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Decreto del Presidente de la República N° 1842, de 20 de octubre de 1962 sobre la aprobación de los Estatutos de la Sociedad Italiana de Autores y Editores, Italia

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Detalles Detalles Año de versión 1994 Fechas Entrada en vigor: 10 de febrero de 1963 Publicación: 20 de octubre de 1962 Tipo de texto Normas/Reglamentos Materia Derecho de autor Materia (secundaria) Observancia de las leyes de PI y leyes conexas, Organismo regulador de PI Notas En la notificación de Italia a la OMC de conformidad con el artículo 63.2 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece lo siguiente:
'Este Decreto establece la finalidad social, los órganos de la sociedad y sus asociados y funcionamiento, la organización interna y los procedimientos para adquirir la condición de socio y de candidato registrado a la incorporación como socio.'

Este Decreto consolida todas las enmiendas hasta el 7 de noviembre de 1994.
Para obtener las últimas modificaciones, véanse los artículos 13, 20, 22, 24, 26, 33, 34, 36-38, 41, 42, 57, 60 y 61.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1962, n. 1842

Approvazione dello statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori.

Testo in vigore dal: 1021963

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il titolo V della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio Visto il regio decreto 24 agosto 1942, n. 1799, con il quale fu approvato lo statuto dell'Ente italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 433, relativo alla modificazione della denominazione dell'Ente italiano per il diritto d'autore in quella di "Societa' italiana degli Autori ed Editori" Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 16 aprile 1948, n. 643, con il quale sono state apportate modificazioni al suddetto statuto;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e lo art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea delle Commissioni di sezione riunite della S.I.A.E.;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI PICCIONI BOSCO TRABUCCHI TRAMELLONI GUI

Visto, il Guardasigilli: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1963

Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 103. VILLA

Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori

Titolo I SEDE ED OGGETTO

Art. 1.

La Societa' italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), prevista dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto di

autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, ha sede in Roma.

Art. 2.

La Societa' esercita le mansioni e le funzioni che sono previste dalla legge di cui all'art. 1 nonche' da altre disposizioni legislative.

La Societa' ha per oggetto la tutela giuridica ed economica delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi in Italia e all'estero.

Rientrano in particolare nelle sue funzioni:

la concessione, per conto e nell'interesse dei propri soci e iscritti, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere protette dalla legge;

la riscossione e la ripartizione dei proventi che comunque derivano dalla utilizzazione delle opere stesse. E' compreso negli scopi della Societa' lo studio dei problemi

relativi:

a) al diritto di autore e ai diritti connessi;

b) allo sviluppo ed alla diffusione del patrimonio letterario e artistico italiano, con particolare riguardo alle categorie di opere che formano oggetto dell'attivita' di intermediazione da parte della Societa'.

Art. 3.

La Societa' puo' assumere per conto dello Stato, di enti o privati, servizi comunque collegati con la diffusione delle opere dell'ingegno, nonche' servizi di accertamento e di riscossione di tasse, imposte, contributi e diritti.

Titolo II DELLA TUTELA DELLE OPERE

Art. 4.

La Societa' svolge la propria attivita' di tutela delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi nell'interesse dei suoi soci e Iscritti ordinari e straordinari), nonche' di coloro che gliene abbiano affidato il mandato.

La Societa' puo' delegare l'esercizio generale o parziale della propria attivita' in Paesi stranieri anche ad enti o privati italiani e stranieri.

Art. 5.

Per l'adempimento degli scopi indicati nell'articolo precedente, le opere dell'ingegno vengono assegnate alle Sezioni appresso elencate.

1) SEZIONE UNICA.

opere assegnate le opere liriche, balletti, gli oratori e le opere analoghe;

diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facolta' di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

2) SEZIONE MUSICA.

opere assegnate: i brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe;

le composizioni sinfoniche e le composizioni musicali varie; compresi i relativi eventuali testi letterari;

diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facolta' di pubblica esecuzione, compresa la pubblica esecuzione cinematografica e grammofonica di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

3) Sezione drammatica, operette e riviste (D.O.R.).

Opere assegnate: le opere drammatiche, le operette, le riviste e le

opere analoghe comprese quelle create appositamente per la

radiodiffusione, la televisione o per altri mezzi di diffusione a

distanza.

Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facolta' di

rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo

riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di

televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

4) SEZIONE OPERE LETTERARIE E ARTI FIGURATIVE (O.L.A.F.).

opere assegnate, le opere scritte e orali nel campo letterario e scientifico, le opere dell'arte figurativa e le fotografie;

diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facolta' di riproduzione, di recitazione in pubblico, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

5) SEZIONE CINEMA.

opere assegnate: le opere cinematografiche;

diritti tutelati: quelli relativi alla proiezione pubblica ed alla televisione.

Le opere create appositamente per la radiodiffusione o la televisione sono assegnate alle varie Sezioni secondo il genere delle opere stesse.

Rientrano fra i diritti tutelati dalle varie Sezioni, per le opere rispettivamente loro assegnate, quelli relativi alla facolta' di riproduzione meccanica e quelli relativi alla comunicazione pubblica, a mezzo di apparecchi radio o telericeventi, dell'opera radiodiffusa

o telediffusa.

Art. 6.

La tutela dei diritti connessi al diritto di amore e' esercitata dalla Societa' con modalita' determinate con apposite norme regolamentari.

Titolo III DEGLI ISCRITTI E SOCI

Capo I Degli iscritti ordinari.

Art. 7.

Possono essere iscritti alla Societa', in qualita' di iscritti ordinari, le persone fisiche o giuridiche italiane che siano titolari, in via originaria o derivata, di diritti di autore o di diritti connessi e siano:

a) autori,

b) editori,

c) concessionari di diritti di rappresentazione,

d) produttori o concessionari di opere cinematografiche,

e) fotografi, f) interpreti o artisti esecutori,

g) produttori di dischi grammofonici o strumenti analoghi,

h) imprese di radiodiffusione e di televisione e i loro eredi o aventi causa.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono parificati ai cittadini italiani. Le persone fisiche e le persone giuridiche che hanno, rispettivamente, la cittadinanza o la nazionalita' di uno Stato membro della Comunita' economica europea, istituita con il trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1303, sono equiparate alle persone fisiche e giuridiche di cittadinanza o nazionalita' italiana.

Gli autori possono essere iscritti anche se i diritti di utilizzazione economica delle loro opere siano stati ceduti purche' gli aventi causa li abbiano affidati alla Societa' per la loro proiezione.

Sulle domande di iscrizione delibera il presidente. In caso di accettazione, la deliberazione determina la data di decorrenza degli effetti della iscrizione. E' in ogni caso ammesso ricorso da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione che decide in via definitiva.

All'iscritto puo' essere anche riconosciuta, agli effetti sociali, la appartenenza a piu' categorie fra quelle indicate nel primo comma di questo articolo.

Le particolari qualifiche relative alle categorie di cui sopra, dichiarate dall'interessato, possono essere accertate dalla Societa' per gli effetti e con le modalita' determinate dal regolamento generale.

Art. 8.

L'iscrizione importa l'accettazione degli obblighi stabiliti da questo statuto e dal regolamento generale, nonche' delle limitazioni nell'esercizio del diritti poste da riforme statutarie e regolamentari al fine di evitare contrasti fra i vari diritti di utilizzazione economica o, comunque, di proteggere, nel quadro degli interossi generali della Societa', gli interessi dei singoli iscritti.

Le disposizioni suddette diventano obbligatorie per gli iscritti nel ventesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel bollettino sociale.

Art. 9.

L'iscritto deve presentare alla Societa', per ogni opera di cui le affida la protezione, la relativa dichiarazione redatta in conformita' alle prescrizioni regolamentari.

Ogni opera e' assegnata, agli effetti previsti dal regolamento generale, a una o piu' delle Sezioni indicate nell'art. 5.

L'accettazione della dichiarazione dell'opera e la sua assegnazione alle competenti Sezioni spettano al direttore generale.

Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato, il dichiarante puo' ricorrere al Consiglio di amministrazione, che si pronuncia dopo aver sentito il parere delle Commissioni di sezione interessate.

La tutela dei diritti indicati nell'ultimo comma dell'art. 5 puo' essere affidata dal direttore generale a quella fra le Sezioni cui in prevalenza sono assegnate le varie opere cosi' utilizzate.

COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 1974, N .859.

Art. 10.

L'iscrizione alla Societa' ha per effetto di affidare ad essa in esclusiva la protezione dell'opera dichiarata ai sensi del primo comma del precedente art. 9, in Italia e in quei paesi in cui esiste una sua rappresentanza organizzata, limitata mente alla competenza della Sezione alla quale detta opera e' assegnata ai sensi dell'art. 5, con le modalita' stabilite dal regolamento generale.

Per talune sezioni il regolamento generale potra' prevedere limitazioni riguardanti l'estensione del mandato conferito alla Societa' ai sensi del comma precedente e disporre altresi' l'obbligo per l'iscritto di dichiarare tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione delle quali abbia o acquisti diritti.

Le misure dei compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate dalla Societa' ed i criteri di ripartizione dei diritti relativi a tali opere sotto stabiliti con provvedimenti del presidente su parere conforme della competente Commissione di sezione.

La Societa' noti puo' concedere permessi pel la utilizzazione gratuita dell'opera.

Art. 11.

L'iscrizione alla Societa' impegna l'iscritto per la durata di cinque anni a decorrere dalla data indicata nella delibera di accoglimento della relativa domanda. Essa si rinnova tacitamente per un uguale periodo di tempo se l'iscritto non manifesti una diversa volonta' con dichiarazione presentata almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio.

L'iscritto, tuttavia, resta vincolato per l'intero periodo di durata degli impegni assunti dalla Societa', nell'interesse dell'iscritto stesso, anteriormente alla dichiarazione suddetta.

L'iscrizione s'intende limitata alla durata del diritto, se questo abbia una durata inferiore a cinque anni.

Art. 12.

Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione nella misura e con le modalita' stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Essi corrispondono inoltre, mediante trattenuta, provvigioni sulle somme riscosse dalla Societa' nell'espletamento dei compiti affidatile.

Gli iscritti che abbiano superato l'eta' di ottanta anni e quelli riconosciuti ciechi, sordomuti o invalidi permanenti, in base alle norme di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 648, 21 agosto 1950, n. 698, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, possono essere esonerati dal pagamento delle quote annuali di associazione, con deliberazione motivata del presidente.

L'iscritto che non corrisponda la quota annua di associazione per la durata di due anni consecutivi e' dichiarato decaduto dalla sua qualita' di iscritto.

La decadenza e' pronunciata dalla Commissione o dalle Commissioni di sezione competenti. Nel termine di trenta giorni dalla comunicazione all'interessato della pronuncia di decadenza, questi ha facolta' di ricorrere al Consiglio di amministrazione, che decide in via definitiva.

Art. 13.

I proventi derivanti dalle concessioni di licenze e autorizzazioni sono ripartiti secondo le norme regolamentari. L'attribuzione agli iscritti delle somme derivanti dalla ripartizione ha luogo periodicamente con le modalita' stabilite per ciascuna Sezione dalle relative norme regolamentari.((2))

Art. 14.

L'iscrizione si perde:

a) allorche' viene meno il requisito della cittadinanza o della

nazionalita' previsto dall'art. 7;

b) per dimissioni ai sensi e con gli effetti dell'art. 11;

c) per decadenza, ai sensi dell'art. 12;

d) per radiazione, ai sensi dell'art. 26, n. 3;

e) per morte;

f) nel caso previsto dall'art. 11, ultimo comma.

Capo II Degli iscritti straordinari Dei mandanti

Art. 15.

Possono essere iscritti alla Societa', in qualita' di iscritti straordinari, le persone fisiche o giuridiche straniere che appartengano a una delle categorie di cui all'art. 7.

Ad essi si applicano gli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14.

Gli iscritti straordinari non sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione, ma debbono corrispondere, oltre a quella normale, una provvigione aggiuntiva ovvero un contributo predeterminato.

Art. 16.

Gli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 possono essere disposti, per quanto attiene agli Iscritti straordinari, limitatamente agli autori della parte musicale o della parte letteraria di brevi composizioni musicali.

Art. 17.

La Societa' ha la facolta' di accettare mandati: a) da coloro che intendono affidarle la proiezione in esclusiva di opere o diritti;

b) da coloro che intendono affidarle la protezione in esclusiva di opere in manifestazioni di carattere occasionale e saltuario, purche' non si tratti di persone gia' iscritte e radiate per fatti che abbiano causato alla Societa' grave pregiudizio materiale o morale o che comunque abbiano reso incompatibili i rapporti di queste con la Societa'.

Le categorie di titolari di diritti di autore o di diritti connessi nonche' di opere o di diritti per le quali possono essere accettati mandati, saranno determinate con norme regolamentari.

Spetta al Consiglio di amministrazione stabilire la misura delle provvigioni dovute alla Societa' per l'esercizio del mandato.

La durata e ogni altra modalita' del mandato saranno determinate di volta in volta con l'osservanza delle norme regolamentari relative a tale categoria di rapporti.

Art. 18. La Societa' ha la facolta' di assumere la rappresentanza di enti stranieri similari per la tutela delle opere e per l'esercizio di diritti di autore o di diritti connessi dei loro aderenti, in Italia

e anche fuori del territorio dello Stato

Capo III Dei soci. Art. 19.

La qualita' di socio puo' essere attribuita, su domanda, solamente agli iscritti ordinari che abbiano una anzianita' di iscrizione alla Societa' di almeno cinque anni e appartengano alle seguenti categorie:

1) autori,

2) editori,

3) concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, 4) produttori o concessionari di opere cinematografiche. I richiedenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti particolari: a) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, e tali che appaiano incompatibili con la qualita' di socio;

b) non avere compiuto, nel quinquennio precedente la domanda, atti rivelatori di particolare disconoscimento del doveri sociali e non essere stati colpiti da sanzioni disciplinari previste dallo statuto;

c) avere riscosso dalla Societa' a seconda delle varia categorie e qualifiche somme non inferiori a quelle indicate in apposita tabella, deliberata nel modi fissati dall'art. 22, e nei periodi in essa stabiliti, salvo le eccezioni previste nella tabella medesima, sia per la determinazione dei proventi computabili, sia per il genere delle opere da cui debbono derivare, sia per il numero e la qualita' di determinate opere;

d) se editori di opere liriche, o di musica, o di operette, o di riviste, o di opere analoghe, avere depositato presso la Societa', prima della presentazione della domanda, un numero di edizioni musicali a stampa di opere di compositori italiani nella forma grafica abituate e definitiva, stabilito con altra apposita tabella pure deliberata nei modi fissati dall'art. 22.

Non concorrono a costituire il numero minimo di composizioni stampate, richiesto come sopra, quelle composizioni l'autore della cui musica sia il titolare o il legale rappresentante dell'impresa.

Le Commissioni delle Sezioni alle quali sono assegnate le opere di cui sopra giudicheranno sulla eventuale equivalenza degli esemplari stampati depositati, ove questi non siano tutti della stessa specie;

e) se concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, avere dichiarato alla Societa', prima della presentazione della domanda, un numero di opere assegnate alla tutela della Sezione D.O.R. non inferiore a quello stabilito con altra apposita tabella, pure deliberata nei modi fissati dall'art 22.

La qualita' di socio nella categoria dei concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche puo' essere altresi' attribuita all'erede titolare dei diritti di autore di opere assegnate alla tutela della Sezione D.O.R. che non siano dichiarate alla Societa' da un concessionario e sempreche', nel quinquennio precedente la domanda, abbia riscosso dalla Societa', per le opere predette somme non inferiori ad un terzo di quelle fissate per i detti concessionari.

La qualita' di socio non puo' essere conferita che a uno solo dei Coeredi; qualora, quindi, gli eredi siano piu' di uno, essi dovranno provvedere alla necessaria designazione.

Le disposizioni di questo articolo e di quelli successivi si osservano, in quanto applicabili, anche nei riguardi delle persone giuridiche e, per quanto concerne le lettere a) e b), d) chi ne abbia la legale rappresentanza.

Art. 20. L'iscritto ordinario che sia, per piu' categorie, in possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'art. 19 deve indicare nella

domanda in quale categoria (autore, editore, concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche produttore o concessionario di opere cinematografiche) in tenda essere ammesso come socio. Deve essere altresi' precisata la qualifica, allorche' si

tratti di autori o editori con piu' qualifiche tra quelle elencate
nell'art. 38.
Non e' ammesso il cumulo dei proventi derivan ti da diverse
categorie.

E' invece ammesso, nell'ambito di ciascuna categoria, il cumulo dei proventi derivanti dalle diverse qualifiche, purche' l'iscritto abbia raggiunto almeno il 70% dei minimi stabiliti relativamente alla qualifica precisata nella domanda, nonche' complessivamente il 30% dei minimi pertinenti alle altre qualifiche possedute.((2))

Art. 21. L'assemblea delle Commissioni di sezione, su proposta motivata della Commissione di sezione competente, puo' attribuire la qualita' di socio ad autori, o editori, o produttori di opere cinematografiche, iscritti ordinari, anche se non siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19, in considerazione dei meriti acquisiti nella loro attivita' professionale, intesa ad incrementare il patrimonio letterario e artistico italiano. Tale nomina deve essere deliberala dall'assemblea delle Commissioni di sezione, col voto favorevole della meta' piu' uno, sia del complesso dei membri attori, sia del complesso dei membri editori, concessionari e produttori.

