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Loi n° 526 du 21 décembre 1999 Prescriptions pour l'accomplissement des obligations découlant de l'adhésion de l'Italie à la Communauté Européenne - Loi Communautaire 1999, Italie

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Détails Détails Année de version 1999 Dates Entrée en vigueur: 2 janvier 2000 Promulgué: 21 décembre 1999 Type de texte Autres textes Sujet Divers Notes Pour les dispositions concernant la protection de la propriété intellectuelle: voir les articles 14 et 23 pour plus de détails

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LEGGE 21 dicembre 1999, n. 526

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee Legge comunitaria 1999.

Entrata in vigore della legge: 222000

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI COMUNITARI
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art. 1 Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie

  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
  2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
  3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
  4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1
  5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi.

Art. 2
Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. E' fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o sostitutive della pena detentiva di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 25 giugno 1999, n. 205. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni sara' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali

o amministrative identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto dell'articolo 11ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si procedera', se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112.

2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

Art. 3 Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato

  1. Il Governo e' autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), e g) del comma 1 dell'articolo

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresi', per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato

C.

3. Ove le direttive cui i regolamenti di cui al comma 1 danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo puo' prevedere nei regolamenti stessi, per le fattispecie individuate dalle direttive medesime, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

Art. 4 Pubblicazione per l'attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3quater. Al fine di agevolare la conoscenza delle direttive delle Comunita' europee attuate o da attuare in via amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone l'elenco di tali direttive per la pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alla legge comunitaria annuale".

Art. 5 Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie

  1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 31 luglio 1999 per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
    1. La delega e' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia,
    2. di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
  2. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
  3. Nello stesso termine di cui al comma 1, e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, il Governo e' delegato ad emanare disposizioni per il riordino del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo per le violazioni in danno del bilancio dell'Unione europea, conformemente ai principi e alle indicazioni contenute nella Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee approvata a Bruxelles il 26 luglio 1995, nonche' adeguate norme di coordinamento ed armonizzazione, per assicurare, in base ai principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunita', la piena applicabilita' nell'ordinamento nazionale delle sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunitari.

Art. 6 Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie

1. Il Governo e' autorizzato ad emanare, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 o dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la presente legge per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie con le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

Art. 7
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989. n. 86, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si da' altresi' conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all'articolo 9, comma 2bis".

Art. 8
Attuazione della direttiva 97/63/CE e modifiche alla
legge 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di fertilizzanti

  1. Nella legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modificazioni, le parole: "concimi CEE" e "concime CEE", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "concimi CE" e "concime CE".
  2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, e' sostituito dal seguente: "Alle modifiche dell'allegato 1 A e dell'allegato 3, limitatamente a quanto attiene alle tolleranze applicabili ai titoli dichiarati in elementi fertilizzanti per i vari tipi di concime elencati nell'allegato 1 A, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali".

Art. 9 Ammissione provvisoria di materiali forestali di propagazione controllati ai sensi della direttiva 66/404/CEE,

modificata dalla direttiva 75/445/CEE

    1. All'articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:
    2. a) al numero 1), la lettera a) e' abrogata; b) al numero 4), le parole: "dagli articoli 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 7bis".
  1. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, e' sostituito dal seguente: "Per un periodo di durata non superiore a dieci anni, qualora dai risultati delle prove comparative si possa desumere che determinati materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti richiesti per l'ammissione di cui agli articoli 7bis e 7ter, tali materiali potranno essere usati come base per la produzione di materiale di propagazione controllato".

Art. 10

Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155,
di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente
l'igiene dei prodotti alimentari e altre disposizioni in materia

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e' sostituito dal seguente: "3. Il responsabile dell'industria alimentare che esercita attivita' di produzione, di trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione diretta di prodotti alimentari al consumatore deve tenere a disposizione dell'autorita' competente preposta al controllo, anche in assenza dei manuali di cui all'articolo 4, un documento contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui al comma 2 e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonche' le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati".

2. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997,

n. 155, dopo la parola: "comunitarie" sono aggiunte le seguenti: ",anche su richiesta motivata del responsabile dell'industria alimentare o del rappresentante di associazione dei produttori".

3. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e' inserito il seguente: "Art. 3bis. (Procedura per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari). 1. Ove, nell'ambito della procedura di autocontrollo di cui all'articolo 3, si renda opportuno, a giudizio del responsabile dell'autocontrollo ed al fine di verificare la funzionalita' e l'efficacia dello stesso, effettuare controlli analitici dei prodotti, questi possono essere affidati anche a laboratori esterni, iscritti in elenchi predisposti dalle regioni e province autonome. Copia degli elenchi e' inviata al Ministero della sanita'.

  1. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, il responsabile del laboratorio presenta istanza alla regione o provincia autonoma, diretta a dimostrare di essere in grado di svolgere controlli analitici idonei a garantire che le attivita' di cui al presente decreto siano effettuate in modo igienico.
  2. L'istanza di cui al comma 2 deve essere corredata della indicazione sulla idoneita' delle strutture, della dotazione strumentale e del personale, nonche' di copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorita' locale ai fini dell'esercizio del laboratorio.
    1. I laboratori esterni di cui al comma 1 devono essere conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova
    2. stabiliti dalla norma europea EN45001 ed alle procedure operative standard previste ai punti 1 e 8 dell'allegato II del decretolegislativo 27 gennaio 1992, n. 120.
  3. Con decreto del Ministro della sanita' sono fissati i requisiti minimi ed i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di cui al comma 1, nonche' di quelli disciplinati da norme specifiche che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo e sono disciplinate le modalita' dei sopralluoghi di cui al comma 7.
  4. Le spese derivanti dalla procedura di riconoscimento dei laboratori non pubblici sono a carico dei titolari dei medesimi secondo tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
  5. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 115, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero della sanita' puo' effettuare sopralluoghi presso i laboratori diretti a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5".
  1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e' sostituito dal seguente: "2. L'Autorita' incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme contenute nel presente decreto. La stessa Autorita' procede con separato provvedimento ad applicare le sanzioni di cui al comma 1 qualora risulti che il responsabile dell'industria alimentare non ha provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite a seguito del primo controllo, entro un termine prefissato, comunque non inferiore a centoventi giorni dalla data del verbale del primo accertamento".
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, le industrie alimentari nei confronti delle quali adottare, in relazione alla tipologia di attivita', alle dimensioni dell'impresa e al numero di addetti, misure dirette a semplificare le procedure del sistema Hazard analysis and critical control points (HACCP). I provvedimenti sono inviati al Ministro della sanita' ai fini dell'emanazione degli opportuni regolamenti ovvero, ove occorra, della proposizione di appropriate modifiche alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993.
  3. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: "agli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere vendute nei predetti esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "agli esercizi di somministrazione e vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere somministrate e vendute nei predetti esercizi".
  4. I prodotti alimentari che richiedono metodi di lavorazioni e locali, particolari e tradizionali, nonche' recipienti di lavorazione e tecniche di conservazione essenziali per le caratteristiche organolettiche del prodotto, non conformi alle prescrizioni di attuazione delle direttive 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e 96/3/CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, non possono essere esportati, ne' essere oggetto di commercializzazione, fatta eccezione per i prodotti tradizionali individuati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.

173.

8. Non costituisce commercializzazione, ai sensi del divieto di cui al comma 7, la vendita diretta anche per via telematica dal produttore e da consorzio fra produttori ovvero da organismi e associazioni di promozione degli alimenti tipici al consumatore finale, nell'ambito della provincia della zona tipica di produzione. ((Gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono considerati

consumatori finali)).
  1. Gli alberghi, i pubblici esercizi, le collettivita', le mense devono conservare i prodotti alimentari, di cui al comma 7, in modo idoneo a garantire la non contaminazione dei prodotti alimentari prodotti conformemente al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.
  2. Con decreto del Ministro della sanita' puo' essere disposto il divieto temporaneo di vendita di prodotti alimentari regolamentati dai commi 7 e seguenti in caso di pericolo per la salute umana.
  3. Il Governo e' delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme per il sostegno dei produttori di prodotti alimentari tipici e tradizionali, di cui al comma 7, al fine di favorire il raggiungimento di un reddito minimo nelle zone economicamente depresse o a rischio ambientale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 11 Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacita' offensiva

