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Министерский декрет от 28.02.2006 г. «Положения о координации деятельности фондов лирических и симфонических произведений», Италия

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Подробности Подробности Год версии 2006 Даты Принят: 28 февраля 2002 г. Тип текста Прочие тексты Предмет Авторское право и смежные права Предмет (вторичный) Исполнение законов об ИС

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Основной текст(-ы) Смежный текст(ы)
Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Итальянский Decreto Ministeriale 28 febbraio 2006, recante Disposizioni in materia di coordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche        

D.M. 28-2-2006 Disposizioni in materia di coordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2006, n. 73.

D.M. 28 febbraio 2006 (1) .

Disposizioni in materia di coordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2006, n. 73.

IL MINISTRO

PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 ;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 21 maggio 2004, n. 128 , di conversione del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72 , ed in particolare l'art 2, comma 3-ter;

Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43 , di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , ed in particolare l'art. 3-ter, comma 2;

Considerato che il perseguimento del fine del contenimento o della riduzione delle spese di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche esige piena cognizione da parte della Amministrazione vigilante dei costi dei singoli elementi della produzione, e postula specifici interventi di riproporzionamento di valori di costo;

Ritenuta la necessità di raccogliere dati relativi, in particolare, alle scritture artistico-professionali;

Sentite le fondazioni lirico-sinfoniche;

Decreta:

1. Conferenza dei sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche.

1. Il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport promuove il costante collegamento fra le fondazioni lirico-sinfoniche, nel loro insieme o per gruppi individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni.

2. I sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche coordinano i programmi e la realizzazione delle attività al fine di assicurare economie delle risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli e sono a tal fine riuniti in conferenza, presieduta dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport che la convoca, anche per gruppi di fondazioni, per garantire la maggiore diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli, specie tra il pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale. Alla conferenza partecipa il direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport e possono essere invitati anche i direttori artistici e/o amministrativi delle fondazioni.

2. Banca dati della musica lirica.

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche trasmettono al Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, ai sensi dell'art. 19, comma 3 , del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , dati concernenti:

a) i costi del personale dipendente;

b) gli elementi caratterizzanti gli allestimenti di opere liriche, le loro condizioni di utilizzazione tecnica e legale, i loro costi;

c) i costi delle scritture artistico-professionali ordinate per classi di esperienza e valore artistico degli scritturati;

d) i costi derivanti dalle collaborazioni e consulenze professionali, ivi incluse quelle di cui all'art. 13, comma 2 , del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ;

e) i costi derivanti dal funzionamento degli organi istituzionali;

f) la disponibilità di costumi, di materiale vario e di archivi musicali;

g) l'afflusso di pubblico;

h) dati sul materiale del quale si intenda disporre la distruzione, che non potrà comunque essere avviata se non trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione.

2. Con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, sentita la conferenza di cui all'art. 1, sono stabilite le modalità di trasmissione e le responsabilità connesse allo sviluppo ed all'aggiornamento della banca dati della musica lirica, anche per la messa a disposizione dei dati raccolti a soggetti qualificati ove consentito dalla legge.

3. Contenimento dei costi.

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche sono tenute a:

a) a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, sottoscrivere contratti omnicomprensivi di scritture artistiche per cantanti, direttori di orchestra, registi, scenografi, costumisti, lighting designers, assistenti alla regia, alle scene ed ai costumi, per importi non superiori ai valori massimi indicati, per classi di esperienza e valore artistico degli scritturati, nella tabella di regolamentazione dei compensi delle scritture artistico-professionali, di seguito denominata «tabella», allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante. [Gli importi previsti da contratti relativi al periodo successivo al 1° luglio 2006, eventualmente già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, superiori ai valori massimi previsti dalla tabella, sono conseguentemente rideterminati] (2) ;

b) [contenere nel triennio 2006-2008 il valore medio dei costi totali derivanti dalle collaborazioni e dalle consulenze professionali, anche se previste in pianta organica approvata, incluse quelle di cui all'art. 13, comma 2 , del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , ad esclusione di quelle dell'area artistica e tecnico-artistica, nella misura massima dell'80% rispetto agli omologhi costi dell'anno 2005. In tale percentuale è fissato il costo massimo annuale ammissibile a decorrere dall'anno 2009] (3) ;

c) [contenere nel triennio 2006-2008 il valore medio dei costi totali della produzione, esclusi quelli derivanti dal personale dipendente, nella misura massima del 90% dell'omologo valore del 2005, ricorrendo, anche grazie ai dati desunti dalla banca dati della musica lirica, ad allestimenti, corpi artistici, costumi, materiali scenici propri o già utilizzati da altre fondazioni lirico-sinfoniche, da teatri di tradizione o omologhi organismi esteri, nonchè a coproduzioni. In tale percentuale è fissato il costo massimo annuale ammissibile a decorrere dall'anno 2009] (4) ;

2. È costituito, presso il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, il comitato tecnico di valutazione, di seguito denominato «comitato». Il comitato è presieduto dal direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport e composto da sei membri così individuati:

a) due sovrintendenti designati dall'Associazione nazionale delle fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS);

b) tre esperti designati dal coordinamento delle istituzioni appartenenti al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 ;

c) un esperto nel campo dell'organizzazione teatrale e musicale o nel campo dello spettacolo designato dal direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport.

