عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

القانون الموحد للملكية الصناعية رقم 79 المؤرخ 25 مايو 2005، سان مارينو

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النص مُستبدل.  الذهاب إلى أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2005 تواريخ بدء النفاذ : 9 يونيو 2005 الاعتماد : 25 مايو 2005 نوع النص قوانين الملكية الفكرية الرئيسية الموضوع البراءات، نماذج المنفعة، التصاميم الصناعية، العلامات التجارية، الأسماء التجارية، المعلومات غير المكشوف عنها (الأسرار التجارية)، حماية الأصناف النباتية، إنفاذ قوانين الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة، أسماء الحقول، الموارد الوراثية، هيئة تنظيمية للملكية الفكرية، الملكية الصناعية

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النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالإيطالية Legge N° 79 del 25 maggio 2005 - Testo unico in tema di proprietà industriale         بالإنكليزية Law No. 79 of 25 May 2005 - Industrial Property Consolidation Act        
 

LAW n. 79 of 25 May 2005

REPUBLIC OF SAN MARINO

INDUSTRIAL PROPERTY CONSOLIDATION ACT

We the Captains Regent

of the Republic of San Marino

Hereby promulgate and order the publication of the following law approved by the Great and General Council in its sitting on 25 May 2005.

PREAMBLE

For the purpose of this Industrial Property Consolidation Act, indicates both the San Marino patent-rights established through patenting (patents, utility models, vegetable varieties) or through registration (marks, designs and models) and the rights related to trade names, indications of origin, geographical names, distinctive signs different from registered marks, confidential trade information.

This Single Text also regulates protection against acts of unfair competition.

Besides the substantial part, this Single Text sets forth the specific discipline to be followed with a view to guaranteeing preventive measures for the protection of the above-mentioned rights.

TITLE I

PATENTS

Article 1

(Definition of “patent” and “invention”)

For the purposes of this Single Text:

I)
II)

Article 2

(Subject-matter of the patent and exclusions from patentability)

1. An invention is patentable if it is new, involves an inventive step and is susceptible of industrial application.

2. Under Article 1, the following, in particular, shall not be regarded as inventions:

a) discoveries, scientific theories and mathematical methods,

b) aesthetic creations;

c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;

d) presentations of information.

3. The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which an application or a patent relates to such subject-matter or activities as such.

4. The following inventions are not patentable:

a) inventions concerning methods for surgical or therapeutic treatment or diagnostic methods practiced on humans or animals. This provision shall not apply to products, in particular substances or compositions of substances, for use in such methods;

b) inventions the use of which would be contrary to public order or morality; the use of an invention shall not be deemed contrary to public order or morality merely because it is prohibited by law or regulation; to this end, the following, in particular, shall not be patentable:

I) processes for cloning human beings;

II) processes for modifying the genetic identity of human sex cells;

III) use of human embryos for industrial or commercial purposes;

IV) processes for modifying the genetic identity of animals, which are likely to cause them suffering without any substantial medical benefit to man or animal, including animals resulting from such process;

c) inventions concerning animal varieties or essentially biological processes for the production of animals varieties; this provision shall not apply to microbiological processes and the products thereof;

d) inventions concerning the human body, at all of the various stages of its formation and development, and the simple discovery of one of its elements, including the sequence or partial sequence of a gene.

5. An essentially biological process means a process, which consists entirely of natural phenomena such as crossing or selection.

6. Biological material, which is isolated from its natural environment or produced by means of a technical process, may be the subject of an invention, even if it previously occurred in nature.

7. For the purpose of this Single Text:

a) “biological material” means material that contains genetic information and can reproduce itself or be reproduced in a biological system;

b) “microbiological process” means any process involving, performed upon or resulting in microbiological material.

Article 3

(Novelty)

1. An invention shall be new if it does not form part of the state of the art.

2. The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public anywhere in the world by publication or oral disclosure or use, prior to the date of filing of the application claiming the invention or, where applicable, prior to the date of priority.

3. For the purposes of paragraph 2 above, any disclosure shall be deemed relevant only if it is adequate for an unspecified number of people to understand the content of the inventive teaching.

4. For the purposes of paragraph 2 above, any disclosure to the public of the invention shall not be taken into consideration if it occurred in the six months preceding the date of filing or, where applicable, the date of priority of the application and if it was due to, or in consequence of, related actions by the applicant or his legal predecessor or a related abuse by a third party in respect of the applicant or his legal predecessor.

5. To determine the novelty of an invention, the elements of the state of the art can be considered only individually and not in combination with one another.

6. The state of the art also includes the content of the patent applications filed in the Republic of San Marino, or of other patent applications having effect in the same State, in particular Italian patent applications, protected by virtue of Article 43 of the Convention on Friendship and Good Neighbourhood between San Marino and Italy of 31 March 1939, as they were filed, if their date of filing precedes that mentioned in paragraph 2 above and if they were published or disclosed to the public on or after this date.

7. The provisions set forth in the preceding paragraphs shall not exclude from patentability a substance or composition of substances already forming part of the state of the art for the purposes of using it in one of the methods specified in Article 2, paragraph 4, letter a) above, provided that its use in any such methods does not form part of the state of the art.

8. Any disclosure to the public through display of the invention at an official or officially recognised international exhibition falling within the terms of the Convention on International Exhibitions, done at Paris on November 22, 1928, and subsequent amendments, shall not be taken into consideration, provided that the invention has not been made available to the public within six months prior to the filing of the application. The Director of the Patents and Trade Marks State Office may designate other official exhibitions to which these provisions shall apply.

Article 4

(Inventive step)

1. An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art relating to the application claiming the invention, it would not be obvious to a person normally skilled in the art.

2. For the purposes of determining the inventive step, the document of the state of the art referred to in the preceding Article 3, paragraph 5, shall not be taken into consideration.

Article 5

(Industrial application)

1. An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry.

2. The term “industry” may be understood in the broadest sense; it includes any activity also in the field of handicraft, agriculture, fishery and services.

Article 6

(Right to a patent)

1. The right to a patent shall belong to the inventor or his successor in title. If two or more persons have created an invention jointly, the right to the patent shall be regulated by this Single Text, unless otherwise agreed.

2. If two or more persons have created an invention independently of each other, the right to the patent shall belong to the inventor, or his successor in title, who filed the application with the earliest date or, where applicable, with the earliest date of priority, provided that the patent application was published.

3. For the purposes of the procedures before the Patents and Trade Marks State Office, it shall be presumed that the applicant is the holder of the right to the patent and that he is authorised to exercise such right.

4. The patent applicant may designate in his application one or more persons on whom he confers the rights in the patent, specifying the nature of such rights.

5. Such designation shall be entered in the Patent Register and on the patent itself, provided that the acceptance of the designated person is reported to the Patents and Trade Marks State Office prior to the grant of the patent.

6. If two or more persons have created an invention jointly, each inventor has an undivided equal right to the patent and its exploitation, unless otherwise agreed, and such rights are regulated by the legal provisions on joint ownership.

7. Unless otherwise agreed, the assignment of patent rights shall impose on the assignee the obligation to pay the fees due; if rights are assigned to several persons, either jointly or proportionally, all of them shall be jointly liable to the payment of such fees.

8. Any benefits which foreigners presently enjoy, have enjoyed or will enjoy in the territory of the under international Conventions with regard to patents shall be extended to San Marino citizens.

9. Employees of the Patents and Trade Marks State Office may not, either directly or indirectly, apply for patents, become assignees thereof or in any way be interested in patents, until two years after the date of termination of their employment at the Office.

Article 7

(Inventions made by employees)

1. When an invention is developed in execution of a commission or an employment contract, the rights deriving from the invention shall belong, in the absence of contractual provisions to the contrary, to the person having commissioned the work or to the employer.

2. However, the employee shall have a right to equitable remuneration, taking into account his salary, the economic value of the invention and any benefit derived from the invention by the employer.

3. If the conditions provided for in paragraphs 1 and 2 above do not exist, but the industrial invention falls within the field of activity of the private enterprise or the public administration in which the inventor is employed, the employer shall have a right of pre-emption with regard to the exclusive or non-exclusive use of the invention or to the acquisition of the patent, as well as the right to apply for or acquire patents for the same invention in foreign countries, against payment of a royalty or price to be fixed after deduction of an amount equivalent to the value of such assistance as the inventor may have received from the employer in the development of the invention.

4. In the case provided for in paragraph 3 above, the inventor shall have the duty to inform the employer of the invention, f the filing of the patent application and of the grant of the patent. The employer may exercise the right of pre-emption within three months from receipt of the notice informing him of the grant of the patent.

5. The relationship ensuing from the exercise of the right of pre-emption provided for in paragraphs 3 and 4 above shall terminate de jure if the fixed compensation is not paid in full by the date on which it is due.

6. If, in the cases provided for by paragraphs from 3 to 5 above, non agreement can be reached on the compensation, royalty or price, or on the terms and conditions relative thereto, a decision thereon shall be taken by a Board of Arbitration consisting of three members, one to be appointed by each of the parties and the third by the first two, or, in case of disagreement, by the Single Court of the Republic of San Marino.

7. For the purposes of the preceding paragraphs, an industrial invention shall be considered as developed during the performance of an employment contract or relationship when a patent for the invention has been applied for within one year from the date on which the inventor left the service of the private enterprise or public administration in whose field of activity the invention falls.

8. By way of derogation from the preceding provisions, when the employment relationship is with a Public Research Organisation (PRO) having research among its institutional aims, the inventor shall inform the PRO of his/her invention, according to the terms established by the PRO itself, so that the organisation can notify, within two months from receipt of the notice informing it of the invention, its interest in exercising the right to apply for the relevant patent.

9. PROs having research objectives shall establish, within the limits of their own financial resources, appropriate facilities to guarantee the promotion of inventions developed by researchers.

10. The inventor shall have the right to be recognised as the author and is entitled to at least 30% of the proceeds from the economic exploitation of the patent applied for by the PRO.

11. If the PRO has not notified its interest in exercising the right to apply for the patent within the term set forth in paragraph 8 above, or if it has not filed the patent application within four months following notification of its interest, the inventor has the right to file the patent application. In case the PRO has exercised the right to apply for the patent but it has not started to exploit it within two years since the grant of the patent, the inventor shall automatically acquire the right to exploit the invention free of charge and to exercise the patrimonial rights related to such invention.

12. In the assessment of the extension of the territorial scope of protection, the PRO may decide to which Countries it will extend the scope of the priority application. However, the inventor shall have the possibility (at his own expenses) to decide whether the extension shall apply to territories excluded by the PRO. Similarly, with regard to annual renewal fees, the PRO shall not be obliged to continue to pay such fees in Countries, which it is not interested in. However, the inventor shall have the possibility of continuing to pay (at his own expenses) such annual fees. In the cases provided for in the preceding paragraph, the inventor shall be entitled to 70% of the economic benefits deriving from exploitation in the Countries chosen by him, or renewed through the payment of maintenance fees, while the remaining 30% shall in any case be devolved to the PRO.

13. The inventor shall have a right of pre-emption to acquire the patent if the PRO, once the patent has been filed, decides to offer it on the market.

14. If there are several inventors, they are all entitled to be recognised as authors; in this case, the right to obtain at least 30% of the proceeds from the exploitation of the patent shall be equally divided among the authors, unless a different participation in the development of the invention is agreed or established. In this latter case, the division shall be proportional to the contribution made by each author. The Law Commissioner shall be entrusted with the establishment of such entities.

Article 8

(Right to the patent)

1. If a final decision has been taken stating that the right to the patent belongs to a person other than the applicant, that person may, provided that the patent has not yet been granted and within three months after the decision has become final, at his own discretion:

a) prosecute the patent application in his own name, assuming for all purposes the quality of the applicant;

b) file a new patent application, which, as long as its contents do not go beyond those of the first application, shall be effective as of the filing date, or the priority date, of the original application, which shall in any case cease to produce effects;

c) cause the application to be rejected.

2. If the patent has already been granted to a person other than the person entitled to it, the latter may, at his own discretion:

a) cause the patent to be transferred to his name by a decision having retroactive effect;

b) claim nullity of the patent granted to a person not entitled to it.

3. If two years have elapsed from the date of publication provided for by Article 26, paragraph 1 below, and the person entitled to the patent has failed to exercise any of the rights provided for in paragraph 2, letter b) above, any interested person may claim nullity of the patent granted to a person not entitled to it.

Art. 9

(Designation of the inventor)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Art. 10

(Patent applications)

1. A patent application shall be filed with the Patents and Trade Marks State Office and it shall contain a request, a description of the invention and an abstract. The application shall be filed by the inventor or a person acting on his behalf, i.e. his representative.

The application shall be subject to the payment of the prescribed fee.

2.
a)
b)
3.
a)
b)
c)
4.
5.
6.

Art. 11

(Documents to claim priority)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Art. 12

(Description)

1.
2.
a)
b)
c)
d)
3.
4.

Art. 13

(Abstract)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Art. 14

(Technical presentation)

1. The technical presentation shall:

a) indicate first of all the title of the invention, as it is mentioned in the request for the grant of the patent;

b) specify the technical field to which the invention relates;

c) indicate the background art which, as far as known to the applicant, can be regarded as useful in order to understand the invention and, preferably, quote the documents reflecting such art.

d) disclose the invention, as claimed, in such terms that the technical problem, even if it is not expressively stated as such, and its solution can be understood and state any advantageous effects of the invention with reference to the background art;

e) briefly describe the figures in the drawings, if any;

f) indicate precisely, at least one way of implementing the invention for which protection is claimed; where appropriate, it shall give examples and refer to the drawings, if any;

g) indicate explicitly, if it is not clear from the description or nature of the invention, the way in which it is capable of exploitation in industry;

2. The technical presentation must be submitted in the manner and order specified in paragraph 1, unless because of the nature of the invention, a different manner or order would afford a better understanding and a briefer description.

Art. 15

(Form and content of claims)

1. Claims shall define the matter for which protection is sought, considering the technical features of the invention. Whenever necessary, claims shall contain:

a) an introduction dealing with the designation of the subject-matter of the invention and the technical features which are necessary to define the claimed elements but which, in combination, are part of the state of the art;

b) a characterising portion, preceded by the expression “characterised in” or “characterised by”, stating the technical features for which, in combination with the features mentioned in subparagraph a), protection is sought.

2. A patent application may contain more than one independent claim in the same category (product, process, device or use) only if the subject-matter of the invention cannot properly be covered by a single claim.

3. Any claim mentioning the essential features of the invention may be followed by one or more dependent claims, containing all the features of the claims they depend on concerning particular embodiments of that invention.

4. Any dependent claim shall present, if possible at the beginning, a reference to the other claim or claims it depends on and state the additional features for which protection is sought. A dependent claim is also admitted when the claim to which it directly refers is itself a dependent claim. All dependent claims referring to a single previous claim or to several previous claims shall be grouped together to the extent and in the most appropriate way possible.

5. The number of claims must be reasonable, in consideration of the nature of the invention for which protection is sought. If there are several claims, they shall be numbered consecutively in Arabic numerals.

6. The number of claims shall not, except where absolutely necessary, rely on references to the description or drawings, as far as the technical features of the invention are concerned; in particular, they shall not rely on references such as: “as described in the part of the description” or “as illustrated in the figure of the drawings”.

7. Claims must be clear and concise. They must exclusively be supported on the description.

8. If the patent application contains drawings, the technical features mentioned in the claims must, as a rule, be followed by reference signs relating to these features and placed between parentheses, if the understanding of the claim can thereby be increased. These reference signs shall not be considered as limiting the claim.

Art. 16

(Drawings)

1.
2.
a)
b)
c)
d)
3.

a) Drawings shall be executed in durable, black or blue, sufficiently dense and dark, uniformly thick and well-defined lines and strokes, without colourings.

b) Sections shall be indicated by cross-hatching which should not impede the clear reading of the reference signs and leading lines.

c) The scale of the drawings and the distinctness of their graphical execution shall be such that a photographic reproduction with a linear reduction in size to two-thirds would enable all details to be distinguished without difficulty. When the scale is given on a drawing, it must be represented graphically.

d) Numbers, letters and reference signs appearing on the drawings shall be simple and clear. Brackets, circles or inverted commas cannot be used in association with numbers and letters.

e) All lines in the drawings shall usually be drawn with drafting instruments.

f) Elements of the same figure shall be in proportion to each other, unless a difference in proportion is indispensable for the clarity of the figure.

g) The height of the numbers and letters shall not be less than 0.32 cm. The Latin and, where customary, the Greek alphabets shall be used for the letters on drawings.

h) The same sheet of drawings may contain several figures. When figures drawn on two or more sheets are intended to form one whole figure, the figures on the several sheets shall be so arranged that the whole figure can be assembled without concealing any part of the partial figures. Figures shall preferably be arranged in an upright position, on one or more sheets, clearly separated from one another, without wasting space. Figures shall be numbered consecutively in Arabic numerals, independently of the numbering of the sheets.

i) Reference signs shall appear on drawings only if they are mentioned in the description and claims and vice versa. The same elements, when denoted by reference signs, shall be denoted by the same signs throughout the application.

4. The drawings shall nor contain explanations, except, when absolutely necessary, a single word or words such as “water”, “steam”, “open”, “closed”, “section AB” and, in the case of electric circuits and block schematic or flow sheet diagrams, a few short keywords which are indispensable for their understanding.

5. Flow sheet diagrams and schemes are considered to be drawings.

6. When the applicant presents a single copy of the description and drawings, he may be allowed to present the other two copies within two months after filing of the patent application.

Art. 17

(Deposit of microbiological material)

1.
a)
b)
c)

2. The information referred to in letter c) may be submitted within a period of two months after the date of filing of the patent application. The communication of this information shall be considered as constituting the unreserved and irrevocable consent of the applicant to make the deposited sample available to any person making a request to the depositary institution from the date of publication of the patent application.

3. The request shall be notified to the applicant or the patent owner and it shall indicate:

a) the name and address of the person making the request;

b) the undertaking by the person presenting the request vis-à-vis the applicant or the patent owner not to make the sample available to any third party;

c) the undertaking to use the sample through a named qualified expert only for experimental purposes up until the date on which the patent application is refused or withdrawn or the patent has finally expired or been declared to be null and void and can no longer be restored in favour of the applicant for or the proprietor of the patent.

4. The expert designated to use the sample shall be jointly responsible for any violation committed by the person making the request.

5. If the biological material, deposited in accordance with the previous paragraphs, is no-more available from the recognised institution with which it was deposited, it is allowed to make a new deposit of the material under the conditions laid down in this article.

6. Any new deposit shall be accompanied by a statement signed by the depositor certifying that the newly deposited biological material is the same as that originally deposited.

Art. 18

(Unity of invention)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Art. 19

(Examination on filing)

1. When the patent application is filed, the Patents and Trade Marks State Office formally examines the documents forming the application and accords the date of filing if at least the following documents have been filed:

a) a San Marino patent application for an invention;

b) sufficient information identifying the applicant;

c) a description of the invention.

2. If the Patents and Trade Marks State Office notes on the date of filing of the patent application that the provisions under paragraph 1 have not been satisfied, it shall invite the applicant, if available, to meet the provisions of this Single Text. If the applicant satisfies the requirements, the date of filing shall be the date on which the missing documents are filed. If the deficiencies are not remedied in due time, the application shall be deemed not to be received.

3. If the description of the patent application contains references to drawings, the Patents and Trade Marks State Office shall invite the applicant to file the missing drawings. If the applicant satisfies the requirement, the date of filing shall be the date on which the missing drawings are received. If they are not filed, the date of filing will be the date on which the description is received and any reference to drawings will be deleted.

4. If the date of filing is accorded, the Patents and Trade Marks State Office shall inform the applicant about it in writing or it shall notify it.

Art. 20

(Amendment, correction and withdrawal of the application)

1. The applicant is entitled, in sufficient time during the examination procedure, even after the publication of the application referred to in article 21, but in any case before the Patents and Trade Marks State Office has decided whether or not to grant the patent, to correct, integrate, also by adding new examples, or to abbreviate the description, the claims and the drawings originally filed, through a marginal note in the description or corrections to the drawings, signed by the applicant or his representative.

2. The Patents and Trade Marks State Office shall keep all the documents concerning the original application, indicate the date on which the amendments were filed and adopt any further measure to inform the public about the amendments and the date on which they were made.

3. Amendments, integrations or corrections cannot extend the technical content of the description beyond the content described in the application as filed. For this purpose, the technical content may be extended if a person skilled in the art cannot objectively derive the added technical information from the application as filed.

4. The applicant may withdraw his application at any time, provided that his request is received by the Patents and Trade Marks State Office and in due time during the examination procedure, or in any case before the Patents and Trade Marks State Office has decided whether or not to grant the patent. If this is the case, the documents accompanying the application must be kept secret and they shall not be disclosed to the public.

Art. 21

( Publication of the application and provisional protection)

1. With the exception of the following paragraphs 4 and 5 of this article, the Patents and Trade Marks State Office publishes any application filed in the due forms and as soon as possible after the expiry of a period of eighteen months from the date of filing or, if priority has been claimed, from the date of priority.

2. The files containing the description and the drawings of each patent application, printed or reproduced by using other suitable means, shall be sold by the Patents and Trade Marks State Office. The documentation associated with the patent applications, which is not secret, is made available to the public and can be inspected at the Patents and Trade Marks State Office from the date on which the applications were filed.

3. These files are sent free of charge, in exchange, to the Industrial Property Offices of the States applying for them.

4. Applications are not published if they have been withdrawn or finally refused before the termination of the technical preparations for the publication.

5. If the applicant submits a written request to make the application be published before the expiry of the period of eighteen months referred to in paragraph 1 of this article, the Patents and Trade Marks State Office will publish the application as soon as possible after receiving this request.

6. After the publication of the patent application any person may obtain inspection of the files relating to the application.

7. The patent application confers, from the date of its publication, upon the applicant the same rights as would be conferred by a patent. Towards the persons to whom the application containing the description and any drawings has been notified by the applicant, the patent application shall confer on the applicant, from the date of notification, the same rights as would be conferred by the patent. The patent application shall be deemed never to have had effect when it has subsequently been withdrawn or the grant of the patent has been refused.

Art. 22

(Search reports and observations by third parties)

1. Following the publication of the patent application, any person may present observations concerning the patentability of the invention in respect of which the application has been filed. Such observations must be filed in writing and must include a statement of the grounds on which they are based. In this case, they are enclosed with the file of the patent application. The third parties shall not become parties to the proceedings before the Patents and Trade Marks State Office. Any third party may request that his name is not disclosed. If this is the case, any reference to the third party shall be excluded from the documentation available to the public.

2. Search reports, drawn up by authorities and bodies conducting search activities, for patent applications which correspond to San Marino patent applications are attached to the file of the patent application.

3. Observations and search reports referred to in paragraphs 1 and 2 shall be communicated to the applicant or proprietor who may comment on them.

4. The Patents and Trade Marks State Office may invite the applicant to present a written statement in order to comment on the search reports and observations referred to in the precedent paragraphs and any other communication on the state of the art, which have been produced during the examination procedure and may represent grounds to call into question the patentability of the invention which is the subject matter of the patent application.

5. The applicant may request, by paying the fees due, that search activities are conducted by any national or international authority or organisation, either public or private, which has concluded an agreement with the Patents and Trade Marks State Office, in order to determine whether or not the invention claimed in the application meets the patentability criteria laid down in this Single Text. This request may be submitted at any time, until the date on which it is decided whether or not to grant the patent. In this case, the Patents and Trade Marks State Office may require the applicant to produce a translation of the claims and/or the whole description into an other language, where applicable, and to supply it to the searching authority.

6. The procedure up to grant shall be interrupted by the Patents and Trade Marks State Office until the search report is drawn up.

7. The Director of the Patents and Trade Marks State Office shall publish the information concerning any offices or organizations which have concluded an agreement to conduct novelty search for San Marino patent applications, the prescribed fees and the procedures to follow.

Art. 23

(Examination of the application and findings)

1. The examination of the application shall be aimed at ascertaining whether the invention meets the requirements of this Single Text. Firstly, it shall be aimed at recognising the formal correctness of the patent application and shall not concern itself with the technical or economic value of the invention.

2. The Patents and Trade Marks State Office shall examine whether the invention satisfies the requirements laid down in articles 1 and 2, paragraphs 2 and 5, and articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 18 above. However, the Patents and Trade Marks State Office does not examine the conformity of the application with the requirements of articles 3, 4 and 5 above.

3. To apply paragraph 2 above, the Patents and Trade Marks State Office may use search reports or preliminary examination reports drawn up by another authority, in particular searching and/or examining authorities under the Patent Cooperation Treaty (PCT).

4. The Patents and Trade Marks State Office shall not examine the application before the patent application is published. On request of the applicant, the examination procedure may be accelerated, in accordance with the resources that are available to the Patents and Trade Marks State Office, in order to conclude as soon as possible the examination. If it is requested to accelerate the examination procedure before one of the reports referred to in paragraph 3 above is drawn up, the applicant shall provide this report to the Patents and Trade Marks State Office.

5. The applicant shall provide, on request of the Patents and Trade Marks State Office, a copy of any communication received concerning the results of search activities or examinations related to a patent application or another title of protection filed by the applicant abroad, concerning the same or substantially the same invention claimed in the application filed with the Patents and Trade Marks State Office.

