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Décret du président du Conseil des ministres du 23 février 2009, n° 31 sur le règlement régissant le marquage à apposer sur les médias, conformément à l'article 181-bis de la loi n° 633du 22 avril 1941, Italie

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Italien Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2009, n. 31 recante regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633        
 Decree No. 31 of the President of the Council of Ministers of February 23, 2009, issuing the Regulation on Affixation of Marks on Media, in accordance with Article 181-bis of Law No. 633 of April 22, 1941

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2009, n. 31

Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti,

ai sensi dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione

del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio-decreto 18

maggio 1942, n. 1369;

Visto l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come

introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248,

recante nuove norme di tutela del diritto d'autore e, in particolare,

i commi 3, 4, e 6;

Sentita la Societa' italiana degli autori e degli editori (SIAE);

Sentite le associazioni di categoria interessate;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 febbraio 2009;

Su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo

181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla

legge 18 agosto 2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno,

ivi comprese le dichiarazioni identificative sostitutive del

contrassegno medesimo, da apporre sui supporti di cui al comma 1 del

medesimo articolo 181-bis prodotti successivamente all'entrata in

vigore della legge n. 248/2000, nonche' la collocazione e i tempi per

il suo rilascio da parte della Societa' italiana degli autori e degli

editori (SIAE).

2. Sono legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo

181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro

la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248,

purche' conformi alla legislazione previgente in materia di

contrassegno e di tutela del diritto d'autore, nonche' i supporti

prodotti dopo l'entrata in vigore della medesima legge n. 248/2000 e

conformi alle disposizioni regolamentari di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come

modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25

ottobre 2002, n. 296.

Art. 2

Caratteristiche e tipologia di contrassegno

1. Il contrassegno contiene il titolo dell'opera per la quale e'

stato richiesto, il nome dell'autore, del produttore o del titolare

del diritto d'autore, un numero progressivo, nonche' la destinazione

del supporto alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di

distribuzione.

2. Per ragione di speditezza e di semplicita' delle operazioni di

rilascio, tenuto conto delle esigenze specifiche della produzione

industriale e del sistema distributivo, il contrassegno puo' non

contenere l'indicazione dettagliata di alcuni degli elementi indicati

al comma 1. In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque recare il

riferimento al produttore o al duplicatore dell'opera e un numero

progressivo che consenta di risalire ai dati non espressi, anche con

riferimento ai dati identificativi dei soggetti richiedenti il

servizio.

Art. 3

Collocazione del contrassegno

1. Il contrassegno e' applicato sulla confezione del supporto in

modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non

poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro

supporto.

2. Nel caso di supporti destinati al noleggio, ove tecnicamente

possibile, e' consentita l'apposizione del contrassegno sui supporti

medesimi.

3. Ai fini delle modalita' di apposizione del contrassegno sono

sempre considerate le specificita' e le dimensioni del prodotto, la

sua destinazione e la concreta presentazione della confezione

destinata alla commercializzazione o comunque alla distribuzione.

4. Nei casi in cui le modalita' di cui al comma 1 non risultino

compatibili con le esigenze della commercializzazione o distribuzione

di taluni prodotti, la SIAE autorizza l'apposizione del contrassegno

sull'involucro esterno della confezione o individua le modalita' di

vidimazione piu' idonee.

Art. 4

Rilascio del contrassegno

1. Gli interessati presentano apposita richiesta su modulistica

predisposta dalla SIAE, anche per via telematica, corredata della

documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie a

dimostrare la liceita' dei supporti. La richiesta deve contenere

comunque tutti i dati relativi all'opera, agli autori, agli aventi

diritto originari, ai titolari dei diritti connessi e deve essere

corredata da dichiarazione di avvenuta acquisizione dei diritti di

sfruttamento da parte del richiedente. La SIAE puo' richiedere, anche

successivamente, la documentazione comprovante l'effettiva

acquisizione dei diritti ed un esemplare del supporto da vidimare.

2. I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla

ricezione della richiesta degli interessati.

3. Il rilascio del contrassegno puo' essere differito per un

massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta quando

ricorrano i seguenti motivi:

a) necessita' di verificare, in presenza di seri indizi,

circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione del

contrassegno e del regolare assolvimento dei diritti relativi alle

opere dell'ingegno in Italia o all'estero;

b) peculiari e specifiche esigenze segnalate espressamente dal

richiedente;

c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.

4. La SIAE puo' comunque sospendere il rilascio dei contrassegni

per il mancato pagamento dei relativi oneri.

5. Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni

di rilascio dei contrassegni, la SIAE da' comunicazione

all'interessato nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta

indicando le ragioni della sospensione o del differimento. La SIAE

puo', altresi', rifiutare il rilascio dei contrassegni per mancanza o

incompletezza di uno degli elementi della richiesta indicati al comma

2, nonche' per la mancata indicazione degli elementi contenuti nella

attestazione prevista dal comma 2 dell'articolo 181-bis della legge

22 aprile 1941, n. 633. Nel caso di richieste di quantitativi

particolarmente elevati di contrassegni il rilascio dei medesimi puo'

avvenire oltre il termine indicato sulla base di scaglioni definiti

tra la SIAE e i soggetti richiedenti.

6. La SIAE, ai sensi del comma 6 dell'articolo 181-bis della legge

22 aprile 1941, n. 633, definisce specificamente le modalita' per

l'affidamento al richiedente o al terzo da questi delegato, della

apposizione materiale del contrassegno, e per la relativa

rendicontazione dell'attivita' svolta e dell'utilizzazione del

materiale consegnato, con ogni facolta' di verifica da parte della

SIAE.

7. La SIAE, ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell'articolo

181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' tenuta a stabilire i

tempi e le modalita' della preventiva notizia che l'importatore deve

fornire con riferimento all'ingresso dei prodotti nel territorio

nazionale, in accordo con le organizzazioni interessate.

L'importatore richiede il rilascio dei contrassegni ai sensi del

comma 2 e comunque entro i trenta giorni successivi all'importazione

dei supporti.

Art. 5

Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali

1. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 181-bis

della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10

della legge 10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti programmi

per elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti comunque

confezionati contenenti programmi destinati ad essere posti in

commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in

particolare:

a) i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione

o archivio di contenuti multimediali prodotti in serie sui supporti

di cui alla alinea del presente articolo, fruibili mediante

collegamento e lettura diretta dei supporti, quali dischetti

magnetici (floppy disk), CD ROM, schede di memoria (memory card),

chiavi usb, microchip, schede SD o attraverso installazione mediante

il medesimo supporto su altra memoria di massa destinata alla

fruizione diretta mediante personal computer;

b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su

apparecchi specifici per videogiochi, quali playstation o consolle,

comunque denominati, ed altre applicazioni multimediali quali player

audio o video, nonche' i programmi destinati alla fruizione mediante

apparecchi di telefonia mobile e lettori di Mp3.

2. Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione del

presente regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali

contenenti applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia ovvero

dizionario, destinati a qualsivoglia forma di intrattenimento o per

fruizione da parte di singoli utilizzatori o di gruppi in ambito

privato, scolastico o accademico.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis

della legge 22 aprile 1941, n. 633, e quindi non soggetti ad obbligo

di vidimazione o invio della dichiarazione identificativa

sostitutiva, i supporti contenenti programmi per elaboratore aventi

carattere di sistema operativo:

a) accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di

contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi

preventivamente conclusi con la SIAE;

b) distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei

diritti;

c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e

conseguente installazione sul personal computer dell'utente

attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano

registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore

personale dell'utente, salva la copia privata (back-up);

d) distribuiti esclusivamente al fine di far funzionare o per

gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate

all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti

software ed hardware se derivanti da software gia' installato;

e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi

di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (General

Pocket Radio Service) o inclusi in apparati audio/video e destinati

al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili

cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto

destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di

sistemi di trasporto e mobilita', di impianti di movimentazione e

trasporto merci o in apparati destinati al controllo ovvero alla

programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i

medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati

esclusivamente al funzionamento degli stessi;

g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di

gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed

analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati

esclusivamente al funzionamento degli stessi;

h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto

per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

i) aventi carattere di sistema operativo, applicazione o

distribuzione di servizi informatici (server) destinati ad essere

preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti

all'utente finale insieme ad esso.

Art. 6

Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno

1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge

22 aprile 1941, n. 633, l'autore ovvero il titolare dei diritti, o un

suo delegato, puo' rendere alla SIAE, in sostituzione del

contrassegno, l'apposita dichiarazione identificativa. Tale

dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il titolare dei diritti o un suo

delegato invia alla SIAE la dichiarazione identificativa, sostitutiva

del contrassegno, anche in via cumulativa con riferimento a

determinate tipologie di supporti preventivamente indicati. Tale

dichiarazione comprova la legittimita' dei supporti stessi anche ai

fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis della legge 22

aprile 1941, n. 633, come modificata dall'articolo 13 della legge 18

agosto 2000, n. 248.

3. La dichiarazione identificativa autocertifica la conformita'

della tipologia dei supporti alle previsioni di cui al terzo comma

dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di cui al

presente regolamento, e, a tal fine, contiene le seguenti

informazioni:

a) titolo del prodotto;

b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato;

c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;

d) attestazione di assolvimento di tutti gli obblighi sanciti

dalla legge sul diritto d'autore, qualora i programmi contengano

opere dell'ingegno tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o

loro brani o parti.

4. La dichiarazione identificativa puo' essere effettuata anche

cumulativamente per piu' versioni di prodotti informatici. A tal fine

e' sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessita'

di indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto,

fra cui, in particolare, le diverse versioni linguistiche, gli

aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per

utente finale.

5. La dichiarazione identificativa deve pervenire alla SIAE prima

dell'immissione in commercio o importazione dei supporti nel

territorio nazionale. L'invio deve essere effettuato con modalita'

idonea a far constatare la data di ricevimento da parte della

SIAE. Il dichiarante e' tenuto a custodire, per i tre anni successivi

al termine del periodo di commercializzazione, un esemplare di

ciascun prodotto dichiarato, unitamente a copia della relativa

dichiarazione. Per ogni necessario controllo detti supporti possono

essere richiesti dalla SIAE presso i soggetti e nei luoghi indicati

nella dichiarazione identificativa. Tale custodia, a cura e spese del

dichiarante, non comporta oneri per la SIAE, neppure con riferimento

ad eventuali spese di consegna degli esemplari.

6. La SIAE puo' chiedere informazioni e documenti con riferimento

ai dati di cui ai commi 3, 4 e 5. La richiesta di informazioni o

documenti da parte della SIAE non sospende la facolta' di

commercializzare i prodotti.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo

fine di definire l'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della

citata legge n. 633/1941, nonche' l'ambito operativo della

dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano

totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore e dei

diritti connessi, cosi come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n.

633, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in relazione

alla utilizzazione non eccedente il cinquanta per cento delle opere

intere.

8. Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti

tra la SIAE ed i soggetti indicati dall'articolo 181-bis della legge

22 aprile 1941, n. 633, a seguito dell'entrata in vigore della legge

18 agosto 2000, n. 248.

Art. 7

Casi particolari

1. Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o

rivenditori di supporti nuovi o usati, nell'ipotesi di smarrimento o

distruzione fortuita di contrassegni originariamente apposti, la

SIAE, esaminata la documentazione e la dichiarazione rese, provvede

al rilascio del nuovo contrassegno, entro dieci giorni dalla

richiesta, salvo che non riscontri elementi significativi dai quali

emergano fondati dubbi di illecita riproduzione dei supporti

medesimi; in questa ipotesi la SIAE sospende il rilascio per un

termine massimo di quarantacinque giorni, nel corso dei quali

provvede ai necessari accertamenti. Scaduto il termine la SIAE

provvede al rilascio del contrassegno ovvero informa del fatto

l'autorita' giudiziaria. Le maggiori spese per la verifica, l'esame

ed il controllo dei supporti sono a carico dei richiedenti la nuova

contrassegnatura.

2. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne' a

dichiarazione sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o

televisive, nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi,

realizzano per finalita' esclusivamente di carattere tecnico o

comunque funzionale alla propria attivita' di diffusione

radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio

o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.

3. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne' a

dichiarazione sostitutiva i supporti di lavoro realizzati dai disk

jockey in possesso di specifica autorizzazione della SIAE per lo

svolgimento della propria attivita' professionale, salvo che tali

supporti siano destinati al commercio o ceduti a qualunque titolo a

terzi a fine di lucro.

4. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne' a

dichiarazione sostitutiva i supporti allegati ad opere librarie i

quali riproducono in tutto o in parte il contenuto delle opere stesse

ovvero sono ad esse accessori, quali dizionari, eserciziari,

presentazioni dell'opera, purche' non commerciabili autonomamente.

5. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne' a

dichiarazione sostitutiva i libri o altri prodotti editoriali a

stampa contenenti microchip, sonori o musicali strettamente legati

alla fruizione dell'opera letteraria e che propongono una melodia,

ovvero una canzone o una narrazione vocale che accompagnano le

situazioni previste nello stesso prodotto editoriale.

Art. 8

Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio

2001, n. 338, come modificato dal decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2002, n. 296, e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 23 febbraio 2009

p. Il Presidente

del Consiglio dei Ministri

Letta

Il Ministro per i beni

e le attivita' culturali

Bondi

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 207


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