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Décret du Président de la République n° 571 du 22 Juillet 1982 Règles pour l'application de l’article 15 dernier paragraphe et l’article 17 l'avant-dernier paragraphe de la loi du 24 Novembre 1981, No 689, sur les modifications relatives au système pénal, Italie

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Détails Détails Année de version 2003 Dates Entrée en vigueur: 24 juin 1983 Émis: 22 juillet 1982 Type de texte Autres textes Sujet Marques, Indications géographiques Sujet (secondaire) Mise en application des droits Notes Pour les dispositions concernant la protection de la propriété intellectuelle: voir l'article 1 pour plus de détails.

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Italien Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571 Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma e 17 penultimo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale        

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1982, n. 571

Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17,
penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente
modifiche al sistema penale.

Testo in vigore dal: 2461983

Capo I
INDICAZIONE DEGLI UFFICI COMPETENTI A RICEVERE IL RAPPORTO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Ravvisata la necessita' di dettare norme in ordine alla determinazione delle somme per la revisione delle analisi e all'individuazione degli istituti incaricati di tale revisione, nonche' all'indicazione degli uffici periferici dei Ministeri cui spetta l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla stessa legge ed alle modalita' del sequestro delle cose, dei veicoli e dei natanti susseguente all'accertamento di infrazioni amministrative;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono indicati come segue:

Ministero degli affari esteri:

gli ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero delle citta' di Genova, Messina, Napoli e Trieste, per le violazioni di cui al regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, alla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, nonche' al regolamento di esecuzione della legge sull'emigrazione approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375, e successive modificazioni;

Ministero dell'interno:

le prefetture, per le violazioni nelle seguenti materie: esercizio abusivo di mestieri girovaghi (art. 669 del codice penale; articoli 121, 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per le parti non abrogate); omessa custodia e malgoverno di animali (art. 672 del codice penale); consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita (art. 687 del codice penale); rifiuto di moneta avente corso legale (art. 693 del codice penale); omessa consegna di monete riconosciute contraffatte (art. 694 del codice penale); comunicazione del regolamento di gare sportive (art. 121 del regolamento, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato ·con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635); esposizione al pubblico della licenza, dell'autorizzazione e della tariffa prezzi da parte di pubblici esercenti e altri obblighi di esposizione al pubblico (art. 180 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); vendita di bevande alcooliche: casi particolari di divieto (art. 181 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); chiusura di pubblici esercizi (art. 186 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); norme sulla circolazione stradale (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modifiche e relativo regolamento di esecuzione); tutela delle strade (testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740); trasporto merci (leggi 20 giugno 1935, n. 1349 e 6 giugno 1974, n. 298); trasporto di persone sugli autoveicoli (legge 1 giugno 1966, n. 416); attuazione del regolamento (CEE) relativo all'istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada (articoli 15, 17, 18 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727); emigrazione (articoli 1, 8 e 11 della legge 24 luglio 1930, n. 1278); passaporti (articoli 24 e 25 della legge 21 novembre 1967, n. 1185); importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e di carburanti, limitatamente agli impianti di uso esclusivo della pubblica amministrazione (regio decretolegge 2 novembre 1933, n. 1741, art. 21); concessione ed esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti (legge 21 marzo 1958, n. 327, art. 8, primo, terzo e quarto comma); esercizio delle stazioni di riempimento e distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole (legge 2 febbraio 1973, n. 7, art. 11, terzo comma); indicazioni obbligatorie sugli stampati (articoli 17 e 18 legge 8 febbraio 1948, n. 47); consegna obbligatoria degli stampati e pubblicazioni (legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni); affittacamere (legge 16 giugno 1939, numero 1111); ordinamento delle anagrafi della popolazione residente (legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e relativo regolamento); raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (legge 20 marzo 1941, n. 366); revisione dei films e dei lavori teatrali (legge 21 aprile 1962, n. 161); ogni altra disposizione del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento di esecuzione per le violazioni depenalizzate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

Ministero di grazia e giustizia:

gli archivi notarili distrettuali per le violazioni delle norme sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e per le infrazioni commesse dai notai e previste dal codice civile;