6. Except for the provisions referred to in paragraphs 1 and 2 above, if the Patents and Trade Marks State Office notices that the application does not satisfy any requirements of this Single Text, the findings upon which the examination is based must be communicated in writing to the person concerned. Moreover, the applicant shall be invited to file his observations within a period to be fixed, which can be extended upon reasoned request, under this Single Text. If the applicant fails to reply in due time to the remarks and comments of the Patents and Trade Marks State Office, the application shall be deemed to be refused.

Art. 24

(Grant of patent or rejection of patent application)

1.
a)
b)
c)
d)
2.
3.

Art. 25

(Confirmation of patent grant)

1.
2.
3.
4.

Art. 26

(Publication of the patent)

1.
2.
3.
4.

Art. 27

(Patent Register)

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
2.
3.

Art. 28

(Rights conferred by the patent)

1.

The right to be recognised as the author may be claimed, after the author’s death, by the person designated for this purpose by the author himself. When such designation is lacking, or after the designated person’s death, the above mentioned right shall be claimed by the spouse and the descendants up to second degree; in lack thereof or after their death, by parents and other ascendants, and in lack thereof or after their death, by relatives up to fourth degree included.

2.
3.
a)
I)
II)
b)
I)
II)
4.
5.
6.
a)
b)
7.
8.
9.
10.
a)
b)
c)
d)
11.
12.
13.

Art. 29

(Rights of prior use)

1.
2.

Art. 30

(Context of exclusive rights and claim interpretations)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Art. 31

(Modifications and amendments to the patent)

1.
2.
3.
4.

Art. 32

(Patent lapse and limitation)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Art. 33

(Duration, annual fees)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Art. 34

(Lapse)

1.
a)
b)
c)
d)
2.

Art. 35

(Nullity of patent)

1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
3.
4.
a)
b)
5.
6.

Art. 36

(Compulsory licence)

1.
a)
b)
c)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Art. 37

(Interference of rights deriving from San Marino and Italian patents)

In application of article 43 of the Convention on Friendship and Good Neighbourhood between San Marino and Italy of 31 March 1939, the following provisions shall be applied:

1.
a)
b)
2.
3.
4.
a)
b)

TITLE V

GENERAL PROVISIONS

Article 88

(Provisions concerning application for a title of protection )

1. The application for a patent concerning an industrial invention, for registration of an industrial design and model or for a trademark or collective mark, may be filed by both San Marino citizens and foreigners, be they individuals, companies, associations or moral entities, or collectively by more than one individual.

2. If the application is filed by a company, association or moral entity, it shall indicate the trade name and registered office of the company or entity.

3. The application for a patent concerning an invention, for registration of an industrial design and model or for a trademark or collective mark shall be filed by the author or his successor in title or by his representative.

Article 89

(Re-establishment of rights)

1. The applicant for or proprietor of a patent-right who, despite all due care required having been taken, was unable to observe a time limit, under the law or this Single Text or fixed by the Patents and Trade Marks State Office, vis-à-vis the Patents and Trade Marks State Office itself shall have his rights re-established if the non-observance in question has the direct consequence of causing the refusal of an application for a patent, for registration of an industrial mark, model or design, or of a request relative thereto or the lapse of the patent or the loss of any right or means of appeal.

2. The application for re-establishment must be filed by the successor in title within two months from receipt of a notice by the Patents and Trade Marks State Office informing the person entitled to it of the unobserved time limit. The application shall only be admissible within six months following the expiry of the unobserved time limit. The application shall be considered valid only upon payment of the prescribed fee.

3. The acceptance of the application shall nullify the legal consequences of the unobserved time limit, or lead to their revocation if, in the meantime, these legal consequences have taken effect.

4. The provisions of this Article shall not be applicable:

a) to the time limits indicated in paragraph 2 above;

b) to the time limit within which priority rights may be claimed;

c) to the time limit granted for the division of patent applications and the filing of a divisional application, and;

d) to the time limits indicated in Articles 33, 54 and 76 above concerning the payment of maintenance and renewal fees.

5. Any person who has made serious and effective preparations for using an invention of has begun using it in the course of the period between the loss of the exclusive rights or of the right to acquire exclusivity and the re-establishment provided for by this Article may, without payment, carry out the invention within the limits of his prior use or those resulting from the preparations.

Article 90

(Language of the procedure)

1. Applications, and the documents provided for in this Single Text, must be written in Italian, as well as the documents attached to them. Any documents written in a language other than Italian must be accompanied by an Italian translation. In case of a patent application filed, under Article 10 above, in a language other than Italian, the Italian translation may be filed within one month since the date of filing, without prejudice to the submission, on the date of filing of the documents, in the Italian language, provided for in Article 10, paragraph 2.

2. If not otherwise provided for in this Single Text, the successor in title shall certify correspondence of the Italian translation with the original text.

Article 91

(Patent application procedure)

1. Applications and the relevant documents may be transmitted postal service, or equivalent service, in a registered cover with acknowledgement of receipt, addressed to the Patents and Trade Marks State Office. In this case, the date of receipt by the above-mentioned Patents and Trade Marks Office shall be considered as the date of filing.

2. Applications and the relevant documents may be transmitted by fax, in conformity with the provisions set forth in Article 98 hereunder.

Article 92

(Representation)

1. If the applicant’s normal place of residence or principal place of business is outside the Republic of San Marino, the applicant must be represented by a representative authorised to practice before the Patents and Trade Marks State Office.

2. The applicant, or his representative, if any, shall in each application indicate or elect a domicile in the Republic of San Marino for any communications or notices to be sent to him under this Single Text.

3. If the appointment of one or several representatives has not been made in a separate, authentic or authenticated act, it may be made in a special power of attorney, to be signed by the applicant and countersigned by the representative. The power of attorney shall be considered a private agreement. The power conferred by the power of attorney shall be valid only for the subject matter specified in it and shall be limited to relations with the Patents and Trade Marks State Office.

4. A representative who has submitted a general power of attorney may refer to it in any subsequent patent application made in the name of the same representative.

5. No applicant residing in San Marino shall be represented by a representative authorised to practice before the Patents and Trade Marks State Office; San Marino individuals and juridical persons may act through one of their employees, although not authorised thereto.

6. The power may be conferred only on representatives whose names appear on a list maintained for this purpose by the Patents and Trade Marks State Office. The power may also be conferred upon a lawyer or an attorney-at-law whose name appears in the respective professional roll.

Article 93

(Recording of documents)

1. The following documents shall be made public by means of being recorded in the Patents and Trade Marks State Office, without prejudice, in any case, to the provisions set forth in the preceding Article 74:

a) inter vivos deeds, with or without consideration, which cover assignments, in whole or in part, of rights in San Marino patents;

b) inter vivos deeds, with or without consideration, which establish, modify or transfer rights of employment, in personam or in rem, or rights of security established in the aforesaid patents in accordance with Article 94, paragraph 10 hereunder;

c) deeds of division, corporate documents, settlements and surrenders, relative to the rights conferred to at the two preceding letters;

d) bills of attachment;

e) official reports on awards following forced sales;

f) official reports on suspensions of sales of portions of attached patents which are to be returned to the debtor in accordance with the law;

g) court decisions which declare the existence of the documents listed under letters a), b) and c) above, when such deeds have not been recorded already;

h) court decisions pronouncing the nullity, invalidation, termination, rescission or revocation of a recorded document shall be entered in the margin of the record of the document to which such decisions refer;

i) petitions addressed to the court in order to obtain the decisions provided for in this Article may also be recorded. In this case, the recording of the decision shall take effect from the date on which the petition was recorded;

j) testaments and any documents which prove legitimate succession as well as any court decisions relative thereto;

k) the decisions pronouncing the nullity of patents and the relevant demands filed with the courts.

2. Recordings shall be subject to payment of the prescribed fee.

Article 94

(Recording procedure)

1. To obtain the recording of a document concerning a patent in the relevant Register maintained by the Patents and Trade Marks State Office, the person requesting it shall file a specific application made out in two copies. Applications must be filed with the Patents and Trade Marks State Office, accompanied by an authenticated copy of the public document or by the original or an authenticated copy of the authenticated private document. Where authentication is not possible, the Patents and Trade Marks State Office may authorize the recording of an unauthenticated private document be. It shall contain:

a) the surname, given name and domicile of the applicant and of his representative, if any;

b) the surname and given name of the proprietor of the patent, as well as the indication of the number and date of the patent;

c) the date and nature of the patent to be recorded and, in case of a public document, the indication of the notary who has received it;

d) the indication of the object of the document to be recorded.

2. The request for recording provided for in Article 93 shall be accompanied by:

a) the legal document to be recorded;

b) the document proving payment of the prescribed fee in the form provided for in this Single Text;

c) if the document is in a language other than Italian, it shall be accompanied by an authenticated translation into Italian.

3. If there is a representative, it should also be accompanied by the power of attorney in due form.

4. If the Patents and Trade Marks State Office rejects the application, the applicant may file an appeal.

5. Recordings shall be effected in the chronological order in which applications are filed.

6. Omissions or inaccuracies shall not affect the validity of a recording, provided that they do not create total uncertainty about the document to be recorded, or about the patent referred to in it.

7. The documents and court decisions referred to in the preceding paragraphs, except testaments and the documents and court decisions referred to in letters d), j) and k) of Article 93 above, shall, as long as they have not been recorded, not be effective against third parties who have in any way acquired and lawfully maintained rights in the patent.

8. Where several persons acquired the same right from the same patent owner, the person who first recorded his title of acquisition shall enjoy priority.

9. Recordings of bills of attachment shall, as long as the attachment is in force, suspend the effects of later recordings of the aforesaid documents and court decisions; the effects of such recordings shall become void after the award has been recorded, provided that such recordings take place within three months from the date of the award.

10. Testaments and the documents which prove legitimate succession, as well as the court decisions relative thereto, shall be recorded only in order to ensure the continuity of transfers.

11. Rights of security in patents for industrial inventions must be established through cash credits. Any amounts of such credits not expressed in national currency shall, at the time of recording, be converted into the equivalent amount in such currency.

12. Where more than one right of security exists, their rank shall be determined by the order in which such rights were recorded.

13. Recordings of rights of security shall be cancelled upon filing the deed of consent issued by the creditor, whose signature must be authenticated, or when the cancellation was ordered in a court decision which has become final, or after satisfaction of the rights of security.

14. For cancellation, the same fee shall be due as the fee provided for recordings.

15. Decisions and documents received by the Patents and Trade Marks State Office in conformity with this Single Text shall be noted in the relevant Register and the recording shall be published in the Official Bulletin. For each recording of document or decision, the Register shall indicate:

a) the date of submission of the application, which shall be that of the recording;

b) the surname, given name and domicile of the successor in title, or the trade name and registered office in the case of a company or legal entity, and, where applicable, the surname, given name and domicile of the representative;

c) the nature of the rights to which the recording refers.

16. The Patents and Trade Marks State Office shall return to the applicant a copy of the application with a declaration of the recording made. Documents and decisions submitted for recording shall be kept by the Patents and Trade Marks State Office.

17. Requests for the cancellation of a recording shall be made in the same form and following the same procedure as those for requests for recording. Cancellation shall be effected by annotations in the relevant Register.

18. If it is necessary to convert the amount due for the recording of rights of security into national currency, the conversion shall be made on the basis of the exchange rate prevailing on the day the security was granted.

19. Recordings concerning patents for industrial inventions shall have the nature of actions concerning commercial property.

Article 95

(Execution procedure)

1. Patrimonial rights in patents for industrial inventions may be subject to forced execution. The rules on executions on personal property laid down in the law shall be applicable to such executions.

2. The bill of attachment shall contain:

a) a declaration of attachment of the patent containing references enabling it to be identified and corresponding to those in the relevant Register;

b) the date of the act and of its dispatch for enforcement;

c) the amount for which it is being enforced;

d) the surnames, given names, domiciles or places of residence of the creditor and debtor;

e) the surname and given name of the legal officer.

3. If the person on whom the bill of attachment shall be served does not have a domicile or place of residence, nor has elected domicile, in the Republic of San Marino, the bill shall be served at the Patents and Trade Marks State Office. In the latter case, a copy of the bill shall be put on the Office's notice board and shall be published in the Official Bulletin.

4. Patents for industrial inventions may be seized, even if they are in the process of being granted.

5. Disputes concerning the forced execution and seizure of patents shall be brought before the competent judicial authority of the Republic of San Marino.

TITLE VI

ADMINISTRATIVE PROVISIONS

Article 96

(Administrative guidelines)

1.
2.
3.
4.

Art. 97

(Notices sent to the Patents and Trade Marks State Office)

Patent-right applications and notices may be submitted to the Patents and Trade Marks State Office, sending them together with the required copies of the document:

1.
2.
3.
4.
5.

Art. 98

(Notices via telecopy)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Art. 99

(Notices via electronic means)

1.
2.
3.
4.

Art. 100

(Notices of the Patents and Trade Marks State Office)

1.
2.
3.
4.

Art. 101

(Domicile and changes)

1.
2.
3.
4.
5.

Art. 102

(Publications)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Art. 103

(Forms)

1.
2.

TITOLO VII

FEES

Art. 104

(Fees for patent of invention)

1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.

Art. 105

(Fees for industrial model and design)

1.
a)
b)
c)
2.

Art. 106

(Fees for trademarks)

1.
a)
b)
c)
d)
2.
3.
4.
5.

Art. 107

(Methods of payment)

1.
2.
3.
4.
5.
a)
b)
6.

Art. 108

(Proof of payment)

1.
2.
3.

Art. 109

(Error in payment)

1.
2.
3.

Art. 110

(Reduction of and exemption from patent fees)

1.
2.
3.
4.
5.

 
 SM001 : Proprietà Industriale (n° 79), Legge, 2005

LEGGE 25 maggio 2005 n.79

REPUBBLICA DI SAN MARINO TESTO UNICO IN TEMA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 maggio 2005.

PREAMBOLO

Ai fini del presente Testo Unico, l'espressione Proprietà Industriale sta ad indicare sia i diritti di privativa sammarinesi costituiti mediante brevettazione (brevetti, modelli di utilità, varietà vegetali) o mediante registrazione (marchi, disegni e modelli), sia i diritti correlati a nomi commerciali, indicazioni di provenienza, denominazioni di origine, segni distintivi diversi dal marchio registrato, informazioni aziendali riservate.

Viene altresì disciplinata nel presente Testo Unico la tutela nei confronti di atti di concorrenza sleale.

Oltre alla parte sostanziale, il presente Testo Unico determina la peculiare disciplina da seguire allo scopo di gestire le procedure cautelari a tutela dei diritti precedentemente indicati.

TITOLO I BREVETTI

Art.1 (Definizione di "brevetto" e di "invenzione")

Ai fini del presente Testo Unico si definisce: I) "invenzione" - un insegnamento di natura tecnica, il cui contenuto, a prescindere dalle modalità

in cui viene espresso, soddisfi i requisiti e le condizioni previste dal presente atto normativo; un’invenzione può essere o può riguardare un prodotto, un nuovo uso di un prodotto o un procedimento o un metodo;

II) "brevetto" - il titolo concesso che conferisce i diritti esclusivi.

Art.2 (Oggetto del brevetto ed esclusioni dalla brevettabilità)

1. Un'invenzione è brevettabile se è nuova, implica un'attività inventiva ed è suscettibile di applicazione industriale.

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi dell’articolo 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici,

1

b) le creazioni estetiche, c) i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i

programmi di elaboratori, d) le presentazioni di informazioni.

3. Le disposizioni del comma 2 precedente escludono la brevettabilità degli oggetti e delle attività in esse nominate solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne detti oggetti o attività considerati come tali.

4. Non sono brevettabili le invenzioni: a) riguardanti i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i

metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati;

b) la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume; l'attuazione di una invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa; a tal fine sono considerati non brevettabili in particolare: I) i procedimenti di clonazione di esseri umani; II) i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano; III) le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali; IV) i procedimenti di modificazione dell’identità genetica degli animali atti a provocare su di

loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l’uomo o l’animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti.

c) riguardanti le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti;

d) riguardanti il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene.

5. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l’incrocio o la selezione.

6. Un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente naturale o viene prodotto tramite un procedimento tecnico può essere oggetto di invenzione, anche se preesisteva allo stato naturale.

7. Ai fini del presente Testo Unico si intende per: a) “materiale biologico”, un materiale contenente informazioni genetiche, auto-riproducibile o

capace di riprodursi in un sistema biologico; b) “procedimento microbiologico”, qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale

microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico, o che produce un materiale microbiologico.

Art. 3 (Novità)

1. Un'invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica. 2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è divulgato al pubblico ovunque nel

mondo mediante pubblicazione o mediante divulgazione orale o uso, prima della data di deposito della domanda che rivendica l'invenzione oppure, qualora sia applicabile, prima della data di priorità.

3. Ai fini del precedente comma 2 la divulgazione si considera rilevante solo se idonea a far comprendere ad un numero indeterminato di persone il contenuto dell'insegnamento inventivo.

4. Ai fini del precedente comma 2, qualsiasi divulgazione al pubblico dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito o, qualora

2

sia applicabile, la data di priorità della domanda e se ciò è avvenuto a causa o a seguito di atti connessi dal richiedente o dal suo dante causa o di un abuso connesso da un terzo nei confronti del richiedente o del suo dante causa.

5. Per determinare la novità di una invenzione, gli elementi dello stato della tecnica possono essere considerati solo individualmente e non combinati fra loro.

6. Lo stato della tecnica comprende anche il contenuto delle domande di brevetto depositate nella Repubblica di San Marino, o di altre domande di brevetto aventi effetto nello Stato medesimo, in particolare le domande di brevetto italiane, protette ai sensi dell’articolo 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino e l’Italia del 31 marzo 1939, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata al comma 2 precedente, e che siano pubblicate o rese accessibili al pubblico a questa data o più tardi.

7. Le disposizioni dei precedenti commi non escludono la brevettabilità per l’attuazione di uno dei metodi di cui all’articolo 2 comma 4, lettera a), di una sostanza o di una composizione di sostanze già considerata nello stato della tecnica a condizione che la sua utilizzazione in uno qualsiasi di questi metodi non sia compresa nello stato della tecnica.

8. Non è presa in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e successive revisioni, purché essa non sia avvenuta prima dei sei mesi che precedono la data di deposito. Il Direttore dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ha facoltà di designare altre esposizioni ufficiali per le quali si applicano queste condizioni.

Art. 4 (Attività inventiva)

1. Un'invenzione è considerata implicante un'attività inventiva se, avendo riguardo allo stato della tecnica relativo alla domanda che rivendica l'invenzione, essa non sarebbe stata ovvia per una persona normalmente esperta nel ramo.

2. Per la determinazione dell’attività inventiva, non sono presi in considerazione i documenti dello stato della tecnica di cui al precedente articolo 3, comma 5.

Art 5 (Applicabilità industriale)

1. Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se può essere realizzata o utilizzata in qualsiasi tipo di attività industriale.

2. Il termine “industria” deve essere inteso nel senso più ampio; esso comprende qualsiasi attività anche nell'ambito dell'artigianato, dell'agricoltura, la pesca e i servizi.

Art. 6 (Titolarità del brevetto)

1. Il diritto al brevetto spetta all’inventore o ai suoi aventi causa. Se l’invenzione è dovuta a più inventori, i diritti derivanti dal brevetto sono regolati dal presente Testo Unico, salvo accordi contrari.

2. In caso due o più inventori abbiano realizzato la medesima invenzione, indipendentemente l’uno dagli altri, il diritto al brevetto per tale invenzione apparterrà alla persona la cui domanda di brevetto ha la data di deposito anteriore o, se applicabile, la data di priorità anteriore, a condizione che la domanda di brevetto sia stata pubblicata.

3. Ai fini delle procedure avanti all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, si presume che il richiedente sia titolare del diritto al brevetto e legittimato ad esercitarlo.

4. Il richiedente il brevetto, può designare nella domanda una o più persone alle quali attribuisca diritti sul brevetto, specificando la natura di tali diritti.

3

5. Questa designazione deve essere annotata nel Registro dei brevetti e sul brevetto stesso, purché l'accettazione del designato sia comunicata all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi prima della concessione del brevetto.

6. Se l'invenzione è dovuta al contributo congiunto di più inventori, i diritti concernenti il brevetto e il suo sfruttamento sono considerati, salvo accordi in contrario, in comunione in parti eguali e regolati dalle disposizioni normative in materia di comunione.

7. Salvo convenzione contraria, il trasferimento dei diritti derivanti dal brevetto importa nell'acquirente l'onere di pagare le relative tasse; e, se il trasferimento avvenga a favore di più persone, congiuntamente o per quote, tutte sono tenute solidalmente al pagamento di dette tasse.

8. Tutti i benefici che le Convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio della Repubblica di San Marino, in materia di brevetti, s'intendono estesi ai cittadini sammarinesi.

9. Non possono, né direttamente, né per interposta persona, chiedere brevetti, o divenire cessionari o essere comunque ad essi interessati, gli impiegati addetti all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al detto Ufficio.

Art. 7 (Invenzioni fatte da dipendenti)

1. Nel caso di invenzione avvenuta nella esecuzione di una commessa o di un rapporto di lavoro dipendente, il diritto al brevetto dell’invenzione, in assenza di contrarie disposizioni contrattuali, spetta al committente o al datore di lavoro.

2. Il lavoratore dipendente ha diritto comunque ad un’equa remunerazione, tenuto conto del suo stipendio, del valore economico dell’invenzione e di ogni beneficio derivante al datore di lavoro dall’invenzione stessa.

3. Qualora non ricorrano le condizioni previste ai commi 1 e 2 precedenti e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività dell'azienda privata o dell'Amministrazione Pubblica a cui è addetto l'inventore, il datore di lavoro ha il diritto di prelazione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti e/o opportunità che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione.

4. Nella fattispecie di cui al comma 3 precedente sussiste in capo all’inventore l’onere di comunicare al datore di lavoro la realizzazione dell’invenzione, il deposito della stessa come domanda di brevetto ed infine il conseguimento della concessione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione da parte del dipendente inventore della concessione del brevetto.

5. I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

6. Nei casi previsti ai precedenti commi 3 a 5, se non si raggiunga l'accordo circa il premio, il canone o il prezzo, o sulle rispettive modalità, provvede un Collegio di arbitri, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Tribunale Unico della Repubblica di San Marino.

7. Agli effetti dei commi precedenti, si considera effettuata durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro, l'invenzione industriale per la quale sia stata depositata domanda di brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'Amministrazione Pubblica, nel cui campo di attività l'invenzione stessa rientra.

8. In deroga alle disposizioni che precedono, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'Organizzazione Pubblica di Ricerca (OPR), avente tra i suoi compiti istituzionali finalità di ricerca, l'inventore comunica la sua invenzione all'OPR, secondo le modalità da questa stabilite, affinché la medesima possa manifestare, entro due mesi da tale comunicazione, il proprio

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interesse a esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. 9. Le OPR aventi fini di ricerca si dotano, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, di

strutture idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni realizzate dai ricercatori. 10. All'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore nonché il diritto a percepire

almeno il 30% di quanto ottenuto dallo sfruttamento economico del brevetto chiesto dall'OPR. 11. Decorso il termine di cui al comma 8 senza che l'OPR abbia manifestato il proprio

interesse ad esercitare il diritto di richiedere il brevetto, o comunque non abbia proceduto al detto deposito entro i quattro mesi successivi da tale manifestazione, il diritto al deposito spetta all'inventore. Qualora l'OPR abbia esercitato il diritto di chiedere il brevetto ma entro due anni dal rilascio non ne abbia iniziato lo sfruttamento, l'inventore acquisisce automaticamente il diritto di sfruttare gratuitamente l'invenzione e di esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi.

12. Nel valutare l'estensione dell'ambito territoriale di protezione, l'OPR ha la facoltà di decidere in quali Paesi estendere l'efficacia della domanda prioritaria. Tuttavia l'inventore deve avere le possibilità (a proprie spese) di decidere se l'estensione debba essere effettuata nei territori esclusi dall'OPR. Analogamente, in fase di rinnovo annuale, l'OPR non è obbligato a mantenere la corresponsione di annualità in Paesi di non proprio interesse. E' fatta salva la possibilità dell'inventore di mantenere (a proprie spese) il pagamento di tali annualità. Nei casi previsti al presente comma, l'inventore sarà titolare del 70% dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi da quest'ultimo prescelti o comunque rinnovati in tasse di mantenimento, mentre il restante 30% verrà comunque devoluto all'OPR.

13. All'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto del brevetto qualora l'OPR decidesse, una volta depositato il brevetto, di offrirlo in cessione sul mercato.

14. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori; in tal caso il diritto a percepire almeno il 30% di quanto ottenuto dallo sfruttamento del brevetto è da ripartirsi fra gli autori in parti uguali, salvo che sia concordata o sia accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione, nel qual caso la ripartizione avviene in misura proporzionale al contributo di ciascuno. L'accertamento di tali entità è devoluto alla competenza del Commissario della Legge.

