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Legislative Decree No. 28 of January 22, 2004, setting out the Reform of Regulations Governing the Cinematographic Activities, in accordance with Article 10 of the Law No. 137 of July 6, 2002 (as amended up to Decree-Law No. 64 of April 30, 2010), Италия

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Последняя редакция на WIPO Lex
Подробности Подробности Год версии 2010 Даты вступление в силу: 6 февраля 2004 г. Промульгация: 22 января 2004 г. Тип текста Законодательство, связанное с ИС Предмет Авторское право и смежные права Предмет (вторичный) Регулирующие органы в области ИС

Имеющиеся тексты

Основной текст(-ы) Смежный текст(ы)
Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Итальянский Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 recante riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 )        
 Legislative Decree No. 28 of January 22, 2004, setting out the Reform of Regulations Governing the Cinematographic Activities, in accordance with Article 10 of the Law No. 137 of July 6, 2002 (as amended up to Decree-Law No. 64 of April 30, 2010)

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 28

Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a

norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo

10, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera e);

Ravvisata l'esigenza di ricondurre la disciplina delle attivita'

cinematografiche ad un sistema unitario e coerente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 28 agosto 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si e' espressa

nella seduta del 26 novembre 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi nelle sedute

del 18 dicembre 2003 e del 14 gennaio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di

concerto con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita'

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 21 e 33 della

Costituzione, riconosce il cinema quale fondamentale mezzo di

espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione

sociale.

2. Le attivita' cinematografiche sono riconosciute di rilevante

interesse generale, anche in considerazione della loro importanza

economica ed industriale.

3. La Repubblica, nelle sue articolazioni e secondo le rispettive

competenze, favorisce lo sviluppo dell'industria cinematografica nei

suoi diversi settori; incoraggia ed aiuta le iniziative volte a

valorizzare e a diffondere con qualsiasi mezzo il cinema nazionale,

con particolare riguardo ai film di interesse culturale; tutela la

proprieta' intellettuale e il diritto d'autore contro qualsiasi forma

di sfruttamento illegale; assicura, per fini culturali ed educativi,

la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione

in Italia ed all'estero; promuove attivita' di studio e di ricerca

nel settore cinematografico.

4. Per il raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, il

Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato:

"Ministero":

a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo

ed il miglioramento della produzione cinematografica e la diffusione

dei film nazionali in Italia ed all'estero, d'intesa con il Ministero

degli affari esteri;

b) accerta e dichiara la nazionalita' italiana dei film;

c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi

cinematografici con l'estero e quelli per la coproduzione e

codistribuzione dei film, anche attraverso intese o accordi

internazionali di reciprocita', d'intesa con il Ministero degli

affari esteri;

d) esercita la vigilanza, nei casi previsti dalla legge, sugli

organismi di settore ed effettua l'attivita' di monitoraggio

sull'utilizzo delle risorse erogate a titolo di finanziamenti e

contributi ai sensi del presente decreto.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, per film si intende lo spettacolo

realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con

contenuto narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno,

ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al

pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare

dei diritti di utilizzazione.

2. Per lungometraggio si intende il film di durata superiore a 75

minuti.

3. Per cortometraggio si intende il film di durata inferiore a 75

minuti, ad eccezione di quelli con finalita' esclusivamente

pubblicitarie.

4. Per film di animazione si intende il lungometraggio o

cortometraggio con immagini realizzate graficamente ed animate per

mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto.

5. Per film di interesse culturale si intende il film che

corrisponde ad un interesse culturale nazionale in quanto, oltre ad

adeguati requisiti di idoneita' tecnica, presenta significative

qualita' culturali o artistiche o eccezionali qualita' spettacolari,

nonche' i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2.

6. Per film d'essai si intende il film, individuato dalla

Commissione di cui all'articolo 8, espressione anche di

cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla

diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di

correnti e tecniche di espressione sperimentali. Ai fini

dell'ammissione ai benefici del presente decreto, sono equiparati ai

film d'essai:

a) i film riconosciuti di interesse culturale dalla Commissione

di cui all'articolo 8;

b) i film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e

dalle altre cineteche pubbliche o private finanziate dallo Stato, ed

i film prodotti dal Centro sperimentale di cinematografia;

c) i film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita'

ai sensi dell'articolo 17, comma 2;

d) i film inseriti nelle selezioni ufficiali di festival e

rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale.

7. Per film per ragazzi si intende il film di lungometraggio o di

cortometraggio, il cui contenuto contribuisca alla formazione civile,

culturale ed etica dei minori.

8. Per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso

o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico.

9. Per sala d'essai si intende la sala cinematografica il cui

titolare, con propria dichiarazione, si impegna, per un periodo non

inferiore a due anni, a proiettare film d'essai ed equiparati per

almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione cinematografica

annuale. La quota di programmazione e' ridotta al 50% per le sale e

le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con

popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno della

suddetta quota, almeno la meta' dei giorni di programmazione deve

essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei

paesi dell'Unione europea.

10. Per sala della comunita' ecclesiale o religiosa si intende la

sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto

reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di

istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorita'

ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti

dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e

multimediale svolta deve rispondere a finalita' precipue di

formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni

dell'autorita' ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale.

Art. 3

Imprese cinematografiche

1. Ai fini del presente decreto, per impresa di produzione, di

distribuzione, di esportazione, di esercizio e di industria tecnica,

si intende l'impresa cinematografica che abbia sede legale e

domicilio fiscale in Italia. Ad essa e' equiparata, a condizioni di

reciprocita', l'impresa con sede e nazionalita' di altro Paese membro

dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale

stabilita in Italia, che qui svolga prevalentemente la sua attivita'.

Tali imprese sono iscritte in appositi elenchi informatici, istituiti

presso il Ministero. L'iscrizione a detti elenchi e' requisito

essenziale per l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 12. Tale

requisito non e' necessario per le istanze relative ai film di cui

all'articolo 2, comma 3.

