MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di individuazione dei prodotti tradizionali agroalimentari;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione delle direttive CE n. 93/43 e n. 96/3, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
D'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 149/99, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota dell'11 agosto 1999, n. 7732;
Ad otta
il seguente regolamento:
Art. 1. Finalita' ed ambito d'applicazione
Art. 2. Elenchi regionali e provinciali dei prodotti agroalimentari tradizionali
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, predispongono gli elenchi regionali o provinciali dei propri prodotti agroalimentari tradizionali.
2. Negli elenchi di cui al comma 1 devono essere indicate, per ogni
prodotto, le seguenti informazioni: a) nome del prodotto;
b) caratteristiche del prodotto e metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti, anche raccolti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;
c) materiali e attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il condizionamento o l'imballaggio dei prodotti;
d) descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
3. Le regioni e le province autonome inviano gli elenchi ed i successivi aggiornamenti al Ministero per le politiche agricole che provvede al loro inserimento nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3.
Art. 3. Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali
143.
Art. 4. Accesso alle deroghe
Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 settembre 1999 Il Ministro: De Castro Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1999 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 264