Art. 22.

Le tabelle indicate nella lettera c), nella lettera d) e nella lettera e) dell'art. 19 sono predisposte dal Consiglio di amministrazione, su conforme parere della Consulta legale, sentite le Commissioni di sezione interessate, e possono essere variate con la stessa procedura, purche' siano trascorsi almeno tre anni, dalla precedente determinazione.((2))

Le variazioni avranno decorrenza a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse vengono deliberate.

Art. 23.

Le domande degli iscritti ordinari dirette a conseguire la qualita' di socio sono istruite dalla Direzione generale che le trasmette, con le proprie osservazioni, al Consiglio di amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni di sezione.

Il provvedimento del Consiglio, che accoglie o respinge la domanda, e' comunicato dal presidente all'interessato. Questi, nel caso di refezione della domanda e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, puo' proporre, contro il provvedimento stesso, ricorso all'assemblea delle Commissioni di sezione, la quale decide in via definitiva.

Art. 24.

La discriminazione tra soci e iscritti ordinari ha rilevanza unicamente agli effetti delle elezioni dei membri delle Commissioni di sezione a norma dell'art. 38.

Tutte le norme contenute in questo statuto e nei regolamenti della Societa', le quali riguardano gli Iscritti ordinari, sono applicabili anche ai soci. Non puo' tuttavia essere dichiarata la decadenza a norma dell'art. 12 dei soci autori, rimanendo salvo in ogni caso il diritto della Societa' di recuperare le somme di cui essa sia creditrice.

Il socio persona giuridica che sia editore, ovvero concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, ovvero produttore o concessionario di opere cinematografiche, decade da detta qualita' allorquando cessi tale sua attivita' ovvero la limiti in modo da non raggiungere, in ciascun successivo periodo di durata uguale a quella prevista nelle tabelle di cui all'art. 19, un quarto sia dei minimi di incasso sia del numero di opere depositate o dichiarate, rispettivamente previsti dalle lettere c), d), e) del medesimo articolo.

La decadenza e' pronunciata dalla commissione o dalle commissioni

di sezione competenti. Contro il provvedimento l'interessato puo'

ricorrere al consiglio di amministrazione, che decide in via
definitiva, nel termine di trenta giorni dalla comunicaz ione del
provvedimento stesso.((2))

Art. 25.

I rapporti intercorrenti tra la Societa' e il socio o iscritto costituente un'impresa non avente personalita' giuridica, concernono unicamente chi ne sia imprenditore nel momento in cui viene instaurato il rapporto d'iscrizione o di attribuzione della qualita' di socio. In caso di associazioni o societa' di fatto gli associati o i soci debbono designare quello fra di loro nei cui confronti debbono intercorrere i rapporti con la Societa'.

TITOLO IV SANZIONI

Art. 26.

All'iscritto ordinario o al socio e all'iscritto straordinario, i quali contravvengano a disposizioni statuarie o regolamentari o comunque vengano meno ai propri doveri, sono inflitte le sanzioni contemplate nel comma seguente, salvo eventuali provvedimenti amministrativi e ogni altra azione civile o penale.

Le sanzioni sono:

1) il richiamo;

2) la pena pecuniaria fino a lire cinquecentomila;

3) la radiazione. Nei confronti dei soci, la pena pecuniaria puo' essere accompagnata dalla sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.

La radiazione comporta la cessazione dell'amministrazione e della tutela, da parte della Societa', delle opere e dei diritti, anche se questi, posteriormente alla data in cui ha inizio il procedimento di sanzione, siano stati ceduti ad altri.((2))

Art. 27.

Il richiamo e' inflitto per lievi infrazioni ai propri doveri di iscritto. La pena pecuniaria e' inflitta: a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo al

richiamo o per maggiore gravita' di essi;

b) per dichiarazioni non rispondenti a verita';

c) per atti comunque rivolti a menomare la veridicita' dei programmi o di altri documenti relativi all'esercizio diti diritti di utilizzazione economica oggetto dell'attivita' della Societa'.

Nei casi di particolare gravita' derivanti da inosservanza, da parte di chi abbia la qualita' di socio, dei principi e dei doveri sociali, sia nei confronti di altri soci, sia nei confronti della Societa' stessa, alla sanzione della pena pecuniaria e' accompagnata la sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.

La radiazione e' inflitta per fatti che abbiano causato alla Societa' grave pregiudizio materiale e morale o che comunque rendano incompatibili i rapporti dell'iscritto ordinario o del socio con la Societa'.

Per chi abbia la qualita' di socio, la radiazione e' altresi' inflitta allorche' venga meno il requisito di cui alla lettera a) dell'art. 19.

Art. 28.

Le sanzioni del richiamo e della pena pecuniaria sono inflitte dal presidente della Societa', su proposta della Commissione di sezione competente costituita nei modi indicati dall'art. 41, previa contestazione degli addebiti.

La sanzione della radiazione e' applicata dalla Commissione dei ricorsi.

Contro il provvedimento del richiamo e della pena pecuniaria o ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, alla Commissione dei ricorsi.

Contro il provvedimento della radiazione e' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione.

E' data notizia nel bollettino sociale di ogni provvedimento definitivo di pena pecuniaria o di radiazione, se non sia altrimenti disposto in considerazione di particolari circostanze di fatto.

I provvedimenti definitivi, anche se adottati dalla Commissione dei ricorsi, sono comunicati dal presidente della Societa' a tutti coloro nel cui confronti le sanzioni sono state pronunciate.

Art. 29.

Salvo, in ogni caso, eventuali provvedimenti amministrativi e ogni azione civile e penale, al mandante che venga meno ai propri obblighi, puo' essere inflitta dal presidente della Societa', su proposta della Commissione di sezione competente e previa contestazione degli addebiti, una penale fino a lire trecentomila. E' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, alla Commissione dei rimborsi.

Il mandato puo' essere denunciato dal presidente della Societa', su parere conforme della Commissione dei ricorsi, prima della sua scadenza, per fatti che tendano incompatibile la prosecuzione dei rapporti tra il mandante e la Societa'.

E' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione.

Art. 30.

I ricorsi previsti dagli artt. 28 e 29 sospendono l'applicazione della sanzione. Tuttavia, se il ricorso si riferisce ad una sanzione di pena pecuniaria, la Direzione generale potra' tenere accantonato nelle operazioni di liquidazione dei diritti, l'importo indicato dal provvedimento impugnato, sino a quando non sara' intervenuto il provvedimento definitivo.

Le norme da seguire nei procedimenti previsti dal presente titolo sono dettate dal regolamento generale.

Titolo V ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 31.

Sono organi della Societa':
il presidente;

il Consiglio di amministrazione;

le Commissioni di sezione;

l'assemblea delle Commissioni di sezione;

la Consulta, legale;

la Commissione dei ricorsi;

il direttore generale;

il consigliere giuridico.

Art. 32.

Il presidente e' nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa designazione dell'assemblea delle Commissioni di sezione.

Egli ha la rappresentanza legale della Societa'. Il presidente: 1) presiede, se non sia diversamente stabilito, gli organi collegiali della Societa'; 2) autorizza le spese di gestione subordinatamente alle disponibilita' di bilancio;

3) designa i funzionari e i pubblici ufficiali autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti dagli articoli 635 e 642 del Codice di procedura civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633; puo' altresi' delegare il direttore generale a rilasciare la dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 547 del codice di procedura civile,a sottoscrivere il ricorso previsto dall'art. 638 dello stesso codice, nonche' a sottoscrivere atti e ricorsi in materia fiscale e di assicurazione obbligatoria.

4) adempie tutte le funzioni che gli sono attribuite da questo statuto e dai regolamenti della Societa'.

In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale deve sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione.

Art. 33.

In caso di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito da un membro del Consiglio di amministrazione da lui designato.((2))

Art. 34.

Il Consiglio di amministrazione e composto:

del presidente della Societa', che lo presiede,

di tre membri autori, eletti dall'assemblea delle Commissioni di sezione, di cui almeno uno autore di musica ed uno autore di opere drammatiche; di tre membri editori e produttori, eletti dall'assemblea delle Commissioni di sezioni di cui almeno uno editore di musica.

Ne fanno altresi' parte:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un rappresentante del Ministero delle finanze.

Il Consiglio di amministrazione nomina il proprio segretario.((2))

Art. 35.

Al Consiglio di amministrazione e' affidata l'amministrazione della Societa'. Esso inoltre delibera: 1) sul regolamento del personale e sui regolamenti interni di amministrazione; 2) su ogni altra materia attribuitagli, per competenza, da questo

statuto e dai regolamenti.

Esso, infine, propone all'approvazione dell'assemblea delle Commissioni di sezione:

a) le eventuali modifiche del presente statuto;

b) il regolamento generale e le sue eventuali modifiche;

c) la misura delle quote sociali, delle provvigioni e di ogni altro contributo dovuto dagli iscritti di cui ai precedenti articoli 12 e 15;

d) il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

e) l'assunzione dei servizi indicati nell'art. 3.

Il Consiglio adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'assemblea delle Commissioni di sezione, alla quale deve sottoporli per la ratifica, nella sua prima riunione.

Art. 36.

Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente quando questi lo ravvisi opportuno o quando gliene venga fatta richiesta da almeno quattro dei suoi componenti. Normalmente e' convocato tre volte l'anno.

Per la validita' delle riunioni occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti, incluso il presidente.((2))

Art. 37.

Le commissioni di sezione sono presiedute dal presidente della Societa' e composte di commissari nel numero e con le qualifiche di seguito indicate:

per la sezione lirica, commissari n. 6, dei quali: due autori della parte musicale ed un autore della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; tre editori di dette opere e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione;

per la sezione musica, commissari n. 26, dei quali:

otto autori di musica, di cui tre di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni sinfoniche e cinque di composizioni varie;

cinque autori della parte letteraria di composizioni varie;

tredici editori di musica e congiuntamente concessionari di diritti

di esecuzione;

per la sezione drammatica, operette e riviste, commissari n. 14, dei quali: cinque autori di opere drammatiche o di genere affine, un autore della parte musicale ed un autore della parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe, due autori di opere create appositamente per la radiodiffusione e la televisione; tre concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche o affini, due editori di operette, riviste e opere analoghe e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione;

per la sezione opere letterarie e arti figurative, commissari

n. 6, dei quali: tre autori e tre editori di opere letterarie o

figurative;

per la sezione cinema, commissari n. 6, dei quali:

tre autori di opere cinematografiche (autori di soggetti o di

sceneggiature di opere cinematografiche ovvero direttori artistici) e tre produttori o concessionari di opere cinematografiche. Ogni Commissione di sezione, nella sua prima adunanza, provvede alla nomina del vice presidente, scegliendolo nel proprio seno. Il direttore della Sezione partecipa alle riunioni con voto consultivo ed ha funzioni di segretario.

Allorquando sono trattate le questioni di cui al penultimo comma dell'art. 10, il presidente, con le modalita' stabilite dal regolamento generale, puo' designare a partecipare alle riunioni delle commissioni di sezione soci e iscritti che presentino motivata istanza, e le cui opere siano assegnate alla competenza della rispettiva sezione. Gli iscritti debbono avere determinati requisiti per anzianita' di iscrizione e per numero di opere dichiarate alla Societa'. ((2))

Art. 38.

I commissari di Sezione sono eletti dai soci della Societa' appartenenti alle varie categorie con separata votazione e on voto diretto e segreto.

Per essere elettore occorre che la qualita' di socio sussista alla data in cui sono indette le elezioni e sia conservata alla data di votazione.

I soci sono raggruppati, agli effetti delle elezioni e delle sparate votazioni per categoria, come segue:

I) Categoria Autori. a) della parte musicale di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; b) di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni sinfoniche; c) della parte musicale di composizioni varie; d) della parte musicale di operette, riviste e opere analoghe e di opere create appositamente per la radiodiffusione e la televisione; e) della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; f) della parte letteraria di composizioni varie; g) di opere drammatiche; h) della parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe; i) della parte letteraria di opere create appositamente per la radio diffusione e la televisione; 1) di opere letterarie o figurative; m) di soggetti o di sceneggiature di opere

cinematografiche (compresi i direttori artistici).

II) Categoria editori: a) di opere liriche; b) di musica; c) di operette, riviste e opere analoghe; d) di opere letterarie figurative;

Gli editori di opere liriche e di operette, riviste e opere analoghe debbono essere congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione e quelli di musica concessionari di diritti di esecuzione;

III) Categoria concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche;

IV) Categoria produttori o concessionari di opere cinematografiche.

COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 1974, N. 859.

Ciascun socio esprime il suo voto unicamente per i candidati di quella fra le categorie sopra indicate alla quale egli appartiene.

A commissari di Sezione sono eleggibili i soci che appartengano alle categorie ed abbiano la qualifica indicata, per ciascun commissario, nell'articolo precedente.

Il socio che abbia piu' qualifiche entro la categoria cui appartiene e' eleggibile per urna qualsiasi delle qualifiche possedute.

Il socio persona giuridica e' eleggibile nella persona fisica del suo rappresentante, ovvero anche di colui che sia dal socio stesso a tal fine designato, purche' di eta' non inferiore a venticinque anni compiuti ed in possesso dei requisiti indicati nella lettera a) dell'art. 19.((2))

Art. 39.

Le elezioni sono indette dal presidente della Societa' con delibera, che fissa il giorno e il luogo, pubblicata nel Bollettino sociale almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni stesse.

La procedura delle elezioni o le norme di esecuzione delle disposizioni di cui al precedente art. 33 sono fissate dal regolamento generale.

In caso di opzione, di mancata accettazione, ovvero in caso di dimissioni, morte o decadenza, del socio eletto, questi e' di diritto sostituito, per il periodo residuo, dal candidato che aveva ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti della stessa categoria e qualifica.

In mancanza di soci aventi i requisiti necessari, la competente Commissione di sezione provvedera' alla relativa designazione, tra i soci della categoria e della qualifica corrispondenti, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

In caso di sostituzione della persona eletta in rappresentanza di un ente, lo stesso ente potra' designare il successore, che dovra' ottenere il gradimento della Commissione di sezione con la maggioranza di cui sopra.

Art. 40.

La Commissione di sezione ha funzioni consultive e di conciliazione, oltre alle attribuzioni specificamente previste da questo statuto e dal regolamento generale.

La Commissione esprime il parere previsto dall'art. 10 sulla misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate alla Sezione e sui criteri di ripartizione dei diritti relativi a tali opere.

Il parere della Commissione puo' inoltre essere richiesto, ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno, sulle questioni che interessano la Sezione o che ad essa sono sottoposte per disposizione statutaria o regolamentare.

La Commissione interviene per conciliare le controversie tra gli iscritti circa rapporti comunque soggetti alla competenza della Sezione, sempreche' ne sia richiesta da tutti gli interessati.

Per la validita' delle riunioni della Commissione di sezione occorre la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti, escluso il presidente.

Art. 41.

La Commissione di sezione, quando deve decidere sui provvedimenti di sanzioni previsti dagli articoli 28 e 29, e' composta del direttore generale che la presiede e di due membri nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione fra i componenti della Commissione stessa.

Il direttore della Sezione partecipa alle riunioni con voto consultivo e ha funzioni di segretario.((2))

Art. 42.

L'assemblea delle Commissioni di sezione e' composta dei membri delle Commissioni di sezione.

L'assemblea:

1) delibera le eventuali modifiche del presente statuto;

2) approva il regolamento generale della Societa', sottopostole dal Consiglio di amministrazione, e le eventuali modifiche;

3) designa il presidente della Societa';

4) nomina i membri elettivi del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori, della Consulta legale e della Commissione dei ricorsi;

5) determina il compenso dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, e le indennita' per i membri della Consulta legale;

6) determina, su proposta del Consiglio di amministrazione, la misura delle quote sociali, delle provvigioni e di ogni altro contributo dovuto dagli iscritti, di cui ai precedenti articoli 12 e 15;

7) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale; 8) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'assunzione dei servizi di cui all'art. 3; 9) approva il regolamento della Cassa di previdenza del soci e le sue eventuali modifiche. Il segretario del Consiglio di amministrazione funge da segretario dell'assemblea.((2))

Art. 43.

L'assemblea delle Commissioni di sezione e' convocata, una volta all'anno entro il mese di maggio, per l'approvazione del conto consuntivo del precedente esercizio e del bilancio preventivo del futuro esercizio.

L'assemblea viene altresi' convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta almeno dalla meta' dei suoi componenti.

