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Loi n° 223 du 6 août 1990 sur la discipline du système radiotélévisé public et privé, Italie

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Détails Détails Année de version 2006 Dates Entrée en vigueur: 24 août 1990 Adopté/e: 6 août 1990 Type de texte Autres textes Sujet Droit d'auteur Sujet (secondaire) Mise en application des droits Notes Pour les dispositions concernant la protection de la propriété intellectuelle: voir l'art 16 pour plus de détails

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LEGGE 6 agosto 1990, n. 223

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

TITOLO I
DIFFUSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI

Art. 1

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112 ))

TITOLO II
NORME PER LA RADIODIFFUSIONE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))

Art. 3.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327)) ((15))

AGGIORNAMENTO (15)
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23
novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31
dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la

proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002,

n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

Art. 5. (Collegamenti di telecomunicazione)

  1. La concessione di cui all'articolo 16 ovvero la concessione per servizio pubblico costituiscono titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire, utilizzabili unicamente nei limiti previsti dalle concessioni.
  2. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge

14 aprile 1975, n. 103.

Art. 6.
(Garante per la radiodiffusione e l'editoria)

  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  6. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  7. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  8. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  9. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  10. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  11. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). Sono
abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 5 agosto
1981, n. 416.
12. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
13. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).

Art. 7. (Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi)

1. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere e da scegliersi fra esperti di comunicazione radiotelevisiva, un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale e' organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alle Regioni dalla presente legge. Il comitato altresi' formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; regola l'accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica.

2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).

  1. Le Regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
  2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi, in conformita' alle disposizioni del presente articolo.
  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  2. E' abrogato l'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 8 Disposizioni sulla pubblicita'

  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 2bis. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  6. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  7. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  8. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  9. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 9bis. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 9ter. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 9quater. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  10. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  11. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  12. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  13. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  14. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).

15. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 OTTOBRE 1992, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 1992, N. 483. Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, con decreto, una piu' dettagliata regolamentazione in materia di sponsorizzazioni, sia per la concessionaria pubblica sia per i concessionari privati. (2)(3)

  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  3. L'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e' abrogato.

AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 4 luglio 1991, n. 439 ha disposto (con l'art. 6 comma 2) che " Al fine di determinare quale sia l'"attivita' principale" di cui all'art. 8, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223, deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attivita', di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attivita' di imprese nell'ambito del territorio nazionale." Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dell'applicazione delle tabelle, di cui al precedente art. 12, per "durata del programma sponsorizzato" si intende l'intervallo di tempo in minuti intercorrente fra le sigle o titoli di apertura e di chiusura del programma medesimo, sigle o titoli compresi, escludendo dal computo la durata degli eventuali intervalli, delle interruzioni pubblicitarie e di ogni altro tipo di interruzione, incluse quelle dovute a cause tecniche."

AGGIORNAMENTO (3a) Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla

L. 17 dicembre 1992, n. 383, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1993 l'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e l'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223."

AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla

L. 17 dicembre 1992, n. 383, ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 13 e 15 del presente articolo si applicano a partire dal 1 luglio 1993.

Art. 9.

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 GIUGNO 2000, N. 150 ))

Art. 10

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))

Art. 11

(( ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198 ))

Art. 12

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))

Art. 13.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))

Art. 14

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650 ))

Art. 14

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650 ))

Art. 15.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))

Capo II Norme per la Radiodiffusione Privata

Art. 16 (Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata)

  1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte dei soggetti diversi dalla concessionaria pubblica e' subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione rilasciata anche per l'installazione dei relativi impianti.
  2. La concessione puo' essere rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell'articolo 3. La concessione non e' trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 17, ha la durata di sei anni ed e' rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti, nonche' gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'articolo 36.
  3. La concessione per radiodiffusione sonora e' rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale.
  4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale e' esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9.
  5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario e' caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed e' esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonche' societa' cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 del Codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b), e c), dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, della legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione e' rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per lameno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornalierocompreso tra le ore 7 e le ore 21. Non soo considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, cosi' come indicato nel regolamento di cui all'articolo 36.(8)
  6. Non e' consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per

radiodiffusione sonora a carattere commerciale.

  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).

10. Le societa' richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti di cui all'articolo 17, commi 1 e

2.

