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El Decreto Nº 233 del Presidente de la República de 26 de noviembre de 2007, la expedición del Reglamento sobre la reorganización del Ministerio de Bienes y Actividades Culturales, de conformidad con el artículo 1 (404) de la Ley Nº 296 de 27 de diciembre, 2006 (modificada hasta el Decreto-Ley N° 91 de 8 de agosto de 2013), Italia

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Detalles Detalles Año de versión 2013 Fechas Entrada en vigor: 30 de diciembre de 2007 Publicación: 26 de noviembre de 2007 Tipo de texto Otras textos Materia Derecho de autor Materia (secundaria) Organismo regulador de PI Notas Article 15(3)(d) of this Decree-Law has been amended by Article 1(10) of the Decree-Law No. 91 of August 8, 2013, laying out Urgent Provisions for the Protection, Enhancement and Recovery of Cultural Assets and Activities and of Tourism (as converted with amendments into Law No. 112 of October 7, 2013).

Article 10 refers to functions, powers and duties of the Director General for Libraries, Cultural Institutions and Copyright of the Ministry for Cultural Heritage and Activities (MiBAC).

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Textos principales Textos principales Italiano Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91)        
 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 2007, n. 233

Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le

attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge

27 dicembre 2006, n. 296.

Capo I Amministrazione centrale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.

400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive

modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive

modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive

modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive

modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive

modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive

modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio,

di seguito denominato: "Codice";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.

173, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),

ed in particolare l'articolo 1, commi 404 e 1133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.

89;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici

nelle riunioni dell'11 aprile 2007 e del 27 aprile 2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Considerato che la previsione di due Direzioni generali, l'una con

compiti in materia di risorse umane, servizi generali ed innovazione,

l'altra con compiti in materia di bilancio, programmazione e

monitoraggio della spesa e promozione, in luogo delle preesistenti

due Direzioni generali, l'una per le risorse umane ed il bilancio,

l'altra per l'innovazione e la promozione, non comporta duplicazione

di strutture di supporto, attesa la specificita' e differenziazione

dei compiti ad esse attribuiti, ma risponde ad obiettivi di

efficacia, efficienza ed economicita';

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 30 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali di

concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni della

pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle

finanze e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le

riforme istituzionali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale

1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito

denominato: "Ministero", si articola in (( otto )) uffici

dirigenziali di livello generale centrali e in diciassette uffici

dirigenziali di livello generale (( regionali )), coordinati da un

Segretario generale, nonche' in due uffici dirigenziali di livello

generale presso il Gabinetto del Ministro per i beni e le attivita'

culturali. (( Uno degli incarichi relativi ai due uffici dirigenziali

di livello generale presso il Gabinetto del Ministro puo' essere

conferito anche presso l'Ufficio legislativo. La direzione del

Servizio di controllo interno, organo monocratico, e' affidata dal

Ministro ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di

livello generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica

amministrazione, entro i limiti di dotazione organica dei dirigenti

di prima fascia. ))

2. Ai sensi (( dell'articolo )) 19, comma 10, del citato decreto

legislativo n. 165 del 2001, possono essere, altresi', conferiti, al

di fuori della relativa dotazione organica e per un periodo di sei

anni a decorrere dal 30 gennaio 2004, fino a sei incarichi di

funzioni dirigenziali di livello generale, anche presso enti od

organismi vigilati, anche in posizione di fuori ruolo. In sede di

prima applicazione del presente regolamento, all'esclusivo fine di

consentire il conferimento delle funzioni dirigenziali di livello

generale al personale dirigente generale attualmente in servizio nei

ruoli del Ministero, i predetti sei incarichi sono conferiti a

dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero in servizio

presso il Ministero.

3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2009, N. 91 )).

Art. 2

Segretariato generale

1. Il segretario generale del Ministero e' nominato ai sensi

dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e successive modificazioni e, in conformita' a quanto disposto

dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e

successive modificazioni, opera alle (( dirette )) dipendenze del

Ministro. Il Segretario generale assicura il coordinamento e ((

l'unita' )) dell'azione amministrativa, coordina gli uffici di

livello dirigenziale generale, riferisce periodicamente al Ministro

gli esiti della sua attivita'.

2. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il Segretario

generale puo' avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi

dell'articolo 1, comma 2.

3. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del

Ministro, in particolare:

a) esercita il coordinamento anche attraverso la convocazione

periodica in conferenza dei direttori generali, sia centrali che

(( regionali )), per l'esame di questioni di carattere generale o

di particolare rilievo oppure afferenti a piu' competenze;

b) coordina le attivita' delle direzioni generali centrali e ((

regionali )), nelle materie di rispettiva competenza, per le

intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma

203, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) concorda con le Direzioni generali competenti le determinazioni da

assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di

carattere intersettoriale o di dimensione sovraregionale;

d) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore per i beni

culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;

e) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio

culturale;

f) coordina l'attivita' di tutela in base a criteri uniformi ed

omogenei sull'intero territorio nazionale;

g) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del

patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;

h) coordina gli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed

internazionali, questi ultimi anche in collaborazione con il

Dipartimento per la protezione civile;

i) coordina la predisposizione delle relazioni di legge alle

Istituzioni ed Organismi sovranazionali ed al Parlamento (( ,

anche ai sensi dell'articolo 84 del Codice ));

l) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e

pluriennali di competenza delle Direzioni generali del Ministero e

dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del ((

Ministro ));

m) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali,

centrali e (( regionali )), ai fini dell'esercizio delle funzioni

di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165 e successive modificazioni;

(( n) coordina le attivita' internazionali, ivi comprese quelle

relative alle convenzioni UNESCO sulla protezione del patrimonio

culturale e naturale mondiale, sulla protezione e la promozione

delle diversita' delle espressioni culturali, nonche' per la

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale; ))

o) coordina le attivita' di studio e di ricerca, attraverso l'Ufficio

studi;

p) svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'Istituto

superiore per la conservazione ed il restauro, sull'Opificio delle

pietre dure, sull'Istituto centrale per il restauro e la

conservazione del patrimonio archivistico e librario e

sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

q) coordina il Servizio ispettivo.

