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Закон №350 от 24.12.2003 г. «О годовом бюджетировании и составлении бюджета на несколько лет» (Финансовый закон 2004 года), Италия

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Последняя редакция на WIPO Lex
Подробности Подробности Год версии 2011 Даты вступление в силу: 1 января 2004 г. Промульгация: 24 декабря 2003 г. Тип текста Прочие тексты Предмет Антимонопольное законодательство, Авторское право и смежные права, Промышленная собственность Предмет (вторичный) Исполнение законов об ИС Примечания Относительно положений об интеллектуальной собственности смотрите статью 4, пункты 49, 60, 68, 74 и 76.

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Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Итальянский Legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)        
 
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LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2004)

Entrata in vigore della legge: 112004

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Risultati differenziali)

  1. Per l'anno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 54.600 milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2004, resta fissato, in termini di competenza, in 267.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2004.
  2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 53.600 milioni di euro ed in 43.000 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in

315.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2005 e 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in

310.000 milioni di euro.

  1. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
  2. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economicofinanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economicofinanziaria.

AVVERTENZA:

In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale serie generale del 30 gennaio 2004 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Art. 2
Disposizioni in materia di entrate

  1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i quattro periodi successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per i cinque periodi d'imposta successivi l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al gennaio 2004 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento".
    1. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
    2. a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2003" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2004"; b) al comma 5bis, le parole: "a decorrere dal gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal gennaio 2005".
  2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall'articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004. (15)
  3. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
  4. Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  5. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali";

b) dopo l'articolo 56 e' inserito il seguente: "Art. 56bis. (Altre attivita' agricole) 1. Per le attivita' dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.

  1. Per le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di redditivita' del 15 per cento.
  2. Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di redditivita' del 25 per cento.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice.
  4. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni";

c) all'articolo 71, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attivita' di cui all'articolo 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditivita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 56bis. Le disposizioni del presente comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80".

7. Dopo l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 34bis. (Attivita' agricole connesse) 1. Per le attivita' dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, l'imposta sul valore aggiunto e' determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni".

8. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo comma: 1) dopo la parola: "manipolazione," sono inserite le seguenti: "conservazione, valorizzazione,";

2) le parole: ", nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597," sono soppresse;

3) dopo la parola: "conferiti" e' inserita la seguente:

"prevalentemente"; 4) le parole: "nei limiti della potenzialita' dei loro terreni" sono soppresse; b) il secondo comma e' abrogato.

  1. All'onere derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni di euro per l'anno 2005 e 9,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
  2. All'articolo 33 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4: 1) alla lettera a), le parole: "almeno del 9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno dell'8 per cento";

2) alla lettera b), le parole: "i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonche' il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "i ricavi o compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento, nonche' il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento";

3) alla lettera b), le parole: "un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili" sono sostituite dalle seguenti: "un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili";

b) al comma 6, le parole: "dal comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 4 e 5";

c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato";

d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Per i periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui: a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma, lettere a), d) e dbis), dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; b) all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; c) all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"; e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8bis. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 8, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato"; f) al comma 9, le parole: "non soddisfa la condizione" sono sostituite dalle seguenti: "non soddisfa le condizioni"; al medesimo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4"; g) il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. La sospensione dell'esercizio dell'attivita', ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', prevista dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, e' disposta dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto"; h) al comma 12, lettera b), le parole: "importo superiore a 5.154.569,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "importo superiore a 5.164.569,00 euro"; nel medesimo comma, alla lettera c), le parole: "hanno titolo a regimi forfettari" sono sostituite dalle seguenti: "si sono avvalsi dei regimi forfettari"; i) al comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale imposta, sono definite le modalita' di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA"; n( �/span> al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il periodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4".

11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e' pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo modalita' regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:

a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;

b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie. (40)

(43)

12. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: "l'anno 2003", sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2004";

b) all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: "30 aprile 2004" sono inserite le seguenti: ", salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione";

c) all'articolo 19, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";

d) all'articolo 21, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";

e) all'articolo 21, comma 6, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".

  1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.
  2. All'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1998, le parole: "10%" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento". La presente disposizione si applica anche ai successivi decreti che definiscono la percentuale da fissare per analoga esigenza.
  3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2003, N. 355, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 47.
  4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2003, N. 355, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 47.
  5. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e' stabilita sino al 31 dicembre 2004".
  6. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  7. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge agosto 2002, n. 166, e' prorogato al 31 dicembre 2004. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004. (15)
  8. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "31 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004";

b) al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: "Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003" sono sostituite dalle seguenti: "; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta giorni";

c) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la scadenza del 30 settembre 2004 non e' rispettata, la Commissione e' sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento ai principi costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio".

  1. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.
    1. Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni
    2. legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal gennaio 2010, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonche', relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo. ((46))
  2. Entro il periodo di imposta decorrente dal gennaio 2010, le regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia. ((46))

24. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001,

n. 207, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

  1. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "chiuso entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "chiuso entro il 31 dicembre 2002". L'imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006.
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 del presente articolo si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalita' stabilite, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2001, n. 408.
  4. All'articolo 11, comma 1bis, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "reddito complessivo" sono inserite le seguenti: ", diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale,".
  5. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto di affidamento ad imprese individuali, anche in deroga alla normativa vigente. L'importo degli interventi non puo' essere superiore a 15.000 euro.
  6. Nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore.
  7. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.
  8. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera b), n. 2), sono aggiunte le seguenti parole: ", fatta salva la facolta' del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse".
    1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle
    2. norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualita' di imposta 1999 e successive.
  9. All'articolo 47, comma 10, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "trenta unita'" sono sostituite dalle seguenti: "33 unita'".
  10. Per garantire con carattere di continuita' le esigenze di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e il completamento del processo di razionalizzazione dei relativi servizi, nonche' per la prosecuzione dell'attivita' della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' determinata, a decorrere dall'anno 2004, in 2,7 milioni di euro annui.
  11. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;".

