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Decreto Legislativo Nº 168 de 27 de junio de 2003 que establece Divisiones especializadas de Propiedad Intelectual de los Tribunales y Cortes de Apelaciones, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Nº 273 de 12 de diciembre de 2002 (en su versión modificada por el Decreto-ley Nº 1 de 24 de enero de 2012), Italia

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Detalles Detalles Año de versión 2012 Fechas Enmendado/a: 24 de enero de 2012 Entrada en vigor: 12 de julio de 2003 Publicación: 27 de junio de 2003 Tipo de texto Normas/Reglamentos Materia Observancia de las leyes de PI y leyes conexas Notas This consolidated version of "Legislative Decree No. 168 of June 27, 2003, on the Establishment of the Specialized Intellectual Property Divisions of Tribunals and Courts of Appeals, in accordance with Article 16 of Law No. 273 of December 12, 2002" takes into account amendments introduced by "Decree-Law No. 1 of January 24, 2012, Containing Urgent Provisions for Competition, Infrastructure Development and Competitiveness", which entered into force on January 24, 2012.

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Textos principales Textos principales Italiano Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 sulla istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intelletuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)        
 
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 Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 sulla istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intelletuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)

DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n. 168

Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta'

industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a

norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente delega al Governo

per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti l'istituzione di sezioni dei

tribunali specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

23 maggio 2003;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica;

Ritenuto di accogliere le osservazioni proposte dalle competenti Commissioni

parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno

2003;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attivita'

produttive e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

(( (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa) ))

1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze,

Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate

in materia di ((impresa)), senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi

di dotazioni organiche.

((1-bis. Sono altresi' istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i

tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non

esistenti nelle citta' di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle

d'Aosta/Valle' d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la

corte d'appello di Torino. E' altresi' istituita la sezione specializzata in materia di

impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. L'istituzione delle sezioni

specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche)). ((1))

--------------

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27,

ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si

applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 2.

Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti

((1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati

di specifiche competenze)).

2. Ai giudici delle sezioni specializzate puo' essere assegnata, rispettivamente dal

Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi,

purche' cio' non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di

((impresa)). ((1))

--------------

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27,

ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si

applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 3

(( (Competenza per materia delle sezioni specializzate).

1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e

successive modificazioni;

b) controversie in materia di diritto d'autore;

c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.

2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente alle societa' di cui al

libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle societa' di cui al

regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al

regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonche' alle stabili

organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' costituite all'estero, ovvero alle

societa' che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e

coordinamento, per le cause e i procedimenti:

a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la

costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di

responsabilita' da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi

o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla

redazione dei documenti contabili societari, nonche' contro il soggetto incaricato della

revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti

commessi nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti dei

terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo

comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo

comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;

b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad

oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis

del codice civile;

d) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai creditori delle societa'

controllate contro le societa' che le controllano;

e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo

2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;

f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza

comunitaria dei quali sia parte una delle societa' di cui al presente comma, ovvero

quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i

contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice

ordinario.

3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le cause e i procedimenti che

presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2)). ((1))

--------------

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27,

ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si

applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 4.

(( (Competenza territoriale delle sezioni). ))

((1. Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione

della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano,

dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione

sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione

individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e

le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le

controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi

distretti di corte d'appello)). ((1))

--------------

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27,

ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si

applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 5.

Competenze del Presidente della sezione specializzata

1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate

dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d'appello spettano al

Presidente delle rispettive sezioni specializzate.

Art. 6.

Norma transitoria

1. I giudizi aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 ed

iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003, sono assegnati alla trattazione delle sezioni

specializzate per la proprieta' industriale ed intellettuale.