Art. 8 (Diritto al brevetto)

1. Se con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto al brevetto spetta ad una persona diversa da chi abbia depositato la domanda, tale persona può, se il brevetto non sia stato ancora concesso ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta: a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto rivestendo a tutti gli effetti la qualità di

richiedente; b) depositare una nuova domanda di brevetto la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di

essa non ecceda da quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti;

c) ottenere il rigetto della domanda. 2. Se il brevetto sia stato concesso a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può a

sua scelta: a) ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome del brevetto; b) far valere la nullità del brevetto concesso a chi non ne aveva diritto.

3. Decorso il termine di due anni dalla pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 1 successivo, senza che l'avente diritto si sia valso di una delle facoltà di cui al comma 2, lettera b) precedente, la nullità del brevetto concesso a chi non ne abbia diritto può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.

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Art. 9 (Designazione dell’inventore)

1. L’inventore ha il diritto, nei riguardi del richiedente della domanda di brevetto o del brevetto, a essere menzionato avanti l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

2. Ogni inventore designato sarà menzionato sulla domanda di brevetto o sul fascicolo di brevetto stesso, a meno che esso non vi rinunci espressamente con domanda scritta rivolta all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

3. L’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore. Una designazione incompleta o errata dell'inventore può essere rettificata soltanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata e, qualora l'istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto, anche da una dichiarazione di consenso di quest'ultimo.

4. Se un terzo presenta all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi una sentenza, passata in giudicato, in base alla quale il richiedente o il titolare di un brevetto è tenuto a designarlo come inventore, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi lo annota sul Registro dei brevetti e ne pubblica notizia nel Bollettino Ufficiale.

5. L'inventore, al quale l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi abbia respinto la richiesta di inserire il suo nome nel Registro dei brevetti e nel brevetto, può presentare ricorso.

6. Il ricorso ai sensi del comma precedente non sospende la concessione del brevetto, salva la successiva inserzione nel Registro dei brevetti del nome dell'inventore.

Art.10 (Domanda di brevetto)

1. La domanda di brevetto è depositata presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi e deve contenere una richiesta, una descrizione e un estratto. La domanda deve essere depositata dall'inventore o dal suo avente causa, ovvero dal suo mandatario. La domanda è accompagnata dal pagamento della tassa prescritta.

2. La domanda deve contenere: a) un'istanza per la concessione del brevetto contenente il cognome, il nome, la nazionalità e il

domicilio del richiedente, il cognome, il nome dell'inventore e il cognome, il nome del mandatario, se vi sia, e il titolo dell'invenzione, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.

b) una dichiarazione che giustifichi il diritto del richiedente al brevetto, qualora il richiedente non sia l'inventore.

3. Alla domanda debbono essere uniti: a) la descrizione dell'invenzione contenente i disegni dell'invenzione, ove sia necessario; b) il documento comprovante il versamento delle tasse prescritte; c) la designazione dell'inventore.

4. Quando vi sia un mandatario, alla domanda deve essere unito anche l'atto di procura, ovvero la lettera d'incarico.

5. Qualora il richiedente non presenti la designazione dell'inventore o la lettera di incarico all’atto della domanda, è concessa facoltà di presentare questi documenti entro due mesi dal deposito della domanda.

6. In caso di rivendicazione di priorità, debbono essere altresì uniti i documenti di cui al successivo articolo 11.

Art. 11 (Atti per la rivendicazione di priorità)

1. In caso di rivendicazione di priorità derivante dal deposito di una precedente domanda, il

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richiedente fornirà all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi i documenti e le notizie comprovanti l'esistenza della priorità come specificato nei commi seguenti.

2. E’ riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato o di accordi bilaterali o plurilaterali depositato, per la medesima invenzione, in data non anteriore a dodici mesi dalla data di deposito della domanda di registrazione sammarinese. Per deposito nazionale regolare si deve intendere ogni deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda è stata depositata, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.

3. Ai fini di questo Testo Unico una invenzione rivendicata in una domanda di brevetto è considerata essere la medesima di una invenzione che è l’oggetto di una domanda di brevetto anteriore solo se la persona del mestiere può derivare l’oggetto della rivendicazione della domanda di brevetto direttamente e senza ambiguità, usando conoscenze generali comuni, dalla domanda anteriore nel suo insieme.

4. Si deve unire alla domanda un documento da cui si rilevino il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione, la descrizione che forma oggetto di quel deposito, nonché la data in cui il deposito è avvenuto.

5. Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo richiedente.

6. I documenti di cui ai commi 4 e 5 precedenti debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, contenente, per le eventuali indicazioni quantitative, oltre le misure originarie, anche quelle rapportate al sistema metrico decimale.

7. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ha facoltà di richiedere che la traduzione sia asseverata e autenticata dinanzi ad autorità sammarinesi.

8. I certificati, anch'essi tradotti in italiano, rilasciati da Direttori o da Presidenti degli Uffici di proprietà industriale di Stati facenti parte dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra sono esenti da legalizzazione e possono essere sostituiti da pubblicazioni ufficiali, munite del timbro o del visto dell'Ufficio da cui provengono.

9. Il richiedente risponde della perfetta corrispondenza delle traduzioni anzidette con gli originali.

10. Priorità multiple possono essere rivendicate per una domanda di brevetto anche se esse provengono da Stati diversi. Priorità multiple possono essere rivendicate, ove occorra, per una medesima rivendicazione. In caso di priorità multiple, i termini che hanno inizio con la data di priorità incominciano a decorrere dalla data della priorità più remota.

11. Se una o più priorità sono rivendicate per la domanda di brevetto, il diritto di priorità copre soltanto gli elementi della domanda di brevetto contenuti nella o nelle domande la cui priorità è rivendicata. Il diritto di priorità può essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unità d'invenzione.

12. Se taluni elementi dell'invenzione per i quali la priorità è rivendicata non appaiono nelle rivendicazioni formulate nella domanda anteriore, è sufficiente, per il riconoscimento della priorità, che il complesso dei documenti della domanda anteriore riveli in modo preciso detti elementi.

13. Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità è considerata come data del deposito della domanda. La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di brevetto.

14. Il brevetto viene concesso senza menzione della priorità qualora entro sei mesi dal deposito della domanda, oppure sedici mesi dalla data di priorità, a seconda di quale termine scade dopo, non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti indicati sopra. Qualora la priorità di un deposito compiuto agli effetti delle Convenzioni Internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel brevetto dovrà farsi analoga annotazione del rifiuto.

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Art. 12 (Descrizione)

1. La descrizione deve divulgare l’invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo affinché essa possa essere attuata da una persona normalmente esperta nel ramo e deve indicare, in particolare, uno o più esempi preferenziali di attuazione dell’invenzione noti al richiedente.

2. La descrizione deve contenere nell’ordine: a) un estratto; b) l’esposizione tecnica dell’invenzione; c) una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare

oggetto del brevetto; d) gli eventuali disegni.

3. La descrizione deve essere scritta, e impressa, in modo indelebile e chiaro su carta di formato ISO A4. I margini minimi sono di 1,5 cm su tutti i lati del foglio.

4. Alla domanda di brevetto si debbono unire tre esemplari di detta descrizione, della cui identità risponde il richiedente il brevetto. I tre esemplari debbono essere firmati dal richiedente o dal mandatario.

Art. 13 (Estratto)

1. L'estratto serve unicamente ai fini d'informazione tecnica; in particolare, esso non è preso in considerazione per l'interpretazione delle rivendicazioni.

2. L'estratto deve contenere il titolo dell'invenzione. 3. L'estratto deve comprendere un breve riassunto di ciò che è esposto nell’esposizione

tecnica, nelle rivendicazioni e nei disegni; il riassunto deve indicare il ramo della tecnica al quale l'invenzione appartiene e deve essere redatto in modo da permettere una chiara comprensione del problema tecnico, dell'essenza della soluzione di questo problema mediante l'invenzione e della o delle utilizzazioni principali dell'invenzione. L'estratto comprende eventualmente la formula chimica che, fra quelle che figurano nella domanda di brevetto, caratterizza nel miglior modo l'invenzione. Esso non deve contenere dichiarazioni relative ai meriti o al valore attribuiti all'invenzione o alle sue ipotetiche applicazioni.

4. L'estratto deve contenere, preferibilmente, non più di centocinquanta parole. 5. Se la domanda di brevetto comprende dei disegni, il richiedente deve indicare la figura del

disegno o, eccezionalmente, le figure dei disegni che egli propone di far pubblicare assieme all'estratto. L’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può decidere di pubblicare un'altra figura o altre figure se ritiene che essa caratterizza o che esse caratterizzano meglio l'invenzione. Ciascuna delle caratteristiche principali menzionate nell'estratto e illustrate dal disegno deve essere seguita da un segno di riferimento messo tra parentesi.

6. L'estratto deve essere redatto in modo che possa efficacemente servire come strumento di selezione nel ramo della tecnica e permettere, in particolare, di stabilire se sia necessario o no consultare la domanda di brevetto stessa.

Art. 14 (L’esposizione tecnica)

1 L’esposizione tecnica deve: a) incominciare con il titolo dell'invenzione, formulato esattamente come nella richiesta di

concessione di brevetto; b) precisare il ramo della tecnica al quale l'invenzione si riferisce;

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c) indicare lo stato anteriore della tecnica nella misura in cui, a conoscenza del richiedente, esso possa essere considerato utile per la comprensione dell'invenzione e, preferibilmente, si citeranno le fonti da cui risulta lo stato anteriore della tecnica;

d) esporre l'invenzione, quale è caratterizzata nelle rivendicazioni, in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico, anche se esso non è esplicitamente menzionato come tale, e la sua soluzione; indicare, inoltre, gli eventuali vantaggi procurati dall'invenzione rispetto allo stato anteriore della tecnica;

e) descrivere brevemente le figure contenute nei disegni, se ve ne sono; f) indicare dettagliatamente almeno un modo di attuazione dell'invenzione per la quale la

protezione è richiesta; tale indicazione deve riportare esempi, se del caso, e riferimenti ai disegni, se ve ne sono;

g) indicare esplicitamente, se ciò non risulta in modo chiaro dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, in qual modo questa ultima è atta ad avere un'applicazione industriale.

2. L’esposizione tecnica deve essere presentata nel modo e nell'ordine indicati nel comma 1, a meno che, a motivo della natura dell'invenzione, un modo o un ordine differente non permetta una migliore comprensione dell'invenzione o una presentazione più sintetica.

Art. 15 (Forma e contenuto delle rivendicazioni)

1. Le rivendicazioni devono definire, indicando le caratteristiche tecniche dell'invenzione, l'oggetto della domanda di brevetto per il quale la protezione è richiesta e la portata della protezione. Qualora sia giustificato, le rivendicazioni devono contenere: a) un preambolo contenente la designazione dell'oggetto dell’invenzione e le caratteristiche

tecniche necessarie per definire gli elementi rivendicati ma che, nel loro complesso, fanno parte dello stato della tecnica;

b) una parte caratterizzante, preceduta dall'espressione “caratterizzato in” oppure “caratterizzato da”, che espone le caratteristiche tecniche per le quali, unitamente alle caratteristiche di cui alla lettera a) si richiede la protezione.

2. Una domanda di brevetto può contenere più rivendicazioni indipendenti della medesima categoria (prodotto, procedimento, dispositivo o utilizzazione) se l'oggetto dell'invenzione non può essere convenientemente coperto da una sola rivendicazione.

3. Ogni rivendicazione menzionante le caratteristiche essenziali dell'invenzione può essere seguita da una o più rivendicazioni dipendenti e contenenti tutte le caratteristiche delle rivendicazioni da cui dipendono, concernenti modi particolari di attuazione di questa invenzione.

4. Ogni rivendicazione dipendente deve presentare, possibilmente nel preambolo, un riferimento alla o alle altre rivendicazioni da cui dipendono e precisare le caratteristiche supplementari per le quali la protezione è richiesta. Una rivendicazione dipendente è ugualmente ammessa quando la rivendicazione alla quale essa si riferisce direttamente è essa pure una rivendicazione dipendente. Tutte le rivendicazioni dipendenti che si riferiscono a una rivendicazione anteriore unica o a più rivendicazioni anteriori devono, per quanto possibile, essere raggruppate nel modo più appropriato per render più chiara la comprensione della struttura di dipendenza.

5. Il numero di rivendicazioni deve essere ragionevole, tenuto conto della natura dell'invenzione per la quale la protezione è richiesta. Se vi sono più rivendicazioni, esse devono essere numerate progressivamente in cifre arabe.

6. Le rivendicazioni, salvo in caso di assoluta necessità, non devono fondarsi, per quanto concerne le caratteristiche tecniche dell’invenzione, su riferimenti alla descrizione o ai disegni; in particolare, esse non devono fondarsi su riferimenti del genere di: “come descritto nella parte della descrizione” o “come illustrato nella figura dei disegni”.

7. Le rivendicazioni devono essere chiare e concise. Esse devono fondarsi interamente sulla descrizione.

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8. Se la domanda di brevetto contiene dei disegni, le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni devono, di regola, se ciò facilita la comprensione della rivendicazione, essere seguite da segni di riferimento relativi a queste caratteristiche, messi tra parentesi. I segni di riferimento non possono essere intesi come una limitazione della rivendicazione.

Art. 16 (Disegni)

1. I disegni devono essere forniti nella domanda di brevetto quando sono necessari per la comprensione dell'invenzione.

2. La superficie utile dei fogli che contengono disegni non deve superare 26,2 cm x 17 cm. La superficie utile o utilizzata di questi fogli non deve essere riquadrata. I margini minimi sono i seguenti: a) margine superiore: 2,5 cm; b) margine sinistro: 2,5 cm; c) margine destro: 1,5 cm; d) margine inferiore: 1,5 cm.

3. I disegni devono essere eseguiti come segue: a) I disegni devono essere eseguiti a linee e tratti persistenti, neri o blu, sufficientemente densi e

scuri, di larghezza uniforme e con bordi ben delineati, senza colori né tinteggiature. b) Le sezioni devono essere indicate con tratteggi che non ostacolino la lettura dei segni di

riferimento e delle linee direttrici. c) La scala dei disegni e la chiarezza della loro esecuzione grafica devono essere tali che una

riproduzione fotografica con riduzione lineare ai due terzi permetta di distinguere senza sforzo tutti i dettagli. Nei casi eccezionali, in cui figura sul disegno, la scala deve essere rappresentata graficamente.

d) Le cifre, le lettere e i segni di riferimento che figurano sui disegni devono, senza eccezioni, essere semplici e chiari. L’uso di parentesi, cerchietti o virgole, in combinazione con cifre e lettere, non è consentito.

e) Tutte le linee dei disegni vanno normalmente tracciate mediante strumenti da disegno. f) Gli elementi di una medesima figura devono essere proporzionati gli uni agli altri, a meno che

una differenza di proporzioni non sia indispensabile per la chiarezza della figura. g) L’altezza delle cifre e delle lettere non deve essere inferiore a 0,32 cm. L’alfabeto latino e, se

tale è la consuetudine, l’alfabeto greco, devono essere usati per le lettere che figurano sui disegni.

h) Un foglio di disegno può contenere più figure. Quando le figure disegnate su più fogli sono parti di una figura completa, esse devono essere presentate in modo che si possa costituire la figura completa senza che risulti occultata alcuna parte delle figure che si trovano sui diversi fogli. Le figure devono essere disposte, preferibilmente, nel senso verticale, su uno o più fogli, nettamente separate le une dalle altre, ma senza spreco di spazio; esse devono essere numerate progressivamente in cifre arabe, indipendentemente dalla numerazione dei fogli.

i) Si possono utilizzare segni di riferimento sui disegni solo se essi figurano nella descrizione e nelle rivendicazioni e viceversa. I segni di riferimento dei medesimi elementi devono essere identici in tutta la domanda.

4. I disegni non devono contenere spiegazioni, fatta eccezione per indicazioni brevi indispensabili; quali “acqua”, “vapore”, “aperto”, “chiuso”, “sezione AB” e, per gli schemi elettrici, i diagrammi schematici di impianti e i diagrammi che rappresentano schematicamente le fasi di un processo, brevi parole-chiave indispensabili per la loro comprensione.

5. Gli schemi delle fasi di un processo e i diagrammi sono considerati come disegni. 6. Qualora il richiedente presenti un solo esemplare della descrizione o dei disegni, è

concessa facoltà di presentare gli altri due esemplari entro due mesi dal deposito della domanda.

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Art. 17 (Modalità di deposito di materiale microbiologico)

1. Se una invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme seguenti perché sia considerata descritta: a) una coltura del microorganismo sia stata depositata, al più tardi il giorno stesso del deposito

della domanda di brevetto, presso un centro di raccolta di tali colture previsto dal trattato di Budapest;

b) la domanda depositata contenga le informazioni pertinenti di cui il richiedente dispone sulle caratteristiche del microorganismo;

c) la domanda venga completata con l'indicazione di un centro di raccolta di colture abilitato presso il quale una coltura del microorganismo sia stata depositata nonché il numero e la data di deposito di detta coltura, salva la facoltà per l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di chiedere copia della ricevuta di deposito. Si considerano centri abilitati quelli riconosciuti ai fini dell'ottenimento di un brevetto europeo o un’autorità internazionale riconosciuta in forza di convenzione ratificata dalla Repubblica di San Marino.

2. Le indicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma possono essere comunicate entro un termine di due mesi a decorrere dal deposito della domanda di brevetto. La comunicazione di queste indicazioni è considerata quale consenso irrevocabile e senza riserve del titolare della domanda a mettere la coltura depositata a disposizione di qualsiasi persona, che a partire dalla data in cui la domanda di brevetto è resa accessibile al pubblico, presenti richiesta al centro di raccolta presso il quale il microorganismo è stato depositato.

3. Tale richiesta dovrà essere notificata al titolare della domanda o del brevetto e dovrà essere completata dalle seguenti indicazioni: a) il nome e l'indirizzo di chi fa la richiesta; b) l'impegno di chi presenta la richiesta nei confronti del titolare del brevetto o della domanda di

brevetto di non rendere accessibile la coltura a qualsiasi terzo; c) l'impegno ad effettuare l'utilizzazione di tale coltura attraverso un esperto qualificato

nominativamente indicato esclusivamente a fini sperimentali fino alla data in cui la domanda di brevetto non venga rigettata o ritirata o il brevetto sia definitivamente decaduto o dichiarato nullo e sia venuta meno qualsiasi possibilità di reintegrazione a favore del richiedente o del titolare del brevetto.

4. L'esperto designato per l'utilizzazione è responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente.

5. Se il materiale biologico depositato ai sensi dei commi precedenti non e più disponibile presso l’ente di deposito riconosciuto, è consentito un nuovo deposito del materiale alle stesse condizioni previste dal presente articolo.

6. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante attestante che il materiale biologico che è oggetto del nuovo deposito è identico a quello oggetto del deposito iniziale.

Art. 18 (Unità d’invenzione)

1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione o un gruppo d'invenzioni collegate tra loro così da formare un unico insegnamento inventivo.

2. Se la domanda comprende più invenzioni, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con

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facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande divisionali, che avranno effetto dalla data di deposito o, se rilevante, di priorità della domanda primitiva.

3. Il ricorso contro questa decisione sospende il termine assegnato dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

4. Il richiedente può anche, di sua propria iniziativa, separare una domanda di brevetto pendente in due o più domande divisionali fino al momento in cui l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto.

5. Il contenuto delle domande divisionali non deve estendersi oltre il contenuto divulgato nella domanda originale nella forma in cui è stata depositata.

6. I documenti di priorità e qualsiasi loro traduzione richiesta che è stata depositata all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi riguardo alla domanda originale, è considerata come depositata per ognuna delle domande divisionali.

7. Se al momento della conferma ai sensi del successivo articolo 25, risulta evidente che il brevetto già concesso manchi di unità, il brevetto può essere diviso opportunamente in conformità con quanto disposto da questo Testo Unico.

8. Per ogni domanda di brevetto divisionale, il richiedente deve pagare le tasse previste.

Art. 19 (Esame delle formalità di deposito)

1. Al deposito della domanda di brevetto, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi esamina formalmente i documenti che compongono la domanda e accorda la data di deposito se sono stati depositati almeno i documenti seguenti: a) una richiesta di brevetto d’invenzione sammarinese; b) l’informazione sufficiente a identificare il richiedente; c) una descrizione dell’invenzione.

2. Nel caso che l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi rilevi che, alla data di ricevimento di una domanda di brevetto, le disposizioni del comma 1 non sono state adempiute, inviterà il richiedente, se reperibile, ad adempiere alle disposizioni di questo Testo Unico. Se il richiedente adempie alle disposizioni, la data di deposito sarà quella del ricevimento di tutti i documenti mancanti. In caso contrario la domanda sarà considerata come non depositata.

3. Qualora nella descrizione della domanda di brevetto sia fatto riferimento a dei disegni, l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi inviterà il richiedente a produrre i disegni mancanti. Se il richiedente adempie alla richiesta, la data di deposito sarà quella della data di ricevimento dei disegni mancanti. Se il richiedente non adempie all’invito, la data di deposito sarà la data di ricevimento della descrizione e ogni riferimento a disegni sarà eliminato.

4. Nel caso in cui la data di deposito sia stata assegnata, l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ne informa il richiedente per iscritto o gli consegna ricevuta.

Art. 20 (Emendamento, correzione e ritiro della domanda)

1. Il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di esame, anche dopo la pubblicazione della domanda di cui al successivo articolo 21, comunque prima che l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto, ha facoltà di correggere, di integrare, anche con nuovi esempi, o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati, mediante postilla sulla descrizione e rettifiche dei disegni, sottoscritte dal richiedente o dal suo mandatario.

2 L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi deve conservare la documentazione relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data di ricezione delle modifiche, ed adottare ogni altra opportuna modalità cautelare per rendere chiare ed evidenti al pubblico le modifiche e la data alla quale sono intervenute.

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3. Nessun emendamento, integrazione o correzione può estendere il contenuto tecnico della domanda oltre il contenuto descritto nella domanda al momento del deposito. A tal fine, si ha estensione del contenuto tecnico di una domanda, se l’uomo del mestiere non avrebbe potuto dedurre oggettivamente, dalla domanda quale depositata, l’informazione tecnica aggiunta.

4. Il richiedente può sempre ritirare la domanda, purché la sua richiesta pervenga all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi e in tempo utile durante la procedura di concessione, in ogni caso prima che l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto. In questo caso la documentazione associata alla domanda rimane segreta e non viene messa a disposizione del pubblico.

Art. 21 (Pubblicazione della domanda e protezione provvisoria)

1. Salve le disposizioni dei successivi commi 4 e 5 di questo articolo, l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi pubblica nelle forme previste ogni domanda depositata nei più brevi termini dopo il compimento di un periodo di diciotto mesi dalla data di deposito o, nel caso che sia rivendicata una priorità, dalla data di quest’ultima.

2. I fascicoli della descrizione e dei disegni delle singole domande di brevetto, stampati o riprodotti mediante altri mezzi adeguati, sono posti in vendita a cura dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. La documentazione associata alle domande di brevetto, non segreta, è accessibile al pubblico mediante visura presso l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi dalla data di pubblicazione delle domande.

3. Detti fascicoli sono inviati gratuitamente, in scambio, agli Uffici di proprietà industriale di altri Stati che ne facciano richiesta.

4. Nessuna domanda viene pubblicata se viene ritirata o è stata oggetto di un rifiuto finale, prima che gli eventuali preparativi tecnici per la pubblicazione siano stati completati.

5. Qualora il richiedente presenti una richiesta scritta perché la domanda venga pubblicata prima del compimento del periodo di diciotto mesi di cui al comma 1 di questo articolo, l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi pubblicherà la domanda nei più brevi termini dopo la ricezione di tale richiesta.

6. Dopo la data di pubblicazione della domanda di brevetto, chiunque può prendere visione dei fascicoli relativi alla domanda.

7. La domanda di brevetto, dal momento della sua pubblicazione, conferisce al richiedente gli stessi diritti conferiti da un brevetto. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, la domanda di brevetto, dalla data di tale notifica, conferisce al richiedente gli stessi diritti conferiti dal brevetto. La domanda è considerata, fin dall‘origine, senza effetto, se è in seguito ritirata o è rifiutata la concessione del brevetto.

Art. 22 (Rapporti di ricerca e osservazioni dei terzi)

1. Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto, qualsiasi terzo può presentare osservazioni o divulgazioni contro la brevettabilità dell'invenzione che forma oggetto della domanda. Le osservazioni devono essere presentate per iscritto e debitamente motivate. In tal caso, esse vengono allegate al fascicolo di domanda di brevetto. I terzi non diventano parti della procedura dinanzi all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. Il terzo può richiedere di mantenere l’anonimato; in tal caso l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi escluderà dalla documentazione accessibile al pubblico ogni riferimento a detto terzo.

2. I rapporti di ricerca prodotti, per domande di brevetto corrispondenti alla domanda di brevetto sammarinese, da autorità od organismi che compiono ricerche documentali vengono allegati al fascicolo di domanda di brevetto.

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3. Le osservazioni, i rapporti di ricerca e le divulgazioni di cui ai commi 1 e 2 precedenti, sono notificate al richiedente o al titolare che hanno facoltà di prendere posizione.