4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2009, N. 91 )).

5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita'

amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7

agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.

(( 6. Il Segretariato generale si articola in sei uffici

dirigenziali di livello non generale, compresi il Servizio ispettivo,

cui sono assegnati quattordici dirigenti con funzioni ispettive, gli

Istituti centrali e l'Istituto superiore per la conservazione ed il

restauro. ))

Art. 3

Uffici dirigenziali generali centrali

1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti

Uffici dirigenziali di livello generale:

(( a) Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali,

l'innovazione, il bilancio ed il personale; ))

b) (( LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2009, N. 91 ));

(( c) Direzione generale per le antichita';

d) Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura

e l'arte contemporanee;

e) Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale;

))

f) Direzione generale per gli archivi;

(( g) Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali

ed il diritto d'autore; ))

h) Direzione generale per il cinema;

i) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

2. I direttori generali centrali esercitano i diritti

dell'azionista nei settori di competenza secondo quanto disposto dal

presente regolamento, in conformita' agli indirizzi impartiti dal

Ministro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-bis del

decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni.

3. I direttori generali centrali partecipano alle riunioni dei

Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza,

senza diritto di voto.

4. Ai direttori generali centrali competono, per le materie di

settore, le funzioni relative a progetti di interesse interregionale

o nazionale nonche' l'adozione delle iniziative in presenza di

interessi pubblici, rappresentati da piu' amministrazioni nelle sedi

istituzionali, per i quali sia indispensabile una complessiva

ponderazione di carattere piu' generale rispetto ad uno specifico

ambito territoriale.

Art. 4

Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali,

l'innovazione, il bilancio ed il personale

(( 1. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari

generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale svolge funzioni

e compiti in materia di bilancio e programmazione delle risorse

finanziarie, nonche' di qualita' e di standardizzazione delle

procedure; cura la gestione efficiente, unitaria e coordinata

dell'organizzazione, degli affari generali, del bilancio e del

personale e dei servizi comuni, anche mediante strumenti di

innovazione tecnologica; e' competente in materia di stato giuridico

e trattamento economico del personale, di relazioni sindacali, di

concorsi, assunzioni, assegnazioni, mobilita' nazionale e formazione

del personale nonche' in materia di politiche del personale per le

pari opportunita'. La Direzione generale, inoltre, e' competente per

l'attuazione delle direttive del Ministro in ordine alle politiche

del personale e alla contrattazione collettiva e per l'emanazione di

indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei

contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati; elabora

proposte per la definizione di una strategia unitaria per la

modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie

dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti

coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico

assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e

internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione;

b) cura il coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi,

della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei

servizi per l'accesso on-line, quali siti web e portali, nonche'

la identificazione di centri di competenza, anche attraverso

l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e

analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti;

c) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti

all'attivita' del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto

legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;

d) coordina i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto

legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni,

dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 300, e successive modificazioni, dell'articolo 78 del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

e) svolge i compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

f) cura, su proposta dei direttori generali regionali, sentito il

parere dei competenti direttori generali centrali, l'istruttoria

per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali

concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza

del Ministero e dei relativi piani gestionali di spesa nonche' dei

programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre

all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessita' di

integrazione delle diverse fonti di finanziamento, ed attribuisce

le relative risorse finanziarie agli organi competenti;

g) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero sulla base dei dati

forniti dalle direzioni generali, sia centrali che regionali; in

attuazione delle direttive del Ministro cura la predisposizione

dello stato di previsione della spesa del Ministero e delle

operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle

proposte per il disegno di legge finanziaria, l'attivita' di

rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

h) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE;

i) assicura il necessario supporto per dare attuazione ai programmi

di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e

provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste;

predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse

finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri di

costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse

finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse

fonti di finanziamento; cura i rapporti con il Ministero dello

sviluppo economico relativamente alle intese istituzionali di

programma ed ai relativi accordi attuativi, di cui all'articolo 8,

comma 2, lettera h), ed assicura il supporto tecnico ai soggetti

attuatori;

l) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari, in

raccordo con le competenti direzioni generali centrali; effettua

il monitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari centri

di responsabilita' amministrativa al fine di verificare l'utilizzo

delle risorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche

tramite ispezioni;

m) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di

competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le

relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche

sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;

n) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti

dal Ministro, sulla societa' AR.CU.S S.p.A.;

o) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;

p) cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione

e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, a

tale fine predisponendo gli appositi piani di formazione di cui

all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

e successive modificazioni;

q) provvede all'allocazione delle risorse umane ed alla mobilita'

nazionale delle medesime tra le diverse direzioni generali, sia

centrali che regionali, anche su proposta dei relativi direttori;

r) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera n), svolge

funzioni di assistenza tecnica per l'attivita' contrattuale del

Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i

livelli di qualita' procedimentali e finanziari;

s) cura la comunicazione istituzionale del Ministero ai sensi della

legge 7 giugno 2000, n. 150, e successive modificazioni;

t) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli

articoli 29 e 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio

per la professionalita' di restauratore.

3. Presso la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari

generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale opera il Nucleo

per la valutazione degli investimenti.

4. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali,

l'innovazione, il bilancio ed il personale costituisce centro di

responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto

legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed e'

responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza

della stessa. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti

contabili, le direzioni regionali di cui all'articolo 17.

5. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali,

l'innovazione, il bilancio ed il personale si articola in sei uffici

dirigenziali di livello non generale. ))

Art. 5

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2009, N. 91

Art. 6

Direzione generale per le antichita'

1. La Direzione generale (( per le antichita' )) svolge le funzioni

e i compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali ed ai

soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia,

relativi alla tutela (( di aree e beni di interesse archeologico )),

anche subacquei.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi

annuali e pluriennali di intervento (( proposti dai direttori

regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi

finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione,

gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale

));

b) concorda con la (( Direzione generale per il paesaggio, le belle

arti, l'architettura e l'arte contemporanee )) le determinazioni

da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale

che riguardano interventi in aree (( o su beni di interesse

archeologico ));

c) autorizza il prestito (( di beni di interesse archeologico )) per

mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai

sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice (( , anche nel

rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c),

e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte

salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela ));

d) (( LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2009, N. 91 ));

e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione

di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di

beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del codice;

f) elabora, (( anche su proposta dei direttori regionali )), i

programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche

in tema di catalogazione e inventariazione (( dei beni di

interesse archeologico ));

(( g) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai

fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il

rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od

esposizioni di beni di interesse archeologico e di ogni altra

iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni di

interesse archeologico, anche nel rispetto degli accordi di cui

all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al

medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le

prioritarie esigenze della tutela; ))

h) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle

determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di

imposte mediante cessione di (( beni di interesse archeologico ));

i) (( LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2009, N. 91 ));

l) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti

dall'articolo 92 del Codice;

m) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal

Codice (( , secondo le modalita' da esso definite, )) per la

violazione delle disposizioni in materia di (( beni di interesse

archeologico ));

(( n) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di

beni di interesse archeologico, a titolo di prelazione, di

acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli

articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice; ))

o) (( LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2009, N. 91 ));

p) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale

in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito

internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma

2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e

82, del Codice;

(( p-bis) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi

consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono

gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o

il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi

dell'articolo 68 del Codice; ))

q) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza

tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle

Soprintendenze;

(( q-bis) cura la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato

dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e dei

dipartimenti archeologici universitari, nonche' dei soggetti in

possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o

di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 95 del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; ))

r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi

previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

(( 3. La Direzione generale per le antichita' esercita il

coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del

bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del

conto consuntivo, sulle Soprintendenze speciali per i beni

archeologici di Napoli e Pompei e di Roma. ))

4. La Direzione generale (( per le antichita' )) costituisce centro

di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del

decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni

(( , ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di

competenza della stessa )).

(( 5. La Direzione generale per le antichita' si articola in sette

uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti

dotati di autonomia speciale e gli Istituti nazionali. Con riguardo

alle attivita' di valorizzazione, restano ferme le competenze della

Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. ))

Art. 7

Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura

e l'arte contemporanee

(( 1. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti,

l'architettura e l'arte contemporanee svolge le funzioni e i compiti,

non attribuiti alle direzioni regionali ed ai soprintendenti di

settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela

dei beni architettonici, alla qualita' ed alla tutela del paesaggio,

alla tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi

compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, alla qualita'

architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte

contemporanea.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi

annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori

regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi

finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione,

gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;

b) elabora, anche su proposta dei direttori regionali, i programmi

concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di

inventariazione e catalogazione dei beni architettonici,

paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;

c) esprime la volonta' dell'amministrazione nell'ambito delle

determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di

imposte mediante cessione di beni immobili di interesse

architettonico, storico, artistico ed etnoantropologico;

d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal

Codice, secondo le modalita' da esso definite, per la violazione

delle disposizioni in materia di beni architettonici,

paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;

e) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed

etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio

nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del

Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8,

comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo

articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie

esigenze della tutela;

f) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai

fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il

rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od

esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di

ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i

beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui

all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al

medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le

prioritarie esigenze della tutela;

g) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni

culturali nel settore di competenza a titolo di prelazione, di

acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli

articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice;

h) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale

in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito

internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma

2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e),

e 82 del Codice;

i) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi,

gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di

esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto

dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68

del Codice;

l) esprime le determinazioni dell'amministrazione, concordate con le

direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi o

nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per

interventi di carattere intersettoriale, di dimensione

sovraregionale;

m) istruisce, acquisite le valutazioni delle direzioni generali

competenti, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed

esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;

n) esprime il parere sulla proposta del direttore regionale

competente, ai fini della stipulazione, da parte del Ministro,

delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;

o) concorda, d'intesa con il direttore regionale competente, la

proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del

Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni

paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e

d), del Codice;

p) ai sensi dell'articolo 141 del Codice adotta, sentiti i Direttori

regionali competenti, la dichiarazione di notevole interesse

pubblico relativamente ai beni paesaggistici che insistano su un

territorio appartenente a piu' regioni;

q) promuove la qualita' del progetto e dell'opera architettonica e

urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce

consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle

opere destinate ad attivita' culturali o a quelle che incidano in

modo particolare sulla qualita' del contesto storico-artistico e

paesaggistico-ambientale;

r) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di

architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive

modificazioni, e dell'articolo 37 del Codice;

s) ammette ai contributi economici le opere architettoniche

dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi

riconosciuti di particolare qualita' architettonica e urbanistica

ai sensi dell'articolo 37 del Codice;

t) promuove la formazione, in collaborazione con le universita', le

regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura

e della qualita' architettonica, urbanistica e del paesaggio,

nonche' dell'arte contemporanea;

u) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana

all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari

esteri e d'intesa con il medesimo;

v) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche

mediante concorsi, le opere di giovani artisti;

z) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e

sulla Fondazione La Quadriennale di Roma;

aa) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di

competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione

La Biennale di Venezia;

bb) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza

tecnico-scientifica alle direzioni regionali e alle

soprintendenze;

cc) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi

previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

3. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti,

l'architettura e l'arte contemporanee esercita il coordinamento e la

vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di

previsione, delle relative proposte di variazione e del conto

consuntivo, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico,

artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di

Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, sulla Soprintendenza

speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e

per il polo museale della citta' di Napoli, sulla Soprintendenza

speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e

per il polo museale della citta' di Roma, sulla Soprintendenza

speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e

per il polo museale della citta' di Firenze e sull'Istituto centrale

per la demoetnoantropologia.

4. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti,

l'architettura e l'arte contemporanee costituisce centro di

responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto

legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed e'

responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza

della stessa.

5. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti,

l'architettura e l'arte contemporanee si articola in dodici uffici

dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti dotati di

autonomia speciale, l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia e

gli Istituti nazionali. Con riguardo alle attivita' di

valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale

per la valorizzazione del patrimonio culturale. ))

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 25, comma 1)

che "A decorrere dalla data di adozione dello statuto della

Fondazione, e' abrogata la lettera z) del comma 2 dell'articolo 7 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26

novembre 2007, n. 233, e, al comma 4 dello stesso articolo 7, sono

soppresse le parole: ", compreso il Centro per la documentazione e la

valorizzazione delle arti contemporanee", intendendosi soppresso

anche il corrispondente ufficio di cui al medesimo comma 4".

Art. 8

Direzione generale per la

valorizzazione del patrimonio culturale

(( 1. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio

culturale svolge funzioni e compiti nei settori della promozione

della conoscenza, della fruizione pubblica e della valorizzazione del

patrimonio culturale, in conformita' a quanto disposto dall'articolo

6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della

cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo,

che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi

annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori

regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi

finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione,

gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;

b) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in

ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante

apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a

realta' territoriali definite o a percorsi culturali determinati,

la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con

le direzioni generali competenti e gli uffici ministeriali cui

sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura

coinvolti nelle iniziative promozionali. Le campagne informative

possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura

pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa

con gli interessati;

c) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e

comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni

dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati

alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi

dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura

l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad

agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte

interessate dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi

del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;

d) cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato

dalle mostre, esposizioni od eventi di cui alla lettera c);

e) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e

linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o

beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi

dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il

necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione

dei relativi atti;

f) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di

valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli

strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione

ed alle realta' territoriali in essi coinvolte; cura il

coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e

privati interessati ed offre il necessario sostegno

tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione,

anche integrata, delle attivita' di valorizzazione, ai sensi degli

articoli 112 e 115 del Codice;

g) cura, nell'esercizio delle funzioni di valorizzazione, la

predisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo

per l'affidamento dei servizi per il pubblico, nonche' di modelli

di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti

dall'articolo 112, comma 5, del Codice;

h) cura la predisposizione delle intese istituzionali di programma

Stato-regioni in materia di valorizzazione del patrimonio

culturale, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni

culturali previsti all'articolo 112, comma 4, del Codice, e per la

gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del

medesimo articolo 112;

i) elabora linee guida per la individuazione delle forme di gestione

delle attivita' di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 115 del

Codice, ovvero per la definizione dei casi in cui risulti ancora

necessario provvedere all'affidamento dei servizi di assistenza

culturale e di ospitalita' per il pubblico in forma non integrata,

ai sensi dell'articolo 117 del medesimo Codice;

l) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento

periodico dei livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita'

di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede

all'incremento della qualita' degli inerenti servizi resi

dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della

carta dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il pubblico

resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti

dal Ministero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo

30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

m) assicura comunque, tramite gli uffici ministeriali periferici, che

le attivita' di valorizzazione siano compatibili con le esigenze

della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri

di cui all'articolo 116 del Codice piu' volte richiamato;

n) svolge attivita' di assistenza tecnico-amministrativa, nelle

materie di competenza, per l'attivita' convenzionale o

contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli

standard ed i livelli di qualita' procedimentali e finanziari, con

riferimento anche ai servizi per il pubblico;

o) adotta i provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni

culturali, secondo le modalita' di cui all'articolo 21 del regio

decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e previo parere del competente

Comitato tecnico-scientifico;

p) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono

esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la

partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o

all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

q) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di

comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli

articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi

educativi, anche in relazione al pubblico con disabilita'.

3. L'attivita' di valorizzazione di competenza del Ministero e'

svolta nel rispetto delle linee guida del Direttore generale per la

valorizzazione del patrimonio culturale.

4. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio

culturale esercita la vigilanza sulla Fondazione MAXXI - Museo

nazionale delle arti del XXI secolo ed esercita, secondo gli

indirizzi impartiti dal Ministro, i diritti dell'azionista sulla

societa' Ales S.p.A.

5. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio

culturale costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai

sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,

e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei

piani gestionali di competenza della stessa.

6. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio

culturale si articola in due uffici dirigenziali di livello non

generale. ))

Art. 9

Direzione generale per gli archivi

1. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i

compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali o ai soprintendenti

di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla

tutela dei beni archivistici.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi

annuali e pluriennali di intervento (( sulla base dei dati del

monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione

generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione,

il bilancio ed il personale ));

b) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del

Codice da eseguirsi sui beni archivistici;

c) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od

esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi

dell'articolo 48, comma 1, del Codice (( , anche nel rispetto

degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle

linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve,

in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela ));

d) (( LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2009, N. 91 ));

e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative

scientifiche;

f) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei

beni archivistici, conservazione della memoria digitale, rapporti

con gli organismi internazionali di settore;

g) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli

uffici dell'amministrazione statale;

h) concede contributi per interventi su archivi vigilati;

i) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno

per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso

gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle

modalita' di consultazione dei medesimi;

(( l) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ed ai

fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il

rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od

esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a

carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche

nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera

c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3,

fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

))

m) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle

determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di

imposte mediante cessione di beni archivistici;

n) coordina l'attivita' delle scuole di archivistica istituite presso

gli archivi di Stato;

o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal

Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni

archivistici;

p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni

archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione

e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70,

95 e 98, del Codice;

q) (( LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2009, N. 91 ));

r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale

in materia di circolazione di beni archivistici in ambito

internazionale;

s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi

previsti agli articoli 16, 69 e 128, del Codice.

3. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni di

coordinamento e di vigilanza (( , anche ai fini dell'approvazione del

bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del

conto consuntivo, )) sull'Archivio centrale dello Stato e

sull'Istituto centrale per gli archivi.