3. La partecipazione al comitato è gratuita ed i suoi lavori si svolgono con la presenza di almeno la maggioranza dei membri od anche in via telematica tra questi. Il comitato viene rinnovato ogni due anni ed i suoi membri possono essere confermati.

4. Il comitato esprime parere consultivo, su richiesta del direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, in merito:

a) all'aggiornamento ed al perfezionamento della tabella, da recepirsi con successivi decreti ministeriali;

b) alla verifica della corrispondenza dei contratti degli artisti scritturati con le classi di esperienza e di valore artistico di cui alla tabella, anche su richiesta dei sovrintendenti o dei rappresentanti legali degli enti o delle istituzioni finanziate dallo Stato;

c) alla predisposizione di schemi contrattuali tipo.

5. Il comitato esprime altresì parere, su richiesta del direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, in merito alle scritture dei direttori di orchestra e dei solisti nella concertistica, nonchè dei registi nella lirica, la cui eccellenza sia universalmente riconosciuta, rappresentando punte assolute del mercato mondiale per esperienza e maturità, cui applicare una maggiorazione fino al 20% dei valori massimi indicati nella tabella e non operare la riduzione del 50% della scrittura, ivi prevista, a decorrere dalla seconda esecuzione.

6. Le prescrizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano altresì a tutti gli enti, gli organismi e le istituzioni musicali e/o liriche finanziati dallo Stato, ai sensi e con le modalità previste dalle specifiche disposizioni contenute nella relativa disciplina di settore.

7. I collegi dei revisori dei conti verificano il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, in particolare per quanto concerne la sottoscrizione delle scritture artistico-professionali fornendo tempestivi referti alla direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport. I sovrintendenti sono tenuti a presentare alla direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una specifica relazione attestante, sotto la propria responsabilità, la omnicomprensività dei trattamenti economici relativi alle scritture artistico-professionali e l'elenco degli artisti scritturati suddiviso secondo le classi di esperienza e di valore artistico di cui alla tabella.

8. [Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) del presente articolo non si applicano alla fondazione «Petruzzelli e Teatri di Bari» fino al termine di cui all'art. 1, comma 5 , della legge 11 novembre 2003, n. 310 ] (5) .

(2) Periodo abrogato dall'art. 1, D.M. 4 settembre 2006 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2006, n. 244).

(3) Lettera abrogata dal D.M. 24 aprile 2008 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 26 luglio 2008, n. 174).

(4) Lettera abrogata dal D.M. 24 aprile 2008 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 26 luglio 2008, n. 174).

(5) Comma abrogato dal D.M. 24 aprile 2008 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 26 luglio 2008, n. 174).

4. Promozione del pubblico.

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche favoriscono:

a) offerta di biglietti a prezzo ridotto a decorrere da un'ora prima di ogni rappresentazione, secondo proposte formulate in base all'analisi dell'utenza;

b) facilitazioni per famiglie prevedenti l'ingresso gratuito per i minori e una riduzione del prezzo del biglietto per almeno un adulto accompagnatore;

c) riduzione del prezzo del biglietto da un minimo del 25% ad un massimo del 50% per i giovani di età inferiore ai 26 anni;

d) facilitazioni per i disabili, tra le quali almeno un biglietto gratuito per l'eventuale accompagnatore;

e) facilitazioni per gli ingressi alle manifestazioni dimostrative e prove generali.

2. Le offerte e le facilitazioni di cui al presente articolo devono risultare da idonea pubblicità rivolta all'utenza, salvi gli obblighi derivanti dall'art. 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 .

5. Dati di bilancio.

1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, su proposta del direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, di concerto con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, vengono impartite le necessarie direttive e schemi cui si atterranno le fondazioni lirico-sinfoniche in materia di rappresentazione dei dati dei conti consuntivi e dei bilanci previsionali.

6. Sanzioni.

1. L'inosservanza di disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, ovvero la mancata adesione, qualora non adeguatamente motivata, ad iniziative tese alla promozione di settore, alla condivisione di beni e servizi comuni, allo stimolo alla nuova produzione musicale, vengono valutate ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , e configurano violazione di cui all'art. 21 del decreto legislativo medesimo.

Allegato


Данные недоступны.

№ в WIPO Lex IT168