, e' stabilita in 30 milioni di euro.

144. Per l'anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per la realizzazione di

infrastrutture di interesse locale, di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n.

448, e' stabilita in 70 milioni di euro.

145. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

e le domande da presentare ai fini dell'ammissione ai contributi a valere sui Fondi di cui

ai commi 143 e 144 devono essere corredate dal progetto preliminare dell'opera ovvero

dell'infrastruttura che si intende realizzare. La presentazione del progetto preliminare e'

presupposto indispensabile ai fini dell'erogazione del contributo, a condizione che l'ente

assegnatario assuma, nella medesima domanda, l'impegno a trasmettere, entro la data da

stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, lo studio di fattibilita' e la

formale comunicazione della conclusione della fase di progettazione finanziaria, quando

richiesti dalle vigenti disposizioni.

146. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' sostituito dal

seguente:

"2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per

cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al

10 per cento, la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono

quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di

due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento".

147. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' inserito

il seguente:

"2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 e' progressivamente svincolata a misura

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale

importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita' anzidetti, e' automatico, senza

necessita' di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna

all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di

avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,

attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale

importo garantito, e' svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali

pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna

degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del

garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. La mancata

costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e

l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica

l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre

gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al presente

comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui

all'articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 1° gennaio 2004".

148. Al comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunta la

seguente lettera: "c-bis) realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali".

Per l'attuazione della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre

2000, n. 388, introdotta dal presente comma, e' autorizzata una ulteriore spesa pari a 25

milioni di euro per l'anno 2004.

149. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell'opera che, ai sensi della legge 21

dicembre 2001, n. 443, e successive disposizioni attuative, deve essere realizzata dal

contraente generale con anticipazione di risorse proprie, non puo' superare

complessivamente il 20 per cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. Il

pagamento al contraente generale della quota finanziaria in proprio avviene, in unica

soluzione, all'atto dell'ultimazione dei lavori.

150. Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta giorni dalla richiesta del

soggetto proponente, all'attivazione degli accordi di programma per la localizzazione

degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non siano stati attuati ai sensi

degli articoli 11 e 12 della legge 30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta del

medesimo soggetto proponente, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri,

alla rilocalizzazione del programma in altra regione. A tale fine, il presidente della giunta

regionale ed il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un

accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro il 31 dicembre 2007. Il finanziamento dei

programmi e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla data della ratifica da

parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla

realizzazione del programma di cui al citato articolo 18 del decreto-legge 13 maggio

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

151. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dal

comma 3 dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le parole:

"modernizzazione e lo sviluppo del Paese" sono inserite le seguenti: "nonche' per

assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei

complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica

dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali".

152. All'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e

successive modificazioni, le parole: "e, contestualmente, e' sospesa la realizzazione delle

altre tratte" sono soppresse.

153. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali secondo le finalita'

di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 5 del

decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio

1997, n. 135, e all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194 e' concesso

un contributo in conto capitale di 27,3 milioni di euro per il 2004. Per permettere

l'applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002,

relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei

Paesi asiatici, e' stanziata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004. Con decreto del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono stabilite le modalita' di concessione

del contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma e' subordinata, ai sensi

dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla

preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

154. I risparmi derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse applicati con riferimento ai

mutui accesi mediante utilizzo del contributo annuo di cui alla deliberazione del CIPE del

21 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1996, a valere

sulle risorse di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono riassegnati

alla regione Veneto per il completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale

veneto.

155. Le operazioni con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato

di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, volte all'acquisizione della

disponibilita' di beni da adibire al trasporto pubblico locale e degli eventuali servizi

accessori, possono essere effettuate anche mediante contratti di leasing operativo ai sensi

del comma 156.

156. Le operazioni con oneri a carico del bilancio dello Stato, volte all'acquisizione della

disponibilita' di beni e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate

mediante contratti di leasing operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa

vigente, compresa quella a carattere speciale. Qualora l'operazione sia effettuata in

deroga alla normativa vigente, essa e' preventivamente autorizzata, tenuto conto della

natura dei beni oggetto dell'acquisizione e degli aspetti tecnico-finanziari dell'operazione

stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

157. Per il conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e produttivita' dei servizi di

trasporto pubblico locale, e' istituito un apposito fondo presso il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti. La dotazione del fondo per l'anno 2004 e' fissata in 33

milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

sono stabilite le modalita' di riparto delle risorse di cui al presente comma. Quota parte,

pari a 10 milioni di euro, e' destinata al riequilibrio dei maggiori esborsi sostenuti dalle

aziende di trasporto a titolo di IRAP entro la data del 1° gennaio 2003 in relazione a

contributi per i quali e' prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui

redditi, in misura proporzionale all'entita' degli esborsi sostenuti. Gli importi corrisposti

ai sensi del terzo periodo possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (29)

158. E' autorizzata in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la spesa di 5

milioni di euro per l'anno 2004, di 7 milioni di euro per l'anno 2005 e di 10 milioni di

euro per l'anno 2006 destinati alla progettazione e alla realizzazione di tutte le opere di

integrazione del passante di Mestre con il territorio delle comunita' locali. (15)

159. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attivita' di ricerca scientifica e

tecnologica e' riconosciuto un contributo in conto capitale fino a 20 milioni di euro per gli

anni 2004 e 2005 e fino a 15 milioni di euro per l'anno 2006 a valere, fino all'importo di

15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, sulle risorse disponibili

previste ai sensi dell'articolo 3, comma 101, della presente legge. Con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, sono determinate le misure e le tipologie degli interventi

ammessi al finanziamento nonche' dei destinatari, nel rispetto della normativa

comunitaria.

160. Per la promozione e il sostegno delle attivita' di ricerca avanzata nel settore della

fisica, realizzate in strutture specializzate per progetti innovativi riferiti alla cooperazione

scientifica internazionale e per l'avviamento di strutture di recente istituzione, e'

autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale di

astrofisica (INAF).

161. Per l'anno 2004 e' altresi' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per la concessione

di un contributo in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).

162. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 8

novembre 2002, n. 264, e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2004.

163. Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario del secondo ricongiungimento di

Trieste all'Italia, e' concesso al comune di Trieste un contributo straordinario di 5.000.000

di euro.

164. Il contributo di cui al comma 163 e' destinato a concorrere ad iniziative riguardanti

l'organizzazione di celebrazioni, congressi, seminari, mostre, convegni di studio e attivita'

editoriali.

165. Il contributo di cui al comma 163 e' altresi' destinato al recupero e al restauro di beni

storici, monumentali, artistici, architettonici e museali di particolare pregio o significato e

interesse storico, sociale o culturale.

166. Per l'esercizio delle attivita' istituzionali del Centro nazionale di studi leopardiani e'

autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

167. Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare nelle aree

territoriali di cui all'obiettivo 2, e' assegnato all'Universita' campus bio-medico (CBM), di

cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991, l'importo di 20 milioni di euro per

l'anno 2004 e di 30 milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione di un policlinico

universitario.

168. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza nel campo della prevenzione e

cura della cecita', nonche' per consentire iniziative di collaborazione e partenariato

internazionale, lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997,

n. 284 , e' incrementato dell'importo di euro 600.000 annui da destinare alle finalita' di cui

all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 284 del 1997.

169. Alle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni all'immissione in

commercio di medicinali per uso umano e relative modifiche si applicano i tempi e le

modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, e agli articoli 4, 5 e 6 del

regolamento (CE) n. 1084/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003.

170. E' autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006 a

favore dell'Istituto superiore di sanita' per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92,

comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

171. Al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti, il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti predispone idonei sistemi per la gestione informatizzata di

tutti i pagamenti su conto corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle

operazioni di competenza. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1,

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27.

172. Il nuovo servizio non potra' intervenire a danno o in sostituzione delle prestazioni

attualmente gia' previste dal servizio universale.

173. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, il quarto periodo

e' sostituito dai seguenti: "Nei comuni sprovvisti di piano regolatore e' vietata per dieci

anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni,

sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonche' di strutture e infrastrutture

finalizzate ad insediamenti civili ed attivita' produttive, fatti salvi i casi in cui detta

realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici

vigenti a tale data".

174. Per favorire il rilancio minerario energetico del bacino del Sulcis, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

56 del 9 marzo 1994, il termine previsto nel comma 1 dell'articolo 57 della legge 27

dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 31 dicembre 2004.

175. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del citato articolo 57 della legge n. 449

del 1997 sono integrate con l'importo di 25 milioni di euro a valere sulle agevolazioni

finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della

Repubblica 28 gennaio 1994 e sono erogate con le modalita' previste dal comma 3 del

medesimo articolo 57.

176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati

nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente

legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

177. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre

1997, n. 449, i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche

disposizioni legislative sono da intendere come contributo pluriennale per la

realizzazione di investimenti, di forniture di interesse nazionale e di azioni mirate a

favorire il trasporto delle merci con modalita' alternative, includendo nel costo degli

stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale

concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre

operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni

come definite secondo i criteri di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati ad

effettuare per la realizzazione di investimenti. I contributi, compresi gli eventuali atti di

delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono essere compresi

nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche

straordinarie. La quota di concorso e' fissata con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, emanato di concerto con il Ministro competente.

177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi

pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e' disposto con decreto del

Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa

verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto

rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari

non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle

disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione

dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle

operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi

pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni

interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia

e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del

tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al

presente comma ed il relativo ammontare.Per i contributi destinati alla realizzazione delle

opere pubbliche, il decreto di cui al presente comma e' emanato entro il termine di

sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE che

assegna definitivamente le risorse. In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di

cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detto

termine e' pari a trenta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del bando ai sensi

degli articoli 165, comma 5-bis, e 166, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo. In

caso di criticita' procedurali tali da non consentire il rispetto dei predetti termini il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le

conseguenti determinazioni.

178. La disposizione di cui al comma 177 si applica ai mutui e alle altre operazioni

finanziarie stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

179. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

180. Al comma 3 dell'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "e della

Fiera di Verona" sono sostituite dalle seguenti: ", della Fiera di Verona, della Fiera di

Foggia e della Fiera di Padova".

181. Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e alle imprese editrici di libri iscritte

al registro degli operatori di comunicazione e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 10

per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e

dei libri sostenuta nell'anno 2004. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di

riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di

spesa fissato, per l'anno 2005, in 95 milioni di euro.

182. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese

editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve

comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni

altra vendita o prestazione di servizio.

183. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei

seguenti prodotti editoriali:

a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore

al 50 per cento dell'intero stampato, su base annua;

b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioe' non distribuiti con un prezzo

effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni

e delle associazioni senza fini di lucro;

c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore

al 50 per cento della loro diffusione;

d) i quotidiani ed i periodici di pubblicita', cioe' quelli diretti a pubblicizzare prodotti o

servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti

prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;

e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;

f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;

g) i cataloghi, cioe' pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se

corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;

h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioe' finalizzate all'acquisizione di

contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle

utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose

esclusivamente per le proprie finalita' di autofinanziamento;

i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonche'

di altri organismi, ivi comprese le societa' riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti

territoriali o che svolgano una pubblica funzione;

l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli

definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al

regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della

Repubblica n. 633 del 1972;

m) i prodotti editoriali pornografici.

184. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e puo'

essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241. Il credito d'imposta non e' rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad

altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza e' riportabile al periodo di imposta successivo.

185. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del

credito d'imposta di cui al comma 181 sono indicati nella dichiarazione dei redditi

relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa e' stata effettuata.

186. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono

applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonche' le

sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,

si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le cooperative di giornalisti

editrici di agenzie di stampa quotidiane, che hanno trasmesso mediante i canali in

concessione esclusiva dell'Ente poste italiane fino alla data ultima di cessazione del

servizio, continuano a percepire i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della

legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le attuali

modalita' di trasmissione.

188. I termini finali per il completamento degli investimenti che fruiscono delle

agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2000, per il

settore dell'industria relativo alle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria,

Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2003

ed al 30 giugno 2005, per i soggetti che hanno richiesto l'erogazione del contributo in due

o tre tranche.

189. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 188 e' subordinata

all'autorizzazione delle competenti autorita' europee.

190. Dei contributi di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

possono beneficiare in misura paritaria, per una quota pari al 10 per cento della somma

riservata alle emittenti radiofoniche, le emittenti radiofoniche nazionali a carattere

comunitario. I nuovi soggetti beneficiari devono presentare le domande entro il 31

gennaio 2004.

191. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, sono apportate le

seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, il quarto comma e' abrogato;

b) all'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente:

"L'Istituto puo' concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre

aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita' istituzionali, con le

disponibilita' di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il

versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'aliquota

ad esso spettante a norma dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonche' con l'importo dei premi

riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,

colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto dell'articolo 90, comma 16, della

legge 27 dicembre 2002, n. 289".

192. L'Istituto per il credito sportivo e' autorizzato a concedere finanziamenti alla CONI

Servizi Spa, a condizione che tali finanziamenti siano utilizzati per la ristrutturazione del

debito esistente della societa' stessa.

193. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al primo periodo sono aggiunte,

in fine, le seguenti parole: ", fermo restando quanto previsto ai sensi del secondo periodo",

e nel secondo periodo, le parole: "diversi da" sono sostituite dalla seguente: "inclusi".

194. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di

scommesse sportive ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2

giugno 1998, n. 174, anche al fine di dare attuazione ai principi formulati nell'articolo 39,

comma 12-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano le seguenti

disposizioni:

a) i concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse relative ad

avvenimenti sportivi e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni ridefinite

con i decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, pubblicati rispettivamente

nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 e n. 187 del 10 agosto 2002, possono

farlo entro il 31 gennaio 2004, mediante comunicazione al CONI e all'Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato e pagamento, nel suddetto termine, del 30 per cento del

debito maturato, per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del

ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo, pari ad euro 1.000. Le somme

ancora dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002,

maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela

primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno

2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del

decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi

interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in

cinque rate di pari importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall'anno 2004.

Le cauzioni prestate dai concessionari per la raccolta delle scommesse sportive ai sensi

dell'articolo 8 della convenzione di cui al decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per l'esatto

adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dalla

presente lettera, previa verifica della loro validita' da parte del CONI e

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento anche di

una sola rata nei termini previsti dalla presente lettera comporta l'immediata decadenza

della concessione, l'immediata decadenza del concessionario dal beneficio del termine,

l'immediato incameramento delle cauzioni e la disattivazione del collegamento dal

totalizzatore nazionale. Gli effetti dei provvedimenti che hanno determinato la cessazione

dei rapporti di concessione, adottati sulla base dei citati decreti interdirigenziali del 6

giugno e del 2 agosto 2002, si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano

l'adesione prevista nella presente lettera. Nei confronti dei medesimi concessionari

cessano gli effetti degli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria, per il

recupero dell'imposta unica sulle scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001

e 2002. Dal 1° gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio

di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi, il corrispettivo minimo

dovuto da ciascun concessionario e' pari ai prelievi spettanti all'amministrazione

concedente sulle scommesse effettivamente accertate nell'anno precedente, incrementato

dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale nell'anno di riferimento;

b) ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi della lettera a), nonche' a quelli che

hanno tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali di cui alla medesima lettera a),

e' consentito versare il residuo debito maturato a titolo di integrazione delle quote di

prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito

relativamente agli anni 2000 e 2001, ridotti del 33,3 per cento, in cinque rate annuali di

pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno a partire dal 2004. Il

mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dal presente comma

comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediata decadenza dei

concessionari dal beneficio del termine, l'immediato incameramento della fideiussione e

la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Le stesse misure sono

attivate nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento

delle ulteriori somme dovute, fino alla scadenza della concessione, a titolo di integrazione

fino al raggiungimento del minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica;

c) per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente comma, restano

ferme le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, nonche' dei decreti

interdirigenziali 6 giugno e 2 agosto 2002;

d) alla CONI Servizi Spa in considerazione delle minori entrate ad essa derivate e'

concesso un contributo di 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al

2010.