4. La Direzione generale per gli archivi, in materia informatica,

elabora e coordina le metodologie archivistiche relative

all'attivita' di ordinamento e di inventariazione, esercita il

coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio

nazionale, studia ed applica sistemi di conservazione permanente

degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e

parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento.

5. La Direzione generale per gli archivi costituisce centro di

responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto

legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni (( , ed

e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza

della stessa )).

(( 6. La Direzione generale per gli archivi si articola in nove

uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli aventi

sede nelle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige, l'Istituto centrale

per gli archivi e l'Archivio centrale dello Stato. Con riguardo alle

attivita' di valorizzazione, restano ferme le competenze della

Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. ))

Art. 10

Direzione generale per le biblioteche,

gli istituti culturali ed il diritto d'autore

1. La Direzione generale (( per le biblioteche )), gli istituti

culturali ed il diritto d'autore svolge funzioni e compiti non

attribuiti alle (( direzioni regionali )) e ai soprintendenti di

settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alle

biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e

bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del

libro e della lettura ed alla proprieta' letteraria e diritto

d'autore.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi

annuali e pluriennali di intervento (( , sulla base dei dati del

monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione

generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione,

il bilancio ed il personale ));

b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del codice, gli interventi da

eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;

c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale

per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero,

ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice (( , anche nel

rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c),

e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte

salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela ));

d) (( LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2009, N. 91 ));

e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative

scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni

librari;

(( f) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ed ai

fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il

rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od

esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere

culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto

degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle

linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve,

in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; ))

g) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle

determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di

imposte mediante cessione di beni librari;

h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal

Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni

librari;

i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di

programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare

le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori

contemporanei, italiani e stranieri;

l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione

della letteratura e della saggistica attinenti alle materie

insegnate, attraverso programmi concordati con il (( Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ));

m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione

del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi

servizi;

n) provvede allo svolgimento dell'attivita' istruttoria per la

concessione di contributi e alle conseguenti verifiche

amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti

beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534;

o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni

librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente

previste agli articoli 60, 95 e 98, del Codice;

p) (( LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2009, N. 91 ));

q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale

in materia di circolazione di beni librari in ambito

internazionale;

r) decide, per i settori di competenza i ricorsi amministrativi

previsti agli (( articoli 16 e 128 del Codice )).

(( 3. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti

culturali ed il diritto d'autore, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 2 del decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito,

con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sentite le

altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di

proprieta' letteraria e di diritto d'autore ai sensi dell'articolo 10

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive

modificazioni, nonche' di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed

editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9

gennaio 2008, n. 2. ))

4. Restano ferme la composizione e le competenze del Comitato

consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo

190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,

che opera presso la Direzione generale (( per le biblioteche )), gli

istituti culturali ed il diritto d'autore e svolge funzioni di organo

consultivo centrale.

5. La Direzione generale (( per le biblioteche )), gli istituti

culturali ed il diritto d'autore svolge le funzioni di coordinamento

e di vigilanza (( , anche ai fini dell'approvazione del bilancio di

previsione, delle relative proposte di variazione e del conto

consuntivo, )) sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle

biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sulla

biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla biblioteca nazionale

centrale di Firenze, sul Centro per il libro e la lettura e

sull'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi.

6. La Direzione generale (( per le biblioteche )), gli istituti

culturali ed il diritto d'autore costituisce centro di

responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto

legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni (( , ed

e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza

della stessa )).

(( 7. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti

culturali ed il diritto d'autore si articola in otto uffici

dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti centrali

e gli Istituti dotati di autonomia speciale. Con riguardo alle

attivita' di valorizzazione, restano ferme le competenze della

Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. ))

Art. 11

Direzione generale per il cinema

1. La Direzione generale per il cinema svolge funzioni e compiti in

materia di attivita' cinematografiche.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita'

cinematografiche e promuove la cultura cinematografica;

b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli

sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di

contributi da parte del Ministero;

c) esercita la vigilanza sulla fondazione Centro sperimentale di

cinematografia;

(( c-bis) esercita la vigilanza su Cinecitta' Holding S.p.A., ai

sensi dell' articolo 5-bis del decreto legge 23 aprile 1993, n.

118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.

202 e successive modificazioni;

d) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia, ai

sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n.

19, sentite le altre direzioni generali competenti per la materia

medesima; ))

e) esprime alla Direzione generale (( per le biblioteche )), gli

istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di

competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di

proprieta' letteraria, diritto d'autore e di vigilanza sulla

Societa' italiana autori ed editori (SIAE), (( . . . ));

3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di

attivita' cinematografiche previste dalla normativa di settore e

partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e della

relativa sezione competente.

4. La Direzione generale per il cinema costituisce centro di

responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto

legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni (( , ed

e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza

della stessa )).

(( 5. La Direzione generale per il cinema si articola in tre uffici

dirigenziali di livello non generale. ))

Art. 12

Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo svolge funzioni

e compiti in materia di attivita' di spettacolo dal vivo, con

riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo

spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita' dello

spettacolo;

b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli

sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di

contributi da parte del Ministero;

c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e

sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA);

d) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di

competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione

La Biennale di Venezia.

e) esprime alla Direzione generale (( per le biblioteche )), gli

istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di

competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di

proprieta' letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla

Societa' italiana autori ed editori (SIAE), (( . . . ));

f) esercita le funzioni relative alla vigilanza del Ministro

sull'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 1,

comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di

spettacolo dal vivo previste dalla normativa di settore e partecipa

alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e delle relative

sezioni competenti.

4. Restano ferme la composizione e le competenze dell'Osservatorio

dello spettacolo, che opera presso la Direzione generale per lo

spettacolo dal vivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 11,

comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, e

successive modificazioni.

5. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo costituisce

centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del

decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni

(( , ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di

competenza della stessa )).