  1. All'articolo 2, primo comma, lettera h), della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: "modelli anteriori al 1890" sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per quelle a colpo singolo".
  2. All'articolo. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, le parole: "le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte" sono sostituite dalle seguenti: "le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule,".
  3. Al fine di pervenire ad un piu' adeguato livello di armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.

(( 3bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joule )).

4. Le sanzioni di cui all'articolo 34 della legge 18 aprile 1975,

n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.

5. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere conforme ai seguenti criteri:

a) la verifica di conformita' e' effettuata dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, accertando in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa e' utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilita' del produttore o dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia entro il limite consentito;

b) l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente articolo e' consentito a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e che l'operazione sia registrata da parte dell'armiere;

c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere a) e b) sono consentiti fra soggetti maggiorenni. E' fatto divieto di affidamento a minori, con le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale. L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni e' consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza;

d) per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi e' obbligo di autorizzazione dell'autorita' di pubblica sicurezza. L'utilizzo dello strumento e' consentito esclusivamente a maggiori di eta' o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico;

e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al presente articolo, contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.

6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo.

Art. 12 Vendita delle carni equine

1. All'articolo 30, secondo comma, del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928,

n. 3298, sono soppresse le parole: ",escluse le equine, che devono essere sempre vendute in spacci a parte".

2. All' articolo 3 della legge 4 aprile 1964, n. 171, come sostituito dall'articolo 1 del decretolegge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1977, n. 63, sono soppresse le parole: "di quelle equine e".

Art. 13
Modifica all'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e' sostituito dal seguente: "2. La prestazione di servizi soggetta ad autorizzazione generale, ove non sia stata presentata o inviata la, prescritta dichiarazione, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da lire un milione a lire sei milioni, nel caso di servizi il cui avvio puo' essere contestuale alla dichiarazione;

b) da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, nel caso di servizi il cui avvio puo' avvenire dopo quattro settimane dalla dichiarazione".

Art. 14 Modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128

  1. L'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e' sostituito dal seguente: "ART. 53. (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificita). 1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero delle politiche agricole e forestali e' l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e' responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attivita' di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 e' svolta da autorita' di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1o agosto 1998.
    1. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:
    2. a) conformita' alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989; b) disponibilita' di personale qualificato sul prodotto specifico e di mezzi per lo svolgimento dell'attivita' di controllo; c) adeguatezza delle relative procedure.
  2. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.

4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;

b) violazione della normativa comunitaria in materia;

C) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzioassenso ai sensi del comma 13.

  1. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato puo' riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attivita' il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.
  2. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali.
  3. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un elenco degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato "Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificita' (STG)".
  4. La scelta dell'organismo privato e' effettuata tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:

a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformita' alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta e' presentata dai soggetti proponenti le registrazioni;

c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificita' registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attivita'.

  1. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorita' pubbliche da designare o gli organismi privati che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorita' pubbliche, queste, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.
    1. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni
    2. nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorita' di controllo designate.
  2. Gli organismi privati autorizzati e le autorita' pubbliche designate possono svolgere la loro attivita' per una o piu' produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e' soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorita' pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 e' soggetta al controllo di uno o piu' organismi privati autorizzati o delle autorita' pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro coordinate.
  3. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati e' esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.
  4. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzioassenso, fatta salva la facolta' di sospensione o revoca. ai sensi del comma 4.
  5. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.
  6. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificita' sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attivita' sono distinte dalle attivita' di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela gia' riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorita' nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro attivita' i consorzi di tutela:

a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienicosanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalita' e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purche' rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;

d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificita' da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attivita' e' esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, puo' essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purche' essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori gia' in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.