195. All'articolo 39, comma 7-bis, capoverso 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' aggiunto

il seguente periodo: "Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso

comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui

all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004".

196. Al comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "pari

al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 30 per cento".

197. All'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' aggiunto, in fine, il seguente

comma:

"Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle societa' che hanno

adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38".

198. Le societa' sportive possono regolarizzare le posizioni debitorie nei confronti

dell'INAIL mediante rateizzazione degli importi dovuti relativamente agli anni 2000,

2001 e 2002. Ai fini di cui al periodo precedente, le societa' sono tenute a effettuare i

versamenti in un'unica rata entro il 30 novembre 2004 ovvero in due rate di pari importo,

rispettivamente con scadenza al 30 settembre 2004 e al 30 aprile 2005.

199. Il perfezionamento della procedura prevista dal comma 198 comporta la preclusione,

nei confronti delle societa' interessate, di ogni accertamento e l'esclusione di sanzioni.

200. Alle societa' sportive che operano nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel

campionato di pallacanestro di serie A1 e A2, che nel periodo di imposta 2004

incrementano il numero dei giovani sportivi che siano cittadini di Paesi membri

dell'Unione europea di eta' compresa tra i quattordici e i ventidue anni assunti con

contratto di lavoro dipendente, e' concesso un credito di imposta pari al 15 per cento del

reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, e comunque nella misura massima

annua di 5.164 euro per dipendente.

201. Il credito di imposta di cui al comma 200 e' fruibile limitatamente ai nuovi assunti

che risultino eccedenti rispetto al numero medio dei giovani sportivi con contratto di

lavoro dipendente risultanti nel periodo di imposta 2003 e alle seguenti condizioni:

a) la percentuale dei cittadini di Paesi membri dell'Unione europea rispetto al totale dei

giovani sportivi dipendenti della societa' sportiva deve risultare superiore a quella media

dei tre anni precedenti;

b) siano osservati gli obblighi di legge previsti per l'assicurazione contro gli infortuni e la

morte;

c) le societa' abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi tributari.

202. Il credito di imposta di cui al comma 200, che non concorre alla formazione del

reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'

produttive ne' ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'

utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2004, esclusivamente in compensazione, ai sensi

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

203. Il credito di imposta di cui al comma 200 e' fruibile entro il limite di spesa di 1,5

milioni di euro per l'anno 2004 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2005.

204. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonche' per il

finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di

promozione sportiva e' destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2004. (17)

205. All'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 2 e' aggiunto il

seguente: "2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sono stabiliti le modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria

presso l'ente pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n.

250, nonche' i termini, la natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi".

Il decreto di cui all'articolo 51, comma 2-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'

emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 206.

All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola:

"Lampedusa," sono inserite le seguenti: "nonche' relativamente ai servizi aerei di linea

effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i

principali aeroporti nazionali,".

207. Per le finalita' di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144,

il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati e' incrementato di 10 milioni

di euro per gli anni 2004 e 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006.

208. Al comma 15 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "sono abrogate le disposizioni" sono sostituite dalle

seguenti: "non trovano applicazione le disposizioni";

b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Al fine di agevolare la gestione liquidatoria

degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui al citato testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' stanziata, in via eccezionale, la somma annua di 600

mila euro per il triennio 2004-2006".

209. Per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, e' stanziata la

somma annuale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Per gli

interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, e' stanziata la somma

annuale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. (19)

210. Ai fini di cui al comma 209, all'articolo 1, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n.

88, nonche' all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 487, le parole: "nell'anno 2000" sono

sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2003". (19)

211. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con

regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative, nei limiti

finanziari indicati al comma 209, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri

per la concessione dei contributi. (19)

212. Per favorire il recupero del materiale rotabile, e' istituito nello stato di previsione del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione di un

milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, da destinare all'erogazione di

contributi a sostegno delle attivita' di ripristino in uso del materiale rotabile dismesso

adibito al trasporto merci.

213. I contributi previsti dal comma 212 sono attribuiti alle piccole e medie imprese, di

cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che

esercitano servizi di trasporto merci, in proporzione alle unita' di materiale rotabile da

esse acquistate e di nuovo poste in uso direttamente o attraverso cessione ad altri soggetti

che esercitano le medesime attivita' di trasporto.

214. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni, le modalita' di

attribuzione e gli importi dei contributi di cui al comma 212.

215. Al fine di sostenere le attivita' dei distretti industriali della nautica da diporto e'

istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito

fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2004, 1 milione di euro per l'anno

2005 e 1 milione di euro per l'anno 2006. (22)

216. Il fondo di cui al comma 215 e' destinato all'assegnazione di contributi, per

l'abbattimento degli oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi di imprese

operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del

demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca. (22)

217. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aree di cui

al comma 216 e sono definite le modalita' di assegnazione dei contributi. (22)

218. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

"2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 e' effettuata con modalita'

trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il

pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalita' di alienazione

sono preventivamente individuate, per ciascuna societa', con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministro delle attivita' produttive.

2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione del gettito per l'Erario, il contenimento dei

costi e la rapidita' di esecuzione della cessione, in deroga alle disposizioni di cui al

comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, le

modalita' di alienazione delle partecipazioni direttamente detenute dallo Stato non di

controllo e di valore inferiore ad euro 50 milioni, secondo tecniche in uso nei mercati

finanziari e fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. .il,

2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica l'articolo 1, comma 2, della legge 14

novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, per la dismissione delle

partecipazioni di controllo ivi indicate, salvo il caso di alienazione di titoli azionari gia'

quotati in mercati regolamentati nazionali o comunitari qualora il collocamento sia

rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di

investitori istituzionali";

b) al comma 5, le parole: "Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e

della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro" sono

sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto concerne

le proprie partecipazioni"; dopo le parole: "possono affidare" sono inserite le seguenti:

"anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

ove applicabili"; dopo le parole: "presente decreto" e' inserito il seguente periodo: "I

soggetti incaricati della valutazione possono partecipare ai consorzi di collocamento ma

non assumerne la guida";

c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

"5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche agli incarichi conferiti dal

Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a piani di riordino, risanamento o

ristrutturazione delle societa' partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione della

partecipazione".

219. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: "e' effettuato" sono

sostituite dalle seguenti: "puo' essere effettuato anche".

220. All'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "non

coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione" sono soppresse.

221. All'articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni,

dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5), della legge

16 aprile 1973, n. 171, la prevalente partecipazione pubblica nelle aziende costituite nei

comuni di Venezia e Chioggia e' assicurata dagli enti locali. Lo Stato puo' cedere a enti

locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione".

222. All'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20

settembre 1973, n. 791, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

"1) la partecipazione pubblica e' assicurata dalla regione, dal comune, dalla provincia ed

eventualmente da altri enti locali;

2) la partecipazione dello Stato puo' essere effettuata anche a mezzo di societa'

controllate;

3) la quota di partecipazione degli enti locali non puo' essere inferiore al 60 per cento".

223. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel

senso che gli alloggi attualmente di proprieta' statale realizzati ai sensi dell'articolo 18

della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, assegnati ai cittadini

italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 marzo

1952, n. 137, sono ceduti in proprieta' ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in

possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni

di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalita' di pagamento, si fa

riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto

dell'alloggio.

224. Gli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

e successive modificazioni, realizzati e assegnati ai profughi, non possono essere

utilizzati per finalita' diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da

amministrazioni non statali, il preesistente vincolo di destinazione non puo' essere

modificato.

225. Per i canoni degli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, attualmente di proprieta' statale, si

applica la disciplina prevista dal comma 8-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre

1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507.

226. All'articolo 7, comma 3, lettera r), della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come

sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2003, n. 114, e' aggiunto, in fine,

il seguente periodo: "Sono devolute alla concessionaria, a decorrere dall'avvio

dell'esercizio ferroviario, le somme riconosciute ad RFI Spa per gli oneri di collegamento

ferroviario tra la penisola e la Sicilia, nella misura prevista dall'Accordo di programma

vigente alla stipula della convenzione, con gli eventuali aggiornamenti".

227. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Tra le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore

della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri

pubblici servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

adottato su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di intesa con il Ministro delle

attivita' produttive, nonche' con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione

alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che

determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea

straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze la

titolarita' di uno o piu' dei seguenti poteri speciali da esercitare di intesa con il Ministro

delle attivita' produttive:

a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite

al possesso azionario di cui all'articolo 3, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi

quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da

azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal

Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. L'opposizione deve essere

espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli

amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro

ritenga che l'operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di

decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e

comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che

rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di

opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto

pregiudizio arrecato dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non

puo' esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello

patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovra'

cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su

richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che

rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter

del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione e' impugnabile

entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del

Lazio;

b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'articolo 122 del testo unico di

cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata

almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto

nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e delle

finanze con proprio decreto. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB

informa il Ministro dell'economia e delle finanze dei patti e degli accordi rilevanti ai

sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 122

del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve

essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla

CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione,

il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei

soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di

opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai

suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora

dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli

impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 122 del testo unico di cui al

decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci

stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione e'

impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al

tribunale amministrativo regionale del Lazio;

c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi

vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della societa', di

trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale

all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono

o modificano i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere

di veto e' impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale

amministrativo regionale del Lazio;

d) nomina di un amministratore senza diritto di voto".

228. Il potere di opposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-

legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,

n. 474, come modificato dal comma 227, e' esercitabile con riferimento alla singola

operazione. Esso e' altresi' esercitabile quando la partecipazione, anche attraverso singoli

atti di acquisto, registri un incremento pari o superiore alla misura prevista. Tale potere e'

parimenti esercitabile ogniqualvolta sorga l'esigenza di tutelare sopravvenuti motivi

imperiosi di interesse pubblico entro il termine di dieci giorni dal loro concreto

manifestarsi. In tale caso l'atto di esercizio del potere statale deve contenere esplicito e

motivato riferimento alla data in cui tali motivi si sono manifestati. (52)

229. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del

Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attivita' produttive,

nonche' con i Ministri competenti per settori, sono individuate le societa' dai cui statuti va

eliminata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la clausola con la quale e' stata

attribuita al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarita' di uno o piu' dei poteri

speciali. (52)

230. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei

Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, da adottare entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno individuati i

criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio

degli interessi vitali dello Stato. (52)

231. Gli statuti delle societa' nelle quali e' prevista la clausola che attribuisce allo Stato i

poteri speciali sono adeguati alle disposizioni di cui ai commi da 227 a 230. (52)

232. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' assegnato alla

CONI Servizi Spa, a titolo di apporto al capitale sociale, l'importo di 130 milioni di euro

per l'anno 2004.

233. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il Ministero

degli affari esteri puo' concedere in comodato gratuito locali degli immobili di proprieta'

demaniale all'estero che ospitano rappresentanze diplomatiche o uffici consolari o loro

sezioni distaccate, ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con l'obiettivo

dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

234. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le

seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono

introdurre regole che assicurino concorrenzialita' nella gestione dei servizi da esse

disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di

gradualita' nella scelta della modalita' di conferimento del servizio.

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei

servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai

precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione

della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici,

aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di

cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la

gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con

procedure di gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i lavori connessi alla

gestione della rete, purche' qualificato ai sensi della normativa vigente e purche' la gara

espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia

l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto

esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori

a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.";

b) al comma 15-bis e' aggiunto il seguente periodo: "Sono altresi' escluse dalla cessazione

le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a societa' gia' quotate in borsa e a

quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie

esclusive del servizio, nonche' a societa' originariamente a capitale interamente pubblico

che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale

attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le

concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata

media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di

evidenza pubblica, salva la possibilita' di determinare caso per caso la cessazione in una

data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari

investimenti effettuati da parte del gestore.";

c) dopo il comma 15-ter e' aggiunto il seguente:

"15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo

nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti

dalle societa' partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,

sentite le Autorita' indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per

l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero

la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione

che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano garantiti tempi certi

per l'effettiva apertura dei relativi mercati".

235. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al comma 4-bis, le parole:

"aziende agricole" sono sostituite dalle seguenti: "aziende artigianali, agricole e di pesca".

La disposizione di cui al presente comma ha effetto limitatamente alle somme gia'

stanziate alla data di entrata in vigore della presente legge.

236. Le fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati in fondazioni sono autorizzati a

procedere all'alienazione di beni immobili del proprio patrimonio al fine di ripianare

eventuali debiti pregressi maturati fino al 31 ottobre 2003. Le modalita' di attuazione

sono autorizzate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, nel rispetto della normativa generale sull'alienazione dei

beni immobili pubblici.

237. Per favorire la tutela delle acque in attuazione delle direttive comunitarie, il

risparmio della risorsa idrica, il minore inquinamento e il riutilizzo della stessa e per la

realizzazione degli interventi di bonifica urgenti relativi ai siti di interesse nazionale gia'

individuati, ai siti interessati dalla presenza di amianto, nonche' alle aree industriali

prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, e' autorizzata la spesa di 9 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

238. Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari

dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e

successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.

239. Al comune di Lampedusa e' riconosciuto un contributo straordinario di 1 milione di

euro per l'anno 2004 per fronteggiare l'emergenza profughi.

240. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5

agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il

finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel

triennio 2004-2006, restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle

misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il

fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in

conto capitale.

241. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 e triennio

2004-2006, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla

legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

242. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come

sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti

di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno

dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno

degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente

legge.

243. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le

autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente

legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

244. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da

leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e

2006, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

245. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere

pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge, le Amministrazioni e gli

enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2004, a carico di esercizi futuri, nei

limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita

colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi

a valere sulle autorizzazioni medesime.

246. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978,

n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di

spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.

247. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le

autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti

dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla

presente legge.

248. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le

riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di

parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto

1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

249. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e

nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei

rispettivi statuti.

250. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, e' ripartita tra gli interventi di cui all'articolo 129, comma 1, della legge 23

dicembre 2000, n. 388, la somma di 25 milioni di euro nell'ambito dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per l'anno 2004.

251. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante quota

parte delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge.

252. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale

degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 dicembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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AGGIORNAMENTO (10)

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 21 ottobre 2004 n. 308 (in G.U. 1a s.s.

27/10/2004 n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale: 1) dell'art. 4, comma 101,

della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 2) dell'art. 4, comma 103, della stessa legge, nella

parte in cui non prevede che l'abrogazione delle norme ivi indicate decorra dalla data di

entrata in vigore della disciplina attuativa del prestito fiduciario.

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AGGIORNAMENTO (15)

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 206) che "I benefici di

cui all'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti

con le modalita' di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 3 giugno

2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004, sono prorogati a tutto

l'anno 2005". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 457) che "Per la prosecuzione degli

interventi previsti all'articolo 4, comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'

autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2005".

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AGGIORNAMENTO (17)

La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 424 (in G.U. 1a s.s.

05/01/2005, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 204 del presente

articolo.

-------------

AGGIORNAMENTO (19)

La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 2005, n. 77 (in G.U. 1a s.s.

23/02/2005, n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 209, 210 e 211 del

presente articolo.

