- 1 - Finalità
- 2 - Definizioni
- 3 - Elementi di valutazione
- 3 bis - Condizioni di liceità della pubblicità comparativa
- 4 - Trasparenza della pubblicità
- 5 - Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori
- 6 - Bambini e adolescent
- 7 - Tutela amministrativa e giurisdizionale
- 8 - Autodisciplina
- 9 - Entrata in vigore
Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74”
Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla Direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole (*)
(*) Titolo così modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 67.
Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1992, n. 36
1 Finalità
1. Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa (*)
2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.
(*) Comma così sostituito dall’art. 2. comma 1, del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 67.
2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per
Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla Direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole (*)
(*) Titolo così modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 67.
Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1992, n. 36
1 Finalità
1. Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa (*)
2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.
(*) Comma così sostituito dall’art. 2. comma 1, del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 67.
2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per
(*) Titolo così modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 67.
Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1992, n. 36
1. Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa (*)
2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.
(*) Comma così sostituito dall’art. 2. comma 1, del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 67.
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per 1 Finalità
2 Definizioni