Per la validita' delle deliberazioni dell'assemblea e' necessaria la presenza di almeno la meta' del complesso dei membri autori e di almeno la meta' del complesso dei membri editori, concessionari e produttori.

Le votazioni in seno all'assemblea per le nomine dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione hanno luogo separatamente, riunendosi i membri autori per eleggere gli amministratori autori, e i membri editori, concessionari e produttori, per eleggere gli amministratori editori e produttori.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta. Per la deliberazione concernente la designazione del presidente della Societa' occorre la maggioranza dei tre quarti dei votanti. Tuttavia, in terza votazione, tale elezione ha luogo con deliberazione adottata a maggioranza assoluta. Le deliberazioni di cui ai numeri 1), 2) e 9) dell'art. 42 sono adottate dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 44.

La Consulta legale e' composta:

del presidente della Societa', che la presiede;

di sei membri, nominati dall'assemblea delle Commissioni di sezione tra giuristi particolarmente competenti nella materia del diritto di autore;

di un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

del rappresentante del Ministero delle finanze indicato all'art. 34;

di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

del capo dell'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e
scientifica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri;

del consigliere giuridico della Societa', che ha anche funzioni di segretario. La Consulta nella sua prima adunanza provvede alla nomina del vice presidente, scegliendolo nel proprio seno.

Art. 45.

La Consulta legale da' parere a richiesta del presidente su questioni in materia di diritto di autore e di diritti ad esso connessi e, in particolare, su quelle relative alla tutelabilita' o alla caduta in pubblico dominio di opere dell'ingegno, da', altresi', parere su ogni questione giuridica di particolare interesse per la Societa' che le venga sottoposta dal presidente.

Assolve, infine, ogni altro compito attribuitole da questo statuto e dai regolamenti.

Art. 46.

Il Comitato indicato all'art. 50 del regolamento per l'esecuzione della legge sul diritto di autore, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, avente il compito di determinare l'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione dei pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni, e' costituito in seno alla Consulta legale ed e' corrisposto dei rappresentanti dei Ministeri di grazia e giustizia e delle finanze, di due giuristi designati dal Consiglio di amministrazione e del consigliere giuridico che ha anche funzioni di segretario.

Art. 47.

La Commissione dei ricorsi e' composta di un consigliere di Stato, che la presiede, nominato per un triennio dal presidente del Consiglio di Stato, e di quattro componenti effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea delle Commissioni di sezione, pariteticamente, e cioe' due autori e due editori, quali componenti effettivi, e un autore ed un editore, quali supplenti.

I membri della commissione dei ricorsi non possono ricoprire le cariche di membro del consiglio di amministrazione e delle commissioni di sezione.

I supplenti sono chiamati ad esercitare il loro ufficio nel caso che si renda vacante il corrispondente posto del componente effettivo.

Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza del presidente e di almeno due dei componenti.

Un funzionario della Societa', designato dal presidente della Societa', funge da segretario.

Art. 48.

Il presidente e i componenti degli organi collegiali della Societa' durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I membri elettivi del Collegi, che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati dal presidente decaduti dall'ufficio.

Contro la decisione adottata dal presidente e' ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Il Consiglio di amministrazione decide in via definitiva.

Le cariche di cui agli articoli 32, 34, 44 e 47 che si rendessero vacanti entro il triennio, possono essere reintegrate per il periodo residuo con le stesse modalita' espressamente previste per ciascuna carica.

Art. 49.

Alle riunioni degli organi collegiali della Societa' possono partecipare, senza diritto di voto, quel funzionari e quegli esperti la cui presenza sia reputata opportuna dal presidente.

Art. 50.

Il direttore generale e' nominato e revocato dal Consiglio di amministrazione, secondo le norme stabilite dal regolamento del personale di cui al precedente art. 35.

Il direttore generale: 1) dirige gli uffici e i servizi centrali e periferici della Societa'; 2) provvede a porre in esecuzione le deliberazioni degli organi della Societa' e sovraintende alla gestione della Societa';

3) adotta nei modi e nelle forme stabiliti dai regolamenti della Societa' la nomina, la revoca ed ogni altro provvedimento nel riguardi del personale;

4) nomina e revoca gli agenti della Societa', a norma di regolamento;

5) interviene con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali della Societa';

6) esercita, infine, tutte le funzioni che gli sono delegate o commesse dal presidente e dal Consiglio di amministrazione.

Art. 51.

Il consigliere giuridico assiste la Presidenza e la Direzione generale per quanto riguarda, in particolare, la protezione delle opere e la tutela dei diritti disciplinati dalla legge, affidate alla gestione della Societa', i rapporti internazionali, la tenuta dei registri di pubblicita' e i compiti indicati alla lettera a) dell'art. 2.

Egli partecipa con voto consultivo alle adunanze degli origani collegiali della Societa'.

Il consigliere giuridico e nominato e revocato dal Consiglio di amministrazione.

Titolo VI ORDINAMENTO INTERNO

Art. 52.

La Societa' e' organizzata in uffici centrali e periferici e si vale di rappresentanze all'estero.

L'ufficio centrale, denominato Direzione generale, e' costituito in sezioni e in servizi.

La competenza della Direzione generale, la sua ripartizione in sezioni e servizi e le attribuzioni di ciascuno di essi, come pure l'ordinamento, la classificazione e la competenza degli uffici periferici, sono stabiliti dai regolamenti della Societa'.

La circoscrizione delle dirette rappresentanze all'estero e le modalita' del loro funzionamento sono stabilite con ordinanza del Consiglio di amministrazione.

Titolo VII AMMINISTRAZIONE

Art. 53.

Il patrimonio della Societa' e' costituito:

a) dai beni immobili e mobili di proprieta' della Societa';

b) dai beni e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso della Societa';

c) da quella parte degli avanzi di gestione che sia stata destinata dal Consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio;

d) dai beni immobili e mobili, dai titoli e dai valori derivanti da investimenti effettuati a fronte delle riserve permanente e straordinaria, costituite a norma del successivo art. 58.

Art. 54.

L'esercizio finanziario si inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 55.

I proventi della Societa' sono costituiti:

a) dai contributi dovuti dagli iscritti;

b) dalle provvigioni sui servizi;

c) dalle rendite;

d) dagli eventuali contributi di enti o di singoli e da qualunque altra somma che a qualsivoglia titolo ad essa pervenga o spetti in relazione alla propria attivita'.

Art. 56.

Le sezioni e i servizi non hanno autonomia amministrativa e contabile.

La sezione musica puo' essere organizzata in piu' uffici direzionali, in relazione ai diritti tutelati, conformemente a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 52.

I servizi di diffusione delle opere dell'ingegno ed i servizi di riscossione di tasse, imposte, contributi e diritti possono avere contabilita' separate da quella concernente le altre gestioni della Societa'.

Art. 57.

Per ogni esercizio sono compilati il bilancio preventivo e il conto consuntivo costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto economico.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prima della approvazione da parte dell'assemblea delle Commissioni di sezione nei termini di cui al precedente art. 43, sono sottoposti al Consiglio di amministrazione.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono trasmessi, dopo l'approvazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una relazione illustrativa alla quale va allegata la relazione del Collegio dei revisori.((2))

Art. 58.

La Societa' deve costituirsi una riserva permanente non inferiore a

L. 2.000.000.000 che sara' incrementata mediante la destinazione del 50% degli eventuali avanzi di gestione risultati dai conti consuntivi annuali.

Sul rimanente 50%, una quota deve essere destinata alla costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a spese straordinarie, altra quota quale contributo alla Cassa di previdenza dei soci e altre quote alle Casse di assistenza e di previdenza degli autori, scrittori e musicisti alle quali sia stato concesso il riconoscimento della personalita' giuridica.

L'ammontare di tali quote e' determinato dal consiglio di amministrazione che, subordinatamente alle disponibilita' di bilancio, fissa anche i criteri per la corresponsione di sussidi a favore di iscritti anziani in particolari condizioni di bisogno.

Alla formazione della riserva permanente si potra' provvedere anche attraverso stanziamenti straordinari deliberati dal Consiglio di amministrazione, subordinatamente alle disponibilita' di bilancio.

A fronte della riserva permanente e nei limiti dei sei decimi della sua consistenza possono essere effettuati investimenti, su delibera dei Consiglio di amministrazione, in costruzioni o acquisto di beni immobili.

Le deliberazioni del Consiglio per gli eventuali prelevamenti dalla riserva permanente per far fronte a disavanzi di gestione dopo l'intera utilizzazione della riserva straordinaria, sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea delle Commissioni di sezione.

Art. 59.

Il Collegio dei revisori e' composto di cinque membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri.

I revisori effettivi sono designati, rispettivamente: uno dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dai Ministro per il tesoro, uno dal presidente della Corte dei conti e due dall'assemblea delle Commissioni di sezione A questa spetta altresi' la designazione di due dei revisori supplenti, mentre l'altro revisore supplente e' designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

I supplenti sono chiamati ad esercitare il loro ufficio nel caso che si renda vacante il posto di revisore effettivo.

I revisori durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

I revisori effettivi, nella loro prima riunione, nominano tra di loro il presidente, che a sua volta designa il suo sostituto in caso di assenza o impedimento.

Il presidente del Collegio dovra' essere scelto tra i revisori designati da una delle pubbliche Amministrazioni di cui al secondo comma del presente articolo.

Al Collegio dei revisori spettata verifica delle scritture della Societa' e la revisione contabile del conto consuntivo.

Il conto consuntivo, ogni anno, venti giorni prima di essere sottoposto all'approvazione, deve essere presentato ai revisori che riferiranno per iscritto al Consiglio di amministrazione.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 60.

Il regolamento generale della Societa' stabilisce le norme per l'esecuzione di questo statuto e quelle transitorie eventualmente necessarie.

I regolamenti vigenti rimangono in vigore sino all'approvazione dei nuovi, in quanto le relative disposizioni non siano in contrasto con quelle contenute in questo statuto.((2))

Art. 61.

La Societa' provvede alla gestione, con contabilita' separata, della "Cassa di previdenza dei soci della Societa' italiana degli autori ed editori", costituita ai sensi dell'art. 48bis dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 643.

La Societa' ed i soci contribuiscono al finanziamento della cassa nei modi previsti dall'art. 58 e mediante contributi da determinarsi secondo le norme del regolamento della cassa, approvato dall'assemblea delle commissioni di sezione ai sensi dell'art. 42 del presente statuto.((2))

I TABELLA prevista dall'art. 19 lettera c) dello statuto della S.I.A.E

A Per gli autori, gli incassi sono costituiti dalle somme percepite al netto delle provvigioni sociali.

I minimi di incasso devono essere raggiunti dall'iscritto complessivamente durante i cinque anni solari precedenti quello in cui e' presentata la domanda, nella misura appresso indicata per le varie categorie di opere:

SEZIONE LIRICA parte musicale di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe......................................... L. 1.800.000 parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori, e opere analoghe................................... " 600.000

SEZIONE MUSICA
brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e

opere analoghe e composizioni sinfoniche............... L. 3.500.000 brani staccati di operette, riviste o opere analoghe " 3.500.000 parte musicale di composizioni varie................ " 4.000.000 parte letteraria di composizioni varie.............. " 2.400.000 opere drammatiche................................... L. 2.400.000 parte musicale di operette, riviste e opere analoghe

e di ogni altra opera assegnata alla Sezione D.0.R..... " 6.000.000 parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe.................................................... " 6.000.000

SEZIONE O.L.A.F.

opere letterarie.................................... L. 2.400.000 (per le opere letterarie concorrono a formare il minimo di incasso le somme percepite dalla Societa' per il servizio di timbratura dei frontespizi delle opere degli stessi autori pubblicate in volume).

SEZIONE CINEMA soggetti, sceneggiature e direzione artistica di opere cinematografiche................................... L. 6.000.000

B I proventi derivanti dalle utilizzazioni delle opere assegnate alla Sezione musica: 1) quando esse siano, in prevalenza, create appositamente per la colonna sonora del film in cui sono incluse; 2) quando esso non siano, in prevalenza, create appositamente per la colonna sonora dei film in cui sono incluse; 3) quando esse siano eseguite in balli e manifestazioni con ballo

o dalle bande musicali, allorche' i proventi siano attribuiti per intero al compositore;

4) quando esse siano eseguite negli spettacoli dei "grandi circhi", per i quali siano state espressamente composte, in eccedenza al limite di programmazione fissato dalle norme regolamentari per ciascun compositore ed i proventi siano stati tuttavia attribuiti al compositore stesso in base alle eccezioni previste dalle norme suddette, sono computati ai fini della determinazione dei minimi di incasso per ottenere la qualita' di socio, in ragione del 50% per quanto riguarda le opere di cui al punto 1) e in ragione del 20% per quanto riguarda le opere di cui al punti 2), 3 e 4).

C Gli autori di opere assegnate alla Sezione D.O.R., scritte appositamente per la radio e la televisione, e gli autori in opere, assegnate alla stessa Sezione, di genere teatrale diverso da quello delle opere drammatiche propriamente dette, sono, agli effetti dei minimi di incasso, equiparati agli autori dei testi letterari di operette e riviste.

D I proventi spettanti agli autori di opere comunque assegnate alla Sezione D.O.R., quando derivano dalla utilizzazione effettuata nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi e telericeventi, sono computati, nella determinazione dei minimi di incasso, in ragione del 20% del loro ammontare.

E I proventi derivanti dalla radiodiffusione o televisione delle opere create su commissione per una tale destinazione, sono computati, ai fini della determinazione dei minimi di incasso, in ragione del 20% del loro ammontare.

F Gli autori della parte letteraria di composizioni varie, al fine di conseguire la qualita' di socio, debbono aver depositato presso la Societa', prima della presentazione della domanda, almeno 50 testi letterari di opere di compositori italiani edite secondo i criteri previsti dalla II tabella.

G I proventi spettanti ai traduttori, riduttori, elaboratori di altra opera originaria, a qualsiasi Sezione assegnata, sono compitati, nella determinazione dei minimi di incasso, in ragione del 20% del loro ammontare, ma in ogni caso tali proventi non possono concorrere in misura superiore alla meta' dei minimi stabiliti per il riconoscimento della qualita' di socio autore.

H Per i proventi derivanti dalle opere letterarie, assegnate alla Sezione O.L.A.F., la percentuale massima a favore degli autori, da prendere in considerazione ai fini dei minimi di incasso, sara' del 15%0 anche se i contratti di edizione, dai quali i proventi stessi derivano, ne attribuiscano agli autori una percentuale maggiore.

I I proventi spettanti agli autori di soggetti e di sceneggiatore ed ai direttori artistici di opere cinematografiche, sono computati, ai fini della determinazione dei minimi di incasso, solo in caso di retribuzione mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche delle opere stesse.

L. Per gli editori e per i concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, gli incassi sotto costituiti dalle somme percepite al netto delle provvigioni sociali.

I minimi di incasso devono essere raggiunti dall'iscritto complessivamente durante i cinque anni solari precedenti quello in cui e' presentata la domanda, nella misura appresso indicata per le varie categorie, con i coefficienti di riduzione previsti alla lettera B punti 1) e 2):

SEZIONE LIRICA

opere assegnate alla tutela della Sezione . . . . L. 12.000.000

SEZIONE MUSICA

opere assegnate alla tutela della Sezione . . . . L. 20.000.000

SEZIONE D.O.R.

diritti di rappresentazione di opere drammatiche. L. 12.000.000

operette riviste e opere analoghe . . . . . . . . L. 12.000.000

SEZIONE O.L.A.F. opere letterarie . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000.000 (per le opere letterarie, in luogo degli incassi di cui sopra,

possono essere computate le somme percepite dalla Societa' per il servizio di timbratura frontespizi di opere edite dall'iscritto. In tal caso, il minimo e' fissato in L. 400.000 per il periodo di cinque anni solari precedenti quello in cui e' stata presentata la domanda).

M Non sono computati, ai fini della determinazione dei minimi di incasso per ottenere la qualita' di socio, i proventi spettanti agli autori ed editori, derivanti da subedizioni italiane di edizioni straniere di opere musicali con o senza parole assegnate alla Sezione musica.

N Per gli autori o editori di operette, riviste e opere analoghe e per i concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, che non svolgano abitualmente tale attivita', non si tiene conto per la determinazione dei minimi di incasso dei proventi loro liquidati dalla Societa' allorquando detti autori, editori o concessionari siano stati cointeressati in qualsiasi modo nella rappresentazione di tali opere, come attori, registi, interpreti, artisti esecutori, capocomici, impresari o produttori di film e di dischi.

0 Per gli autori della parte musicale e della parte letteraria di composizioni varie non si tiene conto per la determinazione dei minimi di incasso dei proventi loro liquidati dalla Societa' relativi ai periodi durante i quali detti autori siano stati cointeressati in qualsiasi modo nella esecuzione di tali composizioni come attori, interpreti, artisti esecutori, capocomici, impresari o produttori di film e di dischi.