-------------

AGGIORNAMENTO (22)

La Corte costituzionale, con sentenza 7-18 marzo 2005, n. 107 (in G.U. 1a s.s. 23/3/2005,

n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 215, 216 e 217 del presente

articolo.

-------------

AGGIORNAMENTO (25)

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 21 aprile 2005, n. 162 (in G.U. 1a s.s.

27/04/2005, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 83 del presente

articolo, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro delle attivita' produttive

sia emanato previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

-------------

AGGIORNAMENTO (29)

La Corte costituzionale, con sentenza 6-8 giugno 2005, n. 222 (in G.U. 1a s.s. 15/06/2005,

n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 157 del presente articolo,

nella parte in cui prevede che la dotazione del fondo venga ripartita "con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281", anziche' stabilire che tale decreto sia

adottato previa intesa con la Conferenza stessa.

-------------

AGGIORNAMENTO (30)

La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 giugno 2005, n. 231 (in G.U. 1a s.s.

22/06/2005, n. 25) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 113 e 114 del

presente articolo in quanto non prevede alcuno strumento volto a garantire la leale

collaborazione tra Stato e Regioni.

-------------

AGGIORNAMENTO (31)

La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 giugno 2005, n. 242 (in G.U. 1a s.s.

29/06/2005, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 110 del presente

articolo, nella parte in cui non prevede che l'approvazione da parte del CIPE delle

condizioni e delle modalita' di attuazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 109

dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003 debba essere preceduta dall'intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano.

-------------

AGGIORNAMENTO (38)

La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio -1 giugno 2006, n. 213 (in G.U. 1a s.s.

07/06/2006, n.23) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 29 e 30 del

presente articolo, nella parte in cui non stabilisce che la ripartizione delle risorse

finanziarie ivi prevista, nonche' l'approvazione del Piano nazionale della pesca e

dell'acquacoltura per l'anno 2004, avvengano d'intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

-------------

AGGIORNAMENTO (39)

Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n.

286, ha disposto (con l'art. 1, comma 17) che l'autorizzazione di spesa prevista per

l'attivita' della Scuola superiore dell'economia e delle finanze dal presente articolo,

comma 61, secondo periodo, e' ridotta a 4 milioni di euro annui.

-------------

AGGIORNAMENTO (40)

La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma 510) che i termini

previsti dal comma 92 del presente articolo, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 936) che "Per le finalita' di cui al comma 61 dell'

articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, anche al fine

di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese

attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili, aventi natura privatistica, il fondo

istituito per le azioni a sostegno del "made in Italy" e' incrementato di ulteriori 20 milioni

di euro per l'anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1062) che "Le autorizzazioni di spesa previste

dall'articolo 4, comma 31, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, nonche' dall'articolo 1,

comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte per gli importi di cui ai

commi 1059 e 1060".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 847) che in attesa della riforma delle misure a

favore dell'innovazione industriale, e' istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale

sono conferite le risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24

dicembre 2003, n. 350, che viene soppresso.

-------------

AGGIORNAMENTO (41)

Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007,

n. 17, ha disposto (con l'art. 3-quater, comma 1)che "per i contributi previdenziali, i premi

assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994,

il termine di presentazione delle domande di cui al comma 90 del presente articolo, e'

differito al 31 luglio 2007".

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AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre

2009, n. 166, ha disposto (con l'art. 16, comma 7) che le disposizioni "si applicano

decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (52)

Il D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012, n.

56, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio

1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e

successive modificazioni, i commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre

2003, n. 350, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004, cessano di avere efficacia,

con riferimento ai singoli settori, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti,

relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 1, comma 1, e dei regolamenti, relativi a

ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Le predette

disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore

dell'ultimo dei decreti ovvero dei regolamenti di cui al primo periodo che completano

l'individuazione dei settori".

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AGGIORNAMENTO (53)

Il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che l'abrogazione dei

commi 99 e 100 del presente articolo ha effetto a decorrere dall'anno accademico

2012/2013.

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AGGIORNAMENTO (63)

La L. 14 gennaio 2013, n. 9 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'articolo 4 della

legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 49-ter e' inserito il seguente:

«49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter e fatte salve le sanzioni di cui

all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con

modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la fallace indicazione nell'uso del

marchio, di cui al comma 49-bis, e' punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini,

ai sensi dell'articolo 517 del codice penale»".

TABELLA 1

(Articolo 4, comma 176)

====================================================================

2004 2005 2006 Anno

terminale

====================================================================

(in migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Decreto-legge 30 gen-

naio 1998, n. 6, con-

vertito, con modifica-

zioni, dalla legge

30 marzo 1998, n. 61,

articolo 15, comma 1:

Contributi straordina-

ri alle regioni Marche e

Umbria per la ricostru-

zione delle zone colpi-

te dagli eventi sismici

(3.2.10.3 - cap. 7443/p) - 15.000 - 2019

Legge 23 dicembre 1998,

n. 448, articolo 50,

comma 1, lettera f):

Mutui uffici giudiziari

(4.2.3.15 - cap. 7528) . 3.000 - - 2018

- 7.000 - 2019

MINISTERO DELLE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Legge 7 agosto 1997,

n. 266, articolo 4,

comma 3: Interventi per

l'industria aeronautica

(3.2.3.8 - cap. 7420) .. - 50.000 - 2019

- - 50.000 2020

Legge 24 dicembre 1985,

n. 808, e legge 23 di-

cembre 2000, n. 388,

articolo 144, comma 3:

Interventi per lo svi-

luppo di competitivita'

delle industrie operanti

nel settore aeronautico

(3.2,3.8 - cap. 7421) .. 10.000 - - 2018

- 30.000 - 2019

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge 30 luglio 2002,

n. 174, articolo 2,

comma 1: Norme per il

finanziamento di lavori

destinati all'Agenzia

per le organizzazioni

non lucrative di utili-

ta' sociale, in Milano,

ed altri interventi

(2.2.3.6 - cap. 7253) .. - 2.500 - 2024

MINISTERO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA

DEL TERRITORIO

Legge 5 gennaio 1994,

n. 36: Disposizioni in

materia di risorse

idriche (3.2.3.4 - cap.

7645) ................. - 20.000 - 2019

MINISTERO DELLE INFRA-

STRUTTURE E DEI TRASPORTI

Legge 1 agosto 2002,

n. 166, articolo 13,

comma 1: Realizzazione

opere strategiche

(1.2.10.2 - cap. 7060/p) - 195.500 - 2019

- - 245.000 2020

Decreto-legge 8 mag-

gio 1989, n. 166, con-

vertito, con modifica-

zioni, dalla legge

5 luglio 1989, n. 246:

Contributo straordinario

al comune di Reggio

Calabria (3.2.3.3 - cap.

7374) .................. - 7.500 - 2019

Legge 30 novembre 1998,

n. 413, articolo 11:

Sistema idroviario

padano-veneto (4.2.3.7

- cap. 7900) ........... - 20.000 - 2019

Legge 28 dicembre 2001,

n. 448, articolo 45,

comma 3: Mobilità Fiere

(5.2.3.9 - capp. 8186-

8169) .................. - 2.000 - 2019

-------------------------------

TOTALE LIMITI DI IMPEGNO

AUTORIZZATI ............ 13.000 349.500 295.000

-------------------------------

SPESA COMPLESSIVA ANNUA 13.000 362.500 657.500

===============================

--------------------------------------------------------------------

ALLEGATO 1

(Articolo 4, comma 246)

MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI

(Articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della

legge n. 468 del 1978)

====================================================================

2004 2005 2006 Anno

terminale

--------------------------------------------------------------------

(in migliaia di euro)

AMMINISTRAZIONE

MINISTERO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE 1.549.000 796.000 910.000

1. Commissario liqui-

datore indennita'

buonuscita poste

(3.1.2.29 - cap.

1688) ............. 214.000 40.000 40.000 2007

2. Somme da rimbor-

sare all'Ipost per

trattamento di

quiescenza

(3.1.2.19 - cap.

1620) ............. 350.000 150.000 200.000 P

3. Copertura del di-

savanzo del Fondo

pensioni ferrovie

(3.1.2.15 - cap.

1587) ............. 797.000 507.000 569.000 P

4. INPS - Abolite

imposte di consumo

(3.1.2.15 - cap.

1583) ............. 149.000 79.000 81.000 P

5. Fondo per l'equa

riparazione in caso

di violazione del

termine ragionevole

del processo, legge

n. 89 del 2001

(4.1.5.11 - cap.

2829) 39.000 20.000 20.000 P

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE

SOCIALI 2.227.000 1.362.000 1.419.000

1. Spesa per invali-

dita' civile

(3.1.2.28 - cap.

2310) ............. 1.843.000 1.019.000 1.019.000 P

2. Oneri per pensiona-

mento anticipato

lavoratori esposti

all'amianto

(3.1.2.28 - cap.

2307) ............. 141.000 239.000 285.000 P

3. Fondo nazionale po-

litiche sociali

(agevolazioni in ma-

teria di handicap,

assegno ai nuclei

familiari, assegni

di maternita')

(3.1.5.1 - cap.

1711) 243.000 104.000 115.000 P

MINISTERO DELLA

GIUSTIZIA 310.000 310.000 310.000

1. Spese di giustizia

(2.1.2.1 - cap.

1360) ............. 310.000 310.000 310.000 P

MINISTERO DEGLI AFFARI

ESTERI ................. 21.565 21.565 21.565

1. Legge 13 lu-

glio 1965, n. 932

(9.1.2.2 - cap.

2202) ............. 532 532 532 P

2. Legge 4 giu-

gno 1997, n. 170

(9.1.2.3 - cap.

2302) ............. 72 72 72 P

3. Legge 15 mar-

zo 1986. n. 103

(10.12.2.2 - cap.

2740) 15 15 15 P

4. Decreto legislativo

del Capo provviso-

rio dello Stato

29 ottobre 1947,

n. 1558 (10.1.2.3

- cap. 2752/1) .... 8.941 8.941 8.941 P

5. Legge 11 giu-

gno 1960, n. 723

(10.1.2.3 - cap.

2752/3) ........... 21 21 21 P

6. Legge 11 giu-

gno 1960, n. 723

(10.1.2.3 - cap.

2752/4) ........... 17 17 17 P

7. Legge 11 feb-

braio 1958, n. 340

(10.1.2.3 - cap.

2752/5) ........... 40 40 40 P

8. Legge 23 dicem-

bre 1972, n. 920

(10.1.2.3 - cap.

2752/6) ........... 1.026 1.026 1.026 P

9. Legge 10 mar-

zo 1982, n. 127

(10.1.2.3 - cap.

2752/7) ........... 378 378 378 P

10. Legge 27 mag-

gio 1985, n. 253

(11.1.2.3 - cap.

3104) ............. 723 723 723 P

11. Legge 13 novem-

bre 1947, n. 1622

(11.1.2.5 - cap.

3108/1) ........... 1.002 1.002 1.002 P

12. Legge 18 novem-

bre 1995, n. 496

(12.1.2.3 - cap.

3393/13) .......... 291 291 291 P

13. Legge 12 lu-

glio 1999, n. 232

(12.1.2.3 - cap.

3394) ............. 1.734 1.734 1.734 P

14. Legge 28 mar-

zo 1962, n. 232

(13.1.2.2 - cap.

3750/3) ........... 4.777 4.777 4.777 P

15. Legge 16 mag-

gio 1947, n. 546

(13.1.2.2 - cap.

3750/2) ........... 1.050 1.050 1.050 P

16. Legge 19 lu-

glio 1956, n. 1015

(13.1.2.2 - cap.

3751) ............. 197 197 197 P

17. Legge 23 lu-

glio 1949. n. 433

(15.1.2.5 - cap.

4051/1) ........... 749 749 749 P

MINISTERO DELL'INTERNO .. 505.191 230.106 230.106

1. Fondo ordinario

enti locali

(2.1.2.6 - cap.

1316) ............. 97.191 26.106 26.106 P

2. Finanziamento enti

locali - Fondo svi-

luppo investimenti

(2.2.3.5 - cap.

7232) ............. 408.000 204.000 204.000 P

-------------------------------

TOTALE ................. 4.612.756 2.719.671 2.890.671

===============================

--------------------------------------------------------------------

P onere permanente

ALLEGATO 2

(Articolo 4, comma 247)

====================================================================

AMMINISTRAZIONE STANZIAMENTI 2004

(in euro)

--------------------------------------------------------------------

Ministero dell'economia e delle finanze

Calamita' naturali ............................. 168.558.000

Legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 1, comma 1 168.558.000

Incentivi alle imprese ......................... 333.631.000

Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, commi

ottavo e nono .................................. 25.823.000

Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 2 .. 25.823.000

Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 16 febbra-

io 1995, n. 35, art. 2, comma 1 ................ 281.985.000

Difesa del suolo e tutela ambientale ........... 319.709.000

Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12 .......... 258.228.000

Legge 31 gennaio 1994, n. 97 ................... 61.481.000

Totale Ministero dell'economia e delle finanze . 821.898.000

Ministero della giustizia

Edilizia penitenziaria e giudiziaria ........... 137.367.207

Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 14 novem-

bre 2002, n. 259 ............................... 20.658.276

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 ........... 116.708.931

Totale Ministero della giustizia ............... 137.367.207

Ministero dell'istruzione, dell'universita'

e della ricerca

Universita' e ricerca 238.074.622

Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5 ............ 28.405.000

Legge 10 gennaio 2000, n. 6 .................... 10.329.138

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104 ....... 115.493.707

Legge 21 febbraio 1980, n. 28 .................. 34.783.372

Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 ...... 49.063.405

Edilizia universitaria ......................... 196.992.393

Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8 153.773.000

Legge 3 agosto 1998, n. 295, art. 3, comma 2 ... 820.393

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 90 42.399.000

Totale Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca ............... 435.067.015

Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio

Difesa del suolo e tutela ambientale ........... 937.168.772

Legge 9 dicembre 1998, n. 426 .................. 185.825.827

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 ................. 12.911.000

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 49 ........ 206.583.000

Legge 8 ottobre 1997, n. 344 ................... 13.118.005

Legge 22 febbraio 2001, n. 36 .................. 1.032.914

Legge 23 marzo 2001, n. 93 ..................... 1.549.371

Legge 5 marzo 1963, n. 366 ..................... 11.568.634

Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,

n. 267 ......................................... 206.583.000

Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 ........... 41.316.552

Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 .... 2.006.705

Decreto del Presidente della Repubblica

30 giugno 1955, n. 1534 ........................ 2.220.764

Legge 18 maggio 1989, n. 183 ................... 200.000.000

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ................. 45.000.000

Legge 31 luglio 2002, n. 179 ................... 7.453.000

Totale Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio ................................. 937.168.772

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Opere strategiche .............................. 391.650.000

Legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 13 ........... 391.650.000

Totale Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti ...................................... 391.650.000

Ministero della difesa

Ricerca scientifica ............................ 115.000.000

Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 ..... 115.000.000

Totale Ministero della difesa .................. 115.000.000

Ministero delle politiche agricole e forestali

Agricoltura, foreste e pesca ................... 222.267.520

Legge 15 dicembre 1998, n. 441 ................. 1.549.371

Legge 27 luglio 1999, n. 268 ................... 1.549.371

Legge 25 febbraio 2000, n. 39 .................. 2.582.285

Legge 2 dicembre 1998, n. 423 .................. 2.582.284

Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2 6.870.908

Legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 4 ......... 103.291.000

Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 1, comma 1 ... 10.329.000

Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, comma

quarto ......................................... 551.060

Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995,

n. 104, art. 19 ................................ 67.139.397

Decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito,

con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002,

n. 118, art. 2, comma 1 ........................ 25.822.844

Totale Ministero delle politiche agricole

e forestali .................................... 222.267.520

Ministero per i beni e le attivita' culturali

Patrimonio culturale ........................... 323.624.661

Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 .... 211.897.564

Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 1 . 5.164.569

Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1 206.583

Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 32 2.582.285

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83 77.468.535

Decreto del Presidente della Repubblica

29 dicembre 2000, n. 441 ....................... 896.793

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 .... 11.387.874

Decreto del Presidente della Repubblica

30 settembre 1963, n. 1409 ..................... 6.504.001

Legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 23, comma 1 .. 5.000.000

Legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 42, comma 6 .. 2.000.000

Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 ...... 516.457

Totale Ministero per i beni e le attivita'

culturali ...................................... 323.624.661

--------------------------------------------------------------------

PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 4, comma 248)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE

PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA

(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

====================================================================

2004 2005 2006

--------------------------------------------------------------------

(importi in milioni di euro)

1) ONERI DI NATURA CORRENTE

Nuove o maggiori spese correnti

Articolato: ......................... 7.981 7.080 7.365

Disposizioni per enti locali ........ 377 157 157

Pubblico impiego .................... 2.014 2.973 2.967

Eccedenze di spesa .................. 2.419 2.516 2.687

Missioni di pace .................... 1.200 0 0

Sicurezza (incluso aumenti

contrattuali) ....................... 552 692 810

Previdenza e assistenza 254 290 376

Altri interventi 1.039 293 196

Effetti indotti ..................... 127 159 172

Tabella "A" ......................... 81 381 434

Tabella "C" ......................... 775 278 294

Minori entrate correnti

Articolato: ......................... 725 429 214

Sgravi fiscali ...................... 725 429 214

------------------------------

Totale oneri da coprire ............ 9.563 8.169 8.307

==============================

2) MEZZI DI COPERTURA

Nuove o maggiori entrate

Articolato: ......................... 1.683 1.765 1.715

Accisa tabacchi ..................... 650 650 650

Rideterminazione accise bevande ..... 126 126 126

Estensione condono 2002 ............. 236 0 0

Rivalutazione imposta registro ...... 140 140 140

Effetti indotti ..................... 381 703 710

Interventi vari ..................... 150 146 89

Riduzione spese correnti

Articolato: 987 1.648 1.646

Effetti indotti (effetto netto) ..... 725 1.289 1.316

Interventi vari ..................... 262 360 331

Tabella "E" ......................... 22 47 2

Interventi per favorire lo sviluppo

e di correzione dei conti pubblici .. 9.126 8.315 8.649

------------------------------

Totale mezzi di copertura .......... 11.817 11.775 12.013

------------------------------

Margine ............................. 2.254 3.607 3.706

------------------------------

--------------------------------------------------------------------

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(in milioni di euro)

====================================================================

ASSESTATO 2003 INIZIALI 2004 2005 2006

----------------------------------------------------------

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Competenza

--------------------------------------------------------------------

ENTRATE 19.887 19.887 23.663 23.663 24.842 26.258

Rimborsi

Iva .... 16.268 16.268 18.774 18.774 19.953 21.369

Anticipo

conces-

sionari . 3.619 3.619 4.889 4.889 4.889 4.889

Tit. III-

F, Amm.ti

titoli di

Stato ...

SPESA

CORRENTE 35.119 37.051 27.773 27.773 28.609 30.025

Rimborsi

Iva (com-

presi i

pregressi) 16.268 16.268 18.774 18.774 19.953 21.369

R.S.O. -

perdita

gettito

accisa

benzina . 343 343 343 343 - -

Invalidi

civili .. - - - - - -

Anticipa-

zioni

pregresse

INPS .... 2.224 2.224 - - - -

Enti

locali .. - - - - - -

Fondo

speciale

di parte

corrente 617 617 617 617 617 617

Anticipo

conces-

sionari . 3.619 3.619 4.889 4.889 4.889 4.889

Regola-

zioni

anni pre-

gressi

-fondo

pensioni

FS ...... - - - - - -

Ammassi

agricoli - - - - - -

FSN-saldo

IRAP .... - 1.906 - - - -

Tassa

conces-

sione go-

vernativa - - - - - -

Rimborso

imposte

dirette

pregressi 3.410 3.410 3.150 3.150 3.150 3.150

Chiusura

servizi

autonomi

di cassa 99 99 - - - -

Regola-

zione con-

cessionari

riscos-

sioni ... 195 608 - - - -

Ferrovie

(mancato

impegno) 387 - - - - -

Rimborsi

IVA pre-

gressi

compresi

interessi 2.700 2.700 - - - -

Rimborsi

altre

imposte

pregresse 2.610 2.610 - - - -

Fondo

riasse-

gnazione

residui

passivi . 2.647 2.647 - - - -

SPESA IN

CONTO

CAPITALE 8.247 13.247 120 120 101 101

Fondo

globale . - - - - - -

Disavanzi

USL .... 1.549 6.549 19 19 - -

Profughi

istriani

e dalmati 26 26 26 26 26 26

Enti

locali .. 1 1 - - - -

Cartola-

rizzazione

immobili 6.596 6.596 - - - -

Disavanzi

pregressi

univer-

sita' ... 75 75 75 75 75 75

TOTALE

SPESA ... 43.366 50.298 27.893 27.893 28.710 30.126

Tabella C

FSN IRAP

1999 .... - - 903 903 - -

Debiti

pregressi:

Spese di

giustizia - - 823 823 - -

Accaser-

mamento e

fitto

locali PS - - 171 171 171 171

Eccedenze

di spesa

- quota

2003 (1) - - 1.786 1.786 - -

Debiti

pregressi

ex

Ministero

finanze . - - 100 100 150 150

Fondo

globale

nuova le-

gislazione - - - 617 - 617 - 617 - 617

TOTALE

SPESA CON

LEGGE FI-

NANZIARIA 43.366 50.298 31.059 31.059 28.414 29.830

--------------------------------------------------------------------

(1)

Com.liq.

indennita'

buonuscita

poste - - 145 145 - -

IPOST ... - - 175 175 - -

Copertura

del disa-

vanzo

fondo

pensioni

Ferrovie - - 357 357 - -

INPS:

abolite

imposte

di consumo - - 73 73 - -

Invalidi

civili - - 933 933 - -

Fondo

nazionale

politiche

sociali - - 103 103 - -

--------------------------------------------------------------------

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE

NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE

DI PARTE CORRENTE

====================================================================

MINISTERI 2004 2005 2006

--------------------------------------------------------------------

(migliaia di euro)

Ministero dell'economia

e delle finanze ................. 64.674 85.830 73.716

Di cui:

regolazione debitoria

2004: -

2005: -

2006: -

----------------------------------

Ministero delle attivita'

produttive ...................... 3.374 3.280 3.316

----------------------------------

Ministero del lavoro e delle

politiche sociali ............... 529.558 770.841 771.048

----------------------------------

Ministero della giustizia ....... 40.869 38.480 41.519

----------------------------------

Ministero degli affari esteri ... 193.656 167.489 175.861

----------------------------------

Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca 3.000 11.500 11.500

----------------------------------

Ministero dell'interno .......... 35.623 54.706 55.273

----------------------------------

Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio ... 3.293 2.793 7.693

----------------------------------

Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti ................. 372 58.756 87.558

----------------------------------

Ministero delle comunicazioni ... 4.578 658 672

----------------------------------

Ministero della difesa .......... 12.427 405.082 406.568

----------------------------------

Ministero delle politiche

agricole e forestali ............ 41.087 39.736 40.242

----------------------------------

Ministero per i beni

e le attivita' culturali ........ 600 1.600 3.100

----------------------------------

Ministero della salute .......... 146.025 141.389 148.950

----------------------------------

TOTALE TABELLA A ................ 1.079.136 1.782.140 1.827.016

----------------------------------

DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA .... - - -

----------------------------------

DI CUI LIMITE D'IMPEGNO ......... - - -

==================================

--------------------------------------------------------------------

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE

NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

====================================================================

MINISTERI 2004 2005 2006

--------------------------------------------------------------------

(migliaia di euro)

Ministero dell'economia

e delle finanze ................. 541.919 1.051.120 1.116.120

Di cui:

limite di impegno

2004: 4.520

2005: 20

2006: 20

----------------------------------

Ministero delle attivita'

produttive ...................... 32.750 32.750 15.000

----------------------------------

Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca 4.100 4.100 -

----------------------------------

Ministero dell'interno .......... 17.800 4.500 -

----------------------------------

Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio ... 75.550 72.050 -

----------------------------------

Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti ................. 80.048 146.368 57.758

Di cui:

limite di impegno

2004: -

2005: 12.500

2006: 12.500

----------------------------------

Ministero delle politiche

agricole e forestali ............ 1.500 1.500 -

----------------------------------

Ministero per i beni

e le attivita' culturali ......... 79.059 83.884 59.155

----------------------------------

Ministero della salute .......... 23.400 7.900 -

----------------------------------

TOTALE TABELLA B ................ 856.126 1.404.172 1.248.033

----------------------------------

DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA .... - - -

----------------------------------

DI CUI LIMITE D'IMPEGNO ......... 4.520 12.520 12.520

==================================

--------------------------------------------------------------------

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI

LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA

ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella

riportano il riferimento alla unita' previsionale di base, con il

relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo.

====================================================================

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2004 2005 2006

--------------------------------------------------------------------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Legge n. 195 del 1958 e legge

n. 1198 del 1967: Norme sulla

costituzione e sul funzionamen-

to del Consiglio superiore del-

la magistratura (3.1.5.19 -

Consiglio superiore della magi-

stratura - cap. 2195) ......... 27.358 27.358 27.358

Legge n. 17 del 1973: Aumento

dell'assegnazione annua a favo-

re del Consiglio nazionale del-

l'economia e del lavoro

(3.1.5.18 - Consiglio nazionale

dell'economia e del lavoro

- cap. 2192) .................. 14.742 14.742 14.742

Decreto-legge n. 95 del 1974,

convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 216 del 1974:

Disposizioni relative al merca-

to mobiliare ed al trattamento

fiscale dei titoli azionari

(CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB

- cap. 1560) .................. 27.768 27.768 27.768

Decreto del Presidente della

Repubblica n. 701 del 1977:

Approvazione del regolamento

di esecuzione del decreto del

Presidente della Repubblica

21 aprile 1972, n. 472, sul

riordinamento e potenziamento

della Scuola superiore della

pubblica amministrazione

(12.1.2.15 - Scuola superiore

della pubblica amministrazione

- cap. 5217) .................. 11.026 11.026 11.026

Legge n. 385 del 1978:

Adeguamento della disciplina

dei compensi per lavoro

straordinario ai dipendenti

dello Stato (4.1.5.4 - Fondi

da ripartire per oneri di

personale - cap. 3026) ........ 50.000 50.000 50.000

Legge n. 468 del 1978:

Riforma di alcune norme di

contabilita' generale dello

Stato in materia di bilancio:

- ART. 9-ter: Fondo di riserva

per le autorizzazioni di spesa

delle leggi permanenti di na-

tura corrente (4.1.5.2 - Altri

fondi di riserva - cap. 3003) . 508.914 161.000 162.000

Legge n. 16 del 1980 e legge

n. 137 del 2001: Disposizioni

concernenti la corresponsione

di indennizzi, incentivi ed

agevolazioni a cittadini ed

imprese italiane che abbiano

perduto beni, diritti ed in-

teressi in territori gia'

soggetti alla sovranita' ita-

liana e all'estero (3.2.3.29

- Accordi ed organismi

internazionali - cap. 7256) ... 25.823 25.823 25.823

Legge n. 146 del 1980:

Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e plu-

riennale dello Stato (legge

finanziaria 1980):

- ART. 36: Assegnazione a fa-

vore dell'Istituto nazionale di

statistica (3.1.2.27 - Istituto

nazionale di statistica - cap.

1680) ......................... 149.235 149.235 149.235

Legge n. 67 del 1987: Rinnovo

della legge 5 agosto 1981,

n. 416, recante disciplina

delle imprese editrici e

provvidenze per l'editoria

(3.1.5.14 - Presidenza del

Consiglio dei ministri

- Editoria - cap. 2183;

3.2.10.2 - Presidenza del

Consiglio dei ministri

- Editoria - cap. 7442) ....... 480.119 475.119 480.119

Legge n. 440 del 1989: Ratifica

ed esecuzione del Protocollo

tra il Governo della Repubblica

italiana ed il Governo della

Repubblica popolare ungherese

sulla utilizzazione del porto

franco di Trieste, firmato a

Trieste il 19 aprile 1988

(3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato

- cap. 1539) .................. 286 286 286

Decreto-legge n. 142 del 1991,

convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 195 del 1991:

Provvedimenti in favore delle

popolazioni delle province di

Siracusa, Catania e Ragusa col-

pite dal terremoto del dicembre

1990 ed altre disposizioni in

favore delle zone danneggiate

da eccezionali avversita' atmo-

sferiche dal giugno 1990 al

gennaio 1991:

- ART. 6, comma 1: Reintegro

fondo protezione civile

(3.2.10.3 - Presidenza del Con-

siglio dei ministri - Protezione

civile - cap. 7446/p) ......... 154.937 154.937 154.937

- ART. 6, comma 1: Provvedimen-

ti in favore delle popolazioni

delle province di Siracusa,

Catania e Ragusa colpite dal

terremoto del dicembre 1990

(3.2.10.3 - Presidenza del

Consiglio dei ministri - Pro-

tezione civile - cap. 7446/p) . 103.294 103.294 103.294

Legge n. 225 del 1992: Istitu-

zione del Servizio nazionale

della protezione civile:

- ART. 1: Servizio nazionale

della protezione civile

(3.1.5.15 - Presidenza del

Consiglio dei ministri

- Protezione civile

- cap. 2184) .................. 46.198 41.648 41.648

- ART. 3: Attivita' e compiti

di protezione civile (3.2.10.3

- Presidenza del Consiglio dei

ministri - Protezione civile

- cap. 7447) .................. 555.884 555.884 555.884

Decreto legislativo n. 39 del

1993: Norme in materia di

sistemi informativi automatiz-

zati delle amministrazioni

pubbliche:

- ART. 4: Istituzione dell'Au-

torita' per l'informatica nella

pubblica amministrazione

(3.1.2.33 - Autorita' per

l'informatica nella pubblica

amministrazione - cap. 1707) .. 11.820 11.820 11.820

Legge n. 20 del 1994: Disposi-

zioni in materia di giurisdi-

zione e controllo della Corte

dei conti:

- ART. 4: Autonomia finanziaria

Corte dei conti (3.1.5.10

- Corte dei conti - cap. 2160) 223.633 223.633 223.633

Legge n. 109 del 1994: Legge

quadro in materia di lavori

pubblici:

- ART. 4: Autorita' per la

vigilanza sui lavori pubblici

(3.1.2.32 - Autorita' per la

vigilanza sui lavori pubblici

- cap. 1702) .................. 18.710 18.710 18.710

Legge n. 549 del 1995: Misure

di razionalizzazione della

finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi

ad enti, istituti, associazio-

ni, fondazioni ed altri orga-

nismi (3.1.2.17 - Contributi

ad enti ed altri organismi

- cap. 1613) .................. 2.214 2.214 2.214

Legge n. 675 del 1996: Tutela

delle persone e di altri sog-

getti rispetto al trattamento

dei dati personali (3.1.2.42

- Ufficio del garante per la

tutela della privacy - cap.