4. L’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può inoltre domandare al richiedente di fornire un’opinione scritta su tali rapporti di ricerca e sulle osservazioni di cui ai commi precedenti e su eventuali altre divulgazioni dello stato della tecnica che siano state prodotte nel corso della procedura di concessione e che possano costituire elementi validi per mettere in causa i requisiti di brevettabilità dell’invenzione che forma l’oggetto della domanda di brevetto.

5. Il richiedente può, pagando le relative tasse, richiedere che venga effettuata una ricerca documentale presso un’autorità o organizzazione nazionale o internazionale, pubblica o privata convenzionata con l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi al fine di stabilire se l’oggetto della domanda soddisfi ai criteri di brevettabilità previsti da questo Testo Unico. Questa richiesta può essere presentata in qualsiasi momento fino alla data della decisione di concessione del brevetto. In questo caso, l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può domandare al richiedente che venga prodotta una traduzione in un’altra lingua delle rivendicazioni e/o di tutta la descrizione se necessario, da fornire all’autorità di ricerca.

6. La procedura di concessione viene sospesa dall’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi nell‘attesa della produzione del rapporto di ricerca richiesto.

7. Il Direttore dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi pubblicherà le informazioni riguardanti eventuali uffici o organizzazioni che avessero firmato un accordo per effettuare ricerche di novità per le domande di brevetto sammarinese, le relative tasse e le modalità da seguire.

Art. 23 (Esame della domanda e rilievi)

1. L'esame della domanda è rivolto ad accertare se l'invenzione sia conforme alle disposizioni di questo Testo Unico. Esso è rivolto a verificare in primo luogo la regolarità formale della domanda di brevetto e non riguarda in ogni caso il valore tecnico od economico dell'invenzione.

2. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi esamina se l'invenzione soddisfi i requisiti degli articoli 1 e 2, commi 2 a 5, articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18 precedenti tuttavia l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi non esamina in quanto al merito la conformità con i requisiti degli articoli 3, 4 e 5 precedenti.

3. Per l'applicazione del precedente comma 2, l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può utilizzare rapporti di ricerca documentale o rapporti di esame di merito preparati da un'altra autorità, in particolare da autorità di ricerca e/o di esame ai sensi del Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT).

4. L'esame della domanda non viene iniziato da parte dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi prima della pubblicazione della domanda di brevetto. Su istanza del richiedente, l'esame può essere accelerato, compatibilmente con le risorse disponibili da parte dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, così da arrivare nel più breve tempo possibile ad una conclusione di tale esame. In caso venga presentata una istanza di esame accelerato senza che sia disponibile uno dei rapporti di cui al precedente comma 3, il richiedente dovrà necessariamente fornire tale rapporto all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

5. Il richiedente deve fornire, su richiesta dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, copia di qualsiasi comunicazione ricevuta dal richiedente concernente i risultati di ricerche o esami condotti nei riguardi della domanda di brevetto o di altro titolo di protezione depositato dal richiedente all'estero relativo alla stessa o sostanzialmente alla stessa invenzione rivendicata nella domanda depositata presso l'Ufficio medesimo.

6. Salve le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2, se l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi rileva che la domanda non soddisfa alcuni dei requisiti previsti da questo Testo Unico, i rilievi, ai quali dia luogo l'esame della domanda, debbono essere comunicati per iscritto, all'interessato, con l'assegnazione di un termine, prorogabile su richiesta motivata, ai sensi di questo Testo Unico. Se il richiedente non risponde, nei termini prescritti, ai rilievi o obiezioni dell’Ufficio di

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Stato Brevetti e Marchi, la domanda verrà rifiutata.

Art. 24 (Concessione del brevetto o rifiuto della domanda di brevetto)

1. Qualora l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi accerti che i requisiti previsti da questo Testo Unico sono soddisfatti, concede il brevetto, dopo il pagamento delle relative tasse. In caso contrario rifiuta la domanda. Quando concede il brevetto, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi: a) pubblica sul Bollettino Ufficiale un riferimento alla concessione del brevetto; b) rilascia al richiedente un certificato di concessione del brevetto e una copia del brevetto; c) registra il brevetto nel Registro dei Brevetti; d) mette a disposizione del pubblico copie del brevetto dietro pagamento della tassa prescritta.

2. Il provvedimento col quale l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi respinge la domanda di brevetto, o comunque non l'accoglie integralmente, deve essere comunicato per iscritto al richiedente, il quale ha facoltà di presentare ricorso.

3. La concessione del brevetto non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità di esso e i diritti derivanti dall'invenzione.

Art. 25 (Conferma della concessione del brevetto)

1. Salve le disposizioni degli articoli 22, 23 e 24 precedenti, il richiedente o il titolare del brevetto o di licenza esclusiva sottoporrà all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, prima dello scadere di un periodo di nove anni dalla data di deposito della domanda, attestazioni scritte che l’invenzione soddisfa i criteri di brevettabilità di cui agli articoli 1 a 5 precedenti, in caso contrario, il brevetto decade al termine del nono anno.

2. Sono in particolare considerate come attestazioni qualunque brevetto concesso per la stessa invenzione dall’Ufficio Europeo dei Brevetti o da altra organizzazione o autorità avente funzione di autorità internazionale ai sensi del PCT, a seguito di un esame basato sugli stessi criteri di brevettabilità, o corrispondenti, di quelli previsti agli articoli 1 a 5 precedenti.

3. La portata della protezione conferita dal brevetto sammarinese non può andare oltre la portata conferita da qualunque brevetto straniero sottoposto quale attestazione ai sensi del comma precedente. La descrizione, le rivendicazioni e i disegni devono essere emendati in modo tale da essere conformi a tali attestazioni.

4. Il Direttore dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi pubblicherà le informazioni su uffici o organizzazioni e relative attestazioni accettabili dall’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ai fini disposti da questo articolo.

Art. 26 (Pubblicazione del brevetto)

1. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi pubblica nel Bollettino Ufficiale la notizia dei brevetti concessi e quella dei brevetti confermati.

2. Dopo la concessione del brevetto la descrizione e i disegni verranno posti a disposizione del pubblico. Nella pubblicazione del Bollettino Ufficiale verrà inserito il nome dell'inventore e gli altri dati concernenti il titolare del brevetto nonché le altre formazioni idonee a descrivere il contenuto brevetto.

3. Agli attestati di concessione dei brevetti deve essere allegato uno degli esemplari della descrizione, dell'invenzione nella forma in cui il brevetto viene concesso.

4. E’ data facoltà all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di effettuare la pubblicazione del fascicolo di brevetto, o la sua riproduzione con mezzi idonei ai fini della divulgazione,

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distribuzione o vendita.

Art. 27 (Registro dei brevetti)

1. L’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi mantiene un Registro dei brevetti che deve contenere, per ogni domanda accolta, per ogni brevetto concesso o confermato almeno le indicazioni seguenti: a) numero d'ordine della domanda di brevetto; b) data di deposito della domanda; c) cognome, nome, residenza, o domicilio, del richiedente, ovvero denominazione e sede, se

trattasi di società, di organizzazione o di ente morale; d) cognome, nome dell’inventore o degli inventori; e) titolo dell’invenzione; f) estremi del precedente deposito fatto all'estero, quando se ne rivendichi la priorità, con la

data, il nome del richiedente e il numero del brevetto, se questo è stato conseguito; g) estremi del caso, quando invece si rivendichi la priorità per la protezione temporanea in

esposizioni; h) data della concessione del brevetto; i) numero d'ordine del brevetto, se diverso da quello della domanda.

2. Sullo stesso Registro ed in relazione ad ogni brevetto, deve essere preso nota dei pagamenti delle tasse, nonché degli atti elencati all’articolo 93 successivo.

3. I suddetti dati verranno annotati man mano che vengono definiti nel corso della procedura di concessione, di conferma e durante la vita del brevetto.

Art. 28 (Diritti conferiti dal brevetto)

1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili. Il diritto di esserne riconosciuto autore può essere fatto valere, dopo la morte dell'autore, dalla persona che egli abbia designato a tale effetto; quando tale designazione manchi, o dopo la morte del designato, il diritto anzidetto può essere fatto valere dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti, ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

2. L'attuazione dell'invenzione brevettata, nella Repubblica di San Marino, da parte di persone che non siano il titolare del brevetto richiede il consenso di quest'ultimo.

3. L’attuazione dell'invenzione brevettata significa qualsiasi dei seguenti atti: a) quando il brevetto è stato concesso per un prodotto:

I) la fabbricazione, l'importazione, l'offerta di vendita, la vendita e l'uso del prodotto o di parti essenziali di esso;

II) lo stoccaggio di tale prodotto ai fini dell'offerta di vendita, della vendita e dell'uso. b) Quando il brevetto è stato concesso per un processo o metodo:

I) l'uso del processo o metodo o di parti essenziali di esso; II) la realizzazione di qualsiasi atto di cui al precedente comma a), nei riguardi di un prodotto

ottenuto direttamente a mezzo del processo o metodo. 4. Il brevetto attribuisce al titolare del brevetto, oltre alla facoltà conferita ai sensi dei commi

2 e 3 precedenti, la facoltà di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso, di fornire o offrire nella Repubblica di San Marino a persone non aventi diritto all’utilizzo dell’invenzione brevettata, i mezzi relativi ad un elemento essenziale dell'invenzione e necessari per attuare su tale territorio l'invenzione stessa, sempre che il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che detti mezzi sono idonei a tale utilizzo e ad esso destinati.

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5. Le disposizioni del comma 4 non sono applicabili quando i mezzi in questione sono prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona cui li fornisce a commettere atti vietati dal comma 3 precedente.

6. Se il brevetto riguarda un processo o metodo ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, con il metodo o processo che è oggetto del brevetto, alternativamente : a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo; b) se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il

procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.

7. Quando il titolare di un brevetto relativo ad un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo purché non esistano patti contrari.

8. Le persone che compiono gli atti di cui al comma 10, lettere a) e b) successivo, non sono considerate quali parti aventi diritto ad attuare l’invenzione.

9. Il titolare del brevetto, oltre ad ogni diritto, rimedio o azione a sua disposizione, ha il diritto, fatto salvo il successivo comma 10 e il successivo articolo 36, d'istituire azioni giudiziarie contro qualsiasi soggetto fisico o giuridico che violi il diritto esclusivo conferito dal brevetto mettendo in pratica, senza il suo consenso, qualsiasi atto di cui ai precedenti commi 3 e 4 o mettendo in pratica atti che rendono probabile il verificarsi di tale violazione.

10. I diritti esclusivi conferiti dal brevetto sammarinese non si estendono: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale; b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e

ai medicinali così preparati; c) ad atti relativi ad articoli messi in commercio, nella Repubblica di San Marino, dal titolare del

brevetto o con il suo consenso; d) all'uso di articoli a bordo di mezzi di locomozione aerea e terrestre o di navi di altri paesi che

penetrino temporaneamente o accidentalmente nello spazio aereo, nel territorio o nelle acque, della Repubblica di San Marino.

11. I diritti esclusivi sono conferiti con la concessione del brevetto. Gli effetti del brevetto nei confronti di terzi decorrono dalla data in cui la domanda di brevetto con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.

12. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.

13. Non possono essere concessi al medesimo titolare due brevetti sammarinesi per la stessa invenzione.

Art. 29 (Diritti di preuso)

1. Chiunque, in buona fede, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare a usarne gratuitamente nei limiti del preuso.

2. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente.

Art. 30 (Ambito dell'esclusiva e interpretazione delle rivendicazioni)

1. L'ambito dell'esclusiva conferita dal brevetto è definito dal tenore delle rivendicazioni, che devono essere interpretate alla luce della descrizione e dei disegni in modo tale da combinare la

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giusta protezione per il titolare del brevetto con un grado ragionevole di certezza per i terzi. 2. Ai fini della determinazione della portata della protezione deve essere tenuto conto degli

elementi che sono da considerarsi equivalenti agli elementi ai quali è fatto riferimento nelle rivendicazioni.

3. Nella determinazione della portata della protezione, è necessario tenere adeguatamente conto di qualsiasi dichiarazione che limiti in modo non ambiguo la portata delle rivendicazioni fatta dal richiedente o dal titolare del brevetto durante le procedure di concessione del brevetto o sulla validità del brevetto.

4. Se il brevetto contiene esempi di realizzazione, funzioni o risultati dell’invenzione, le rivendicazioni non devono essere interpretate limitatamente a tali esempi.

5. Nel periodo che va fino alla concessione del brevetto, la portata della protezione conferita dalla domanda di brevetto, è determinata dalle rivendicazioni quali pubblicate nella domanda di brevetto ai sensi del precedente articolo 21. Tuttavia, il brevetto nella forma nella quale è concesso o emendato durante le procedure di conferma ai sensi del precedente articolo 25, di modifica ai sensi del successivo articolo 31, di limitazione ai sensi del successivo articolo 32 o di annullamento ai sensi del successivo articolo 35 determina retroattivamente la protezione conferita dalla domanda di brevetto, purché la portata della protezione non sia in tal modo estesa.

6. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all’invenzione, di determinate proprietà si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà.

7. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell’invenzione, di determinate proprietà si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento e a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprietà.

8. Fatto salvo l’articolo 2, comma 5, lettera d) la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un’informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l’informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione.

9. La protezione di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio di uno Stato membro dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall’utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato commercializzato, purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.

10. In deroga ai precedenti commi 6, 7 e 8, la vendita o un’altra forma di commercializzazione di materiale di riproduzione di origine vegetale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, ad un agricoltore a fini di sfruttamento agricolo implica l’autorizzazione per l’agricoltore ad utilizzare il prodotto del raccolto per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella propria azienda; l’ambito e le modalità di questa deroga corrispondono a quelli previsti dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94.

11. In deroga ai precedenti commi 6, 7 e 8, la vendita o un’altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, ad un agricoltore implica l’autorizzazione per quest’ultimo ad utilizzare il bestiame protetto per uso agricolo. Tale autorizzazione include la messa a disposizione dell’animale o di altro materiale di riproduzione di origine animale per la prosecuzione della propria attività agricola, ma non la vendita nell’ambito o ai fini di un’attività di riproduzione commerciale.

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Art. 31 (Modifiche ed emendamenti del brevetto)

1. Il titolare può chiedere all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di emendare o fare dei cambi al testo del brevetto.

2. Nessuna modifica può estendere la portata della protezione conferita dal brevetto oltre quella del brevetto iniziale.

3. Il titolare di un brevetto può chiedere all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di effettuare delle modifiche o emendamenti per eliminare errori di trascrizione fatti in buona fede.

4. Se l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi effettua dei cambiamenti al brevetto, essi saranno pubblicati o messi a disposizione del pubblico e notizia ne sarà data nel Registro dei brevetti.

Art. 32 (Rinuncia e limitazione del brevetto)

1. Il titolare può rinunciare al brevetto con atto ricevuto dall’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, da annotare sul Registro dei brevetti.

2. Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o sentenze che attribuiscono o accertano diritti patrimoniali di terzi sul brevetto, ovvero domande giudiziali con le quali si chiede l’attribuzione o l’accertamento di tali diritti, la rinunzia è senza effetto se non è accompagnata dal consenso scritto dei terzi medesimi.

3. Il brevetto può essere limitato nella portata della protezione richiesta su istanza del titolare alla quale debbono unirsi la descrizione e i disegni modificati.

4. Ove l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi accolga l'istanza, il richiedente dovrà provvedere a versare nuovamente la tassa di pubblicazione a stampa qualora si fosse già provveduto alla stampa del brevetto originariamente concesso.

5. L'istanza di limitazione non può essere accolta se è pendente un giudizio di nullità del brevetto e finché non sia passata in giudicato la relativa sentenza. Neppure può essere accolta in mancanza del consenso delle persone indicate al comma 2 precedente.

6. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi pubblica sul Bollettino Ufficiale la notizia della limitazione del brevetto.

Art.33 (Durata, tasse annuali)

1. Un brevetto dura venti anni a decorrere dalla data del suo deposito. 2. Il brevetto non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata oltre i venti anni. 3. Una tassa annuale per il mantenimento del brevetto deve essere pagata all'Ufficio di Stato

Brevetti e Marchi, entro il mese nel quale cade l’anniversario della data di deposito, per ciascun anno a partire da quello in cui la domanda è stata depositata. Un periodo di grazia di sei mesi è concesso per il pagamento della tassa annuale mediante il pagamento della soprattassa prescritta.

4. In caso di mancato pagamento della tassa annuale, trascorsi i sei mesi di grazia di cui al comma 3 precedente per il pagamento della soprattassa, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi notifica all'interessato, che non risulta effettuato, nel termine prescritto, il pagamento della tassa dovuta e della sovrattassa e ne dà atto nel Registro dei brevetti, con apposita annotazione, dell'avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento della tassa annuale, pubblicando poi nel Bollettino Ufficiale la notizia della decadenza stessa.

5. Il titolare del brevetto, ove possa provare di aver effettuato il pagamento in tempo, può chiedere, presentando ricorso secondo le modalità previste da questo Testo Unico, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale, l'annullamento dell'anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione.

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6. Il brevetto s'intende decaduto, nei confronti di chiunque, dal compimento dell'ultimo anno per il quale sia stata pagata la tassa.

Art. 34 (Decadenza)

1. Il brevetto decade: a) alla scadenza del termine fissato nell’articolo 33, comma 1 precedente; b) se il titolare ha rinunciato al brevetto, alla data in cui tale rinuncia prende effetto; c) per mancato pagamento, alla data di scadenza, della tassa annuale dovuta ai sensi dell’articolo

33, comma 3 precedente. In questo caso sono da osservare le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 33;

d) nel caso in cui l’invenzione non sia stata attuata nel termine di due anni dal rilascio della licenza obbligatoria di cui all’articolo 36 successivo; per quanto la portata della protezione sia stata limitata ai sensi degli articoli 25, 31 e 32 e alla data in cui la limitazione è stata pubblicata nel Registro dei brevetti, per la parte del brevetto non mantenuta.

2. L’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi provvede a prendere nota nel Registro dei brevetti dei motivi della decadenza del brevetto.

Art. 35 (Nullità del brevetto)

1. Il brevetto è nullo: a) se l’oggetto del brevetto non è brevettabile ai sensi degli articoli 1 a 6 precedenti; b) se la domanda non soddisfa le disposizioni dell’articolo 12 comma 1 precedente; c) se l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o, se il brevetto è

stato concesso sulla base di una domanda divisionale, oltre il contenuto della domanda iniziale da cui è derivata la domanda divisionale;

d) se la portata della protezione conferita dal brevetto è stata estesa dopo la concessione di cui all’articolo 24 precedente;

e) se il proprietario del brevetto non ne ha titolo ai sensi degli articoli 6 e 7 precedenti. 2. L’autorità giudiziaria della Repubblica di San Marino, su richiesta di un terzo, può

dichiarare nullo per intero o in parte un brevetto. La richiesta di nullità può essere presentata all‘autorità giudiziaria anche dopo la data di scadenza del brevetto.

3. Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso.

4. La declaratoria di nullità ha effetto retroattivo, ma non pregiudica: a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti; b) i contratti aventi per oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato

della sentenza che ha dichiarato la nullità, nella misura in cui siano già stati eseguiti. In questo caso tuttavia il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto.

5. Gli effetti del brevetto di cui all’articolo 21, commi 7 e 28 precedenti, decadono con effetto retroattivo per la parte del brevetto dichiarata nulla.

6. Quando la declaratoria di nullità pronunciata dall’autorità giudiziaria diventa definitiva, essa sarà pubblicata nel Registro dei brevetti e gli eventuali emendamenti apportati al brevetto saranno pubblicati dall’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

Art. 36 (Licenza obbligatoria)

1. Su richiesta di ogni persona che dimostri la propria capacità di attuare l'invenzione

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brevettata nella Repubblica di San Marino presentata all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può concedere una licenza obbligatoria se: a) dopo la scadenza di un periodo di quattro anni dalla data di presentazione della domanda di

brevetto o di tre anni dalla data della concessione del brevetto, applicandosi il termine che scade più tardi, l'invenzione brevettata non è attuata o non lo è in modo sufficiente nella Repubblica di San Marino;

b) qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta a una misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni della Repubblica di San Marino;

c) se l'invenzione protetta da brevetto italiano o sammarinese non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi a un brevetto sammarinese concesso in base a domanda precedente. In tal caso la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un notevole progresso tecnico. Se le due invenzioni hanno lo stesso fine industriale, la licenza obbligatoria è concessa soltanto con riserva della concessione di una licenza sul brevetto posteriore a favore del titolare del brevetto anteriore, qualora questi presenti istanza per l'apposizione della riserva stessa.

2. Nonostante il precedente comma 1, una licenza obbligatoria non è concessa se il titolare del brevetto dimostra all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi che esistono circostanze, indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa, tali da giustificare la non attuazione o insufficiente attuazione dell'invenzione brevettata nella Repubblica di San Marino e qualora il richiedente non dimostri di aver tentato di ottenere l’autorizzazione dal legittimo proprietario in termini e condizioni commerciali favorevoli e che i tentativi effettuati non sono giunti a buon fine entro un ragionevole periodo di tempo.

3. Non sono comprese fra le cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.

4. L’attuazione dell’invenzione brevettata nel territorio dello Stato italiano in modo sufficiente da soddisfare ai bisogni della Repubblica di San Marino è da considerarsi ragione sufficiente per non concedere una licenza obbligatoria.

5. Il beneficiario di una licenza obbligatoria ha il diritto di attuare l'invenzione brevettata secondo i termini precisati nella decisione che concede la licenza, deve iniziare l'attuazione dell'invenzione brevettata entro il periodo fissato in tale decisione e, successivamente, deve attuare l'invenzione brevettata in modo sufficiente, fatto salvo il pagamento di un adeguato compenso, al titolare del brevetto, indicato in tal decisione.

6. La concessione di una licenza obbligatoria non esclude la concessione di contratti di licenza da parte del titolare del brevetto o la concessione di altre licenze obbligatorie.

7. La licenza obbligatoria può essere concessa a un licenziatario che attui l’invenzione in Italia, purché soddisfi così i bisogni della Repubblica di San Marino, salvi i diritti di eventuali brevetti italiani che abbiano per oggetto la stessa invenzione.

8. La licenza obbligatoria è revocata qualora le circostanze che hanno portato alla sua concessione cessino di esistere in modo permanente e tenuto conto degli interessi del proprietario del brevetto e del licenziatario. La revisione della permanenza di tali circostanze è rivista su richiesta del titolare del brevetto.

9. La licenza obbligatoria non può essere accordata al contraffattore dell’invenzione. 10. La licenza obbligatoria è concessa per durata non superiore alla rimanente durata del

brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, può essere trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.

11. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio, anche da parte del licenziatario, dell’azione giudiziaria circa la validità del brevetto o dei diritti che ne derivano.

12. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto o il suo avente

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causa dall’onere di attuare l’invenzione. 13. Il brevetto decade qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla

concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

14. Colui che vuol ottenere la licenza obbligatoria deve farne istanza motivata all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi indicando la misura e le modalità di pagamento del compenso offerto. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi dà pronta notizia dell'istanza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto e a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o annotati.

15. Entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro che ne hanno diritto in base ad atti trascritti o annotati possono opporsi all'accoglimento della istanza ovvero dichiarare di non accettare la misura e le modalità di pagamento del compenso. L'opposizione deve essere motivata.

16. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi dà pronta comunicazione all'istante, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dell'opposizione prevista al comma 15 precedente e dei suoi motivi.

17. Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della raccomandata, l'istante deve far pervenire all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi le proprie osservazioni.

18. La licenza è concessa o negata con provvedimento dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. 19. Nel provvedimento di concessione della licenza vengono determinate la durata, le modalità

per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali, eventualmente, è subordinata la concessione. La misura e le modalità di pagamento del compenso, in caso di opposizione presentata ai sensi del comma 15 del presente articolo, sono determinate a norma del comma 2 del successivo articolo 110.

20. I presupposti e le condizioni della licenza possono, con provvedimento dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo.

21. Per la modificazione del compenso si applica il comma 3 dell’articolo 110. 22. La licenza è revocata con provvedimento dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, qualora

non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalità prescritte. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa, conceda l'uso del brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario. La comunicazione alle parti interessate dei provvedimenti adottati è effettuata a cura dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

23. Il provvedimento di concessione della licenza, quello di variazione delle condizioni relative, quello di revoca e la determinazione o la variazione del compenso sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e annotati nel Registro dei brevetti.

Art. 37 (Interferenza di diritti derivanti da brevetti sammarinesi e italiani)

In attuazione dell’articolo 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino e l’Italia del 31 marzo 1939, si applicano le seguenti disposizioni: 1. se una medesima invenzione è protetta contemporaneamente da domande di brevetto o da

brevetti italiano e sammarinese ugualmente validi e aventi il medesimo richiedente, titolare o avente causa: a) l’attuazione, da parte di terzi, dell’invenzione nel territorio della Repubblica di San Marino,

ma non in Italia, costituisce contraffazione o usurpazione della domanda o brevetto sammarinese, ma non della domanda o del brevetto italiano, e il richiedente, titolare o avente causa può promuovere azioni giudiziarie contro i contraffattori o usurpatori a San Marino;

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b) l’attuazione, da parte di terzi, dell’invenzione in Italia, ma non a San Marino, costituisce contraffazione o usurpazione della domanda o brevetto italiano, ma non della domanda o brevetto sammarinese, e il richiedente, titolare o avente causa può promuovere azioni giudiziarie contro i contraffattori o usurpatori in Italia.