2. Con riferimento alle imprese di produzione, l'elenco di cui al

comma 1 prevede due categorie di classificazione. L'appartenenza ad

esse e' determinata da un punteggio complessivo attribuito alle

imprese secondo gli indicatori ed i rispettivi valori definiti con

decreto ministeriale. Gli indicatori si riferiscono ai seguenti

parametri, relativi all'attivita' delle imprese, nell'arco temporale

definito nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5:

a) qualita' dei film realizzati;

b) stabilita' dell'attivita', anche in riferimento alla

restituzione dei finanziamenti ottenuti;

c) capacita' commerciale dimostrata.

3. L'appartenenza delle imprese di produzione alle categorie di

classificazione di cui al comma 2 comporta una determinazione del

finanziamento ammissibile, ai sensi dell'articolo 12, differenziato

sulla base dei parametri stabiliti nel decreto ministeriale di cui

all'articolo 12, comma 5.

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AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285

(in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui

non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia "adottato

d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"."

Art. 4

Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche

1. Presso il Ministero, e' istituita la Consulta territoriale per

le attivita' cinematografiche, d'ora in avanti indicata "Consulta".

2. La Consulta e' presieduta dal Capo del Dipartimento per lo

spettacolo e lo sport o dal Direttore generale competente

appositamente delegato, ed e' composta dal Presidente del Centro

sperimentale di cinematografia, dal Presidente di Cinecitta' holding

S.p.a., da quattro membri designati dalle associazioni di categoria

maggiormente rappresentative nel settore cinematografico, dei quali

due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative nel

settore dell'esercizio, da tre rappresentanti delle Regioni,

designati dalla Conferenza Stato-Regioni, e da tre rappresentanti

degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-Citta'.

3. La Consulta provvede alla predisposizione di un programma

triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attivita'

culturali, di seguito denominato: "Ministro", contenente:

a) l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche

di intervento per la realizzazione delle opere di cui all'articolo

15, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto;

b) l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree

privilegiate di investimento di cui all'articolo 16, comma 3;

. (4)

4. La Consulta, su richiesta del Ministro, presta attivita' di

consulenza ed elabora indicazioni utili al raggiungimento delle

finalita' di cui all'articolo 1.

5. La Consulta esprime parere sulle richieste di autorizzazione

all'apertura delle multisale di cui all'articolo 22, comma 5. (4)

6. Con successivo decreto ministeriale e' definita l'organizzazione

della Consulta, alle cui spese si provvede nell'ambito degli

stanziamenti ordinari nello stato di previsione del Ministero. La

partecipazione alle sedute e' a titolo gratuito.

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AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285

(in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui

non prevede che l'approvazione ministeriale del programma triennale

avvenga "d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"".

Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 5

del presente articolo.

Art. 5

Riconoscimento della nazionalita' italiana

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente

decreto, le imprese nazionali di produzione presentano all'autorita'

amministrativa competente istanza di riconoscimento della

nazionalita' italiana del film prodotto, corredata della ricevuta del

versamento del contributo per spese istruttorie, secondo le modalita'

indicate con il decreto di cui all'articolo 8, comma 4. Nell'istanza,

il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza

dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalita'

italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali

di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi

dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445.

2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche

del film da prendere in considerazione, sono le seguenti:

a) regista italiano;

b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza

italiani;

d) interpreti principali in maggioranza italiani;

e) interpreti secondari per tre quarti italiani;

f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

g) autore della fotografia cinematografica italiano;

h) montatore italiano;

i) autore della musica italiano;

l) scenografo italiano;

m) costumista italiano;

n) troupe italiana;

o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;

p) utilizzo di industrie tecniche italiane;

q) effettuazione in Italia di almeno il trenta per cento della

spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche

di cui alle lettere n), o), p), nonche' agli oneri sociali.

3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, i cittadini

dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini

italiani.

4. E' riconosciuta la nazionalita' italiana ai film che presentano

le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q),

almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g),

h), almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l),

m), e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere o) e p).

5. Per i requisiti di cui al comma 2, lettere f) ed n), possono

essere concesse deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo

parere della Commissione di cui all'articolo 8, con provvedimento del

Direttore generale competente.

6. Le imprese produttrici sono tenute a presentare al direttore

generale competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di

presentazione della copia campione, apposite istanze di

riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana del film e di

ammissione ai benefici di legge, corredate dei documenti necessari.

Il Direttore generale provvede su tali istanze entro i successivi

novanta giorni. I film che abbiano i requisiti di cui al presente

articolo vengono iscritti, all'atto del provvedimento di

riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti

presso la Direzione generale competente.

7. Agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di programmazione

o del conseguimento di benefici da parte degli esercenti di sale

cinematografiche, sono considerati nazionali i film che hanno

ottenuto il riconoscimento provvisorio di nazionalita' italiana di

cui al comma 1 e sono considerati film di paesi appartenenti alla

Unione europea i film anche coprodotti dai suddetti paesi. In

alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede la

nazionalita' indicata nel nulla osta di programmazione al pubblico.

Art. 6

Coproduzioni

1. In deroga all'articolo 5 e all'articolo 7, comma 2, del presente

decreto, possono essere riconosciuti nazionali i lungometraggi ed i

cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base

a speciali accordi internazionali di reciprocita' e con i requisiti

di cui al presente articolo.

2. Per le coproduzioni con i paesi appartenenti all'Unione europea

non si applica quanto disposto dal comma 3. Sono fatte salve le

previsioni contenute nelle singole convenzioni.

3. La quota di partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi

non appartenenti all'Unione europea non puo' essere inferiore al 20%

del costo del film.

4. La ratifica di accordi internazionali di reciprocita' in materia

di coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga alla quota

di cui al comma 3, deve essere autorizzata con legge.

