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Ministerial Decree of April 10, 2006 on Electronic Filing of the Patents Applications for Inventions and Utility Models, and for the Registration of the Industrial Designs and Trademarks, Italy

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Details Details Year of Version 2006 Dates Entry into force: May 12, 2006 Adopted: April 10, 2006 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Utility Models, Industrial Designs, Trademarks, Trade Names, Industrial Property Subject Matter (secondary) Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body Notes Date of entry into force: see Article 73 of Constitution for further details.

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Main text(s) Main text(s) Italian Decreto Ministeriale 10 aprile 2006 Deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita', nonche' di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa        
 
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DECRETO 10 aprile 2006: Deposito telematico delledomande di brevetto per invenzioni industriali emodelli di utilita', nonche' di registrazione didisegni e modelli industriali e di marchi d'impresa.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2006)

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il
riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

8 febbraio 1999, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 10 novembre 1997, n. 513;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, cosi' come modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

Vista la deliberazione n. 42 del 13 dicembre 2001 dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, recante le regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali ai sensi dell'art. 6, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 171, relativo al regolamento recante la nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilita', disegni e modelli e marchi nazionali, prevede, all'art. 1, che le domande, redatte in conformita' ai moduli disponibili presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sulla rete Internet, al sito del Ministero delle attivita' produttive, siano depositate su moduli cartacei, compilati a macchina;

Vista la circolare n. 453 del 22 dicembre 2003 del Ministero delle attivita' produttive con la quale e' stato precisato che la compilazione a macchina include, nel suo significato, anche la compilazione mediante apparecchiature informatiche;

Vista la Convenzione del 7 aprile 2003, conclusa tra il Ministero delle attivita' produttive e l'Unioncamere, che, in collaborazione con la societa' di informatica delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (InfoCamere s.c.p.a.), si impegna a sviluppare una procedura informatica che consenta, per via telematica, il deposito degli atti brevettuali, dei relativi seguiti nonche' la trasmissione degli stessi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, utilizzando, per svolgimento di tali attivita' la firma digitale;

Vista la circolare n. 459 del 28 settembre 2004 del Ministero delle attivita' produttive recante le disposizioni in materia di deposito, per via telematica, delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilita', disegni e modelli, domande di registrazione per marchi d'impresa;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il

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codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, successivamente indicato come Codice;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice della digitalizzazione della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,

n. 68, che disciplina l'utilizzo della posta elettronica certificata e il decreto ministeriale 2 novembre 2005, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, recante disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, nonche' per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280;

Visto l'art. 1, comma 352, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006);

Ritenuto opportuno dare attuazione alla procedura di deposito, per via telematica, delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilita', disegni e modelli, domande di registrazione per marchi d'impresa;

Preso atto che la trasmissione dei documenti all'Ufficio italiano brevetti e marchi avviene mediante l'utilizzo della firma digitale secondo le disposizioni dettate dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, per la garanzia e la certezza dell'origine e della non alterabilita';

Decreta:

Art. 1.
Deposito telematico
  1. Il deposito delle domande, in formato non cartaceo, di brevettoper invenzioni industriali e modelli di utilita' nonche' di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa,puo' essere effettuato, a partire dal 1° giugno 2006, per viatelematica mediante il collegamento al sito web telemaco.infocamere.it con le modalita' di cui al successivo art. 2.
  2. Il deposito delle domande in formato cartaceo, al quale sicontinua ad applicare la normativa vigente, deve essere effettuatodirettamente presso uno degli uffici di cui all'art. 147 del decretolegislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
  3. L'ufficio ricevente il deposito in formato cartaceo provvedealla trasformazione della documentazione in formato elettronico, nelrispetto delle norme vigenti.
Art. 2.
Effetti e modalita' di effettuazione del deposito telematico
  1. Il deposito telematico esplica gli stessi effetti di cui alprecedente art. 1, comma 2, se eseguito con le modalita' tecniche dicui all'allegato 1.
  2. L'imposta di bollo e' assolta in modo virtuale secondo gliimporti e le modalita' indicati al comma 1-quater, art. 1, dellatariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 642, cosi' come introdotto dal decreto-legge 31 gennaio2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, fermorestando quanto previsto al comma 352, art. 1, della legge23 dicembre 2005, n. 266.
  3. La gestione dei pagamenti di imposte e diritti di segreteria,connessi alla domanda trasmessa per via telematica, viene effettuata

utilizzando il servizio di rete predisposto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 3.
Orario

1. Il deposito telematico puo' essere svolto dall'utente anche fuori dell'orario di sportello degli uffici di cui all'art. 147 deldecreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 4.
Compiti dell'ufficio ricevente
  1. L'ufficio che riceve il deposito telematico attiva la proceduradi verifica del corretto invio del deposito nonche' del relativoricevimento e comunica al depositante l'avvenuta ricezione notificando, altresi', il numero di protocollo informatico.
  2. L'ufficiale rogante redige il verbale, nel rispetto dellanormativa vigente, assegnando il numero e la data di deposito,coincidente con quella di ricezione, ed apponendo la propria firmadigitale; comunica, altresi', al depositante il numero e la data dideposito nonche' invia copia del verbale, se questa e' richiesta.
  3. L'ufficio ricevente invia la domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine previsto dall'art. 147 del decretolegislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Roma, 10 aprile 2006

Il Ministro:

Scajola


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WIPO Lex No. IT069