(( 6. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo si articola

in tre uffici dirigenziali di livello non generale. ))

Capo II Organi consultivi centrali

Art. 13

Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici

1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di

seguito denominato "Consiglio superiore", e' organo consultivo del

Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni

culturali e paesaggistici.

2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del

direttore generale (( centrale )) competente trasmessa per il tramite

dell'Ufficio di gabinetto:

a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e

paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali,

predisposti dall'amministrazione;

b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in

materia di beni culturali;

c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di

valorizzazione dei beni culturali;

d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;

e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti

la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione

del Ministero;

f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo

concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;

g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici

formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali,

nonche' da Stati esteri.

3. Il Consiglio superiore puo' inoltre avanzare proposte al

Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare

rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.

4. Il Consiglio superiore e' composto da:

a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;

b) otto eminenti personalita' del mondo della cultura nominate, nel

rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre

delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le

personalita' di cui al comma 4, lettera. b). Il Consiglio superiore

elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e

adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma,

entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di

urgenza, il termine e' ridotto a dieci giorni. In caso di parita' di

voti prevale quello del presidente.

6. Il Consiglio superiore e' integrato con tre rappresentanti del

personale del Ministero, (( eletti da tutto il personale )), quando

esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su

questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero. (( Alle

sedute del Consiglio sono ammessi altresi', senza diritto di voto, i

vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici i quali, in caso di

assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni

di componenti del Consiglio medesimo. ))

7. Il termine di durata del Consiglio superiore e' stabilito in tre

anni. Prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio

superiore presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro

per i beni e le attivita' culturali, che la trasmette alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della

perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale

proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta

del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Gli eventuali

successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima

procedura. Successivamente alla data di entrata in vigore del

presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in

carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono

essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del

Consiglio superiore. Essi non possono esercitare le attivita' di

impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse

attengono a materie di competenza del Ministero, ne' essere

amministratori o sindaci di societa' che svolgono le medesime

attivita'; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione

professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o

membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti

destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del

Ministero ne' assumere incarichi professionali in progetti o

iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' soggetto a parere

del Consiglio superiore.

8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria,

formato da personale (( . . . )) in servizio presso il Ministero. Le

relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento

del Consiglio superiore sono assicurate dalla (( Direzione generale

per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio

ed il personale )).

9. Il Consiglio superiore ed la Consulta per lo spettacolo si

riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per

l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di

competenza di ambedue gli organi consultivi.

Art. 14

Comitati tecnico-scientifici

1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati

tecnico-scientifici:

a) comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;

b) comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e

paesaggistici;

c) comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico

ed etnoantropologico;

d) comitato tecnico-scientifico per gli archivi;

e) comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti

culturali;

f) comitato tecnico-scientifico per la qualita' architettonica e

urbana e per l'arte contemporanea;

g) comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura.

2. I comitati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del

comma 1:

a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la

definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e

paesaggistici e dei relativi piani di spesa;

b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale (( , dei

direttori generali centrali o dei direttori regionali che

presentano richiesta per il tramite dei direttori generali

centrali competenti, )), ed avanzano proposte in ordine a

metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di

beni culturali e paesaggistici;

c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti (( di

particolare rilievo )), quali le acquisizioni e gli atti ablatori,

((. . . )) su richiesta del segretario generale o dei direttori

generali competenti;

d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai

sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;

e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere

tecnico-scientifico ad essi sottoposta (( con le modalita' di cui

alla lettera b) )).

3. Il comitato di cui alla lettera g) del comma 1:

a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni

culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento

delle risorse destinate al settore;

b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei

direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere

tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.

4. Ciascun Comitato e' composto:

a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale

tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalita'

attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il

rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia

della cultura e' eletto, al proprio interno, da tutto il personale

di livello dirigenziale e di area C del Ministero, appartenente

sia a profili tecnico-scientifici che a profili amministrativi;

b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di

competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, nel

rispetto del principio di equilibrio di genere;

c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari

direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo

Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.

5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro

assicura, nell'ambito delle designazioni di comma 4, lettera b), la

presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti

culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza

diritto di voto, il Segretario generale o i direttori generali

competenti per materia. In caso di parita' di voti, prevale quello

del Presidente.

6. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il

presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano

espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4.

Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine

dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato

designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati

si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 7.

7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta,

a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di

questioni di carattere intersettoriale.

8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento

dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti Direzioni

generali.

Capo III Istituti centrali e istituti con finalita' particolari

Art. 15

Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale

1. Sono istituti centrali:

a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche

italiane e per le informazioni bibliografiche;

c) l'Opificio delle pietre dure;

d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;

e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del

patrimonio archivistico e librario, che assorbe l'Istituto centrale

per la patologia del libro ed il Centro fotoriproduzione, legatoria e

restauro degli archivi di Stato;

f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'articolo 6,

comma 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che

subentra alla Discoteca di Stato.

1-bis. Sono Istituti nazionali:

a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed

etnografico "L. Pigorini";

b) il Museo nazionale d'arte orientale;

c) la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e

contemporanea;

d) l'Istituto nazionale per la grafica.

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2009, N. 91.

3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:

((a) la soprintendenza speciale per i beni archeologici di

Pompei, Ercolano e Stabia)); ((3))

b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;

c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico,

artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di

Venezia e dei comuni della Gronda lagunare;

((d) la soprintendenza speciale per il patrimonio storico,

artistico ed etnoantropologico e per il polo museale delle citta' di

Napoli e della Reggia di Caserta)); ((3))

e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico,

artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di

Roma;

f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico,

artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di

Firenze;

g) 1'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che

subentra all'Istituto centrale del restauro;

h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;

i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

l) il Centro per il libro e la lettura;

m) l'Archivio centrale dello Stato.

4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati

ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23

agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono

individuati gli istituti di cui al presente articolo, nonche' gli

altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del

decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive

modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa.