5. In presenza di accordo internazionale di coproduzione conforme

alla percentuale di cui al comma 3, possono essere concesse deroghe,

con decreto del Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo

8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.

6. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra

imprese italiane e straniere puo' essere autorizzata con decreto del

Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, per singole

iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.

7. Il saldo della quota minoritaria, con eccezione di quanto

previsto dalle singole convenzioni, e' corrisposto entro trenta

giorni dalla data di ricezione dei materiali negativi occorrenti per

la stampa di copie per la distribuzione in Italia, ed in ogni caso

entro centoventi giorni dalla prima uscita in sala del film in uno

dei Paesi coproduttori. L'inadempimento di tale disposizione da parte

del coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, senza

pregiudicare il riconoscimento della nazionalita' italiana del film,

richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coproduttore maggioritario.

8. Il Direttore generale competente provvede al riconoscimento

della coproduzione del film, su istanza dell'impresa di produzione

italiana, presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio della

lavorazione del film.

Art. 7

Riconoscimento dell'interesse culturale

1. Contestualmente all'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, del

presente decreto, le imprese nazionali di produzione possono chiedere

anche il riconoscimento dell'interesse culturale.

2. Per il riconoscimento dell'interesse culturale, i film devono

presentare le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a),

b), c), d), e), f), n), o), p) e q); ed almeno quattro delle

componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere g), h), i), l) ed

m).

3. Per ragioni artistiche o culturali, il Direttore generale

competente puo' concedere deroghe per le componenti di cui

all'articolo 5, comma 2, lettere f), n) ed o), previo parere della

Commissione di cui all'articolo 8.

4. I film cortometraggi devono presentare le componenti di cui

all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i),

fatta salva la possibilita' di deroghe, per ragioni artistiche o

culturali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8.

Art. 8

Commissione per la cinematografia

1. Presso il Ministero e' istituita la Commissione per la

cinematografia, di seguito denominata: "Commissione". La Commissione

e' composta dalle seguenti sottocommissioni:

a) la sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse

culturale, che provvede, con apposite sezioni, al riconoscimento

dell'interesse culturale, in fase progettuale, dei lungometraggi,

delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, ed alla definizione

della quota massima di finanziamento assegnabile, anche in relazione

alla comprovata valenza artistica degli autori, nonche' alla

valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 6;

b) la sottocommissione per la promozione e per i film d'essai.

Essa, suddivisa in apposite sezioni, esprime parere sulle istanze

relative ai contributi di cui all'articolo 19, e ne definisce

l'importo assegnabile; verifica la rispondenza sostanziale dell'opera

realizzata al progetto gia' valutato dalla sottocommissione di cui

alla lettera a), ed i requisiti di cui all'articolo 9, comma 1;

provvede all'individuazione dei film d'essai.

2. Le sottocommissioni svolgono l'attivita' di valutazione secondo

un calendario di sedute suddiviso in due distinti semestri, che si

concludono il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno. La

sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), valuta il

riconoscimento dell'interesse culturale mediante apposita

istruttoria, con audizione del regista e di un rappresentante

dell'impresa di produzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione della qualita' artistica, in relazione ai diversi

generi cinematografici;

b) valutazione della qualita' tecnica del film;

c) coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il

progetto filmico;

d) qualita' dell'apporto artistico del regista e dello

sceneggiatore, nonche' valutazione del trattamento o della

sceneggiatura, con particolare riferimento a quelli riconosciuti di

rilevanza sociale e culturale, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, ed

a quelli destinati alla realizzazione di film per ragazzi ovvero

tratti da opere letterarie.

3. Le sottocommissioni sono presiedute dal Direttore generale

competente, e sono composte da un numero di membri da definirsi con

il decreto ministeriale di cui al comma 4, scelti per due terzi dal

Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano tra esperti altamente qualificati nei vari settori delle

attivita' cinematografiche, anche su indicazione delle associazioni

di categoria maggiormente rappresentative. Partecipano alle sedute

della sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), relative alla

promozione delle attivita' cinematografiche, un rappresentante delle

regioni, un rappresentante delle province ed un rappresentante dei

comuni, designati dalla Conferenza unificata, particolarmente

qualificati in materia di promozione cinematografica. Alle sedute

della medesima sottocommissione, relative alla promozione all'estero,

partecipa un rappresentante del Ministero degli affari esteri.

.

. (4)

4. Con decreto ministeriale sono stabiliti gli indicatori del

criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei relativi valori

percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50% della

valutazione finale, nonche' l'arco temporale di riferimento del

criterio stesso e la composizione e le modalita' di organizzazione e

funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1. (4)

5. Il calendario delle attivita' e gli esiti delle valutazioni

delle sedute della Commissione, corredati di adeguate motivazioni,

sono resi noti mediante forme di pubblicita' definite con il decreto

ministeriale di cui al comma 4.

6. Con la costituzione della Commissione sono soppresse la

Commissione consultiva per il cinema e la Commissione per il credito

cinematografico di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,

n. 650, nonche' la Commissione lungometraggi, cortometraggi e film

per ragazzi, di cui al decreto legislativo 21 novembre 1998, n. 492.

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AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285

(in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui

non prevede che la scelta ministeriale dei membri delle

sottocommissioni avvenga "sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano"".

Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 4

del presente articolo "nella parte in cui non dispone che il decreto

ministeriale ivi previsto sia "adottato d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano", limitatamente alla disciplina

concernente "gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera

d), e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva

non superiore al 50 della valutazione finale, nonche' l'arco

temporale di riferimento del criterio stesso"".

Art. 9

Film ammessi ai benefici

1. Possono essere ammessi ai benefici del presente decreto i film

che presentano qualita' culturali o artistiche o spettacolari, oltre

ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica, e che rispettano il

disposto del comma 3. L'accertamento dei requisiti e' effettuato,

dopo la visione del film, dalla sottocommissione di cui all'articolo

8, comma 1, lettera b), che accerta altresi', per i film riconosciuti

di interesse culturale, la rispondenza sostanziale dell'opera

realizzata al progetto precedentemente valutato. L'accertamento della

mancanza dei requisiti comporta la decadenza dai benefici gia'

concessi.

2. Non sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto i

film prodotti esclusivamente dalle amministrazioni dello Stato e

dagli enti pubblici.

3. Fatte salve le disposizioni contenute nella legge 10 aprile 4.

5. 1962, n. 165, per i film che contengono inquadrature di marchi e

prodotti, comunque coerenti con il contesto narrativo, e' previsto un

idoneo avviso che rende nota la partecipazione delle ditte

produttrici di detti marchi e prodotti ai costi di produzione del

film. Con decreto ministeriale, sentito il Ministero per le attivita'

produttive, sono stabilite le relative modalita' tecniche di

attuazione.

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AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285

(in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui

non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato

"sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"".

Art. 10

Incentivi alla produzione

1. A favore delle imprese di produzione dei film di cui

all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del presente decreto, riconosciuti di

nazionalita' italiana ai sensi dell'articolo 5, e' concesso, su

istanza dell'interessato diretta al Direttore generale competente, a

seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione, un contributo

calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle

imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche,

per la durata massima di diciotto mesi dalla prima proiezione in

pubblico, con l'esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo

ottenuto per l'utilizzo dell'opera. Non sono concessi contributi per

opere che, nel suddetto periodo, abbiano realizzato incassi inferiori

ad un limite minimo fissato con il decreto ministeriale di cui al

comma 3.

2. Il contributo di cui al comma 1 e' destinato prioritariamente

all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione del film e

finanziati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera a), e per il

residuo entra nel patrimonio dell'impresa anche al fine del

reinvestimento, da parte del medesimo beneficiario, nella produzione

di film che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5, secondo le

modalita' indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 4.

3. La misura percentuale del contributo di cui al comma 1 e'

articolata con criterio progressivo in base a scaglioni, per gli

incassi fino ad un ammontare stabilito con il decreto ministeriale di

cui al comma 4. Per gli incassi superiori a tale ammontare, si

applica il medesimo criterio, con la fissazione, da effettuarsi nel

decreto ministeriale di cui al comma 4, di un limite massimo

ammissibile a contributo, determinato in base al costo di produzione

del film, attestato da societa' di certificazione e revisione

legalmente riconosciute.

4. Con decreto ministeriale sono stabiliti il tetto massimo di

risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui

alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al

comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalita' tecniche di

erogazione dei medesimi, i tempi e le modalita' dell'eventuale

reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1,

nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei

contributi erogati. Con il medesimo decreto sono, altresi', definite

la periodicita' di rilevazione degli incassi lordi ai fini della

liquidazione dei contributi di cui al comma 1 ed al comma 5, e la

percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare alla Societa'

italiana degli autori ed editori, di seguito denominata: "SIAE", ai

sensi dell'articolo 11, comma 2, come corrispettivo del servizio di

rilevazione.

5. Per i film di cui al comma 1 e' riconosciuto un ulteriore

contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della

sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, calcolato in

percentuale sulla misura degli incassi, come individuati al medesimo

comma 1. Il contributo e' erogato nella percentuale stabilita con il

decreto ministeriale di cui al comma 4.

6. Il contributo di cui al comma 1 e' revocato nei casi di

violazione delle prescrizioni del decreto ministeriale di cui al

comma 4. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilita', per

i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza del medesimo

soggetto finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello

Stato.

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AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285

(in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del comma 4 del presente articolo "nella parte in cui

non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia "adottato

d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano", limitatamente

alla disciplina concernente "il tetto massimo di risorse finanziarie,

a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile

1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello

di cui al comma 5, le modalita' tecniche di erogazione dei medesimi,

i tempi e le modalita' dell'eventuale reinvestimento nella produzione

del contributo di cui al comma 1, nonche' le modalita' tecniche di

monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati"".

Art. 11

Liquidazione degli incentivi alla produzione

1. Il contributo a favore dell'impresa di produzione, previsto

all'articolo 10 del presente decreto, e' liquidato sugli incassi

lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato,

accertati dalla SIAE e da questa comunicati all'autorita'

amministrativa competente, con una periodicita' almeno trimestrale,

secondo le modalita' tecniche stabilite nel decreto ministeriale di

cui all'articolo 10, comma 4. La liquidazione del contributo e'

subordinata al deposito di una copia negativa del film presso la

Cineteca nazionale.

2. Una percentuale del contributo di cui al comma 1 e' liquidata,

come corrispettivo per il servizio reso, alla SIAE. La misura di

detta percentuale e' definita nel decreto ministeriale di cui

all'articolo 10, comma 4.

3. Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e

della sceneggiatura dei film di cui all'articolo 10, comma 1, e'

liquidato nei termini e con le modalita' di cui al comma 1.

Art. 12

Fondo per la produzione, la distribuzione

l'esercizio e le industrie tecniche

1. E' istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la

distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.

2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie

disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente

decreto:

a) sul fondo speciale di cui all'articolo 27 della legge 4

novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

b) sul fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4

novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

c) sul fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14

agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;

d) sul fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23

luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;

e) sul fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge

14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla

legge 1° marzo 1994, n. 153.

I fondi di cui alle citate leggi n. 1213 del 1965, n. 819 del 1971,

n. 378 del 1980 e n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il

Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:

a) al

degli investimenti promossi dalle imprese

cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con

riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo

di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e

sociale;

b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di

distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni

dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da

quella della ripresa sonora diretta;

c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed

alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle

imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per

la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive,

nonche' per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle

apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di

impianti automatizzati o di nuove tecnologie;

d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o

contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche

cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la

trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di

posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di

post-produzione;

e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori

esigenze del settore delle attivita' cinematografiche, salvo diversa

determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello

spettacolo.

