Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele. (GU n.45 del 232
Entrata in vigore della legge: 2461990
CAPO I
DENOMINAZIONE DI ORIGINE, ZONA DI PRODUZIONE E CARATTERISTICHE
MERCEOLOGICHE.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(( 1. La denominazione di origine di "Prosciutto di San Daniele" ovvero " Prosciutto di San Daniele del Friuli" riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di
specificita' | dei | prodotti agricoli | ed | agroalimentari, | e' | riservata | ||||||||
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esclusivamente | al | prosciutto | munito | del | contrassegno | atto | a | |||||||
garantirne l'origine | e | l'identificazione: |
a) ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, e preparato secondo le prescrizioni di cui agli articoli seguenti;
Art. 2.
1. Le specifiche caratteristiche merceologiche del prosciutto di San Daniele, che dipendono anche dalle condizioni proprie dell'ambiente della zona di produzione, a stagionatura ultimata sono:
a) la forma esteriore a chitarra compresa la parte distale (piedino). Tale forma deriva dal sistema di preparazione, che, tanto per l'arto posteriore destro quanto per quello sinistro dei suini macellati, prevede si proceda sezionando nel modo seguente:
dall'avanti | all'indietro | nella | parte | superiore | per | un | terzo | della | ||||||||||||||||||||||
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fascia | lata; | nel | terzo | inferiore | del | gluteo | mediano, | nel | terzo | |||||||||||||||||||||
superiore | del | gluteo | superficiale, | nella | meta' | circa | del | lungo | vasto | |||||||||||||||||||||
e | nella | parte | superiore | del | semimembranoso, | con | un | taglio | ad | arco. |
Nella parte mediale va disarticolata l'articolazione cosciofemorale e vanno sezionati i muscoli trasversalmente seguendo la linea descritta con il taglio esterno. Dopo la salatura si procede alla pressatura;
b) la tenerezza all'agosonda ed al taglio; c) la presenza della parte grassa perfettamente bianca, in giusta
proporzione col magro di colore rosato e rosso con qualche nervatura; d) il sapore dolce delle carni; e) l'aroma caratteristico strettamente dipendente dal prescritto
periodo di stagionatura;
f) la caratterizzazione mediante l'osservanza di parametri analitici predeterminati, i cui standard sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
proposta dell'organismo abilitato di cui all'articolo 10. CAPO II PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
Art. 3.
Art. 4.
4. E' vietato qualsiasi procedimento di stagionatura forzata.
Art. 5.
Art. 6.
1. E' vietato porre in vendita e comunque immettere al consumo prosciutto non tutelato recante, sul prodotto, sulle confezioni, imballaggi, involucri, etichette e simili, nonche' sui documenti comunque riferentisi al prodotto medesimo, indicazioni idonee ad ingenerare confusione con il prosciutto di San Daniele o rivendicare le qualita' tipiche dello stesso.
2. Per il prosciutto non tutelato e' comunque vietato:
a) utilizzare la denominazione "prosciutto di San Daniele" o "prosciutto di San Daniele del Friuli" nonche' qualsiasi altra
denominazione od indicazione facente riferimento al nome "San
Daniele";
b) utilizzare espressioni quali "tipo San Daniele", "stagionato a San Daniele", ovvero quali "stagionato nella zona tipica di San Daniele" e "lavorato alla San Daniele";
c) utilizzare, nell'indicazione della ragione sociale e della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, la denominazione "San Daniele" o "San Daniele del Friuli" con caratteri di dimensioni superiori a quattro millimetri di altezza e a due millimetri di larghezza;
d) utilizzare segni grafici, timbri, sigilli e simili che per ubicazione, colore, grandezza e tipo di caratteri possano trarre in inganno gli acquirenti ed i consumatori con riferimento al prodotto tutelato ed alle qualita' dello stesso.
Art. 7.
Art. 8.
1. L'uso del contrassegno di cui all'articolo 1 e' riservato all'organismo abilitato, anche come segno distintivo e per iniziative volte alla valorizzazione del prodotto tutelato.
CAPO III
CONTROLLI E VIGILANZA
Art. 9.
1. Gli allevatori, i macellatori ed i produttori, nonche' tutti coloro che, a qualsiasi titolo, confezionano, detengono, trasportano, vendono o comunque distribuiscono al consumo prosciutti, sono tenuti a consentire ogni forma di controllo volta ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi posti a loro carico dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione, ivi comprese le ispezioni necessarie a verificare l'idoneita' dei locali e degli impianti nonche', qualora ne ricorrano i presupposti, il possesso delle caratteristiche specifiche del prosciutto di San Daniele.
Art. 10.
a) sia retto da uno statuto approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministro della sanita', d'intesa tra loro;
b) comprenda tra i propri soci non meno del 50 per cento dei produttori in rappresentanza del 50 per cento almeno della produzione tutelata dell'ultimo triennio;
c) garantisca, per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento delle attivita' istituzionali.
3. L'organismo cui viene affidato l'incarico di cui al comma 2 e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita d'intesa con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita'.
Art. 11.
Art. 12.
1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', sono definite le norme per l'esecuzione della presente legge, concernenti in particolare:
a) le modalita' dei controlli degli allevamenti, della macellazione e della produzione del prosciutto di San Daniele;
b) le modalita' per la tenuta dei registri e della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per il prosciutto di San Daniele;
c) le modalita' per l'applicazione del timbro indelebile, del sigillo o timbro a fuoco e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge;
d) le modalita' per l'ottenimento, da parte di un consorzio volontario, dell'incarico di cui all'articolo 10 ed i poteri riconosciuti ai funzionari di tale consorzio;
e) le regole di etichettatura e di presentazione del prosciutto di San Daniele;
f) la definizione di produttore del prosciutto di San Daniele, ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 2;
g) le procedure per l'adozione dei piani di programmazione della produzione tutelata, di cui all'articolo 11, comma 1;
h) le procedure per l'approvazione dei parametri analitici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) e per le relative modalita' di controllo, rilevamento e certificazione.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge.
CAPO IV SANZIONI
Sezione I SANZIONI PENALI
Art. 13
Art. 14
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 GENNAIO 2006, N. 2, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 MARZO 2006, N. 81 ))
Art. 15
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 GENNAIO 2006, N. 2, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 MARZO 2006, N. 81 ))
Art. 16
Sezione II SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 17
Art. 18
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 GENNAIO 2006, N. 2, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 MARZO 2006, N. 81 ))
Art. 19
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 GENNAIO 2006, N. 2, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 MARZO 2006, N. 81 ))
Art. 20
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 GENNAIO 2006, N. 2, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 MARZO 2006, N. 81 ))
Art. 21
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 GENNAIO 2006, N. 2, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 MARZO 2006, N. 81 ))
Art. 22
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 GENNAIO 2006, N. 2, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 MARZO 2006, N. 81 ))
Art. 23
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 GENNAIO 2006, N. 2, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 MARZO 2006, N. 81 ))
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
1. La presente legge entra in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 12.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI