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Министерский декрет от 30.12.2009 г. «Об определении вознаграждения за репродуцирование для личного пользования фонограмм и видеозаписей», Италия

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Последняя редакция на WIPO Lex
Подробности Подробности Год версии 2009 Даты вступление в силу: 14 января 2010 г. Издано: 30 декабря 2009 г. Тип текста Имплементационные правила/положения Предмет Авторское право и смежные права

Имеющиеся тексты

Основной текст(-ы) Смежный текст(ы)
Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Итальянский Decreto Ministeriale del 30 Dicembre 2009, Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi        

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VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo Il della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 Novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, in materia di Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; VISTI, in particolare, gli articoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

SENTITO, ai sensi dell'articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941,n. 633, il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, che ha reso il proprio parere in merito nell'Adunanza generale del 15 ottobre 2009;

SENTITE, ai sensi dell'articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in data lO dicembre 2009, le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti nonché quelle dei titolari dei diritti e dei consumatori;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio legislativo, qUI richiamata "per relationem" e che fa parte integrante del presente decreto;

RITENUTO di dover determinare il compenso per la riproduzione privata ad uso personale tenendo conto di quanto rappresentato dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, dalle associazioni di categoria dei titolari dei diritti e dalla SIAE, dalle associazioni di categoria dei produttori di supporti ed apparecchi, dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, al fine di addivenire ad un equo contemperamento di tutti gli interessi coinvolti;

CONSIDERATA la necessità di tener conto, ai fini della determinazione del compenso per la riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e videogrammi, della rapida evoluzione tecnologica;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di monitorare le dinamiche reali del mercato dei supporti e degli apparecchi interessati dal prelievo per cd. "copia privata", ai sensi degli articoli 71-sexies e seguenti della legge n. 633/1941, nonché l'opportunità di proporre l'istituzione, a tal fine, di un tavolo di lavoro tecnico, le

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cui analisi e proposte potranno essere valutate ai fini dell'aggiornamento del presente decreto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 71-septies, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, detto compenso per "copia privata" è costituito: a) per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore; b) per gli apparecchi polifunzionali, da una quota calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio; c) per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti;

RILEVATA l'importanza che, nello sviluppo tecnologico, hanno assunto le così dette "memorie", ormai presenti, di fatto, in qualsiasi apparato, ciò che ha reso necessario effettuare una significativa distinzione legata al tipo di dispositivo che le ospita e che ne determina sostanzialmente l'utilizzo concreto ed effettivo al fine di eseguire la registrazione di fonogrammi e di videogrammi;

TENUTO CONTO dell'incidenza delle misure tecnologiche di protezione di cui all'articolo 102-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633 e della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica;

DECRETA:

Art. 1

1. Nell'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto, è stabilita la determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, ai sensi dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.

Del presente decreto verrà data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali e della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE).

Roma, �: O DIC, 2009 IL MINISTRO

(.

Allegato Tecnico

Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell' articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941,

n.633.

Articolo 1 (Definizioni)-

1. Ai fini della corresponsione del compenso di cui all'articolo 71-septies della

legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, si intende per:

a) apparecchio monofunzionale o dedicato: dispositivo esclusivamente

destinato alla funzione di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o

videogrammi;

b) apparecchio polifunzionale: dispositivo con funzioni ulteriori rispetto a

quella di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi;

c) distributore: chiunque distribuisca, sia all'ingrosso che al dettaglio, In

territorio italiano, apparecchi, supporti o memorie assoggettate al

compenso per copia privata;

d) fabbricante: chiunque produca in territorio italiano apparecchi, supporti o

memorie assoggettati al compenso di copIa privata, anche se

commercializzati con marchi di terzi;

e) importatore: chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi,

supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata, quale che

sia il paese di provenienza degli apparecchi, supporti o memorie stesse. In

caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti

all'estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua

la vendita o offre la disponibilità del prodotto;

f) supporto: supporto ottico, magnetico o digitale, idoneo alla registrazione di

fonogrammi o videogrammi, ivi incluse le memorie o hard disk. Si intende

per memoria o hard disk qualsiasi dispositivo fisso o trasferibile che

consenta la registrazione, la conservazione e la rilettura dei dati. Per

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memorie fisse si intendono quelle stabilmente residenti in uno dei

dispositivi previsti all'articolo 2 lettere r), s), t), u), v), w), x) del presente

Allegato. Per memorie trasferibili si intendono quelle previste all'articolo 2

lettere o), p),q) del presente Allegato.