3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27

dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite

annualmente le quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in

relazione alle finalita' di cui al comma 3. (4)

5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' tecniche di

gestione del Fondo di cui al comma 1 e di

, nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio

dell'impiego dei

. (4)

6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di

entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto,

nonche' la percentuale della quota cinema del fondo di cui alla legge

30 aprile 1985, n. 163, destinata alle imprese di produzione e

distribuzione, nella misura residuata all'esito delle domande

valutate secondo il regime transitorio di cui all'articolo 27,

confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo

confluiscono, altresi', le eventuali risorse relative a rientri di

finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2, previo versamento

all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e

delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al

bilancio dello Stato.

7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di

appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o

piu' istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni

vigenti, in base ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di

gestione offerte e della adeguatezza delle strutture

tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio. Le

risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilita'

speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il

funzionamento della quale si applicano le modalita' previste

dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta

affidata fino al 31 dicembre 2006 , alla Banca nazionale del lavoro -

Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.

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AGGIORNAMENTO (4)

La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285

(in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del comma 4 del presente articolo "nella parte in cui

non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia "adottato

d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"".

Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 5

del presente articolo "nella parte in cui non dispone che il decreto

ministeriale ivi previsto sia adottato "sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano"".

Art. 13

Disposizioni per le attivita' di produzione

(( 1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono

concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.

2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, e'

concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12,

comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film,

per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale

di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la

misura di cui al periodo precedente e' elevata fino al 90 per cento.

3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, e'

concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12,

comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo

industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui

all'articolo 12, comma 5.

4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono

stabilite le modalita' con le quali, decorsi cinque anni

dall'erogazione del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non

sia stato interamente restituito, e' attribuita al Ministero per i

beni e le attivita' culturali, per conto dello Stato, o, in

alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena

titolarita' dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica

dell'opera.

5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast

tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato

dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a),

idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei benefici

di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla

predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo

concesso, la sua intera restituzione, nonche' la cancellazione per

cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo

periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi

imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali

rappresentanti dell'impresa esclusa.

6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di

produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo

sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale

o sociale. Il contributo e' revocato in caso di mancata presentazione

del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di

erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei

contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della

somma, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12,

comma 5, e' destinata all'autore della sceneggiatura.

7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalita'

della cultura, designate dal Ministro, provvede all'attribuzione dei

premi di qualita' di cui all'articolo 17)).

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AGGIORNAMENTO (4)

La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285

(in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del comma 9 del presente articolo "nella parte in cui

non dispone che la designazione ministeriale dei componenti della

giuria ivi prevista avvenga "sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano"".

Art. 14

Disposizioni per le attivita' di distribuzione

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma

1, sono concessi alle imprese di distribuzione, iscritte negli

elenchi di cui all'articolo 3, i contributi indicati nei commi 2, 3 e

4. Tali contributi sono erogati solo dopo l'accertata ultimazione del

film e sono destinati a successivi investimenti nella distribuzione

dei film lungometraggi e cortometraggi riconosciuti di interesse

culturale che abbiano fruito dei finanziamenti di cui all'articolo

13, commi 2 e 3.

2. Alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui

all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione in

Italia di film riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi

sono erogati in misura proporzionale al numero di ingressi realizzati

sul territorio nazionale dai film, riconosciuti di interesse

culturale, distribuiti dalla medesima impresa nel corso dell'anno

precedente all'istanza di concessione.

3. Alle imprese di esportazione, iscritte negli elenchi di cui

all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione

all'estero di film riconosciuti di interesse culturale. Detti

contributi sono erogati in misura proporzionale alle cessioni

effettuate ad imprese estere di diritti di sfruttamento economico di

film riconosciuti di interesse culturale, nonche' al numero di

ingressi realizzati all'estero dai medesimi film, secondo gli

indicatori stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12,

comma 5.

4. Le imprese di distribuzione e di esportazione beneficiarie di

contributi per la distribuzione all'estero di film, possono concedere

le liberatorie richieste dal Ministero per gli affari esteri ai fini

della promozione culturale italiana all'estero.

Art. 15

Disposizioni per le attivita' di esercizio

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma

1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 5.

2. Alle imprese di esercizio, iscritte negli elenchi di cui

all'articolo 3, ed ai proprietari di sale cinematografiche, sono

concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di

locazione finanziaria, per tutta la durata dei contratti e comunque

per un periodo non superiore a quindici anni, per le seguente

finalita':

a) realizzazione di nuove sale o ripristino di sale inattive,

anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e

per i servizi connessi ovvero la trasformazione delle sale esistenti,

mediante l'aumento del numero degli schermi, nell'ambito delle aree

geografiche individuate, per ciascuna tipologia di intervento, nel

programma triennale di cui all'articolo 4;

b) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle

sale cinematografiche esistenti;

c) installazione, ristrutturazione e rinnovo delle

apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale

cinematografiche.

3. Il contributo in conto interessi e' concesso nella misura

necessaria a ridurre l'interesse a carico del beneficiario sino alla

percentuale definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo

12, comma 5. Nel medesimo decreto sono, altresi', definiti i costi

massimi ammissibili degli investimenti. La base su cui commisurare il

contributo in conto interessi non puo' comunque essere superiore al

90% del costo dell'investimento. In alternativa, sono concessi, per

gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, nonche' per

la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse,

contributi in conto capitale per costi massimi ammissibili e

percentuali d'intervento da definire con il decreto ministeriale di

cui all'articolo 12, comma 5.