1733) ......................... 10.018 10.018 10.018

Legge n. 94 del 1997: Modifiche

alla legge n. 468 del 1978, e

successive modificazioni e in-

tegrazioni, recante norme di

contabilita' generale dello Stato

in materia di bilancio. Delega

al Governo per l'individuazione

delle unita' previsionali di

base del bilancio dello Stato:

- ART. 7, comma 6: Contributo

in favore dell'istituto di stu-

di e analisi economica (ISAE)

(2.1.2.4 - Istituti di ricerche

e studi economici e congiuntu-

rali - cap. 1321) ............. 10.173 10.173 10.173

Legge n. 249 del 1997: istitu-

zione dell'Autorita' per le ga-

ranzie nelle comunicazioni e

norme sui sistemi delle teleco-

municazioni e radiotelevisivo

(3.1.2.14 - Autorita' per le

garanzie nelle comunicazioni

- cap. 1575) .................. 22.768 22.768 22.768

Decreto legislativo n. 446 del

1997: Imposta regionale sulle

attivita' produttive:

- ART. 39, comma 3: Integrazio-

ne FSN, minori entrate IRAP,

eccetera (Regolazione debito-

ria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario

nazionale - cap. 2701) ........ 902.500 - -

Legge n. 128 del 1998: Disposi-

zioni per l'adempimento di ob-

blighi derivanti dalla appar-

tenenza dell'Italia alle

Comunita' europee:

- ART. 23: Istituzione Agenzia

nazionale per la sicurezza del

volo (3.1.2.37 - Agenzia nazio-

nale per la sicurezza del volo

- cap. 1723) .................. 4.554 4.554 4.554

Legge n. 230 del 1998: Nuove

norme in materia di obiezione

di coscienza:

- ART. 19: Fondo nazionale per

il servizio civile (3.1.5.16

- Presidenza del Consiglio dei

ministri - Servizio civile

nazionale - cap. 2185) ........ 119.239 119.239 119.239

Legge n. 144 del 1999: Misure

in materia di investimenti,

delega al Governo per il rior-

dino degli incentivi all'occu-

pazione e della normativa che

disciplina l'INAIL, nonche'

disposizioni per il riordino

degli enti previdenziali:

- ART. 51: Contributo dello

Stato in favore dell'Associa-

zione per lo sviluppo dell'in-

dustria nel Mezzogiorno

(SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ

- cap. 7330) .................. 1.753 1.753 1.753

Decreto legislativo n. 165 del

1999 e decreto legislativo

n. 188 del 2000: Agenzia per le

erogazioni in agricoltura

(AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per

le erogazioni in agricoltura

- cap. 1525) .................. 250.425 250.425 250.425

Decreto legislativo n. 285 del

1999: Riordino del Centro di

formazione studi (FORMEZ), a

norma dell'articolo 11 della

legge 15 marzo 1997, n. 59

(12.1.2.12 - FORMEZ - cap.

5200) ......................... 13.706 13.706 13.706

Decreto legislativo n. 287 del

1999: Riordino della Scuola su-

periore della pubblica ammini-

strazione e riqualificazione

del personale delle amministra-

zioni pubbliche, a norma del-

l'articolo 11 della legge

15 marzo 1997, n. 59

(6.1.2.13 - Scuola superiore

dell'economia e delle finanze

- cap. 3935) .................. 17.736 4.650 4.650

Decreto legislativo n. 300 del

1999: Riforma dell'organizza-

zione del Governo, a norma del-

l'articolo 11 della legge

15 marzo 1997, n. 59:

- ART. 70, comma 2: Finanzia-

mento agenzie fiscali (Agenzia

delle entrate) (6.1.2.8 - Agen-

zia delle entrate - capp. 3890,

3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle

entrate - cap. 7775) .......... 2.316.307 2.316.310 2.316.310

- ART. 70, comma 2: Finanzia-

mento agenzie fiscali (Agenzia

del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia

del demanio - capp. 3901, 3902;

6.2.3.5 - Agenzia del demanio

- cap. 7777) .................. 211.970 211.970 211.970

- ART. 70, comma 2: Finanzia-

mento agenzie fiscali (Agenzia

del territorio) (6.1.2.10

- Agenzia del territorio

- capp. 3911, 3912; 6.2.3.6

- Agenzia del territorio

- cap. 7779) .................. 428.014 428.014 428.014

- ART. 70, comma 2: Finanzia-

mento agenzie fiscali (Agenzia

delle dogane) (6.1.2.11 - Agen-

zia delle dogane - capp. 3920,

3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle

dogane - cap. 7781) ........... 528.820 528.820 528.820

Decreto legislativo n. 303 del

1999: Ordinamento della Presi-

denza del Consiglio dei mini-

stri, a norma dell'articolo 11

della legge n. 59 del 1997

(3.1.5.2 - Presidenza del

Consiglio dei ministri

- cap. 2115) .................. 315.408 295.908 300.826

Legge n. 205 del 2000: Disposi-

zioni in materia di giustizia

amministrativa:

- ART. 20: Autonomia finanzia-

ria del Consiglio di Stato e

dei tribunali amministrativi

regionali (3.1.5.11 - Consi-

glio di Stato e tribunali

amministrativi regionali

- cap. 2170) .................. 156.738 156.738 156.738

Legge n. 353 del 2000: Legge

quadro in materia di incendi

boschivi (4.1.2.14 - Interventi

diversi - cap. 2820) .......... 10.329 10.329 10.329

Legge n. 388 del 2000: Disposi-

zioni per la formazione del bi-

lancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria

2001):

- ART. 74, comma 1: Previdenza

complementare (3.1.5.9 - Previ-

denza complementare - cap. 2156) 154.937 154.937 154.937

Legge n. 38 del 2001: Norme a

tutela della minoranza lingui-

stica slovena della regione

Friuli-Venezia Giulia:

- ART. 16, comma 2: Contributo

alla regione Friuli-Venezia

Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo

economico delle regioni a

statuto speciale e province

autonome - cap. 7513/p) ....... 5.000 5.000 5.000

Decreto legislativo n. 165 del

2001: Norme generali sull'ordi-

namento del lavoro alle dipen-

denze delle amministrazioni

pubbliche:

- ART. 46: Agenzia per la rap-

presentanza negoziale delle

pubbliche amministrazioni

(12.1.2.16 - Agenzia per la

rappresentanza negoziale delle

pubbliche amministrazioni

- cap. 5223) .................. 4.098 4.098 4.098

------------------------------------

7.896.454 6.603.907 6.614.825

====================================

MINISTERO DELLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE

Legge n. 287 del 1990: Norme

per la tutela della concorrenza

e del mercato:

- ART. 10, comma 7: Somme da

erogare per il finanziamento

dell'Autorita' garante della

concorrenza e del mercato

(3.1.2.3 - Autorita' garante

della concorrenza e del mercato

- cap. 2275) .................. 22.768 22.768 22.768

Legge n. 292 del 1990: Ordina-

mento dell'Ente nazionale ita-

liano per il turismo (3.1.2.2

- Ente nazionale italiano per

il turismo - cap. 2270) ....... 25.171 24.171 24.171

Legge n. 282 del 1991, decreto

-legge n. 496 del 1993, conver-

tito, con modificazioni, dalla

legge n. 61 del 1994 e decreto

-legge n. 26 del 1995, conver-

tito, con modificazioni, dalla

legge n. 95 del 1995: Riforma

dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente

nazionale energia e ambiente

- cap. 7630) .................. 201.419 201.419 201.419

Legge n. 549 del 1995: Misure

di razionalizzazione della

finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi

ad enti, istituti, associazio-

ni, fondazioni ed altri organi-

smi (3.1.2.4 - Contributi ad

enti ed altri organismi - cap.

2280) ......................... 34.968 34.968 34.968

Legge n. 68 del 1997: Riforma

dell'Istituto nazionale per il

commercio estero:

- ART. 8, comma 1, lettera a):

Spese di funzionamento ICE

(5.1.2.2 - Istituto commercio

estero - cap. 5101) ........... 111.784 111.784 111.784

- ART. 8, comma 1, lettera b):

Contributo di finanziamento

attivita' promozionale (5.1.2.2

- Istituto commercio estero

- cap. 5102) .................. 73.034 73.034 73.034

------------------------------------

469.144 468.144 468.144

====================================

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Legge n. 335 del 1995: Riforma

del sistema pensionistico ob-

bligatorio e complementare:

- ART. 13: Vigilanza sui fondi

pensione (3.1.2.19 - Vigilanza

sui fondi pensione - cap. 1990) 2.277 2.277 2.277

Legge n. 448 del 1998: Misure

di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 80, comma 4: Formazione

professionale (2.1.2.5 - Con-

tributi ad enti ed altri orga-

nismi - cap. 1395) ............ 2.277 2.277 2.277

Legge n. 328 del 2000: Legge

quadro per la realizzazione del

sistema integrato di interventi

e servizi sociali:

- ART. 20, comma 8: Fondo da

ripartire per le politiche

sociali (3.1.5.1 - Fondo per

le politiche sociali - cap.

1711) ......................... 1.215.333 1.215.333 1.215.333

Legge n. 448 del 2001: Dispo-

sizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria

2002):

- ART. 70, comma 8: Fondo asili

nido (3.1.2.2 - Protezione e

assistenza sociale - cap. 1771) - - -

------------------------------------

1.219.887 1.219.887 1.219.887

====================================

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della

Repubblica n. 309 del 1990:

Testo unico delle leggi in

materia di disciplina degli

stupefacenti e sostanze

psicotrope, prevenzione, cura

e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza:

- ART. 135: Programmi finaliz-

zati alla prevenzione e alla

cura dell'AIDS, al trattamento

socio-sanitario, al recupero e

al successivo reinserimento dei

tossicodipendenti detenuti

(4.1.2.1 - Mantenimento, assi-

stenza, rieducazione e traspor-

to detenuti - cap. 1768) ...... 5.678 5.678 5.678

Legge n. 549 del 1995: Misure

di razionalizzazione della

finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi

ad enti, istituti, associazio-

ni, fondazioni ed altri organi-

smi (1.1.2.1 - Contributi ad

enti ed altri organismi - cap.

1160) ......................... 137 137 137

------------------------------------

5.815 5.815 5.815

====================================

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 1612 del 1962: Riordi-

namento dell'Istituto agronomi-

co per l'oltremare, con sede in

Firenze:

- ART. 12: Mezzi finanziari per

il funzionamento dell'Istituto

(9.1.2.2 - Paesi in via di

sviluppo - cap. 2201) ......... 3.132 3.132 3.132

Legge n. 794 del 1966: Ratifica

ed esecuzione della convenzione

internazionale per la costitu-

zione dell'Istituto italo

-latino-americano, firmata a

Roma il 1 giugno 1966

(16.1.2.2 - Contributi ad enti

ed altri organismi - cap. 4131) 2.559 2.559 2.559

Decreto del Presidente della

Repubblica n. 200 del 1967:

Associazioni ed enti che ope-

rano per l'assistenza delle

collettivita' italiane al-

l'estero (11.1.2.3 - Contributi

ad enti ed altri organismi

- cap. 3105) .................. 2.744 2.744 2.744

Legge n. 883 del 1977: Approva-

zione ed esecuzione dell'accor-

do relativo ad un programma

internazionale per l'energia,

firmato a Parigi il 18 novem-

bre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed

organismi internazionali - cap.

3749) ......................... 944 944 944

Legge n. 140 del 1980: Parteci-

pazione italiana al Fondo euro-

peo per la gioventu' (15.1.2.5

- Accordi ed organismi interna-

zionali - cap. 4052) .......... 273 273 273

Legge n. 7 del 1981 e legge

n. 49 del 1987: Stanziamenti

aggiuntivi per l'aiuto pubblico

a favore dei Paesi in via di

sviluppo (9.1.1.0 - Funziona-

mento - capp. 2150, 2152, 2153,

2160, 2161, 2162, 2163, 2164,

2165, 2166, 2168, 2169, 2170;

9.1.2.2 - Paesi in via di svi-

luppo - capp. 2180, 2181, 2182,

2183, 2184, 2195) ............. 616.516 616.516 616.516

Legge n. 960 del 1982: Rifinan-

ziamento della legge 14 mar-

zo 1977, n. 73, concernente la

ratifica degli accordi di Osimo

tra l'Italia e la Jugoslavia

(15.1.2.2 - Collettivita' ita-

liana all'estero - capp. 4061,

4063) ......................... 2.733 2.733 2.733

Legge n. 549 del 1995: Misure

di razionalizzazione della

finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi

ad enti, istituti, associazio-

ni, fondazioni ed altri organi-

smi (2.1.2.2 - Contributi ad

enti ed altri organismi - cap.

1163) ......................... 7.216 7.216 7.216

Legge n. 299 del 1998: Finan-

ziamento italiano della PESC

(Politica estera e di sicurez-

za comune dell'Unione europea)

relativo all'applicazione del-

l'articolo J. 11, comma 2, del

Trattato sull'Unione europea

(20.1.2.1 - Accordi ed organi-

smi internazionali - cap. 4534) 4.968 4.968 4.968

Legge n. 58 del 2001: Istitu-

zione del fondo per lo smina-

mento umanitario (9.1.2.2

- Paesi in via di sviluppo

- cap. 2210) .................. 2.582 2.582 2.582

------------------------------------

643.667 643.667 643.667

====================================

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITA'

E DELLA RICERCA

Legge n. 407 del 1974: Ratifica

ed esecuzione degli accordi

firmati a Bruxelles il 23 no-

vembre 1971 nell'ambito del

programma europeo di coopera-

zione scientifica e tecnologi-

ca, ed autorizzazione alle

spese connesse alla partecipa-

zione italiana ad iniziative da

attuarsi in esecuzione del pro-

gramma medesimo (25.2.3.4 - Ac-

cordi internazionali per la ri-

cerca scientifica - cap. 8973) . 4.648 4.648 4.648

Legge n. 394 del 1977: Poten-

ziamento dell'attivita' spor-

tiva universitaria (25.1.2.9

- Altri interventi per le uni-

versita' statali - cap. 5547) . 7.830 7.830 7.830

Legge n. 181 del 1990: Ratifica

ed esecuzione dell'accordo, ef-

fettuato mediante scambio di

note, tra il Governo italiano

ed il Consiglio superiore delle

Scuole europee che modifica

l'articolo 1 della convenzione

del 5 settembre 1963 relativa

al funzionamento della Scuola

europea di Ispra (Varese), av-

venuto a Bruxelles i giorni

29 febbraio e 5 luglio 1988

(7.1.2.3 - Interventi diversi

- cap. 2193) .................. 373 373 373

Legge n. 245 del 1990: Norme

sul piano triennale di sviluppo

dell'universita' e per l'attua-

zione del piano quadriennale

1986-1990 (25.1.2.3 - Piani e

programmi di sviluppo dell'uni-

versita' - cap. 5496) ......... 121.724 121.724 121.724

Legge n. 243 del 1991: Univer-

sita' non statali legalmente

riconosciute (25.1.2.4 - Uni-

versita' ed istituti non sta-

tali - cap. 5502) ............. 114.149 114.149 114.149

Legge n. 147 del 1992: Modifi-

che ed integrazioni alla legge

2 dicembre 1991, n. 390, recan-

te norme sul diritto agli studi

universitari (25.1.2.7 - Dirit-

to allo studio - cap. 5517) ... 144.208 144.208 144.208

Legge n. 537 del 1993: Inter-

venti correttivi di finanza

pubblica:

- ART. 5, comma 1, lettera a):

Costituzione fondo finanziamen-

to ordinario delle universita'

(25.1.2.5 - Finanziamento ordi-

nario delle universita' statali

- cap. 5507) .................. 6.545.000 6.545.000 6.545.000

Legge n. 549 del 1995: Misure

di razionalizzazione della fi-

nanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi

ad enti, istituti, associazio-

ni, fondazioni ed altri organi-

smi (25.1.2.1 - Ricerca scien-

tifica - cap. 5483) ........... 18.500 18.500 18.500

Legge n. 440 del 1997 e legge

n. 144 del 1999 (articolo 68,

comma 4, lettera b): Fondo per

l'ampliamento dell'offerta for-

mativa (4.1.5.1 - Fondo per il

funzionamento della scuola

- cap. 1722) .................. 198.732 198.723 198.723

Decreto legislativo n. 204 del

1998: Disposizioni per il coor-

dinamento, la programmazione e

la valutazione della politica

nazionale relativa alla ricerca

scientifica e tecnologica

(25.2.3.1 - Ricerca scientifica

- cap. 8922) .................. 1.639.705 1.639.705 1.639.705

Legge n. 338 del 2000: Disposi-

zioni in materia di alloggi e

residenze per studenti univer-

sitari:

- ART. 1, comma 1: Interventi

per alloggi e residenze per

studenti universitari

(25.2.3.3 - Edilizia universi-

taria, grandi attrezzature e

ricerca scientifica - cap.