2. Se una invenzione è protetta da domanda di brevetto o da brevetto italiano valido, ma non da domanda o brevetto sammarinese, l’attuazione, da parte di terzi, dell’invenzione nel territorio della Repubblica di San Marino costituisce contraffazione o usurpazione del titolo di protezione italiano e il titolare o avente causa può promuovere azioni giudiziarie secondo quanto disposto da questo Testo Unico.

3. Se una invenzione è protetta da domanda di brevetto o da brevetto sammarinese, l’attuazione, da parte di terzi, dell’invenzione nel territorio italiano costituisce contraffazione o usurpazione del titolo di protezione sammarinese e si possono promuovere azioni giudiziarie secondo quanto disposto dalle leggi italiane.

4. Se per una medesima invenzione sussistono contemporaneamente una domanda di brevetto o un brevetto italiano e una domanda di brevetto o un brevetto sammarinese, entrambi con medesima data di deposito o di priorità se applicabile, non decadute, con differenti richiedenti, titolari o aventi causa, non uniti da alcun legame giuridico o economico: a) l’attuazione, solo nella Repubblica di San Marino, ma non in Italia, da parte del titolare stesso

o di un suo avente causa, dell‘invenzione oggetto della domanda di brevetto o brevetto sammarinese non costituisce contraffazione o usurpazione della domanda di brevetto o brevetto italiano;

b) e l’attuazione solo in Italia da parte del titolare stesso o di un suo avente causa, dell’invenzione oggetto della domanda di brevetto o brevetto italiano non costituisce contraffazione o usurpazione della domanda di brevetto o brevetto sammarinese.

TITOLO II DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI

Art. 38 (Definizione di disegno e modello)

Ai fini del presente Testo Unico s'intende per: 1. "disegno o modello": l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in

particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;

2. "prodotto": qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore;

3. "prodotto complesso": un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

Art. 39 (Disegni registrabili)

1. Un disegno industriale è registrabile se è nuovo e ha carattere individuale. 2. I disegni industriali che sono contrari all'ordine pubblico o al buon costume non sono

registrabili né protetti dalla legge. 3. Il disegno o il modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che

costituisce un componente di un prodotto complesso è considerato registrabile:

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a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo, e

b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.

4. Per "utilizzazione normale" ai sensi del comma 3, lettera a) precedente s'intende l'utilizzo da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione.

Art. 40 (Novità)

Un disegno industriale è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Art. 41 (Carattere individuale)

1. Un disegno o modello ha un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

2. Nell'accertare il carattere individuale, si prende in considerazione il margine di libertà del creatore nel realizzare il disegno o modello.

Art. 42 (Divulgazione)

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 40 e 41, il disegno o modello si considera divulgato se è stato pubblicato a seguito di registrazione o altrimenti, ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico, salvo qualora tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

2. Non costituisce divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 40 e 41, il fatto che il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello registrato di uno Stato membro sia stato divulgato: a) dal suo creatore o avente diritto oppure da terzi in virtù di informazioni o atti del suo creatore

o avente diritto, e b) nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda ovvero, quando si

rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima. 3. Il comma 2 si applica anche quando il disegno o modello è stato divulgato a causa di un

abuso commesso nei confronti del suo creatore o avente diritto.

Art. 43 (Disegno o modello di aspetto determinato dalla sua funzione tecnica e disegno o modello di

interconnessione)

1. Non sono protette dalle disposizioni del presente Titolo II le caratteristiche dell'aspetto del prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

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2. Non sono protette dalle disposizioni del presente Titolo II le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato in esso, intorno ad esso o in contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.

3. In deroga al comma 2 precedente, il disegno o modello per cui ricorrono le condizioni di cui agli articoli 40 e 41 è protetto quando ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

Art. 44 (Titolare della registrazione e cambiamento di titolare)

1. Il diritto alla registrazione del modello o disegno spetta all'autore e ai suoi aventi causa. Salvo patto in contrario, la registrazione per modelli e disegni, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo rimanendo il diritto del dipendente di essere riconosciuto autore del modello o disegno e di far inserire il suo nome nel registro dei disegni e modelli e nella pubblicazione. Trovano comunque applicazione le disposizioni dell’articolo 7 precedente.

2. Ogni cambiamento nella titolarità della registrazione di un disegno o modello, o nella titolarità della relativa domanda, è trascritto a richiesta di ogni parte interessata ed è pubblicato dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi nel Registro dei disegni e modelli. Tale cambiamento non ha effetto nei confronti dei terzi fino a trascrizione avvenuta.

Art. 45 (Domanda di registrazione)

1. La domanda di registrazione di un disegno o modello è depositata presso l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi e deve contenere una richiesta, un campione dell'articolo che incorpora il disegno o modello o una raffigurazione grafica dello stesso e una indicazione del genere di prodotti per i quali il disegno o modello deve essere usato. La domanda è accompagnata dal pagamento della tassa prescritta.

2. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per non più di cento modelli o disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni o modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni.

3. Salvo il disposto del precedente comma 2 e del successivo articolo 56, non è ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero concernente una sola registrazione per più modelli o disegni. Se la domanda non è ammissibile, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi invita l'interessato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 precedente a limitare la domanda alla parte ammissibile.

Art. 46 (Atti per la presentazione della domanda di registrazione)

1. La domanda deve contenere: a) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio del richiedente, e anche del suo mandatario,

se vi sia; b) l'indicazione del disegno o modello, in forma di titolo, nel quale siano specificati i prodotti

industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, le caratteristiche dei prodotti stessi che s'intendono rivendicare e, ove necessario per l'intelligenza del disegno o modello, gli scopi da raggiungere con le caratteristiche medesime.

2. Alla domanda debbono essere uniti:

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a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali, la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi, secondo il disposto dei successivi commi;

b) la descrizione del disegno o modello, se necessaria per l'intelligenza del modello medesimo; c) il prescritto documento, comprovante il versamento delle tasse dovute; d) quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito anche l'atto di procura, ovvero la

lettera d'incarico. 3. In caso di rivendicazione di priorità, debbono essere altresì uniti i documenti di cui al

successivo articolo 47. 4. La protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere i prodotti, può

solamente essere conseguita con domanda a parte per la registrazione di un marchio, ai sensi del Titolo III seguente, e comunque nel disegno o modello non devono essere contenute denominazioni o segni del genere.

5. La parte di documentazione, costituita o dalla riproduzione grafica del disegno o modello, o dalla riproduzione grafica dei prodotti, o dal campione dei prodotti stessi, di cui al precedente comma 1, deve dare una idea del disegno o modello completa e chiara. Per quanto possibile, dalla documentazione anzidetta deve risultare ogni caratteristica che s'intenda rivendicare. La documentazione stessa deve essere tale, comunque, che ogni persona esperta, con l'ausilio delle indicazioni contenute nel titolo e nella eventuale descrizione, possa mettere in pratica il disegno o modello medesimo.

6. La riproduzione grafica o fotografica, del disegno o modello o dei prodotti, di cui sopra, deve contenere specifiche indicazioni a riguardo delle dimensioni dei prodotti, nonché a riguardo del rapporto fra le loro parti, quando le dimensioni e detto rapporto abbiano una consistente influenza sull'utilità funzionale o sull'effetto estetico dei prodotti medesimi. Se il colore o i colori costituiscono caratteristica del disegno o modello, la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati.

7. La riproduzione grafica, del disegno o modello o dei prodotti, può essere o eseguita a mano, o ottenuta mediante la fotografia, la stampa, la fototipia, la litografia o un processo analogo reso disponibile dal progresso tecnico, purché permetta la riproduzione del disegno o modello con la dovuta qualità.

8. Trattandosi di disegni o modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, può essere presentata, in luogo della riproduzione grafica, di cui ai precedenti commi, una tavola con su fissato il campione del prodotto, la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo. Questa disposizione si applica in ispecie ai disegni o modelli relativi ad esempio ai tessuti, ai merletti, alle carte da parati o ad altri prodotti similari.

9. Trattandosi, come nel caso del comma 7 precedente, di disegni o modelli industriali per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni e qualora, inoltre, la registrazione sia chiesta per un deposito multiplo ai sensi dell'articolo 45, comma 2 precedente, i singoli disegni o modelli devono essere individuati o da altrettante riproduzioni grafiche o fotografiche di cui ai precedenti commi o da altrettante tavole con su fissati i rispettivi campioni, a norma del comma 7 precedente.

10. Le riproduzioni grafiche del disegno o modello, o le riproduzioni grafiche dei prodotti, o i campioni dei prodotti stessi, se compresi in più tavole, debbono essere numerati progressivamente e i numeri delle riproduzioni o dei campioni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione se dovuta o, comunque, se presentata. I disegni debbono essere eseguiti in modo indelebile a linee di colore nero su cartoncino, carta o tela da disegno. Le tavole debbono avere le dimensioni ISO A4 e deve essere lasciato un margine di almeno due centimetri. Alla domanda si debbono unire tre esemplari di dette tavole, della cui identità risponde il richiedente la registrazione. I tre esemplari debbono essere firmati dal richiedente o dal mandatario. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può tuttavia accettare delle riproduzioni grafiche o dei campioni che abbiano uno sviluppo inferiore alla riquadratura interna di cui al precedente comma, ferma ogni altra disposizione.

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11. La descrizione, se dovuta, o, comunque, se presentata deve essere scritta, o impressa, in modo indelebile e chiaro, su carta di formato ISO A4. Alla domanda si debbono unire tre esemplari di detta descrizione, della cui identità risponde il richiedente la registrazione. I tre esemplari debbono essere firmati dal richiedente o dal mandatario.

12. Qualora il depositante presenti un solo esemplare delle tavole contenenti o la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti, o il campione dei prodotti stessi, oppure un solo esemplare della descrizione, è concessa facoltà di presentare gli altri esemplari entro due mesi dal deposito della domanda.

Art. 47 (Atti per la priorità)

1. Quando si rivendichi la priorità di un deposito fatto, agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti, originariamente in altro Stato in data non anteriore a sei mesi dalla data di deposito della domanda di registrazione sammarinese, si deve unire alla domanda un documento da cui si rilevino il nome del richiedente, il titolo del disegno o modello, che forma oggetto di quel deposito, la riproduzione grafica del disegno o modello stesso e l'eventuale descrizione, nonché la data in cui il deposito è avvenuto. Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante.

2. I documenti di cui al comma precedente debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, contenente, per le eventuali indicazioni quantitative, oltre le misure originarie, anche quelle rapportate al sistema metrico decimale. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ha facoltà di richiedere che la traduzione sia asseverata e autenticata dinanzi ad autorità sammarinesi. I certificati, anch'essi tradotti, rilasciati da Direttori o da Presidenti degli uffici di Stati facenti parte dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra, sono esenti da legalizzazione e possono essere sostituiti da pubblicazioni ufficiali, munite del timbro o del visto dell'ufficio da cui provengono. Il richiedente risponde della perfetta corrispondenza delle traduzioni anzidette con gli originali.

3. La rivendicazione dei diritti di priorità deve riferirsi alla domanda considerata come prima agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti.

4. Con una sola domanda per deposito multiplo ai sensi del precedente articolo 45 può essere rivendicata la priorità di più depositi esteri.

5. La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di registrazione. La registrazione viene, in ogni caso, concessa senza menzione della priorità, qualora, entro sei mesi dal deposito della domanda, non vengano prodotti nelle forme dovute, i documenti indicati nel primo comma del presente articolo. Qualora la priorità di un deposito compiuto agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nella registrazione dovrà farsi analoga annotazione del rifiuto.

Art. 48 (Esame, registrazione del disegno industriale o rifiuto della domanda, rilievi)

1. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi accorda la data di deposito ed esamina se la domanda soddisfi i requisiti degli articoli 38, 39 comma 2, e articoli 45, 46 e 47 precedenti.

2. Qualora l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi accerti che i requisiti di cui al comma 1 sono soddisfatti, registra il disegno industriale, pubblica un riferimento della registrazione e rilascia al richiedente un certificato di registrazione. In caso contrario rifiuta la domanda.

3. Il richiedente, su invito dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, deve completare la documentazione presentando appropriata descrizione, o nuova o altra descrizione, qualora essa sia necessaria per l'intelligenza del disegno o modello.

4. La disposizione del comma precedente si applica anche in caso di manchevolezze nella documentazione di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a) precedente e altresì in caso di

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manchevolezze nel titolo del disegno o modello, specialmente in fatto di caratteristiche rivendicate.

Art. 49 (Pubblicazione dei disegni e modelli)

1. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi mette a disposizione del pubblico la domanda di modello e disegno industriale con le riproduzioni o i campioni e le eventuali descrizioni come emendate dopo il deposito, purché il richiedente non ne abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può essere superiore ai dodici mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.

2. E’ data facoltà all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi prevedere la pubblicazione per mezzo di stampa o altro mezzo tipografico dei disegni e modelli se le risorse tecniche di detto Ufficio lo permettono e se la qualità dei mezzi di riproduzioni disponibili permettono la riproduzione fedele dei campioni, delle tavole grafiche o di disegno e degli eventuali colori. Sulla pubblicazione della registrazione sono riportate almeno le indicazioni di cui al comma 1 dell’articolo 46 precedente. Alla pubblicazione delle registrazioni deve essere allegato uno degli esemplari delle tavole contenenti o la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti, o il campione dei prodotti stessi, nonché uno degli esemplari dell'eventuale descrizione.

Art. 50 (Registro dei modelli e disegni)

1. Il registro dei disegni e modelli, deve contenere, per ogni domanda registrata, almeno le indicazioni seguenti: a) numero d'ordine della registrazione; b) giorno di deposito, e numero d'ordine della domanda; c) cognome, nome, residenza, o domicilio, del richiedente, ovvero denominazione e sede, se

trattasi di società, di associazione o di ente morale; d) titolo del disegno o modello; e) estremi del precedente deposito fatto all'estero, quando se ne rivendichi la priorità, la data, il

nome del depositante e il numero della registrazione, se questo è stato conseguito; f) data della concessione della registrazione; g) data della decadenza della registrazione.

2. Sullo stesso registro ed in relazione ad ogni registrazione, deve essere presa nota dei pagamenti delle tasse, nonché gli atti, relativi a registrazioni per disegni e modelli, elencati all'articolo 93 successivo.

Art. 51 (Rinuncia o limitazione della domanda di registrazione)

1. Il richiedente può sempre ritirare la domanda di registrazione del modello o disegno industriale, purché la sua richiesta pervenga all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi in tempo utile, durante la procedura di esame, in ogni caso prima che l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi abbia provveduto in merito alla registrazione.

2. La registrazione concernente più modelli o disegni industriali ai sensi dell’articolo 45 precedente può essere limitata, mutatis mutandi, su istanza del titolare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 20 e 32 precedenti.

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Art. 52 (Emendamento e correzione della domanda di registrazione)

1. Il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di registrazione, o di ricorso, nei casi in cui sia stato interposto ricorso, ha facoltà di correggere, nei rispetti formali e su richiesta motivata, le tavole contenenti la riproduzione grafica del disegno o modello, o dei prodotti, e la descrizione, originariamente depositate, mediante rettifiche delle tavole a postille sulla descrizione, sottoscritte dal richiedente o dal suo mandatario.

2. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi deve conservare la documentazione relativa alla domanda di registrazione iniziale, fare risultare la data di ricezione delle modifiche, ed adottare la dovuta cautela.

3. Nessun emendamento o correzione può estendere il contenuto della domanda di registrazione oltre il contenuto descritto nella domanda al momento del deposito.

Art.53 (Diritti conferiti dalla registrazione)

1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.

2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.

3. I diritti conferiti dal disegno o modello in forza della registrazione non sono esercitati riguardo: a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali; b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione; c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché‚ siano compatibili

con la corretta prassi commerciale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte;

d)all'arredo ed alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri paesi che entrano temporaneamente nel territorio della Repubblica di San Marino;

e) all'importazione nella Repubblica di San Marino di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui sopra;

f) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto di cui sopra.

Art. 54 (Durata della protezione)

1. In seguito alla registrazione, il disegno o modello per il quale ricorrono le condizioni di cui all'articolo 39 precedente, è protetto per uno o più periodi di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare del diritto può ottenere la proroga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni fino a un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione dietro pagamento della tassa quinquennale prescritta.

2. Il pagamento di ciascuna tassa quinquennale è dovuta entro il mese nel quale cade l’anniversario della data di deposito, per ciascun quinquennio a partire da quello in cui la domanda di registrazione è stata depositata. Un periodo di grazia di sei mesi è concesso per il pagamento della tassa annuale mediante il pagamento della soprattassa prescritta.

3. In caso di mancato pagamento della tassa annuale, e trascorsi i sei mesi di grazia di cui al comma 2 precedente per il pagamento della soprattassa, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi notifica all'interessato, che non risulta effettuato, nel termine prescritto, il pagamento della tassa dovuta e della soprattassa e ne dà atto nel Registro dei disegni e modelli, con apposita annotazione, dell'avvenuta decadenza della registrazione per mancato pagamento della tassa

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annuale, pubblicando poi nel Bollettino Ufficiale la notizia della decadenza stessa. 4. Il titolare della registrazione, ove possa provare di aver effettuato il pagamento in tempo,

può chiedere, presentando ricorso secondo le modalità previste da questo Testo Unico, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale, l'annullamento dell'anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione.

5. La registrazione s'intende decaduta, nei confronti di chiunque, dal compimento dell'ultimo quinquennio per il quale sia stata pagata la tassa.

Art. 55 (Estensione della protezione)

1. La protezione conferita dal presente Titolo II su un disegno o modello si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.

2. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà del creatore nella realizzazione del disegno o modello.

3. La protezione conferita dal presente Titolo II su un disegno o modello non può essere invocata per impedire la fabbricazione e la vendita di componenti di prodotti complessi destinati alla riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario.

Art. 56 (Cumulo altre forme di protezione)

1. Se le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto conferiscono ad esso carattere individuale e nello stesso tempo gli conferiscono il carattere di una invenzione, ai sensi del precedente Titolo I, può essere chiesta contemporaneamente la registrazione tanto per modello e disegno, quanto la concessione di brevetto d’invenzione, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto o registrazione. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto le cui caratteristiche dell’aspetto gli conferiscono nuovo carattere individualizzante e nello stesso tempo gli conferiscono il carattere di un’invenzione, è applicabile l’articolo 18 precedente.

2. Se le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto sono idonee a conferire un carattere individuale e nello stesso tempo un carattere distintivo, ai sensi del successivo Titolo III, può essere chiesta la registrazione di entrambe le registrazioni, ma non possono venire cumulate in una sola registrazione.

3. Il modello o disegno protetto o proteggibile con la registrazione può altresì beneficiare della protezione per diritto d’autore.

Art. 57 (Nullità o rifiuto della registrazione)

1. Al disegno o modello è negata la registrazione ovvero, se è stato registrato, il relativo diritto è dichiarato nullo: a) se non è un disegno o un modello ai sensi dell'articolo 38, comma 1 precedente, ovvero b) se non possiede i requisiti di cui agli articoli da 39 a 43 precedenti, ovvero c) se colui che richiede la registrazione ovvero il titolare del disegno o modello non è legittimato

ai sensi dell’articolo 44 precedente, ovvero d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato

divulgato dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest'ultima, e che sia protetto a decorrere da una data precedente mediante disegno o modello comunitario registrato o relativa domanda o mediante disegno o modello registrato nella Repubblica di San Marino o in Italia o relativa domanda.

e) se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo e il titolare di questo

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segno distintivo ne vieta l'uso, ovvero f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dal diritto

d'autore nella Repubblica di San Marino o in Italia, ovvero g) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati

nell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nella Repubblica di San Marino o in Italia.

2. I motivi di cui al comma 1, lettera c) possono essere dedotti esclusivamente dal titolare del disegno o modello legittimato.

3. I motivi di cui al comma 1, lettera d) possono essere dedotti dal richiedente, dal titolare del diritto in conflitto o da terzi che vi abbiano legittimo interesse.

4. I motivi di cui al comma 1, lettere e) e f), possono essere dedotti esclusivamente dal richiedente o dal titolare del diritto in conflitto.

5. I motivi di cui al comma 1, lettera g), possono essere dedotti dalla persona o dall'ente interessato all'utilizzazione o invocati dall’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di propria iniziativa.

6. In caso di rifiuto della registrazione di un disegno o modello o di dichiarazione di nullità del diritto su un disegno o modello a norma del comma 1, lettere b),e), f), g), il disegno o modello può essere registrato o mantenuto in forma modificata se in tale forma esso soddisfa le condizioni per la protezione e ne è mantenuta l'identità. La registrazione o il mantenimento in forma modificata può includere la registrazione accompagnata dalla parziale rinuncia da parte del titolare del disegno o modello o l'iscrizione nel registro dei disegni o modelli di una decisione giurisdizionale che dichiari la parziale nullità del diritto su un disegno o modello.

7. In deroga ai paragrafi da 1 a 7, per le domande di registrazione di disegni o modelli presentate anteriormente alla data di entrata in vigore di questo Testo Unico, nonché‚ alle registrazioni che ne risultano, si applicano i motivi di rifiuto della registrazione e le cause di nullità previste da questo Testo Unico.

8. La nullità del diritto su un disegno o modello può anche essere dichiarata dopo che esso si è estinto ai sensi dell’articolo 58 seguente o è stato oggetto di rinuncia ai sensi dell’articolo 51 precedente .

Art. 58 (Decadenza della registrazione)

1. La registrazione per disegni e modelli decade: a) alla scadenza del termine fissato nell’articolo 54 precedente; b) se il titolare ha rinunciato alla registrazione ai sensi dell’articolo 51 precedente, alla data alla

quale tale rinuncia prende effetto; c) per mancato pagamento, alla data di scadenza, della tassa quinquennale dovuta ai sensi

dell’articolo 54 precedente e se, entro sei mesi da tale data di scadenza, il titolare della registrazione o il suo avente causa non ha provveduto al pagamento della tassa quinquennale dovuta, aumentata della soprattassa dovuta per il ritardo.

2. L’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi provvede a prendere nota nel Registro dei disegni e modelli dei motivi della decadenza della registrazione.

TITOLO III (MARCHI D’IMPRESA E MARCHI COLLETTIVI)

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Art. 59 (Oggetto della registrazione)

1. Possono costituire oggetto di registrazione, come marchio d'impresa, tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere e i suoni, le cifre, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, salvo quanto disposto all’articolo 60 seguente.

2. Non sono nuovi, ai sensi del precedente comma, i segni che alla data del deposito della domanda: a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi

costanti del commercio; b) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o

servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio “notoriamente conosciuto” ai sensi dell’articolo 6 bis della Convenzione di Parigi. L’uso precedente del segno, quando non comporti notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo avente causa, non è di ostacolo alla registrazione;

c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale o insegna adottato da altri, se a causa dell’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni. L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità;

d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nella Repubblica di San Marino o con efficacia in essa in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni. Non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell’articolo 76 comma 1 lettere a), b), c) e comma 5 al momento della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità;

e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nella Repubblica di San Marino o con efficacia in essa in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità anche per prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nella Repubblica di San Marino o in Italia di rinomanza e quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe ingiusto vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

3. Ai fini previsti dal comma 2, lettere d) ed e) precedenti, le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.

4. Per la valutazione di quanto disposto nei commi precedenti di questo articolo, i marchi depositati o registrati in Italia sono assimilati a quelli della Repubblica di San Marino, in forza dell’articolo 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino e l’Italia del 31 marzo 1939.

Art. 60 (Segni esclusi dalla protezione)

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa:

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a) i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; b) i segni non atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa; c) i segni idonei ad ingannare il pubblico o gli operatori, in particolare per quanto attiene alla

provenienza geografica, alla natura o alle caratteristiche dei prodotti o servizi; d) i segni costituiti dagli stemmi, dagli emblemi o dagli altri segni che rivestano interesse

pubblico o che siano richiamati nelle convenzioni internazionali vigenti, nei casi ed alle condizioni indicate nelle convenzioni stesse, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;

e) i segni privi del requisito di novità, identici o simili ad altro marchio d’impresa registrato per prodotti o servizi affini oppure identici o simili ad un marchio d’impresa avente rinomanza;

f) i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la quantità, la qualità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

g) i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;

h) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

2. In deroga a quanto disposto all’articolo 59, comma 2 lettera a) e al comma 1 lettera f) del presente articolo, possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

3. I ritratti di persone non possono essere registrati, come marchi, senza il consenso delle medesime, e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli, in loro mancanza, o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti; e, in mancanza, o dopo la morte di questi ultimi dei parenti fino al quarto grado incluso.

4. I nomi di persona, diversi da quello di chi chiede la registrazione, possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ha tuttavia facoltà di subordinare la concessione della registrazione, anche in tal caso, al consenso stabilito al comma 3 del presente articolo. In ogni caso, la concessione della registrazione non impedirà, a chi abbia diritto al nome, di farne uso anche nella ditta da lui prescelta.

5. Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi o dei soggetti di cui al comma 3 precedente i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelle di Enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

Art. 61 (Domanda per la registrazione del marchio)

1. La domanda per la registrazione di un marchio d'impresa è depositata presso l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, previo pagamento delle tasse prescritte.

4. Una medesima domanda non può contenere né la richiesta di più registrazioni, né la richiesta di una sola registrazione per più marchi. Se la domanda riguarda più marchi, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad un solo marchio, con facoltà di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.

5. La domanda di registrazione del marchio, redatta in triplo esemplare e firmata dal richiedente o dal mandatario, deve essere scritta, o impressa, in modo indelebile e chiaro su

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carta di formato ISO A4. 6. La domanda deve contenere:

a) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio del richiedente, e anche del suo mandatario, se vi sia;

b) l'indicazione del genere dei prodotti, merci o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere;

c) l'indicazione del modo di applicazione del marchio ai detti prodotti, merci o servizi, se come etichetta o come incisione o come rilievo o altro;

d) la descrizione del marchio, che metta in evidenza i caratteri delle sue diverse parti; e) l'esemplare della riproduzione del marchio, da applicare sulla o allegare alla domanda

ottenuto con opportuni mezzi di riproduzione tipografica su carta bianca comune, deve avere dimensioni non superiori a quelle del formato ISO A4 margini inclusi;.

f) la prescritta attestazione di versamento comprovante il pagamento delle tasse dovute; g) una dichiarazione di protezione.

7. Nel caso di registrazione di un marchio grafico, le copie devono essere in colore identiche all'esemplare del marchio che si vuole registrare e riprodotte con opportuni mezzi di riproduzione tipografica di qualità sufficiente a permettere la loro riproduzione e stampa con moderni mezzi di riproduzione a disposizione dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, mantenendo la qualità originale. L’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ha facoltà di decidere quali mezzi di riproduzione possono essere usati e quali esclusi a salvaguardia della qualità della riproduzione.

8. La descrizione del marchio deve contenere l'indicazione del colore o dei colori, compresi il bianco o il nero ove tali colori costituiscano caratteristica del marchio stesso.

9. L'esemplare della riproduzione del marchio non può contenere alcun richiamo o riferimento a eventuali brevetti di invenzione o di modelli e disegni industriali, neppure se riguardano i prodotti o merci che il marchio è destinato a contraddistinguere.

10. Alla domanda di registrazione per marchi collettivi, deve unirsi, oltre i documenti indicati nei commi precedenti, anche copia delle norme statutarie di cui all’articolo 73, comma 2 successivo concernenti l'uso dei marchi collettivi, e le relative sanzioni, le modificazioni statutarie debbono essere comunicate, a cura dei legali rappresentanti degli enti o delle associazioni, titolari dei marchi collettivi, all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

11. In caso di rivendicazione di priorità, derivante dal deposito di una domanda all'estero, ovvero dall'esposizione del prodotto o merce, il richiedente fornirà all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi i documenti e le notizie comprovanti l'esistenza della priorità come specificato nell’articolo 62 seguente.

12. La documentazione incompleta all'atto del deposito può essere completata nel termine di due mesi dalla data del deposito stesso.

Art. 62 (Atti per la rivendicazione di priorità)

1. Chi nella registrazione faccia riferimento ad una precedente domanda di registrazione depositata o ad una precedente registrazione ottenuta per lo stesso marchio in altro Stato da lui o da un suo avente causa, dovrà unire alla dichiarazione un certificato dal quale risulti in quale data e sotto quale numero d'ordine sia stata fatta la registrazione all'estero.

2. Se la registrazione all'estero abbia avuto luogo a favore di altri, il richiedente deve produrre il titolo di acquisto per il quale è consentito il trasferimento del marchio.

3. Quando si rivendichi la priorità di un deposito originariamente fatto in altro Stato in data non anteriore a sei mesi dalla data di deposito della domanda di registrazione sammarinese, agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti, si deve unire alla domanda un documento contenente la riproduzione del marchio, che forma oggetto di quel deposito, con l'elenco dei

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prodotti ai quali il marchio si riferisce e da cui si rilevino il nome del depositante, la data del deposito, nonché la data ed il numero di registrazione del marchio stesso, se sia stato già registrato.

4. Se il deposito all'estero è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche produrre il titolo di acquisto per il quale è consentito il trasferimento del marchio.

5. I documenti di cui ai precedenti commi debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana.

6. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ha facoltà di richiedere che la traduzione sia certificata conforme al testo straniero dall'Autorità diplomatica o consolare dello Stato in cui il documento fu formato, ovvero da un traduttore ufficiale.

7. I certificati, anch'essi tradotti, rilasciati da direttori o da presidenti degli uffici di Stati facenti parte dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra, sono esenti da legalizzazione e possono essere sostituiti da pubblicazioni ufficiali, munite del timbro o del visto dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi da cui provengono.

8. Il richiedente risponde della perfetta corrispondenza delle traduzioni anzidette con gli originali.

9. La rivendicazione dei diritti di proprietà, deve riferirsi alla prima domanda depositata originariamente in uno degli Stati dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

10. Quando all'estero siano state depositate domande separate sotto date diverse, per le varie parti di uno stesso marchio, e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di priorità, per ognuna di esse, ancorché costituiscano un tutto unico, deve depositarsi separata domanda.

11. Ove con una sola domanda siano rivendicate più registrazioni o più depositi delle dette parti diverse di uno stesso marchio, alle nuove domande separate è applicabile l'articolo 61, commi 2, 3, 4.

12. Quando sia intervenuto il provvedimento del Segretario di Stato all’Industria per la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorità per tale protezione temporanea, a norma del successivo articolo 75, commi 1 e 2, il richiedente deve allegare alla domanda di registrazione un certificato, debitamente legalizzato, del Comitato esecutivo o direttivo o della Presidenza della esposizione.

13. Il certificato deve contenere: a) il cognome, nome e domicilio dell'espositore; b) la data in cui il prodotto o merce, portante il marchio, è stato consegnato per l'esposizione; c) una descrizione sommaria del marchio, ove sia specificato in che cosa il marchio consista, se

in una parola, o figura, o segno e quale, e siano messe in evidenza le caratteristiche del marchio stesso, in modo da renderne possibile l'identificazione.

14. Al certificato medesimo deve essere allegato, necessariamente nel caso di un marchio grafico, un esemplare della riproduzione del marchio.

15. In caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, il certificato anzidetto, rilasciato dagli organi corrispondenti a quelli di cui al comma 12, deve essere vistato dalle competenti Autorità consolari.

16. Trascorso lo speciale termine stabilito per le esposizioni in uno Stato estero, rimane sempre salva la facoltà di rivendicare, agli effetti della priorità, la data di deposito della domanda di registrazione fatta all'estero.

17. Qualora il richiedente la registrazione non sia l'espositore, deve produrre il titolo di acquisto per il quale è consentito il trasferimento del marchio.

18. La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di registrazione.

19. Il marchio viene in ogni caso concesso senza menzione della priorità, qualora, entro sei mesi dal deposito della domanda, non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti prescritti da questo Testo Unico.

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Art.63 (Durata della registrazione)

1. La registrazione di un marchio ha la durata di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione.

2. La registrazione di primo deposito, può essere rinnovata per periodi consecutivi di dieci anni mediante la concessione di una registrazione di rinnovazione, spettante allo stesso titolare, o al suo avente causa, e mediante pagamento della tassa prescritta. Questo si applica anche ad ogni successiva registrazione di rinnovazione.

3. Gli effetti della rinnovazione decorrono dalla scadenza della registrazione precedente.

Art.64 (Modalità di rinnovazione della registrazione del marchio)

1. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, o per il marchio precedente modificato solo nei suoi caratteri non distintivi, che non alterino sostanzialmente l’identità del marchio inizialmente registrato, e con riguardo allo stesso genere di prodotti o merci o a generi affini, comunque compresi nella stessa classe, secondo la classificazione risultante dall’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, e successive modificazioni.

2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni, su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio in corso, trascorso il quale la registrazione può essere rinnovata nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione di una soprattassa.

3. La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari.

4. La domanda per rinnovazione di marchio deve essere fatta dal titolare della registrazione o dal suo avente causa, nel modo prescritto per le domande di prima registrazione.

5. La domanda deve contenere il numero distintivo e la decorrenza della registrazione di primo deposito, nonché i numeri delle eventuali registrazioni di rinnovazione.

6. Alla domanda di rinnovazione debbono unirsi i documenti richiesti ai precedenti commi 3 e 4. Se nessuno di tali documenti ha subito cambiamenti rispetto alla registrazione di primo o precedente deposito, il titolare della registrazione o il suo avente causa può presentare una dichiarazione scritta, sotto propria responsabilità, che tutti i documenti richiesti o parte di essi sono rimasti invariati. Alla domanda di rinnovazione deve essere comunque allegata la prescritta attestazione di versamento comprovante il pagamento delle tasse dovute.

7. Se la registrazione precedente appartiene a più persone, la domanda di rinnovazione può essere fatta da una soltanto, nell'interesse di tutte.

8. Se la registrazione di rinnovazione è chiesta per un marchio costituente modificazione, nei suoi caratteri distintivi, del marchio precedente, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a trasformare la domanda di rinnovazione in domanda di registrazione di primo deposito, che avrà effetto dalla data di tale domanda di rinnovazione. Il richiedente può presentare ricorso contro la decisione dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

Art. 65 (Esame della domanda e rilievi)

1. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi procede ad un esame della domanda per accertare: la regolarità formale della domanda dei seguenti: a) l'assenza dei motivi di esclusione dalla protezione di cui al precedente articolo 60, comma 1

lettere a), b), c) e d); b) se può trovare applicazione il successivo articolo 73, quando si tratta di marchi collettivi;

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c) se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma dei precedenti articoli 59 commi 1 e 2, lettera a), e 60 commi 3, 4 e 5;

d) se, nell’ipotesi di cui al successivo articolo 69, commi 4, 5 e 6, concorrono le condizioni volute dalle convenzioni internazionali.

2. Qualora si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi registra il marchio, pubblica un riferimento alla registrazione e rilascia al richiedente un certificato di registrazione. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi respinge la domanda.

3. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o religiosa, o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, prima di concedere la registrazione, invierà l'esemplare del marchio e quant'altro potrà occorrere, alle Amministrazioni Pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso, in conformità di quanto è disposto nel comma 5 seguente.

4. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ha facoltà di provvedere, ai termini del precedente comma 3 in ogni caso di cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

5. Se l'Amministrazione interessata, o competente, di cui al precedente comma 3, esprime avviso contrario alla concessione della registrazione, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi respinge la domanda.

6. Il provvedimento col quale l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi respinge la domanda, o comunque non l'accoglie integralmente, deve essere comunicato per iscritto al richiedente, il quale ha facoltà di presentare ricorso davanti al Giudice Amministrativo.

7. Il richiedente può sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame, prima che l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi abbia provveduto in merito alla registrazione del marchio.

8. Il richiedente, prima che l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi abbia provveduto alla registrazione, ha facoltà di correggere nei rispetti formali la dichiarazione di protezione, originariamente depositata. La richiesta per la correzione del documento anzidetto deve essere motivata.

9. Il richiedente, su invito dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, deve completare, o rettificare, la domanda o i documenti, qualora sia necessario, per meglio determinare l'ambito della tutela richiesta.

10. Il richiedente la registrazione di rinnovazione, quando sia l'avente causa del titolare della registrazione di primo deposito, è tenuto a giustificare il suo titolo.

Art. 66 (Osservazioni di terzi e opposizione)

1. Per un periodo di quattro mesi a partire dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione di un marchio, qualsiasi terzo, incluso i gruppi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori, può presentare osservazioni contro la registrazione del marchio che forma oggetto della domanda.

2. Le osservazioni devono essere presentate per iscritto e specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso dalla registrazione. In tal caso esse vengono allegate al fascicolo di domanda di registrazione e sono notificate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni. I terzi non diventano parti della procedura dinanzi all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione di un marchio, può essere presentata opposizione per i motivi di esclusione previsti ai sensi dell’articolo 59 comma 2 lettere da b) a e).

4. L’opposizione può essere presentata da parte di un titolare di marchio registrato sammarinese o italiano o di una domanda di marchio sammarinese o italiana depositata anteriormente o beneficiante di una data di priorità anteriore o dal titolare di un marchio

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anteriore notoriamente conosciuto e deve essere fondata su tale diritto di esclusiva. Il titolare di una licenza esclusiva di sfruttamento per un marchio può presentare opposizione se tale diritto non sia espressamente escluso dal contratto di licenza. L’opposizione può essere presentata per tutti o parte dei prodotti per cui è stata richiesta la registrazione.

5. La procedura di opposizione si svolge per iscritto in base ad un contraddittorio. Essa può essere presentata direttamente dall’interessato, qualora si tratti di un residente sammarinese, o dal suo mandatario. L’opposizione si intende perfezionata con il deposito di un atto di opposizione e con il pagamento della tassa prescritta, entro i termini su indicati.

6. L’opposizione può essere presentata nei medesimi termini dalla data di pubblicazione nel bollettino internazionale contro marchi internazionali designanti San Marino secondo l’Accordo di Madrid.

7. L’opposizione viene notificata al titolare della domanda di registrazione del marchio e l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi impartisce un termine di risposta non inferiore a due mesi. Trascorso il termine impartito l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi prepara un progetto di decisione che trasmette alle parti che possono presentare le loro osservazioni entro il termine impartito. In caso di mancata presentazione di osservazioni, il progetto diventa decisione finale. La decisione è pubblicata sul bollettino dei marchi.

8. Il Direttore dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi emana le direttive necessarie allo svolgimento delle procedure di opposizione.

Art. 67 (Concessione della registrazione)

1. La registrazione non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità di esso o l'appartenenza del marchio.

2. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi pubblica la notizia delle registrazioni e l'esemplare dei marchi nel Bollettino Ufficiale e ne prende nota nel Registro dei marchi.

3. Avvenuta la registrazione, gli esemplari del marchio e in genere i documenti di ciascuna registrazione sono posti a disposizione del pubblico.

Art. 68 (Registro dei marchi)

1. L’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi mantiene un Registro dei marchi che deve contenere, per ogni domanda accolta, almeno le indicazioni seguenti: a) il numero d'ordine e il giorno di deposito della domanda; b) cognome, nome, residenza e domicilio del richiedente, ovvero denominazione e sede, se

trattasi di società, di associazione o di ente morale, e del mandatario, se vi sia; c) un esemplare della riproduzione del marchio; d) l'indicazione dei prodotti o merci che il marchio è destinato a contraddistinguere; e) estremi della precedente registrazione del marchio avvenuta nello Stato di origine, o del

precedente deposito fatto all'estero; le indicazioni prescritte dall'articolo 75, del presente Testo Unico, quando si rivendichi la priorità per la protezione temporanea in una esposizione;

f) data della concessione della registrazione. 2. Il registro deve contenere inoltre le informazioni sui pagamenti delle tasse. 3. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi prende poi nota, nello stesso registro, dell'esito della

domanda. Nel Registro dei marchi deve essere annotato qualunque altro dato eventualmente previsto dal presente Testo Unico.

4. Sullo stesso registro ed in relazione ad ogni registrazione, deve essere presa nota degli atti elencati all'articolo 93 e dei relativi mutamenti di cui all'articolo 101.

5. Il registro deve contenere, per le registrazioni di rinnovazione, anche gli estremi della registrazione di primo deposito, nonché il numero d'ordine della rinnovazione.

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6. Sulla registrazione di primo deposito sono riportate le indicazioni di cui al precedente comma 1.

7. Sulla registrazione di rinnovazione sono altresì indicati gli estremi di cui al precedente comma 5.

8. Alla registrazione di primo deposito o di rinnovazione deve essere allegato uno degli esemplari della dichiarazione di protezione.

9. I marchi collettivi sono registrati in una sezione speciale del Registro dei marchi.

Art. 69 (Titolare del marchio)

1. Può ottenere la registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

2. Non può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi abbia fatto la domanda in malafede.

3. Anche le Amministrazioni di Stati, Regioni, Province e Comuni possono ottenere registrazioni per marchi.

4. La registrazione per marchio, a favore di stranieri che non abbiano nel territorio della Repubblica di San Marino le imprese da cui provengono i prodotti o le merci contraddistinti dal marchio stesso, può essere concessa se gli Stati ai quali appartengono i richiedenti accordano ai cittadini sammarinesi reciprocità di trattamento.

5. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio della Repubblica di San Marino in materia di marchi, si intendono estesi ai cittadini sammarinesi.

6. Il diritto di ottenere, ai sensi delle convenzioni internazionali, la registrazione per un marchio, registrato precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa.

Art. 70 (Diritti al marchio)

1. La domanda di registrazione per marchio, deve essere fatta da chi ha diritto di ottenerlo, ai sensi di questo Testo Unico e delle convenzioni internazionali o dal suo avente causa.

2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione del marchio spetta a una persona diversa da chi abbia depositato la domanda, tale persona può, se la registrazione non sia stata ancora effettuata ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta: a) assumere a proprio nome la domanda di registrazione rivestendo a tutti gli effetti la qualità di

richiedente; b) depositare una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio

contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale comunque cessa di avere effetti;

c) ottenere il rigetto della domanda. 3. Se la registrazione sia stata effettuata a nome di persona diversa dall’avente diritto, questi

può a sua scelta: a) ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome dell’attestato di

registrazione; b) far valere la nullità della registrazione effettuata da chi non ne aveva diritto.

4. Per i marchi collettivi la domanda deve essere fatta da chi ha la rappresentanza dell'ente o dell'associazione.

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Art. 71 (Diritti conferiti dalla registrazione)

1. Il titolare del marchio d'impresa, in relazione a qualsiasi prodotto o servizio per il quale il marchio è stato registrato, ha il diritto di far uso esclusivo dello stesso e di vietare a terzi di usare per prodotti o servizi identici o affini, senza il proprio consenso, un segno identico o simile al marchio registrato, tale da determinare un rischio di confusione per il pubblico.

2. Il titolare di un marchio registrato, oltre ad ogni altro diritto, rimedio o azione a sua disposizione, ha il diritto d'istituire azioni giudiziarie contro ogni persona che faccia uso, senza il proprio consenso, del marchio in relazione a qualsiasi prodotto o servizio per il quale è stato registrato o contro chi metta in pratica atti che rendano possibile che tale contraffazione si verifichi. Qualora una confusione possa nascere nel pubblico, tale diritto si estende all'uso di un segno simile al marchio registrato e usato in relazione a prodotti o servizi simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato.

3. Qualora il marchio registrato goda nella Repubblica di San Marino e in Italia di rinomanza, il titolare del marchio ha altresì il diritto di vietare a terzi l'uso di un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se l'uso del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

4. Il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

5. I diritti esclusivi, sono conferiti con la registrazione, salvo il disposto del successivo articolo 79.

Art. 72 (Limitazione sui diritti conferiti dal marchio)

1. I diritti sul marchio d’impresa non permettono al titolare di esso di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica: a) del loro nome e indirizzo; b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla

provenienza geografica, all’epoca della fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio d’impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio; purché l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva.

2. Le limitazioni di cui ai punti a) e b), peraltro, non esonerano i terzi dall’evitare che da tali usi derivino effetti confusori o ingannevoli.

3. I diritti conferiti dalla registrazione di un marchio non si estendono ad atti relativi ad articoli che sono stati messi in commercio, nella Repubblica di San Marino, dal titolare del marchio registrato o con il suo consenso.

4. La limitazione sui diritti conferiti dalla registrazione del marchio di cui al precedente comma 2, tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

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Art. 73 (Marchi collettivi)

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, gli articoli 59, 60, 61, 63, 71 si applicano ai marchi collettivi.

2. La domanda per la registrazione di un marchio collettivo deve designare il marchio come marchio collettivo e deve essere accompagnata da un regolamento che ne disciplina l’uso, nonché i controlli e le relative sanzioni.

3. Il titolare di un marchio collettivo registrato deve notificare all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ogni modifica intervenuta nel regolamento relativo al marchio stesso.

4. Le disposizioni dei precedenti commi di questo articolo sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel paese d’origine, purché in esso sia accordata alla Repubblica di San Marino reciprocità di trattamento.

5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente Testo Unico in quanto non contrastino con la natura di essi.

6. In deroga all’articolo 60, comma 1 lettera c), un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tale caso peraltro l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possono creare situazioni di ingiustificato privilegio, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l’avviso delle amministrazioni pubbliche, in particolare sammarinesi e italiane, categorie e organi interessati o competenti.

7. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel commercio del nome stesso, purché quest’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

Art. 74 (Trasferimento del marchio e licenza)

1. Ogni cambiamento nella titolarità della registrazione di un marchio d'impresa o di un marchio collettivo, o nella titolarità della relativa domanda, è trascritto a richiesta di ogni parte interessata ed è pubblicato dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi nel Registro dei marchi. Tale cambiamento non ha effetto nei confronti dei terzi fino a trascrizione avvenuta.

2. Ogni cambiamento nella titolarità della registrazione di un marchio collettivo, o nella titolarità di una domanda relativa, richiede l'approvazione preventiva da parte del Segretario di Stato all’Industria.

3. Ogni contratto di licenza relativo alla registrazione di un marchio d'impresa o alla sua applicazione deve disporre un controllo effettivo da parte del concedente sulla qualità dei prodotti e dei servizi del licenziatario in relazione ai quali il marchio è usato. Se il contratto di licenza non dispone tale controllo di qualità o se tale controllo non è effettivamente esercitato, il contratto di licenza non è valido e il diritto esclusivo di cui all'articolo 71 commi 1) e 3) non può essere esercitato.

4. La registrazione di un marchio collettivo, o una domanda relativa, non può formare oggetto di un contratto di licenza.

5. Il marchio può essere trasferito, indipendentemente dal trasferimento dell'azienda, o di un ramo particolare di questa, o per la totalità o parte dei prodotti e dei servizi per i quali è stato registrato.

6. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o parte dello Stato, a condizione

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che in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.

7. Il titolare del marchio di impresa può far valere il diritto all’uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.

8. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

Art. 75 (Protezione temporanea)

1. Entro i limiti ed alle condizioni indicati nei commi seguenti, può essere accordata, mediante provvedimento del Segretario di Stato all’Industria una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano in esposizioni, nazionali od internazionali, ufficiali o ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio della Repubblica di San Marino, o in uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento, in particolare l’Italia.

2. La protezione temporanea fa risalire la priorità della registrazione, a favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del prodotto o merce per l'esposizione ed ha effetto sempre quando la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed in ogni caso non oltre sei mesi dall'apertura dell'esposizione.

3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi è stabilito un termine più breve, la domanda di registrazione deve essere depositata entro questo termine.

4. Tra più marchi per prodotti o merci consegnati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorità spetta al marchio pel quale è stata depositata prima la domanda di registrazione.

5. Le date anzidette debbono essere indicate dall'interessato e menzionate nel Registro dei marchi e nella registrazione, previa la loro verifica da parte dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

Art. 76 (Decadenza della registrazione)

1. Il marchio decade per: a) mancato uso o per sospensione dello stesso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo

che il mancato uso non sia giustificato da motivi legittimi; b) se il marchio sia divenuto nel commercio, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo

titolare, denominazione generica del prodotto o servizio; c) se il marchio diviene idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura,

qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti e i servizi per i quali é registrato;

d) se il marchio sia diventato contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume; e) per mancato pagamento della tassa di rinnovazione.

2. Sono equiparati all’uso del marchio l’uso dello stesso in una forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l’apposizione nella Repubblica di San Marino o in Italia del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell’esportazione di essi.

3. Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non usato sia, in pari tempo, titolare di altra o di altre registrazioni, tuttora in vigore, per marchi simili, di uno almeno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.

4. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l’uso, la

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decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda principale o riconvenzionale di decadenza sia iniziato o ripreso l’uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l’inizio o la ripresa dell’uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda principale o riconvenzionale di decadenza, tali inizio o ripresa non vengono presi in considerazione, se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione di domanda principale o riconvenzionale di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.

5. La registrazione decade inoltre per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.

6. La prova della decadenza per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.

7. In caso di decadenza per mancato pagamento della tassa di rinnovazione si applica, mutatis mutandi, la stessa procedura descritta nell’articolo 33 commi 3 a 6.

8. Se i motivi di decadenza di un marchio d’impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi.

9. L’onere di provare la decadenza di un marchio registrato incombe in ogni caso a chi lo impugna. La decadenza e la nullità del marchio hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.

Art. 77 (Nullità della registrazione del marchio)

1. La registrazione del marchio è nulla, salvo il disposto del seguente comma 2: a) se manca di uno dei requisiti previsti nel precedente articolo 59 comma 2; b) se è in contrasto col disposto del precedente articolo 60, commi 1, 3, 4 e 5; c) se è in contrasto col disposto del precedente articolo 69 comma 2; d) nel caso del precedente articolo 70 comma 3 lettera b).

2. In deroga al comma 1 lettere a) e b), con riferimento all’articolo 59 comma 2, lettera a) e all’articolo 60 comma 1, lettera f), il marchio non può essere dichiarato nullo se prima della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

3. Se i motivi di nullità di un marchio d’impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi.

4. Il titolare di un marchio d’impresa anteriore ai sensi dell’articolo 59 comma 2, lettere d), e), e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore registrato né opporsi all’uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all’uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.