  1. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n.2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attivita' loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attivita' contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali.
  2. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonche' i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei consorzi stessi.
  3. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.
  4. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione".

Art. 15
Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409

1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica del Titolo IV, le parole: "cittadini italiani" sono sostituite dalle seguenti: "iscritti all'Ordine professionale"; b) all'articolo 15, la parola: "italiani" e' sostituita dalle seguenti: "di Paesi membri dell'Unione europea".

Art. 16
Norme in materia di domicilio professionale

1. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale e' equiparato alla residenza.

Art. 17
Piante ornamentali: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 98/56/CE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) individuare le autorita' responsabili per le prestazioni concernenti la qualita'; b) individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;

c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicare le relative misure sanzionatorie;

d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali siano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.

Art. 18

Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 98/26/CE, con riferimento alla quale il Governo dovra' avvalersi della facolta' prevista dall'articolo 4 della direttiva medesima, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione delle turbative al funzionamento dei sistemi di pagamento e di quelli di regolamento titoli, derivanti dalle procedure concorsuali o dalla sospensione dei pagamenti cui sia sottoposto un partecipante a tali sistemi;

b) estensione della disciplina anche ai sistemi transfrontalieri operanti nell'ambito dell'Unione europea:

c) irrevocabilita' ed opponibilita' degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, nei limiti previsti dalla direttiva;

d) previsione che le garanzie da chiunque fornite per assicurare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ad un sistema ovvero fornite alla Banca d'Italia, alle altre banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e alla Banca centrale europea, non siano pregiudicate da una procedura concorsuale o dalla sospensione dei pagamenti nei confronti del partecipante o della controparte della Banca d'Italia, delle altre banche centrali nazionali e della Banca centrale europea e che dette garanzie possano essere realizzate al fine di soddisfare tali obbligazioni;

e) previsione dell'immediata comunicazione ai sistemi, alla Banca d'Italia e agli altri Stati membri dell'Unione europea della sottoposizione ad una procedura concorsuale o della sospensione dei pagamenti di un partecipante ad un sistema;

f) previsione che l'assoggettamento a una procedura concorsuale o la sospensione dei pagamenti non abbiano effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti rispetto al momento della sospensione dei pagamenti;

g) coordinamento della disciplina di attuazione della direttiva, per il perseguimento delle finalita' della stessa, con le norme previste dall'ordinamento interno, in particolare in materia di procedure concorsuali e sospensione dei pagamenti;

h) introduzione di disposizioni volte a ridurre i rischi connessi ai rapporti intercorrenti tra i partecipanti diretti ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli e gli intermediari per conto dei quali essi operano, in relazione alle specifiche modalita' di funzionamento di tali sistemi.

Art. 19 Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato

1. Al fine di facilitare l'attuazione dei principi del diritto comunitario in tema di libera circolazione dei servizi professionali all'interno del territorio dell'Unione europea e in tema di diritto allo stabilimento dei professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione europea in ogni Stato membro dell'Unione, nonche' al fine di garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon funzionamento della giustizia, il Governo e' delegato ad emanare uno

o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di esercizio in Italia della professione di avvocato ai principi e alle prescrizioni della direttiva 98/SICE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.

2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'informazione del pubblico, per cio' che concerne la qualificazione e la collocazione professionale degli avvocati che esercitano in Italia l'attivita' con il proprio titolo di origine, prevedendo che l'attestato previsto dall'articolo 3, comma 2, della direttiva non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione ai fini dell'iscrizione; che sia menzionata, relativamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della direttiva, l'iscrizione presso l'autorita' competente dello Stato membro di origine; che siano indicati, in base a quanto previsto dall'articolo 12, secondo comma, della direttiva, la forma giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di origine e i nominativi dei suoi membri che operano in Italia;

