DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1994,
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attivita' teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonche' dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attivita' circensi e per parchi di divertimento.
(GU n.141 del 1861994 Suppl. Ordinario n. 94 )
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;
Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;
Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 30 marzo 1994 e 26 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;
Considerato di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato in relazione all'art. 8, ritenendosi di conservare la disciplina vigente;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica; EMANA il seguente regolamento: Art. 1. Definizione
1. Nel presente regolamento per "Amministrazione" si intende la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 2. Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di concessione di contributi e finanziamenti a favore di attivita' teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonche' i procedimenti per l'esercizio di attivita' circensi e per parchi di divertimento.
CAPO II
PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE
Art. 3.
Domande di concessione
1. Devono essere presentate all'Amministrazione le domande di concessione relative ai seguenti procedimenti:
a) concessione dei contributi all'attivita' teatrale di prosa di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 e della legge 30 aprile 1985, n. 163;
b) concessione dei contributi e dei premi di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213; c) concessione delle sovvenzioni di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800; d) concessione dei contributi di cui all'art. 19 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e all'art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 390; e) concessione di ogni altro contributo a carico del Fondo unico per lo spettacolo. Art. 4. Fase istruttoria
153.
Art. 5.
Decisione
CAPO III PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE Art. 6.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112 ))
Art. 7.
Imprese straniere circensi e di spettacolo viaggiante
4. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione della
domanda, l'Amministrazione si pronuncia sulla domanda. Art. 8.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 ))
Art. 9.
Competenze del Ministero dell'interno
1. Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, sono fatte salve le competenze del Ministero dell'interno in materia di sicurezza.
CAPO IV
NORME FINALI
Art. 10.
Verifiche periodiche
Art. 11.
Controlli e sanzioni
Art. 12.
Norme abrogate
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) l'art. 24, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 4 novembre 1965,
n. 1213; b) gli articoli 6, 7 e 8 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
Art. 13. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 aprile 1994
SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1994 Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 28