5. L'organizzazione ed il funzionamento degli Istituti centrali e

degli Istituti dotati di autonomia speciale sono definiti con uno o

piu' regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della

citata legge n. 400 del 1988. Per tutti gli istituti di cui al primo

periodo continua ad applicarsi, fino all'entrata in vigore dei

predetti regolamenti, la normativa che attualmente li disciplina.

6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al presente

articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di

livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui

afferiscono.

-------------

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 8 agosto 2013, n. 91 ha disposto (con l'art. 1, comma 10)

che "Fino all'adeguamento della disciplina organizzativa degli

Istituti di cui al comma 9, agli stessi si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni concernenti, rispettivamente, la

soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e

la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed

etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli".

Capo IV Amministrazione periferica

Art. 16

Organi periferici del Ministero

1. Sono organi periferici del Ministero:

a) le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;

b) le soprintendenze:

1) per i beni archeologici;

2) per i beni architettonici e paesaggistici;

3) per i beni storici, artistici ed etnoantropologici;

c) le soprintendenze archivistiche;

d) gli archivi di Stato;

e) le biblioteche statali;

f) i musei.

2. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono

uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 1,

comma 1, primo periodo.

3. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici

provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e

strumentali ad essi rispettivamente assegnate, ferme restando le

competenze in materia della (( Direzione generale per

l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed

il personale )).

Art. 17

Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici

1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici

coordinano l'attivita' delle strutture periferiche del Ministero di

cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e), e f), presenti

nel territorio regionale; (( queste ultime )), pur nel rispetto

dell'autonomia scientifica degli archivi e delle biblioteche,

costituiscono articolazione delle direzioni regionali. Curano i

rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni,

gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione

medesima.

2. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e

paesaggistici e' conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione,

sentito il segretario generale.

3. Il direttore regionale, in particolare:

a) esercita sulle attivita' degli uffici di cui all'articolo 16,

comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), i poteri di direzione,

indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessita'

ed urgenza, informati il direttore generale competente per materia

ed il segretario generale, avocazione e sostituzione;

b) riferisce trimestralmente ai direttori generali centrali di

settore sull'andamento dell'attivita' di tutela svolta;

c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni

appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private

senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;

(( d) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di

settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque

appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice; ))

e) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore,

prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del

Codice;

(( e-bis) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione

definitiva, nonche' di smembramento di collezioni, serie e

raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere

a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza,

nei quali l'autorizzazione e' rilasciata dalla competente

soprintendenza, che informa contestualmente lo stesso direttore

regionale; ))

f) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti

dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese

effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni

culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli

articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui

all'articolo 37;

(( g) trasmette al competente direttore generale centrale, con le

proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono

dalle soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'articolo 62,

comma 1, del Codice, della denuncia di cui all'articolo 60 del

medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le

stesse modalita' trasmette al competente direttore generale

centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla regione o

dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su

indicazione del direttore medesimo, comunica alla regione o agli

altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla

prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 3,

del Codice; ))

h) autorizza le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e

di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il

trasferimento a titolo oneroso di beni culturali (( . . . )), ai

sensi degli articoli 55, 56 (( , 57-bis )) e 58 del Codice;

i) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali

gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero

dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai

sensi dell'articolo 32 del Codice;

l) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai

sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;

(( m) esprime l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati

dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio

culturale, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni

culturali di proprieta' privata, formulate dagli uffici di cui

all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), presenti

nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni

culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai

sensi dell'articolo 44 del Codice; ))

n) esprime il parere di competenza del Ministero (( , anche )) in

sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito

regionale, che riguardano le competenze di piu' soprintendenze di

settore;

o) richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle

Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di

dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai

sensi dell'articolo 138 del codice;

(( o-bis) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere

della regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la

dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni

paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice;

o-ter) provvede, anche d'intesa con la regione o con gli altri enti

pubblici territoriali interessati e su proposta del

soprintendente, alla integrazione del contenuto delle

dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni

paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice;

o-quater) stipula l'intesa con la regione per la redazione congiunta

dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di

cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice; ))

p) propone al Ministro, (( per il tramite del direttore generale

competente ad esprimere il parere di merito, )) d'intesa con la

direzione generale competente, la stipulazione delle intese di cui

(( all'articolo 143, comma 2, del Codice ));

(( q) concorda, d'intesa con il direttore generale competente, la

proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via

sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni

paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e

d), del Codice; ))

r) (( LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2009, N. 91 ));

s) unifica ed aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito

della regione di competenza, secondo criteri e direttive ((

forniti dal Segretario generale ));

t) propone ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei

programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa,

individuando le priorita' anche sulla base delle indicazioni (( .

. . )) degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere (( .

. . )) b), c), d), e) ed f);

u) stipula, previa istruttoria della soprintendenza competente,

accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto

di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il

Ministro, al fine di stabilire le modalita' per l'accesso ai beni

medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del

codice;

v) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero

di somme che e' tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a

riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti

attribuiti;

z) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani

finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione,

recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni

di tutela dei beni paesaggistici;

aa) propone al direttore generale competente i programmi concernenti

studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di

catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in

concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia;

promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative

culturali, anche in collaborazione con le regioni, le universita'

e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in

collaborazione con le universita', le regioni e gli enti locali,

la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e

della qualita' architettonica e urbanistica;

bb) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione

della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio culturale

della regione, attraverso programmi concordati (( con il Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per il tramite

del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio

culturale ));

cc) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici

pubblici ai sensi delle legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive

modificazioni;

dd) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore (( e

sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale per

la valorizzazione del patrimonio culturale )), l'affidamento

diretto o in concessione delle attivita' e dei servizi pubblici di

valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del

codice;

ee) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli

interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o

affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel

territorio di competenza;

ff) organizza e gestisce le risorse strumentali ed umane degli uffici

del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti

dotati di speciale autonomia; l'assegnazione del personale agli

uffici viene disposta sentita la (( Direzione generale per

l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio

ed il personale )), nonche' la direzione generale competente per

materia;

gg) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a

livello regionale;

hh) fornisce al segretario generale le valutazioni di competenza ai

fini dell'istruttoria di cui all'articolo 2, comma 3, lettera i).