P Per i produttori o concessionari di opere cinematografiche che abbiano, comunque, l'esercizio della facolta' di proiezione, in luogo di un minimo di incasso e' richiesto che essi abbiano, nei cinque anni solari precedenti quello in cui e presentata la domanda:

prodotto almeno 8 film spettacolari o 20 cortometraggi ammessi alle provvidenze governative oppure distribuito per la proiezione 20 film italiani; ovvero:

affidato alla Societa' il servizio di segnalazione passaggi nelle sale cinematografiche per almeno 50 film, anche non nazionali.

II TABELLA prevista dall'art. 19 lettera d) dello statuto della S.I.A.E.

Numero minimo delle edizioni musicali a stampa, nella forma grafica abituale e definitiva, di opere di compositori italiani che gli editori di opere liriche, o di musica, o di operette, o di riviste, o di opere analoghe debbono avere depositato, alternativamente come segue, presso la Societa', prima della presentazione della domanda per ottenere la qualita' di socio:

250 edizioni per canto e pianoforte o per pianoforte solo, o equivalenti;

50 edizioni per orchestrina, per un complesso di almeno sei strumenti;

50 distinte edizioni per banda (partiture e parti complete) oppure 100 partiture per banda;

5 opere o operette in tre atti, oppure 10 opere o operette in uno

o due atti, oppure 15 balletti, 30 brani sinfonici (partiture e parti complete).

III TABELLA

prevista dall'art. 19 lettera e) dello statuto dello S.I.A E.

Per i concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, il numero minimo delle opere che debbono essere depositate presto la Societa' prima della presentazione della domanda per ottenere la qualita' di socio il seguente:

5 opere di autori italiani; oppure:

25 opere di autori stranieri.

In ogni caso deve essere riservata all'autore o al traduttore iscritto alla S.I.A.E. una quota parte dei proventi derivanti dalle licenze ed autorizzazioni per la utilizzazione dell'opera.

Per l'erede titolare del diritto di rappresentazione di opere drammatiche si prescinde dal numero delle opere depositate alla Societa'.

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 7 novembre 1994, n. 671 ha disposto (con l'art. 1) che "L'art. 13 dello statuto della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, e successive modificazioni di seguito denominato statuto e' sostituito dal seguente:

"Art. 13. 1. A fini di solidarieta' fra soci e fra iscritti ed allo scopo di ridurre la contribuzione individualmente posta a loro carico, la Societa' puo' dedurre un importo dagli incassi per diritti d'autore da essa effettuati nei territori di gestione diretta, al netto delle provvigioni. Tale deduzione potra' essere determinata da un minimo del 2 per cento sino ad un massimo del 10 per cento del totale di detti incassi.

  1. La misura e la destinazione della deduzione sono determinate dall'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta del consiglio di amministrazione, tenuto conto dell'andamento dell'esercizio finanziario, e possono essere differenziate, sentite le singole commissioni di sezione, in relazione ai generi delle opere ed alle tipologie di utilizzazione.
  2. Gli incassi derivanti dalla concessione di licenze e autorizzazioni sono ripartiti secondo le norme regolamentari e al netto delle provvigioni e della deduzione di cui al primo comma del presente articolo.
  3. L'attribuzione agli iscritti delle somme derivanti dalla ripartizione ha luogo periodicamente con le modalita' stabilite per ciascuna sezione dalle relative norme regolamentari."."

Ha poi disposto (con l'art. 2) che "L'art. 20 dello statuto e' sostituito dal seguente:

"Art. 20. 1. Le tabelle indicate nelle lettere c), d) ed e) dell'art. 18 sono deliberate dall'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta delle commissioni di sezione interessate e su conforme parere della consulta legale.

  1. Le tabelle hanno durata quinquennale e hanno decorrenza a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse sono deliberate.
  2. Gli importi della tabella indicata nella lettera c) dell'art. 18 sono annualmente perequati su base non superiore alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita. In caso di andamento economico degli incassi della sezione inferiore rispetto all'indice ISTAT, la perequazione ha luogo secondo le risultanze di settore."."

Inoltre ha disposto (con l'art. 3) che "Il primo comma dell'art. 22 dello statuto e' abrogato". Ha poi disposto (con l'art. 4) che "Il quarto comma dell'art. 24

dello statuto e' sostituito dal seguente:

"Al socio onorario puo' essere attribuito all'atto della nomina un premio in denaro, con le modalita' e nei limiti stabiliti dal regolamento generale. Il socio onorario non usufruisce delle prestazioni del Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della S.I.A.E."."

Lo stesso decreto ha poi disposto (con l'art. 5) che "Il primo comma dell'art. 26 dello statuto e' sostituito dal seguente:

"Il richiamo e' inflitto per lievi infrazioni ai propri doveri di socio o di iscritto.".

    1. Il terzo comma dell'art. 26 e' sostituito dal seguente:
    2. "Nei casi di particolare gravita' derivanti da inosservanza dei principi e dei doveri sociali, sia nei confronti di altri soci o iscritti, sia nei confronti della Societa' stessa, alla sanzione della pena pecuniaria e' accompagnata la sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.".
  1. Il quinto comma dell'art. 26 e' sostituito dal seguente:

"La radiazione e' altresi' inflitta al socio e all'iscritto che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato che siano motivatamente ritenute incompatibili con la rispettiva qualita'."."

Lo stesso decreto ha poi disposto (con l'art. 6) che "Il primo comma dell'art. 33 dello statuto e' sostituito dal seguente:

"Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente della Societa', che lo presiede, e di otto membri, in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo, cosi' distinti: quattro membri autori, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui due autori soci per la sezione musica e un autore socio per la sezione drammatica operette e riviste (D.O.R.) e un autore iscritto; quattro membri editori o produttori, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui due soci editori di musica, un socio editore di opere letterarie o produttore di opere cinematografiche e un iscritto editore"." Il decreto ha poi disposto (con l'art. 7) che "Al terzo comma dell'art. 34 dello statuto, sono aggiunte le seguenti lettere:

"cbis) la misura e la destinazione della deduzione prevista dall'art. 13; ebis) il regolamento del Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della S.I.A.E. e le sue eventuali modifiche."."

Ha poi disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Il primo comma dell'art. 36 dello statuto, e' sostituito dal seguente:

"Le commissioni sono presiedute dal presidente della Societa' e composte di commissari nel numero e con le qualifiche di seguito riportate: a) per la sezione lirica, commissari n. 6, quattro soci e due iscritti, dei quali: un socio autore della parte musicale, un socio autore della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e un autore iscritto; tre editori di dette opere e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione, di cui due soci e un iscritto; b) per la sezione musica, commissari n. 26, diciotto soci e otto iscritti, dei quali: otto autori di musica, di cui due soci autori di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni sinfoniche, quattro soci autori di composizioni varie e due iscritti; cinque autori della parte letteraria di composizioni varie, di cui tre soci e due iscritti; tredici editori di musica e congiuntamente concessionari di diritti di esecuzione, di cui nove soci e quattro iscritti; c) per la sezione drammatica, operette e riviste, commissari n. 14, di cui dieci soci e quattro iscritti, dei quali: due soci autori di opere drammatiche o di genere affine, un socio autore della parte musicale, un socio autore della parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe, tre soci autori di opere create appositamente per la radiodiffusione e la televisione e due autori iscritti; tre concessionari o cessionari di diritti di rappresentazione, di cui due soci e un iscritto; due editori e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione, di cui un socio e un iscritto; d) per la sezione opere letterarie e arti figurative, commissari n. 6, quattro soci e due iscritti, dei quali: tre autori, di cui due soci e un iscritto, e tre editori di opere letterarie o figurative, di cui due soci e un iscritto; e) per la sezione cinema, commissari n. 6, quattro soci e due iscritti, dei quali: tre autori di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate (autori di soggetti o sceneggiature di opere cinematografiche o a queste assimilate ovvero direttori artistici), di cui due soci e un iscritto, e tre produttori o concessionari di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate, di cui due soci e un iscritto."." Ha poi disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Il quinto comma dell'art. 36 e' sostituito dal seguente:

"Quando sono trattate le questioni di cui al penultimo comma dell'art. 10, soci e iscritti possono chiedere di essere sentiti dalle commissioni di sezione con le modalita' e nei limiti stabiliti dal regolamento generale."."

Ha inoltre disposto (con l'art. 9) che "L'art. 37 dello statuto e' sostituito dal seguente:

"Art. 37. 1. I commissari di sezione sono eletti con votazione separata tra soci e iscritti, nell'ambito delle rispettive categorie, con voto diretto e segreto.

2. Hanno diritto di essere votati: a) gli iscritti ordinari, con esclusione degli eredi, che: 1) abbiano, alla scadenza dell'anno solare precedente quello delle elezioni, una anzianita' di iscrizione di almeno cinque anni;

2) abbiano incassato nel quinquennio precedente l'anno delle elezioni, separatamente per la categoria autori e per la categoria editori, concessionari e produttori, importi pari o superiori alla somma degli incassi medi effettuati dalla sezione di appartenenza per ognuno degli anni considerati. L'incasso medio annuale della sezione e' determinato, con separato riferimento alla categoria autori ed alla categoria editori, concessionari e produttori, dividendo l'ammontare complessivo annuo dei proventi liquidati dalla sezione ai propri soci e iscritti ordinari per il numero dei propri soci e iscritti ordinari che abbiano incassato proventi nell'anno;

b) i soci che rivestano tale qualita' alla data in cui sono indette le elezioni e la conservino alla data della votazione.

3. Hanno diritto di voto:

a) gli iscritti ordinari, con esclusione degli eredi, che hanno diritto di essere votati ai sensi della lettera a) del comma precedente, nonche' gli iscritti ordinari, con esclusione degli eredi, che:

1) abbiano, alla scadenza dell'anno solare precedente quello delle elezioni, una anzianita' di iscrizione di almeno 3 anni;

2) abbiano incassato nel triennio precedente l'anno delle elezioni, separatamente per la categoria autori e per la categoria editori, concessionari o produttori, per ciascuno dei tre anni considerati importi pari o superiori al 5 per cento, ovvero in uno solo dei tre anni importi pari o superiori al 15 per cento, degli incassi medi effettuati dalla sezione di appartenenza. L'incasso medio annuale della sezione e' determinato cosi' come previsto al n. 2), ultima parte della lettera a) del comma 2;

b) i soci che rivestano tale qualita' alla data in cui sono indette le elezioni e la conservino alla data della votazione.

    1. Qualora nell'ambito di una sezione, in applicazione dei criteri di accesso all'elettorato di cui ai due commi precedenti, non si
    2. pervenga ad un numero di iscritti ordinari aventi diritto di essere votati pari ad almeno dieci volte il numero dei seggi disponibili o di iscritti ordinari aventi diritto di voto pari ad almeno venti volte il numero dei seggi disponibili, le corrispondenti medie di incasso relative alla categoria interessata, ferme restando le anzianita' di iscrizione indicate, vengono ridotte sino al raggiungimento dei suddetti numeri minimi. Ove i numeri minimi richiesti non potessero essere raggiunti, accederanno all'elettorato gli iscritti ordinari della categoria considerata, con esclusione degli eredi, che presentino i sopra indicati periodi di anzianita' ed in essi abbiano conseguito incassi.
  1. Il socio che sia anche iscritto ordinario per altre qualifiche o sezioni non e' ammesso all'elettorato attivo o passivo per l'elezione dei commissari iscritti.
  2. I soci e gli iscritti ordinari sono raggruppati, agli effetti

delle elezioni, e delle separate votazioni per categoria, come segue:

a) categoria autori;

b) categoria editori, concessionari e produttori. Rientrano in tale

categoria: 1) editori di opere liriche, di musica, di opere drammatiche o di operette, riviste e opere analoghe, di opere letterarie o figurative; 2) concessionari o cessionari di diritti di rappresentazione; 3) produttori o concessionari di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate.

  1. A commissari di sezione sono eleggibili i soci e gli iscritti ordinari che non abbiano riportato nel decennio precedente condanne penali passate in giudicato, che appaiano incompatibili con la qualita' e non siano stati sospesi dall'elettorato ai sensi del terzo comma dell'art. 26.
  2. Il candidato che abbia piu' qualifiche entro la categoria cui appartiene e' eleggibile per una qualsiasi delle qualifiche possedute.
  3. I soci e gli iscritti ordinari, che siano persone giuridiche, sono eleggibili in persona del loro rappresentante legale, ovvero in altra persona da essi designata, purche' abbia compiuto venticinque anni, non abbia riportato nel decennio precedente condanne penali passate in giudicato che appaiono incompatibili con la qualita' e non sia stata sospesa dall'elettorato, ai sensi del terzo comma dell'art. 26.
  4. Il commissario iscritto rimane in carica per l'intera durata del mandato di rappresentanza anche se nel frattempo consegua la qualita' di socio."."

Ha poi disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il terzo comma dell'art. 38 dello statuto e' sostituito dal seguente:

"Qualora in base all'esito delle elezioni risultino seggi non assegnati per carenza di candidature, l'assemblea delle commissioni di sezione, nella prima seduta, provvede a nominare i commissari mancanti scegliendoli rispettivamente fra i soci e fra gli iscritti della medesima categoria e qualifica aventi i requisiti prescritti dall'art. 37. Le votazioni hanno luogo separatamente, riunendosi i membri autori per eleggere i commissari autori e i membri editori, concessionari e produttori per eleggere i commissari editori, concessionari e produttori. La delibera e' adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti rispettivamente del complesso dei membri autori e del complesso dei membri editori, concessionari e produttori."."

Ha poi disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Il quarto comma dell'art. 38 e' sostituito dal seguente:

"In caso di opzione, di mancata accettazione, ovvero in caso di dimissioni, morte o decadenza dell'eletto socio o iscritto, la competente commissione di sezione provvede, per il periodo residuo, alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, ovvero, in mancanza, alla scelta del nuovo membro rispettivamente tra i soci e tra gli iscritti aventi i requisiti previsti dall'art. 37 e la medesima qualifica del membro da sostituire. La delibera e' adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti la commissione o, in seconda votazione, a maggioranza semplice."."

Ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Al secondo comma dell'art. 41 dello statuto della Societa' e' inserito il seguente numero:

"6bis) determina, su proposta del consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti del primo e del secondo comma dell'art. 13, la misura e la destinazione della deduzione dagli incassi ivi prevista;"."

Ha poi disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Il n. 9) del secondo comma dell'art. 41 e' sostituito dal seguente:

"9) approva su proposta del consiglio di amministrazione il regolamento del Fondo di solidarieta' fra i soci e fra iscritti della

S.I.A.E. e le sue eventuali modifiche;"." Ha altresi' disposto (con l'art. 12) che "Il quarto comma dell'art. 42 dello statuto della Societa' e' sostituito dal seguente:

"Le votazioni in seno all'assemblea per la nomina dei membri elettivi del consiglio di amministrazione hanno luogo separatamente, riunendosi i membri autori soci o iscritti per eleggere rispettivamente gli amministratori autori soci o iscritti, e i membri editori, concessionari o cessionari e produttori soci o iscritti per eleggere rispettivamente gli amministratori editori e produttori soci

o iscritti.".

Ha inoltre disposto (con l'art. 13) che "Il secondo comma dell'art. 57 dello statuto della Societa' e' sostituito dal seguente: "Del rimanente 50 per cento una quota deve essere destinata alla costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a spese straordinarie, altra quota quale contributo al Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della S.I.A.E. Il consiglio di amministrazione puo' inoltre deliberare, sempre subordinatamente alle disponibilita' di bilancio, l'assegnazione di sussidi a favore della Cassa nazionale di assistenza compositori, autori e librettisti di musica popolare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 888."."

Ha poi disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il primo comma dell'art. 60 dello statuto e' sostituito dal seguente:

"La Societa' provvede alla gestione, con contabilita' separata, di un Fondo destinato alla solidarieta' fra soci e alla solidarieta' fra iscritti, avente denominazione 'Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della S.I.A.E.'."."

Ha poi disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Il terzo comma dell'art. 60 e' sostituito dal seguente:

"La Societa', gli iscritti ed i soci contribuiscono al finanziamento del Fondo, con le modalita' e nelle misure indicate nel presente statuto e nel regolamento del Fondo."."

Ha inoltre disposto (con l'art. 15) che "Dopo l'art. 60 dello statuto e' inserito il seguente:

"Art. 60bis. 1. Per la sezione cinema, fermi restando i criteri previsti dal secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 37 in ordine all'elettorato attivo e passivo dei soci tutti e degli iscritti ordinari appartenenti alla categoria autori e sino a quando non verranno effettuati incassi per corrispondenti diritti amministrati:

a) hanno diritto di essere votati gli iscritti ordinari produttori e concessionari, con esclusione degli eredi, che abbiano un'anzianita' di iscrizione di almeno cinque anni e abbiano, nel quinquennio precedente l'anno di indizione delle elezioni, se produttori, realizzato almeno quattro opere cinematografiche o assimilate, ovvero, se concessionari, utilizzato servizi forniti dalla Societa' per almeno venticinque opere cinematografiche o assimilate;

b) hanno diritto di voto gli iscritti ordinari produttori e concessionari, con esclusione degli eredi, che abbiano diritto di essere votati ai sensi della precedente lettera a) nonche' quelli, con esclusione degli eredi, che abbiano un'anzianita' di iscrizione di almeno tre anni e abbiano, nel triennio precedente l'anno di indizione delle elezioni, se produttori, realizzato almeno due opere cinematografiche o assimilate, ovvero, se concessionari, utilizzato servizi forniti dalla Societa' per almeno quindici opere cinematografiche o assimilate"."