Articolo 2 - (Misure del compenso per copia privata)

1. Il compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è fissato, fino all'aggiornamento delle presenti disposizioni, nelle seguenti misure:

a) Supporti audio analogici: € 0,23 per ogni ora di registrazione. Il compenso è

aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;

b) Supporti audio digitali dedicati quali minidisc, CD-R Audio: € 0,22 per ogni ora di

registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata

superiore;

c) Supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi, quali CD-R

dati: € 0, 15 ogni 700 Mb. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i

supporti di capacità superiore;

d) Supporti audio digitali dedicati riscrivibili quali CD-RW Audio: € 0,22 per ogni ora

di registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di

durata superiore;

e) Supporti digitali non dedicati riscrivibili, idonei alla registrazione di fonogrammi

quali CD-RW: € 0, 15 ogni 700 Mb. Il compenso è aumentato proporzionalmente

per i supporti di capacità superiore;

n Supporti video analogici: € 0,29 per ogni ora di registrazione. Il compenso è

aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;

g) Supporti video digitali dedicati quali: DVHS € 0,29 per ogni ora di registrazione. Il

compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;

h) Supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi e

videogrammi, quali: DVD RAM, DVD DUAL LAYER, DVD-R, DVD+R: € 0,41 ogni

4.7 Gb. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di capacità

superiore;

2

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i) Supporti digitali non dedicati riscrivibili, idonei alla registrazione di fonogrammi e

videogrammi quali DVD RAM, DUAL LAYER, DVD-RW, DVD+RW: € 0,41 ogni 4,7

Gb. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di capacità

superiore;

j) Supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di contenuti audio e video

quali Blu Ray: € 0,41 ogni 25 Gb. Il compenso è aumentato proporzionalmente per

i supporti di capacità superiore;

k) Supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di contenuti audio e video

quali HD-DVD: € 0,25 ogni 15 Gb. I1 compenso è aumentato proporzionalmente per

supporti di capacità superiore;

l)Supporti digitali non dedicati riscrivibili, idonei alla registrazione di contenuti audio

e video quali Blu-Ray RW: € 0,41 ogni 25 Gb. I1 compenso è aumentato

proporzionalmente per i supporti di capacità superiore;

m)Supporti digitali non dedicati riscrivibili, idonei alla registrazione di contenuti

audio e video quali HD-DVD RW: € 0,25 ogni 15 Gb. Il compenso è aumentato

proporzionalmente per i supporti di capacità superiore;

n)Apparecchi idonei alla registrazione analogica o digitale, audio e video e

masterizzatori di supporti: 5% del prezzo indicato dal soggetto obbligato nella

documentazione fiscale; per i masterizzatori inseriti in apparecchi polifunzionali: 5%

del prezzo commerciale di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti;

n bis) Apparecchi polifunzionali idonei alla registrazione analogica o digitale audio e

video con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione: 5% del prezzo

commerciale di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della

componente interna destinata alla registrazione;

3

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o)Memorie trasferibili o removibili:

Compenso per Gigabyte Capacità

€ 0,00 da O fino a 32 Mb

€ 0,05 da>32 Mb fino a <5 Gb

€ 0,03 5 Gb e oltre

Nei tre anni di vigenza delle presenti disposizioni è fissato un compenso di copia

privata massimo applicabile per ciascuna unità di:

€ 3,00 per il primo e secondo anno;

€ 5,00 per il terzo anno;

p) Chiavette USB/USB Stick:

Compenso per Gigabyte Capacità

€ 0,00 da O fino a 256 Mb

€ 0,10 da>256 Mb fino a <4 Gb

€ 0,09 4 Gb e oltre

Nei tre anni di vigenza delle presenti disposizioni è fissato un compenso di copia

privata massimo applicabile per ciascuna unità di:

€ 7,00 per il primo e secondo anno;

€ 9,00 per il terzo anno,

4

1 1 400

q) Hard Disk esterno:

Compenso per Gigabyte Capacità

€ 0,02 fino a <400 Gb

€ 0,01 400 Gb e oltre

Nei tre anni di vigenza delle presenti disposizioni è fissato un compenso di copia

privata massimo applicabile per ciascuna unità di:

€ 12,00 per il primo e secondo anno;

€ 20,00 per il terzo anno;

r) Memoria o Hard Disk integrato in un apparecchio multimediale audio e video

portatile o altri dispositivi analoghi:

A partire dal secondo anno di vigenza delle presenti disposizioni:

€ 32,20 Gb e oltre

5

Compenso Per Categoria Capacità

€ 3,22 fmo a l Gb

€ 3,86 da > lGb fino a 5 Gb

€ 4,51 da >5 Gb fino a lO Gb

€ 5,15 da >10 Gb fino a 20 Gb

€ 6,44 da >20 Gb fino a 40 Gb

€ 9,66 da >40 Gb fino a 80 Gb

€ 12,88 da >80 Gb fino a 120 Gb

€ 16,10 da >120 Gb fino a 160 Gb

€ 22,54 da >160 Gb fino a 250 Gb

€ 28,98 >250 Gb e oltre

1 1 20

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Dopo il secondo anno di vigenza delle presenti disposizioni per le Memorie o Hard

Disk aventi capacità oltre i 500 Gb, il compenso di € 32,20 è incrementato di €

2,76 ogni 200 Ob ulteriori;

s) Memoria o Hard Disk integrato m un lettore portatile Mp3 e analoghi o altro

apparecchio Hi-Fi:

Compenso per categoria Capacità

€ 0,64 fino a 128 Mb

€ 2,21 da >128 Mb fino a 512 Mb

€ 3,22 da >512 Mb fmo a 1 Gb

€ 5,15 da >lGb fino a 5 Ob

€ 6,44 da >5 Gb fino a lO Ob

€ 7,73 da >lO Ob a 15 Gb

€ 9,66 >15 Gb e oltre

A partire dal secondo anno di vigenza delle presenti disposizioni:

€ 12,88 Gb e oltre

Dopo il secondo anno di vigenza delle presenti disposizioni per le Memorie o Hard

Disk aventi capacità oltre i 30 Gb, il compenso di € 12,88 è incrementato di € 2,76

ogni lO Gb ulteriori;

t) Hard Disk esterno multimediale con uscita audio/video per la riproduzione dei

contenuti su un apparecchio TV o Hi-Fi:

6

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I 1 400

a i !geni e /ivtk; �//auat2 Compenso per Categoria Capacità

€ 4,51 fino a 80 Gb

€ 6,44 da >80 Gb fino a 120 Gb

€ 7,73 da >120 Gb fino a 160 Gb

€ 10,42 da >160 Gb fino a 250 Gb

€ 12,88 >250 Gb e oltre

A partire dal secondo anno di vigenza delle presenti disposizioni:

€ 14,81 Gb e oltre

Dopo il secondo anno di vigenza delle presenti disposizioni per gli Hard Disk aventi

capacità oltre i 500 Gb, il compenso di € 14,81 è incrementato di € 1,84 ogni 200 Gb

ulteriori;

u) Hard Disk esterno multimediale con entrata audio/video per la registrazione di

contenuti e uscite per la riproduzione dei contenuti su un apparecchio TV o HiFi:

7

Compenso per Categoria Capacità

€ 3,22 fino a 1 Gb

€ 3,86 da >1Gb fino a 5 Gb

€ 4,51 da >5 Gb fino a lO Gb

€ 5,15 da >10 Gb fino a 20 Gb

€ 6,44 da >20 Gb fino a 40 Ob

€ 9,66 da >40 Gb fino a 80 Gb

€ 12,88 da >80 Ob fino a 120 Ob

€ 16,lO da >120 Gb fino a 160 Gb

€ 22,54 da >160 Gb fino a 250 Gb

€ 28,98 >250 Ob e oltre

I 1 400

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/za ?". !ileni e· �/�vik� q;:v/?u ati A partire dal secondo anno di vigenza delle presenti disposizioni:

€ 32,20 400 Gb e oltre

Dopo il secondo anno di vlgenza delle presenti disposizioni per gli Hard

Disk aventi capacità oltre i 500 Gb, il compenso di € 32,20 è incrementato di € 2,76 ogni 200 Gb ulteriori;

v) Memoria o Hard Disk integrato in un videoregistratore, decoder di

qualsiasi tipo satellitare, terrestre o via cavo ed apparecchiature similari,

apparecchio TV:

Compenso per

categoria Capacità

€ 6,44 fino a 40 Gb € 9,66 da >40 Gb fino a 80 Gb € 12,88 da >80 Gb fino a 120 Gb € 16,10 da >120 Gb fino a 160 Gb € 22,54 da >160 Gb fino a 250 Gb € 28,98 >250 Gb e oltre

A partire dal secondo anno di vigenza delle presenti disposizioni:

€ 32,20 Gb e oltre

Dopo il secondo anno di vigenza delle presenti disposizioni per le memorie

o Hard Disk aventi capacità oltre i 500 Gb, il compenso di € 32,20 è incrementato di € 2,76 ogni 500 Gb ulteriori;

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1€16,10 1400

w) Memoria o Hard Disk integrato in dispositivo avente primaria funzione di

comunicazione e dotato di funzione di registrazione e riproduzione

multimediale audio o video: compenso fisso di euro 0,90 centesimi. x) Memoria o Hard Disk integrato in altri dispositivi non inclusi nelle

precedenti lettere con funzione di registrazione e riproduzione di contenuti

audio o video:

Compenso per

categoria Capacità

€0,64 fino a 256 Mb €0,97 da >256 Mb fino a 384 Mb €1,29 da >384 Mb fino a 512 Mb €1,61 da >512 Mb fino a 1 Gb €1,93 da >1 Gb fino a 5 Gb €2,25 da >5 Gb fino a lO Gb €2,58 da >10 Gb fino a 20 Gb €3,22 da >20 Gb fino a 40 Gb €4,83 da >40 Gb fino a 80 Gb €6,44 da >80 Gb fino a 120 Gb €8,05 da >120 Gb fino a 160 Gb €Il,27 da>160 Gb fino a 250 Gb €14,49 da >250 Gb fino a 400 Gb

A partire dal secondo anno di vigenza delle presenti disposizioni:

Gb e oltre

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Dopo il secondo anno di vigenza delle presenti disposizioni per le Memorie o

Hard Disk aventi capacità oltre i 500 Gb, il compenso di € 16, lO è

incrementato di € 1,84 ogni 200 Gb ulteriori;

y) Computer:

contenente masterizzatore residente: compenso fisso di € 2,40. In tal caso

non si applica la lettera n) del presente comma;

privo di masterizzatore residente: compenso fisso di € 1,90.

Articolo 3 - (Esclusione di doppio prelievo per apparecchi con memoria fissa)

1. Per gli apparecchi monofunzionali o polifunzionali con memoria o hard disk

fissi è dovuto il solo compenso per copia privata commisurato alla capacità di

registrazione resa dalla memoria o hard disk fissi. La disposizione non si applica

qualora le predette memorie o hard disk siano espressamente esclusi dal

pagamento del compenso.

Articolo 4 - (Protocolli applicativi)

1. La Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) promuove protocolli per una

più efficace applicazione delle presenti disposizioni, anche al fine di praticare

esenzioni oggettive o soggettive, come, a titolo esemplificativo, nei casi di uso

professionale di apparecchi o supporti ovvero per taluni apparati per videogiochi.

Detti protocolli applicativi sono adottati in accordo con i soggetti obbligati alla

corresponsione del compenso per copia privata o con loro associazioni di

categoria.

2. Sino all'adozione dei protocolli di cui al comma 1, restano in vigore gli accordi

previgenti alle presenti disposizioni.

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Articolo 5 - (Tavolo di lavoro tecnico)

1. Al fine di tener conto, nella determinazione del compenso per la riproduzione

privata ad uso personale di fonogrammi e videogrammi, dell'incessante sviluppo

tecnologico, il Ministro per i beni e le attività culturali propone al Presidente del

Consiglio dei Ministri l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un Tavolo

di lavoro tecnico al quale possono partecipare, oltre alle pubbliche

amministrazioni interessate, anche le associazioni di categoria maggiormente

rappresentative dei titolari dei diritti e dei produttori di apparecchi e supporti

nonché la SIAE - con il compito di monitorare le dinamiche reali del mercato dei

supporti e degli apparecchi interessati dal prelievo per copia privata e formulare

proposte ai fini dell'aggiornamento del decreto ministeriale di determinazione del

compenso di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il


Данные недоступны.

№ в WIPO Lex IT025