8967) 30.987 30.987 30.987

------------------------------------

8.825.856 8.825.847 8.825.847

====================================

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 451 del 1959: Istitu-

zione del capitolo "Fondo scor-

ta" per il personale della Po-

lizia di Stato (5.1.1.1 - Spese

generali di funzionamento

- cap. 2674) 24.842 24.842 24.842

Legge n. 968 del 1969 e decreto

-legge n. 361 del 1995, conver-

tito, con modificazioni, dalla

legge n. 437 del 1995 (articolo

4): "Fondo scorta" del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco

(3.1.1.1 - Spese generali di

funzionamento - cap. 1916) .... 19.873 19.873 19.873

Decreto del Presidente della

Repubblica n. 309 del 1990: Te-

sto unico delle leggi in mate-

ria di disciplina degli stupe-

facenti e sostanze psicotrope,

prevenzione, cura e riabilita-

zione dei relativi stati di

tossicodipendenza:

- ART. 101: Potenziamento delle

attivita' di prevenzione e re-

pressione del traffico illecito

di sostanze stupefacenti o psi-

cotrope (5.1.1.1 - Spese gene-

rali di funzionamento - cap.

2668; 5.1.1.4 - Potenziamento

- cap. 2815) .................. 3.378 3.378 3.378

Legge n. 549 del 1995: Misure

di razionalizzazione della fi-

nanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi

ad enti, istituti, associazio-

ni, fondazioni ed altri organi-

smi (2.1.2.1 - Contributi ad

enti ed altri organismi - cap.

1286) ......................... 122 122 122

------------------------------------

48.215 48.215 48.215

====================================

MINISTERO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 979 del 1982: Disposi-

zioni per la difesa del mare

(2.1.2.5 - Difesa del mare

- capp. 1644, 1646) ........... 47.696 47.696 47.696

Decreto-legge n. 2 del 1993,

convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 59 del 1993:

Modifiche e integrazioni alla

legge 7 febbraio 1992, n. 150,

in materia di commercio e de-

tenzione di esemplari di fauna

e flora minacciati di estinzio-

ne (2.1.1.0 Funzionamento

- capp. 1388, 1389) ........... 248 248 248

Legge n. 549 del 1995: Misure

di razionalizzazione della fi-

nanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi

ad enti, istituti, associazio-

ni, fondazioni ed altri organi-

smi (2.1.2.3 - Contributi ad

enti ed altri organismi - cap.

1551) ......................... 58.672 58.672 58.672

Decreto legislativo n. 300 del

1999: Riforma dell'organizza-

zione del Governo, a norma del-

l'articolo 11 della legge

15 marzo 1997, n. 59:

- ART. 38: Agenzia per la pro-

tezione dell'ambiente e per i

servizi tecnici (7.1.2.1

- Agenzia per la protezione

dell'ambiente e per i servizi

tecnici - cap. 3621; 7.2.3.2

- Agenzia per la protezione

dell'ambiente e per i servizi

tecnici - cap. 8831) .......... 93.216 93.216 93.216

------------------------------------

199.832 199.832 199.832

====================================

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Legge n. 721 del 1954: Istitu-

zione del fondo scorta per le

Capitanerie di porto: (6.1.1.1

- Spese generali di funziona-

mento - cap. 2661) ............ 4.968 4.968 4.968

Legge n. 267 del 1991: Attua-

zione del terzo piano nazionale

della pesca marittima e misure

in materia di credito pesche-

reccio, nonche' di riconversio-

ne delle unita' adibite alla pe-

sca con reti da posta derivante:

- ART. 1, comma 1: Attuazione

del piano nazionale della pesca

marittima (6.1.1.5 - Mezzi ope-

rativi e strumentali - cap.

2719) ......................... 1.495 1.495 1.495

Legge n. 549 del 1995: Misure

di razionalizzazione della fi-

nanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi

ad enti, istituti, associazio-

ni, fondazioni ed altri organi-

smi (4.1.2.18 - Contributi ad

enti ed altri organismi - cap.

2032) ......................... 409 409 409

Decreto-legge n. 535 del 1996,

convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 647 del 1996

(articolo 3): Contributo al

"Centro internazionale radio

-medico CIRM" (4.1.2.7 - Cen-

tro internazionale radio-medico

- cap. 2098) .................. 727 727 727

Decreto legislativo n. 250 del

1997: Istituzione dell'Ente na-

zionale per l'aviazione civile

(ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13

- Ente nazionale per l'aviazio-

ne civile - cap. 2161) ........ 63.441 63.441 63.441

Legge n. 431 del 1998: Disci-

plina delle locazioni e del

rilascio degli immobili adibiti

ad uso abitativo (articolo 11,

comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno

all'accesso alle locazioni abi-

tative - cap. 1690) ........... 246.010 246.010 246.010

------------------------------------

317.050 317.050 317.050

====================================

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto n. 263 del 1928:

Testo unico delle disposizioni

legislative concernenti l'ammi-

nistrazione e la contabilita'

dei corpi, istituti e stabili-

menti militari:

- ART. 17, primo comma: Eserci-

to, Marina ed Aeronautica

(3.1.1.1 - Spese generali di

funzionamento - cap. 1253) .... 45.460 45.460 45.460

- ART. 17, primo comma: Arma

dei carabinieri (7.1.1.1 - Spe-

se generali di funzionamento

- cap. 4840) .................. 16.147 16.147 16.147

Legge n. 549 del 1995: Misure

di razionalizzazione della fi-

nanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi

ad enti, istituti, associazio-

ni, fondazioni ed altri organi-

smi (3.1.2.4 - Contributi ad

enti ed altri organismi - cap.

1352) ......................... 910 910 910

Decreto legislativo n. 300 del

1999: Riforma dell'organizza-

zione del Governo, a norma del-

l'articolo 11 della legge

15 marzo 1997, n. 59:

- ART. 22, comma 1: Agenzia in-

dustrie difesa (3.1.2.8 - Agen-

zia industrie difesa - capp.

1360, 1367; 3.2.3.6 - Agenzia

industrie difesa - cap. 7145) . 14.800 14.800 14.800

Legge n. 267 del 2002: Disposi-

zioni in materia di correspon-

sione di contributi dello Stato

a favore dell'Organizzazione i-

drografica internazionale (IHO)

e dell'Istituto nazionale per

studi ed esperienze di archi-

tettura navale (INSEAN)

- ART. 1, comma 2: Contributi

dello Stato in favore del-

l'INSEAN (3.1.2.4 - Contributi

ad enti ed altri organismi

- cap. 1354) .................. 4.394 4.394 4.394

- ART. 1, comma 3: Contributi

dello Stato in favore dell'IHO

(3.1.2.2 - Accordi ed organismi

internazionali - cap. 1345) ... 68 68 68

------------------------------------

81.779 81.779 81.779

====================================

MINISTERO DELLE POLITICHE

AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991: Attua-

zione del terzo piano nazionale

della pesca marittima e misure

in materia di credito pesche-

reccio, nonche' di riconversio-

ne delle unita' adibite alla pe-

sca con reti da posta derivante:

- ART. 1, comma 1: Attuazione

del piano nazionale della pesca

marittima (2.1.1.0 - Funziona-

mento - capp, 1173, 1413/p,

1414, 1415; 2.1.2.1 - Enti e i-

stituti di ricerca, informazio-

ne, sperimentazione e controllo

- cap. 1467; 2.1.2.7 - Pesca

- capp. 1476, 1477, 1482) ..... 30.358 30.358 30.358

Legge n. 549 del 1995: Misure

di razionalizzazione della fi-

nanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi

ad enti, istituti, associazio-

ni, fondazioni ed altri organi-

smi (3.1.2.8 - Contributi ad

enti ed altri organismi - cap.

2200) ......................... 5.641 5.641 5.641

Decreto legislativo n. 454 del

1999: Riorganizzazione del set-

tore della ricerca in agricol-

tura, a norma dell'articolo 11

della legge 15 marzo 1997,

n. 59 (3.1.2.1 - Enti e istitu-

ti di ricerca, informazione,

sperimentazione e controllo

- cap. 2083) .................. 19.377 19.377 19.377

------------------------------------

55.376 55.376 55.376

====================================

MINISTERO PER I BENI

E LE ATTIVITA' CULTURALI

Legge n. 190 del 1975: Norme

relative al funzionamento del-

la biblioteca nazionale centra-

le "Vittorio Emanuele II" di

Roma (3.1.1.0 - Funzionamento

- cap. 1941) .................. 2.732 2.732 2.732

Decreto del Presidente della

Repubblica n. 805 del 1975:

Organizzazione del Ministero

per i beni culturali e ambien-

tali - Assegnazioni per il fun-

zionamento degli istituti cen-

trali (2.1.1.0 - Funzionamento

- capp. 1261, 1262; 3.1.1.0

- Funzionamento - capp. 1942,

1943) ......................... 6.056 6.056 6.056

Legge n. 163 del 1985: Nuova

disciplina degli interventi

dello Stato a favore dello

spettacolo (2.1.2.1 - Fondo u-

nico per lo spettacolo - capp.

1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo u-

nico per lo spettacolo - capp.

3191, 3192, 3193, 3194, 3195;

7.2.3.2 - Fondo unico per lo

spettacolo - capp. 8501, 8502;

8.1.2.1 - Fondo unico per lo

spettacolo - cap. 3460; 8.2.3.2

- Fondo unico per lo spettacolo

- capp. 8641, 8642, 8643, 8645) 500.000 500.000 500.000

Legge n. 118 del 1987: Norme

relative alla Scuola archeolo-

gica italiana in Atene (4.1.2.1

- Enti ed attivita' culturali

- cap. 2363) .................. 967 967 967

Legge n. 466 del 1988: Contri-

buto all'Accademia nazionale

dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed

attivita' culturali - cap. 2052) 3.188 3.188 3.188

Legge n. 549 del 1995: Misure

di razionalizzazione della fi-

nanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi

ad enti, istituti, associazio-

ni, fondazioni ed altri organi-

smi (3.1.2.3 - Contributi ad

enti ed altri organismi - cap.

2100) ......................... 35.626 33.248 33.248

------------------------------------

548.569 546.191 546.191

====================================

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato n. 1068

del 1947: Contributo all'Orga-

nizzazione mondiale della sani-

ta' (4.1.2.10 - Organizzazione

Mondiale della Sanita' - cap.

4320) ......................... 19.631 19.631 19.631

Decreto del Presidente della

Repubblica n. 613 del 1980:

Contributo alla Croce rossa

italiana (3.1.2.20 - Croce

Rossa Italiana - cap. 3453) ... 34.467 34.467 34.467

Decreto legislativo n. 502 del

1992: Riordino della disciplina

in materia sanitaria:

- ART. 12: Fondo da destinare

ad attivita' di ricerca e spe-

rimentazione (3.1.2. 10 - Ri-

cerca scientifica - cap. 3392) 206.809 206.809 206.809

Decreto legislativo n. 267 del

1993: Riordinamento dell'Isti-

tuto superiore di sanita'

(3.1.2.16 - Istituto superiore

di sanita'- cap. 3443/p) ..... 91.070 91.070 91.070

Decreto legislativo n. 268 del

1993: Riordinamento dell'Isti-

tuto superiore di prevenzione e

sicurezza del lavoro (3.1.2.17

- Istituto superiore per la

prevenzione e la sicurezza del

lavoro - cap. 3447) ........... 68.302 68.302 68.302

Legge n. 549 del 1995: Misure

di razionalizzazione della fi-

nanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi

ad enti, istituti, associazio-

ni, fondazioni ed altri organ-

ismi (3.1.2.11 - Contributi ad

enti ed altri organismi - cap.

3412) ......................... 6.400 6.400 6.400

Legge n. 434 del 1998: Finan-

ziamento degli interventi in

materia di animali di affezione

e per la prevenzione del randa-

gismo (4.1.2.9 - Prevenzione

del randagismo - cap. 4340) ... 4.635 4.635 4.635

Decreto-legge n. 17 del 2001,

convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 129 del 2001:

Agenzia per i servizi sanitari

regionali (articolo 2, comma 4)

(3.1.2.21 - Agenzia per i ser-

vizi sanitari regionali - cap.

3457) ......................... 5.829 5.829 5.829

------------------------------------

437.143 437.143 437.143

------------------------------------

TOTALE GENERALE ............... 20.748.787 19.452.853 19.463.771

====================================

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO

DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella -

indicate secondo l'amministrazione pertinente - riportano il

riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo

codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo, nonche' il settore

della tabella F in cui si riflettono.

====================================================================

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2004 2005 2006

--------------------------------------------------------------------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Legge n. 26 del 1986: Incentivi

per il rilancio dell'economia

delle province di Trieste e

Gorizia:

- ART. 6, primo comma, lette-

ra b): Fondo per Trieste (Set-

tore n. 6) (4.2.3.7 - Fondo per

gli interventi nel territorio

di Trieste - cap. 7490) ....... 3.078 - -

Legge n. 183 del 1987: Coordi-

namento delle politiche riguar-

danti l'appartenenza dell'Ita-

lia alle Comunita' europee ed

adeguamento dell'ordinamento

interno agli atti normativi

comunitari:

- ART. 5: Fondo destinato al

coordinamento delle politiche

riguardanti l'appartenenza del-

l'Italia alle Comunita' europee

(Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fon-

do di rotazione per le politi-

che comunitarie - cap. 7493/p) 500.000 500.000 1.950.000

Legge n. 67 del 1988: Disposi-

zioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria

1988):

- ART. 15, comma 43: Fondo per

il concorso statale nel pagamento

degli interessi (Settore n. 10)

(3.2.3.19 - Artigiancassa

- cap. 7165) .................. 10.000 - -

Legge n. 86 del 1989: Norme ge-

nerali sulla partecipazione del-

l'Italia al processo normativo

comunitario e sulle procedure

di esecuzione degli obblighi

comunitari (articolo 3) (Setto-

re n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di

rotazione per le politiche

comunitarie - cap. 7493/p) .... - - 50.000

Legge n. 321 del 1990: Aumento

del fondo per il concorso nel

pagamento degli interessi sulle

operazioni di credito a favore

delle imprese artigiane, costi-

tuito presso la Cassa per il

credito alle imprese artigiane

(Settore n. 10) (3.2.3.19

- Artigiancassa - cap. 7165) .. 50.000 - -

Legge n. 185 del 1992: Nuova

disciplina del Fondo di soli-

darieta' nazionale:

- ART. 1, comma 3: Fondo di so-

lidarieta' nazionale (Settore

n. 21) (3.2.4.3 - Fondo di so-

lidarieta' nazionale - cap.

