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Ley N° 650 del 23 de diciembre de 1996 Conversión en ley, del decreto-ley N° 545 del 23 de octubre de 1996 sobre medidas urgentes para el ejercicio de la actividad de radio-televisión, Italia

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Versión más reciente en WIPO Lex
Detalles Detalles Año de versión 1996 Fechas Entrada en vigor: 23 de diciembre de 1996 Promulgación: 23 de diciembre de 1996 Tipo de texto Otras textos Materia Derecho de autor, Observancia de las leyes de PI y leyes conexas

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Textos principales Textos principales Italiano Legge 23 dicembre 1996 n. 650 recante disposizioni urgenti per l'esercizio della diffusione radiofonica e televisiva e delle comunicazioni, che modifica il Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545         Inglés Law No. 650 of December 23, 1996, containing Urgent Provisions for the Exercise of Radio and Television Broadcasting and Communications, Amending the Decree-Law No. 545 of October 23, 1996        

1BExcerpts from Law no. 650 of 23.12.96

0BArticle 1

(…)

48. After article 15 of Law no. 633 of 22 April 1941 there shall be inserted the following:

‘Article 15—bis. — 1. Authors shall be entitled to reduced remuneration if performance, public exhibition or recitation of their works take place within formally certified assistance centres or institutions or voluntary organizations, provided they are meant exclusively for members and invited persons and effected with no intent to gain. In default of agreements between the Italian Authors’ and Publishers’ Association [Società Italiana Autori ed Editori, SIAE] and the relevant labour organizations, the amount of such remuneration shall be determined in a decree issued by the Chairman of the Council of Ministers after having heard the Minister for Home Affairs.

2. Criteria and means for defining the personal and factual circumstances entailing application of the provisions as per para. 1, first sentence, shall be set forth in a decree by the Chairman of the Council of Ministers, to be issued in pursuance of Article 17(3) of Law no. 400 of 23.08.1988, after having heard the competent parliamentary commissions. More specifically, it must be provided that:

a) the institutions or organizations mentioned therein must be shown to have been included for at least two years in the registers set up as per article 6 of Law no. 266 of 11.08.1991;

b) specific modalities must apply to identifying the seat of the said institutions or organizations and establishing the number of members and invited persons, to be kept within a limited, predetermined amount;

c) there must be documentary evidence of membership, which must have been granted largely in advance of the date of the performance;

d) it must be ascertained whether the public show is given totally free of charge by the artists or performers and exclusively as a contribution to achieving the purposes of the voluntary organization’.

(…)

52. The following sentence shall be added to the final portion of para. 1 of Article 17 of Law no. 52 of 06.02.1996: ‘Additionally, the term of duration of the protection applying to the rights of producers of cinematographic or audiovisual works, or sequences of motion pictures referred to under Title II, Chapter I—bis, as per Article 78—bis of Law no. 633 of 22 April 1941, shall be further extended up to a period of fifty years.’

53. The following sentences shall be added to the final portion of para. 1 of Article 17 of Law no. 52 of 06.02.1996: ‘In no case shall the extension of the term of protection applying to the rights of producers of cinematographic or audiovisual works, or sequences of motion pictures, as well as of producers of phonographic works, entail automatic extension of the term for assignment of the rights of economic utilization of intellectual works by the authors thereof. Such extension must be the result of an express arrangement between the parties, without prejudice to freedom of contract.’

54. The following words shall be added to the final portion of para. 2 of Article 17 in Law no. 52 of 06.02.1996: ‘(…), provided that the aforesaid works and rights were under protection on the 29th day of the month of June, 1995, following application of the terms as above’.

55. Paragraphs 1 and 2 of Article 17 in Law no. 52 of 06.02.1996 shall apply as from the 29th of June, 1995.

56. In para. 4 of Article 17 of Law no. 52 of 06.02.1996, for the words ‘before the date of entry into force of this law’ there shall be substituted the following: ‘before the 29th of June, 1995’.

57. The provisions as per articles 2 to 5 of ‘luogotenenziale’ legislative decree no. 440 of 20.07.1945 shall also apply to works and rights whose protection was restored in pursuance of para. 2 of article 17 of Law no. 52 of 06.02.1996; the communication as per article 5 of the aforesaid legislative decree shall be effected within six months of the date of entry into force of this decree. For the purposes of implementation of this paragraph, ‘assignee’ shall mean any person who acquired the said rights before their extinction.