Ministero delle finanze:

ferma la competenza degli uffici per le violazioni finanziarie amministrative diversamente disciplinate ai sensi degli articoli 12 e 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le intendenze di finanza per le violazioni di cui all'art. 5 del testo unico sulle acque e gli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, agli articoli 21 e 22 delle disposizioni regolamentari per i canali demaniali approvate con regio decreto 3 maggio 1937, n. 899, limitatamente ai canali demaniali non trasferiti alla competenza regionale ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

Ministero della difesa:

il comandante di regione militare, il comandante in capo di dipartimento militare marittimo, il comandante di regione aerea per le violazioni di cui all'art. 19 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, alla legge 27 marzo 1930, n. 460, e successive modificazioni, nonche' all'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Ministero dei lavori pubblici: il provveditore alle opere pubbliche per le violazioni al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nelle materie relative alle acque ed agli impianti elettrici residuate alla competenza dello Stato in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' delle norme previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

gli ispettorati del lavoro per le violazioni previste dal primo comma dell'art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma del medesimo articolo;

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

il funzionario responsabile del Corpo forestale dello Stato nella provincia per le violazioni di cui agli articoli 27 e 28 della legge 22 maggio 1973, n. 269. Per le violazioni alle norme in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario, nonche' alle norme in materia di interventi, riservati allo Stato, per la regolazione dei mercati, il rapporto e' presentato al prefetto ai sensi del successivo art. 2;

Ministero dei trasporti:

A) Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione: i direttori degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Torino per il Piemonte e la Valle d'Aosta, Genova per la Liguria, Milano per la Lombardia, Venezia per il Veneto, Trieste per il FriuliVenezia Giulia, Bologna per l'EmiliaRomagna, Firenze per la Toscana, Ancona per le Marche, Perugia per l'Umbria, Roma per il Lazio, Pescara per l'Abruzzo, Campobasso per il Molise, Napoli per la Campania, Bari per la Puglia, Potenza per la Basilicata, Catanzaro per la Calabria, Cagliari per la Sardegna, nonche' il direttore dell'ufficio compartimentale di Bolzano per il TrentinoAlto Adige e, finche' non avra' attuazione il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, il direttore della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Palermo per la Sicilia per le violazioni delle seguenti disposizioni, salvo quanto in appresso specificato: articoli 153, 154, 204, 212 e 213 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447; art. 7 della legge 14 giugno 1949, n. 410; titolo IV del regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1688 in relazione alle infrazioni contenute nei titoli II e III; articoli 1165, 1168, 1172, 1173, 1178, 1179, 1180, 1182, 1183, 1184, 1186, 1187, 1189, 1192, 1194, 1195, 1197, 1205, 1206, 1208, 1210, 1212, 1215, 1217, 1219, 1220, 1221, 1223, 1224, 1227, 1233, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; legge 11 novembre 1975, n. 584; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; i direttori degli uffici speciali ((per i trasporti ad impianti fissi di Torino)) per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria; di Milano per la Lombardia, di Roma per il Lazio e di Napoli per la Campania, per le violazioni di cui alle disposizioni citate in precedenza quando riguardano ((servizi di trasporto ad impianti fissi));

B) Direzione generale dell'aviazione civile: il direttore di circoscrizione aeroportuale per le violazioni nelle materie di competenza del Ministero dei trasporti Direzione generale dell'aviazione civile, contenute nella parte terza, libro primo, titolo terzo del codice della navigazione e nell'art. 1132 dello stesso codice, nonche' per le violazioni alla disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali;

C) Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: il direttore compartimentale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per le violazioni, commesse nei luoghi, negli impianti e sui mezzi di trasporto dell'Azienda medesima, concernenti le materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

A) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni per le violazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dalle altre norme vigenti in materia di servizi postali, di bancoposta, telegrafici e radioelettrici;

B) Azienda di Stato per i servizi telefonici: ispettorati telefonici di zona per le violazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,

n. 156, e dalle altre norme vigenti in materia di servizi telefonici;

