Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 26
"Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Legge comunitaria 1999), ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
Visto il capo III del titolo IX del libro V del codice civile;
Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli;
Ritenuta la necessita' di apportare disposizioni correttive al citato decreto legislativo n. 95 del 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
- L'articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, e' sostituito dal seguente: "Art. 19. 1. L'articolo 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e' sostituito dal seguente: "Art. 12. 1. La tassa di concessione per i brevetti per modelli di utilita' puo' essere pagata in un'unica rata o in due rate quinquennali.
- Gli importi delle tasse di concessione quinquennale, della tassa di prima proroga e della tassa delle proroghe successive relative alla registrazione di disegni o modelli sono corrispondenti, rispettivamente, alla prima, seconda e terza rata quinquennale previste dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, Titolo IV, articolo 10, numero 2, lettere c) ed f).
- La tassa di concessione e di proroga per i disegni tessili puo' essere pagata in rate annuali.
- Alle anzidette tasse e rate di concessione si applicano gli articoli 46 e seguenti, e connesse
disposizioni, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti le tasse annuali di mantenimento in vigore dei brevetti per invenzioni industriali . .".