58. The copyright applying to industrial design works falls within the scope of that protected under law no. 633 of 22.04.1941. The Government is hereby enabled to issue, by regulations to be adopted pursuant to article 17(2) of law no. 400 of 23.08.1988, provisions implementing and consolidating the measure as per the preceding sentence in respect of the legislation currently governing industrial design. The draft regulations shall be forwarded to the Chamber of Deputies and the Senate for the competent Commissions to give their opinions within twenty days of the date of submission. At the expiry of such term, the regulations shall be issued even in the absence of the said opinion.

(…)

 LEGGE 23 dicembre 1996, n. 650 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva.

LEGGE 23 dicembre 1996, n. 650

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto­legge 23 ottobre 1996,

n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva.

Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello

spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le

trasmissioni televisive in forma codificata.

Entrata in vigore della legge: 23­12­1996

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto­legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni

urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, e' convertito

in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente

legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono

fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti

sulla base del decreto­legge 28 agosto 1996, n. 444.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono

fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla

base del decreto­legge 30 dicembre 1993, n. 558, e delle sue

successive reiterazioni, compreso il decreto­legge 23 ottobre 1996,

n. 540, concernenti disposizioni urgenti per il risanamento ed il

riordinamento della RAI S.p.a.

4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti

salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base

del decreto­legge 27 ottobre 1995, n. 443, e delle sue successive

reiterazioni, compreso il decreto­legge 23 ottobre 1996, n. 544,

concernenti disposizioni urgenti per assicurare l'attivita' delle

emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche'

per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata.

5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti

salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base

del decreto­legge 29 dicembre 1995, n. 558, e delle sue successive

reiterazioni, compreso il decreto­legge 23 ottobre 1996, n. 544,

concernenti i servizi audiotex e videotex.

6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti

salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base

del decreto­legge 23 febbraio 1994, n. 129, e delle sue successive

reiterazioni, compreso il decreto­legge 23 ottobre 1996, n. 541,

concernenti disposizioni urgenti in materia di bilancio per le

imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del

diritto d'autore.

7. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 dicembre 1996

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

MACCANICO, Ministro delle poste e

delle telecomunicazioni

Visto, il Guardasigilli: FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO­LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 545

Gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

"Art. 1. ­ (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita'

radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino

della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per

l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le

trasmissioni televisive in forma codificata). ­ 1. In attesa della

riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle

telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date

dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, ed

al fine di consentire la predisposizione del nuovo piano nazionale di

assegnazione delle frequenze, e' consentita ai soggetti che

legittimamente svolgono attivita' radiotelevisiva alla data del 27

agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione

televisiva e sonora in ambito nazionale e locale fino al 31 maggio

1997. Qualora entro tale data la legge di riforma del sistema

radiotelevisivo non sia entrata in vigore, ma abbia avuto

l'approvazione di una Camera, il termine predetto e' fissato al 31

luglio 1997.

2. Su proposta del Ministro delle poste e delle

telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma

2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione

dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

i regolamenti per l'attuazione: a) della direttiva 95/51/CE,

riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di

servizi di telecomunicazioni gia' liberalizzati; b) della direttiva

95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta

(ONP) alla telefonia vocale; c) della direttiva 96/19/CE, che

modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura

alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni. Con i

regolamenti di cui al presente comma si riconosce: la soppressione

dei diritti esclusivi e speciali, il diritto di ciascuna impresa di

svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di

telecomunicazioni, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione,

salve le concessioni previste da legge. I regolamenti di cui al

presente comma stabiliscono, secondo criteri di obiettivita',

trasparenza, non discriminazione e proporzionalita', condizioni,

requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o

concessioni, la loro durata, onerosita', obblighi di

interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale.

Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e

al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro

venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni

competenti per materia. Decorso tale termine, i regolamenti sono

emanati anche in mancanza del parere.

3. Per l'anno 1997 restano fissati nella misura prevista per

l'anno 1996 il canone di concessione a carico della RAI ­

Radiotelevisione italiana S.p.a., il sovrapprezzo dovuto dagli

abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale

per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi

radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso

privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o

autoscafi. Le disponibilita' in conto competenza del capitolo 1344

dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei

ministri, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo

nell'anno in corso ed in quello successivo.

4. Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli articoli

16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero delle poste e

delle telecomunicazioni e la RAI ­ Radiotelevisione italiana S.p.a.,

approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, sono

resi noti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alla

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei

servizi radiotelevisivi che esercita, ove occorra, funzioni di

indirizzo, entro venti giorni. Il Ministro delle poste e delle

telecomunicazioni trasmette alla Commissione parlamentare per

l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli

atti relativi alle attivita' di cui all'articolo 5, comma 3, della

predetta convenzione tra il Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni e la RAI. La Commissione segnala, entro venti

giorni, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni eventuali

attivita' che possono arrecare pregiudizio allo svolgimento del

pubblico servizio concesso. Il Ministro delle poste e delle

telecomunicazioni entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce

alla Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.

5. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n.

206, sono sostituiti dal seguente:

"1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del

servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione

del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il

consiglio di amministrazione della societa' concessionaria del

servizio pubblico radiotelevisivo e' composto di cinque membri,

nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del

Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, scelti tra

persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria

indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attivita'

economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o

della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze

manageriali. Essi durano in carica per non piu' di due esercizi

sociali. Il mandato e' revocabile dai Presidenti delle Camere su

proposta adottata a maggioranza di due terzi dei componenti la

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei

servizi radiotelevisivi. La carica di membro del consiglio di

amministrazione e' incompatibile con l'appartenenza al Parlamento

europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali

e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonche'

con la titolarita' di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e

societa' pubbliche e private interessate all'esercizio della

radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della

concessionaria nonche', altresi', con titolarita' di cariche nei

consigli di amministrazione di societa' controllate dalla

concessionaria. Successivamente alla conversione dei crediti in

capitale, alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato

di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale e

per l'esame dell'andamento economico e finanziario della gestione

partecipa il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che

informa, con apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il

Presidente del Consiglio dei ministri. Il consiglio di

amministrazione della societa' concessionaria procede, altresi', a

verifiche bimestrali sulla attuazione del piano editoriale e ne

informa con apposita relazione la Commissione parlamentare per

l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, le

Commissioni parlamentari competenti e il Ministro delle poste e delle

telecomunicazioni. La Commissione parlamentare per l'indirizzo

generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi puo' formulare,

con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti,

motivate proposte al consiglio di amministrazione in ordine al

rispetto delle linee e degli obiettivi contenuti nel piano

editoriale, nonche' all'adeguamento del piano stesso da parte delle

reti e testate nel corso del periodo temporale di validita' del

piano".

6. Dopo l'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e'

inserito il seguente:

"Art. 2­bis. ­ (Controllo della gestione sociale). ­ 1. Il

controllo della gestione sociale e' effettuato a norma degli articoli

2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto

da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra soggetti in

possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo

27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente del collegio sindacale e' il

direttore generale dell'IRI o un suo delegato; un sindaco effettivo

ed uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro; un sindaco

effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e

delle telecomunicazioni. L'assemblea dei soci deve essere convocata

con la nomina dei componenti del collegio sindacale entro quindici

giorni dalla scadenza del collegio stesso. Le relazioni del collegio

sindacale sono trasmesse per conoscenza alla Commissione parlamentare

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Le incompatibilita' previste per i membri del consiglio di

amministrazione valgono anche per i componenti del collegio

sindacale.

3. L'articolo 7 del decreto­legge 6 dicembre 1984, n. 807,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, e'

abrogato".

7. All'articolo 2, comma 7, lettera b), della legge 25 giugno

1993, n. 206, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sui piani

di cui alla lettera a) e sui criteri di scelta dei vice direttori

generali e dei direttori di rete e testata e su quelli di

formulazione dei piani annuali di trasmissione e di produzione,

riferisce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la

vigilanza dei servizi radiotelevisivi".

8. Nel rispetto delle diverse tendenze politiche, culturali e

sociali e al fine di valorizzare la lingua e la cultura italiana e

promuovere l'innovazione tecnologica ed industriale, con particolare

riguardo ai processi di convergenza multimediale, la concessionaria

del servizio pubblico radiotelevisivo, previa autorizzazione del

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le

competenti Commissioni parlamentari, puo' realizzare trasmissioni

radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite.

9. Quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 19 della legge

14 aprile 1975. n. 103, secondo la convenzione stipulata tra regione

Valle d'Aosta e RAI, rientra negli obblighi derivanti alla RAI dalla

legge 25 giugno 1993, n 206, e dalla conseguente convenzione di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.

10. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223,

come modificato dall'articolo 11­bis del decreto­legge 2 agosto 1993,

n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1993, n.

422, e' sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali,

gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi

limitatamente alla pubblicita' diffusa sul territorio nazionale, sono

tenuti a destinare alla pubblicita' su emittenti televisive locali

operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonche' su

emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei

medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in

bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie

attivita'. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a

rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti

a destinare, relativamente alla pubblicita' non diffusa in ambito

nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio,

per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie

attivita', su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei

territori dei Paesi dell'Unione europea".

11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto l'articolo 4 del decreto

del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere

adeguato alle disposizioni del presente decreto.

12. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici

che non adempiono agli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 9

della legge 6 agosto 1990, n. 223, come da ultimo sostituito dal

comma 10 del presente articolo, dall'articolo 5, commi 1, 2 e 4,

della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonche' dal comma 28 del

presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni,

secondo le disposizioni del comma 42 del presente articolo.

13. Durante il periodo di validita' delle concessioni per la

radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la

radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i

trasferimenti di intere emittenti televisive e radiofoniche da un

concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre i

trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in

ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli

autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile

1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro

delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al

comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto

1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo

in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del

decreto­legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,

dalla legge 2 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari

televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento

del territorio nazionale, nonche' delle emittenti televisive

criptate. La possibilita' di acquisizione di impianti o rami di

azienda in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato

articolo 11, comma 3, del decreto­legge n. 323 del 1993 non modifica

la disposizione dell'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto­legge

n. 323 del 1993. E' soppresso l'ultimo periodo del comma 1

dell'articolo 6 del medesimo decreto­legge n. 323 del 1993.

14. Sono consentite durante il periodo di validita' delle

concessioni radiofoniche e televisive in ambito locale le

acquisizioni, da parte di societa' di capitali o di societa'

cooperative a responsabilita' limitata, che intendano operare in

ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali.

Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei

decreti di concessione.

15. All'articolo 6, comma 2, del decreto­legge 27 agosto 1993, n.

323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.

422, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more del

procedimento di modifica della concessione, il Ministero delle poste

e delle telecomunicazioni puo' rilasciare, per un periodo di

centoventi giorni rinnovabile una sola volta, autorizzazioni

finalizzate alla sperimentazione delle modifiche tecniche richieste".

16. I trasferimenti di cui al comma 13 danno titolo a utilizzare i

collegamenti di telecomunicazione necessari per interconnettersi con

gli impianti acquisiti.

17. Per il periodo di validita' delle concessioni di cui

all'articolo 1, comma 3, del decreto­legge 19 ottobre 1992, n. 407,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482,

e successive modificazioni, la percentuale di cui all'articolo 16,

comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' fissata al 30 per

cento.

18. Il comma 8 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223,

e' sostituito dal seguente:

"8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte

dei concessionari privati non puo' eccedere per ogni ora di

programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la

radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la

radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la

radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria

a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi

pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di

un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella

successiva".

19. Per i concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito

locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla

pubblicita', ove siano comprese forme di pubblicita' diverse dagli

spot, e' portato al 35 per cento, fermo restando per questi ultimi il

limite di affollamento orario di cui all'articolo 8, comma 8, della

legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dal comma 18 del

presente articolo.

20. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione

televisiva in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali

acustici e visivi trasmessi in occasione delle interruzioni dei

programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello

sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE del

Consiglio del 3 ottobre 1989. Il decreto del Ministro delle poste e

delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, e' adeguato alle

disposizioni di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto.

21. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n.

223, e' sostituito dal seguente:

"18. E' comunque requisito essenziale per il rilascio della

concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare

almeno il 20 per cento della programmazione settimanale

all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione

locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realta'

locale di carattere non commerciale".

22. E' abrogato l'articolo 3, comma 3, del decreto­legge 27 agosto

1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre

1993, n. 422.

23. Nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e

televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 15

della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono ridotte ad un decimo. Le

sanzioni gia' irrogate agli stessi soggetti dal Garante per la

radiodiffusione e l'editoria fino alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto devono intendersi

prive di efficacia.

24. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la

commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per

trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non

conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (European

Telecommunication Standard Institute) e del CE/CENELEC (Comitato

europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica).

Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a

sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna

apparecchiatura.

25. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, adotta, sentite le competenti

Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.

