About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgments IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Finance Intangible Assets Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Law No. 114 of 20 July 2005 - Amendments to Law No. 79 of 25 May 2005, San Marino

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2005 Dates Entry into force: July 25, 2005 Adopted: July 20, 2005 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Trademarks, Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body Notes Date of entry into force: see Article No. 13, for further detailes

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Italian Legge 20 luglio 2005 n.114 - Modifiche alla Legge 25 maggio 2005 n. 79        
 
Download PDF open_in_new

LEGGE 20 luglio 2005 n.114

REPUBBLICA DI SAN MARINO

MODIFICHE ALLA LEGGE 25 MAGGIO 2005 N.79 TESTO UNICO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 luglio 2005.

Art. 1

L’articolo 61, terzo comma della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:

“La domanda di registrazione del marchio, redatta in quadruplo esemplare e firmata dal richiedente o dal mandatario, deve essere scritta, o impressa, in modo indelebile e chiaro su carta di formato ISO A4.”

Art.2

L’articolo 92, sesto comma della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:

“Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo tenuto dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.”

Art. 3

L’articolo 94, primo comma della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:

“Per ottenere la trascrizione di un atto relativo ad un titolo di privativa sul relativo Registro tenuto a cura dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, il richiedente deve presentare apposita domanda di trascrizione redatta in quadruplo esemplare. Le domande devono essere depositate all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, allegando copia autentica dell'atto pubblico, ovvero originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata. Quando l'autenticazione non sia possibile, è in facoltà dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di ammettere alla trascrizione una scrittura privata non autenticata. Essa deve contenere:

a) il cognome, nome e domicilio del richiedente e del mandatario, se vi sia;
b) il cognome e nome del titolare del titolo di privativa e l'indicazione del numero e della data del titolo di privativa stesso;
c) la data e la natura del titolo che si intende trascrivere e, se trattasi di atto pubblico, l'indicazione del notaio che l'ha ricevuto;
d) l'indicazione dell'oggetto dell'atto da trascrivere.”

Art.4

L’articolo 102, decimo comma della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:

“Le privative depositate e concesse, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale. Sul Bollettino medesimo potrà altresì essere data notizia degli estremi dei marchi registrati internazionalmente, mediante richiamo ai fascicoli del Bollettino dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra “Les Marques Internationales”, contenenti le indicazioni riguardanti tali marchi, man mano che i fascicoli stessi perverranno.”

Art. 5

L’articolo 104, secondo comma della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:

“La tassa di domanda e la tassa di pubblicazione, devono essere pagate al deposito della domanda. In caso di rinuncia alla domanda le tasse versate sono irripetibili.”

Art. 6

L’articolo 105, secondo comma della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:

“La tassa di domanda e la tassa di prima registrazione devono essere pagate al deposito della domanda. In caso di rigetto della domanda, o di rinuncia alla medesima, le tasse versate sono irripetibili.”

Art. 7

L’articolo 119, terzo comma, secondo paragrafo della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:

“Se la causa pende davanti al Tribunale Commissariale, ma non è ancora stata assegnata ad un Commissario della Legge o il giudizio è sospeso o interrotto, l'istanza si propone al Magistrato Dirigente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo paragrafo del comma 2.”

Art. 8

L’articolo 119, quarto comma , ultimo paragrafo della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:

“Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo paragrafo sono triplicati.”

Art.9

L’articolo 119, sesto comma, primo paragrafo della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:

“Il decreto di accoglimento, ove la istanza sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l’applicazione dell'ultimo paragrafo del comma 7”.

Art. 10

L’articolo 119, settimo comma, primo paragrafo della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:

“Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 6, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.”

Art.11

L’articolo 119, settimo comma, ultimo paragrafo della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:

“Se la causa di merito è devoluta ad arbitrato, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo paragrafo, perde altresì efficacia:

a) se la parte che l'aveva richiesto non presenta istanza di esecutorietà del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge;

b) se è pronunciato lodo arbitrale che dichiari inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.”

Art.12

L’articolo 122 della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è così modificato:

“Art. 122

(Abrogazioni - Disposizioni transitorie per i marchi)

1. E’ abrogata, ogni altra disposizione, di legge o di regolamento, che sia contraria a questo Testo Unico.

2. Tuttavia, resta ferma l'applicazione delle disposizioni delle convenzioni internazionali esecutive nella Repubblica di San Marino e delle leggi emanate per la loro esecuzione.
3. Le disposizioni dell’articolo 66 si applicano alle domande di registrazione di marchio depositate dopo l’entrata in vigore del presente Testo Unico.”

Art.13

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 25 luglio 2005/1704 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Fausta Simona Morganti – Cesare Antonio Gasperoni

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Rosa Zafferani


Legislation Amends (1 text(s)) Amends (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. SM002