- Titolo I FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI ALLO SPETTACOLO
- Titolo II AGEVOLAZIONI FISCALI
- Art. 7.Agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico
- Art. 8.Agevolazioni per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante
- Art. 9.Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione di film per la televisione
- Art. 10.Sanzioni
- Art. 11.Temporaneita' delle agevolazioni fiscali e relative modalita' di applicazione
- Art. 12.Oneri deducibili ai fini fiscali
- Titolo III NORME TRANSITORIE E FINALI
LEGGE 30 aprile 1985, n. 163
Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.
(GU n.104 del 451985 )
Testo in vigore dal: 111987
Titolo I
FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI ALLO SPETTACOLO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge: Art. 1. Fondo unico per lo spettacolo
Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attivita' cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonche' per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello
(GU n.104 del 451985 )
Titolo I IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge: Art. 1. Fondo unico per lo spettacolo
Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attivita' cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonche' per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello Testo in vigore dal: 111987
FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI ALLO SPETTACOLO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;