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Законодательный декрет № 685 от 16.11.1994 г. «О применении Директивы 92/100/СЕЕ Совета ЕЭС от 19.11.1992 г., касающейся права проката и некоторых смежных прав в области интеллектуальной собственности», Италия

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Подробности Подробности Год версии 1994 Даты вступление в силу: 31 декабря 1994 г. Промульгация: 16 ноября 1994 г. Тип текста Имплементационные правила/положения Предмет Авторское право и смежные права Предмет (вторичный) Регулирующие органы в области ИС

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Основной текст(-ы) Смежный текст(ы)
Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Итальянский Decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685 recante attuazione della direttiva 92/100/CEE del Consiglio del 19 novembre 1992 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale        

DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 1994, n. 685

Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprieta' intellettuale.

Entrata in vigore del decreto: 31/12/1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 e 12 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 92/100/CEE del Consiglio del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprieta' intellettuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

    1. L'art. 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
    2. "Art. 17. 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, l'opera o gli esemplari di essa e comprende, altresi', il diritto esclusivo di introdurre, a fini di distribuzione, nel territorio degli Stati dell'Unione europea le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
  1. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.".

Art. 2.

    1. Dopo l'art. 18 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
    2. "Art. 18bis. 1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
  1. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
  2. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.
  3. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.
  4. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive

o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario e' nullo.

6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o

disegni di edifici e ad opere di arte applicata.". Art. 3.

1. Il n. 2) del primo comma dell'art. 61 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

"2) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito, nonche' il potere esclusivo di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dell'opera cosi' adattata o registrata;".

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'art. 61 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

"La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione.".

Art. 5.

1. L'art. 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

"Art. 69. 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non e' soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non e' dovuta alcuna remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:

a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;

b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione.".

Art. 6.

1. La rubrica del capo I del titolo II della legge 22 aprile 1941,

n. 633, e' sostituita dalla seguente: "DIRITTI RELATIVI ALLA PRODUZIONE

DI DISCHI FONOGRAFICI E DI APPARECCHI ANALOGHI"
Art. 7.

    1. L'art. 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
    2. "Art. 72. 1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I della presente legge, il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono, di riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione, detto disco o apparecchio di sua produzione e di distribuirlo. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio dell'Unione europea, se non nel caso di prima vendita del fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro.
  1. Il produttore di fonogrammi ha altresi' il diritto esclusivo di noleggiare e dare in prestito, nonche' di autorizzare il noleggio ed il prestito dei fonogrammi prodotti. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma dei fonogrammi.".

Art. 8.

1. Il primo comma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974, n. 490, e' sostituito dal seguente:

"Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, nonche' gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta in tali supporti, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o dell'apparecchio analogo a mezzo della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.".

Art. 9.

1. Dopo l'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:

"Art. 73bis . 1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 e' effettuata a scopo non di lucro.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso e'

determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.". Art. 10.

1. Dopo il capo I del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:

"Capo Ibis DIRITTI DEI PRODUTTORI DI OPERE CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE O SEQUENZE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO

Art. 78bis. 1. Il produttore di opere cinematografiche o audivisive o sequenze di immagini in movimento e' titolare del potere esclusivo:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli originali e delle copie delle sue realizzazioni;

b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni; il diritto di distribuzione non si esaurisce in ambito territoriale comunitario se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato dell'Unione europea;

c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.

2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono soltanto trascorsi venti anni dalla fine dell'anno solare in cui e' stata effettuata la fissazione.".

Art. 11.

1. Il capo II del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: "Capo II DIRITTI RELATIVI ALL'EMISSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA

Art. 79. 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi, dei produttori di opere cinematograficheo audiovisive o sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attivita' di emissione radiofonica o televisiva hanno il potere esclusivo:

a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;

b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni delle proprie emissioni;

c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonche' la loro comunicazione al pubblico se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;

d) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni: questo potere non si esaurisce nell'ambito territoriale dell'Unione europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro.