37. All'articolo 37, comma 1, del decretolegge 30 settembre 2003,

n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n.
326, le parole: "conseguente alla" sono sostituite dalle seguenti: "anche a seguito della"; nello stesso comma, dopo le parole: "relativi ai rimborsi ed ai recuperi" sono inserite le seguenti: ", anche mediante iscrizione a ruolo,".
  1. Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere lo sviluppo delle attivita' di ricerca e studio e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004. Le disponibilita' di cui al presente comma sono destinate prioritariamente all'erogazione di contributi, anche in forma di crediti di imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede principale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni. (24)
  2. All'articolo 6, comma 3, del decretolegge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo la parola: "imprese" sono inserite le seguenti: "produttrici o" e dopo la parola: "distributrici", sono inserite le seguenti: "compresi i grossisti".
    1. Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente: "103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati,
    2. ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica".
  3. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decretolegge 30 settembre 2003,
n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n.
326, l'imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che
la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato e'
comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell'imposta
relativo a dette annualita' e' effettuato a titolo di acconto, salvo

conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell'imposta per l'anno 2004, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta.

  1. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi per l'utilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, richiesti sulla base dell'articolo 12, comma 5, del decretolegge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, hanno carattere di definitivita' per il periodo intercorrente tra il gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' dei seguenti atti legislativi di settore: decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio 1994, n. 37, legge 23 dicembre 1994, n. 724.
  2. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi della normativa vigente, resta sestuplicata dal gennaio 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dei canoni di cui all'articolo 14, primo comma, del decretolegge 2 ottobre 1981,
n.
546, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 1981,
n.
692.

44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalita' ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento

entro il 16 aprile 2004 e secondo le seguenti ulteriori

disposizioni: a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno gia' effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare entro il 16 aprile 2004 e' pari:

1) all'intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i versamenti gia' effettuati sono inferiori a tali somme;

2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti gia' effettuati sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro;

b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi del comma 4 del predetto articolo 8 non e' consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonche' al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;

c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della citata legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato la definizione automatica per gli anni pregressi di cui all'articolo 9 della medesima legge;

d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullita', una dichiarazione concernente tutti i periodi d'imposta per i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003;

e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 48 e 49. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o integrazione, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione o integrazione e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione o l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a rimborso di quanto gia' pagato;

f) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del presente comma, si applica l'articolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

g) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate. (42)

45. Le disposizioni dell'articolo 9bis, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente legge, ed il relativo versamento e' effettuato entro il 16 aprile 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma, in applicazione del comma 1 del citato articolo 9bis, eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate con le modalita' stabilite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decretolegge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

46. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano anche relativamente agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonche' all'adempimento delle formalita' omesse per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i relativi termini. La presentazione delle istanze, il versamento delle somme dovute, l'adempimento delle formalita' omesse, di cui allo stesso articolo 11, sono effettuati entro il 16 aprile 2004; si applica, in particolare, l'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.

47. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289 del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attivita' detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le seguenti disposizioni:

a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonche' negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni;

b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le attivita' ed i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14;

c) il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta e' effettuato entro il 16 aprile 2004.

48. Relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002,

n.
289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data, non e' ancora intervenuta la definizione, nonche' ai processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non e' stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute e' effettuato entro il 16 aprile 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno gia' effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi dell'articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2). Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 19 aprile 2004 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonche' quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo primo periodo.
49. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002,
n.
289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di entrata in vigore della presente legge; si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute sono

versate entro il 16 aprile 2004. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro il predetto termine del 16 aprile 2004. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 aprile 2004 sull'importo delle rate successive.

  1. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9bis, 11, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decretolegge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  2. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno gia' effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi dell'articolo 34 del citato decretolegge n. 269 del 2003, delle medesime definizioni relativamente ad altri periodi di imposta, ovvero ad altro settore impositivo, nonche' a diversi avvisi di accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e processi verbali di constatazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2).
  3. Ai fini del concordato preventivo di cui all'articolo 33 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno dichiarato, relativamente al periodo d'imposta in corso al gennaio 2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, non sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, a condizione che provvedano alla definizione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma 44; resta comunque fermo l'obbligo di applicare le percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi, previste dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi adeguati a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri.
  4. Il comma 22 dell'articolo 32 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' sostituito dal seguente: "22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati, con effetto dal gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento".
    1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il comma 2ter sono inseriti i seguenti: "2quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile puo' essere effettuato mediante
    2. trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa'. 2quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la societa'. La societa' e' tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della societa', possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio".
  5. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: lire 2.710 per ettolitro e per gradoPlato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per gradoPlato";

b) le parole: "Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro";

c) le parole: "Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro".

  1. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dall'aumento dell'aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, sono utilizzate a parziale copertura degli oneri recati dal terzo periodo del comma 53 dell'articolo 3, nonche' per l'applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il periodo di imposta successivo, e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni interessati, delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti la deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.
  2. A decorrere dal gennaio 2003, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "reddito complessivo", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: ", al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,";

b) al comma 1, le parole: "reddito concorrono" sono sostituite dalle seguenti: "reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono".

  1. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.
  2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, all'articolo 8, comma 1, le

parole da: "previsti" fino a: "cinquanta milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "che effettuano spettacoli viaggianti, nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n.
633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila euro".
60. All'articolo 34, comma 4, del decretolegge 30 settembre 2003,
n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n.
326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322" sono inserite le seguenti: "nonche' dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e), del medesimo decreto,";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per i predetti soggetti incaricati, ad una somma pari al dieci per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

  1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 3, dopo il comma 3bis e' inserito il seguente: "3ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Le modalita' di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La misura del compenso e' adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente".
  2. A decorrere dall'anno 2004, con i decreti di cui al comma 8 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 650 milioni di euro.
  3. A decorrere dal gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del 10 per cento.
  4. All'articolo 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro".
  5. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "degli utili distribuiti" sono sostituite dalle seguenti: "dei proventi cui al comma 37", dopo le parole: "la provincia di Lecco," sono inserite le seguenti: "la provincia di Varese" e sono soppresse le seguenti: ", la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco".
  6. Il termine di cui all'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' differito, limitatamente alle somme dovute per contributi, al 30 giugno 2005.

(15)

    1. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da decubito e ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati, schiume di
    2. poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di argento, medicazioni non aderenti con antisettico, si applica l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento. L'efficacia delle disposizioni del presente comma e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
  1. All'articolo 39 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 14bis e' inserito il seguente: "14bis.1. L'efficacia delle disposizioni del comma 14bis e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea".
  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
  3. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell'articolo 32 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 142) che "Il termine concernente i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990, riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, differito al 30 giugno 2005 dall'articolo 2, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' prorogato al 30 giugno 2006". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 507) che "Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1 agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall'articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 571) che il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3 del presente articolo, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2005.

AGGIORNAMENTO (24)

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 21 aprile 2005, n. 160 (in G.U. 1a s.s. 27/04/2005, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 38 del presente articolo.

AGGIORNAMENTO (40)

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 1328) che "Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e' incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato".

AGGIORNAMENTO (42) La Corte costituzionale, con sentenza 413 luglio 2007, n. 270 (in

G.U.
1a s.s. 18/7/2007, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 44 del presente articolo "nella parte in cui non consente l'applicazione dell'art. 9 della legge 27 dicembre 2002,
n.
289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato legge finanziaria 2003), anche ai periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, chiusi anteriormente al 31 dicembre 2002, ai quali non e' applicabile la suddetta disposizione della legge n. 289 del 2002 e per i quali, entro il 31 ottobre 2003, sono state presentate dichiarazioni dei redditi tempestive, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nel testo all'epoca vigente".

Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale dello stesso comma 44 del presente articolo "nella parte in cui non consente l'applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 289 del 2002, anche ai periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, chiusi anteriormente al 31 dicembre 2002, ai quali non sono applicabili le suddette disposizioni della legge n. 289 del 2002 e per i quali, entro il 31 ottobre 2003, sono state presentate dichiarazioni dei redditi tempestive, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, nel testo all'epoca vigente".

AGGIORNAMENTO (43)

Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 ha disposto (con l'art. 39bis, comma 1) che le disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui al comma 11 del presente articolo si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.

AGGIORNAMENTO (46)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 nel modificare l'art. 2, commi 1 e 2 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1), la proroga al 31 marzo 2011 dei termini di cui ai commi 22 e 23 del presente articolo.

Art. 3

Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale

e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici

  1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 20042006 garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunita' formative e tenendo conto delle necessita' relative ai corsi di laurea di nuova istituzione e all'articolazione su piu' sedi dell'attivita' didattica.
    1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) il consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste nonche' l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia E l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
    2. 20042006 garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle attivita' produttive, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ente. (23)
  2. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese le piccole e medie imprese, per sviluppare ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse strategico per le industrie del Paese, prevedendo anche l'interscambio di conoscenze per favorire la realizzazione di tali programmi e attivita'.
  3. Le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori strategici per la diffusione del diritto europeo possono promuovere accordi di programma con enti e imprese pubblici e privati, ivi comprese le piccole e medie imprese, al fine di sviluppare programmi didattici e di ricerca per la formazione di nuove figure professionali e manageriali nei settori di interesse strategico per l'attuazione delle politiche comunitarie e per l'internazionalizzazione delle imprese.
  4. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI, i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonche' i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSSGalileo", ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
  5. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il 2004 del CNR, si tiene conto degli istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
  6. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 e' incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.
  7. Per l'anno 2004 e' istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo di cui al comma 8 e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
  9. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi nei confronti di enti, societa', persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, sono autorizzate le seguenti spese:

a) 100 milioni di euro per l'anno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per i debiti contratti dall'ex Ministero delle finanze per le attivita' svolte fino al 31 dicembre 2000;

b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti contratti dal Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza, per le attivita' svolte fino al 31 dicembre 2003.