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

A) I distretti minerari e le sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi di Bologna, Roma e Napoli per la violazione alle norme concernenti rispettivamente l'attivita' di ricerca e coltivazione di miniere, o i lavori di ricerca e ((coltivazione di idrocarburi liquidi)) e gassosi, la regolare manutenzione dei giacimenti, la presentazione delle denunce, l'osservanza dei piani dei lavori, dei programmi generali della coltivazione nonche' dei provvedimenti dell'ingegnere capo del distretto minerario o del capo della sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi nell'esercizio delle funzioni loro attribuite;

B) Gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

per le infrazioni in materia di accesso alle attivita' commerciali e di esercizio delle medesime, salvo i casi in cui sia espressamente previsto un altro organo, ovvero la competenza all'irrogazione delle sanzioni sia stata trasferita all'autorita' comunale dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,

n. 616, o si tratti di violazione di norme di carattere igienicosanitario;

per le violazioni alle norme concernenti l'iscrizione nel registro delle ditte ed alle altre disposizioni del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modifiche;

per le violazioni delle norme che disciplinano l'iscrizione agli elenchi degli spedizionieri, agli albi degli agenti e rappresentanti di commercio, degli agenti di assicurazioni ed in genere degli albi e ruoli degli esercenti attivita' ausiliarie o di intermediazione;

per le violazioni delle disposizioni concernenti le denominazioni e l'etichettatura dei prodotti tessili ed in genere di ogni altro prodotto che per essere posto in commercio debba essere preventivamente etichettato, punzonato, sottoposto a marchi o contrassegni, ad eccezione di quanto previsto sub C);

per le violazioni delle norme relative alla panificazione quando non si riferiscano all'igiene, alla lavorazione o composizione del prodotto;

per le norme concernenti la disciplina dei magazzini generali;

per le norme sulla pubblicazione dei protesti cambiari e la pubblicita' legale delle societa' di capitali;

per le norme sulla disciplina delle assicurazioni private;

C) Gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, per le violazioni delle norme in materia di saggio e marchio dei metalli preziosi e delle norme in materia di metrologia legale, ad eccezione di quelle che prevedono la competenza dei prefetti ai sensi della legge 13 novembre 1978, n. 727, e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 441;

Ministero della marina mercantile:

le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi per le violazioni in materia di navigazione marittima e di navigazione lagunare rientrante nella competenza della marina mercantile, previste dal codice della navigazione, nonche' per quelle previste dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, e dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 1976, n. 51, per quanto concerne, rispettivamente, la disciplina della pesca marittima e della nautica da diporto, fatta salva la competenza regionale di cui all'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ministero della sanita': gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali aventi sede nel territorio della regione Sicilia, fino a quando le relative

competenze non vengano assorbite dalle unita' sanitarie locali, gli
uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e gli uffici
veterinari di confine, di porto, aeroporto e di dogana interna,

ciascuno per la rispettiva competenza, in relazione all'art. 6 della ((legge 23 dicembre 1978, n. 833)), per le violazioni di cui agli articoli 100, 102, 139, ultimo comma, 141, 144, 147, 161, 179, 188bis, 190, 195, 197, 254, 264, 284, 330, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334; all'art. 5bis della legge 12 giugno 1931, n. 924 e successive modificazioni; all'art. 5, primo e secondo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 1009; all'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837; ((...)) all'art. 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 638; agli articoli 38, quinto comma, 41, ultimo comma, 42, secondo comma, 43, quinto comma, 44, secondo comma, 46, secondo comma, 47, terzo comma, 49, ultimo comma, 66, ultimo comma, 69, secondo comma, 70, terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685; all'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584; agli articoli 10 e 14 della legge 29 maggio 1974, n. 256; ((...)) all'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni; all'articolo 22 della legge 14 luglio 1967, n. 592; ((...)) all'art. 27 della legge 29 novembre 1971, n. 1073; all'art. 38 della legge 30 aprile 1976, n. 397;

Ministero per i beni culturali e ambientali:

le soprintendenze archeologiche, le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici, le soprintendenze per i beni artistici e storici, le sovrintendenze archivistiche, le soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, le soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, secondo le rispettive competenze, per le violazioni di cui agli articoli 58, 60 e 69 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, nonche' all'art. 10 della legge 1 marzo 1975, n. 44.

Art. 2.

