- PARTE PRIMA Disposizioni generali
- Articolo 1 Principi
- Articolo 2 Patrimonio culturale
- Articolo 3 Tutela del patrimonio culturale
- Articolo 4 Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale
- Articolo 5 Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale
- Articolo 6 Valorizzazione del patrimonio culturale
- Articolo 7 Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale
- Articolo 8 Regioni e province ad autonomia speciale
- Articolo 9 Beni culturali di interesse religioso
- PARTE SECONDA Beni culturali
- TITOLO I Tutela
- Capo I Oggetto della tutela
- Articolo 10 Beni culturali
- Articolo 11 Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela
- Articolo 12 Verifica dell'interesse culturale
- Articolo 13 Dichiarazione dell'interesse culturale
- Articolo 14 Procedimento di dichiarazione
- Articolo 15 Notifica della dichiarazione
- Articolo 16 Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione
- Articolo 17 Catalogazione
- Capo II Vigilanza e ispezione
- Capo III Protezione e conservazione
- Sezione I Misure di protezione
- Articolo 20 Interventi vietati
- Articolo 21 Interventi soggetti ad autorizzazione
- Articolo 22 Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia
- Articolo 23 Procedure edilizie semplificate
- Articolo 24 Interventi su beni pubblici
- Articolo 25 Conferenza di servizi
- Articolo 26 Valutazione di impatto ambientale
- Articolo 27 Situazioni di urgenza
- Articolo 28 Misure cautelari e preventive
- Sezione II Misure di conservazione
- Articolo 29 Conservazione
- Articolo 30 Obblighi conservativi
- Articolo 31 Interventi conservativi volontari
- Articolo 32 Interventi conservativi imposti
- Articolo 33 Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti
- Articolo 34 Oneri per gli interventi conservativi imposti
- Articolo 35 Intervento finanziario del Ministero
- Articolo 36 Erogazione del contributo
- Articolo 37 Contributo in conto interessi
- Articolo 38 Apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi conservativi
- Articolo 39 Interventi conservativi su beni dello Stato
- Articolo 40 Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
- Articolo 41Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali
- Articolo 42 Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali
- Articolo 43 Custodia coattiva
- Articolo 44Comodato e deposito di beni culturali
- Sezione III Altre forme di protezione
- Articolo 45 Prescrizioni di tutela indiretta
- Articolo 46 Procedimento per la tutela indiretta
- Articolo 47 Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo
- Articolo 48 Autorizzazione per mostre ed esposizioni
- Articolo 49 Manifesti e cartelli pubblicitari
- Articolo 50 Distacco di beni culturali
- Articolo 51 Studi d'artista
- Articolo 52 Esercizio del commercio in aree di valore culturale
- Sezione I Misure di protezione
- Capo IV Circolazione in ambito nazionale
- Sezione I Alienazione e altri modi di trasmissione
- Articolo 53 Beni del demanio culturale
- Articolo 54 Beni inalienabili
- Articolo 55 Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale
- Articolo 56 Altre alienazioni soggette ad autorizzazione
- Articolo 57 Regime dell'autorizzazione ad alienare
- Articolo 58 Autorizzazione alla permuta
- Articolo 59 Denuncia di trasferimento
- Sezione II Prelazione
- Sezione III Commercio
- Sezione I Alienazione e altri modi di trasmissione
- Capo V Circolazione in ambito internazionale
- Sezione I Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale
- Articolo 65 Uscita definitiva
- Articolo 66 Uscita temporanea per manifestazioni
- Articolo 67 Altri casi di uscita temporanea
- Articolo 68 Attestato di libera circolazione
- Articolo 69 Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato
- Articolo 70 Acquisto coattivo
- Articolo 71 Attestato di circolazione temporanea
- Articolo 72 Ingresso nel territorio nazionale
- Sezione II Esportazione dal territorio dell'Unione europea
- Sezione III Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea
- Articolo 75 Restituzione
- Articolo 76 Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea
- Articolo 77 Azione di restituzione
- Articolo 78 Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione
- Articolo 79 Indennizzo
- Articolo 80 Pagamento dell'indennizzo
- Articolo 81 Oneri per l'assistenza e la collaborazione
- Articolo 82 Azione di restituzione a favore dell'Italia
- Articolo 83 Destinazione del bene restituito
- Articolo 84 Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale
- Articolo 85 Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti
- Articolo 86Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea
- Sezione IV Convenzione UNIDROIT
- Capo VI Ritrovamenti e scoperte
- Capo VII Espropriazione
- Capo I Oggetto della tutela
- TITOLO II Fruizione e valorizzazione
- Capo I Fruizione dei beni culturali
- Sezione I Principi generali
- Articolo 101 Istituti e luoghi della cultura
- Articolo 102 Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica
- Articolo 103 Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura
- Articolo 104 Fruizione di beni culturali di proprietà privata
- Articolo 105 Diritti di uso e godimento pubblico
- Sezione IIUso dei beni culturali
- Articolo 106 Uso individuale di beni culturali
- Articolo 107 Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali
- Articolo 108 Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione
- Articolo 109 Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali
- Articolo 110 Incasso e riparto di proventi
- Sezione I Principi generali
- Capo II Principi della valorizzazione dei beni culturali
- Articolo 111 Attività di valorizzazione
- Articolo 112 Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
- Articolo 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata
- Articolo 114 Livelli di qualità della valorizzazione
- Articolo 115 Forme di gestione
- Articolo 116 Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso
- Articolo 117 Servizi aggiuntivi
- Articolo 118 Promozione di attività di studio e ricerca
- Articolo 119 Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole
- Articolo 120 Sponsorizzazione di beni culturali
- Articolo 121 Accordi con le fondazioni bancarie
- Capo III Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza
- Articolo 122 Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti
- Articolo 123 Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati
- Articolo 124 Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti
- Articolo 125 Declaratoria di riservatezza
- Articolo 126 Protezione di dati personali
- Articolo 127 Consultabilità degli archivi privati
- Capo I Fruizione dei beni culturali
- TITOLO III Norme transitorie e finali
- TITOLO I Tutela
- PARTE TERZA Beni paesaggistici
- TITOLO I Tutela e valorizzazione
- Capo I Disposizioni generali
- Capo II Individuazione dei beni paesaggistici
- Articolo 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
- Articolo 137 Commissioni provinciali
- Articolo 138 Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico
- Articolo 139 Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico
- Articolo 140 Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza
- Articolo 141 Provvedimenti ministeriali
- Articolo 142 Aree tutelate per legge
- Capo III Pianificazione paesaggistica
- Capo IV Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela
- Articolo 146 Autorizzazione
- Articolo 147 Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali
- Articolo 148 Commissione per il paesaggio
- Articolo 149 Interventi non soggetti ad autorizzazione
- Articolo 150 Inibizione o sospensione dei lavori
- Articolo 151 Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori
- Articolo 152 Interventi soggetti a particolari prescrizioni
- Articolo 153 Cartelli pubblicitari
- Articolo 154 Colore delle facciate dei fabbricati
- Articolo 155Vigilanza
- Capo V Disposizioni di prima applicazione e transitorie
- TITOLO I Tutela e valorizzazione
- PARTE QUARTA Sanzioni
- TITOLO I Sanzioni amministrative
- Capo I Sanzioni relative alla Parte seconda
- Articolo 160 Ordine di reintegrazione
- Articolo 161 Danno a cose ritrovate
- Articolo 162 Violazioni in materia di affissione
- Articolo 163 Perdita di beni culturali
- Articolo 164 Violazioni in atti giuridici
- Articolo 165 Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale
- Articolo 166 Omessa restituzione di documenti per l'esportazione
- Capo II Sanzioni relative alla Parte terza
- Capo I Sanzioni relative alla Parte seconda
- TITOLO II Sanzioni penali
- Capo I Sanzioni relative alla Parte seconda
- Articolo 169 Opere illecite
- Articolo 170 Uso illecito
- Articolo 171 Collocazione e rimozione illecita
- Articolo 172 Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta
- Articolo 173 Violazioni in materia di alienazione
- Articolo 174 Uscita o esportazione illecite
- Articolo 175 Violazioni in materia di ricerche archeologiche
- Articolo 176 Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato
- Articolo 177 Collaborazione per il recupero di beni culturali
- Articolo 178 Contraffazione di opere d'arte
- Articolo 179 Casi di non punibilità
- Articolo 180Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
- Capo II Sanzioni relative alla Parte terza
- Capo I Sanzioni relative alla Parte seconda
- TITOLO I Sanzioni amministrative
- PARTE QUINTA Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
- Allegato A
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione; beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni; Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997, n. 281; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della 2004; E m a n a 1. E' approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli e dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente.
PARTE PRIMA
Disposizioni generali
Articolo 1
Principi Articolo 2
Patrimonio culturale Articolo 3
Tutela del patrimonio culturale Articolo 4
Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale Articolo 5
Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale Articolo 6
Valorizzazione del patrimonio culturale Articolo 7
Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale Articolo 8
Regioni e province ad autonomia speciale
1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
Articolo 9
Beni culturali di interesse religioso PARTE SECONDA
Beni culturali
TITOLO I
Tutela
Capo I
Oggetto della tutela
Articolo 10
Beni culturali 13: Articolo 11
Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, Articolo 12
Verifica dell'interesse culturale Articolo 13
Dichiarazione dell'interesse culturale Articolo 14
Procedimento di dichiarazione Articolo 15
Notifica della dichiarazione Articolo 16
Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione Articolo 17
Catalogazione Capo II
Vigilanza e ispezione
Articolo18
Vigilanza Articolo 19
"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352;
settembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28
Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli
affari regionali;
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone
giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico.
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico.
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli
indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico
particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse
particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della
letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e
della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e
particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse
artistico o storico.
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le
incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti
audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
n( �/span> le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali
testimonianze dell'economia rurale tradizionale.
sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti
di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la
cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;
e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all'articolo
37;
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche,
audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni,
sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni,
di cui all'articolo 65;
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma
2;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di
cinquanta anni, di cui all'articolo 65;
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico
della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.