- Titolo I Disposizioni sul diritto d'autore
- Capo I Opere protette
- Capo II Soggetti del diritto
- Capo III Contenuto e durata del diritto di autore
- Capo IV Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere
- Sezione I Opere drammatico musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche
- Sezione II Opere collettive, riviste e giornali
- Sezione III Opere cinematografiche
- Sezione IV Opere radiodiffuse
- Sezione V Opere registrate su supporti
- Sezione VI Programmi per elaboratore
- Sezione VII Banche di dati
- Capo V Eccezioni e limitazioni
- Titolo II
- Capo I Diritti del produttore di fonogrammi
- Capo I bis Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento
- Capo II Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva
- Capo III Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori
- Capo IIIbis Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore
- Capo IIIter Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio
- Capo IV Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali
- Capo V Diritti relativi alle fotografie
- Capo VI Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto
- Capo VII Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria
- Capo VII bisTitolarità dei diritti connessi
- Capo VIII Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera, degli articoli e di notizie Divieto di taluni atti di concorrenza sleale
- Titolo II bis Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca di dati Diritti e obblighi dell'utente
- Titolo II ter Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti
- Titolo III Disposizioni comuni
- Titolo IV Diritto demaniale
- Titolo V Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore
- Titolo VI Sfera di applicazione della legge
- Titolo VII Comitato consultivo permanente per il diritto di autore
- Titolo VIII Disposizioni generali transitorie e finali
Legge 22 aprile 1941 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
(Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1941, n. 166)
Titolo I Capo I Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono
Disposizioni sul diritto d'autore
Opere protette
Art. 1.