4. A condizione che l'impresa di esercizio o il proprietario di

sale cinematografiche si impegni, con apposito atto d'obbligo, a

programmare una quota percentuale, da definire nel decreto

ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, di film riconosciuti di

nazionalita' italiana o di paesi appartenenti all'Unione europea,

l'interesse a carico del beneficiario e' ulteriormente ridotto, nella

misura prevista dal medesimo decreto ministeriale, per gli interventi

riferiti a:

a) sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano

sprovvisti, con particolare attenzione ai centri cittadini con

popolazione non superiore a diecimila abitanti e a quelli che

confinano con comuni anch'essi privi di sale;

b) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate

nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a

ventimila abitanti.

5. Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, ed

alla stessa condizione, unitamente al contributo in conto interessi,

sono inoltre concessi contributi in conto capitale, per costi massimi

ammissibili dei relativi investimenti definiti con il decreto

ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

Art. 16

Disposizioni per le attivita' delle industrie tecniche

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma

1, sono concessi i contributi indicati nel comma 2.

2. Alle industrie tecniche cinematografiche, iscritte negli elenchi

di cui all'articolo 3, sono concessi mutui decennali a tasso

agevolato o contributi sugli interessi per investimenti destinati

alle finalita' di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d), del

presente decreto.

3. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5,

sono definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti, in

relazione anche al numero degli addetti ed alla appartenenza delle

industrie tecniche alle aree privilegiate di investimento individuate

dal programma triennale di cui all'articolo 4.

Art. 17

Premi di qualita'

1. A valere sul fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,

sono attribuiti, previa valutazione della giuria di cui all'articolo

13,

, i premi di qualita' di cui al comma 3.

2. Entro quindici giorni dalla data di presentazione della copia

campione, l'impresa di produzione iscritta agli elenchi di cui

all'articolo 3 puo' presentare istanza al Direttore generale

competente, per il rilascio dell'attestato di qualita' dei

lungometraggi realizzati.

3. Ai lungometraggi riconosciuti di nazionalita' italiana, ai quali

sia stato rilasciato l'attestato di qualita' previsto dal comma 2, ed

effettivamente programmati nelle sale cinematografiche, sono

assegnati premi il cui ammontare e' fissato annualmente con decreto

del Ministro.

4. Con decreto ministeriale sono stabilite le quote percentuali di

ripartizione del premio di cui al comma 3 tra i seguenti soggetti:

impresa di produzione; regista; autore del soggetto; autore della

sceneggiatura; autore del commento musicale; autore della fotografia

cinematografica; autore della scenografia; autore del montaggio. (4)

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AGGIORNAMENTO (4)

La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285

(in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del comma 4 del presente articolo "nella parte in cui

non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia "adottato

d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"".

Art. 18

Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica

1. Per circolo di cultura cinematografica si intende l'associazione

senza scopo di lucro, costituita anche con atto privato registrato,

che svolge attivita' di cultura cinematografica attraverso

proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.

2. Per associazione nazionale di cultura cinematografica si intende

l'associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico,

diffusa e operativa in cinque regioni, con attivita' perdurante da

almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura

cinematografica ed organismi specializzati.

3. Ai fini del presente decreto, il Direttore generale competente

provvede al riconoscimento delle associazioni nazionali di cultura

cinematografica e, triennalmente, all'accertamento della sussistenza

dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

4. Le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi,

nell'ambito delle loro attivita', anche della riproduzione

visivo-sonora da supporti video, ottici, elettronici, magnetici e

digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad

evitare qualunque azione di sfruttamento illegale.

5. Alle associazioni nazionali di cui al comma 2 viene concesso un

contributo annuo, da prelevare sulle risorse di cui all'articolo 19,

commisurato alla struttura organizzativa dell'associazione, nonche'

all'attivita' svolta dalla stessa nell'anno precedente, secondo

modalita' tecniche definite con il decreto ministeriale di cui

all'articolo 19, comma 3.

6. Le associazioni nazionali ed i circoli ad esse aderenti possono

assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale

cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle

provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a

favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.

Art. 19

Promozione delle attivita' cinematografiche

1. Le risorse finanziarie disponibili ed esistenti, alla data di

entrata in vigore del presente decreto, sul fondo di cui all'articolo

45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni,

sono destinate alla promozione delle attivita' cinematografiche. Il

fondo di cui al citato articolo 45 e' contestualmente soppresso. Il

Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite le

modalita' tecniche di gestione delle risorse di cui al comma 1 e di

monitoraggio circa l'impiego delle stesse.

3. Il Direttore generale competente delibera, nell'ambito del

programma triennale di cui all'articolo 4 e sulla base degli

obiettivi definiti annualmente dal Ministro, l'erogazione dei

contributi, acquisito il parere della Commissione, per le seguenti

attivita':

a) sviluppo di progetti, promossi da associazioni senza scopo di

lucro e fondazioni che contribuiscono a sostenere iniziative per le

programmazioni stagionali e per la codistribuzione di film;

b) concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e

manifestazioni in Italia ed all'estero, anche a carattere non

permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza

scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni

culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul

piano artistico, culturale e tecnico;

c) concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle

sale delle comunita' ecclesiali o religiose, tenendo conto della

qualita' della programmazione complessiva di film riconosciuti di

nazionalita' italiana;

d) conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale ed

internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati

senza scopo di lucro, con obbligo, a carico di questi ultimi, di

fruizione collettiva dell'opera filmica, con modalita' da definirsi

in via convenzionale;

e) realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare

rilevanza internazionale e di festival e rassegne di interesse

nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di

soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro;

f) pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a

carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di

interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonche'

organizzazione di corsi di cultura cinematografica.

4. Per le iniziative a carattere permanente, indicate alle lettere

a), b), e) ed f) del comma 3, l'entita' delle risorse assegnate e'

commisurata alla stabilita' ed all'efficacia dell'iniziativa nei

cinque anni precedenti.

5. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono definiti i

criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale

delle comunita' ecclesiali o religiose.

6. Le regioni, le province e i comuni possono attivare specifiche

iniziative di sostegno alle produzioni cinematografiche che vengono

realizzate nei territori di propria competenza.

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AGGIORNAMENTO (4)

La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285

(in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui

non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato

"sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"".

Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3

del presente articolo "nella parte in cui non dispone che il Ministro

definisca annualmente gli obiettivi ivi previsti "d'intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano"".

Ha infine dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 5

del presente articolo "nella parte in cui non dispone che il decreto

ministeriale ivi previsto sia "adottato d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano"".

Art. 20

Denuncia di inizio lavorazione del film

1. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui al presente

decreto, le imprese di produzione denunciano al Direttore generale

competente l'inizio di lavorazione del film, almeno un giorno prima

dell'inizio delle riprese, a pena di decadenza, presentando, nel

contempo, il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura, il piano di

finanziamento, il piano di lavorazione, nonche' ogni altro elemento

per l'accertamento della nazionalita' di cui all'articolo 5. Tale

previsione non si applica per i finanziamenti di cui all'articolo 13,

.

2. Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale

devono essere indicati, oltre alla impresa di produzione, anche il

regista, gli autori del soggetto, del trattamento, della

sceneggiatura, del commento musicale, l'autore della fotografia

cinematografica, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio,

e' trasmessa dalla Direzione generale competente alla SIAE per

l'iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per

gli effetti delle vigenti norme in materia.

3. I testi dei soggetti e delle sceneggiature di cui al comma 1, e

tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, anche

su supporto informatico, sono conservati presso la Cineteca

nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film

riconosciuti di nazionalita' italiana in base alle leggi precedenti.

Art. 21

Adempimenti tecnici

1. Per la determinazione della durata del film, ai fini

dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, si considera

il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia di inizio

lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e

finali quando non siano girati su scena.

2. Il materiale scenico di repertorio puo' essere utilizzato

purche' tale impiego non sia in alcun caso superiore al dieci per

cento della durata del film, tranne che il film medesimo risponda, a

giudizio della Commissione, a particolari requisiti di carattere

storico e culturale.

3. Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive

di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi che

non riconoscano in reciprocita' all'Italia la facolta' di inviare

copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti

in accordi internazionali.

4. Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei

film nazionali devono essere effettuati in Italia o in un paese

dell'Unione europea. Il Direttore generale competente puo' consentire

deroghe ove siano necessari sistemi speciali per i quali manchi in

Italia o in un paese dell'Unione europea la necessaria attrezzatura,

o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali

di reciprocita'.

Art. 22

Apertura di sale cinematografiche

1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalita' di

autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di

immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonche' alla

ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene gia' in attivita',

anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle

diverse tipologie di strutture cinematografiche, secondo i seguenti

principi fondamentali:

a) rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel

territorio provinciale;

b) ubicazione delle sale e arene, anche in rapporto a quelle

operanti nei comuni limitrofi;

c) livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature;

d) esigenza di assicurare la priorita' ai trasferimenti di sale e

arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende:

a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno

schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;

b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a)

destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche

alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare

mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e

comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi

meccanismi ed attrezzature;

c) per multisala, l'insieme di due o piu' sale cinematografiche

adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile

sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;

d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente

nel periodo stagionale individuato dalle singole regioni, allestito

su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni

cinematografiche o videografiche.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141,

141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di

igiene e sicurezza.

4. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3,

comma 1, le imprese di esercizio devono comunicare al Ministero il

rilascio delle autorizzazioni relative alle singole sale

cinematografiche, nonche' gli eventuali periodi di sospensione

dell'esercizio per periodi superiori a sei mesi.

5. L'autorizzazione all'apertura di multisale con un numero di

posti superiori a milleottocento e' rilasciata dal Direttore generale

competente, previo parere conforme della Consulta.

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AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285

(in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del comma 5 del presente articolo.

Art. 23

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2010, N. 64,CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2010, N. 100))

Art. 24

Cineteca nazionale

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto,

l'impresa di produzione, ad ultimazione del film, salvi gli oneri di

cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, deposita presso la

Cineteca nazionale una copia positiva nuova conforme al negativo del

film, che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche. Il

mancato deposito rende priva di efficacia l'iscrizione gia' eseguita

ai sensi dell'articolo 23.

2. Per i film riconosciuti di interesse culturale, l'impresa di

produzione consegna alla Cineteca nazionale una copia negativa del

film. La mancata consegna rende priva di efficacia l'iscrizione gia'

eseguita ai sensi dell'articolo 23.

3. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate

direttamente o in collaborazione con i circoli di cultura

cinematografica o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre

anni dall'avvenuta consegna, ed al di fuori di ogni finalita' di

lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui ai commi 1

e 2 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto

previsto dall'articolo 10, comma 2, e dagli articoli 46 e 46-bis

della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

4. La Direzione generale competente puo' avvalersi della copia

acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 3, per

proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed

internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalita'

commerciali.

5. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale e' di pubblico

interesse.

Art. 25

Agevolazioni fiscali e finanziarie

1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita

totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film

previsti dal presente decreto, i contratti di distribuzione,

noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei

film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno

dei proventi, dei contributi e dei premi di cui al presente decreto,

gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o

in pegno, nonche' quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione

delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresi' soggetti

ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e

delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui

all'articolo 18, con esclusione della acquisizione in proprieta' dei

beni immobili.

2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi

del presente decreto ed a tutti gli atti e contratti relativi alle

operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed

estinzione, nonche' alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque

prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive

modificazioni.

3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione

dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito

imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura

cinematografica di cui all'articolo 18, a condizione che siano da

ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1,

lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo

III dello stesso testo unico.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9

dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito

in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e

successive modificazioni.