  1. La concessione non puo' essere rilasciata a societa' che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attivita' radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo.
  2. La concessione non puo' essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a societa' a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito.
  3. La concessione non puo', altresi', essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non puo' essere altresi' rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso.
  4. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle societa' di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre societa' si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci.
  5. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10bis, 10ter, 10quater e 10quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' dell'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  6. La concessione prevista nel presente Capo si estingue:
    a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
    b) per rinuncia del concessionario;
    c) per morte o sopravvenuta incapacita' legale del titolare o, nel

caso in cui titolare sia una persona giuridica quando questa si estingua; d) per dichiarazione di fallimento.

22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge comporta la decadenza della concessione.

23. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).

AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla

L. 23 dicembre 1996, n. 650, ha disposto (con l'art. 1, comma 17) che " Per il periodo di validita' delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decretolegge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 di cembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la percentuale di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' fissata al 30 per cento."

Art. 16 (9) (14) (20)

(Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata)

  1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte dei soggetti diversi dalla concessionaria pubblica e' subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione rilasciata anche per l'installazione dei relativi impianti.
  2. La concessione puo' essere rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell'articolo 3. La concessione non e' trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 17, ha la durata di sei anni ed e' rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti, nonche' gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'articolo 36.
  3. La concessione per radiodiffusione sonora e' rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale.
  4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale e' esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9.
  5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario e' caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed e' esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonche' societa' cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 del Codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b), e c), dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, della legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione e' rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per lameno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornalierocompreso tra le ore 7 e le ore 21. Non soo considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, cosi' come indicato nel regolamento di cui all'articolo

36.

  1. Non e' consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale.
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
  5. Le societa' richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.
  6. La concessione non puo' essere rilasciata a societa' che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attivita' radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo.
  7. La concessione non puo' essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a societa' a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito.
  8. La concessione non puo', altresi', essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni,

o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non puo' essere altresi' rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso.

  1. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle societa' di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre societa' si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci.
  2. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10bis, 10ter, 10quater e 10quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' dell'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
  1. La concessione prevista nel presente Capo si estingue:
    a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
    b) per rinuncia del concessionario;
    c) per morte o sopravvenuta incapacita' legale del titolare o, nel
    caso in cui titolare sia una persona giuridica quando questa si
    estingua;
    d) per dichiarazione di fallimento.
  2. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla
    presente legge comporta la decadenza della concessione.
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))

AGGIORNAMENTO (9)

Il d.l. 27 agosto 1993, n. 323, nel testo introdotto dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 422 ha disposto che " le disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle emittenti che all'atto della presentazione della documentazione necessaria al rilascio della concessione assumano l'irrevocabile impegno , per tutta la durata della concessione, di trasmettere pubblicita' in qualunque forma non oltre i limiti previsti per le emettitenti radiofoniche a carattere comunitario. Le stesse sono tenute al pagamento del canone di concessione nella misura indicata dal comma 2 dell'articolo 22 della presente legge ".

Ha inoltre disposto che " le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale devono assumere entro il 30 novembre 1993 l'impegno di cui al comma 18 del presente articolo 16, con riferimento all'orario minimo di programmazione settimanale di cui all'articolo 20, comma 1 della presente legge".

Ha inoltre disposto che " fermo restando quanto previsto dal comma 18 del presente articolo 16, le emittenti televisive in ambito locale devono riservare, a decorrere dal 30 novembre 1993, quattro ore settimanali di programmazione comprese tra le ore 9 e le ore 22 alla trasmissione di programmi di informazione, divulgazione e approfondimento su problematiche sociali."

Art. 17.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).

Art. 18.
(Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari)

  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).

4. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, puo' disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessita'.

Art. 19.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))

Art. 20. (Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari)

1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali. Su quest'ultimo limite si calcola la percentuale di programmi informativi locali prevista dal comma 18 dell'articolo 16.

(5)

  1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali.
  2. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.

4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).

  1. I concessionari privati sono altresi' tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi.
  2. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora

o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio.

AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni dalla

L. 27 ottobre 1993, n. 422 ha disposto 8con l'art. 5, comma 1bis) che " Fermo restando quanto previsto dagli articoli 16, comma 18, e 20, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive in ambito locale devono riservare, a decorrere dal 30 novembre 1993, quattro ore settimanali di programmazione comprese tra le ore 9 e le ore 22 alla trasmissione di programmi di informazione, divulgazione e approfondimento su problematiche sociali."