Per le violazioni a norme relative a materie di competenza statale, il rapporto e' comunque presentato al prefetto quando l'ordinamento dei rispettivi Ministeri, alle cui attribuzioni siano comunque riconducibili le materie inerenti alle violazioni stesse, non preveda uffici periferici.

Il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, e' abrogato.

Capo II MODALITA' DEL SEQUESTRO DI COSE, VEICOLI E NATANTI

Art. 3.

Quando negli articoli del presente capo e' genericamente richiamata la legge, il richiamo si intende riferito alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 13 della legge il pubblico ufficiale che procede al sequestro ne redige processo verbale, nel quale e' inserito l'elenco delle cose sequestrate.

Una copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'autorita' alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art; 19 della legge, e' immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate.

Art. 5.

Le cose sequestrate vengono assicurate con il sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro e, se possibile, con la sottoscrizione del capo dell'ufficio o del soggetto di cui al secondo comma del successivo art. 7.

Quando si tratta di cose che possono alterarsi il capo dell'ufficio

o il soggetto di cui al secondo comma del successivo art. 7 ne informa immediatamente l'autorita' indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge, la quale, se ritiene di dover mantenere il sequestro, puo' autorizzarli a procedere alla loro alienazione o distruzione, disponendo, se del caso, che delle stesse siano previamente eseguite fotografie o altre riproduzioni ovvero che siano prelevati campioni.

Art. 6.

Qualora siano stati sequestrati atti o documenti coloro che li avevano in deposito possono chiedere all'autorita' indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge, con istanza esente da bollo, il rilascio di copie autentiche.

La predetta autorita', se autorizza il rilascio, ne informa il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro che provvede a rilasciare le copie ed a certificarne l'autenticita'.

Sulle copie deve in ogni caso esser fatta menzione del sequestro esistente.

Il rilascio delle copie avviene gratuitamente, tranne che per le spese occorrenti per la riproduzione degli originali, che sono a carico del richiedente.

Art. 7.

Le cose sequestrate sono custodite nell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro a cura del capo dello stesso, ovvero del diverso ufficio competente secondo le direttive impartite dalle singole amministrazioni.

Al servizio puo' essere delegato in via permanente anche un dipendente appartenente ad un livello retributivo non inferiore al sesto, ovvero avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Qualora le cose sequestrate per la loro natura o per motivi di opportunita' non possano essere custodite presso gli uffici di cui al primo comma, il capo degli stessi ovvero il dipendente preposto al servizio puo' disporre che la loro custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un custode, che deve essere reso edotto degli obblighi e delle responsabilita' connessi con l'incarico che gli viene conferito.

Dell'affidamento delle cose al custode deve essere redatto processo verbale nel quale vanno anche specificamente indicati i motivi che non consentono la custodia delle cose nell'ufficio. Copia del processo verbale e' inviata all'autorita' di cui al primo comma dell'art. 18 della legge.

L'incarico di custode non puo' essere conferito ai soggetti indicati nell'art. 159 del codice di procedura penale.

Il provvedimento previsto nel terzo comma puo' essere adottato, qualora ne ricorrano le condizioni e sussistano motivi di urgenza, anche dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, che ne informa immediatamente il capo dell'ufficio o il preposto al servizio, i quali devono confermare il provvedimento stesso ovvero revocarlo o modificarlo entro cinque giorni dalla comunicazione.

((se sono state sequestrate somme di denaro, il capo dell'ufficio o il soggetto delegato al servizio ai sensi del secondo comma possono essere autorizzati dall'autorita' di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge a depositarle in un conto corrente postale infruttifero intestato alla stessa autorita')).

Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore o di natanti, del relativo provvedimento e' data comunicazione, a cura del soggetto preposto al servizio ai sensi dei precedenti primo e secondo comma, a coloro che risultino, dai rispettivi documenti di circolazione, titolari di diritti reali sulla cosa sequestrata.

Art. 8.

Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, se riconosce che non e' possibile o non conviene custodire il veicolo a motore o il natante presso uno degli uffici di cui al primo comma dell'articolo precedente, puo' disporre che la custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e dai comandanti di porto capi di circondario qualora si tratti di natanti, ovvero puo' disporre che la stessa avvenga in luogo diverso nominando il custode ed informando il capo dell'ufficio ovvero il dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art.

7.

I prefetti e i comandanti di porto capi di circondario provvedono, annualmente, alla ricognizione dei soggetti di cui al comma precedente ai quali puo' essere affidata la custodia dei veicoli a motore e dei natanti sottoposti a sequestro.

Il trasporto del veicolo a motore al luogo di custodia deve essere eseguito secondo le prescrizioni del funzionario o agente che, in relazione alla natura della violazione, alle circostanze di tempo e di luogo, nonche' alle esigenze di sicurezza della circolazione, puo' disporre anche la rimozione del mezzo sequestrato o l'accompagnamento con scorta, o l'obbligo di osservare itinerari prestabiliti. Il trasporto del natante e' eseguito secondo le prescrizioni del pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro e con l'eventuale ausilio degli ormeggiatori e del pilota del porto e sentito, se necessario, l'ente tecnico.

Nel processo verbale di consegna al custode, deve essere fatta descrizione del veicolo o del natante sequestrato, con indicazione dello stato d'uso. Il verbale deve, altresi', contenere menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorita' competente, nonche' sulle sanzioni penali per chi trasgredisce ai doveri della custodia. La compilazione del suddetto verbale sostituisce l'adempimento di cui al primo comma del precedente art. 5.

Art. 9.

Le cose sequestrate sono annotate a cura del capo dell'ufficio ovvero del dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 7 in apposito registro con indicazione del procedimento cui si riferiscono, dell'autorita' cui e' stato inviato il verbale di sequestro, delle generalita' del trasgressore e di quelle della persona cui appartengono, del luogo in cui sono custodite e delle generalita' del custode eventualmente nominato ai sensi del terzo comma del precedente art. 7 ovvero del primo comma del precedente art. 8.

Nel registro devono essere altresi' annotati gli estremi dei provvedimenti che autorizzano l'alienazione o la distruzione delle cose nonche' di quelli che ne dispongono la confisca o la restituzione e deve essere inoltre fatta menzione della data in cui i provvedimenti stessi sono stati eseguiti.

Art. 10.

L'autorita' prevista nel primo comma dell'art. 18 della legge ha facolta' di esaminare, direttamente o a mezzo di dipendenti appositamente incaricati, le cose sequestrate in ogni momento, puo' farne eseguire fotografie o altre riproduzioni e puo' disporre gli altri accertamenti che ritenga opportuni.

La facolta' di esaminare le cose sequestrate spetta anche al trasgressore ed agli obbligati in solido, ai loro legali rappresentanti o procuratori speciali nonche' ai loro difensori previa autorizzazione dell'autorita' di cui al comma precedente. In ogni caso tali soggetti hanno diritto di estrarre a loro spese copia del processo verbale di sequestro.

Quando occorra rimuovere i sigilli apposti alle cose sequestrate l'autorita' procedente ne verifica prima la identita' e l'integrita' e dopo aver compiuto l'atto per il quale fu necessaria la rimozione, provvede a sigillare nuovamente le cose, apponendovi il sigillo dell'ufficio e la propria sottoscrizione.

Del compimento delle operazioni previste nel comma precedente deve essere redatto processo verbale a cura dell'autorita' procedente.

Art. 11.

Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.

Salvo che in ordine alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione ovvero sentenza irrevocabile di accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca ovvero che ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della legge o si sia verificata la prescrizione di cui al primo comma dell'art. 28 della legge, le somme di cui al primo comma devono essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido con costui, ovvero dal diverso soggetto a favore del quale e' disposta la restituzione delle cose sequestrate.

La liquidazione delle somme dovute e' effettuata dalla autorita' indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge, che, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo seguente, richiede al capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro o al diverso soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7, che vi provvedono senza indugio, l'invio della nota delle spese sostenute per la conservazione e la custodia delle cose, corredata della relativa documentazione.

Art. 12.

Salvo che la custodia sia affidata al soggetto riconosciuto responsabile della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato, il custode, nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 7 ovvero del primo comma dell'art. 8, ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione delle cose sequestrate, che siano idoneamente documentate.

Il custode puo' anche essere autorizzato dall'autorita' indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge ad avvalersi di ausiliari, quando cio' sia necessario per le operazioni connesse all'incarico affidatogli.