5. La preclusione dell’azione di cui al comma precedente si estende anche ai terzi. 6. La disciplina del comma 4 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione

dell’articolo 60, comma 1, lettera h) e commi 3, 4 e 5. 7. L’onere di provare la nullità di un marchio registrato incombe in ogni caso a chi lo

impugna. La decadenza e la nullità del marchio hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.

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Art. 78 (Rinuncia al marchio, limitazione e modifica)

1. Il titolare può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di registrazione, o limitare l’elenco dei prodotti o servizi che essa contiene.

2. Il titolare del marchio o il suo avente causa, può in qualsiasi momento prima del termine di dieci anni dalla registrazione di primo deposito o da una successiva registrazione di rinnovazione rinunciare al marchio con relativa dichiarazione inviata per iscritto all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

3. La rinuncia e la limitazione divengono efficaci con la loro annotazione nel Registro dei marchi e di esse deve esser data notizia nel Bollettino Ufficiale.

4. Nessuna modifica del marchio nel Registro dei marchi è ammessa durante la durata della registrazione, né all’atto della sua rinnovazione, salvo quanto disposto all’articolo 64 comma 1.

Art. 79 (Uso del marchio)

1. In caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non registrato, che non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la concessione della registrazione per il marchio stesso.

2. E’ vietato a chiunque di far uso di un marchio già registrato e di fatto usato, dopo che la relativa registrazione sia stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell’uso del marchio.

3. Non è consentito di usare il marchio in modo contrario alla legge, né in modo da generare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato o da ledere un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

4. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore e/o del commerciante dal quale abbia ricevuto i prodotti o le merci.

5. E’ vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna un segno uguale o simile all’altrui marchio se a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività d’impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di associazione tra i due segni.

6. Il divieto di cui al comma precedente si estende all’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi non affini, che goda nella Repubblica di San Marino o in Italia di rinomanza se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio del carattere distintivo o della rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, per quanto applicabili, anche qualora gli atti da essi descritti si compiono in Italia, in forza dell’articolo 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino e l’Italia del 31 marzo 1939.

Art. 80 (Marchi internazionali)

1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra, le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni

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internazionali. 2. Il rifiuto del riconoscimento nella Repubblica di San Marino di detti marchi può essere

fatto entro un anno dalla data della pubblicazione del marchio nel Bollettino dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra “Les Marques Internationales”.

Art. 81 (Preesistenza di un marchio registrato in Italia)

In applicazione dell’articolo 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino e l’Italia del 31 marzo 1939, valgono le seguenti disposizioni con riguardo ai marchi: 1. Se uno stesso marchio è protetto contemporaneamente da domanda di registrazione o da

registrazione italiane e sammarinese e aventi il medesimo richiedente, titolare o avente causa, l’uso illecito, da parte di un terzo, del marchio nel territorio della Repubblica di San Marino non costituisce contraffazione o usurpazione del marchio italiano e l’uso illecito del marchio in Italia non costituisce contraffazione o usurpazione del marchio sammarinese. In tali casi il richiedente la domanda di registrazione o il titolare del marchio può adire l’Autorità giudiziaria italiana esclusivamente in forza dei diritti conferitigli dalla domanda di registrazione o dal marchio italiano e l’Autorità giudiziaria sammarinese esclusivamente in forza dei diritti conferitigli dalla domanda di registrazione o dal marchio sammarinese.

2. Se un marchio è protetto da domanda di registrazione o registrazione italiana ma non sammarinese, l’uso, da parte di un terzo, del marchio nel territorio della Repubblica di San Marino costituisce contraffazione o usurpazione del titolo di protezione italiano e si applicano le disposizioni rilevanti di questo Testo Unico.

3. Se un marchio è protetto da domanda di registrazione o da registrazione sammarinese, ma non italiana, l’uso illecito, da parte di un terzo, del marchio nel territorio dello Stato italiano costituisce contraffazione o usurpazione del titolo di protezione sammarinese e si applicano le leggi italiane.

TITOLO IV NOMI COMMERCIALI, INDICAZIONI DI PROVENIENZA, DENOMINAZIONI D’ORIGINE E ATTI DI

CONCORRENZA SLEALE

Art. 82 (Significato di “nome commerciale”, di “indicazione di provenienza” e di “denominazione di

origine”)

Ai fini del presente Testo Unico: 1. “nome commerciale” significa il nome o la designazione che identifica l'impresa; 2. “indicazione di provenienza” significa ogni espressione o segno usato per indicare che un

prodotto o servizio ha origine in un determinato Paese, regione o altra entità geografica; 3. “denominazione di origine” significa il nome del Paese, regione o altra entità geografica

che serve a designare un prodotto dal quale esso origina, le cui qualità tipiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico, includendovi fattori naturali e umani o entrambi; ogni nome che non sia quello di un paese, regione o altra entità geografica è considerato come nome di entità geografica se si riferisce ad una specifica area geografica quando è usato in relazione a certi prodotti.

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Art. 83 (Protezione dei nomi commerciali)

Nonostante l'obbligo presente in leggi o regolamenti di registrare i nomi commerciali, tali nomi sono protetti contro gli atti illeciti commessi da terzi anche prima della loro registrazione o senza registrazione. In particolare, è considerato illecito ogni successivo uso del nome commerciale da parte di terzi, sia come nome commerciale che come marchio d'impresa, marchio di servizio o marchio collettivo, e ogni uso di un nome commerciale o marchio simile, tale da ingannare verosimilmente il pubblico.

Art. 84 (Uso illecito di una indicazione di provenienza)

E' illecito fare uso diretto o indiretto di una indicazione di provenienza falsa o ingannevole circa l'origine di prodotti o servizi o l'identità dei loro produttori, fabbricanti o fornitori.

Art. 85 (Uso illecito di una denominazione di origine)

1. E' illecito fare uso diretto o indiretto di una denominazione di origine falsa o ingannevole o imitare una denominazione di origine anche se la vera origine del prodotto è indicata o se la denominazione è usata sotto forma di traduzione o è accompagnata da termini quali “genere”, “tipo”, “imitazione o simili”.

2. La tutela conferita dagli articoli 83, 84 e 85 non permette di vietare ai terzi l’uso nell’attività del proprio nome, o del nome del proprio dante causa nell’attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da indurre in confusione o da ingannare il pubblico.

Art. 86 (Atti di concorrenza sleale)

1. E' illecito ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale e commerciale.

2. Compie atti di concorrenza sleale chiunque: a) usa nomi e segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi

legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;

b) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;

c) imita o sfrutta abusivamente o senza causa il risultato del lavoro altrui, senza apporto indipendente o innovativo, a prescindere dal rischio di confusione;

d) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda;

e) acquisisca, riveli a terzi o impieghi in modo contrario alla correttezza professionale informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali soggette al legittimo controllo di un concorrente ove tali informazioni siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente noti o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, abbiano valore economico in quanto segrete, siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo siano soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

3. Costituisce altresì concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l’acquisizione o

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utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di dati relativi a prove o di altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, e alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze.

Art. 87 (Sanzioni)

1. La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dispone gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti.

2. Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l’autore è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza. Accertati gli atti di concorrenza sleale, la colpa si presume.

3. Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l’azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria.

TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 88 (Disposizioni per la richiesta di titolo di protezione)

1. La domanda di brevetto per invenzione industriale, di registrazione per disegno e modello industriale o di marchio d’impresa o collettivo può essere presentata tanto da cittadini sammarinesi, quanto da stranieri, siano essi individui, società, associazioni od enti morali, od anche da più individui collettivamente.

2. Se la domanda è fatta da una società, da una associazione o da un ente morale, deve indicare la denominazione e la sede della società o dell'ente.

3. La domanda di concessione di brevetto d’invenzione, la domanda di registrazione per disegno e modello industriale o di marchio d’impresa o collettivo deve essere depositata dall'autore o dal suo avente causa ovvero dal suo mandatario.

Art. 89 (Reintegrazione nei diritti)

1. Il titolare o il richiedente di un titolo di privativa ai sensi che si sia trovato nell’impossibilità di osservare un termine prescritto dalla stessa legge o dal presente Testo Unico o fissato dall’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi per una azione nei confronti dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi stesso è reintegrato nei suoi diritti se la non osservanza di un termine ha per conseguenza diretta il rigetto di una domanda di concessione di brevetto, di registrazione di un marchio o modello o disegno industriale, o di una istanza ad essi relativa, o la perdita di qualsiasi altro diritto, o di una facoltà di ricorso.

2. Nel termine di due mesi dalla ricezione di una comunicazione dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi che informa l’avente diritto della mancata osservanza di un termine, deve essere presentata la richiesta di reintegrazione da parte dell’avente causa. L’istanza non è ricevibile se siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine non osservato. L’istanza è considerata valida solo dopo il pagamento della tassa prescritta.

3. L’accettazione dell’istanza annulla le conseguenze legali che la mancata osservanza del

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termine comporterebbe o determina la loro revoca, se tali conseguenze legali hanno nel frattempo prodotto il loro effetto.

4. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili ai termini previsti: a) al comma 2 precedente, b) al termine per la rivendicazione dei diritti di priorità, c) al termine assegnato per la scissione delle domande di registrazione e per la presentazione

della domanda divisionale e, d) ai termini previsti dai precedenti articoli 33, 54 e 76, per il pagamento delle tasse di

mantenimento in vita e di rinnovazione. 5. Chiunque abbia fatto preparativi seri ed effettivi o abbia iniziato ad utilizzare l'invenzione

nel periodo compreso fra la perdita dell'esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai sensi del presente articolo può a titolo gratuito attuare l'invenzione nei limiti del preuso o quali risultano dai preparativi.

Art. 90 (Lingua della procedura)

1. Le domande e gli atti previsti nel presente Testo Unico debbono essere scritti in lingua italiana e così gli atti allegati. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere unita la traduzione in lingua italiana. Nel caso di deposito di domanda di brevetto ai sensi del precedente articolo 10 non in lingua italiana, la traduzione in italiano può essere depositata entro il termine di un mese dalla data di deposito, fermo restando la presentazione in lingua italiana alla data di deposito dei documenti di cui all’articolo 10 comma 2.

2. Se non altrimenti disposto dal presente Testo Unico, l’avente causa certifica della corrispondenza della traduzione italiana all’originale.

Art. 91 (Modalità di deposito delle domande)

1. E’ consentito l'invio delle domande e dei relativi documenti mediante servizio postale, o servizio equivalente, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, diretto all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. In tal caso si considera data del deposito quella del ricevimento dal predetto Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

2. E’ consentito l'invio delle domande e dei relativi documenti mediante telecopiatrice, osservando le disposizioni del successivo articolo 98.

Art. 92 (Rappresentanza)

1. Qualora la residenza ordinaria del richiedente o il luogo principale di attività sia fuori dalla Repubblica di San Marino, egli deve essere rappresentato da un mandatario ammesso ad esercitare presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

2. Il richiedente o il mandatario, se vi sia, deve, in ciascuna domanda, indicare o eleggere il suo domicilio nella Repubblica di San Marino per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma di questo Testo Unico.

3. La nomina di uno o più mandatari, qualora non sia fatta con separato atto, autentico od autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico. La lettera d'incarico deve essere sottoscritta dal richiedente e controfirmata dall'incaricato. La lettera d'incarico è considerata scrittura privata. Il mandato conferito con essa vale soltanto per l'oggetto in essa specificato e limitatamente ai rapporti con l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

4. Il mandatario, che abbia presentato la procura generale, ha facoltà, in ciascuna successiva domanda di privativa, a nome dello stesso mandante, di fare riferimento a tale procura.

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5. Nessun richiedente residente a San Marino è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi; le persone fisiche e giuridiche sammarinesi possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato.

6. Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo tenuto dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. Il mandato può anche essere conferito ad un avvocato o procuratore legale iscritto nel rispettivo albo professionale.

Art. 93 (Trascrizioni di diritti sui titoli di privativa)

1. Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, fatte salve in ogni caso le disposizioni del precedente articolo 74: a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono, in tutto o in parte, diritti su

privative sammarinesi; b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti

personali o reali di godimento, o diritti di garanzia, costituiti ai sensi del successivo comma 10 dell’articolo 94 concernente le privative anzidette;

c) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nei due commi precedenti;

d) il verbale di pignoramento; e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata di titoli di privative; f) il verbale di sospensione della vendita di parte di titoli di privative pignorati per essere

restituita al debitore a norma di legge; g) le sentenze che dichiarano la esistenza degli atti indicati nelle precedenti lettere a), b) e c),

quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti; h) le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la

revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono;

i) possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso, gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;

j) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta cessione legittima e le sentenze relative; k) le sentenze di annullamento di titoli di privativa e le relative domande giudiziali.

2. La trascrizione è soggetta al pagamento della tassa prescritta.

Art. 94 (Modalità di trascrizione)

1. Per ottenere la trascrizione di un atto relativo ad un titolo di privativa sul relativo Registro tenuto a cura dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, il richiedente deve presentare apposita domanda di trascrizione redatta in doppio esemplare. Le domande devono essere depositate all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, allegando copia autentica dell'atto pubblico, ovvero originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata. Quando l'autenticazione non sia possibile, è in facoltà dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di ammettere alla trascrizione una scrittura privata non autenticata. Essa deve contenere: a) il cognome, nome e domicilio del richiedente e del mandatario, se vi sia; b) il cognome e nome del titolare del titolo di privativa e l'indicazione del numero e della data

del titolo di privativa stesso; c) la data e la natura del titolo che si intende trascrivere e, se trattasi di atto pubblico,

l'indicazione del notaio che l'ha ricevuto; d) l'indicazione dell'oggetto dell'atto da trascrivere.

2. Alla domanda di trascrizione, di cui all'articolo 93 , debbono essere uniti:

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a) il titolo legale che si intende trascrivere; b) il documento comprovante il pagamento della tassa prescritta, nelle forme stabilite nel

presente Testo Unico; c) il titolo che fosse redatto in altra lingua, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua

italiana, autenticata. 3. Quando vi sia mandatario, si dovrà unire anche l'atto di procura, o la lettera d'incarico, in

debita forma. 4. Contro il rifiuto dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di effettuare una trascrizione, il

richiedente può presentare ricorso. 5. L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande. 6. Le omissioni o le inesattezze, che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende

trascrivere, o sul titolo di privativa, a cui l'atto si riferisce, non nuocciono alla validità della trascrizione.

7. Gli atti e le sentenze di cui ai precedenti commi, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere d), j), k) del precedente articolo 93 finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di privativa.

8. Nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, è preferito chi ha prima trascritto il suo titolo di acquisto.

9. La trascrizione di verbale di pignoramento, finché dura l'efficacia di questo, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti; gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purché avvenga entro tre mesi dalla data dell'aggiudicazione stessa.

10. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione, e le sentenze relative, sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.

11. I diritti di garanzia sui titoli di privativa per invenzioni industriali debbono essere costituiti per crediti di danaro. Nell'eseguire la trascrizione, l'ammontare del credito, ove non sia espresso in moneta nazionale, sarà convertito nella somma, equivalente di quest'ultima.

12. Nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall'ordine delle trascrizioni. 13. La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia è eseguita in seguito alla

produzione dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata, ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato, ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia.

14. Per la cancellazione è dovuta la stessa tassa prescritta per la trascrizione. 15. Le sentenze e gli atti pervenuti all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi in conformità al

presente Testo Unico devono essere trascritti sul relativo Registro e di esse deve esser data notizia nel Bollettino Ufficiale. Per ogni trascrizione di atto o sentenza, si deve indicare: a) la data di presentazione della domanda, che è quella della trascrizione; b) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di

società o di ente morale, nonché il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia; c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.

16. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi restituisce al richiedente un esemplare della domanda, con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione. Gli atti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi stesso.

17. Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme, e con le stesse modalità, stabilite per le domande di trascrizioni e annotate nel relativo Registro.

18. Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia necessario convertire l'ammontare del credito in moneta nazionale, tale conversione sarà fatta in base al corso del cambio del giorno in cui la garanzia è stata concessa.

19. Le transazioni in materia di titoli di privativa di proprietà industriale hanno carattere di azioni commerciali mobiliari.

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Art. 95 (Procedura di esecuzione)

1. I diritti patrimoniali in materia di titoli di privativa possono formare oggetto di esecuzione forzata. All'esecuzione si applicano le norme stabilite dalla legge per l'esecuzione sui beni mobili.

2. L'atto di pignoramento deve contenere: a) la dichiarazione di pignoramento del titolo di privativa, previa menzione degli elementi atti ad

identificarlo, in corrispondenza delle risultanze del rispettivo Registro; b) la data del titolo e della sua esposizione in forma esecutiva; c) la somma per cui si procede all'esecuzione; d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del debitore; e) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario.

3. Se colui al quale l'atto di pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio o residenza nella Repubblica di San Marino o in Italia, né vi abbia eletto domicilio, la notificazione, è eseguita presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. In quest'ultimo caso, copia dell'atto è affissa nell'albo dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ed inserita nel Bollettino Ufficiale.

4. I titoli di privativa, ancorché in corso di concessione, possono essere oggetto di sequestro. 5. Le controversie, in materia di esecuzione forzata e di sequestro di titolo di privativa, si

propongono avanti all'Autorità giudiziaria della Repubblica di San Marino.

TITOLO VI DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 96 (Direttive amministrative)

1. Ai servizi attinenti alla materia regolata da questo Testo Unico, provvede l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

2. Il Direttore dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può definire delle Direttive amministrative per gli impiegati dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi e i richiedenti al fine di rendere più facili e spedite le procedure di deposito, registrazione e concessione delle privative, salve le disposizioni del presente Testo Unico.

3. Se i termini stabiliti da questo Testo Unico scadono in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al successivo giorno non festivo.

4. Del deposito di un titolo di privativa avanti l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi verrà dato atto con ricevuta rilasciata all'interessato.

Art. 97 (Comunicazioni inviate all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi)

Le domande di titolo di privativa e le comunicazioni possono essere presentate all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi inviando unitamente agli esemplari del documento richiesti:

1. per posta, nel caso trattasi di domanda di privativa, tramite raccomandata; 2. con consegna a mano; 3. con altri mezzi equivalenti ed ammessi dall’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi; 4. per telecopia di un originale firmato, con le modalità dell’articolo 98 seguente;

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5. con trasmissione del contenuto della comunicazione mediante mezzi elettronici, con le modalità del successivo articolo 99.

Art. 98 (Comunicazioni mediante telecopia)

1. La domanda di deposito o di registrazione di un titolo di privativa sammarinese presentata all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi e ogni altra comunicazione inviata mediante telecopia deve avere le qualità di leggibilità necessarie.

2. Se il documento è incompleto e/o parzialmente o interamente illeggibile, o sussistono fondati dubbi quanto alla precisione della trasmissione, l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ne informa lo speditore che può ripetere l’invio finché necessario per completare il documento.

3. L’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi assegna, al documento così ricevuto, una data di ricezione provvisoria, che è quella dell’arrivo dell’ultima pagina del documento. Se il documento originale perviene all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi entro un mese dalla data di ricezione della telecopia ed è conforme alla telecopia già ricevuta, l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi conferma al richiedente o all’avente causa la data della telecopia come data ufficiale di ricezione, altrimenti al documento ricevuto dall’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi viene assegnata la data della ricezione dell’originale.

4. Se l’invio dell’originale non è effettuato, la comunicazione si considera non avvenuta. 5. In ogni caso, la telecopia viene conservata agli atti. 6. Il Direttore dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può stabilire condizioni supplementari

per l’invio di comunicazioni mediante telecopia, in particolare per il materiale da utilizzare, i dati tecnici della comunicazione e i metodi di indicazione del mittente.

Art. 99 (Comunicazioni tramite mezzi elettronici)

1. La domanda di deposito o di registrazione di un titolo di privativa sammarinese presentata all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi e ogni altra comunicazione inviata mediante mezzi elettronici deve avere le qualità di leggibilità necessarie.

2. Il mezzo elettronico scelto deve essere uno tra quelli definito dal Direttore dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, che possa garantire la sicurezza dell’invio e la compatibilità coi mezzi di ricezione e lettura dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

3. L’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi assegna, al documento così ricevuto, una data di ricezione, che è quella in cui la comunicazione è ricevuta dall’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

4. Il Direttore dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può stabilire condizioni supplementari per l’invio di comunicazioni mediante mezzi elettronici in particolare per il materiale da utilizzare, i dati tecnici della comunicazione e i metodi di indicazione del mittente, per il tipo di documenti da escludere da questa forma di trasmissione. Egli stabilirà nelle Direttive se i mezzi elettronici scelti possano richiedere l’invio del documento originale per conferma o se il documento inviato elettronicamente costituisce in sé un invio valido ai sensi delle procedure previste da questo Testo Unico.

Art. 100 (Comunicazioni dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi)

1. Ogni comunicazione, rilievo o decisione inviata al richiedente, o al suo incaricato, durante le procedure avanti l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, è fatta mediante lettera raccomandata e con la concessione di un termine per la risposta.

2. Il termine può variare da un minimo di un mese a un massimo di tre mesi con possibilità di proroga fino ad un massimo di sei mesi.

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3. La richiesta di proroga deve essere motivata. L’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, non terrà conto delle risposte pervenute dopo la scadenza del termine da esso concesso o prorogato.

4. Se il progresso tecnico consente di garantire la sicurezza e la privatezza delle telecomunicazioni con gli utenti, il Direttore dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può emanare direttive che ammettono lo scambio di corrispondenza per via elettronica o per altra via che eventualmente possa svilupparsi in futuro, tenendo conto delle necessità di sicurezza e di riservatezza dei documenti e delle informazioni scambiate.

Art. 101 (Domicilio e mutamenti)

1. Il richiedente o il suo avente causa deve, in ciascuna domanda, indicare o eleggere il suo domicilio nella Repubblica di San Marino per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma di questo Testo Unico. I mutamenti del domicilio debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, che li annota nel rispettivo Registro.

2. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio, ovvero nel caso in cui sia comunicata all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi la cessazione del domicilio eletto ai termini del comma precedente, e finché non sia comunicata nuova elezione di domicilio nella Repubblica di San Marino, le comunicazioni e notificazioni anzidette si eseguono mediante affissione di copia dell'atto, o avviso del contenuto di esso, nell'albo dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

3. Ogni mutamento di domicilio del mandatario deve essere portato a conoscenza dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, che lo annota nell’albo dei mandatari sammarinesi.

4. I mutamenti del nome del titolare del brevetto o della registrazione del marchio, disegno o modello industriale debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, con i documenti giustificativi, per l'annotazione nel relativo Registro.

5. L'indicazione di domicilio annotata nel rispettivo Registro vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria.

Art. 102 (Pubblicazioni)

1. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi mantiene registri separati per brevetti, modelli e disegni industriali e marchi d'impresa.

2. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi effettua tutte le pubblicazioni previste nella presente legge in una sezione speciale del Bollettino Ufficiale.

3. Il Registro dei brevetti, quello dei marchi e quello dei modelli e disegni industriali, le domande di privativa e i relativi documenti sono pubblici. L’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi tiene a disposizione gratuita del pubblico, perché possano essere consultati, un esemplare dei documenti depositati nel corso delle procedure.

4. Salvo quanto disposto altrimenti nel presente Testo Unico, chiunque può prendere visione ed ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni, delle trascrizioni e delle annotazioni contenute nei registri, nonché copia delle domande e dei relativi documenti, quali tavole con la riproduzione grafica dei modelli, o dei prodotti, o i campioni dei prodotti medesimi, sia dell'eventuale descrizione, allegati ai fascicoli. Il Direttore dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può consentire che si estragga copia delle domande, delle descrizioni e dei disegni, nonché degli altri documenti di cui è consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda.

5. Tali certificati o estratti, nonché l'autenticazione di copie di atti e documenti, sono soggetti al pagamento delle tasse prescritte o dei diritti di visione.

6. Il pubblico può pure consultare, nello stesso modo e previo pagamento all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi dei diritti di visione, i documenti relativi agli attestati stranieri, allegati alle domande, ove si sia rivendicata la priorità di depositi fatti all'estero, e anche gli atti di altre

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priorità. 7. Le copie e gli estratti dei vari Registri e dei certificati relativi a notizie da estrarsi da altri

registri, nonché i duplicati degli originali dei documenti relativi a brevetti, marchi, modelli o disegni industriali, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, in seguito a domanda.

8. Sono determinate, dal Direttore dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e per quelli di riproduzione fotografica, ai quali provveda l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi e per i diritti di segreteria per servizi offerti al pubblico.

9. Le pubblicazioni previste in questo decreto si effettuano nel Bollettino Ufficiale, edito a cura dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

10. Le privative depositate e concesse, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale. Sul Bollettino medesimo sarà altresì data notizia degli estremi dei marchi registrati internazionalmente, mediante richiamo ai fascicoli del Bollettino dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra “Les Marques Internationales”, contenenti le indicazioni riguardanti tali marchi, man mano che i fascicoli stessi perverranno.