b) prevedere, ai fini del buon funzionamento della giustizia, le condizioni che consentono agli avvocati che esercitano l'attivita' in Italia con il loro titolo professionale di origine l'accesso alle giurisdizioni superiori in armonia con le disposizioni vigenti;

c) tutelare la migliore esplicazione possibile del diritto alla difesa prevedendo che gli avvocati che esercitano l'attivita' in Italia con il loro titolo professionale di origine agiscano di intesa con avvocati stabiliti in Italia per cio' che concerne la rappresentanza e la difesa dei clienti in giudizio, stabilendo le forme in cui l'intesa deve realizzarsi in armonia, con i principi del diritto comunitario;

d) stabilire, al fine di assicurare una razionale tutela del pubblico e di garantire eque condizioni concorrenziali fra i professionisti, che gli avvocati che esercitano l'attivita' in Italia con il loro titolo professionale di origine possano essere soggetti all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilita' professionale ed eventualmente all'obbligo di affiliarsi a un fondo di garanzia professionale, secondo la normativa che disciplina le attivita' professionali esercitate in Italia e con i limiti previsti dall'articolo 6, comma 3, della direttiva;

e) definire, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 della direttiva, quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi che regolano le forme e le modalita' di esercizio in comune dell'attivita' di rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare l'esercizio in comune di tali attivita' non potra' in nessun caso vanificare la personalita' della prestazione, il diritto del cliente a scegliere il proprio difensore, la responsabilita' personale dell'avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione della societa' professionale a un concorrente regime di responsabilita' e ai principi di deontologia generali propri delle professioni intellettuali e specifici della professione di avvocato. La societa' professionale tra avvocati dovra' inoltre essere soggetta alle seguenti regole:

1) tipologia specifica quale societa' tra professionisti, obbligo di iscrizione della societa' nell'albo professionale e soggezione a tutti ed ai soli controlli stabiliti per l'esercizio della professione in forma individuale;

2) esclusione di soci che non siano avvocati esercenti a pieno titolo nella societa' e non ammissibilita' di amministratori scelti al di fuori dei soci stessi;

3) mantenimento dell'esercizio in comune della professione forense attraverso studi associati;

f) prevedere, conseguentemente, che qualsiasi disposizione di uno Stato membro dell'Unione europea, relativa alla costituzione e all'attivita' di uno studio collettivo destinato a prestare attivita' di rappresentanza e difesa in giudizio, non sara' applicabile, per quanto previsto dall'articolo 11, punto 1), della direttiva, se in contrasto con i principi generali indicati dalla lettera e);

g) prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 11, punto 5), ultima parte, della direttiva, sia preclusa l'apertura in Italia di filiali o agenzie di qualsiasi studio collettivo, destinato a prestare attivita' di rappresentanza e difesa in giudizio, costituito in base a norme contrastanti con i principi generali indicati dalla lettera e).

3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati sentito il Consiglio nazionale forense. Art. 20 Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333,

di attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla
protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento

1. Al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 e' abrogata;

b) all'articolo 7, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale che esegue le operazioni relative allo stordimento deve essere in possesso di un adeguato grado di qualificazione attestato dalla azienda unita' sanitaria locale competente anche attraverso appositi corsi di formazione";

c) al comma 2 dell'articolo 9, la parola: "bovina" e' soppressa. Art. 21 Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi medici

1. All'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di tale aggiornamento, e' necessario inviare al Ministero della sanita' una dichiarazione solo in caso di variazione; per variazione si intende, in particolare, qualsiasi modifica sostanziale relativa alle tipologie di dispositivi prodotti e gia' comunicati al Ministero della sanita'".