7411) ......................... 100.000 100.000 100.000

Legge n. 662 del 1996: Misure

di razionalizzazione della fi-

nanza pubblica:

- ART. 2, comma 14: Apporto al

capitale sociale delle Ferrovie

dello Stato spa (Settore n. 11)

(3.2.3.15 - Ferrovie dello

Stato - cap. 7122) ............ - - 6.700.000

Legge n. 448 del 1998: Misure

di finanza pubblica per la sta-

bilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 50, comma 1, lettera c):

Edilizia sanitaria pubblica

(Settore n. 17) (4.2.3.3 - Edi-

lizia sanitaria - cap. 7464) .. - - 1.840.000

Legge n. 289 del 2002: Disposi-

zioni per la formazione del bi-

lancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria

2003):

- ART. 61, comma 1: Fondo per

le aree sottoutilizzate ed in-

terventi nelle medesime aree

(Settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree

sottoutilizzate - cap. 7576) .. 100.000 1.611.000 6.350.000

- ART. 69, comma 9: Interventi

autorizzati dall'Unione europea

nel settore bieticolo-saccari-

fero (Settore n. 21) (3.2.3.46

- Agenzia per le erogazioni in

agricoltura - cap. 7375) ...... 10.000 - -

- ART. 74, comma 1: Potenzia-

mento apparati di sicurezza

nelle piccole e medie imprese

commerciali (Settore n. 27)

(4.2.3.21 - Regioni a statuto

ordinario - cap. 7559) ........ 10.000 - -

-----------------------------------

783.078 2.211.000 16.990.000

===================================

MINISTERO DELLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE

Legge n. 752 del 1982: Norme

per l'attuazione della politi-

ca mineraria:

- ART. 9: Programmi di ricerca

(Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo

investimenti - Incentivi alle

imprese - cap. 7420/p) ........ 1.000 - -

- ART. 17: Ricerca mineraria

all'estero (Settore n. 2)

(3.2.3.8 - Fondo investimenti

- Incentivi alle imprese - cap.

7420/p) ....................... 1.000 - -

Legge n. 448 del 1998: Misure

di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 52, comma 1: Fondo unico

per gli incentivi alle imprese

(Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo

investimenti - Incentivi alle

imprese - cap. 7420/p) ........ 50.000 50.000 50.000

Legge n. 273 del 2002: Misure

per favorire l'iniziativa

privata e lo sviluppo della

concorrenza:

- ART. 18: Interventi a soste-

gno della proprieta' industria-

le (Settore n. 2) (3.2.3.12

- Proprieta' industriale - cap.

7475) ......................... 2.000 - -

------------------------------------

54.000 50.000 50.000

====================================

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreto-legge n. 148 del 1993,

convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 236 del 1993:

Interventi urgenti a sostegno

dell'occupazione:

- ART. 1, comma 7: Fondo per

l'occupazione (Settore n. 27)

(2.2.3.3 - Occupazione - cap.

7141) ......................... 218.000 - -

------------------------------------

218.000 - -

====================================

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto-legge n. 515 del 1994,

convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 596 del 1994:

Provvedimenti urgenti in mate-

ria di finanza locale per l'an-

no 1994 (Settore n. 27)

(2.2.3.5 - Finanziamento enti

locali - cap. 7232) ........... 116.203 116.203 116.203

------------------------------------

116.203 116.203 116.203

====================================

MINISTERO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 183 del 1989 e decreto

-legge n. 398 del 1993, conver-

tito, con modificazioni, dalla

legge n. 493 del 1993 (articolo

12): Norme per il riassetto or-

ganizzativo e funzionale della

difesa del suolo (Settore n. 19)

(1.2.3.6 - Fondo unico da ri-

partire - Investimenti difesa

del suolo e tutela ambientale

- cap. 7090/p) ................ - 200.000 200.000

Legge n. 426 del 1998: Nuovi

interventi in campo ambientale:

- ART. 1, comma 1: Interventi

di bonifica e ripristino am-

bientale dei siti inquinati

(Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fon-

do unico da ripartire - Investi-

menti difesa del suolo e tutela

ambientale - cap. 7090/p) ..... 18.807 18.807 18.807

Legge n. 388 del 2000: Disposi-

zioni per la formazione del bi-

lancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria

2001):

- ART. 145, comma 51: Finanzia-

mento parchi nazionali (Settore

n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico

da ripartire - Investimenti di-

fesa del suolo e tutela ambien-

tale - cap. 7090/p) ........... 5.000 - -

------------------------------------

23.807 218.807 218.807

====================================

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Legge n. 979 del 1982: Disposi-

zioni per la difesa del mare:

- ART. 4: Costruzione, acquisto,

noleggio di unita' navali per

la prevenzione ed il controllo

degli inquinamenti (Settore

n. 27) (6.2.3.4 - Mezzi navali

ed aerei - capp. 8344, 8345) .. 5.000 - -

Legge n. 798 del 1984; legge

n. 295 del 1998, articolo 3,

comma 2; legge n. 448 del 1998,

articolo 50, comma 1, lettera

b): Prosecuzione degli inter-

venti per la salvaguardia di

Venezia:

- ART. 3, primo comma, lettera

a): Riequilibrio idrogeologico

laguna (Settore n. 6) (2.2.3.7

- Interventi per Venezia - cap.

7191) ......................... 13.000 3.000 3.000

Legge n. 662 del 1996: Misure

di razionalizzazione della fi-

nanza pubblica:

- ART. 2, comma 63: Programmi

di riqualificazione urbana

(Settore n. 25) (2.2.3.3 - Edi-

lizia abitativa - cap. 7131) .. 10.000 - -

------------------------------------

28.000 3.000 3.000

====================================

MINISTERO DELLE POLITICHE

AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 448 del 2001: Disposi-

zioni per la formazione del bi-

lancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria

2002):

- ART. 46, comma 4: Fondo inve-

stimenti (Settore n. 27)

(1.2.10.2 - Fondo unico da ri-

partire - Investimenti agricol-

tura, foreste e pesca - cap.

7003) ......................... 192.000 334.025 334.025

------------------------------------

192.000 334.025 334.025

====================================

MINISTERO DELLA SALUTE

Legge n. 448 del 1998: Misure

di finanza pubblica per la sta-

bilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 71, comma 1: Interventi

sanitari nei grandi centri ur-

bani (Settore n. 25) (2.2.3.3

- Riqualificazione assistenza

sanitaria - cap. 7111) ........ - - 160.000

------------------------------------

- - 160.000

====================================

TOTALE GENERALE ............... 1.415.088 2.933.035 17.872.035

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE

A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI

SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna "definanziamento" il codice "0" indica che la ridu-

zione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni

relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il

codice "1" indicata che la riduzione viene disposta in via perma-

nente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione

di spesa.

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella -

indicate secondo l'amministrazione pertinente - riportano il rife-

rimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice,

sotto la quale e' ricompreso il capitolo, nonche' il settore della

tabella F in cui eventualmente si riflettono.

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE

A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

===================================================================

OGGETTO

DEL 2004 2005 2006 Definan

PROVVEDIMENTO ziamento

--------------------------------------------------------------------

(migliaia di euro)

MINISTERO

DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Legge n. 662 del

1996: Misure di

razionalizzazione

della finanza

pubblica:

- ART. 2, comma 14:

Apporto al capitale

sociale delle Fer-

rovie dello Stato

spa (Settore n. 11)

(3.2.3.15 - Ferro-

vie dello Stato

- cap. 7122) ...... - - - 5.314.000 0

Decreto legislativo

n. 143 del 1998:

Disposizioni in

materia di commer-

cio con l'estero:

- ART. 8, comma 2:

Fondo di riserva e

indennizzi SACE

(Settore n. 27)

(3.2.4.1 - SACE

- cap. 7400) ...... - 50.000 - - 0

Legge n. 289 del

2002: Disposizioni

per la formazione

del bilancio an-

nuale e pluriennale

dello Stato (legge

finanziaria 2003):

- ART. 83, comma 1:

Mutui agevolati so-

cieta' Sviluppo

Italia spa

(3.1.2.46 - Impren-

ditorialita' giova-

nile nel Mezzogior-

no - cap. 1880) ... - 20.000 - 45.000 - 0

MINISTERO DELLE

COMUNICAZIONI

Legge n. 28 del

2000: Disposizioni

per la parita' di

accesso ai mezzi

di informazione

durante le campa-

gne elettorali e

referendarie e

per la comunica-

zione politica

(4.1.2.5 - Radio-

diffusione tele-

visiva locale

- cap. 3123) ..... - 2.000 - 2.000 - 2.000 1

MINISTERO PER

I BENI E LE

ATTIVITA' CULTURALI

Legge n. 426 del

2001: Misure con-

tro la violenza

nello sport e il

doping. Istitu-

zione del Museo

dello sport

italiano:

- ART. 1, comma 1:

Funzionamento Mu-

seo dello sport

italiano (2.1.2.3

- Contributi ad en-

ti ed altri organi-

smi - cap. 1509) . - 258 - 258 - 258 1

-------------------------------------------------

TOTALE GENERALE .. - 72.258 - 47.258 - 5.316.258

=================================================

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE

AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella -

indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente -

riportano il riferimento alla unita' previsionale di base, con il

relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti

tabelle "D" (Rifinanziamento) ed "E" (Defi-

nanziamento).

Nelle autorizzazioni di spesa che confluiscono nei fondi investi-

menti di cui all'articolo 46 della legge finanziaria 2002 (Allegato

2 - Fondo investimenti) viene indicato il capitolo relativo al fondo

pertinente.

I limiti di impegno figurano nella tabella solo uno spostamento di

decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto

l'importo complessivo residuale successivo al triennio, ne' l'anno

terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.

Per quanto sopra la tabella non espone piu' i limiti con decorrenza

anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.

Nella colonna "Limite impeg." i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

1) non impegnabili le quote degli anni 2005 ed esercizi successivi;

2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2005 e

successivi;

3) interamente impegnabili le quote degli anni 2005 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre

2003 e quelli derivanti da spese di annualita'.

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto

2. - Interventi a favore delle imprese industriali

3. - Interventi per calamita' naturali

4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate

5. - Credito agevolato al commercio

6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed

aree limitrofe - Interventi per Venezia

7. - Provvidenze per l'editoria

8. - Edilizia residenziale e agevolata

9. - Mediocredito centrale

10. - Artigiancassa

11. - Interventi nel settore dei trasporti

12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle

Forze dell'ordine

13. - Interventi nel settore della ricerca

14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica

15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano

16. - Interventi per la viabilita' ordinaria, speciale e di grande

comunicazione

17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio

18. - Metropolitana di Napoli

19. - Difesa del suolo e tutela ambientale

20. - Realizzazione strutture turistiche

21. - Interventi in agricoltura

22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi

23. - Universita' (compresa edilizia)

24. - Impiantistica sportiva

25. - Sistemazione aree urbane

26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali

27. - Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 14,

15, 18, 22, 26.

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE

ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

====================================================================

ESTREMI ED OGGETTO

DEI PROVVEDIMENTI

RAGGRUPPATI PER

SETTORI DI

INTERVENTO ED

AMMINISTRAZIONE 2007

2004 2005 2006 e Anno Limite

succes- Termi- impeg.

sivi nale

====================================================================

(migliaia di euro)

1. Infrastrut-

ture portuali

e delle capi-

tanerie di

porto.

INFRASTRUTTURE

E TRASPORTI

Legge n. 166

del 2002: Di-

sposizioni in

materia di in-

frastrutture e

trasporti:

- ART. 36,

comma 2: Ammo-

dernamento e

riqualifica-

zione delle

infrastruttu-

re portuali

(limite impe-

gno) (4.2.3.3.

- Opere marit-

time e portua-

li - cap.

7849) 64.000 64.000 64.000 - 3

-----------------------------------------------------

64.000 64.000 64.000 -

=====================================================

2. Interventi a

favore delle

imprese

industriali.

ECONOMIA

E FINANZE

Legge n. 144

del 1999: Misu-

re in materia

di investimen-

ti, delega al

Governo per il

riordino degli

incentivi al-

l'occupazione

e della norma-

tiva che disci-

plina l'INAIL,

nonche' dispo-

sizioni per il

riordino degli

enti previden-

ziali:

- ART. 22:

Ristrutturazione

finanziaria del-

l'Istituto poli-

grafico e zecca

dello Stato

(3.2.3.39 - Ser-

vizi del Poligra-

fico dello Stato

- cap. 7335) ... 32.817 32.817 32.817 426.621 2019 3

ATTIVITA'

PRODUTTIVE

Legge n. 752

del 1982:

Norme per

l'attuazione

della politica

mineraria:

- ART. 9:

Programmi di

ricerca

(3.2.3.8

- Fondo inve-

stimenti - In-

centivi alle

imprese - cap.

7420/p). 1.000 - - -

- ART. 17:

Ricerca mine-

raria all'e-

stero (3.2.3.8

- Fondo inve-

stimenti - In-

centivi alle

imprese - cap.

7420/p) ........ 1.000 - - -

Legge n. 266

del 1997: In-

terventi ur-

genti per

l'economia:

- ART. 4,

comma 3: In-

terventi per

l'industria

aeronautica

(3.2.3.8 - Fon-

do investimen-

ti - Incentivi

alle imprese

- cap. 7420/p) 100.000 100.000 100.000 - 2018

Legge n. 448

del 1998: Mi-

sure di finan-

za pubblica

per la stabi-

lizzazione e

lo sviluppo:

- ART. 52,

comma 1: Fondo

unico per gli

incentivi alle

imprese (3.2.3.8

- Fondo investi-

menti - Incenti-

vi alle imprese

- cap. 720/p) .. 408.228 150.000 50.000 - 3

Legge n. 273 del

2002: Misure per

favorire l'ini-

ziativa privata e

lo sviluppo del-

la concorrenza:

- ART. 8,

comma 1: Sviluppo

economia infor-

matica piccole

e medie imprese

(3.2.3.8 - Fondo

investimenti

- Incentivi alle

imprese - cap.

7420/p) ...... 9.240 - - -

- ART. 12,

comma 1: Inter-

venti nel set-

tore delle fon-

derie ghisa e

acciaio (3.2.3.8

- Fondo investi-

menti - Incenti-

vi alle imprese

- cap. 7420/p) . 13.500 - - -

- ART. 13,

comma 1: Inter-

venti in favore

delle produzio-

ni di ceramiche

artistiche e di

qualita' (3.2.3.8

- Fondo investi-

menti - Incenti-

vi alle imprese

- cap. 7425) . 2.590 - - -

- ART. 18:

Interventi a

sostegno del-

la proprieta'

industriale

(3.2.3.12

- Proprieta'

industriale

- cap. 7475) . 2.000 - - -

- ART. 27,

comma 4: Ap-

provvigiona-

mento gas na-

turale(3.2.3.8

- Fondo in-

vestimenti

- Incentivi

alle imprese

- cap. 7420/p) 136.051 - - -

-----------------------------------------------------

706.426 282.817 182.817 426.621

=====================================================

3. Interventi

per calamita'

naturali.

ECONOMIA

E FINANZE

Decreto-legge

n. 142 del 1991,

convertito, con

modificazioni,

dalla legge

n. 195 del

1991: Prov-

vedimenti in

favore delle

popolazioni

delle provin-

ce di Siracusa,

Catania e Ra-

gusa colpite

dal terremoto

nel dicembre

1990 ed altre

disposizioni

in favore del-

le zone dan-

neggiate da

eccezionali

avversita'

atmosferiche

dal giugno

1990 al gennaio

1991:

- ART. 6,

comma 1: Rein-

tegro fondo

protezione

civile

(3.2.10.3

- Presidenza

del Consiglio

dei ministri

- Protezione

civile - cap.

7446/p) ...... 391.811 227.000 - - 3

Legge n. 433

del 1991:

Disposizioni

per la rico-

struzione e

la rinascita

delle zone

colpite dagli

eventi sismici

del dicembre

1990 nelle

province di

Siracusa,

Catania e

Ragusa:

- ART. 1,

comma 1: Con-

tributo straor-

dinario alla

Regione si-

ciliana per

la ricostru-

zione dei co-

muni colpiti

da eventi si-

smici (4.2.3.1

- Risanamento e

ricostruzione

zone terremo-

tate - cap.