Ha altresi' disposto (con l'art. 16) che "All'art. 61 dello statuto la parola: "quarto" e' sostituita dalla seguente: "terzo"." Art. 2.

La Societa' esercita le mansioni e le funzioni che sono previste dalla legge di cui all'art. 1 nonche' da altre disposizioni legislative.

La Societa' ha per oggetto la tutela giuridica ed economica delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi in Italia e all'estero.

Rientrano in particolare nelle sue funzioni:

la concessione, per conto e nell'interesse dei propri soci e iscritti, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere protette dalla legge;

la riscossione e la ripartizione dei proventi che comunque derivano dalla utilizzazione delle opere stesse. E' compreso negli scopi della Societa' lo studio dei problemi

relativi:

a) al diritto di autore e ai diritti connessi;

b) allo sviluppo ed alla diffusione del patrimonio letterario e artistico italiano, con particolare riguardo alle categorie di opere che formano oggetto dell'attivita' di intermediazione da parte della Societa'.

Art. 3.

La Societa' puo' assumere per conto dello Stato, di enti o privati, servizi comunque collegati con la diffusione delle opere dell'ingegno, nonche' servizi di accertamento e di riscossione di tasse, imposte, contributi e diritti.

Titolo II DELLA TUTELA DELLE OPERE

Art. 4.

La Societa' svolge la propria attivita' di tutela delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi nell'interesse dei suoi soci e Iscritti ordinari e straordinari), nonche' di coloro che gliene abbiano affidato il mandato.

La Societa' puo' delegare l'esercizio generale o parziale della propria attivita' in Paesi stranieri anche ad enti o privati italiani e stranieri.

Art. 5.

Per l'adempimento degli scopi indicati nell'articolo precedente, le opere dell'ingegno vengono assegnate alle Sezioni appresso elencate.

1) SEZIONE UNICA.

opere assegnate le opere liriche, balletti, gli oratori e le opere analoghe;

diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facolta' di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

2) SEZIONE MUSICA.

opere assegnate: i brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe;

le composizioni sinfoniche e le composizioni musicali varie;

compresi i relativi eventuali testi letterari;

diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facolta' di pubblica esecuzione, compresa la pubblica esecuzione cinematografica e grammofonica di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

((3) Sezione drammatica, operette e riviste (D.O.R.).

Opere assegnate: le opere drammatiche, le operette, le riviste e le

opere analoghe comprese quelle create appositamente per la

radiodiffusione, la televisione o per altri mezzi di diffusione a

distanza.

Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facolta' di

rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo

riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di

televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi)).

4) SEZIONE OPERE LETTERARIE E ARTI FIGURATIVE (O.L.A.F.).

opere assegnate, le opere scritte e orali nel campo letterario e scientifico, le opere dell'arte figurativa e le fotografie;

diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facolta' di riproduzione, di recitazione in pubblico, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

5) SEZIONE CINEMA.

opere assegnate: le opere cinematografiche;

diritti tutelati: quelli relativi alla proiezione pubblica ed alla televisione.

Le opere create appositamente per la radiodiffusione o la televisione sono assegnate alle varie Sezioni secondo il genere delle opere stesse.

Rientrano fra i diritti tutelati dalle varie Sezioni, per le opere rispettivamente loro assegnate, quelli relativi alla facolta' di riproduzione meccanica e quelli relativi alla comunicazione pubblica, a mezzo di apparecchi radio o telericeventi, dell'opera radiodiffusa

o telediffusa.

Art. 6.

La tutela dei diritti connessi al diritto di amore e' esercitata dalla Societa' con modalita' determinate con apposite norme regolamentari.

Titolo III DEGLI ISCRITTI E SOCI

Capo I Degli iscritti ordinari.

Art. 7.

Possono essere iscritti alla Societa', in qualita' di iscritti ordinari, le persone fisiche o giuridiche italiane che siano titolari, in via originaria o derivata, di diritti di autore o di diritti connessi e siano:

a) autori,

b) editori,

c) concessionari di diritti di rappresentazione,

d) produttori o concessionari di opere cinematografiche,

e) fotografi,

f) interpreti o artisti esecutori,

g) produttori di dischi grammofonici o strumenti analoghi,

h) imprese di radiodiffusione e di televisione e i loro eredi o aventi causa.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono parificati ai cittadini italiani. ((Le persone fisiche e le persone giuridiche che hanno, rispettivamente, la cittadinanza o la nazionalita' di uno Stato membro della Comunita' economica europea, istituita con il trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1303, sono equiparate alle persone fisiche e giuridiche di cittadinanza o nazionalita' italiana.))

Gli autori possono essere iscritti anche se i diritti di utilizzazione economica delle loro opere siano stati ceduti purche' gli aventi causa li abbiano affidati alla Societa' per la loro proiezione.

Sulle domande di iscrizione delibera il presidente. In caso di accettazione, la deliberazione determina la data di decorrenza degli effetti della iscrizione. E' in ogni caso ammesso ricorso da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione che decide in via definitiva.

All'iscritto puo' essere anche riconosciuta, agli effetti sociali, la appartenenza a piu' categorie fra quelle indicate nel primo comma di questo articolo.

Le particolari qualifiche relative alle categorie di cui sopra, dichiarate dall'interessato, possono essere accertate dalla Societa' per gli effetti e con le modalita' determinate dal regolamento generale.

Art. 8.

L'iscrizione importa l'accettazione degli obblighi stabiliti da questo statuto e dal regolamento generale, nonche' delle limitazioni nell'esercizio del diritti poste da riforme statutarie e regolamentari al fine di evitare contrasti fra i vari diritti di utilizzazione economica o, comunque, di proteggere, nel quadro degli interossi generali della Societa', gli interessi dei singoli iscritti.

Le disposizioni suddette diventano obbligatorie per gli iscritti nel ventesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel bollettino sociale.

Art. 9.

L'iscritto deve presentare alla Societa', per ogni opera di cui le affida la protezione, la relativa dichiarazione redatta in conformita' alle prescrizioni regolamentari.

Ogni opera e' assegnata, agli effetti previsti dal regolamento generale, a una o piu' delle Sezioni indicate nell'art. 5.

L'accettazione della dichiarazione dell'opera e la sua assegnazione alle competenti Sezioni spettano al direttore generale.

Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato, il dichiarante puo' ricorrere al Consiglio di amministrazione, che si pronuncia dopo aver sentito il parere delle Commissioni di sezione interessate.

La tutela dei diritti indicati nell'ultimo comma dell'art. 5 puo' essere affidata dal direttore generale a quella fra le Sezioni cui in prevalenza sono assegnate le varie opere cosi' utilizzate.

((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 1974, N .859)).

Art. 10.

L'iscrizione alla Societa' ha per effetto di affidare ad essa in esclusiva la protezione dell'opera dichiarata ai sensi del primo comma del precedente art. 9, in Italia e in quei paesi in cui esiste una sua rappresentanza organizzata, limitata mente alla competenza della Sezione alla quale detta opera e' assegnata ai sensi dell'art. 5, con le modalita' stabilite dal regolamento generale.

((Per talune sezioni il regolamento generale potra' prevedere limitazioni riguardanti l'estensione del mandato conferito alla Societa' ai sensi del comma precedente e disporre altresi' l'obbligo per l'iscritto di dichiarare tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione delle quali abbia o acquisti diritti)).

Le misure dei compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate dalla Societa' ed i criteri di ripartizione dei diritti relativi a tali opere sotto stabiliti con provvedimenti del presidente su parere conforme della competente Commissione di sezione.

La Societa' noti puo' concedere permessi pel la utilizzazione gratuita dell'opera.

Art. 11.

L'iscrizione alla Societa' impegna l'iscritto per la durata di ((cinque anni)) a decorrere dalla data indicata nella delibera di accoglimento della relativa domanda. Essa si rinnova tacitamente per un uguale periodo di tempo se l'iscritto non manifesti una diversa volonta' con dichiarazione presentata almeno sei mesi prima della scadenza del ((quinquennio)).

L'iscritto, tuttavia, resta vincolato per l'intero periodo di durata degli impegni assunti dalla Societa', nell'interesse dell'iscritto stesso, anteriormente alla dichiarazione suddetta.

L'iscrizione s'intende limitata alla durata del diritto, se questo abbia una durata inferiore a ((cinque anni)).

Art. 12.

Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione nella misura e con le modalita' stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Essi corrispondono inoltre, mediante trattenuta, provvigioni sulle somme riscosse dalla Societa' nell'espletamento dei compiti affidatile.

((Gli iscritti che abbiano superato l'eta' di ottanta anni e quelli riconosciuti ciechi, sordomuti o invalidi permanenti, in base alle norme di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 648, 21 agosto 1950, n. 698, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, possono essere esonerati dal pagamento delle quote annuali di associazione, con deliberazione motivata del presidente)).

L'iscritto che non corrisponda la quota annua di associazione per la durata di due anni consecutivi e' dichiarato decaduto dalla sua qualita' di iscritto.

La decadenza e' pronunciata dalla Commissione o dalle Commissioni di sezione competenti. Nel termine di trenta giorni dalla comunicazione all'interessato della pronuncia di decadenza, questi ha facolta' di ricorrere al Consiglio di amministrazione, che decide in via definitiva.

Art. 13.

I proventi derivanti dalle concessioni di licenze e autorizzazioni sono ripartiti secondo le norme regolamentari. L'attribuzione agli iscritti delle somme derivanti dalla ripartizione ha luogo periodicamente con le modalita' stabilite per ciascuna Sezione dalle relative norme regolamentari. ((2))

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 7 novembre 1994, n. 671 ha disposto (con l'art. 1) che "L'art. 13 dello statuto della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, e successive modificazioni di seguito denominato statuto e' sostituito dal seguente:

"Art. 13. 1. A fini di solidarieta' fra soci e fra iscritti ed allo scopo di ridurre la contribuzione individualmente posta a loro carico, la Societa' puo' dedurre un importo dagli incassi per diritti d'autore da essa effettuati nei territori di gestione diretta, al netto delle provvigioni. Tale deduzione potra' essere determinata da un minimo del 2 per cento sino ad un massimo del 10 per cento del totale di detti incassi.

  1. La misura e la destinazione della deduzione sono determinate dall'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta del consiglio di amministrazione, tenuto conto dell'andamento dell'esercizio finanziario, e possono essere differenziate, sentite le singole commissioni di sezione, in relazione ai generi delle opere ed alle tipologie di utilizzazione.
  2. Gli incassi derivanti dalla concessione di licenze e autorizzazioni sono ripartiti secondo le norme regolamentari e al netto delle provvigioni e della deduzione di cui al primo comma del presente articolo.
  3. L'attribuzione agli iscritti delle somme derivanti dalla ripartizione ha luogo periodicamente con le modalita' stabilite per ciascuna sezione dalle relative norme regolamentari."."

Art. 14.

L'iscrizione si perde:

((a) allorche' viene meno il requisito della cittadinanza o della

nazionalita' previsto dall'art. 7));

b) per dimissioni ai sensi e con gli effetti dell'art. 11;

c) per decadenza, ai sensi dell'art. 12;

d) per radiazione, ai sensi dell'art. 26, n. 3;

e) per morte;

f) nel caso previsto dall'art. 11, ultimo comma.

Capo II Degli iscritti straordinari Dei mandanti

Art. 15.

Possono essere iscritti alla Societa', in qualita' di iscritti straordinari, le persone fisiche o giuridiche straniere che appartengano a una delle categorie di cui all'art. 7.

Ad essi si applicano gli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14.

Gli iscritti straordinari non sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione, ma debbono corrispondere, oltre a quella normale, una provvigione aggiuntiva ovvero un contributo predeterminato.

Art. 16.

Gli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 possono essere disposti, per quanto attiene agli Iscritti straordinari, limitatamente agli autori della parte musicale o della parte letteraria di brevi composizioni musicali.

Art. 17.

La Societa' ha la facolta' di accettare mandati: a) da coloro che intendono affidarle la proiezione in esclusiva di opere o diritti;

b) da coloro che intendono affidarle la protezione in esclusiva di opere in manifestazioni di carattere occasionale e saltuario, purche' non si tratti di persone gia' iscritte e radiate per fatti che abbiano causato alla Societa' grave pregiudizio materiale o morale o che comunque abbiano reso incompatibili i rapporti di queste con la Societa'.

Le categorie di titolari di diritti di autore o di diritti connessi nonche' di opere o di diritti per le quali possono essere accettati mandati, saranno determinate con norme regolamentari.

Spetta al Consiglio di amministrazione stabilire la misura delle provvigioni dovute alla Societa' per l'esercizio del mandato.

La durata e ogni altra modalita' del mandato saranno determinate di volta in volta con l'osservanza delle norme regolamentari relative a tale categoria di rapporti.

Art. 18. La Societa' ha la facolta' di assumere la rappresentanza di enti stranieri similari per la tutela delle opere e per l'esercizio di diritti di autore o di diritti connessi dei loro aderenti, in Italia

e anche fuori del territorio dello Stato

Capo III Dei soci.

Art. 19.

La qualita' di socio puo' essere attribuita, su domanda, solamente agli iscritti ordinari che abbiano una anzianita' di iscrizione alla Societa' di almeno cinque anni e appartengano alle seguenti categorie:

1) autori,

2) editori,

3) concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, 4) produttori o concessionari di opere cinematografiche. I richiedenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti particolari: a) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, e tali che appaiano incompatibili con la qualita' di socio;

b) non avere compiuto, nel quinquennio precedente la domanda, atti rivelatori di particolare disconoscimento del doveri sociali e non essere stati colpiti da sanzioni disciplinari previste dallo statuto;

c) avere riscosso dalla Societa' a seconda delle varia categorie e qualifiche somme non inferiori a quelle indicate in apposita tabella, deliberata nel modi fissati dall'art. 22, e nei periodi in essa stabiliti, salvo le eccezioni previste nella tabella medesima, sia per la determinazione dei proventi computabili, sia per il genere delle opere da cui debbono derivare, sia per il numero e la qualita' di determinate opere;

d) se editori di opere liriche, o di musica, o di operette, o di riviste, o di opere analoghe, avere depositato presso la Societa', prima della presentazione della domanda, un numero di edizioni musicali a stampa di opere di compositori italiani nella forma grafica abituate e definitiva, stabilito con altra apposita tabella pure deliberata nei modi fissati dall'art. 22.

Non concorrono a costituire il numero minimo di composizioni stampate, richiesto come sopra, quelle composizioni l'autore della cui musica sia il titolare o il legale rappresentante dell'impresa.

Le Commissioni delle Sezioni alle quali sono assegnate le opere di cui sopra giudicheranno sulla eventuale equivalenza degli esemplari stampati depositati, ove questi non siano tutti della stessa specie;

e) se concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, avere dichiarato alla Societa', prima della presentazione della domanda, un numero di opere assegnate alla tutela della Sezione D.O.R. non inferiore a quello stabilito con altra apposita tabella, pure deliberata nei modi fissati dall'art 22.

La qualita' di socio nella categoria dei concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche puo' essere altresi' attribuita all'erede titolare dei diritti di autore di opere assegnate alla tutela della Sezione D.O.R. che non siano dichiarate alla Societa' da un concessionario e sempreche', nel quinquennio precedente la domanda, abbia riscosso dalla Societa', per le opere predette somme non inferiori ad un terzo di quelle fissate per i detti concessionari.

La qualita' di socio non puo' essere conferita che a uno solo dei Coeredi; qualora, quindi, gli eredi siano piu' di uno, essi dovranno provvedere alla necessaria designazione.

Le disposizioni di questo articolo e di quelli successivi si osservano, in quanto applicabili, anche nei riguardi delle persone giuridiche e, per quanto concerne le lettere a) e b), d) chi ne abbia la legale rappresentanza.

Art. 20.

L'iscritto ordinario che sia, per piu' categorie, in possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'art. 19 deve indicare nella domanda in quale categoria (autore, editore, concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche produttore o concessionario di opere cinematografiche) in tenda essere ammesso come socio. Deve essere altresi' precisata la qualifica, allorche' si tratti di autori o editori con piu' qualifiche tra quelle elencate nell'art. 38.

Non e' ammesso il cumulo dei proventi derivanti da diverse categorie.