    1. Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in specifici fondi, rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero
    2. dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, per essere assegnati nel corso della gestione alle unita' previsionali di base interessate, con decreti dei rispettivi Ministri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
  1. Al fine di provvedere all'estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste italiane Spa fino al 31 dicembre 2002, e' autorizzata la spesa di 823 milioni di euro.
  2. Ai fini e per gli effetti del primo comma dell'articolo 6 del Trattato Lateranense tra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810, e' autorizzata la spesa massima di 25 milioni di euro per l'anno 2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, da iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modalita', i criteri e l'entita' delle erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Per le finalita' di controllo, trasparenza e contenimento della spesa pubblica, la Banca d'Italia trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni in merito alle operazioni finanziarie poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, secondo modalita' e tempi indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la stessa Banca d'Italia.
  4. Per le medesime finalita' di cui al comma 14, all'atto del perfezionamento di operazioni finanziarie da parte di amministrazioni pubbliche con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, l'istituto finanziatore e' tenuto a darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, indicando il beneficiario, l'importo dell'operazione finanziaria e il relativo piano di rimborso, secondo modalita' e tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana.
  5. Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle societa' di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento.
    1. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attivita' oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unita' indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche nonche', sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate nonche', sulla base dei criteri definiti in sede
    2. europea dall'Ufficio statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e di effettuare spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea. (18)
  6. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnicoscientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu' onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facolta' di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;

g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalita' pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

  1. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o societa' finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, e' tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della societa' partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.
  2. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT. (18)
  3. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' agli enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori.

21bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:

a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli gia' coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;

b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.

21ter. L'istituto finanziatore puo' concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21bis; a tale fine, e' tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.

  1. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con societa' direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le quali affidare l'istruttoria delle domande presentate ai sensi della citata legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati e di una commissione per la gestione.
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 22, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse accantonate nel fondo di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.

289.

  1. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, relative all'aumento degli importi delle provvidenze economiche previste dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore dei profughi italiani, gia' prorogate al 31 dicembre 1997 dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, e al 31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile 1998, n. 89, continuano ad applicarsi a decorrere dal gennaio 2001. A tale fine, e' autorizzata la spesa massima di 1.464.000 euro per il 2004 e di 869.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
  2. Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' effettuata al lordo delle quote dell'IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente. E' autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 20012003 in cui il rimborso e' stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione.
  3. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti modalita' di determinazione dei rimborsi di cui al comma 25.
  4. Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni e' incrementato di 20 milioni di euro. L'incremento e' riservato alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l'esercizio associato di servizi.
    1. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
    2. legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facolta' di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalita' di cui all'articolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  5. I compensi che gli enti locali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di un'opera

o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi.

30. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del

decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero
dell'economia e delle finanze, limitatamente all'anno 2004, e'
autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario

anticipazioni, da accreditare sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme previste per ciascuna regione a statuto ordinario a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF, quali risultano dalla deliberazione del CIPE per l'anno 2004, nonche' a titolo di compartecipazione all'IVA, quali risultano dalla proposta formulata, per lo stesso anno 2004, dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000.

  1. Limitatamente all'anno 2004, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme previste per ciascuna regione a titolo di IRAP, addizionale regionale all'IRPEF e Fondo sanitario nazionale di parte corrente, quali risultano dalla deliberazione del CIPE per il medesimo anno.
  2. Ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo previsto a carico dello Stato dall'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, restano fermi gli adempimenti a carico delle regioni, di cui all'articolo 4 del decretolegge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, all'articolo 52, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e agli articoli 48 e 50 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Nei confronti delle regioni per le quali sia verificato il mancato rispetto dei predetti adempimenti resta fermo l'obbligo del ripristino del livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6 e comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonche' della stipula di specifico Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la definizione del procedimento di verifica degli adempimenti regionali, di cui al comma 32, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, di cui al comma 32.
    1. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi
    2. titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.
  4. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l'anno 2004, l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' distribuito in misura del 50 per cento del totale in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e per il restante 50 per cento in favore della generalita' dei comuni.
  5. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, fino ad un importo complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
  6. Le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche nei rapporti di debito e credito tra province ovvero tra queste e lo Stato conseguenti ad errate attribuzioni di somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli anni 1999 e 2000, dai concessionari della riscossione.
  7. Al comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".
  8. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e' istituito, nell'ambito della unita' previsionale di base 6.1.1.2 Uffici all'estero, un fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi, relativi agli uffici all'estero, la cui dotazione iniziale e' commisurata al 10 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima unita' previsionale di base, che vengono corrispondentemente ridotti. La ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro degli affari esteri comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
  9. All'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti: "A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri puo' autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse. Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della presente legge e dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri".
  10. All'articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "da emanare entro il 28 febbraio 2003," sono soppresse.
  11. All'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "Il 10 per cento delle maggiori entrate" sono inserite le seguenti: "di ciascun anno".
  12. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure relative alla gestione delle attivita' di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative.
  13. Per gli oneri derivanti dall'assunzione, per il periodo febbraio 2004febbraio 2005, della Presidenza italiana per l'organizzazione dell'attivita' della "International Task Force per l'educazione, il ricordo e la ricerca relativi alla Shoah" e' autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 500.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
  14. L'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e' sostituito dal seguente: "Art. 10. (Copertura finanziaria) 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4, nella misura massima di

3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute".

  1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 20042005 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttivita', comportanti incrementi nel limite massimo dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005. (15) (34)
  2. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo e' stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attivita' di tutela economicofinanziaria, della difesa nazionale nonche' con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale.

(15) (34)

48. Le somme di cui ai commi 46 e 47, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.

468.

49. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 20042005, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all'incentivazione della produttivita', attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti dal comma 46 per il personale delle amministrazioni dello Stato.

  1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 20022003, ivi comprese le spese di cui all'ultimo periodo del comma 40 dell'articolo 32 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non sono considerati, a decorrere dall'anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di cui all'articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le regioni a statuto ordinario di cui alle disposizioni recate dall'articolo 1 del decretolegge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, come confermate dal comma 2 del richiamato articolo 29.
  2. A decorrere dall'anno 2004, i contributi spettanti agli enti locali in relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre
1986, n. 730, gia' consolidati nel Fondo di cui all'articolo 39,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel loro
tetto massimo, sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli

enti per l'anno 2003. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N.

311.

  1. In deroga a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, e in relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria e' incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per l'anno 2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per far fronte ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 20022003.
    1. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche' quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27
    2. dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di ricercatori delle universita' e degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le universita' continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine e' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento alle singole universita' ed enti delle occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini dell'assorbimento di personale delle amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilita', nel limite complessivo di 200 unita'.
  2. In deroga al divieto di cui al comma 53, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilita', da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita', gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
    1. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di apposito modello recante criteri e parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario, ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario. Sono altresi'
    2. prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale del Corpo di polizia penitenziaria.
  3. Fermo restando quanto previsto ai commi 53, 54 e 55, e' comunque consentito il trasferimento dei docenti universitari dall'universita' nella quale prestano servizio ad altra universita' statale.

57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, ((...)) anche se gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di eta' previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione. Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente puo' chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza. (4) (7) ((52))

57bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facolta', a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalita' indicate nel comma 57, purche' non risultino elementi di responsabilita' disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio. (4) ((52))

    1. Le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle
    2. relative federazioni nonche' al comparto scuola. Per l'anno 2004, in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per le regioni e le autonomie locali, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere si applicano le disposizioni di cui al comma 60.
  1. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi pubblici, nel limite massimo di 180 unita', da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. Il personale di cui al precedente periodo e' mantenuto in servizio fino alla conclusione delle predette procedure concorsuali. E' garantito in ogni caso un adeguato accesso dall'esterno. Ai fini di una graduale copertura dei posti, sono autorizzate, per l'anno 2004, assunzioni per 50 unita' di personale e, per l'anno 2005, assunzioni per ulteriori 130 unita'. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 6,3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2005, si provvede, quanto a 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a carico del fondo di cui al comma 54 e, quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle disponibilita' relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.
225.
60. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a

5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilita', devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialita' dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non puo' essere, in ogni caso, stabilita una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendentipopolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate sia superiore alla media nazionale per fasce demografiche. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilita' interno per l'anno 2003. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 53. In caso di mancata adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente comma entro il 30 giugno 2004 trovano applicazione in via provvisoria e fino all'emanazione degli stessi le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unita' di personale. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attivita' produttive d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economicofinanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma. (13)

  1. I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneita' conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, e' prorogata per l'anno 2004. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.
  2. I Ministeri per i beni e le attivita' culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Il Ministero della salute, per l'anno 2004, puo' altresi' continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del personale di cui all'articolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonche' a stipulare le convenzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo; ai conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

63. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalita' previste dai commi da 53 a 71 per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2004.

  1. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004. (15)
  2. Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2004, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non puo' superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2003. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2003 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno, cui si applica quanto disposto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
  3. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie esigenze operative del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provvede all'acquisizione di personale civile con professionalita' nei settori socioeducativo tecnico e contabile, ricorrendo, prioritariamente, alle procedure di mobilita'. In caso di esito negativo delle predette procedure l'Amministrazione puo' avvalersi di personale assunto a tempo determinato entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
  4. La definitiva pianta organica dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' confermata nel limite di 320 unita' previsto per la pianta organica provvisoria. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato, quella del personale con contratto a tempo determinato e quella del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi, questi ultimi nel limite massimo di 30 unita', nonche' la ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite con regolamento adottato dall'Autorita' con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad invarianza di spesa con riferimento agli stanziamenti di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorita'. I posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica dal regolamento di cui al precedente periodo possono essere coperti, anche mediante le procedure di mobilita' previste dalla normativa vigente, da dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino da almeno dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro provvedimento di distacco presso l'Autorita'. La disciplina del personale con contratto a tempo determinato e' stabilita dall'Autorita' con propria delibera, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

68. Per l'anno 2004, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanita' (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), l'ASI, l'ENEA, nonche' per le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti

o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle universita'. Per l'anno 2004 per le universita' sono fatte salve inoltre, nel limite di spesa di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui all'articolo 39, comma 3ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni a tempo determinato gia' in essere alla data del gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalita' di servizi di supporto all'attivita' di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 54 del presente articolo.

69. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalita' indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.

    1. 70. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
    1. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilita' e, comunque, nel limite complessivo di 300 unita', del personale dipendente, alla data del 7 luglio 2002, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonche' di enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa consultazione delle organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalita' di trasferimento del predetto personale ed alla ripartizione delle unita' tra le predette amministrazioni. Con le medesime deroghe e modalita', le citate amministrazioni possono avvalersi del personale in servizio presso l'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, per il passaggio ad
    2. altra pubblica amministrazione. Il medesimo personale in servizio presso l'Agenzia del demanio puo' essere destinato anche ad altre amministrazioni con modalita', criteri e limiti numerici definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica.
  1. L'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennita' operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,

n. 255. L'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, si interpreta nel senso che l'emolumento ivi previsto compete esclusivamente ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze armate, nonche' ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia e non e' computabile ai fini dell'attribuzione dei trattamenti di cui all'articolo 5, commi 3 e 3bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, ed agli articoli 43, commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo, e 43ter della legge aprile 1981, n.