4. I direttori regionali possono delegare i compiti di cui alle

lettere (( . . . )) i), l), u) (( . . . )) e cc), del comma 3, fatti

salvi i progetti e le iniziative di rilevanza regionale ovvero

intersettoriale.

5. Le direzioni regionali costituiscono centri di costo e dipendono

funzionalmente, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla ((

Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali,

l'innovazione, il bilancio ed il personale )).

(( 6. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici

si articolano negli uffici dirigenziali di livello non generale sotto

numericamente indicati:

a) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici

dell'Abruzzo, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello

non generale;

b) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della

Basilicata, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello

non generale;

c) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della

Calabria, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non

generale;

d) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della

Campania, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non

generale;

e) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici

dell'Emilia Romagna, articolata in dodici uffici dirigenziali di

livello non generale;

f) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del

Friuli-Venezia Giulia, articolata in cinque uffici dirigenziali di

livello non generale;

g) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del

Lazio, articolata in undici uffici dirigenziali di livello non

generale;

h) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della

Liguria, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non

generale;

i) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della

Lombardia, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non

generale;

l) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle

Marche, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non

generale;

m) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del

Molise, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non

generale;

n) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del

Piemonte, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non

generale;

o) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della

Puglia, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non

generale;

p) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della

Sardegna, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non

generale;

q) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della

Toscana, articolata in quattordici uffici dirigenziali di livello

non generale;

r) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici

dell'Umbria, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello

non generale;

s) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del

Veneto, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non

generale. ))

Art. 18

Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici

e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici

1. Le strutture periferiche di cui all'articolo 16, comma 1,

lettera b, svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

(( a) svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del

territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei

programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali e

regionali; ))

b) autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui

beni culturali (( , salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma

3, lettera e-bis) ));

(( c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per

l'esecuzione, con le modalita' ed entro i limiti previsti per la

conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi

archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

))

d) provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia;

e) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti

territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;

(( f) amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, ed

eseguono sugli stessi, con le modalita' ed entro i limiti previsti

per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi

interventi conservativi; ))

g) curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e

convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di

interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero

al fine di stabilire le modalita' per l'accesso ai beni medesimi

da parte del pubblico;

(( h) istruiscono e propongono al competente direttore regionale i

provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse

culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonche' le

dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero

le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente,

degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-bis del Codice; ))

i) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale

centrale competente i provvedimenti relativi a beni di proprieta'

privata (( , quali l'autorizzazione al prestito per mostre od

esposizioni, l'acquisto coattivo all'esportazione,

l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70

e 95 del Codice ));

l) esprimono pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di

ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il

trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a

soggetti pubblici come identificati dal Codice;

m) istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie

e pecuniarie previste dal Codice;

n) istruiscono e propongono alla direzione generale centrale

competente (( , secondo le modalita' di cui all'articolo 17, comma

3, lettera g), )) l'esercizio del diritto di prelazione;

o) esercitano (( ogni altro compito )) in materia di tutela del

paesaggio ad esse (( affidato )) in base al Codice;

p) esercitano ogni altra competenza ad esse affidata in base al

Codice.

Art. 19.

Comitati regionali di coordinamento

1. Il Comitato regionale di coordinamento e' organo collegiale a

competenza intersettoriale.

2. Il Comitato esprime pareri:

a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di

interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree

suscettibili di tutela intersettoriale, nonche' in merito alle

proposte di prescrizioni di tutela indiretta;

b) a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di

carattere generale concernente la materia dei beni culturali.

3. Il Comitato e' presieduto dal direttore regionale ed e' composto

dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si

esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera a). Tale

composizione e' integrata con i responsabili di tutti gli uffici

periferici operanti in ambito regionale quando il Comitato si esprime

sulle questioni di cui al comma 2, lettera b).

4. Le sorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei

Comitati sono assicurate dalle rispettive direzioni regionali, senza

oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 20

Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche

(( 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 74 del decreto legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche del personale

dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono

rideterminate secondo le tabelle A e B allegate al presente decreto

di cui costituiscono parte integrante. Con successivo decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i

beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottarsi al termine della

procedura di individuazione dei profili professionali di cui

all'articolo 7, comma 3, del C.C.N.L. del comparto Ministeri

sottoscritto il 14 settembre 2007, sara' ripartito, nell'ambito delle

strutture centrali e periferiche in cui si articola il Ministero, il

contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come

determinato nella tabella B, in profili professionali e fasce

retributive. ))

Art. 21

Norme finali e abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno

2004, n. 173, e successive modificazioni (( ,fatte salve le modifiche

apportate dallo stesso decreto al decreto del Presidente della

Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 )).

2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La riorganizzazione disposta ai sensi del presente regolamento

da' luogo all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma

6, del CCNL per il personale dirigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 26 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Rutelli, Ministro per i beni e le

attivita' culturali

Nicolais, Ministro per le riforme e le

innovazioni nella pubblica

amministrazione

Padoa-Schioppa, Ministro dell'economia

e delle finanze

Chiti, Ministro per i rapporti con il

Parlamento e le riforme istituzionali

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 149

TABELLA A

(Prevista dall'articolo 20, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA

Dirigenti di prima fascia | 32

Dirigenti di seconda fascia | 216*

| ------

Totale dirigenti | 248

* di cui n. 6 presso gli Uffici di diretta collaborazione del

Ministro

TABELLA B

(Prevista dall'articolo 20, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA POSIZIONI ECONOMICHE

=====================================================================

Posizione economica | Dotazione organica

=====================================================================

C3 | 2.919

C2 | 2.352

C1 | 1.219

B3 | 7.846

B2 | 3.459

B1 | 3.429

A1 | 1.820

| --------

Totale | 23.044


Datos no disponibles.

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