Art. 22 Riserva di scorte petrolifere: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare ed integrare le norme in materia di riserva di scorte petrolifere, nel rispetto degli obblighi dell'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, approvato con legge 7 novembre 1977, n. 883, anche specificando le procedure da adottare in caso di emergenza;

b) adottare opportune misure per ottenere appropriate informazioni sul costo della detenzione delle scorte, al fine di garantire la trasparenza dei costi e l'accessibilita' di tali informazioni alle parti interessate;

c) potenziare, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il sistema di vigilanza e controllo delle scorte, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

d) prevedere la possibilita' di dedurre dall'obbligo di mantenimento delle scorte, fino ad un massimo del 25 per cento, la parte del consumo interno coperta da prodotti derivati dal petrolio di estrazione nazionale.

Art. 23 Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificare gli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati in base ai rischi che comportano per la salute umana e per l'ambiente;

b) assicurare il controllo sulle attivita' di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;

c) definire le procedure di notifica ed autorizzazione per l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;

d) prevedere l'elaborazione di piani di emergenza relativi al rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati;

e) prevedere misure adeguate per il controllo dell'eliminazione del materiale derivante dagli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati;

f) recepire il completamento dell'allegato II, parti B e C, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20bis, introdotto dalla direttiva, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'ambiente;

g) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91. Art. 24 Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: "Ministro competente per le politiche comunitarie" sono sostituite dalla seguente: "Governo".

Art. 25 Modifiche del capo XIVbis del codice civile

  1. Al primo comma dell'articolo 1469bis del codice civile le parole: ",che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi," sono soppresse.
  2. All'articolo 1469quater del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La disposizione di cui al secondo comma non si applica nei casi di cui all'articolo 1469sexies".
  3. Al quinto comma dell'articolo 1469. quinquies del codice civile le parole: "dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dal presente capo".

Art. 26 Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che la vigilanza supplementare riguardi le imprese partecipate da imprese di assicurazione, le imprese partecipanti in imprese di assicurazione, le imprese partecipate da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione, prevedendo che dalla vigilanza supplementare possano essere escluse le imprese che, pur facendo parte del gruppo, hanno la sede legale in un Paese terzo, in cui esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie all'esercizio effettivo della vigilanza, fatte salve le disposizioni dell'Allegato I, punto 2.5 e dell'Allegato II, punto 4, della direttiva;

b) prevedere che un'impresa possa essere esclusa dalla vigilanza supplementare, secondo il prudente apprezzamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), quando:

1) tale impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;

2) e' inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di un'impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;

c) prevedere le misure necessarie affinche' l'ISVAP possa coordinarsi con le autorita' competenti degli altri Paesi dell'Unione europea, anche al fine di definire preventivamente a quale autorita' deve essere demandata la vigilanza supplementare allorche' imprese autorizzate in Stati membri differenti facciano capo alla medesima impresa non soggetta a vigilanza prudenziale;

d) disporre che ogni impresa di assicurazione appartenente ad un gruppo assicurativo instauri adeguate procedure di controllo interno per la produzione di dati e di informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare;

e) prevedere che l'ISVAP abbia accesso alle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare anche presso imprese non assicurative del gruppo;

f) integrare la normativa vigente in materia di vigilanza sulle operazioni all'interno di un gruppo, nel rispetto comunque dei principi generali fissati dalla direttiva;

g) prevedere che per il calcolo della solvibilita' corretta delle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo venga adottato il metodo basato sui conti consolidati. L'ISVAP puo' tuttavia autorizzare o imporre l'applicazione di uno degli altri due metodi previsti dalla direttiva, nel rispetto comunque dei principi generali ivi contenuti e dei criteri determinati dal Governo;

h) prevedere sulla base dei criteri individuati dagli allegati I e II alla direttiva, che possano essere consentite esenzioni dagli obblighi di effettuare i calcoli ivi previsti;

i) prevedere che per le imprese di assicurazione o di riassicurazione situate in un Paese terzo possano essere presi in considerazione gli elementi che soddisfano i requisiti di solvibilita' in tale Paese, purche' siano comparabili con quelli previsti dalle disposizioni comunitarie in materia.