121. Gli importi erogati o da erogare in esecuzione di sentenze passate in giudicato in contrasto con il disposto di cui al presente comma rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo.

  1. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le norme ivi richiamate si interpretano nel senso che il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennita', dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure dell'assegno di confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni.
  2. L'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e' da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede.
  3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, ovvero che partecipi, in Europa o in Paesi extraeuropei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro, comunque denominati, nell'ambito o per conto del Consiglio o di altra istituzione dell'Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio aereo nella classe economica. (33)
  4. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 20,937 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilita' degli stessi comuni da almeno un triennio, nonche' ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo dicembre 1997, n. 468, per un periodo che, eventualmente prorogato, non ecceda i sessanta mesi complessivi, al fine di una definitiva stabilizzazione occupazionale. (28)
  5. In presenza delle convenzioni di cui al comma 76 il termine di cui all'articolo 78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2004.

  1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2003, N. 356, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 48.
  2. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimita' presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale compete l'indennita' di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della corte d'appello di Roma.
  3. Per le finalita' di cui al comma 79, la spesa prevista e' determinata in 3.844.206 euro a decorrere dall'anno 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
  4. Al fine di realizzare l'omogeneizzazione dei trattamenti economici accessori, la misura mensile dell'indennita' speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, come stabilita dai decreti del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1993, e' rideterminata in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui.
  5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro, e per il solo esercizio 2004, direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili, nella disponibilita', da almeno un quinquiennio, di comuni con meno di

50.000 abitanti. (28)

83. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' inserito il seguente: "Art. 6bis. (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga)

  1. Il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze gia' attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 10, comma 4, comprese quelle previste dall'articolo 127 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.
    1. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunita' terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; raccoglie informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo e aggiornando le metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione e il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Esso opera secondo gli
    2. indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 1 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, ferme restando le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla droga e recupero delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
  2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi effettuati in attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle azioni di contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, contenente altresi' l'elenco delle associazioni, comunita' terapeutiche e centri di accoglienza, ritenuti validamente idonei alle loro funzioni statutarie da una apposita Commissione istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal Dipartimento, che collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso".
  1. All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole: "Dipartimento per gli affari sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento nazionale per le politiche antidroga".
  2. All'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga".
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 83 a 85 si provvede nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell'ambito delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  4. Il decreto previsto dal comma 3bis dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo 2004, anche al fine di indicare le linee guida generali per assicurare la massima trasparenza nelle procedure non ancora concluse.
  5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente: "Art. 459. (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie) 1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attivita' di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all'accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, puo' essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.
  1. I docenti di scuola dell'infanzia ed elementare possono ottenere l'esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.
    1. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque
    2. classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi.
  2. L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento puo' essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.
  3. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero puo' essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1".
  1. Nell'ambito delle attivita' di riconversione previste dall'articolo 1 del decretolegge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, gli uffici scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarieta' appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 ottobre 2002, prot. n. 2845. I corsi di specializzazione di cui al presente comma sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare annualmente nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola.
  2. I docenti in situazione di soprannumerarieta', appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi richieste, d'ufficio.
  3. Al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al predetto piano straordinario e' destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge agosto 2002, n. 166, che risultano disponibili al gennaio 2004".
    1. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:
    2. a) sviluppo delle tecnologie multimediali; b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il dirittodovere di istruzione e formazione; c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti; d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.
  4. Per consentire alle istituzioni scolastiche l'affidamento, nell'anno 2004, delle attivita' in base ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.

94. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, sono inseriti i seguenti: "7bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresi', i limiti di reddito per l'attribuzione del contributo medesimo. 7ter. In attesa della regolamentazione del dirittodovere di istruzione e formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche".

95. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' stabilito per l'anno 2004:

a) in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della gestione artigiani.

  1. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 95, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2004 in 15.208,02 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera a), e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera b).
  2. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 95 e 96 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 95, lettera a), della somma di 1.101,12 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,28 milioni di euro e di 52,92 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
  3. All'elenco di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) e' aggiunto il seguente: "23bis) lavoratori autonomi esercenti attivita' musicali".
  4. All'articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alternativa il certificato di agibilita' potra' essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che e' posto a carico del committente".
  5. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e' aggiunto il seguente comma: "15bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23bis) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo".
    1. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalita' previste dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' una quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento dell'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale,
    2. destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro. (16)
  6. A decorrere dal gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari a venticinque volte quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita all'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' dovuto un contributo di solidarieta' nella misura del 3 per cento. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonche' le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non potra' comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al primo periodo del presente comma. Gli importi dei predetti contributi, al netto della somma corrispondente all'applicazione dell'aliquota marginale prevista dalla normativa vigente per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, affluiscono al Fondo di cui al comma 101.
  7. Con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi 101 e

102.