7451) ........ 168.558 100.000 - - 3

Decreto-legge

n. 6 del 1998,

convertito, con

modificazioni,

dalla legge

n. 61 del 1998:

Ulteriori in-

terventi ur-

genti in favore

delle zone

terremotate

delle regioni

Marche e Um-

bria e di al-

tre zone col-

pite da eventi

calamitosi:

- ART. 15,

comma 1: Con-

tributi straor-

dinari alle

regioni Marche

e Umbria per

la ricostru-

zione delle

zone colpite

dagli eventi

sismici (li-

mite impegno)

(3.2.10.3

- Presidenza

del Consiglio

dei ministri

- Protezione

civile - cap.

7443/p) ...... 92.962 92.962 92.962 754.029 2019 3

- ART. 21,

comma 1: Con-

tributi stra-

ordinari alla

regione Emilia

-Romagna e al-

la provincia

di Crotone

(3.2.10.3

- Presidenza

del Consiglio

dei ministri

- Protezione

civile - cap.

7443/p) ...... 18.076 18.076 18.076 198.836 2017 3

Decreto-legge

n. 180 del

1998, conver-

tito, con mo-

dificazioni,

dalla legge

n. 267 del

1998: Misure

urgenti per

la prevenzio-

ne del rischio

idrogeologico

ed a favore

delle zone

colpite da di-

sastri franosi

nella regione

Campania:

- ART. 4,

comma 5: Piani

di insediamen-

ti produttivi

e rilocalizza-

zione delle at-

tivita' produt-

tive (3.2.10.3

- Presidenza

del Consiglio

dei ministri

- Protezione

civile - cap.

7443/p) ...... 2.066 2.066 2.066 2.066 2007 3

Decreto-legge

n. 132 del

1999, conver-

tito, con mo-

dificazioni,

dalla legge

n. 226 del

1999: Inter-

venti urgenti

in materia di

protezione

civile:

- ART. 4,

comma 1: Con-

tributi in fa-

vore delle re-

gioni Basili-

cata, Calabria

e Campania col-

pite da eventi

calamitosi

(3.2.10.3

- Presidenza

del Consiglio

dei ministri

- Protezione

civile - cap.

7443/p) ...... 24.273 24.273 24.273 315.556 2019 3

- ART. 4,

comma 2: Con-

tributi per il

recupero degli

edifici monu-

mentali priva-

ti (3.2.10.3

- Presidenza

del Consiglio

dei ministri

- Protezione

civile - cap.

7443/p) ...... 1.549 1.549 1.549 20.659 2019 3

- ART. 7,

comma 1: Con-

tributi a fa-

vore delle re-

gioni Emilia

-Romagna,

Friuli-Venezia

Giulia, Ligu-

ria e Toscana

colpite da

eventi calami-

tosi (3.2.10.3

- Presidenza

del Consiglio

dei ministri

- Protezione

civile - cap.

7443/p) ..... 17.043 17.043 17.043 221.560 2019 3

Legge n. 289

del 2002: Di-

sposizioni per

la formazione

del bilancio

annuale e plu-

riennale dello

Stato (legge

finanziaria

2003):

- ART. 80,

comma 29: Com-

pletamento in-

terventi per le

opere pubbliche

e risarcimento

a privati in

seguito agli

eventi allu-

vionali veri-

ficatisi negli

anni 1994,

2000 e 2002

(limite impe-

gno) (3.2.10.3

- Presidenza

del Consiglio

dei ministri

- Protezione

civile - cap.

7443/p) ...... 10.000 10.000 10.000 - 3

- ART. 80,

comma 29: Ac-

censione mutui

per ricostru-

zioni, per

danni provoca-

ti da fenomeni

alluvionali

(limite impe-

gno) (3.2.10.3

- Presidenza

del Consiglio

dei ministri

- Protezione

civile - cap.

7443/p) ...... 10.000 10.000 10.000 -

Decreto-legge

n. 15 del

2003, conver-

tito, con mo-

dificazioni,

dalla legge

n. 62 del

2003: Misure

urgenti per

il finanzia-

mento di in-

terventi nei

territori col-

piti da cala-

mita' naturali

e per l'attua-

zione delle -

disposizioni

di cui all'ar-

ticolo 13,

comma 1, della

legge 10 ago-

sto 2002,

n. 166: Dispo-

sizioni urgenti

per il supera-

mento di situa-

zioni di emer-

genza ambien-

tale:

- ART. 1,

comma 1: Prov-

videnze econo-

miche di ca-

rattere gene-

rale per le

imprese colpi-

te da calami-

ta' (limite

impegno)

(3.2.10.3

- Presidenza

del Consiglio

dei ministri

- Protezione

civile - cap.

7443/p) ...... 10.000 10.000 10.000 - 3

AMBIENTE

E TERRITORIO

Decreto-legge

n. 180 del

1998, conver-

tito, con mo-

dificazioni,

dalla legge

n. 267 del

1998: Misure

urgenti per la

prevenzione

del rischio

idrogeologico

ed a favore

delle zone

colpite da di-

sastri franosi

nella regione

Campania:

- ART. 1,

comma 2: Misu-

re di preven-

zione per le

aree a rischio

(1.2.3.6

- Fondo unico

da ripartire

- Investimenti

difesa del

suolo e tutela

ambientale

- cap. 7090/p) 106.583 100.000 - - 3

INFRASTRUTTURE

E TRASPORTI

Legge n. 166

del 2002: Di-

sposizioni in

materia di in-

frastrutture e

trasporti:

- ART. 42,

comma 4: Even-

ti sismici

1980-1981,

provincia di

Foggia (3.2.3.4

- Risanamento

e ricostruzio-

ne zone terre-

motate - cap.

7417) ........ 1.000 - - -

BENI E ATTIVITA'

CULTURALI

Legge n. 166

del 2002: Di-

sposizioni in

materia di in-

frastrutture e

trasporti:

- ART. 42,

comma 6: In-

terventi nelle

aree colpite

dagli eventi

sismici del

1997 (2.2.10.3

- Fondo unico

da ripartire

- Investimenti

patrimonio

culturale

- cap. 7370/p) 2.000 - - -

-----------------------------------------------------

855.921 612.969 185.969 1.512.706

=====================================================

4. Interventi

nelle aree

sottoutilizzate.

ECONOMIA

E FINANZE

Legge n. 64

del 1986 e ar-

ticolo 6 del

decreto-legge

n. 166 del 1989,

convertito, con

modificazioni,

dalla legge

n. 246 del

1989: Disci-

plina organica

dell'interven-

to straordina-

rio nel Mezzo-

giorno (4.2.3.27

- Aree sotto-

utilizzate

- cap. 7576/p) 677.914 674.685 300.000 - 2006 3

Legge n. 208

del 1998:

Attivazione

delle risorse

preordinate

dalla legge

finanziaria

per l'anno 1998

al fine di

realizzare in-

terventi nelle

aree depresse.

Istituzione di

un Fondo rota-

tivo per il

finanziamento

dei programmi

di promozione

imprenditoria-

le nelle aree

depresse:

- ART. 1,

comma 1: Pro-

secuzione deg-

li interventi

per le aree

depresse

(4.2.3.27

- Aree sotto-

utilizzate

- cap. 7576/p) 1.659.245 - - - 3

Legge n. 488

del 1999:

Disposizioni

per la forma-

zione del bi-

lancio annuale

e pluriennale

dello Stato

(legge finan-

ziaria 2000):

- ART. 27,

comma 11:

Disposizioni

per la razio-

nalizzazione

degli inter-

venti per la

imprenditoria-

lita' giovani-

le (4.2.3.27

- Aree sotto-

utilizzate

- cap. 7576/p) 216.975 - - -

Legge n. 388

del 2000:

Disposizioni

per la forma-

zione del bi-

lancio annuale

e pluriennale

dello Stato

(legge finan-

ziaria 2001):

- ART. 145,

comma 21:

Metanizzazione

del Mezzogior-

no (3.2.3.17

- Metanizza-

zione - cap.

7150) ........ 51.646 - - -

Legge n. 289

del 2002:

Disposizioni

per la forma-

zione del bi-

lancio annuale

e pluriennale

dello Stato

(legge finan-

ziaria 2003):

- ART. 61,

comma 1: Fondo

per le aree

sottoutilizzate

ed interventi

nelle medesime

aree (4.2.3.27

- Aree sotto-

utilizzate

- cap. 7576/p) 730.000 5.640.896 7.550.000 2.700.000 3

- ART. 94,

comma 14:

Estensione

credito d'im-

posta occupa-

zione (4.2.3.27

- Aree sotto-

utilizzate

- cap. 7576/p) 2.000 2.000 - - 3

ATTIVITA'

PRODUTTIVE

Decreto-legge

n. 415 del

1992, conver-

tito, con mo-

dificazioni,

dalla legge

n. 488 del

1992: Rifinan-

ziamento della

legge 1 marzo

1986, n. 64,

recante disci-

plina organica

dell'interven-

to straordina-

rio nel Mezzo-

giorno:

- ART. 1,

comma 2: In-

terventi di

agevolazione

alle attivita'

produttive

(3.2.3.8

- Fondo inve-

stimenti - in-

centivi alle

imprese - cap.

7420/p) ...... 893.925 750.000 - - 3

Legge n. 208

del 1998: At-

tivazione del-

le risorse

preordinate

dalla legge

finanziaria

per l'anno 1998

al fine di re-

alizzare in-

terventi nelle

aree depresse.

Istituzione di

un Fondo rota-

tivo per il

finanziamento

dei programmi

di promozione

imprenditoria-

le nelle aree

depresse:

- ART. 1,

comma 1: Pro-

secuzione de-

gli interventi

per le aree

depresse

(3.2.3.8

- Fondo inve-

stimenti - In-

centivi alle

imprese - cap.

7420/p) ...... 1.032.914 2.375.702 - - 3

ISTRUZIONE,

UNIVERSITA' E

RICERCA

Decreto legi-

slativo n. 297

del 1999: Ri-

ordino della

disciplina e

snellimento

delle procedu-

re per il so-

stegno della

ricerca scien-

tifica e te-

cnologica, per

la diffusione

delle tecno-

logie, per la

mobilita' dei

ricercatori:

- ART. 5: Fon-

do agevolazio-

ni per la ri-

cerca (25.2.3.2

- Ricerca ap-

plicata - cap.

8932/p;

25.2.3.10

- Fondi rota-

tivi - cap.

9015) ........ 246.583 40.000 - - 3

-----------------------------------------------------

5.511.202 9.483.283 7.850.000 2.700.000

=====================================================

6. Interventi

a favore del-

la regione

Friuli-Venezia

Giulia ed aree

limitrofe

- Interventi

per Venezia.

ECONOMIA

E FINANZE

Legge n. 798

del 1984; leg-

ge n. 295 del

1998, artico-

lo 3, comma 2:

legge n. 448

del 1998, ar-

ticolo 50,

comma 1, let-

tera h): Pro-

secuzione de-

gli interventi

per la salva-

guardia di

Venezia:

- ART. 3,

primo comma:

Prosecuzione

degli inter-

venti per la

salvaguardia

di Venezia

(limite impe-

gno) (3.2.3.30

- Interventi

per Venezia

- cap. 7270) . 9.007 9.007 9.007 - 3

Legge n. 26

del 1986: In-

centivi per il

rilancio del-

l'economia

delle provin-

ce di Trieste

e Gorizia:

- ART. 6,

primo comma,

lettera b):

Fondo per

Trieste

(4.2.3.7

- Fondo per

gli interven-

ti nel terri-

torio di Trie-

ste - cap.

7490) ........ 13.078 5.000 - - 3

ATTIVITA'

PRODUTTIVE

Legge n. 26

del 1986: In-

centivi per il

rilancio del-

l'economia

delle province

di Trieste e

Gorizia:

- ART. 6,

primo comma,

lettera c):

Fondo per Go-

rizia (3.2.3.6

- Aree depres-

se - cap. 7380) 5.000 5.000 - - 3

ISTRUZIONE,

UNIVERSITA' E

RICERCA

Legge n. 798

del 1984: leg-

ge n. 295 del

1998, articolo

3, comma 2;

legge n. 448

del 1998, ar-

ticolo 50,

comma 1, let-

tera b): Pro-

secuzione de-

gli interventi

per la salva-

guardia di

Venezia:

- ART. 3,

primo comma:

Prosecuzione

degli inter-

venti per la

salvaguardia

di Venezia

(limite impe-

gno) (25.2.3.8

- Fondo unico

per l'edilizia

universitaria

- cap. 9005) . 361 361 361 - 3

INFRASTRUTTURE

E TRASPORTI

Legge n. 798

del 1984; leg-

ge n. 295 del

1998, articolo

3, comma 2;

legge n. 448

del 1998, ar-

ticolo 50,

comma 1, let-

tera b): Pro-

secuzione de-

gli interventi

per la salva-

guardia di

Venezia:

- ART. 3, pri-

mo comma, let-

tera a): Rie-

quilibrio i-

drogeologico

laguna (2.2.3.7

- Interventi

per Venezia

- cap. 7191) . 13.000 3.000 3.000 -

- ART. 3, pri-

mo comma: Pro-

secuzione de-

gli interventi

per la salva-

guardia di Ve-

nezia (limite

impegno)

(2.2.3.7 - In-

terventi per

Venezia - capp.

7186, 7187,

7188, 7189,

7193, 7194,

7195; 4.2.3.3

- Opere marit-

time e portua-

li - capp.

7846, 7860;

4.2.3.12 - En-

te nazionale

per l'aviazio-

ne civile

- cap. 7954) . 21.618 21.618 21.618 - 3

-----------------------------------------------------

62.064 43.986 33.986 -

=====================================================

7. Provvidenze

per l'editoria.

BENI E ATTIVITA'

CULTURALI

Legge n. 549

del 1995: Mi-

sure di razio-

nalizzazione

della finanza

pubblica:

- ART. 2,

comma 32: Mu-

tui agevolati

per l'editoria

libraria

(2.2.10.3

- Fondo unico

da ripartire

- Investimenti

patrimonio

culturale

- cap. 7370/p) 2.582 2.582 - - 3

-----------------------------------------------------

2.582 2.582 - -

8. Edilizia

residenziale e

agevolato.

INFRASTRUTTURE

E TRASPORTI

Legge n. 662

del 1996: Mi-

sure di razio-

nalizzazione

della finanza

pubblica:

- ART. 2,

comma 63, let-

tera b): Edi-

lizia residen-

ziale (3.2.3.5

- Edilizia

abitativa

- cap. 7437) . 41.317 - - -

-----------------------------------------------------

41.317 - - -

=====================================================

9. Mediocredito

centrale.

ECONOMIA

E FINANZE

Decreto-legge

n. 251 del

1981, conver-

tito, con mo-

dificazioni,

dalla legge

n. 394 del

1981: Provve-

dimenti per il

sostegno delle

esportazioni

italiane:

- ART. 2: Fon-

do rotativo

finanziamento

imprese espor-

tatrici

(3.2.3.33

- Sostegno fi-

nanziario del

sistema pro-

duttivo - cap.

7301) ........ 123.000 102.000 - - 3

Legge n. 730

del 1983: Di-

sposizioni per

la formazione

del bilancio

annuale e plu-

riennale dello

Stato (legge

finanziaria

1984):

- ART. 18,

commi ottavo e

nono: Fondo

per il finan-

ziamento di

esportazioni a

pagamento dif-

ferito (1.2.3.4


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ويبو لِكس رقم IT185