- CAPO I DEFINIZIONI
- CAPO II DEI MATERIALI ED IMPIANTI NUCLEARI
- CAPO IIIDELLA RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTE DALL'IMPIEGOPACIFICODELL'ENERGIA NUCLEARE
- CAPO IV DEI BREVETTI
- CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860
Testo in vigore dal: 21111975
CAPO I DEFINIZIONI La Camera dei deputati ed in Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge: Art. 1.
((Per l'applicazione della presente legge valgono le definizioni concernenti le materie fissili speciali, l'uranio arricchito, le materie grezze nonche' i minerali, di cui all'art. 197 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
Sempre per l'applicazione della presente legge ai fini delle disposizioni sulla responsabilita' civile e in conformita' delle convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive, insieme con i relativi atti aggiuntivi, con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, valgono inoltre Impiego pacifico dell'energia nucleare. (GU n.27 del 3011963 )