- Titolo VIII Dell'azienda
- Titolo IX Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali
- Capo I Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche
- Art. 2575.Oggetto del diritto
- Art. 2576.Acquisto del diritto
- Art. 2577.Contenuto del diritto
- Art. 2578.Progetti di lavori
- Art. 2579.Interpreti ed esecutori
- Art. 2580.Soggetti del diritto
- Art. 2581.Trasferimento dei diritti di utilizzazione
- Art. 2582.Ritiro dell'opera dal commercio
- Art. 2583.Leggi speciali
- Capo II Del diritto di brevetto per invenzioni industriali
- Art. 2584.Diritto di esclusività
- Art. 2585.Oggetto del brevetto
- Art. 2586.Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione
- Art. 2587.Brevetto dipendente da brevetto altrui
- Art. 2588.Soggetti del diritto
- Art. 2589.Trasferibilità
- Art. 2590.Invenzione del prestatore di lavoro
- Art. 2591.Rinvio alle leggi speciali
- Capo III Del diritto di brevetto per modelli di utilità e di registrazione per disegni e modelli
- Capo I Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche
- Titolo X Della disciplina della concorrenza e dei consorzi
Libro Quinto Titolo VIII [...] Capo III Art. 2569. Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'articolo 2571.
Art. 2570. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.
Art. 2571. Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso.
Art. 2572. Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore.
Art. 2573. Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti
o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.
Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda.
Art. 2574. Capo I Art. 2575. Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Art. 2576. Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art. 2577. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.
L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Art. 2578. All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Art. 2579. Agli artisti, attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.
Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.
[L'autore che ha compiuto diciotto anni ha capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create
Del lavoro
Dell'azienda
Del marchio
Diritto di esclusività.
Marchi collettivi.
Preuso.
Divieto di soppressione del marchio.
Trasferimento del marchio.
Leggi speciali.
Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche
Oggetto del diritto.
Acquisto del diritto.
Contenuto del diritto.
Progetti di lavori.
Interpreti ed esecutori.