E' invece ammesso, nell'ambito di ciascuna categoria, il cumulo dei proventi derivanti dalle diverse qualifiche, purche' l'iscritto abbia raggiunto almeno il 70% dei minimi stabiliti relativamente alla qualifica precisata nella domanda, nonche' complessivamente il 30% dei minimi pertinenti alle altre qualifiche possedute. ((2))

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 7 novembre 1994, n. 671 ha disposto (con l'art. 2) che "L'art. 20 dello statuto e' sostituito dal seguente:

"Art. 20. 1. Le tabelle indicate nelle lettere c), d) ed e) dell'art. 18 sono deliberate dall'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta delle commissioni di sezione interessate e su conforme parere della consulta legale.

  1. Le tabelle hanno durata quinquennale e hanno decorrenza a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse sono deliberate.
  2. Gli importi della tabella indicata nella lettera c) dell'art. 18 sono annualmente perequati su base non superiore alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita. In caso di andamento economico degli incassi della sezione inferiore rispetto all'indice ISTAT, la perequazione ha luogo secondo le risultanze di settore."."

Art. 21.

L'assemblea delle Commissioni di sezione,su proposta motivata della Commissione di sezione competente, puo' attribuire la qualita' di socio ad autori, o editori, o produttori di opere cinematografiche, iscritti ordinari, anche se non siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19, in considerazione dei meriti acquisiti nella loro attivita' professionale, intesa ad incrementare il ((patrimonio letterario e artistico italiano)). Tale nomina deve essere deliberala dall'assemblea delle Commissioni di sezione, col voto favorevole della meta' piu' uno, sia del complesso dei membri attori, sia del complesso dei membri editori, concessionari e produttori.

Art. 22.

Le tabelle indicate nella lettera c), nella lettera d) e nella lettera e) dell'art. 19 sono predisposte dal Consiglio di amministrazione, su conforme parere della Consulta legale, sentite le Commissioni di sezione interessate, e possono essere variate con la stessa procedura, purche' siano trascorsi almeno tre anni, dalla precedente determinazione.

Le variazioni avranno decorrenza a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse vengono deliberate. ((2))

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 7 novembre 1994, n. 671 ha disposto (con l'art. 3) che "Il primo comma dell'art. 22 dello statuto e' abrogato".

Art. 23.

Le domande degli iscritti ordinari dirette a conseguire la qualita' di socio sono istruite dalla Direzione generale che le trasmette, con le proprie osservazioni, al Consiglio di amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni di sezione.

Il provvedimento del Consiglio, che accoglie o respinge la domanda, e' comunicato dal presidente all'interessato. Questi, nel caso di refezione della domanda e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, puo' proporre, contro il provvedimento stesso, ricorso all'assemblea delle Commissioni di sezione, la quale decide in via definitiva.

Art. 24.

La discriminazione tra soci e iscritti ordinari ha rilevanza unicamente agli effetti delle elezioni dei membri delle Commissioni di sezione a norma dell'art. 38.

Tutte le norme contenute in questo statuto e nei regolamenti della Societa', le quali riguardano gli Iscritti ordinari, sono applicabili anche ai soci. Non puo' tuttavia essere dichiarata la decadenza a norma dell'art. 12 dei soci autori, rimanendo salvo in ogni caso il diritto della Societa' di recuperare le somme di cui essa sia creditrice.

Il socio persona giuridica che sia editore, ovvero concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, ovvero produttore o concessionario di opere cinematografiche, decade da detta qualita' allorquando cessi tale sua attivita' ovvero la limiti in modo da non raggiungere, in ciascun successivo periodo di durata uguale a quella prevista nelle tabelle di cui all'art. 19, un quarto sia dei minimi di incasso sia del numero di opere depositate o dichiarate, rispettivamente previsti dalle lettere c), d), e) del medesimo articolo.

La decadenza e' pronunciata dalla commissione o dalle commissioni

di sezione competenti. Contro il provvedimento l'interessato puo' ricorrere al consiglio di amministrazione, che decide in via definitiva, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso. ((2))

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 7 novembre 1994, n. 671 ha disposto (con l'art. 4) che "Il quarto comma dell'art. 24 dello statuto e' sostituito dal seguente:

"Al socio onorario puo' essere attribuito all'atto della nomina un premio in denaro, con le modalita' e nei limiti stabiliti dal regolamento generale. Il socio onorario non usufruisce delle prestazioni del Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della S.I.A.E."."

Art. 25.

I rapporti intercorrenti tra la Societa' e il socio o iscritto costituente un'impresa non avente personalita' giuridica, concernono unicamente chi ne sia imprenditore nel momento in cui viene instaurato il rapporto d'iscrizione o di attribuzione della qualita' di socio. In caso di associazioni o societa' di fatto gli associati o i soci debbono designare quello fra di loro nei cui confronti debbono intercorrere i rapporti con la Societa'.

TITOLO IV SANZIONI

Art. 26.

All'iscritto ordinario o al socio e all'iscritto straordinario, i quali contravvengano a disposizioni statuarie o regolamentari o comunque vengano meno ai propri doveri, sono inflitte le sanzioni contemplate nel comma seguente, salvo eventuali provvedimenti amministrativi e ogni altra azione civile o penale.

Le sanzioni sono:

1) il richiamo;

2) la pena pecuniaria fino a lire cinquecentomila;

3) la radiazione.

Nei confronti dei soci, la pena pecuniaria puo' essere accompagnata dalla sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.

La radiazione comporta la cessazione dell'amministrazione e della tutela, da parte della Societa', delle opere e dei diritti, anche se questi, posteriormente alla data in cui ha inizio il procedimento di sanzione, siano stati ceduti ad altri. ((2))

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 7 novembre 1994,n. 671 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il primo comma dell'art. 26 dello statuto e' sostituito dal seguente:

"Il richiamo e' inflitto per lievi infrazioni ai propri doveri di socio o di iscritto.".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che il terzo comma dell'art. 26 e' sostituito dal seguente:

"Nei casi di particolare gravita' derivanti da inosservanza dei principi e dei doveri sociali, sia nei confronti di altri soci o iscritti, sia nei confronti della Societa' stessa, alla sanzione della pena pecuniaria e' accompagnata la sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 3) che il quinto comma dell'art. 26 e' sostituito dal seguente:

"La radiazione e' altresi' inflitta al socio e all'iscritto che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato che siano motivatamente ritenute incompatibili con la rispettiva qualita'."."

Art. 27.

Il richiamo e' inflitto per lievi infrazioni ai propri doveri di iscritto. La pena pecuniaria e' inflitta: a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo al

richiamo o per maggiore gravita' di essi;

b) per dichiarazioni non rispondenti a verita';

c) per atti comunque rivolti a menomare la veridicita' dei programmi o di altri documenti relativi all'esercizio diti diritti di utilizzazione economica oggetto dell'attivita' della Societa'.

Nei casi di particolare gravita' derivanti da inosservanza, da parte di chi abbia la qualita' di socio, dei principi e dei doveri sociali, sia nei confronti di altri soci, sia nei confronti della Societa' stessa, alla sanzione della pena pecuniaria e' accompagnata la sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.

La radiazione e' inflitta per fatti che abbiano causato alla Societa' grave pregiudizio materiale e morale o che comunque rendano incompatibili i rapporti dell'iscritto ordinario o del socio con la Societa'.

Per chi abbia la qualita' di socio, la radiazione e' altresi' inflitta allorche' venga meno il requisito di cui alla lettera a) dell'art. 19.

Art. 28.

Le sanzioni del richiamo e della pena pecuniaria sono inflitte dal presidente della Societa', su proposta della Commissione di sezione competente costituita nei modi indicati dall'art. 41, previa contestazione degli addebiti.

La sanzione della radiazione e' applicata dalla Commissione dei ricorsi.

Contro il provvedimento del richiamo e della pena pecuniaria o ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, alla Commissione dei ricorsi.

Contro il provvedimento della radiazione e' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione.

E' data notizia nel bollettino sociale di ogni provvedimento definitivo di pena pecuniaria o di radiazione, se non sia altrimenti disposto in considerazione di particolari circostanze di fatto.

I provvedimenti definitivi, anche se adottati dalla Commissione dei ricorsi, sono comunicati dal presidente della Societa' a tutti coloro nel cui confronti le sanzioni sono state pronunciate.

Art. 29.

Salvo, in ogni caso, eventuali provvedimenti amministrativi e ogni azione civile e penale, al mandante che venga meno ai propri obblighi, puo' essere inflitta dal presidente della Societa', su proposta della Commissione di sezione competente e previa contestazione degli addebiti, una penale fino a lire trecentomila. E' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, alla Commissione dei rimborsi.

Il mandato puo' essere denunciato dal presidente della Societa', su parere conforme della Commissione dei ricorsi, prima della sua scadenza, per fatti che tendano incompatibile la prosecuzione dei rapporti tra il mandante e la Societa'.

E' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione. Art. 30.

I ricorsi previsti dagli artt. 28 e 29 sospendono l'applicazione della sanzione. Tuttavia, se il ricorso si riferisce ad una sanzione di pena pecuniaria, la Direzione generale potra' tenere accantonato nelle operazioni di liquidazione dei diritti, l'importo indicato dal provvedimento impugnato, sino a quando non sara' intervenuto il provvedimento definitivo.

Le norme da seguire nei procedimenti previsti dal presente titolo sono dettate dal regolamento generale. Titolo V ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 31.

Sono organi della Societa':

il presidente;

il Consiglio di amministrazione;

le Commissioni di sezione;

l'assemblea delle Commissioni di sezione;

la Consulta, legale;

la Commissione dei ricorsi;

il direttore generale;

il consigliere giuridico.

Art. 32.

Il presidente e' nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa designazione dell'assemblea delle Commissioni di sezione.

Egli ha la rappresentanza legale della Societa'.

Il presidente:
1) presiede, se non sia diversamente stabilito, gli organi
collegiali della Societa';
2) autorizza le spese di gestione subordinatamente alle
disponibilita' di bilancio;
3) designa i funzionari e i pubblici ufficiali autorizzati a

compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti dagli articoli 635 e 642 del Codice di procedura civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633;((puo'

altresi' delegare il direttore generale a rilasciare la dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 547 del codice di procedura civile,a sottoscrivere il ricorso previsto dall'art. 638 dello stesso codice, nonche' a sottoscrivere atti e ricorsi in materia fiscale e di assicurazione obbligatoria.))

4) adempie tutte le funzioni che gli sono attribuite da questo statuto e dai regolamenti della Societa'.

In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale deve sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione.

Art. 33.

In caso di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito da un membro del Consiglio di amministrazione da lui designato. ((2))

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 7 novembre 1994, n. 671 ha disposto (con l'art. 6) che "Il primo comma dell'art. 33 dello statuto e' sostituito dal seguente:

"Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente della Societa', che lo presiede, e di otto membri, in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo, cosi' distinti: quattro membri autori, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui due autori soci per la sezione musica e un autore socio per la sezione drammatica operette e riviste (D.O.R.) e un autore iscritto; quattro membri editori o produttori, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui due soci editori di musica, un socio editore di opere letterarie o produttore di opere cinematografiche e un iscritto editore"."

Art. 34.

Il Consiglio di amministrazione e composto:

del presidente della Societa', che lo presiede,

di tre membri autori, eletti dall'assemblea delle Commissioni di sezione, di cui almeno uno autore di musica ed uno autore di opere drammatiche; di tre membri editori e produttori, eletti dall'assemblea delle Commissioni di sezioni di cui almeno uno editore di musica.

Ne fanno altresi' parte:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un rappresentante del Ministero delle finanze.

Il Consiglio di amministrazione nomina il proprio segretario. ((2))

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 7 novembre 1994, n. 671 ha disposto (con l'art. 7) che "Al terzo comma dell'art. 34 dello statuto, sono aggiunte le seguenti lettere:

"cbis) la misura e la destinazione della deduzione prevista dall'art. 13; ebis) il regolamento del Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della S.I.A.E. e le sue eventuali modifiche."."

Art. 35.

Al Consiglio di amministrazione e' affidata l'amministrazione della Societa'. Esso inoltre delibera: 1) sul regolamento del personale e sui regolamenti interni di amministrazione; 2) su ogni altra materia attribuitagli, per competenza, da questo statuto e dai regolamenti. Esso, infine, propone all'approvazione dell'assemblea delle

Commissioni di sezione:

a) le eventuali modifiche del presente statuto;

b) il regolamento generale e le sue eventuali modifiche;

c) la misura delle quote sociali, delle provvigioni e di ogni altro contributo dovuto dagli iscritti di cui ai precedenti articoli 12 e 15;

d) il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

e) l'assunzione dei servizi indicati nell'art. 3.

Il Consiglio adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'assemblea delle Commissioni di sezione, alla quale deve sottoporli per la ratifica, nella sua prima riunione.

Art. 36.

Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente quando questi lo ravvisi opportuno o quando gliene venga fatta richiesta da almeno quattro dei suoi componenti. Normalmente e' convocato tre

volte l'anno.
Per la validita' delle riunioni occorre la presenza di almeno
cinque dei suoi componenti, incluso il presidente. ((2))

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 7 novembre 1994, n. 671 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Il primo comma dell'art. 36 dello statuto, e' sostituito dal seguente:

"Le commissioni sono presiedute dal presidente della Societa' e composte di commissari nel numero e con le qualifiche di seguito riportate: a) per la sezione lirica, commissari n. 6, quattro soci e due iscritti, dei quali: un socio autore della parte musicale, un socio autore della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e un autore iscritto; tre editori di dette opere e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione, di cui due soci e un iscritto; b) per la sezione musica, commissari n. 26, diciotto soci e otto iscritti, dei quali: otto autori di musica, di cui due soci autori di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni sinfoniche, quattro soci autori di composizioni varie e due iscritti; cinque autori della parte letteraria di composizioni varie, di cui tre soci e due iscritti; tredici editori di musica e congiuntamente concessionari di diritti di esecuzione, di cui nove soci e quattro iscritti; c) per la sezione drammatica, operette e riviste, commissari n. 14, di cui dieci soci e quattro iscritti, dei quali: due soci autori di opere drammatiche o di genere affine, un socio autore della parte musicale, un socio autore della parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe, tre soci autori di opere create appositamente per la radiodiffusione e la televisione e due autori iscritti; tre concessionari o cessionari di diritti di rappresentazione, di cui due soci e un iscritto; due editori e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione, di cui un socio e un iscritto; d) per la sezione opere letterarie e arti figurative, commissari n.

6, quattro soci e due iscritti, dei quali: tre autori, di cui due soci e un iscritto, e tre editori di opere letterarie o figurative, di cui due soci e un iscritto; e) per la sezione cinema, commissari n. 6, quattro soci e due iscritti, dei quali: tre autori di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate (autori di soggetti o sceneggiature di opere cinematografiche o a queste assimilate ovvero direttori artistici), di cui due soci e un iscritto, e tre produttori o concessionari di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate, di cui due soci e un iscritto."."

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Il quinto comma dell'art. 36 e' sostituito dal seguente:

"Quando sono trattate le questioni di cui al penultimo comma dell'art. 10, soci e iscritti possono chiedere di essere sentiti dalle commissioni di sezione con le modalita' e nei limiti stabiliti dal regolamento generale."."

Art. 37.

Le commissioni di sezione sono presiedute dal presidente della Societa' e composte di commissari nel numero e con le qualifiche di seguito indicate:

per la sezione lirica, commissari n. 6, dei quali: due autori della parte musicale ed un autore della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; tre editori di dette opere e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione;

per la sezione musica, commissari n. 26, dei quali:

otto autori di musica, di cui tre di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni sinfoniche e cinque di composizioni varie;

cinque autori della parte letteraria di composizioni varie;

tredici editori di musica e congiuntamente concessionari di diritti

di esecuzione;

per la sezione drammatica, operette e riviste, commissari n. 14, dei quali: cinque autori di opere drammatiche o di genere affine, un autore della parte musicale ed un autore della parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe, due autori di opere create appositamente per la radiodiffusione e la televisione; tre concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche o affini, due editori di operette, riviste e opere analoghe e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione;

per la sezione opere letterarie e arti figurative, commissari

n. 6, dei quali: tre autori e tre editori di opere letterarie o

figurative;

per la sezione cinema, commissari n. 6, dei quali:

tre autori di opere cinematografiche (autori di soggetti o di

sceneggiature di opere cinematografiche ovvero direttori artistici) e tre produttori o concessionari di opere cinematografiche. Ogni Commissione di sezione, nella sua prima adunanza, provvede alla nomina del vice presidente, scegliendolo nel proprio seno. Il direttore della Sezione partecipa alle riunioni con voto consultivo ed ha funzioni di segretario.

Allorquando sono trattate le questioni di cui al penultimo comma dell'art. 10, il presidente, con le modalita' stabilite dal regolamento generale, puo' designare a partecipare alle riunioni delle commissioni di sezione soci e iscritti che presentino motivata istanza, e le cui opere siano assegnate alla competenza della rispettiva sezione. Gli iscritti debbono avere determinati requisiti per anzianita' di iscrizione e per numero di opere dichiarate alla Societa'. ((2))

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 7 novembre 1994, n. 671 ha disposto (con l'art. 9) che "L'art. 37 dello statuto e' sostituito dal seguente:

"Art. 37. 1. I commissari di sezione sono eletti con votazione separata tra soci e iscritti, nell'ambito delle rispettive categorie, con voto diretto e segreto.