  1. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresi' il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni: per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
  2. L'espressione 'radiodiffusione' ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.
  3. L'espressione 'su filo o via etere' include le emissioni via cavo e via satellite.
  4. La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di venti anni dalla fine dell'anno solare in cui e' stata effettuata la prima diffusione di una emissione.".

Art. 12.

1. La rubrica del capo III del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituita dalla seguente: "DIRITTI DEGLI ARTISTI INTERPRETI

E DEGLI ARTISTI ESECUTORI"
Art. 13.

    1. L'art. 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
    2. "Art. 80. 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.
  1. Gli artisti interpreti e esecutori hanno, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il potere esclusivo di:

a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;

b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della fissazione delle loro prestazioni artistiche;

c) autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, delle loro prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva o siano gia' oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un disco fonografico o in un altro apparecchio analogo, qualora sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto agli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73bis;

d) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio dell'Unione europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;

e) autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario e' nullo.".

Art. 14.

1. Agli articoli 81, 82 e 83 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: "artisti attori o interpreti" sono sostituite dalle seguenti: "artisti interpreti".

Art. 15.

1. L'art. 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

"Art. 84. 1. Salva diversa volonta' delle parti, si presume che gli artisti interpreti e esecutori abbiano ceduto il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, salvo il diritto all'equa remunerazione di cui all'art. 18bis, comma 5, della presente legge.

2. Salva diversa volonta' delle parti, si presume che gli artisti interpreti e gli artisti esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione e distribuzione contestualmente alla stipula di un contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audivisiva o sequenza di immagini in movimento.

3. L'equa remunerazione di cui al comma 1 e' determinata secondo

le norme del regolamento.". Art. 16.

1. L'art. 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

"Art. 85. 1. I diritti di cui al presente capo durano venti anni a partire dalla fine dell'anno solare in cui hanno avuto luogo l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione.".

Art. 17.

1. Dopo l'art. 171bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:

"Art. 171ter. 1. E' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni chiunque:

a) abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento;

b) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera a);

c) vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione.

  1. La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire un milione se il fatto e' di rilevante gravita'.
  2. La condanna per i reati previsti ai commi 1 e 2 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani ed in uno o piu' periodici specializzati.".

Art. 18.

1. Dopo l'art. 171ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:

"Art. 171quater. 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:

a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;

b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80.". Art. 19.

1. Al primo comma dell'art. 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633,

la parola: "precedente" e' sostituita da: "171". Art. 20.

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1981, n. 406, la legge 20 luglio 1985, n. 400, e l'art. 2 del decretolegge 26 gennaio 1987,

n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.

121, sono abrogati. Art. 21.

1. Le disposizioni del presente decreto relative al diritto di noleggio e al diritto di prestito, nonche' al potere di autorizzare a noleggiare o a dare in prestito, non si applicano ad altre forme di cessione di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento ai fini della loro proiezione in pubblico, radiodiffusione, messa a disposizione a scopo di consultazione sul posto o alla cessione di opere o di esemplari di opere a fini di esposizione; il prestito non comprende la messa a disposizione tra istituzioni aperte al pubblico. Tali utilizzazioni restano disciplinate dalle disposizioni della legge 22 aprile 1941,

n. 633, in quanto applicabili. Art. 22.

  1. I rapporti sorti da contratti stipulati anteriormente alla data del 1 luglio 1994 e le utilizzazioni fatte anteriormente alla stessa data sono regolate dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. In deroga al comma 1, in relazione a contratti di cessione del diritto di noleggio conclusi anteriormente al 1 luglio 1994, agli autori e agli artisti esecutori e interpreti che ne facciano richiesta anteriormente al 1 gennaio 1997 spetta il diritto ad un'equa remunerazione. In caso di mancato accordo tra le parti la remunerazione e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, resa in adunanza generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 novembre 1994

SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri COMINO, Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea MARTINO, Ministro degli affari esteri BIONDI, Ministro di grazia e giustizia DINI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: BIONDI


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