11. La pubblicazione conterrà le indicazioni fondamentali comprese nelle privative e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione.

12. Il Direttore dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ha facoltà di far pubblicare nel Bollettino Ufficiale anche gli indici analitici e per classi delle rispettive classificazioni dei titoli di privativa domandati e/o concessi, gli indici alfabetici dei titolari delle privative concesse, eventualmente i riassunti delle descrizioni e le trascrizioni avvenute.

13. Anche al Bollettino anzidetto si applicano le disposizioni per la distribuzione gratuita a Uffici di proprietà industriale di altri Stati.

14. Il Direttore dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può decidere di effettuare la pubblicazione in qualunque altra forma, quale quella elettronica, in funzione delle disponibilità offerte dal progresso tecnico. Egli ha la facoltà di determinare quali informazioni o dati anagrafici, oltre a quelli specificati nel presente Testo Unico, sono da includere, nella pubblicazione dei Registri e del Bollettino Ufficiale, in funzione dell’interesse del pubblico.

Art. 103 (Formulari)

1. Il Direttore dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ha facoltà di stabilire, con proprio provvedimento, i modelli in conformità dei quali debbono essere redatte le domande e gli altri atti, inerenti alla materia delle privative che l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi registra o rilascia e se essi possono essere distribuiti o depositati per via elettronica.

2. In caso di domande, o di altri atti, non conformi ai modelli, di cui al precedente comma, gli interessati sono tenuti a provvedere alle necessarie integrazioni e precisazioni delle domande o degli atti stessi.

TITOLO VII TASSE

Art. 104 (Tasse per brevetto d’invenzione)

1. Il brevetto per invenzione industriale è soggetto alle seguenti tasse: a) tassa di domanda comprensiva della tassa di rinnovo per i primi tre anni e della tassa per la

pubblicazione a stampa del fascicolo di domanda di brevetto;

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b) tassa aggiuntiva di pubblicazione per fascicoli di oltre venti pagine; c) tassa di rinnovo annuale, a partire dal quarto anno dalla data di deposito; d) tassa di trascrizione; e) tassa di ricerca, se richiesta dal richiedente.

2. La tassa di domanda e la tassa di pubblicazione, devono essere pagate al deposito della domanda. In caso di rinuncia alla domanda, prima che essa sia stata pubblicata, è rimborsata la metà della somma versata per la pubblicazione.

Art. 105 (Tasse per modello e disegno industriale)

1. La registrazione per modelli e disegni industriali è soggetta alle seguenti tasse: a) tassa di domanda comprensiva di tassa di registrazione per il primo quinquennio e di tassa per

la pubblicazione a stampa del disegno o modello; b) tassa di rinnovazione quinquennale a partire dal secondo quinquennio; c) tassa di trascrizione.

2. La tassa di domanda e la tassa di prima registrazione, devono essere pagate al deposito della domanda. In caso di rigetto della domanda, o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata concessa, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda, che è irripetibile.

Art. 106 (Tasse per marchi)

1. La registrazione per marchio d'impresa e collettivo è soggetta alle seguenti tasse: a) tassa di domanda e di prima registrazione comprensiva di tassa di prima registrazione,

inclusiva di designazione di tre classi e di tassa di pubblicazione a stampa del marchio; b) è dovuta una tassa per ogni classe addizionale della classificazione di cui all'articolo 1

dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale di merci e servizi per la registrazione di marchi, del 15 giugno 1957, riveduto e modificato;

c) tassa di rinnovazione a partire dal secondo decennio, anch'essa da commisurarsi in ragione delle classi di cui alla lettera precedente;

d) tassa di trascrizione. 2. Per la registrazione internazionale del marchio, oltre le tasse stabilite dalle Convenzioni

internazionali, deve essere pagata la tassa di domanda sammarinese. Possono essere previste tasse per eventuali azioni svolte dall’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi nel quadro della procedura di registrazione internazionale del marchio.

3 La tassa di domanda e la tassa di prima registrazione, devono essere pagate al deposito della domanda.

4 Del pari, la tassa di rinnovazione, deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda di rinnovazione.

5 In caso di rigetto della domanda, o di rinuncia alla medesima, le tasse versate sono irripetibili.

Art. 107 (Modalità di pagamento)

1. Il Direttore dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi pubblica le informazioni relative ai vari conti postali o bancari sui quali è possibile fare i pagamenti e alle modalità di pagamento ammesse.

2. All’occasione di ogni pagamento deve essere chiaramente indicata la causale del versamento, con la specificazione, del numero del brevetto o domanda o registrazione, del

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titolare, e dell'annualità per la quale il versamento viene effettuato, se trattasi di versamento per annualità, il tutto seguito dalla firma e dal domicilio del mittente.

3. Se le indicazioni fornite con il pagamento non permettono di associare il pagamento ad una data domanda di brevetto o ad un brevetto, ad una domanda di registrazione o ad una registrazione, il pagamento viene considerato come non avvenuto e il montante rimborsato al pagatore, purché noto o riconoscibile.

4. Il rimborso di tasse pagate, nei casi previsti dalle disposizioni di legge o regolamentari viene effettuato su richiesta dell'avente diritto. I rimborsi non si riferiscono in alcun caso alla tassa di deposito o di domanda di privativa, che è irripetibile.

5. I versamenti effettuati a mezzo del servizio dei conti correnti postali o mediante operazioni bancarie prendono data: a) dal giorno del versamento, nel caso che si sia provveduto mediante corresponsione diretta agli

uffici postali o alle banche della somma dovuta; b) dal giorno dell'addebitamento sul conto corrente traente nel caso che si sia provveduto

mediante postagiro o bonifico, tratto per la somma dovuta su altro conto corrente postale o bancario.

6. Il Direttore dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ha facoltà di ammettere altri mezzi di pagamento qualora lo riterrà opportuno.

Art. 108 (Prova di pagamento)

1. La domanda diretta ad ottenere un provvedimento, per cui è prescritto il pagamento di una tassa, non è ricevibile qualora non sia corredata dal documento che ne comprovi l'effettuato pagamento.

2. Il mittente deve curare che ricevute o copie di ricevute attestanti il pagamento, qualunque sia il mezzo utilizzato siano spediti all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi raccomandati o con mezzi equivalenti o consegnati di persona presso l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

3. I pagamenti possono essere effettuati anche da persona diversa dal titolare del titolo di privativa.

Art. 109 (Errore di pagamento)

1. Se, per evidente errore, o per altri scusabili motivi, una tassa fra quelle considerate nei precedenti articoli venga pagata incompletamente, o comunque irregolarmente, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, su istanza dell'interessato, può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione, anche tardiva, ma non oltre un anno dal termine ultimo di scadenza del pagamento, con pagamento di soprattassa, altrimenti il pagamento si considera come non effettuato.

2. Le domande intese ad ottenere la integrazione o la regolarizzazione tardiva di tasse pagate incompletamente o, comunque, irregolarmente per evidente errore, o per altri scusabili motivi, possono essere depositate presso l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi o possono essere spedite direttamente con raccomandata postale o con altro mezzo equivalente, a detto Ufficio.

3. Ove l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi respinga l'istanza, l'interessato può presentare ricorso.

Art. 110 (Riduzione ed esenzione dalle tasse di brevetto)

1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con comunicazione scritta che pervenga all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, se non è trascritta licenza esclusiva, può offrire al

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pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell’invenzione. 2. Gli effetti della licenza decorrono dalla notifica al titolare dell'accettazione dell'offerta,

anche se non è accettato il compenso. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Commissario della Legge. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea, oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore la determinazione è fatta dal Commissario della Legge.

3. Il compenso può essere modificato negli stessi modi prescritti per la determinazione di quello originario qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso già fissato.

4. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla metà delle tasse annuali. La riduzione è concessa dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. La dichiarazione di offerta viene annotata nel Registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino Ufficiale e gli effetti di essa perdurano finché non è revocata.

5. Se l'offerta al pubblico di licenza è fatta in data posteriore al deposito della domanda di brevetto, la riduzione riguarderà le tasse delle annualità successive alla comunicazione dell'offerta.

TITOLO VIII ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE

Art. 111 (Ordinamento giurisdizionale)

1. Tutte le azioni giudiziarie in materia di diritti di privativa sammarinesi, si propongono davanti all'Autorità giudiziaria della Repubblica, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti fatte salve le disposizioni dell’articolo 43, della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino e l’Italia del 31 marzo 1939.

2. L’indicazione del domicilio annotata nel relativo registro vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria.

3. L'onere di provare la nullità o la decadenza di una privativa incombe in ogni caso a chi ne impugna il titolo.

4. L’onere di dimostrare la violazione del titolo di privativa spetta al titolare che promuove l’azione in giustizia per contraffazione o usurpazione.

5. Le decadenze o le nullità anche parziali di una privativa hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato. Tali sentenze debbono essere trascritte nel rispettivo Registro a cura dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

6. La legittimazione ad agire a difesa dei diritti di Proprietà Industriale spetta ai titolari dei medesimi e ai loro licenziatari, espressamente muniti dei necessari poteri in base al contratto di licenza.

7. La legittimazione ad agire diretta ad ottenere una dichiarazione di decadenza o nullità è in capo a chiunque vi abbia un interesse concreto ed attuale.

8. Ad eccezione del comma 7, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello per la sussistenza dei diritti anteriori di cui all'articolo 57, comma 1, lettere c), d), e) f) oppure perché la registrazione è stata effettuata a nome del non avente diritto oppure perché il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati

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nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, o di disegni, emblemi e stemmi che rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere rispettivamente esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto oppure da chi abbia interesse all'utilizzazione.

9. Ad eccezione del comma 7, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio registrato per la sussistenza di diritti anteriori, oppure perché l'uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto, oppure perché la registrazione del marchio è stata effettuata a nome del non avente diritto, può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto.

Art. 112 (Competenza per le azioni amministrative)

Ciascuna delle parti di una procedura avanti l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, ai sensi di questo Testo Unico, conclusasi con una decisione, può ricorrere contro questa decisione ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68 “Della giurisdizione amministrativa, del controllo di legittimità e delle sanzioni amministrative” dinanzi al Giudice amministrativo di primo grado.

Art. 113 (Competenza per le azioni civili)

Le azioni in materia di proprietà industriale e a tutela di atti di concorrenza sleale si propongono dinanzi al Commissario della Legge, con l’onere in capo alla parte attrice di comunicare copia dell’atto introduttivo del giudizio all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

Art. 114 (Azione promossa d’ufficio)

1. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di privativa può essere promossa anche d’ufficio dal Commissario della Legge, per sopravvenuto contrasto della privativa con la legge, l'ordine pubblico o il buon costume e per sopravvenuta ingannevolezza dei marchi o dei caratteri essenziali del prodotto o servizio ad essi correlati.

2. L'azione di cui al comma precedente, deve essere esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel relativo Registro quali aventi diritto sulla privativa.

Art. 115 (Competenza per le azioni penali)

Le azioni di natura penale a tutela della Proprietà Industriale si propongono dinanzi al Commissario della Legge.

Art. 116 (Registrazione dell’atto introduttivo del giudizio)

Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di brevetti, marchi, modelli e disegni industriali deve essere comunicata all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi a cura di chi promuove il giudizio. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'Autorità giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere sul merito, dispone che tale comunicazione venga fatta. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi copia delle sentenze che pronunciano sulla nullità o sulla decadenza dei brevetti, marchi, disegni

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o modelli industriali.

Art. 117 (Azioni in tema di privative industriali)

1. Le azioni (anche cautelari) in tema di privative industriali possono essere instaurate anche quando il titolo non è stato ancora concesso, purché la domanda di privativa sia stata pubblicata o comunque notificata alla parte nei confronti della quale viene fatta valere.

2. Il Commissario della Legge competente non potrà pronunciare sentenza fino a quando l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi abbia provveduto sulla domanda di privativa.

Art. 118 (Misure cautelari - Descrizione, sequestro e inibitoria)

1. Il titolare della privativa può chiedere al Commissario della Legge che sia disposta l’ispezione giudiziale con descrizione degli elementi di prova concernenti la violazione della privativa, consistenti, a scopo esemplificativo ma non esaustivo, negli oggetti costituenti la violazione, nei mezzi adibiti alla realizzazione della medesima e dei relativi progetti, nelle informazioni concernenti l'eventuale coinvolgimento di terzi, nelle informazioni commerciali e contabili correlate alla produzione e commercializzazione degli oggetti in violazione. La descrizione di tali elementi comprende anche l'acquisizione di copia della relativa documentazione. Tale provvedimento, per evitare di pregiudicarne l'attuazione, può essere disposto senza la convocazione preventiva della controparte.

2. La descrizione che non sia stata ordinata in corso di giudizio, perde ogni efficacia qualora entro 30 giorni dalla sua esecuzione: a) non sia notificata copia del ricorso e del decreto che li ordina a coloro nei confronti dei quali

il decreto venne emanato; b) non sia instaurato il giudizio di merito;

3. Il titolare della privativa può chiedere altresì il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tali diritti di privativa e dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi.

4. Il titolare della privativa può infine chiedere, che sia disposta diffida al fine di inibire in via cautelare la continuazione dell’illecito e che il rispetto di tale diffida sia sanzionato dall’imposizione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.

5. Tali provvedimenti possono anche essere richiesti nel corso di un giudizio civile già instaurato e, una volta concessi, possono essere revocati o modificati in corso di causa o con la decisione che statuisce sul merito.

6. Il Commissario della Legge, nel caso sia richiesto il sequestro e/o la diffida, assunte sommarie informazioni e, ove lo creda opportuno, sentita la persona contro cui l’azione è proposta, qualora ravvisi l’esistenza di gravi motivi, provvede d'urgenza e può condizionare il sequestro alla prestazione di una cauzione. Quando la convocazione della controparte possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento richiesto, il Commissario della Legge provvede con decreto motivato e fissa l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto. In tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. Nel caso in cui la notifica debba farsi all'estero i termini sopra citati sono triplicati. Il Commissario della Legge può imporre eventualmente al ricorrente di prestare una cauzione commisurata alle sue possibilità economiche ed alla gravità del provvedimento richiesto.

7. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere

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alle operazioni, anche a mezzo di loro rappresentanti, o ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

8. La descrizione può concernere anche oggetti appartenenti a terzi, purché non adibiti ad uso personale. Il sequestro può colpire anche oggetti appartenenti a terzi, purché questi ne facciano commercio.

9. Chiunque intenda esperire taluna delle azioni previste ai commi precedenti può chiedere, con ricorso, al Commissario della Legge di ordinare l’esecuzione provvisoria di provvedimenti inibitori, cautelativi o conservativi necessari per tutelare l’esercizio effettivo del diritto di credito relativo al risarcimento del danno. Il Commissario della Legge provvede con decreto, dopo aver raccolto sommarie informazioni.

10. In deroga a quanto è disposto nei commi precedenti e salve le esigenze della giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi una violazione di titolo di privativa finché figurino nel recinto di una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio della Repubblica di San Marino o dello Stato italiano, o siano in transito da o per la medesima.

11. Il Commissario della Legge può ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza emessa in dipendenza di violazioni di diritti di privativa sia pubblicata, integralmente o in sunto, o nella sola parte dispositiva, in uno o più giornali, anche stranieri, da essa indicati, a cura del ricorrente e a spese del soccombente.

12. Le suddette misure possono essere disposte anche a tutela di nomi commerciali, indicazioni di provenienza denominazioni di origine e contro atti di concorrenza sleale e di diritti d'autore riconoscibili a un Disegno o Modello.

Art. 119 (Misure cautelari - regole procedimentali)

1. Forma della istanza e requisiti. L'istanza si propone con ricorso depositato nella cancelleria del Commissario della Legge. L'istanza è proponibile anche in pendenza di domanda per l'ottenimento di una qualsiasi privativa. I requisiti per la proposizione della istanza sono: a) il periculum in mora ossia il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far

valere il proprio diritto in sede ordinaria, questo rimanga insoddisfatto; ed; b) il fumus boni iuris ossia la probabile esistenza e violazione del diritto fatto valere in giudizio. Nell’accertare l’esistenza del periculum in mora, il Commissario della Legge dovrà valutare non solo il tempo intercorso tra la conoscenza della lesione del diritto e il deposito della istanza nonché la difficoltà nella quantificazione dell’eventuale danno patito o patiendo dal ricorrente, ma anche l’effettiva persistenza, al momento della richiesta cautelare, di una situazione potenzialmente produttiva di un danno grave ed irreparabile, dovendosi in tal caso riconoscersi l’esistenza del periculum in mora anche trascorso un consistente lasso di tempo tra la conoscenza della lesione e il deposito dell'istanza. In ogni caso, il Commissario della Legge dovrà valutare il periculum in mora anche in relazione al potenziale detrimento che il decreto di accoglimento potrebbe arrecare alla parte resistente che risultasse vittoriosa all'esito del procedimento di merito.A pena di nullità, il ricorso deve contenere l’indicazione della volontà del ricorrente di promuovere il relativo procedimento di merito, nonché l’oggetto della istanza ed il titolo su cui detto procedimento si fonderà.

2. Competenza ante causam ed in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale Prima dell'inizio della causa di merito l'istanza si propone al Commissario della Legge competente a conoscere del merito. Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri o se è pendente il giudizio arbitrale, l'istanza è comunque proponibile al Commissario della Legge.

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A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al Magistrato Dirigente il quale designa il Magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

3. Competenza in corso di causa Quando vi è causa pendente per il merito, la istanza deve essere proposta al Commissario della Legge o al Giudice dell'Appellazione della stessa. Se la causa pende davanti al Tribunale Commissariale, ma non è ancora stata assegnata ad un Commissario della Legge o il giudizio è sospeso o interrotto, l'istanza si propone al Magistrato Dirigente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2. In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione, la istanza si propone al Commissario della Legge che ha pronunziato la sentenza. Se la causa pende davanti al Giudice straniero, l'istanza potrà essere proposta nella cancelleria del Commissario della Legge qualora questo abbia giurisdizione sulla vertenza oppure se la misura deve essere eseguita nella Repubblica di San Marino.

4. Procedimento Il Commissario della Legge fissa, con decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore ad otto giorni per la notificazione dell'istanza e del decreto. Sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con decreto all'accoglimento o al rigetto della istanza. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il Commissario della Legge provvede inaudita altera parte con decreto motivato, assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro il termine di cui al primo comma, assegnando all'istante termine perentorio non superiore ad otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il Commissario della Legge, con decreto, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. Ai fini della decisione inaudita altera parte, il pregiudizio che l’attuazione del provvedimento potrebbe subire dalla convocazione della controparte può consistere nell’infruttuosità o inutilità, anche parziale, del provvedimento o nel rischio di aggravamento del danno, laddove il resistente, informato del procedimento, sia messo in grado di modificare lo stato di beni e luoghi. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al secondo comma sono triplicati.

5. Provvedimento negativo Il decreto di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare, quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto. Se il decreto di rigetto è pronunciato prima dell'inizio della causa di merito, con esso il Commissario della Legge provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare. La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed opponibile, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia del decreto se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria o notifica su istanza di parte.

6. Provvedimento di accoglimento Il decreto di accoglimento, ove la istanza sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 7. In mancanza di fissazione del termine da parte del Commissario della Legge, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni. Il termine decorre dalla pronuncia del decreto se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria o notifica su istanza di parte.

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Nel caso in cui la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di merito debba effettuarsi all’estero, il termine di cui ai commi precedenti è triplicato. Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la istanza e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

7. Inefficacia del provvedimento cautelare Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 6, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia. In entrambi i casi, il Commissario della Legge che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con decreto avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione il Commissario della Legge che ha emesso il provvedimento cautelare decide con decreto provvisoriamente esecutivo, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui al comma 8. Il provvedimento cautelare perde, altresì, efficacia se non è stata versata la cauzione di cui al comma 9, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con decreto a seguito di ricorso al Commissario della Legge che ha emesso il provvedimento. Se la causa di merito è devoluta ad arbitrato, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia: a) se la parte che l'aveva richiesto non presenta istanza di esecutorietà del lodo arbitrale entro i

termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge; b) se è pronunciato lodo arbitrale che dichiari inesistente il diritto per il quale il provvedimento

era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.

8. Revoca e modifica Nel corso dell'istruzione il Commissario della Legge può, su istanza di parte, modificare o revocare con decreto il provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa, qualora vengano allegati nuovi fatti o prove non preesistenti. Se la causa di merito è devoluta ad arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata esercitata o trasferita in un processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al Commissario della Legge che ha emanato il provvedimento cautelare.

9. Cauzione Con il provvedimento di accoglimento, di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il Commissario della Legge può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni. Laddove ritenuto opportuno, il Commissario della Legge può disporre che il rigetto della istanza sia condizionato al versamento di una cauzione da parte della resistente.

10. Attuazione Il Commissario della Legge, ove sorgano difficoltà o contestazioni, su istanza e sentite le parti, può disporre con decreto i provvedimenti opportuni per specificare le modalità di attuazione delle misure cautelari già disposte.

11. Reclamo Contro il decreto con il quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso, rigettato, modificato o revocato un provvedimento cautelare è ammesso reclamo entro dieci giorni, a pena di decadenza, dalla data della comunicazione da parte della cancelleria o della notifica su istanza di parte. Il reclamo contro i provvedimenti del Commissario della Legge, si propone al Magistrato Dirigente, il quale assegna il caso ad altro Commissario della Legge diverso da quello che ha

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emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dal Giudice dell'Appellazione, il reclamo si propone al Magistrato Dirigente, il quale assegna il caso ad altro Giudice dell'Appellazione, diverso da quello che ha emanato il provvedimento reclamato. Il Commissario della Legge, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, decreto non impugnabile con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento. Tuttavia, il Giudice del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con decreto non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

Art. 120 (Risarcimento)

1. La sentenza che accerta la violazione dei diritti di privativa può ordinare che gli oggetti così prodotti o importati o venduti, e i mezzi specifici che hanno servito a produrli, o ad attuare il metodo o processo tutelato, siano assegnati in proprietà al titolare della privativa stessa, salvo restando il diritto al risarcimento del danno.

2. E’ altresì in facoltà del Commissario della Legge, su richiesta del proprietario di tali oggetti o mezzi di produzione, tenuto conto della residua durata del brevetto o della registrazione di modello o disegno, o delle particolari circostanze del caso, ordinare , se materialmente possibile, il sequestro temporaneo, a spese dell'autore della violazione, degli oggetti e dei mezzi di produzione fino all'estinzione della residua durata del brevetto o della registrazione. In quest'ultimo caso, il titolare della privativa può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito a norma di legge sentito, occorrendo, un perito.

3. La sentenza che accerta la contraffazione del marchio, o la lesione dei diritti che ne derivano, può ordinare la distruzione degli elementi denominativi, figurativi o grafici con i quali tale contraffazione o lesione è stata commessa. La distruzione può comprendere gli involucri e, quando l'autorità giudiziaria lo ritenga conveniente, anche il prodotto o la merce, se ciò sia necessario per sopprimere il marchio contraffatto.

4. Nella determinazione del danno eventualmente risarcibile, il Commissario della Legge dovrà tener conto degli elementi probatori ragionevolmente nella disponibilità della parte istante, facendo anche ricorso a valutazioni fondate su presunzioni, tenendo conto: a) sia dell'immediato pregiudizio subito in termini di perdita di profitto del titolare; b) sia del pregiudizio mediato derivante dalla perdita di valore sul mercato del prodotto protetto

da privativa; c) sia dell'indebito vantaggio di cui il violatore ha beneficiato a discapito sia del titolare dei

diritti di privativa che dei suoi aventi causa. 5. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può disporre, ad istanza di parte, la

liquidazione in una somma complessiva stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Può fissare altresì una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa.

6. Quando sussistano circostanze (concretamente o astrattamente) atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri averi. A tale fine l'autorità giudiziaria può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso ad altre informazioni.

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Art. 121 (Misure varie)

1. Delle cose costituenti violazione dei diritti di privativa non si può disporre la rimozione o la distruzione, né può esserne interdetto l'uso quando appartengano a chi in buona fede ne fa uso personale o domestico.

2. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo e nel precedente articolo 116 decide, con decreto non soggetto a gravame, sentite le parti e assunte informazioni sommarie, il Commissario della Legge.

3. L'autorità giudiziaria può ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario invece dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 115, se tale soggetto ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario alla parte lesa sembra ragionevolmente soddisfacente.

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 122 (Disposizioni transitorie per i marchi)

1. Si considera abrogata, dalla data anzidetta, ogni altra disposizione, di legge o di regolamento, che sia contraria a questo Testo Unico.

2. Tuttavia, resta ferma l'applicazione delle disposizioni delle convenzioni internazionali esecutive nella Repubblica di San Marino e delle leggi emanate per la loro esecuzione.

3. Le disposizioni dell’articolo 66 si applicano alle domande di registrazione di marchio depositate dopo l’entrata in vigore del presente Testo Unico.

Art. 123 (Entrata in vigore)

Il presente Testo Unico entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione

Data dalla Nostra Residenza, addì 22 giugno 2005/1704 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Fausta Simona Morganti – Cesare Antonio Gasperoni

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Rosa Zafferani

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ويبو لِكس رقم SM001