2. Hanno diritto di essere votati: a) gli iscritti ordinari, con esclusione degli eredi, che: 1) abbiano, alla scadenza dell'anno solare precedente quello delle elezioni, una anzianita' di iscrizione di almeno cinque anni;

2) abbiano incassato nel quinquennio precedente l'anno delle elezioni, separatamente per la categoria autori e per la categoria editori, concessionari e produttori, importi pari o superiori alla somma degli incassi medi effettuati dalla sezione di appartenenza per ognuno degli anni considerati. L'incasso medio annuale della sezione e' determinato, con separato riferimento alla categoria autori ed alla categoria editori, concessionari e produttori, dividendo l'ammontare complessivo annuo dei proventi liquidati dalla sezione ai propri soci e iscritti ordinari per il numero dei propri soci e iscritti ordinari che abbiano incassato proventi nell'anno;

b) i soci che rivestano tale qualita' alla data in cui sono indette le elezioni e la conservino alla data della votazione.

3. Hanno diritto di voto:

a) gli iscritti ordinari, con esclusione degli eredi, che hanno diritto di essere votati ai sensi della lettera a) del comma precedente, nonche' gli iscritti ordinari, con esclusione degli eredi, che:

1) abbiano, alla scadenza dell'anno solare precedente quello delle elezioni, una anzianita' di iscrizione di almeno 3 anni;

2) abbiano incassato nel triennio precedente l'anno delle elezioni, separatamente per la categoria autori e per la categoria editori, concessionari o produttori, per ciascuno dei tre anni considerati importi pari o superiori al 5 per cento, ovvero in uno solo dei tre anni importi pari o superiori al 15 per cento, degli incassi medi effettuati dalla sezione di appartenenza. L'incasso medio annuale della sezione e' determinato cosi' come previsto al n. 2), ultima parte della lettera a) del comma 2;

b) i soci che rivestano tale qualita' alla data in cui sono indette le elezioni e la conservino alla data della votazione.

  1. Qualora nell'ambito di una sezione, in applicazione dei criteri di accesso all'elettorato di cui ai due commi precedenti, non si pervenga ad un numero di iscritti ordinari aventi diritto di essere votati pari ad almeno dieci volte il numero dei seggi disponibili o di iscritti ordinari aventi diritto di voto pari ad almeno venti volte il numero dei seggi disponibili, le corrispondenti medie di incasso relative alla categoria interessata, ferme restando le anzianita' di iscrizione indicate, vengono ridotte sino al raggiungimento dei suddetti numeri minimi. Ove i numeri minimi richiesti non potessero essere raggiunti, accederanno all'elettorato gli iscritti ordinari della categoria considerata, con esclusione degli eredi, che presentino i sopra indicati periodi di anzianita' ed in essi abbiano conseguito incassi.
  2. Il socio che sia anche iscritto ordinario per altre qualifiche o sezioni non e' ammesso all'elettorato attivo o passivo per l'elezione dei commissari iscritti.
  3. I soci e gli iscritti ordinari sono raggruppati, agli effetti

delle elezioni, e delle separate votazioni per categoria, come segue: a) categoria autori; b) categoria editori, concessionari e produttori. Rientrano in tale categoria: 1) editori di opere liriche, di musica, di opere drammatiche o di operette, riviste e opere analoghe, di opere letterarie o figurative; 2) concessionari o cessionari di diritti di rappresentazione; 3) produttori o concessionari di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate.

  1. A commissari di sezione sono eleggibili i soci e gli iscritti ordinari che non abbiano riportato nel decennio precedente condanne penali passate in giudicato, che appaiano incompatibili con la qualita' e non siano stati sospesi dall'elettorato ai sensi del terzo comma dell'art. 26.
  2. Il candidato che abbia piu' qualifiche entro la categoria cui appartiene e' eleggibile per una qualsiasi delle qualifiche possedute.
  3. I soci e gli iscritti ordinari, che siano persone giuridiche, sono eleggibili in persona del loro rappresentante legale, ovvero in altra persona da essi designata, purche' abbia compiuto venticinque anni, non abbia riportato nel decennio precedente condanne penali passate in giudicato che appaiono incompatibili con la qualita' e non sia stata sospesa dall'elettorato, ai sensi del terzo comma dell'art. 26.
  4. Il commissario iscritto rimane in carica per l'intera durata del mandato di rappresentanza anche se nel frattempo consegua la qualita' di socio."."

Art. 38.

I commissari di Sezione sono eletti dai soci della Societa' appartenenti alle varie categorie con separata votazione e on voto diretto e segreto.

Per essere elettore occorre che la qualita' di socio sussista alla data in cui sono indette le elezioni e sia conservata alla data di votazione.

I soci sono raggruppati, agli effetti delle elezioni e delle sparate votazioni per categoria, come segue:

I) Categoria Autori. a) della parte musicale di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; b) di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni sinfoniche; c) della parte musicale di composizioni varie; d) della parte musicale di operette, riviste e opere analoghe e di opere create appositamente per la radiodiffusione e la televisione; e) della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; f) della parte letteraria di composizioni varie; g) di opere drammatiche; h) della parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe; i) della parte letteraria di opere create appositamente per la radio diffusione e la televisione; 1) di opere letterarie o figurative; m) di soggetti o di sceneggiature di opere

cinematografiche (compresi i direttori artistici).

II) Categoria editori: a) di opere liriche; b) di musica; c) di operette, riviste e opere analoghe; d) di opere letterarie figurative;

Gli editori di opere liriche e di operette, riviste e opere analoghe debbono essere congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione e quelli di musica concessionari di diritti di esecuzione;

III) Categoria concessionari di diritti di rappresentazione di

opere drammatiche;
IV) Categoria produtto ri o concessionari di opere
cinematografiche.
COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 1974, N. 859.

Ciascun socio esprime il suo voto unicamente per i candidati di quella fra le categorie sopra indicate alla quale egli appartiene.

A commissari di Sezione sono eleggibili i soci che appartengano alle categorie ed abbiano la qualifica indicata, per ciascun commissario, nell'articolo precedente.

Il socio che abbia piu' qualifiche entro la categoria cui appartiene e' eleggibile per urna qualsiasi delle qualifiche possedute.

Il socio persona giuridica e' eleggibile nella persona fisica del suo rappresentante, ovvero anche di colui che sia dal socio stesso a tal fine designato, purche' di eta' non inferiore a venticinque anni compiuti ed in possesso dei requisiti indicati nella lettera a) dell'art. 19. ((2))

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 7 novembre 1994, n.671 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il terzo comma dell'art. 38 dello statuto e' sostituito dal seguente:

"Qualora in base all'esito delle elezioni risultino seggi non assegnati per carenza di candidature, l'assemblea delle commissioni di sezione, nella prima seduta, provvede a nominare i commissari mancanti scegliendoli rispettivamente fra i soci e fra gli iscritti della medesima categoria e qualifica aventi i requisiti prescritti dall'art. 37. Le votazioni hanno luogo separatamente, riunendosi i membri autori per eleggere i commissari autori e i membri editori, concessionari e produttori per eleggere i commissari editori, concessionari e produttori. La delibera e' adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti rispettivamente del complesso dei membri autori e del complesso dei membri editori, concessionari e produttori."."

Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Il quarto comma dell'art. 38 e' sostituito dal seguente:

"In caso di opzione, di mancata accettazione, ovvero in caso di dimissioni, morte o decadenza dell'eletto socio o iscritto, la competente commissione di sezione provvede, per il periodo residuo, alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, ovvero, in mancanza, alla scelta del nuovo membro rispettivamente tra i soci e tra gli iscritti aventi i requisiti previsti dall'art. 37 e la medesima qualifica del membro da sostituire. La delibera e' adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti la commissione o, in seconda votazione, a maggioranza semplice."."

Art. 39.

Le elezioni sono indette dal presidente della Societa' con delibera, che fissa il giorno e il luogo, pubblicata nel Bollettino sociale almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni stesse.

La procedura delle elezioni o le norme di esecuzione delle disposizioni di cui al precedente art. 33 sono fissate dal regolamento generale.

In caso di opzione, di mancata accettazione, ovvero in caso di dimissioni, morte o decadenza, ((. . .)) del socio eletto, questi e' di diritto sostituito, per il periodo residuo, dal candidato che aveva ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti della stessa categoria e qualifica.

In mancanza di soci aventi i requisiti necessari, la competente Commissione di sezione provvedera' alla relativa designazione, tra i soci della categoria e della qualifica corrispondenti, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

In caso di sostituzione della persona eletta in rappresentanza di un ente, lo stesso ente potra' designare il successore, che dovra' ottenere il gradimento della Commissione di sezione con la maggioranza di cui sopra.

Art. 40.

La Commissione di sezione ha funzioni consultive e di conciliazione, oltre alle attribuzioni specificamente previste da questo statuto e dal regolamento generale.

La Commissione esprime il parere previsto dall'art. 10 sulla misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate alla Sezione e sui criteri di ripartizione dei diritti relativi a tali opere.

Il parere della Commissione puo' inoltre essere richiesto, ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno, sulle questioni che interessano la Sezione o che ad essa sono sottoposte per disposizione statutaria o regolamentare.

La Commissione interviene per conciliare le controversie tra gli iscritti circa rapporti comunque soggetti alla competenza della Sezione, sempreche' ne sia richiesta da tutti gli interessati.

Per la validita' delle riunioni della Commissione di sezione occorre la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti, escluso il presidente.

Art. 41.

La Commissione di sezione, quando deve decidere sui provvedimenti di sanzioni previsti dagli articoli 28 e 29, e' composta del direttore generale che la presiede e di due membri nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione fra i componenti della Commissione stessa.

Il direttore della Sezione partecipa alle riunioni con voto consultivo e ha funzioni di segretario. ((2))

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 7 novembre 1994, n.671 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Al secondo comma dell'art. 41 dello statuto della Societa' e' inserito il seguente numero:

"6bis) determina, su proposta del consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti del primo e del secondo comma dell'art. 13, la misura e la destinazione della deduzione dagli incassi ivi prevista;"."

Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Il n. 9) del secondo comma dell'art. 41 e' sostituito dal seguente:

"9) approva su proposta del consiglio di amministrazione il regolamento del Fondo di solidarieta' fra i soci e fra iscritti della

S.I.A.E. e le sue eventuali modifiche;"."

Art. 42.

L'assemblea delle Commissioni di sezione e' composta dei membri delle Commissioni di sezione.

L'assemblea:

1) delibera le eventuali modifiche del presente statuto;

2) approva il regolamento generale della Societa', sottopostole dal Consiglio di amministrazione, e le eventuali modifiche;

3) designa il presidente della Societa';

4) nomina i membri elettivi del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori, della Consulta legale e della Commissione dei ricorsi;

5) determina il compenso dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, e le indennita' per i membri della Consulta legale;

6) determina, su proposta del Consiglio di amministrazione, la misura delle quote sociali, delle provvigioni e di ogni altro contributo dovuto dagli iscritti, di cui ai precedenti articoli 12 e 15;

7) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale; 8) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'assunzione dei servizi di cui all'art. 3; 9) approva il regolamento della Cassa di previdenza del soci e le sue eventuali modifiche. Il segretario del Consiglio di amministrazione funge da segretario dell'assemblea. ((2))

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 7 novembre 1994, n. 671 ha disposto (con l'art. 12) che "Il quarto comma dell'art. 42 dello statuto della Societa' e' sostituito dal seguente:

"Le votazioni in seno all'assemblea per la nomina dei membri elettivi del consiglio di amministrazione hanno luogo separatamente, riunendosi i membri autori soci o iscritti per eleggere rispettivamente gli amministratori autori soci o iscritti, e i membri editori, concessionari o cessionari e produttori soci o iscritti per eleggere rispettivamente gli amministratori editori e produttori soci

o iscritti.".

Art. 43.

L'assemblea delle Commissioni di sezione e' convocata,((. . .)), una volta all'anno entro il mese di maggio, per l'approvazione del conto consuntivo del precedente esercizio e del bilancio preventivo del futuro esercizio.

((L'assemblea viene altresi' convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta almeno dalla meta' dei suoi componenti)).

Per la validita' delle deliberazioni dell'assemblea e' necessaria la presenza di almeno la meta' del complesso dei membri autori e di almeno la meta' del complesso dei membri editori, concessionari e produttori.

Le votazioni in seno all'assemblea per le nomine dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione hanno luogo separatamente, riunendosi i membri autori per eleggere gli amministratori autori, e i membri editori, concessionari e produttori, per eleggere gli amministratori editori e produttori.

((Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta. Per la deliberazione concernente la designazione del presidente della Societa' occorre la maggioranza dei tre quarti dei votanti. Tuttavia, in terza votazione, tale elezione ha luogo con deliberazione adottata a maggioranza assoluta. Le deliberazioni di cui ai numeri 1), 2) e 9) dell'art. 42 sono adottate dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei votanti)).

Art. 44.

La Consulta legale e' composta:

del presidente della Societa', che la presiede;

di sei membri, nominati dall'assemblea delle Commissioni di sezione tra giuristi particolarmente competenti nella materia del diritto di autore;

di un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

del rappresentante del Ministero delle finanze indicato all'art. 34;

di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

del capo dell'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e

scientifica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; del consigliere giuridico della Societa', che ha anche funzioni di segretario. La Consulta nella sua prima adunanza provvede alla nomina del vice presidente, scegliendolo nel proprio seno. Art. 45.

La Consulta legale da' parere a richiesta del presidente su questioni in materia di diritto di autore e di diritti ad esso connessi e, in particolare, su quelle relative alla tutelabilita' o alla caduta in pubblico dominio di opere dell'ingegno, da', altresi',

parere su ogni questione giuridica di particolare interesse per la
Societa' che le venga sottoposta dal presidente.
Assolve, infine, ogni altro compito attribuitole da questo statuto
e dai regolamenti.
Art. 46.

Il Comitato indicato all'art. 50 del regolamento per l'esecuzione della legge sul diritto di autore, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, avente il compito di determinare l'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione dei pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni, e' costituito in seno alla Consulta legale ed e' corrisposto dei rappresentanti dei Ministeri di grazia e giustizia e delle finanze, di due giuristi designati dal Consiglio di amministrazione e del consigliere giuridico che ha anche funzioni di segretario.

Art. 47.

La Commissione dei ricorsi e' composta di un consigliere di Stato, che la presiede, nominato per un triennio dal presidente del Consiglio di Stato, e di quattro componenti effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea delle Commissioni di sezione, pariteticamente, e cioe' due autori e due editori, quali componenti effettivi, e un autore ed un editore, quali supplenti.

((I membri della commissione dei ricorsi non possono ricoprire le cariche di membro del consiglio di amministrazione e delle commissioni di sezione)).

I supplenti sono chiamati ad esercitare il loro ufficio nel caso che si renda vacante il corrispondente posto del componente effettivo.

Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza del presidente e di almeno due dei componenti.

Un funzionario della Societa', designato dal presidente della Societa', funge da segretario.

Art. 48.

Il presidente e i componenti degli organi collegiali della Societa'

durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I membri elettivi del Collegi, che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati dal presidente decaduti dall'ufficio.

Contro la decisione adottata dal presidente e' ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Il Consiglio di amministrazione decide in via definitiva.

Le cariche di cui agli articoli 32, 34, 44 e 47 che si rendessero vacanti entro il triennio, possono essere reintegrate per il periodo residuo con le stesse modalita' espressamente previste per ciascuna carica.

Art. 49.

Alle riunioni degli organi collegiali della Societa' possono partecipare, senza diritto di voto, quel funzionari e quegli esperti la cui presenza sia reputata opportuna dal presidente.

Art. 50.

Il direttore generale e' nominato e revocato dal Consiglio di amministrazione, secondo le norme stabilite dal regolamento del personale di cui al precedente art. 35.

Il direttore generale: 1) dirige gli uffici e i servizi centrali e periferici della Societa'; 2) provvede a porre in esecuzione le deliberazioni degli organi della Societa' e sovraintende alla gestione della Societa';

3) adotta nei modi e nelle forme stabiliti dai regolamenti della Societa' la nomina, la revoca ed ogni altro provvedimento nel riguardi del personale;

4) nomina e revoca gli agenti della Societa', a norma di regolamento; 5) interviene con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali della Societa'; 6) esercita, infine, tutte le funzioni che gli sono delegate o commesse dal presidente e dal Consiglio di amministrazione. Art. 51.

Il consigliere giuridico assiste la Presidenza e la Direzione generale per quanto riguarda, in particolare, la protezione delle opere e la tutela dei diritti disciplinati dalla legge, affidate alla gestione della Societa', i rapporti internazionali, la tenuta dei registri di pubblicita' e i compiti indicati alla lettera a) dell'art. 2.

Egli partecipa con voto consultivo alle adunanze degli origani collegiali della Societa'. Il consigliere giuridico e nominato e revocato dal Consiglio di amministrazione. Titolo VI ORDINAMENTO INTERNO

Art. 52.