La liquidazione delle somme dovute al custode, ivi comprese quelle sostenute per gli ausiliari, e' effettuata dall'autorita' di cui al primo comma dell'art. 18 della legge, tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, a richiesta del custode dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, con provvedimento in duplice originale uno dei quali e' consegnato all'interessato. La stessa autorita' puo' disporre, a richiesta del custode, acconti sulle somme dovute.

Le somme dovute sono corrisposte dall'ufficio del registro nell'ambito della cui competenza territoriale e' situato l'ufficio al quale appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti le anticipazioni delle spese di giustizia contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello

Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni.
Il custode deve produrre all'ufficio che corrisponde le somme

l'originale del provvedimento di liquidazione in suo possesso e rilasciare quietanza del pagamento ricevuto.

Qualora venga disposta la restituzione delle cose sequestrate, le somme liquidate possono essere versate al custode direttamente dall'interessato quando questi sia tenuto al pagamento delle spese di custodia.

In tal caso il custode rilascia quietanza dell'avvenuto pagamento e provvede ad informare senza indugio l'autorita' di cui al secondo comma, restituendole l'originale del provvedimento di liquidazione in suo possesso. ((4))

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 ha disposto (con l'art. 38, comma 6) che al custode e' riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all' articolo 12 del presente decreto del Presidente della Repubblica, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonche' per le macchine agricole ed operatrici, ed in euro 30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi sono progressivamente ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno, o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme complessivamente riconosciute come dovute sono versate in cinque ratei costanti annui; la prima rata e' corrisposta nell'anno 2004.

Art. 13.

Quando sia disposta la restituzione delle cose sequestrate, l'autorita' che ha adottato il provvedimento ne invia senza ritardo copia all'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero al diverso ufficio competente ai sensi del primo comma del precedente art. 7.

Il capo dell'ufficio ovvero il soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7 provvedono a restituire le cose all'interessato

o al suo mandatario redigendo processo verbale delle operazioni compiute.

Qualora sia subordinata al pagamento delle spese di custodia e di conservazione, la restituzione non puo' aver luogo se l'interessato non produca quietanza relativa al pagamento delle stesse.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 12 l'interessato deve versare le somme liquidate per le spese di custodia all'ufficio del registro.

Art. 14.

La restituzione delle cose sequestrate e' disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro ovvero di chi provi di averne diritto e ne faccia istanza.

Qualora sorga controversia circa il diritto alla restituzione l'autorita' prevista dal primo comma dell'art. 18 della legge dispone la restituzione solo a seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria.

Qualora le cose vengano sottoposte a sequestro giudiziario colui che le aveva in custodia deve avvertirne immediatamente l'autorita' di cui al secondo comma.

Art. 15.

Quando il provvedimento che dispone la confisca divenga inoppugnabile, l'autorita' di cui al primo comma dell'art. 18 della legge dispone con ordinanza l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate da eseguirsi a cura dei soggetti indicati nei primi due commi del precedente art. 7, ai quali a tal fine viene inviata copia autentica dell'ordinanza.

Le somme ricavate dalla vendita sono versate all'ufficio del registro e devolute all'erario.

Quando siano state confiscate cose di interesse storicoartistico, librario o archivistico ovvero cose che hanno interesse scientifico o culturale l'autorita' di cui al primo comma ne da' comunicazione rispettivamente, per le prime, al Ministero per i beni culturali e ambientali, e, per le seconde, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro ed il Presidente del Consiglio dei Ministri possono disporre con decreto che le cose confiscate o talune di esse siano acquisite al patrimonio indisponibile dello Stato indicando gli uffici o gli enti competenti a provvedere alla custodia ed alla conservazione delle cose.

Se il decreto non viene emesso entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente, l'autorita' che l'ha inviata procede ai sensi del primo comma.

Qualora siano state confiscate somme di denaro, carte di credito, titoli al portatore o emessi o garantiti dallo Stato, ovvero valori di bollo, l'autorita' di cui al primo comma ne dispone il deposito presso l'ufficio del registro e la devoluzione all'erario.

Art. 16.

