DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2006, n. 140
Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di
proprieta' intellettuale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprieta'
intellettuale;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004, ed in particolare gli
articoli 1 e 2, che dettano le modalita' ed i criteri della delega al
Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie comprese negli
elenchi di cui agli allegati A e B della legge medesima;
Visto l'allegato B della predetta legge, che include, tra le
direttive da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, la citata
direttiva 2004/48/CE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi
al suo esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie e artistiche;
Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita'
culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della
proprieta' letteraria;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante
riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma
degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in
particolare l'articolo 7, relativo alla Societa' italiana autori ed
editori;
Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme sul
diritto d'autore;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante
attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato
interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;
Visto il Codice della proprieta' industriale di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante
approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile
1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e dei
Ministri per i beni e le attivita' culturali e delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Introduzione nel titolo II della legge 22 aprile 1941 n. 633
del Capo VII-bis e dell'articolo 99-bis
1. Nel titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il capo
VII e' inserito il seguente:
«Capo VII-bis - Titolarita' dei diritti connessi - Art. 99-bis. -
1. E' reputato titolare di un diritto connesso, salvo prova
contraria, chi, nelle forme d'uso, e' individuato come tale nei
materiali protetti, ovvero e' annunciato come tale nella recitazione,
esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico.».
Art. 2
Sostituzione dell'articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 156 della legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 156. - 1. Chi ha ragione di temere la violazione di un
diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtu' di
questa legge oppure intende impedire la continuazione o la
ripetizione di una violazione gia' avvenuta sia da parte dell'autore
della violazione che di un intermediario i cui servizi sono
utilizzati per tale violazione puo' agire in giudizio per ottenere
che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della
violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una
somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente
constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70.
3. L'azione e' regolata dalle norme di questa sezione e dalle
disposizioni del codice di procedura civile.».
Art. 3
Introduzione dell'all'articolo 156-bis nella legge
22 aprile 1941, n. 633
1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 156 e' inserito il
seguente:
«Art. 156-bis. - 1. Qualora una parte abbia fornito seri elementi
dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle
proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o
informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi,
essa puo' ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che
richieda le informazioni alla coniroparte. Puo' ottenere altresi',
che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per
l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e
distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione
dei diritti di cui alla presente legge.
2. In caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice
puo' anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della
documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in
possesso della controparte.
3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2,
adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni
riservate, sentita la controparte.
4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti
danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.».
Art. 4
Introduzione dell'articolo 156-ter nella legge 22 aprile 1941, n. 633
1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 156-bis e' inserito
il seguente:
«Art. 156-ter. - 1. L'autorita' giudiziaria sia nei giudizi
cautelari che di merito puo' ordinare, su istanza giustificata e
proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni
sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione
di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte
dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione
di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare
servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi
utilizzati in attivita' di violazione di un diritto;
c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b)
come persona implicata nella produzione, fabbricazione o
distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro
comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei
distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei
prodotti o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti,
nonche' informazioni sulle quantita' prodotte, fabbricate,
consegnate, ricevute o ordinate, nonche' sul prezzo dei prodotti o
servizi in questione.
3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei
soggetti di cui al comma 1.
4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle
persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve
essere interrogata.
5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di
cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; puo' altresi'
rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che
ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge
l'interrogatorio.
6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma,
del codice di procedura civile.».
Art. 5
Modifiche all'articolo 158 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 158 della legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 158. - 1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di
utilizzazione economica a lui spettante puo' agire in giudizio per
ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore
della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui
risulta la violazione.
2. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le
disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il
lucro cessante e' valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056,
secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili
realizzati in violazione del diritto. Il giudice puo' altresi'
liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno
dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti,
qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare
l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.
3. Sono altresi' dovuti i danni non patrimoniali ai sensi
dell'articolo 2059 del codice civile.».
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 159 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 159 della legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 159. - 1. La rimozione o la distruzione prevista
nell'articolo 158 non puo' avere per oggetto che gli esemplari o
copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonche' gli apparecchi
impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono
prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione.
2. Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1
sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione
legittima da parte dell'autore della violazione, puo' essere disposto
dal giudice il loro ritiro temporaneo dai commercio con possibilita'
di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a
garanzia del rispetto del diritto.
3. Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di
cui al comma 1 puo' essere impiegata per una diversa riproduzione o
diffusione, l'interessato puo' chiedere, a sue spese, la separazione
di questa parte nel proprio interesse.
4. Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio di cui si
chiede la rimozione o la distruzione hanno singolare pregio artistico
o scientifico, il giudice ne puo' ordinare di ufficio il deposito in
un pubblico museo.
5. Il danneggiato puo' sempre chiedere che gli esemplari, le copie
e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per
un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.
6. I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non
colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona
fede per uso personale.
7. L'applicazione delle misure di cui al presente articolo deve
essere proporzionata alla gravita' della violazione e tenere conto
degli interessi dei terzi.».
Art. 7
Sostituzione dell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 161 della legge n. 633 del 1941, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 161. - 1. Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste
negli articoli precedenti, nonche' della salvaguardia delle prove
relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall'Autorita'
giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il
sequestro di cio' che si ritenga costituire violazione del diritto di
utilizzazione; puo' inoltre farsi ricorso ai procedimenti
d'istruzione preventiva.
2. Il sequestro non puo' essere concesso nelle opere che risultano
dal contributo di piu' persone, salvo i casi di particolare gravita'
o quando la violazione del diritto di autore e' imputabile a tutti i
coautori.
3. L'Autorita' giudiziaria puo' anche ordinare, in casi
particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore
dell'opera o del prodotto contestato.
4. Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette
in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali
copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso
unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o
l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un
programma per elaboratore.».
Art. 8
Introduzione dell'articolo 162-bis nella legge 22 aprile 1941, n. 633
1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 162 e' inserito il
seguente:
«Art. 162-bis. - 1. Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento
cautelare, non stabilisce il termine entro cui le parti devono
iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato
entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di
calendario, qualora questi rappresentino un periodo piu' lungo.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla pronuncia
dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua
comunicazione.
3. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio
di cui al comma 1 ovvero se successivamente al suo inizio si
estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai
provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice
di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad
anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi
ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito.».
Art. 9
Introduzione dell'articolo 162-ter nella legge 22 aprile 1941, n. 633
1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 162-bis e' inserito
il seguente:
«Art. 162-ter. - 1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza
di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del
danno, l'autorita' giudiziaria puo' disporre ai sensi dell'articolo
671 del codice di procedura civile il sequestro conservativo di beni
mobili e immobili del presunto autore della violazione fino alla
concorrenza del presumibile ammontare del danno, compreso il blocco
dei suoi conti bancari e di altri beni. A tale fine, nei casi di
violazioni commesse su scala commerciale, l'Autorita' giudiziaria
puo' disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie,
finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso alle pertinenti
informazioni.».
Art. 10
Modifiche all'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. All'articolo 163 della legge n. 633 del 1941, e successive
modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il titolare
di un diritto di utilizzazione economica puo' chiedere che sia
disposta l'inibitoria di qualsiasi attivita', ivi comprese quelle
costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca
violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di
procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.».
Art. 11
Modifiche all'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. All'articolo 164 della legge n. 633 del 1941, l'alinea e'
sostituita dalla seguente: «Se le azioni previste in questa sezione e
nella seguente sono promosse dall'ente di diritto pubblico indicato
nell'articolo 180 si osservano le regole seguenti:».
Art. 12
Sostituzione dell'articolo 167 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 167 della legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 167. - 1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti
da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:
a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;
b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei
diritti.».
Art. 13.
Inserimento dell'articolo 171-octies-1
nella legge 22 aprile 1941, n. 633
1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 171-octies e'
inserito il seguente:
«Art. 171-octies-1. - 1. Chiunque si rifiuti senza giustificato
motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo
156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni e' punito con
le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della
meta'.».
Art. 14
Modifiche all'articolo 121 del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 121 del Codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il giudice
ordini», sono inserite le seguenti: «alla controparte»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. In caso di
violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria
di cui all'articolo 114, il giudice puo' anche disporre, su richiesta
di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e
commerciale che si trovi in possesso della controparte.».
Art. 15
Introduzione dell'articolo 121-bis nel
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. Al Codice della proprieta' industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo l'articolo 121 e' inserito
il seguente:
«Art 121-bis (Diritto d'informazione). - 1. L'Autorita' giudiziaria
sia nei giudizi cautelari che di merito puo' ordinare, su istanza
giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite
informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di
prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente
legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona
che:
a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione
di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare
servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi
utilizzati in attivita' di violazione di un diritto;
c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b)
come persona implicata nella produzione, fabbri-cazione o
distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro
comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei
distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei
prodotti o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti,
nonche' informazioni sulle quantita' prodotte, fabbricate,
consegnate, ricevute o ordinate, nonche' sul prezzo dei prodotti o
servizi in questione.