2. Le controversie aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo

3 e gia' pendenti alla data del 30 giugno 2003, restano assegnate al giudice competente in

base alla normativa previgente.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a

chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 giugno 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Castelli, Ministro della giustizia

Marzano, Ministro delle attivita'

produttive

Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Textos adicionales Hoja modelo de la OMC para la presentación de notificaciones (3 texto(s)) Hoja modelo de la OMC para la presentación de notificaciones (3 texto(s)) Inglés Legislative Decree No. 168 of June 27, 2003, on the Establishment of the Specialized Intellectual Property Divisions of Tribunals and Courts of Appeals, in accordance with Article 16 of Law No. 273 of December 12, 2002 (as amended up to Decree-Law No. 1 of January 24, 2012) Francés Décret législatif n° 168 du 27 juin 2003 portant l'établissement des chambres spécialisées en propriété intellectuelle des tribunaux et des cours d'appel, conformément à l'article 16 de la loi n° 273 du 12 décembre 2002 (tel que modifié jusqu'au décret-loi n° 1 du 24 janvier 2012) Español Decreto Legislativo Nº 168 de 27 de junio de 2003 que establece Divisiones especializadas de Propiedad Intelectual de los Tribunales y Cortes de Apelaciones, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Nº 273 de 12 de diciembre de 2002 (en su versión modificada por el Decreto-ley Nº 1 de 24 de enero de 2012)
 
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 Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 sulla istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intelletuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)

DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n. 168

Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta'

industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a

norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente delega al Governo

per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti l'istituzione di sezioni dei

tribunali specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

23 maggio 2003;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica;

Ritenuto di accogliere le osservazioni proposte dalle competenti Commissioni

parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno

2003;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attivita'

produttive e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

(( (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa) ))

1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze,

Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate

in materia di ((impresa)), senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi

di dotazioni organiche.

((1-bis. Sono altresi' istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i

tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non

esistenti nelle citta' di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle

d'Aosta/Valle' d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la

corte d'appello di Torino. E' altresi' istituita la sezione specializzata in materia di

impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. L'istituzione delle sezioni

specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche)). ((1))

--------------

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27,

ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si

applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 2.

Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti

((1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati

di specifiche competenze)).

2. Ai giudici delle sezioni specializzate puo' essere assegnata, rispettivamente dal

Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi,

purche' cio' non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di

((impresa)). ((1))

--------------

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27,

ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si

applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 3

(( (Competenza per materia delle sezioni specializzate).

1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e

successive modificazioni;

b) controversie in materia di diritto d'autore;

c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.

2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente alle societa' di cui al

libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle societa' di cui al

regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al

regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonche' alle stabili

organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' costituite all'estero, ovvero alle

societa' che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e

coordinamento, per le cause e i procedimenti:

a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la

costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di

responsabilita' da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi

o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla

redazione dei documenti contabili societari, nonche' contro il soggetto incaricato della

revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti

commessi nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti dei

terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo

comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo

comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;

b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad

oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis

del codice civile;

d) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai creditori delle societa'

controllate contro le societa' che le controllano;

e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo

2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;

f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza

comunitaria dei quali sia parte una delle societa' di cui al presente comma, ovvero

quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i

contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice

ordinario.

3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le cause e i procedimenti che

presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2)). ((1))

--------------

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27,

ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si

applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 4.

(( (Competenza territoriale delle sezioni). ))

((1. Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione

della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano,

dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione

sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione

individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e

le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le

controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi

distretti di corte d'appello)). ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27,

ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si

applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 5.

Competenze del Presidente della sezione specializzata

1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate

dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d'appello spettano al

Presidente delle rispettive sezioni specializzate.

Art. 6.

Norma transitoria

1. I giudizi aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 ed

iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003, sono assegnati alla trattazione delle sezioni

specializzate per la proprieta' industriale ed intellettuale.

2. Le controversie aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo

3 e gia' pendenti alla data del 30 giugno 2003, restano assegnate al giudice competente in

base alla normativa previgente.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a

chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 giugno 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Castelli, Ministro della giustizia

Marzano, Ministro delle attivita'

produttive

Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli


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N° WIPO Lex IT184