  1. In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, contenuti nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli aventi diritto ivi residenti l'assegno di maternita', pari ad euro 1.000, previsto dalla normativa statale per ogni figlio nato dal dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, e' concesso ed erogato dalle province medesime, a valere sulle risorse all'uopo corrisposte dall'apposita gestione speciale dell'INPS.
  2. Dopo l'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' inserito il seguente: "Art. 42bis. (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche) 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di eta' dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, e successive modificazioni, puo' essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si rendera' disponibile ai fini di una nuova assunzione".

106. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: "da almeno cinque anni" sono soppresse.

107. All'articolo 49, comma 1, del decretolegge 30 settembre 2003,

n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n.
326, dopo le parole: "e delle aziende sanitarie locali," sono inserite le seguenti: "degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli ospedali classificati,".
  1. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per l'edilizia a canone speciale, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Per gli anni successivi al 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
  2. Il Fondo di cui al comma 108 e' ripartito annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei cui territori si trovano i comuni ad alta tensione abitativa, proporzionalmente alla popolazione complessiva dei comuni compresi negli elenchi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 108 sono utilizzate per l'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unita' immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma 113.
  4. Ai fini di cui al comma 110, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 108:

a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore degli investimenti necessari per l'attuazione dei programmi di cui al comma 110, ivi compresi gli oneri per la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza dei cantieri e il contributo concessorio, nonche' gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione eventualmente previsti a carico dell'attuatore e per i successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;

b) la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale percepiti in attuazione dei commi da 108 a 114 concorrono alla determinazione della base imponibile dei percettori.

  1. L'attuazione dei programmi di cui al comma 110 e' condizionata alla stipula tra le imprese di costruzione e il comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi, di specifica convenzione la cui efficacia e' soggetta alla condizione sospensiva della relativa trascrizione nei registri immobiliari.
    1. I contratti di locazione a canone speciale possono essere stipulati esclusivamente con soggetti il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, sia superiore a quello massimo previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore all'importo determinato, ai sensi della presente legge, dalla regione nel cui
    2. territorio si trovano le unita' immobiliari, tenuto conto dell'andamento del mercato delle locazioni immobiliari e dell'incidenza tra la popolazione residente delle situazioni di disagio abitativo.
  2. Le unita' abitative realizzate o recuperate in attuazione delle disposizioni del comma 110, la cui superficie complessiva non puo' essere superiore a 100 metri quadrati, saranno vincolate alla locazione a canone speciale per la durata prevista della convenzione di cui al comma 112, e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni con successivi rinnovi biennali. I rinnovi possono essere esclusi solo in presenza di gravi inadempienze da parte del conduttore ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali di cui al comma 113. La misura del canone annuo non deve eccedere il 5 per cento del valore convenzionale dell'alloggio locato.
  3. I comuni, nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 112, possono disporre la riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero l'esenzione dai contributi stessi nonche' la riduzione dell'aliquota ICI, anche differenziando tali benefici in relazione alle caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti dall'imprenditore.
    1. L'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per l'anno 2004 dall'articolo 21, comma 6, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalita':
    2. a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro; b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro; c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro; d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro. (16)
  4. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 116, limitatamente alle scuole dell'infanzia, devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le regioni.

(16)

  1. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.
  2. All'articolo 18, comma 8quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: "fino al termine di tale periodo," sono soppresse.
  3. Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi 8bis e 8ter del citato articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nonche' l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le medesime forme pensionistiche possono operare, in deroga alla normativa vigente, secondo le modalita' fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale dalle parti sociali costituenti.
  4. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidita' civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112, nei casi in cui sia legittimata la regione, quest'ultima, fatte salve le ordinarie modalita' di difesa in giudizio, puo' essere difesa da propri funzionari, da funzionari di enti locali o delle aziende sanitarie locali ovvero, in base ad apposita convenzione con l'INPS, da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attivita' di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992, all'articolo 27, comma 1, la parola: "regionale" e' soppressa.

    1. All'articolo 8 del decretolegge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1bis. Per gli apporti di beni immobili ai fondi d'investimento immobiliare chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, al pagamento dell'imposta e' tenuta la societa' di gestione del risparmio per ciascun fondo da essa istituito. La fattura, emessa dall'apportante senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con l'indicazione della disposizione di cui al presente comma, deve essere integrata dalla societa' di gestione del risparmio con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
    2. decreto n. 633 del 1972. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 del citato decreto n. 633 del 1972, le cessioni sono considerate operazioni imponibili".
  1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 AGOSTO 2004, N. 220, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 OTTOBRE 2004, N. 257.
  2. Al comma 2bis dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'articolo 41bis, comma 7, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento" e le parole: "dei partecipanti che rappresentano almeno il 30 per cento delle quote emesse" sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento piu' una quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in circolazione".
  3. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione, previsto dall'articolo 48 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' da identificarsi nella Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2 del decretolegge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141.
  4. Le autorizzazioni di spesa per l'attivazione del Centro di alta specializzazione di cui al comma 125 sono assegnate alla Fondazione IME, per l'anno 2004.
  5. Al fine di favorire l'integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con l'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione e di aggiornamento professionale degli operatori, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5,5
entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma
comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al
relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e'
annotato anche nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo
milioni di euro annui a decorrere dal 2005 funzionali alla
realizzazione del Parco della Salute e delle nuove Molinette di
Torino. (15)
128. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo

svolgimento dei giochi olimpici "Torino 2006" e' autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui da parte dei soggetti di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni. Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dal presente comma, i soggetti di cui al medesimo comma sono autorizzati a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di attivita' accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria di cui al presente comma.