400, un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi

audiotex, videotex, ed a quelli offerti su codici internazionali,

prevedendo modalita' di autoabilitazione e di autodisabilitazione da

parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al

servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione del servizio

audiotex da parte di utenze collegate a centrali non numerizzate puo'

avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato salvo che si

tratti di servizi audiotex di particolare utilita' autorizzati dal

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Fino all'emanazione

del predetto regolamento si applicano le disposizioni vigenti alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto.

26. Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che

presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o

osceno. E' vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e

nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e

videotex quali "linea diretta" conversazione, "messaggerie locali",

"chat line", "one to one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di

visione fra le ore 7 e le ore 24. E' fatto altresi' divieto di

propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi,

pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione

espressamente dedicato ai minori.

27. I concessionari del servizio telefonico e del servizio

radiomobile di comunicazione e le emittenti radiotelevisive che

violino le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 sono puniti con la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni

a lire 500 milioni.

28. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con

propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,

stabilendo altresi' le modalita' e i termini di comunicazione e con

un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i

dati contabili ed extracontabili, nonche' le notizie che i soggetti

di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo,

secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n.

416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive

modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6

agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto­legge 2

agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano, in qualsiasi forma e

con qualsiasi tecnologia, attivita' di radiodiffusione sonora o

televisiva, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonche' i dati

che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di

cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11­bis del

decreto­legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali,

le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le

cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte

individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi

meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico

distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di piu'

periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della

raccolta pubblicitaria non rappresentino piu' del 40 per cento dei

ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola

concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o

televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la

radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta

semplice, recante i seguenti dati:

a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente,

o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione

sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro,

con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;

b) denominazione e codice fiscale della societa' editrice o del

titolare dell'impresa individuale, nonche' eventuale ditta da questi

usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;

c) sede legale;

d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del

soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore

dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;

e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti

a tempo pieno;

f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e

pubblicita', nonche', per le concessionarie di radiodiffusione, da

ulteriori prestazioni.

29. Ferma restando la facolta' del Garante per la radiodiffusione

e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori

atti e documenti ai soggetti di cui al comma 28, fissando i relativi

termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo,

anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto

economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile,

tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.

30. Le disposizioni contenute nei commi 28 e 29 si applicano anche

nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26

del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma

ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito

dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo

37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o piu' soggetti di cui al

comma 28.

31. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui ai commi

28, 29 e 30 sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e

l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto.

32. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i

soggetti di cui al comma 28, sono tenuti a redigere i propri bilanci

di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.

33. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e

2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le

testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio

di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di

bilancio relative all'esercizio dell'attivita' editoriale secondo il

modello stabilito con i provvedimenti di cui i commi 28, 29, 30 e 31

nonche', eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico

del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31

agosto di ogni anno.

34. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981,

n. 416, e' sostituito dal seguente:

"Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di

esercizio delle imprese concessionarie di pubblicita', integrati da

un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha

l'esclusiva della pubblicita', devono essere pubblicati, entro il 31

agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa

di pubblicita.".

35. L'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto

1990, n. 250, gia' sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge

14 agosto 1991, n. 278, e' sostituito dal seguente:

"10. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre

che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino

essere organi o giornali di forze politiche che abbiano

complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere,

ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento europeo, nell'anno di

riferimento dei contributi a decorrere dall'inizio della XI

legislatura, a condizione che abbiano presentato domanda entro il 31

marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi,

nei limiti delle disponibilita' dello stanziamento del rispettivo

capitolo di bilancio, e' corrisposto:".

36. Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.

250, e' inserito il seguente:

"11­bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito

della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui

impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei

contributi di cui ai predetti commi, e' soddisfatto, in assenza di

specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di

appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei

parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono

componenti.".

37. Dopo il comma 11­bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto

1990, n. 250, e' inserito il seguente:

"11­ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due

periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal

comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscano dei contributi

previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa

richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano

controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la

controllano.".

38. All'articolo 2, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n.

549, e' soppresso l'ultimo periodo.

39. All'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e

successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti

modifiche:

a) il periodo: "Le imprese di cui al presente comma devono essere

costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da

almeno cinque anni." e' sostituito dal seguente: "Le imprese di cui

al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni e

devono avere editato e diffuso con la stessa periodicita' la testata

per la quale richiedono la corresponsione dei contributi da almeno

cinque anni, ridotti a tre per le cooperative giornalistiche editrici

di quotidiani.";

b) l'ultimo periodo e' soppresso.

40. Alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7

agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, che abbiano maturato

i requisiti prima della data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, continua ad applicarsi quanto

disposto dall'articolo 3, comma 2, della medesima legge 7 agosto

1990, n. 250.

41. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il

titolare della ditta individuale che non provvedono alla

comunicazione, nei termini e con le modalita' prescritti, dei

documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la

radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti

di cui ai commi 33 e 34 sono puniti con la sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da dieci milioni a cento milioni di lire.

I soggetti di cui al secondo periodo del comma 28 che non provvedano

alla comunicazione dei dati, ivi indicati alle lettere a), b), c), e)

ed f), nei termini e con le modalita' prescritti, sono puniti con la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

cinquecentomila a lire cinque milioni.

42. Competente alla contestazione ed all'applicazione della

sanzione e' il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si

applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I,

sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

43. I soggetti di cui al comma 41, primo periodo, che nelle

comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e

l'editoria espongono dati contabili e fatti concernenti l'esercizio

della propria attivita' non rispondenti al vero, sono puniti con le

pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.

44. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini

dell'espletamento delle sue funzioni puo' avvalersi della Guardia di

finanza, che agisce secondo le norme e con le facolta' di cui ai

decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29

settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

45. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui ai commi 28,

29, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai

suddetti commi entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

46. Sono abrogati:

a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto,

della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27

aprile 1982, n. 268;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n.

73;

d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n.

223;

e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

22 novembre 1990, n. 382;

f) l'articolo 5, comma 3, del decreto­legge 27 agosto 1993, n.

323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.

422, nonche' l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto­legge,

nella parte in cui prescrivono, come requisiti essenziali per il

rilascio e per la validita' delle concessioni per la radiodiffusione,

la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per

la radiodiffusione e l'editoria;

g) l'articolo 6­bis, comma 2, del decreto­legge 27 agosto 1993,

n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,

n. 422, limitatamente alle parole: "ricevuti i bilanci di cui

all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223";

h) l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni di

cui alla lettera b).

47. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme

di cui ai commi da 28 a 46.

48. Dopo l'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'

inserito il seguente:

"Art. 15­bis. ­ 1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando

l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono

nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente

istituiti nonche' delle associazioni di volontariato, purche'

destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano

effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Societa'

italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di

categoria interessate, la misura del compenso sara' determinata con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito

il Ministro dell'interno.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da

emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono

stabiliti i criteri e le modalita' per l'individuazione delle

circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla

applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1.

In particolare occorre prescrivere:

a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei

soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della

legge 11 agosto 1991, n. 266;

b) le modalita' per l'identificazione della sede dei soggetti e

per l'accertamento della quantita' dei soci ed invitati, da contenere

in un numero limitato e predeterminato;

c) che la condizione di socio sia conseguita in forma

documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della

manifestazione di spettacolo;

d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga

esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o

esecutori, ed a soli fini di solidarieta' nell'esplicazione di

finalita' di volontariato".

49. E' autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo

Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla Scala di

Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20

miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle

disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso

delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire

la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli

enti.

50. Al fine di assicurare continuita' al pieno funzionamento e

alla valorizzazione degli impianti del Teatro comunale dell'Opera di

Genova, e' erogato all'ente autonomo del teatro medesimo un

contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle

disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo

spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995

ed a prescindere dall'ordinaria ripartizione del Fondo stesso.

51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49 si provvede,

rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico

dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza

del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994.

52. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n.

52, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' altresi' elevato a

cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei

produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di

immagini in movimento di cui al titolo II, capo I­bis, previsto

dall'articolo 78­bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.".

53. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n.

52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In nessun caso

l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di

opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in

movimento, nonche' dei produttori di opere fonografiche, potra'

comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei

diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai

loro autori. Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti,

tale estensione dovra' risultare da una esplicita pattuizione tra di

esse.".

54. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1996, n. 52,

sono aggiunte, in fine, le parole: ", sempreche', per effetto

dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in

protezione alla data del 29 giugno 1995.".

55. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della

legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29 giugno

1995.

56. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n.

52, le parole: "anteriormente alla data di entrata in vigore della

presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "anteriormente al 29

giugno 1995".

57. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto

legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle

opere ed ai diritti la cui protezione e' ripristinata a norma del

comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la

comunicazione di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo

luogotenenziale viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della

disciplina prevista dal presente comma e' cessionario chi ha

acquistato i diritti prima della loro estinzione.

58. Il diritto di autore di opere del disegno industriale e'

ricompreso tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Il

Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' autorizzato ad emanare norme

di attuazione e di coordinamento della disposizione del precedente

periodo del presente comma con la normativa vigente in materia di

disegno industriale. Lo schema di regolamento e' trasmesso alla

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso

sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il

parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale

termine, il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere.

59. La commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3

della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la

prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto­legge 1 aprile 1935,

n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo

2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione

centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito

cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della

legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le

attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3

della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insidiate presso il

Dipartimento di spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni

rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica,

commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il

cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione

consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante. A

tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60,

le funzioni gia' proprie delle commissioni sostituite, nonche' ogni

altra funzione consultiva che l'Autorita' di Governo competente per

lo spettacolo intenda loro affidare.

60. E' istituita la commissione consultiva per la danza, alla

quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza gia'

esercitate dalla commissione centrale per la musica, nonche' ogni

altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che

l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo intenda

affidarle.

61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono

composte da nove membri, incluso il Capo del Dipartimento dello

spettacolo, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel

numero di sei dall'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo

e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della

Conferenza Stato­citta'. Essi sono scelti tra esperti altamente

qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle

commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorita' di Governo

competente per lo spettacolo saranno determinate le modalita' di

convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la

nomina di almeno cinque componenti. Il capo del Dipartimento puo'

delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a

presiedere le singole sedute delle commissioni.

62. I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e 60 restano

in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore

biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo

incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un

componente delle commissioni venga nominato nel corso del biennio,

cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.

63. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59

e 60 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non

versare in situazioni di incompatibilita' con la carica ricoperta,

derivanti dall'esercizio attuale e personale di attivita' oggetto

delle competenze istituzionali delle commissioni.

64. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo

procede alla adozione dei decreti di nomina dei componenti delle

commissioni, ai sensi del comma 61.

65. Con decreto dell'Autorita' di Governo competente per lo

spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinato,

nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse

commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante ai componenti

delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 per la

partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.

66. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 59 restano in

carica, nella composizione esistente alla data del 26 agosto 1996,

fino all'insediamento delle nuove commissioni.

67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma

59, l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo provvede alla

costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso

in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza,

la prosa, il cinema, le attivita' circensi e lo spettacolo

viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono

attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla

elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in

particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri

generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il

sostegno alle attivita' dello spettacolo.

68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si provvede

alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i

problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del

numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna

sezione, nonche' alla determinazione delle modalita' di designazione

dei componenti da parte dei sindacati e delle associazioni di

categoria, delle modalita' di convocazione e di funzionamento. Del

comitato fa parte il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che puo'

delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a

partecipare alle singole sedute delle sezioni.

69. Il comitato per i problemi dello spettacolo e' presieduto

dall'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo. Si applica

quanto previsto dal comma 62.

70. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello

spettacolo e delle commissioni consultive istituite ai sensi dei

commi 59 e 60, si provvede nei limiti di quanto stanziato per il

funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59.

71. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto­legge 29 marzo

1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio

1995, n. 203, sono inseriti i seguenti:

"2­bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta dell'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo,

sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, sono

disciplinati, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto

1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi

economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel

campo delle attivita' musicali, della danza, della prosa, del cinema

e delle altre forme di spettacolo, considerando anche, a tal fine, la

qualita', l'interesse nazionale cosi' come definito dall'articolo 2,

comma 2, lettera a), della legge 30 maggio 1995, n. 203, ovvero

l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa.

2­ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del

regolamento di cui al comma 2­bis, le disposizioni di legge regolanti

le materie oggetto del medesimo comma. Lo schema di regolamento e'

trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

perche' su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di

assegnazione, il parere delle Commissioni permanenti, competenti per

materia. Decorso tale termine, il regolamento e' emanato anche in

mancanza del parere."".

Al titolo del decreto­legge sono aggiunte, in fine, le parole: "e

delle telecomunicazioni".


Referencia del documento de la OMC
IP/N/1/ITA/C/4
Datos no disponibles.

N° WIPO Lex IT102