La Societa' e' organizzata in uffici centrali e periferici e si vale di rappresentanze all'estero.

L'ufficio centrale, denominato Direzione generale, e' costituito in sezioni e in servizi.

La competenza della Direzione generale, la sua ripartizione in sezioni e servizi e le attribuzioni di ciascuno di essi, come pure l'ordinamento, la classificazione e la competenza degli uffici periferici, sono stabiliti dai regolamenti della Societa'.

La circoscrizione delle dirette rappresentanze all'estero e le modalita' del loro funzionamento sono stabilite con ordinanza del Consiglio di amministrazione.

Titolo VII AMMINISTRAZIONE

Art. 53.

Il patrimonio della Societa' e' costituito:

a) dai beni immobili e mobili di proprieta' della Societa';

b) dai beni e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso della Societa';

c) da quella parte degli avanzi di gestione che sia stata destinata dal Consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio;

d) dai beni immobili e mobili, dai titoli e dai valori derivanti da investimenti effettuati a fronte delle riserve permanente e straordinaria, costituite a norma del successivo art. 58.

Art. 54.

L'esercizio finanziario si inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Art. 55.

I proventi della Societa' sono costituiti:

a) dai contributi dovuti dagli iscritti;

b) dalle provvigioni sui servizi;

c) dalle rendite;

d) dagli eventuali contributi di enti o di singoli e da qualunque altra somma che a qualsivoglia titolo ad essa pervenga o spetti in relazione alla propria attivita'.

Art. 56.

((Le sezioni e i servizi non hanno autonomia amministrativa e contabile.

La sezione musica puo' essere organizzata in piu' uffici direzionali, in relazione ai diritti tutelati, conformemente a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 52.

I servizi di diffusione delle opere dell'ingegno ed i servizi di riscossione di tasse, imposte, contributi e diritti possono avere contabilita' separate da quella concernente le altre gestioni della Societa')).

Art. 57.

Per ogni esercizio sono compilati il bilancio preventivo e il conto consuntivo costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto economico.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prima della approvazione da parte dell'assemblea delle Commissioni di sezione nei termini di cui al precedente art. 43, sono sottoposti al Consiglio di amministrazione.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono trasmessi, dopo l'approvazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una relazione illustrativa alla quale va allegata la relazione del Collegio dei revisori. ((2))

AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 7 novembre 1994, n. 671 ha disposto (con l'art. 13) che

"Il secondo comma dell'art. 57 dello statuto della Societa' e'

sostituito dal seguente: "Del rimanente 50 per cento una quota deve essere destinata alla costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a spese straordinarie, altra quota quale contributo al Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della S.I.A.E. Il consiglio di amministrazione puo' inoltre deliberare, sempre subordinatamente alle disponibilita' di bilancio, l'assegnazione di sussidi a favore della Cassa nazionale di assistenza compositori,autori e librettisti di musica popolare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 888."."

Art. 58.

La Societa' deve costituirsi una riserva permanente non inferiore a

L. ((2.000.000.000)) che sara' incrementata mediante la destinazione del 50% degli eventuali avanzi di gestione risultati dai conti consuntivi annuali.

Sul rimanente 50%, una quota deve essere destinata alla costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a spese straordinarie, altra quota quale contributo alla Cassa di previdenza dei soci e altre quote alle Casse di assistenza e di previdenza degli autori, scrittori e musicisti((... alle quali sia stato concesso il riconoscimento della personalita' giuridica)).

((L'ammontare di tali quote e' determinato dal consiglio di amministrazione che, subordinatamente alle disponibilita' di bilancio, fissa anche i criteri per la corresponsione di sussidi a favore di iscritti anziani in particolari condizioni di bisogno)).

Alla formazione della riserva permanente si potra' provvedere anche attraverso stanziamenti straordinari deliberati dal Consiglio di amministrazione, subordinatamente alle disponibilita' di bilancio.

A fronte della riserva permanente e nei limiti dei sei decimi della sua consistenza possono essere effettuati investimenti, su delibera dei Consiglio di amministrazione, in costruzioni o acquisto di beni immobili.

Le deliberazioni del Consiglio per gli eventuali prelevamenti dalla riserva permanente per far fronte a disavanzi di gestione dopo l'intera utilizzazione della riserva straordinaria, sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea delle Commissioni di sezione.

Art. 59.

Il Collegio dei revisori e' composto di cinque membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri.

I revisori effettivi sono designati, rispettivamente: uno dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dai Ministro per il tesoro, uno dal presidente della Corte dei conti e due dall'assemblea delle Commissioni di sezione A questa spetta altresi' la designazione di due dei revisori supplenti, mentre l'altro revisore supplente e' designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

I supplenti sono chiamati ad esercitare il loro ufficio nel caso che si renda vacante il posto di revisore effettivo.

I revisori durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

I revisori effettivi, nella loro prima riunione, nominano tra di loro il presidente, che a sua volta designa il suo sostituto in caso di assenza o impedimento.

Il presidente del Collegio dovra' essere scelto tra i revisori designati da una delle pubbliche Amministrazioni di cui al secondo comma del presente articolo.

Al Collegio dei revisori spettata verifica delle scritture della Societa' e la revisione contabile del conto consuntivo.

Il conto consuntivo, ogni anno, ((venti giorni)) prima di essere sottoposto all'approvazione, deve essere presentato ai revisori che riferiranno per iscritto al Consiglio di amministrazione.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 60.

Il regolamento generale della Societa' stabilisce le norme per l'esecuzione di questo statuto e quelle transitorie eventualmente necessarie.

I regolamenti vigenti rimangono in vigore sino all'approvazione dei nuovi, in quanto le relative disposizioni non siano in contrasto con quelle contenute in questo statuto. ((2))

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 7 novembre 1994, n. 671 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il primo comma dell'art. 60 dello statuto e' sostituito dal seguente:

"La Societa' provvede alla gestione, con contabilita' separata, di un Fondo destinato alla solidarieta' fra soci e alla solidarieta' fra iscritti, avente denominazione 'Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della S.I.A.E.'."."

Ha poi disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Il terzo comma dell'art. 60 e' sostituito dal seguente:

"La Societa', gli iscritti ed i soci contribuiscono al finanziamento del Fondo, con le modalita' e nelle misure indicate nel presente statuto e nel regolamento del Fondo."."

Ha inoltre disposto (con l'art. 15) che "Dopo l'art. 60 dello statuto e' inserito il seguente:

"Art. 60bis. 1. Per la sezione cinema, fermi restando i criteri previsti dal secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 37 in ordine all'elettorato attivo e passivo dei soci tutti e degli iscritti ordinari appartenenti alla categoria autori e sino a quando non verranno effettuati incassi per corrispondenti diritti amministrati:

a) hanno diritto di essere votati gli iscritti ordinari produttori e concessionari, con esclusione degli eredi, che abbiano un'anzianita' di iscrizione di almeno cinque anni e abbiano, nel

quinquennio precedente l'anno di indizione delle elezioni, se
produttori, realizzato almeno quattro opere cinematografiche o
assimilate, ovvero, se concessionari, utilizzato servizi forniti

dalla Societa' per almeno venticinque opere cinematografiche o assimilate;

b) hanno diritto di voto gli iscritti ordinari produttori e concessionari, con esclusione degli eredi, che abbiano diritto di essere votati ai sensi della precedente lettera a) nonche' quelli, con esclusione degli eredi, che abbiano un'anzianita' di iscrizione di almeno tre anni e abbiano, nel triennio precedente l'anno di indizione delle elezioni, se produttori, realizzato almeno due opere cinematografiche o assimilate, ovvero, se concessionari, utilizzato servizi forniti dalla Societa' per almeno quindici opere cinematografiche o assimilate"."

Art. 61.

La Societa' provvede alla gestione, con contabilita' separata, della "Cassa di previdenza dei soci della Societa' italiana degli autori ed editori", costituita ai sensi dell'art. 48bis dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 643.

La Societa' ed i soci contribuiscono al finanziamento della cassa nei modi previsti dall'art. 58 e mediante contributi da determinarsi secondo le norme del regolamento della cassa, approvato dall'assemblea delle commissioni di sezione ai sensi dell'art. 42 del presente statuto. ((2))

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 7 novembre 1994, n. 671 ha disposto (con l'art. 16) che "All'art. 61 dello statutola parola: "quarto" e' sostituita dalla seguente: "terzo"."

I TABELLA prevista dall'art. 19 lettera c) dello statuto della S.I.A.E

A Per gli autori, gli incassi sono costituiti dalle somme percepite al netto delle provvigioni sociali.

I minimi di incasso devono essere raggiunti dall'iscritto complessivamente durante i cinque anni solari precedenti quello in cui e' presentata la domanda, nella misura appresso indicata per le varie categorie di opere:

SEZIONE LIRICA parte musicale di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe......................................... L. 1.800.000 parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori, e opere analoghe................................... " 600.000

SEZIONE MUSICA
brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e

opere analoghe e composizioni sinfoniche............... L. 3.500.000 brani staccati di operette, riviste o opere analoghe " 3.500.000 parte musicale di composizioni varie................ " 4.000.000 parte letteraria di composizioni varie.............. " 2.400.000 opere drammatiche................................... L. 2.400.000 parte musicale di operette, riviste e opere analoghe

e di ogni altra opera assegnata alla Sezione D.0.R..... " 6.000.000 parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe.................................................... " 6.000.000

SEZIONE O.L.A.F.

opere letterarie.................................... L. 2.400.000 (per le opere letterarie concorrono a formare il minimo di incasso le somme percepite dalla Societa' per il servizio di timbratura dei frontespizi delle opere degli stessi autori pubblicate in volume).

SEZIONE CINEMA soggetti, sceneggiature e direzione artistica di opere cinematografiche................................... L. 6.000.000

B I proventi derivanti dalle utilizzazioni delle opere assegnate alla Sezione musica:

1) quando esse siano, in prevalenza, create appositamente per la colonna sonora del film in cui sono incluse;

2) quando esso non siano, in prevalenza, create appositamente per la colonna sonora dei film in cui sono incluse;

3) quando esse siano eseguite in balli e manifestazioni con ballo

o dalle bande musicali, allorche' i proventi siano attribuiti per intero al compositore;

4) quando esse siano eseguite negli spettacoli dei "grandi circhi", per i quali siano state espressamente composte, in eccedenza al limite di programmazione fissato dalle norme regolamentari per ciascun compositore ed i proventi siano stati tuttavia attribuiti al compositore stesso in base alle eccezioni previste dalle norme suddette, sono computati ai fini della determinazione dei minimi di incasso per ottenere la qualita' di socio, in ragione del 50% per quanto riguarda le opere di cui al punto 1) e in ragione del 20% per quanto riguarda le opere di cui al punti 2), 3 e 4).

C Gli autori di opere assegnate alla Sezione D.O.R., scritte appositamente per la radio e la televisione, e gli autori in opere, assegnate alla stessa Sezione, di genere teatrale diverso da quello delle opere drammatiche propriamente dette, sono, agli effetti dei minimi di incasso, equiparati agli autori dei testi letterari di operette e riviste.

D I proventi spettanti agli autori di opere comunque assegnate alla Sezione D.O.R., quando derivano dalla utilizzazione effettuata nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi e telericeventi, sono computati, nella determinazione dei minimi di incasso, in ragione del 20% del loro ammontare.

E I proventi derivanti dalla radiodiffusione o televisione delle opere create su commissione per una tale destinazione, sono computati, ai fini della determinazione dei minimi di incasso, in ragione del 20% del loro ammontare.

F Gli autori della parte letteraria di composizioni varie, al fine di conseguire la qualita' di socio, debbono aver depositato presso la Societa', prima della presentazione della domanda, almeno 50 testi letterari di opere di compositori italiani edite secondo i criteri previsti dalla II tabella.

G I proventi spettanti ai traduttori, riduttori, elaboratori di altra opera originaria, a qualsiasi Sezione assegnata, sono compitati, nella determinazione dei minimi di incasso, in ragione del 20% del loro ammontare, ma in ogni caso tali proventi non possono concorrere in misura superiore alla meta' dei minimi stabiliti per il riconoscimento della qualita' di socio autore.

H Per i proventi derivanti dalle opere letterarie, assegnate alla Sezione O.L.A.F., la percentuale massima a favore degli autori, da prendere in considerazione ai fini dei minimi di incasso, sara' del 15%0 anche se i contratti di edizione, dai quali i proventi stessi derivano, ne attribuiscano agli autori una percentuale maggiore.

I I proventi spettanti agli autori di soggetti e di sceneggiatore ed ai direttori artistici di opere cinematografiche, sono computati, ai fini della determinazione dei minimi di incasso, solo in caso di retribuzione mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche delle opere stesse.

L. Per gli editori e per i concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, gli incassi sotto costituiti dalle somme percepite al netto delle provvigioni sociali.

I minimi di incasso devono essere raggiunti dall'iscritto complessivamente durante i cinque anni solari precedenti quello in cui e' presentata la domanda, nella misura appresso indicata per le varie categorie, con i coefficienti di riduzione previsti alla lettera B punti 1) e 2):

SEZIONE LIRICA

opere assegnate alla tutela della Sezione . . . . L. 12.000.000

SEZIONE MUSICA

opere assegnate alla tutela della Sezione . . . . L. 20.000.000

SEZIONE D.O.R.

diritti di rappresentazione di opere drammatiche. L. 12.000.000

operette riviste e opere analoghe . . . . . . . . L. 12.000.000

SEZIONE O.L.A.F.

opere letterarie . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000.000 (per le opere letterarie, in luogo degli incassi di cui sopra, possono essere computate le somme percepite dalla Societa' per il servizio di timbratura frontespizi di opere edite dall'iscritto. In tal caso, il minimo e' fissato in L. 400.000 per il periodo di cinque anni solari precedenti quello in cui e' stata presentata la domanda).

M Non sono computati, ai fini della determinazione dei minimi di incasso per ottenere la qualita' di socio, i proventi spettanti agli autori ed editori, derivanti da subedizioni italiane di edizioni straniere di opere musicali con o senza parole assegnate alla Sezione musica.

N Per gli autori o editori di operette, riviste e opere analoghe e per i concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, che non svolgano abitualmente tale attivita', non si tiene conto per la determinazione dei minimi di incasso dei proventi loro liquidati dalla Societa' allorquando detti autori, editori o concessionari siano stati cointeressati in qualsiasi modo nella rappresentazione di tali opere, come attori, registi, interpreti, artisti esecutori, capocomici, impresari o produttori di film e di dischi.

0 Per gli autori della parte musicale e della parte letteraria di composizioni varie non si tiene conto per la determinazione dei minimi di incasso dei proventi loro liquidati dalla Societa' relativi ai periodi durante i quali detti autori siano stati cointeressati in qualsiasi modo nella esecuzione di tali composizioni come attori, interpreti, artisti esecutori, capocomici, impresari o produttori di film e di dischi.

P Per i produttori o concessionari di opere cinematografiche che abbiano, comunque, l'esercizio della facolta' di proiezione, in luogo di un minimo di incasso e' richiesto che essi abbiano, nei cinque anni solari precedenti quello in cui e presentata la domanda:

prodotto almeno 8 film spettacolari o 20 cortometraggi ammessi alle provvidenze governative oppure distribuito per la proiezione 20 film italiani; ovvero:

affidato alla Societa' il servizio di segnalazione passaggi nelle sale cinematografiche per almeno 50 film, anche non nazionali.

II TABELLA prevista dall'art. 19 lettera d) dello statuto della S.I.A.E.

Numero minimo delle edizioni musicali a stampa, nella forma grafica abituale e definitiva, di opere di compositori italiani che gli editori di opere liriche, o di musica, o di operette, o di riviste, o di opere analoghe debbono avere depositato, alternativamente come segue, presso la Societa', prima della presentazione della domanda per ottenere la qualita' di socio:

250 edizioni per canto e pianoforte o per pianoforte solo, o equivalenti;

50 edizioni per orchestrina, per un complesso di almeno sei strumenti;

50 distinte edizioni per banda (partiture e parti complete) oppure 100 partiture per banda;

5 opere o operette in tre atti, oppure 10 opere o operette in uno

o due atti, oppure 15 balletti, 30 brani sinfonici (partiture e parti

complete). III TABELLA

prevista dall'art. 19 lettera e) dello statuto dello S.I.A E.

Per i concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, il numero minimo delle opere che debbono essere depositate presto la Societa' prima della presentazione della domanda per ottenere la qualita' di socio il seguente:

5 opere di autori italiani; oppure:

25 opere di autori stranieri.

In ogni caso deve essere riservata all'autore o al traduttore iscritto alla S.I.A.E. una quota parte dei proventi derivanti dalle licenze ed autorizzazioni per la utilizzazione dell'opera.

Per l'erede titolare del diritto di rappresentazione di opere drammatiche si prescinde dal numero delle opere depositate alla Societa'.

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI


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Datos no disponibles.

N° WIPO Lex IT043