Se, decorsi sei mesi da quando il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate e' divenuto inoppugnabile, il soggetto a favore del quale e' stata ordinata la restituzione delle cose sequestrate non provvede a ritirarle, i soggetti indicati nel secondo comma del precedente art. 13 ne informano l'autorita' che ha disposto la restituzione, la quale ordina la vendita delle cose stesse a cura dei predetti soggetti.

Le somme ricavate dalla vendita, dedotte quelle relative alle spese di custodia e di conservazione successive al provvedimento di cui al comma precedente nonche', quelle anteriori al provvedimento stesso, se dovute dall'interessato, sono versate su un libretto postale infruttifero intestato al soggetto a favore del quale e' stata disposta la restituzione.

Art. 17.

La vendita delle cose sequestrate o di quelle confiscate avviene ai sensi delle norme della contabilita' di Stato ovvero, secondo la loro qualita', nelle borsevalori.

Salvo quanto disposto nell'articolo precedente, la vendita delle cose sequestrate puo' essere disposta solo quando si tratti di cose che possono alterarsi, e le stesse non siano comprese tra quelle elencate nel penultimo comma dell'art. 20 della legge.

Se la vendita non ha luogo per mancanza di offerenti, puo' essere ordinata la distruzione delle cose sequestrate o di quelle confiscate.

Egualmente puo' essere ordinata la distruzione delle cose confiscate quando le stesse siano comprese tra quelle di cui al penultimo comma dell'art. 20 della legge, ovvero si tratti di cose sequestrate o confiscate, alterate o comunque pericolose per la salute pubblica.

Quando il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero il soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7 hanno motivo di ritenere che le cose sequestrate o confiscate possono essere pericolose per la salute pubblica, richiedono all'unita' sanitaria locale competente per territorio di procedere ai necessari accertamenti e del risultato degli stessi informano senza ritardo l'autorita' prevista dal primo comma dell'art. 18 della legge che, se del caso, impartisce le disposizioni opportune per la distruzione delle cose, e puo' all'uopo delegare l'autorita' sanitaria competente per territorio ove le cose si trovano.

Art. 18.

Le disposizioni che precedono non si applicano quando competente a conoscere della violazione amministrativa sia il giudice penale ai sensi dell'art. 24 della legge. In tal caso, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, si osservano per il sequestro e la confisca le norme del codice di procedura penale.

Art. 19.

E' fatto salvo quanto diversamente previsto in materia di sequestro

o di confisca da disposizioni di legge vigenti.

Capo III REVISIONE DELLE ANALISI E ISTITUTI INCARICATI

Art. 20.

Quando per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, l'interessato, per ogni richiesta di revisione dell'analisi ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, e' tenuto a versare la somma di L. 70.000 alla competente tesoreria provinciale e ad allegare la relativa ricevuta alla domanda di revisione. Detto importo e' aggiornato ogni anno, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat. L'aggiornamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Le analisi di revisione sono eseguite:

dall'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti per le analisi dei mosti, dei vini, degli aceti, degli agri e degli altri prodotti alcolici;

dall'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara per le analisi chimiche degli oli e dei grassi ad eccezione del burro;

dall'Istituto sperimentale lattiero caseario di Lodi per le analisi chimiche del burro e dei formaggi;

dall'Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma per le analisi dei prodotti per l'alimentazione degli animali;

dall'Istituto sperimentale agronomico di Bari sezione di Modena, e dall'Istituto di industrie agrarie dell'Universita' degli studi di Bologna per le analisi botaniche;

dall'Istituto sperimentale per la zoologia di Firenze sezione di Roma, per le analisi del miele;

dall'Istituto nazionale della nutrizione di Roma per le analisi delle paste alimentari, zuccheri, conserve vegetali ed analcolici;

dall'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma sezione di Vercelli, per le analisi del riso;

dall'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma per le analisi di tutti gli altri prodotti agrari e sostanze di uso agrario.

Nelle materie diverse da quelle attribuite agli istituti indicati nel precedente comma, le analisi di revisione sono eseguite: dal Laboratorio centrale delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze; dall'Istituto superiore di sanita'.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI
Guardasigilli: DARIDA ato alla Corte dei conti, addi' Governo, registro n. 41, foglio 13 n. agosto 29 1982 Visto, il Registr Atti di

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