3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei
soggetti di cui al comma 1.
4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle
persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve
essere interrogata.
5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di
cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; puo' altresi'
rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che
ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge
l'interrogatorio.
6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma,
del codice di procedura civile.».
Art. 16
Modifiche all'articolo 124 del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 124 del Codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure correttive e
sanzioni civili»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con la sentenza che
accerta la violazione di un diritto di proprieta' industriale possono
essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e
dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di
ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di
chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilita'.
L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono
essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del
giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di
proprieta' industriale.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con la sentenza che
accerta la violazione di un diritto di proprieta' industriale puo'
essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la
violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese
dell'autore della violazione. Non puo' essere ordinata la distruzione
della cosa e l'avente diritto puo' conseguire solo il risarcimento
dei danni, se la distruzione della cosa e' di pregiudizio
all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei
diritti di proprieta' industriale sono suscettibili, previa adeguata
modifica, di una utilizzazione legittima, puo' essere disposto dal
giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il
loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilita' di
reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del
rispetto del diritto.»;
d) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nell'applicazione delle sanzioni l'autorita' giudiziaria tiene conto
della necessaria proporzione tra la gravita' delle violazioni e le
sanzioni, nonche' dell'interesse dei terzi.».
Art. 17
Sostituzione dell'articolo 125 del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. L'articolo 125 del Codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo n. 30 del 2005, e' sostituito dal seguente:
«Art. 125 (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti
dell'autore della violazione). - 1. Il risarcimento dovuto al
danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223,
1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti
pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il
mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici
realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati,
elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato
al titolare del diritto dalla violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne
la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti
della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il
lucro cessante e' comunque determinato in un importo non inferiore a
quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto
pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto
leso.
3. In ogni caso il titolare del diritto leso puo' chiedere la
restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in
alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui
essi eccedono tale risarcimento.».
Art. 18
Modifiche all'articolo 127 del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 127 del Codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo n. 30 del 2005, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente: «1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di
rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis
ovvero fornisce allo stesso false informazioni e' punito con le pene
previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della meta'.».
Art. 19
Modifiche all'articolo 131 del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 131 del Codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo n. 30 del 2005, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il titolare di un
diritto di proprieta' industriale puo' chiedere che sia disposta
l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del
proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in
particolare puo' chiedere che siano disposti l'inibitoria della
fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti
violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle
medesime cose nei confronti di chi ne sia proprie-tario o ne abbia
comunque la disponibilita', secondo le norme del codice di procedura
civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine
di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi
presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per
violare un diritto di proprieta' industriale.»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Se il
giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il
termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito,
quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni
lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi
rappresentino un periodo piu' lungo. Il temine decorre dalla
pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla
sua comunicazione.
1-ter. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine
perentorio di cui al comma 1, ovvero se successivamente al suo inizio
si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano ai
provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice
di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad
anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi
ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito.».
Art. 20
Introduzione dell'articolo 144-bis nel
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. Dopo l'articolo 144 del Codice della proprieta' industriale, di
cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e' inserito il seguente:
«Art. 144-bis (Sequestro conservativo). - 1. Quando la parte lesa
faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il
soddisfacimento del risarcimento del danno, l'autorita' giudiziaria
puo' disporre, ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura
civile, il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del
preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti
bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile
ammontare del danno. A tale fine l'autorita' giudiziaria puo'
disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria
o commerciale oppure autorizzare l'accesso alle pertinenti
informazioni.».
Art. 21
Introduzione dell'articolo 85-bis nel testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
1. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo l'articolo 85 e' inserito
il seguente:
«Art. 85-bis. - 1. E' vietato introdurre, installare o comunque
utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo,
dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la
riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto
audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere
dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.
2. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico
spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo comma
mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la
rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben
visibili a tutto il pubblico.
3. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei diritti di
autore, in conformita' alle leggi speciali che regolamentano la
materia.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 16 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Buttiglione, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli