MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 6 ottobre 2005
Gazzetta Ufficiale N. 238 del 12 Ottobre 2005
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione
dell'architettura rurale», di seguito denominata «Legge»;
Su proposta delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della predetta
legge;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
Decreta:
Art. 1.
Art. 2.
1. Sono ammissibili al contributo previsto dalla Legge le unita' d'intervento di ampiezza tale da essere riconoscibili per le caratteristiche storico-antropologiche e spaziali e da consentire un uso compatibile con le caratteristiche originarie. 2. Sono considerati prioritari gli interventi preordinati alla ricomposizione del rapporto funzionale tra insediamento e spazio produttivo e, in particolare, tra immobili e terreni agrari.
3. Nell'ambito dell'unita' minima d'intervento, previa redazione di adeguati studi e rilievi, costituenti parte integrante del progetto e volti a documentare analiticamente i caratteri storico-architettonici e costruttivi delle tipologie di cui all'art. 1 sono ammessi:
a) gli spostamenti minimi in verticale dei solai interni, nei soli casi in cui le altezze esistenti rendano i locali inidonei alle destinazioni d'uso abitative, produttive e aziendali;
b) la ricomposizione e la riorganizzazione degli spazi interni nella misura strettamente necessaria all'adeguamento tecnologico e funzionale;
c) le modifiche delle destinazioni d'uso per comprovate esigenze abitative, produttive ed aziendali, purche' non ne compromettano l'immagine architettonica e la struttura storica;
d) la ricostituzione di edifici non piu' abitati o utilizzati le cui strutture in elevazione si siano anche in parte mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione iconografica attestante le utilizzazioni agricole tradizionali di cui all'art. 1, comma 1, della legge.
4. Gli interventi sono in ogni caso coerenti con il mantenimento della struttura architettonica e del tessuto insediativo. Non sono ammesse modificazioni di volumi, sopraelevazioni e trasformazioni dei loro elementi costitutivi ed accessori, quali, ad esempio, scale esterne, logge, porticati. E' vietata qualsiasi modificazione dimensionale delle aperture esistenti, nonche' la realizzazione di nuove aperture che alterino significativamente l'aspetto esteriore dell'edificio. 5. Sono ammessi interventi di riuso funzionali all'esercizio di attivita' agricole che richiedano maggiori superfici o volumetrie, a condizione che ne sia dimostrata la necessita' ai fini dell'esercizio delle attivita' stesse. A tal fine e' consentita l'aggiunta di parti nuove, purche' compatibili con le parti preesistenti e rispettose delle tradizioni edilizie locali.
6. I progetti relativi alle architetture rurali in zone sismiche sono ammessi a contributo solo qualora prevedano interventi di miglioramento sismico ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Roma, 6 ottobre 2005
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Buttiglione
Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli