LEGISLATIVE DECREE No. 205 OF 15 MARCH 1996
Amendments
to legislative decree no. 518 of 29 December 1992
concerning the legal protection of computer programs
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC
Having regard to articles 76 and 87 of the Constitution;
Having regard to legislative decree no. 518 of 29 December 1992, concerning the implementation of Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs;
Considering that it is necessary to issue provisions amending articles 5, 8 and 10 of the aforesaid legislative decree no. 518 of 1992;
Having regard to para. 5 of article 1 and para. 1 of article 6 of Law no. 146 of 22 February 1994;
Having regard to the resolution adopted by the Council of Ministers on 12 March 1996;
On proposal by the Minister for Balance and Economic Planning, responsible for the coordination of European Union policies, in agreement with the Minister for Foreign Affairs, the Minister of Justice and the Minister for the Treasury;
PROMULGATES
the following legislative decree:
Article 1
1. For the second sentence of paragraph 3 of article 64ter of Law no. 633 of 22 April 1941, as introduced by paragraph 1 of article 5 of legislative decree no. 518 of 29 December 1992, there shall be substituted the following: ‘Any contractual clauses infringing the provisions of this paragraph and paragraph 2 shall be void.’
Article 2
1. For paragraph 3 of article 64quater of Law no. 633 of 22 April 1941, as introduced by paragraph 1 of article 5 of legislative decree no. 518 of 29 December 1992, there shall be substituted the following:
‘3. Any contractual clauses infringing paragraphs 1 and 2 shall be void.’.
Article 3
1. In the final paragraph of article 161 of Law no. 633 of 22 April 1941, as introduced by paragraph 1 of article 8 of legislative decree no. 518 of 29 December 1992, for the word: ‘disconnection’ there shall be substituted the following: ‘elusion’.
Article 4
- In the first sentence of paragraph 1 of article 171bis of Law no. 633 of 22 April 1941, as introduced by paragraph 1 of article 10 of legislative decree no. 518 of 20 December 1992, for the words: ‘of between 500,000 and 6,000,000 liras.’ there shall be substituted the following: ‘of between 1,000,000 and 10,000,000 liras.’.
- In the third sentence of paragraph 1 of article 171bis of Law no. 633 of 22 April 1941, as introduced by paragraph 1 of article 10 of legislative decree no. 518 of 20 December 1992, for the words: ‘of 1,000,000 liras’ there shall be substituted the following: ‘of 3,000,000 liras’.
This decree, provided with the State’s seal, shall be included in the Official Collection of laws and decrees of the Italian Republic. All concerned shall have to comply with it and to cause it to be complied with.
Done in Rome on the fifteenth day of March of 1996.
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 1996, n. 205
Modificazioni al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, in
materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratore.
Entrata in vigore: 9/5/1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, recante
attuazione della direttiva 91/250/CEE, del Consiglio, del 14 maggio
1991, relativa alla tutela dei programmi per elaboratore;
Considerata la necessita' di emanare disposizioni correttive degli
articoli 5, 8 e 10 del citato decreto legislativo n. 518 del 1992;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 6, comma 1, della legge 22
febbraio 1994, n. 146;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 1996;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 64ter della legge 22
aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, e' sostituito dal seguente: "Le
clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del
comma 2 sono nulle.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo determinato e per oggetti definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi il valore di legge e i
regolamenti.
Il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, reca attuazione
della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica
dei programmi per elaboratore. L'art. 5 aggiunge nel capo
IV del titolo I della predetta legge la sezione VI
(articoli 64bis, 64ter e 64quater), recante norme sui
programmi per elaboratore. Si riporta il testo dell'art.
64bis (per il testo degli articoli 64ter e 64quater si
veda in nota all'art. 1 e 2):
"Art. 64bis. 1. Fatte salve le disposizioni dei
successivi articoli 64ter e 64quater, i diritti esclusivi
conferiti dalla presente legge sui programmi per
elaboratore comprendono il diritto di effettuare o
autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o
parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo
o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali
il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la
trasmissione o la memorizzazione del programma per
elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali
operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare
dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e
ogni altra modificazione del programma per elaboratore,
nonche' la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza
pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico,
compresa la locazione, del programma per elaboratore
originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una
copia del programma nella Comunita' economica europea da
parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso,
esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia
all'interno della Comunita', ad eccezione del diritto di
controllare l'ulteriore locazione del programma o di una
copia dello stesso".
L'art. 8 di detto decreto aggiunge un comma all'art.
161 della legge n. 633/1941 (si veda in nota all'art. 3).
L'art. 10 del medesimo decreto aggiunge l'art. 171bis
alla legge n. 633/1941 (si veda in nota all'art. 4).
La direttiva 91/250/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 122
del 17 maggio 1991.
La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per
il 1993). L'art. 1, comma 5, cosi' recita: "5. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo puo' emanare disposizioni integrative e
correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e
4".
L'art. 6, comma 1, di detta legge cosi' recita: "1. La
disposizione dettata dall'art. 1, comma 5, si applica anche
ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe
conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428,
e successive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e
successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489".
Art. 2.
1. Il comma 3 dell'art. 64quater della legge 22 aprile 1941, n.
633, introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29
dicembre 1992, n. 518, e' sostituito dal seguente:
" 3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e
2 sono nulle.".
Art. 3.
1. Nell'ultimo comma dell'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n.
633, introdotto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 29
dicembre 1992, n. 518, la parola: "esclusione", e' sostituita dalla
seguente: "elusione".
Art. 4.
1. Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 171bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, le parole: "da L. 500.000 a L.
6.000.000.", sono sostituite dalle seguenti: "da lire 1.000.000 a
lire 10.000.000.".
2. Nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 171bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, le parole: "L.1.000.000", sono
sostituite dalle seguenti: "lire 3.000.000".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro del tesoro
ARCELLI, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
incaricato per il coordinamento
delle politiche della Unione
europea
AGNELLI, Ministro degli affari
esteri
CAIANIELLO, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO