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Loi n° 201 du 4 décembre 2017 sur la ratification et l'exécution du Protocole sur les privilèges et immunités de la Cour unifiée du brevet, fait à Bruxelles le 29 juin 2016, Italie

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Détails Détails Année de version 2017 Dates Entrée en vigueur: 24 décembre 2017 Adopté/e: 4 décembre 2017 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Brevets (Inventions), Mise en application des droits

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 LEGGE 4 dicembre 2017, n. 201, Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016

LEGGE 4 dicembre 2017, n. 201

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunita'

del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno

2016. (17G00209)

(GU n.299 del 23-12-2017)

Vigente al: 24-12-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il

Protocollo sui privilegi e le immunita' del tribunale unificato dei

brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui

all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in

conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del

Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro degli affari esteri

e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato

Protocollo sui privilegi e le immunita' del tribunale unificato dei

brevetti

I sottoscritti Stati membri contraenti dell'Accordo su un

Tribunale unificato dei brevetti,

Considerando che il Tribunale unificato dei brevetti e' stato

istituito dall'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti del 19

febbraio 2013 quale organizzazione internazionale con personalita'

giuridica in ciascuno Stato membro contraente;

Ricordando che l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti

prevede, all'Articolo 37(1), che gli Stati membri contraenti che

ospitano la divisione centrale del Tribunale di primo grado o una

delle sue sezioni, una divisione locale o regionale del Tribunale di

primo grado o la Corte d'Appello del Tribunale unificato dei brevetti

mettano a disposizione i rispettivi locali e, per i primi sette anni,

anche il personale amministrativo di supporto;

Ricordando che lo Statuto del Tribunale unificato dei brevetti

prevede, all'Articolo 8, che ai giudici del Tribunale unificato dei

brevetti si applichi il Protocollo sui privilegi e le immunita'

dell'Unione europea;

Ricordando che l'articolo 8(4) dello Statuto del Tribunale

unificato dei brevetti riguarda sia i privilegi che le immunita' dei

giudici del Tribunale unificato dei brevetti e che l'applicazione del

Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Unione europea ai

giudici del Tribunale unificato dei brevetti e' stata prevista in

ragione del legame intrinseco di quest'ultimo con il brevetto europeo

con effetto unitario e non costituisce un precedente per

l'applicazione del Protocollo ad altre organizzazioni internazionali

con riferimento alle politiche seguite dagli Stati membri contraenti

in quanto nazioni ospiti di organizzazioni internazionali;

Ricordando che, in base ai poteri amministrativi che gli sono

conferiti dall'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, il

Comitato amministrativo e' competente per l'istituzione di un'imposta

e di un sistema di previdenza sociale interni;

Ricordando che l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti

prevede, all'Articolo 4, che il Tribunale unificato dei brevetti goda

della piu' ampia capacita' giuridica accordabile alle persone

giuridiche dalla legge nazionale dello Stato;

Riconoscendo che il Tribunale unificato dei brevetti ha bisogno

di godere dei privilegi e delle immunita' necessari all'esercizio

delle proprie funzioni;

Considerando che un approccio comune in materia di privilegi e

immunita' e' essenziale in considerazione delle necessita' del

Tribunale unificato dei brevetti e degli Stati membri contraenti;

Riconoscendo che accordi di sede bilaterali addizionali possono

essere conclusi tra il Tribunale unificato dei brevetti e gli Stati

membri contraenti che ospitano la divisione centrale del Tribunale di

primo grado o una delle sue sezioni, una divisione locale o regionale

del Tribunale di primo grado, o la Corte d'appello del Tribunale

unificato dei brevetti.

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1.

Terminologia

Nel contesto di questo Protocollo, la dizione:

a) «Accordo» indica l'Accordo su un Tribunale unificato dei

brevetti del 19 febbraio 2013;

b) «Statuto» indica lo Statuto del Tribunale unificato dei

brevetti contenuto nell'Allegato I dell'Accordo;

c) «Stato parte» indica uno Stato parte di questo Protocollo;

d) «Stato membro contraente» indica uno Stato parte dell'Accordo;

e) «Tribunale» indica il Tribunale unificato dei brevetti

istituito dall'Accordo;

f) «Corte d'appello» indica la Corte d'appello del Tribunale;

g) «Le attivita' ufficiali del Tribunale» indica le attivita'

necessarie al raggiungimento, da parte del Tribunale, degli obiettivi

e delle funzioni conferitigli in conformita' con le previsioni del

Trattato;

h) «Sedi del Tribunale» indica il terreno e gli edifici messi a

disposizione del Tribunale dagli Stati membri contraenti ai sensi

dell'Articolo 37 dell'Accordo e utilizzati per le attivita' ufficiali

del Tribunale;

i) «Giudice» indica un giudice del Tribunale;

j) «Cancelliere» indica il Cancelliere e il Vice Cancelliere del

Tribunale;

k) «Personale» indica tutto il personale impiegato dal Tribunale

in qualita' di funzionario e gli altri dipendenti del Tribunale, ad

eccezione dei giudici e del Cancelliere;

l) «Famiglia» indica, con riferimento a ciascuna persona, il

coniuge e gli stretti familiari conviventi e a carico, cosi' come

riconosciuti dallo Stato membro contraente ospitante;

m) «Rappresentanti delle parti» indica gli avvocati, i mandatari

per brevetti europei o i mandatari per i brevetti autorizzati al

patrocinio o ad assistere le parti dinanzi al Tribunale in base

all'Articolo 48 dell'Accordo.

Articolo 2.

Previsioni generali in materia di privilegi

e immunita' del Tribunale

Il Tribunale beneficia, nel territorio di ciascuno Stato parte,

dei privilegi e delle immunita' necessari allo svolgimento delle sue

attivita' ufficiali.

Articolo 3.

Inviolabilita' delle sedi del Tribunale

Le sedi del Tribunale sono inviolabili, fatte salve le condizioni

che possono essere concordate con lo Stato parte interessato e la

responsabilita' dello Stato parte che ospita la divisione centrale

del Tribunale di primo grado o una delle sue sezioni, una divisione

locale o regionale del Tribunale di primo grado o la Corte d'appello

rispetto alle sedi che saranno messe a disposizione da tale Stato

parte.

Articolo 4.

Inviolabilita' di archivi e documenti

Gli archivi del Tribunale e tutti gli atti e documenti in

qualunque forma ad esso appartenenti, da esso detenuti o ad esso

indirizzati sono inviolabili sempre e in qualsiasi luogo siano

situati.

Articolo 5.

Immunita' del Tribunale, delle sue proprieta',

dei suoi beni e delle sue risorse finanziarie

1. Il Tribunale gode dell'immunita' dalla giurisdizione, salvo:

a. che, in un caso particolare, vi abbia espressamente

rinunciato;

b. nel caso di procedimenti civili contro di esso, relativi alla

responsabilita' contrattuale, promossi da persone che non siano

giudici, Cancelliere o personale del Tribunale;

c. nel caso di procedimenti civili contro di esso, relativi alla

responsabilita' extracontrattuale, ad eccezione dell'ipotesi in cui

il reclamo verta sulla giurisprudenza del Tribunale; oppure

d. nel caso di un procedimento civile promosso da parte di un

terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che

appartiene al, o e' utilizzato per conto del Tribunale, ovvero in

relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto

detto veicolo.

2. Il Tribunale gode dell'immunita' dalla giurisdizione in

relazione a perquisizioni, requisizioni, confische, sequestri o

espropri, o a qualsiasi altra forma di interferenza con le

proprieta', i beni e le risorse finanziarie del Tribunale, ovunque

situati, in mancanza di autorizzazione da parte del Tribunale stesso.

3. Per quanto necessario all'esercizio delle sue attivita'

ufficiali, le proprieta', i beni e le risorse finanziarie del

Tribunale sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e

moratorie di qualsivoglia natura.

Articolo 6.

Immunita' dei rappresentanti di uno Stato parte

1. I rappresentanti di uno Stato parte godono, quando prendono

parte alle riunioni del Comitato amministrativo, del Comitato di

bilancio e del Comitato consultivo, delle immunita' dalla

giurisdizione in relazione a tutti gli atti da essi compiuti

nell'esercizio delle loro funzioni, incluse le opinioni espresse

oralmente o per iscritto. Questa immunita' continua ad essere

accordata anche dopo il termine del loro incarico.

2. I loro atti ufficiali e documenti sono inviolabili.

3. Nessuno Stato parte e' obbligato a estendere le immunita' di

cui ai paragrafi 1 e 2 ai propri cittadini o a coloro i quali,

all'atto di assumere le proprie funzioni presso il Tribunale, fossero

stabilmente residenti in quello Stato.

Articolo 7.

Esenzioni fiscali

1. Il Tribunale, le sue proprieta' e i suoi beni sono esenti da

tutte le imposte dirette.

2. Il Tribunale:

a. e' esente dalle imposte sul valore aggiunto o ha diritto al

loro rimborso per ogni acquisto di rilevante importo di beni e

servizi necessari e forniti al Tribunale per le sue attivita'

ufficiali, fatte salve le limitazioni stabilite dallo Stato parte

ospitante;

b. non e' invece esente dalle imposte e dalle tasse che

costituiscono il corrispettivo di servizi pubblici.

3. I beni acquistati in regime di esenzione o di rimborso non

saranno oggetto di atti di vendita o di disposizione a qualsiasi

titolo in quello Stato parte ne' in altri Stati membri dell'Unione

europea, se non alle condizioni fissate dallo Stato parte che ha

concesso l'esenzione o il rimborso.

4. Fatti salvi gli obblighi derivanti per gli Stati parte dal

diritto dell'Unione europea e dall'applicazione di leggi e

regolamenti, le condizioni e le procedure sono determinate dalle

competenti autorita' fiscali di ciascuno Stato parte.

Articolo 8.

Risorse finanziarie e liberta' da restrizioni valutarie

Gli Stati parte accordano al Tribunale l'esenzione dalle

restrizioni valutarie necessaria allo svolgimento delle sue attivita'

istituzionali.

Articolo 9.

Privilegi e immunita' dei giudici e del cancelliere

1. I privilegi e le immunita' dei giudici sono disciplinati

dall'Articolo 8 dello Statuto e, attraverso il riferimento contenuto

nell'articolo 8 dello Statuto, dal Protocollo sui privilegi e le

immunita' dell'Unione europea.

2. L'Articolo 8 dello Statuto ed il Protocollo sui privilegi e le

immunita' dell'Unione europea si applicano al cancelliere.

3. Quando applicati secondo i paragrafi 1 e 2, solo gli articoli

da 11(b-e) a 14 del Protocollo sui privilegi e le immunita'

dell'Unione europea devono essere applicati per analogia, adattandoli

alle specifiche caratteristiche del Tribunale. Cio' implica, in

particolare, che i giudici e il cancelliere:

a. sono soggetti, a vantaggio del Tribunale, ad una imposta

interna su salari, stipendi ed emolumenti pagati dal Tribunale;

b. sono esenti, dalla data di applicazione dell'imposta interna

di cui alla lettera (a), dalla tassazione nazionale sui salari, gli

stipendi e gli emolumenti percepiti dal Tribunale, ma non sulle

pensioni e sulle rendite pagate dal Tribunale;

c. sono esenti, dalla data in cui i giudici e il cancelliere sono

soggetti al sistema di previdenza sociale e sanitario istituito dal

Tribunale, per i servizi resi al Tribunale medesimo, da tutti i

contributi obbligatori ai sistemi di previdenza sociale e sanitari

nazionali.

Articolo 10.

Immunita' e privilegi del personale

1. Il personale e' immune dalla giurisdizione in relazione a

tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni,

incluse le opinioni espresse oralmente o per iscritto. Questa

immunita' continua ad essere accordata anche dopo il termine del

rapporto di impiego con il Tribunale.

2. Il personale:

a. e' soggetto, a vantaggio del Tribunale, ad una imposta interna

su salari, stipendi ed emolumenti pagati dal Tribunale;

b. e' esente, dalla data di applicazione dell'imposta interna di

cui alla lettera (a), dalla tassazione nazionale sui salari, gli

stipendi e gli emolumenti pagati dal Tribunale, ma non sulle pensioni

e sulle rendite pagate dal Tribunale; i salari, gli stipendi e gli

emolumenti possono essere tenuti in considerazione dagli Stati parte

al fine di calcolare l'ammontare della tassazione da applicare al

reddito originato da altre fonti;

c. e' esente, dalla data in cui il personale e' soggetto al

sistema di previdenza sociale e sanitario stabilito dal Tribunale,

per i servizi resi al Tribunale medesimo, da tutti i contributi

obbligatori ai sistemi di previdenza sociale e sanitari nazionali.

3. Nessuno Stato parte e' obbligato a estendere i privilegi di

cui al paragrafo 2 ai propri cittadini o a coloro i quali,

immediatamente prima di essere assunti dal Tribunale, fossero

stabilmente residenti in quello Stato.

Articolo 11.

Stemma e bandiera

1. Il Tribunale ha diritto di esporre, fatte salve le condizioni

che possono essere concordate con lo Stato parte interessato, il

proprio stemma e la propria bandiera nei suoi locali, sui veicoli

utilizzati per scopi ufficiali nonche' sul proprio sito web e sui

documenti.

Articolo 12.

Cooperazione con le autorita' degli Stati parte

1. Senza pregiudizio per i loro privilegi e immunita', tutte le

persone che godono dei privilegi e delle immunita' di cui agli

articoli 6, 9 e 10 hanno l'obbligo di rispettare leggi e regolamenti

dello Stato parte nel cui territorio operino in veste ufficiale.

2. Il Tribunale collabora in ogni momento con le competenti

autorita' degli Stati parte per facilitare l'applicazione delle loro

leggi e prevenire qualsiasi abuso connesso con i privilegi, le

immunita' e le agevolazioni menzionate nel presente Protocollo.

Articolo 13.

Scopo e revoca dei privilegi e delle immunita'

previste dagli articoli 6, 9 e 10

1. I privilegi e le immunita' previsti da questo Protocollo non

sono stabiliti per il vantaggio personale di coloro i quali ne

beneficiano. Essi sono conferiti esclusivamente nell'interesse del

Tribunale, specialmente per garantire, in tutte le circostanze, la

liberta' di azione del Tribunale e la completa indipendenza delle

persone in questione.

2. Il Presidium del Tribunale ha non solo il diritto, ma anche il

dovere, di revocare l'immunita' dei giudici, del Cancelliere e del

personale di cui agli articoli 9 e 10, quando ritenga che tale

immunita' ostacolerebbe il normale corso della giustizia e che vi si

possa rinunciare senza arrecare pregiudizio agli interessi del

Tribunale. Uno Stato parte ha analoghi diritti per quel che riguarda

i suoi rappresentanti in seno al Comitato amministrativo e al

Comitato di bilancio (articolo 6). Il Comitato amministrativo ha gli

stessi diritti e obblighi per cio' che concerne i membri del Comitato

consultivo.

Articolo 14.

Accesso, soggiorno e uscita

Senza pregiudizio per il diritto dell'Unione europea, lo Stato

parte interessato adotta le misure necessarie per facilitare:

a. l'entrata, l'uscita e il soggiorno nel proprio territorio di

tutte le persone che esercitano funzioni ufficiali presso il

Tribunale, vale a dire i giudici, il Cancelliere, il personale

dipendente dal Tribunale e il personale messo a disposizione dagli

Stati parte, cosi' come dei loro familiari a carico, nel caso in cui

le persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale non

sono cittadini ne' residenti permanenti di tale Stato parte; e

b. l'entrata e l'uscita dal proprio territorio di tutte le

persone che sono convocate o citate a comparire davanti al Tribunale

in veste ufficiale, vale a dire parti, rappresentanti delle parti,

interpreti, testimoni ed esperti.

Articolo 15.

Notifica

Il Cancelliere comunica a tutti gli Stati parte, entro un mese

dall'entrata in vigore del presente Protocollo, i nomi dei giudici,

del Cancelliere e del personale a cui il protocollo si applica.

Inoltre la nomina o l'arrivo di qualsiasi giudice, Cancelliere o

membro del personale del Tribunale e qualsiasi cambiamento di

circostanze e' notificato appena possibile e al piu' tardi entro un

mese dalla data dello stesso.

Articolo 16.

Risoluzione delle controversie

1. Il Tribunale provvede a definire mezzi appropriati di

risoluzione delle controversie che coinvolgono le persone menzionate

nel presente Protocollo che, in virtu' della propria posizione

ufficiale, godono di immunita', o che coinvolgono il Tribunale

stesso, nei casi in cui esso gode di immunita' ai sensi dell'Articolo

5, se questa immunita' non e' stata oggetto di revoca.

2. Tutte le controversie relative all'interpretazione o

all'applicazione del presente Protocollo sono deferite ad un

tribunale arbitrale, a meno che le parti non abbiano convenuto un

altro modo di risoluzione. Qualora sorga una disputa tra il Tribunale

ed uno Stato parte che, entro tre mesi dalla data di richiesta di una

delle parti, non sia risolta mediante consultazione, negoziazione o

altre modalita' concordate di risoluzione, la controversia e'

rimessa, su richiesta di una o dell'altra parte, alla decisione

finale di un collegio di tre arbitri: uno scelto dal Tribunale, uno

scelto dallo Stato parte, e il terzo, che presiede il collegio,

scelto dagli altri due arbitri. Se una delle due parti non ha

designato il proprio arbitro entro due mesi dalla designazione

effettuata dell'altra parte, procede alla nomina il Presidente della

Corte di giustizia. Qualora i due arbitri designati dalle parti non

trovino un accordo sulla scelta del terzo arbitro entro tre mesi

dalla loro nomina, il terzo arbitro e' scelto dal Presidente della

Corte di giustizia, su richiesta del Tribunale o dello Stato parte.

Articolo 17.

Firma, ratifica, accettazione, approvazione, o adesione e deposito

1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma di tutti gli Stati

membri contraenti dal 29 giugno 2016 al 29 luglio 2017, presso il

Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles.

2. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o

approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione,

sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio

dell'Unione europea, di seguito definito il depositario.

3. Dopo il 29 giugno 2017, il presente Protocollo resta aperto

all'adesione di tutti gli Stati membri contraenti. Gli strumenti di

adesione sono depositati presso il depositario.

Articolo 18.

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore 30 giorni dopo la data

in cui l'ultimo dei quattro Stati parte - Francia, Germania,

Lussemburgo e Regno Unito - ha depositato il proprio strumento di

ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ciascuno Stato parte che depositi il proprio strumento

dopo la data di cui al paragrafo 1, il Protocollo entra in vigore

trenta giorni dopo la data di deposito del rispettivo strumento di

ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 19.

Applicazione provvisoria

Uno Stato membro contraente puo' in qualsiasi momento notificare

al depositario che applichera' il presente Protocollo in via

provvisoria.

In fede di cio', i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale

fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 in lingua inglese, francese e

tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede, in esemplare unico che

sara' depositato presso il depositario, che ne trasmette una copia

certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.

PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES

DE LA JURIDICTION UNIFIEE DU BREVET

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