Art. 21.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))

Art. 22. (Canoni e tasse)

  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  1. Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella allegata.
  2. I canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento.

AGGIORNAMENTO (9)

IL d.l. 27 agosto 1993, n. 323 nel testo introdotto dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 422 ha disposto che" in sede di prima applicazione, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio delle concessioni e il 31 dicembre 1994, le emittenti televisive in ambito locale versano il canone di concessione determinato ai sensi del presente articolo 22".

Art. 22. (4) (9) (20) (Canoni e tasse)

  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
  6. Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella allegata.
  7. I canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento.

AGGIORNAMENTO (9)

IL d.l. 27 agosto 1993, n. 323 nel testo introdotto dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 422 ha disposto che" in sede di prima applicazione, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio delle concessioni e il 31 dicembre 1994, le emittenti televisive in ambito locale versano il canone di concessione determinato ai sensi del presente articolo 22".

Art. 23 (Misure di sostegno della radiodiffusione)

    1. Al comma 2 dell'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
    2. "cbis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitaria per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa".
  1. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti.
  2. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi' come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. ((17))

AGGIORNAMENTO (17)

La L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con l'art. 1, comma 461) che "Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla richiesta."

Art. 24. (Reti della concessionaria pubblica e controllo di imprese concessionarie di pubblicita)

  1. Con l'atto di concessione di cui all'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, possono essere assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e tre reti radiofoniche oltre, ove richiesto dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una rete radiofonica riservata esclusivamente e trasmissioni dedidate ai lavori parlamentari.
  2. Le imprese concessionarie di pubblicita' che si trovino in situazioni di controllo o collegamento con la concessionaria pubblica possono raccogliere pubblicita' anche per tre reti radiofoniche della concessionaria stessa.

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).

Capo III NORME PER LA CONCESSIONARIADEL SERVIZIO PUBBLICO

Art. 25.

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 206 ))

Art. 26.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1998, N. 122))

Art. 27. (Norme sul canone di abbonamento)

1. A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e' soppresso il canone di abbonamento suppletivo dovuto dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive a colori previsto dall'articolo 15, quarto comma, della legge 14 aprile 1975,

n. 103.

2. Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione consente la detenzione di uno o piu' apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora.

Art. 28.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))

TITOLO III DIFFUSIONE VIA CAVO

Art. 29.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))

TITOLO IV SANZIONI

Art. 30. (Disposizioni penali)

  1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenita' il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione e' punito con le pene previste dal primo comma dell'articolo 528 del codice penale.
  2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
  3. Salva la responsabilita' di cui ai commi 1 e 2 fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto e' commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo.
  4. Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
  5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente e determinato dal luogo di residenza della persona offesa.
  6. Sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 5bis del decretolegge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, il titolare di concessione di cui all'articolo 16 o di concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata che violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17 e di cui al comma 2 dell'articolo 37 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della societa' titolare di concessione ai sensi dell'articolo 16 o di concessione per servizio pubblico o che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano al Garante l'elenco dei propri soci.
  7. L'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e' sostituito dal seguente:

"Art. 195. (Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione Sanzioni) 1. Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000.

  1. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi.
  2. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena e' ridotta alla meta' se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
  3. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
  4. Il trasgressore e tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.
  5. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione puo'

provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi".

Art. 31.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))

Titolo V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32. (Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio)

  1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (4) ((5))
  2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione ovvero la reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza di settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' ammessa modificazione della funzionalita' tecnicooperativa degli impianti di cui al comma 1 ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste e delle telecomucazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilita' elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private gia' esistenti. Sono altresi' ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti.
  3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicazione comtenente i dati e gli elementi previsti dall'articolo 4, comma 1, del decretolegge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984.
  4. E' vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l'illuminazioni dell'area di servizio e del bacino.
  5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, ovvero la radiodiffusione di trasmissione consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
  6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizioni di segnali esteri.

AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 407 convertito con modificazioni dalla

L. 17 dicembre 1992, n. 482 ha disposto:

(con l'art. 1, comma 1) che " Al fine di consentire l'acquisizione della documentazione prescritta, il termine di settecentotrenta giorni, previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato fino al 28 febbraio 1993".