Art. 27

Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,

come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44,

in materia di specialita' medicinali

1. Al decreto legislativo 29 maggio 1991 n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "di ciascun medicinale" sono sostituite dalle seguenti: "di specialita' medicinali";

b) all'articolo 4, comma 2, e' aggiunta la seguente lettera: "bbis) siano iscritti all'albo professionale";

c) all'articolo 24, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale ipotesi, inoltre, il Ministero della sanita' puo' sospendere il direttore tecnico dalle sue funzioni per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.";

d) all'articolo 25, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Parimenti le disposizioni sulla autorizzazione all'immissione in commercio non si applicano ai medicinali industriali:

a) preparati per essere destinati ad esclusiva esportazione; b) preparati su richiesta del medico, scritta e non sollecitata, il quale si impegna ad utilizzare i prodotti su pazienti propri o della struttura alla quale e' preposto, sotto la sua diretta e personale responsabilita'; a tale ipotesi si applicano le disposizioni previste per le preparazioni magistrali dall'articolo 5 del decretolegge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.";

e) all'articolo 25, comma 5, le parole da: "Nell'ipotesi disciplinata" fino a: "su ordinazione del medico;" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle ipotesi disciplinate dal comma 4 il produttore e' tenuto a comunicare subito al Ministero della sanita' le preparazioni effettuate;";

f) all'articolo 25, comma 7, all'alinea, le parole da: "destinati" fino a: "trenta giorni" sono soppresse;

g) all'articolo 25, comma 7, alla lettera a), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "purche' destinati ad un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni;".

Art. 28

Modifiche all'articolo 1746 del codice civile,

in materia di responsabilita' dell'agente

  1. Nel secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile, dopo la parola: "commissionario" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736".
  2. Dopo il secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile e' inserito il seguente: "E' vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilita', anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. E' pero' consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purche' cio' avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare piu' elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo".

Art. 29
Poteri dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato

1. Il comma 2 dell'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' sostituito dal seguente: "2. Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare con le modalita' previste dalla normativa comunitaria, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri di cui al Titolo Il della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in caso di opposizione dell'impresa interessata e su richiesta della Commissione delle Comunita' europee, puo' chiedere l'intervento della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi dei poteri d'indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi".

Art. 30 Tutela degli interessi finanziari comunitari

1. Al fine di assicurare, per la tutela degli interessi finanziari comunitari, gli stessi strumenti adottati per la tutela degli interessi finanziari nazionali, conformemente all'articolo 280 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come sostituito dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, i militari della Guardia di finanza, per l'accertamento e la repressione delle violazioni in danno dell'Unione europea e di quelle lesive del bilancio nazionale connesse alle prime, procedono avvalendosi dei poteri d'indagine attribuiti alla Guardia di finanza ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

LETTA, Ministro per le politiche comunitarie

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

ALLEGATO A (Articolo 1, comma 1)

97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.

98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

98/43/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

98/49/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunita' europea.

98/50/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

98/52/CE: direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

98/56/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

98/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

98/76/CE: direttiva del Consiglio, del 1o ottobre 1998, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medicodiagnostici in vitro.

98/83/CE: direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano.

98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

98/93/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che

modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

99/2/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

99/3/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

1999/20/CE: direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

1999/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita' per danni da prodotti difettosi.

1999/35/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti rollon/rolloff e di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea.

1999/38/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola ad agenti mutageni.

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

98/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquistata la qualifica.

98/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi, di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.

98/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

98/30/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

98/31/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

98/32/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica, per quanto riguarda in particolare le ipoteche, la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi.

98/33/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

98/59/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.

98/63/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

98/78/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.

98/81/CE: direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

98/95/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varieta' geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole. 98/96/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiale, delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/ CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole.

99/10/CE: direttiva della Commissione, del 10 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari.

ALLEGATO C

(Articolo 3)

98/35/CE: direttiva del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

99/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffe' e agli estratti di cicoria.

1999/21/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.

1999/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

1999/39/CE: direttiva della Commissione, del 6 maggio 1999, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

1999/50/CE: direttiva della Commissione, del 25 maggio 1999, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.


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N° WIPO Lex IT151