Art. 26

Operazioni di concentrazione

1. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n.

287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della

medesima legge debbono essere preventivamente comunicate

all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui

all'articolo 10 della legge stessa qualora attraverso la

concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o

indirettamente, anche in una sola delle dodici citta' capozona della

distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova,

Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una

quota di mercato superiore al 25% del fatturato della distribuzione

cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale

cinematografiche ivi in attivita'.

2. L'autorita' destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma

1 opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge 10

ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio del proprio potere

discrezionale, i casi nei quali l'operazione comunicatale sia da

vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in modo

sostanziale e durevole la concorrenza nel settore.

Art. 27

Disposizioni transitorie

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

2. Alle istanze per l'erogazione degli incentivi alla produzione

presentate ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n.

1213, e successive modificazioni, si applica la disciplina risultante

dalla medesima normativa e dal decreto ministeriale 2 novembre 1999,

n. 531, qualora la prima uscita in sala sia antecedente alla data di

entrata in vigore del presente decreto.

3. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate

direttamente o in collaborazione con i circoli di cultura

cinematografica o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre

anni dall'avvenuta consegna, ed al di fuori di ogni finalita' di

lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui ai commi 1

e 2 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto

previsto dall'articolo 10, comma 2, e dagli articoli 46 e 46-bis

della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

4. La normativa vigente in materia di apertura sale di cui alla

legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e di cui

al decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 391, rimane in vigore

nelle regioni nelle quali non siano state emanate le leggi di cui al

primo comma dell'articolo 22 del presente decreto e fino alla data di

entrata in vigore delle stesse.

5. Le istanze per l'erogazione dei contributi a favore delle

imprese di esercizio presentate prima della data di entrata in vigore

del presente decreto, a valere sul fondo di cui all'articolo 27 della

legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e sul

fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive

modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e secondo il

decreto ministeriale 17 ottobre 2000 n. 390, se corredate da atto

notorio attestante contratto di acquisto, locazione, programmazione o

gestione e di parere favorevole della commissione provinciale di

vigilanza, ovvero di concessione edilizia. In assenza di tale

documentazione, le istanze decadono e possono essere nuovamente

presentate secondo la disciplina di cui all'articolo 15 del presente

decreto.

6. Le istanze per la concessione dei premi di qualita' presentate

ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213,

e successive modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e

secondo il decreto ministeriale 3 settembre 1998, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1998, n. 222, qualora l'effettiva

programmazione nelle sale sia iniziata entro il 31 dicembre 2003.

7. Le istanze per la concessione di contributi a favore delle

imprese di distribuzione e delle industrie tecniche sono disciplinate

dalla normativa in vigore all'atto della presentazione delle

medesime.

8. I decreti ministeriali previsti nel presente decreto legislativo

sono adottati entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Art. 28

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge 26 luglio 1949, n. 448, e successive modificazioni;

b) la legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni;

c) la legge 31 luglio 1956, n. 897, e successive modificazioni;

d) la legge 2 dicembre 1961, n. 1330, e successive modificazioni;

e) la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni,

salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto;

f) la legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;

g) la legge 21 giugno 1975, n. 287, e successive modificazioni;

h) la legge 20 gennaio 1978, n. 25, e successive modificazioni;

i) la legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;

l) la legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente al comma 199

dell'articolo 2.

2. Sono, altresi', abrogate le norme, o parti di norma,

incompatibili o in contrasto con quelle del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 22 gennaio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Urbani, Ministro per i beni e le

attivita' culturali

La Loggia, Ministro per gli affari

regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

((4))((c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle

attivita' cinematografiche di cui all'articolo 19, comma 3 ))((PERIODO

ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 89))(( Il

trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni

grava sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile

1985, n. 163))((4))((4))((sostegno))((erogazione dei

contributi))((contributi concessi))(( (Disposizioni per le attivita' di

produzione). ))(( 1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1,

sono

concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.

2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, e'

concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12,

comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film,

per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale

di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la

misura di cui al periodo precedente e' elevata fino al 90 per cento.

3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, e'

concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12,

comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo

industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui

all'articolo 12, comma 5.

4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono

stabilite le modalita' con le quali, decorsi cinque anni

dall'erogazione del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non

sia stato interamente restituito, e' attribuita al Ministero per i

beni e le attivita' culturali, per conto dello Stato, o, in

alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena

titolarita' dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica

dell'opera.

5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast

tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato

dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a),

idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei benefici

di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla

predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo

concesso, la sua intera restituzione, nonche' la cancellazione per

cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo

periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi

imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali

rappresentanti dell'impresa esclusa.

6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di

produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo

sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale

o sociale. Il contributo e' revocato in caso di mancata presentazione

del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di

erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei

contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della

somma, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12,

comma 5, e' destinata all'autore della sceneggiatura.

7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalita'

della cultura, designate dal Ministro, provvede all'attribuzione dei

premi di qualita' di cui all'articolo 17))((comma 7))((4))((4))((4))((comma

6))((4))((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2010, N. 64,CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2010, N. 100))((3. Le istanze

per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle

imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui

all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n.

1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina

risultante dilla medesima normativa e dai relativi decreti di

attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del

presente decreto, esse abbiano gia' ottenuto il riconoscimento

dell'interesse culturale nazionale e relativamente ad esse sia stato

depositato presso la competente direzione generale il risultato

dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario

di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri in data 24 marzo 1994, concernente 'Norme di

attuazione del decretolegge 14 gennaio 1994, n. 26, recante:

Interventi urgenti in favore del cinema', pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti

filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,

abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale

e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e

del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi

del presente decreto. Ai relativi progetti filmici e' riconosciuto,

con priorita' di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito

positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse

culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai

criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo

articolo 8))((non hanno natura regolamentare e))


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