(con l'art. 1, comma 2) che "il termine predetto e' prorogato fino al 28 febbraio 1993 anche nei confronti dei soggetti che sono inclusi nell'elenco degli aventi titolo al rilascio della concessione in ambito nazionale, approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992, e intendano trasmettere in codice. In ogni caso le istanze di concessione per trasmissioni in codice gia' presentate non potranno essere convertite in istanze di concessione per trasmissioni non codificate. "

(con l'art. 1, comma 3) che "Il termine di cui al comma 1 e' prorogato fino al 30 novembre, 1993 nei confronti dei soggetti autorizzati dalla stessa legge a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora. Conseguentemente lo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora deve essere predisposto ed inviato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 maggio 1993. Le regioni e le province autonome esprimono parere entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano. Per le modalita' di rilascio delle concessioni si applica l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. ".

AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni dalla

L. 27 ottobre 1993, n. 422 ha disposto (con gli artt. 2, comma 1) che "Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda, e comunque non oltre il 28 febbraio 1994."

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 28 febbraio 1994."

Art. 33 (Norme per i soggetti autorizzati)

  1. Le norme di cui agli articoli 10; 11; ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 13, anche se non finalizzate all'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive; all'articolo 14, ai commi 6 e 8 a 15 dell'articolo 15; al comma 3 dell'articolo 20 nonche' le connesse disposizioni sanzioni di cui agli articoli 30 e 31 riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito rispettivamente nazionale e locale, si applicano ai soggetti di cui all'articolo 32 i quali eserciscano rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali ovvero emittenti e reti locali, cosi' come definite ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 e del comma 3 dell'articolo 21.
    1. Le norme di cui agli articoli 8 (fatto salvo quanto disposto dal comma 16 dell'articolo 15); 9 ai commi 7 e 15 dell'articolo 15; ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 20; all'articolo 31, hanno
    2. efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge; per i concessionari privati esercenti attivita' di radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale hanno efficacia a decorrere dal settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge: a tal fine le norme riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva rispettivamente in ambito nazionale nazionale e locale si applicano ai soggetti di cui all'articolo 32 i quali eserciscano rispettivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali, ovvero emittenti e reti locali, cosi' come definite ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 e del comma 3 dell'articolo 21. Fino al 31 dicembre 1992 , la percentuale di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 15 e' fissata al 3 per cento e gli eventuali ulteriori contratti di cui al medesimo periodo possono riguardare anche emittenti televisive locali. ((3))
  2. In sede di prima applicazione della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo a quello del rilascio della concessione e comunque non oltre il settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine la concessione e'revocata di diritto e gli impianti vengono disattivati qualora il titolare della concessione non abbia ottemperato alle disposizioni medesime.
  3. I soggetti i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' conseguito una posizione vietata ai sensi del comma 2 dell'articolo 15, sono obbligati ad adempiere al disposto di detto comma entro il termine massimo di settecentotrenta giorni. In caso di inadempienza il Garante dispone la disattivazione degli impianti televisivi ovvero, qualora la concentrazione sia realizzata senza l'apporto di reti televisive, la dimissione forzata ovvero ancora lo scorporo e la vendita forzata di attivita' esercite da societa' controllate o collegate ai soggetti di cui al presente comma.

AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla

L. 17 dicembre 1992, n. 483, ha disposto (con l'art.4 , comma 1) che " Il termine di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato fino al 1 ottobre 1994. "

Art. 34 (Disposizioni transitorie)

  1. Il primo piano di assegnazione viene definito sulla base del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli impianti censiti ai sensi dell'articolo 4 del decretolegge 6 dicembre 1984, n. 807 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, costituiscono elementi per la definizione del piano stesso che e' redatto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sensita l'apposita commissione nominata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che puo' avvalersi della collaborazione di enti, societa' ed esperti scelti con le modalita' ed alle condizioni previste dall'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  2. Fino a quando non sara' emanato il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze di cui all'articolo 3, la ripartizione delle frequenze stesse e' regolata dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni.
  3. In sede di prima applicazione della presente legge costituisce, a parita' di condizioni, titolo preferenziale per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 l'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell'articolo 32 qualora gli esercenti abbiano fatto doamanda e rispettino le condizioni di cui allo stesso articolo 32 e ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 17 dell'articolo 16. Ilm suddetto titolo preferenziale comporta che i trasferimenti di cui al comm 1 dell'articolo 13 determinano la decadenza della concessione se effettuati entro quattro anni dal rilascio della concessione stessa qualora la vendita di azioni o di quote determini il passaggio del controllo della societa'. ((5))
  4. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19, possono essere assentite due concessioni per radiodiffusione sonora o televisiva ad un medesimo soggetto per un solo bacino di utenza qualora dello stesso bacino esercisca e abbia esercito continuamente, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1985, n. 10, impianti per i quali e' stata inoltrata nei termini la comunicazione di cui all'articolo 4 del decretolegge 6 dicembre 1984 n.807, convertito, con modificazioni della predetta legge n. 10 del 1985, e purche' rispetti le condizioni di cui all'articolo 32 della presente legge.
  5. Le concessioni previste nella presente legge possono essere rilasciate solo dopo l'approvazione del piano di assegnazione.
  6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in sede di prima applicazione della presente legge, e' tenuto a rilasciare le concessionio di cui al presente articolo non oltre novanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 36. (4)
  7. In sede di prima applicazione della presente legge i Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati nominato per un triennio il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge Garante per la radiodiffusione e l'editoria. E' esclusa la facolta' di conferma di cui al comma 3 dell'articolo 6.

AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 407 convertito con modificazioni dalla
legge 17 dicembre 1992, n. 482 ha disposto (con l'art. 1, comma 4)
che " Fino al 30 novembre 1993 e', altresi', prorogato il termine di
novanta giorni previsto dall'articolo 34, comma 6, della predetta
legge n. 223 del 1990. "

AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni dalla

L. 27 ottobre 1993, n. 422 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprieta' di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario, nonche', in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 34 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i trasferimenti di proprieta' di cui all'articolo 13, comma 1, della medesima legge. Sono consentiti inoltre, per i sei mesi successivi al rilascio delle concessioni, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda fra concessionari televisivi operanti in ambito locale e fra questi e i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto, che eserciscano una sola rete."

Art. 35 (Emissione radiotelevisiva da Campione d'Italia

1. Le disposizioni intese a disciplinare l'emissione radiotelevisiva proveniente da Campione d'Italia sono adottate dl Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in conformita' alle norme alla presente legge.

Art. 36
(Regolamento di attuazione)

1. Il regolamento di attuazione e' emanato entro novanta giorni dall'approvazione del piano di assegnazione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e il Garante, nonche' le competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento.

Art. 37.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))

Art. 38 (Equiparazione per la ripetizione dei canali esteri)

1. Ai fini della applicazione delle norme della presente legge, ai concessionari privati in ambito nazionale sono equiparati i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 39
(Attuazione di direttiva)

1. Con la presente legge e' data attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).

Art. 40 (Disposizioni transitorie a favore della radiodiffusione sonora)

1. Fino al 31 dicembre 1990 restano in vigore le agevolazioni e le provvidenze previste, per la radiodiffusione sonora, dal comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Art. 41
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.900 milioni per l'anno 1990, in lire 5.100 milioni per l'anno 1991 e in lire 6.300 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate previste dall'articolo 22.
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge munita di sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservala e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 agosto 1990

COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MAMMI', Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI ALLEGATO (articolo 22) Numero Indicatore degli Ammontare Modo di d'ordine atti soggetti della tassa pagamento a tassa

128 Concessione del Ministero
delle poste e delle
telecomunicazioni avente per
oggetto la installazione e
l'esercizio di impianti per
la diffusione via estere in
ambito locale:
1) di programmi televisivi

tassa di rilascio o di rinnovo................ 3.000.000 ordinario tassa annuale (/).... 1.500.000 ordinario

2) di programmi radiofonici: tassa di rilascio o di rinnovo................ 500.000 ordinario tassa annuale (/).... 250.000 ordinario

129 Concessione del Ministero
delle poste e delle
telecomunicazioni avente per
la diffusione via etere su
tutto il territorio nazionale:
1) di programmi televisivi

tassa di rilascio o di rinnovo............... 10.000.000 ordinario tassa annuale (/)... 5.000.000 ordinario

2) di programmi radiofonici tassa di rilascio o di rinnovo............... 2.000.000 ordinario tassa annuale (/)... 1.000.000 ordinario

130 Autorizzazione del Ministero
delle poste e delle
telecomunicazioni avente per
oggetto la trasmissione di
programmi televisivi in
contemporanea:
tassa di rilascio o di
rinnovo.................. 4.000.000 ordinario
tassa annuale (/)...... 2.000.000 ordinario

(/) Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.


Législation Se rapporte à (2 texte(s)) Se rapporte à (2 texte(s))
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N° WIPO Lex IT053