  1. Al comma 1bis dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, introdotto dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2003, n. 48, dopo le parole: "formalmente delegati", sono inserite le seguenti: "nonche' da tre rappresentanti scelti rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze" e il periodo: "Partecipa alle riunioni del Comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri" e' soppresso.
  2. Per il completamento e l'ottimizzazione della TorinoMilano con la viabilita' locale mediante l'interconnessione tra la strada statale n. 32 e la strada provinciale n. 299 e' autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005.
  3. All'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la parola: "drepanocitosi" sono inserite le seguenti: ", nonche' talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea,".
  4. In favore dei lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni gia' rilasciate dall'INAIL. All'onere relativo all'applicazione del presente comma e del comma 133, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2004, 97 milioni di euro per l'anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  5. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004.

134. All'articolo 3, comma 20, del decretolegge 25 settembre 2001,

n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n.
410, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le unita' immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla

normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volonta' di acquisto".

  1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decretolegge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 41, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e le parole: "e di 45 milioni di euro per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004".
  2. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decretolegge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 41, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di 18 milioni di euro, a carico delle risorse preordinate per la medesima finalita' e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2004.
  3. Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 51.645.690 nell'esercizio finanziario 2004 a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. L'intervento di cui all'articolo 15 del decretolegge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, puo' proseguire nell'anno 2004 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalita' entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 50 milioni di euro. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 47, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "e di 100 milioni di euro per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004". In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro , a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2006, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonche' concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura dei trattamenti e' ridotta del 20 per cento. Tale riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Il lavoratore decade dal trattamento di mobilita', qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennita' o sussidio, la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di

provenienza. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennita' o sussidio qualora non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilita'. Il lavoratore percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti gia' maturati. Le disposizioni di cui al settimo, ottavo e nono periodo del presente comma si applicano quando le attivita' lavorative o di formazione si svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente comma.

138. Al comma 1 dell'articolo 1 del decretolegge 11 giugno 2002,

n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2004";

b) al terzo periodo, le parole: "con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "con passaggio diretto o anche con interruzione del rapporto di lavoro tramite la procedura di mobilita', purche' non superiore ad un periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso settore di attivita' o che operano all'interno dello stesso stabilimento".

139. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decretolegge 24 novembre 2003, n. 328. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 25 gennaio 2004.

140. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge agosto 2002,

n. 166, e' aggiunto il seguente: "3bis. Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno sulle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalla regione Lombardia per la realizzazione degli interventi per i campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina a valere sui limiti di impegno quindicennali possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dalla regione per la realizzazione dell'evento".

  1. Per l'anno 2004 i trasferimenti erariali a favore delle comunita' montane sono incrementati di 5 milioni di euro e di 5 milioni di euro quelli destinati alle province.
  2. Nell'ambito del tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria costituito in attuazione dell'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, sono analizzati anche gli effetti finanziari della legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari prevista dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002,

n. 189, e dal decretolegge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222. Le risultanze del predetto monitoraggio sono sottoposte all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

143. In considerazione dell'accresciuta complessita' delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' in relazione alle prioritarie esigenze collegate alle attivita' di previsione, di gestione, di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica attribuite al predetto Dicastero dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, una somma pari a cinque milioni di euro annui e' destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttivita' del personale delle aree professionali in servizio presso il predetto Ministero.

  1. In attuazione del punto 13 del citato Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001 ed in relazione al Piano di risanamento del Policlinico Umberto I di Roma, presentato dalla regione Lazio, per gli anni 20022004, sono assegnati alla regione Lazio a favore dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma 65 milioni di euro per l'anno 2004, 60 milioni di euro per l'anno 2005 e 75 milioni di euro per l'anno 2006, nonche' 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell'ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. Per le ulteriori definitive occorrenze finanziarie della gestione liquidatoria dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma, a tutto il 31 dicembre 1999, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio l'importo di 19.000.000 di euro a titolo di saldo dei disavanzi che residuano dopo l'assegnazione della quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, lettera a), del decretolegge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
  2. La reversibilita' dell'assegno di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della stessa legge.
  3. In deroga al divieto di cui al comma 53, per consentire la piu' efficace attuazione delle norme di riforma del sistema fiscale, nonche' al fine di rafforzare significativamente i risultati dell'attivita' di controllo tributario in relazione a quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia delle entrate puo' procedere ad assumere a tempo indeterminato fino a 750 unita' di personale appartenente all'area C che abbia superato procedure selettive pubbliche che prevedono un tirocinio teoricopratico retribuito.
  4. Al fine di garantire la piena operativita' delle pubbliche amministrazioni che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano state interessate da una rideterminazione o da una diversa distribuzione dei posti di livello dirigenziale generale, all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento". Per le amministrazioni pubbliche indicate al primo periodo del presente comma, i cui posti di livello dirigenziale generale contrattualizzato dell'area 1 non superino le cinque unita', il predetto articolo 19, comma 4, fino al 31 dicembre 2004, trova applicazione prescindendo dai limiti percentuali indicati.
    1. Per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, per l'anno 2004, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e' autorizzata ad avvalersi di personale utilizzato a tempo determinato o con convenzione o con altre forme di flessibilita' e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2003 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri
    2. continuano a far carico sul bilancio dell'Agenzia.
  5. In attuazione dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, al finanziamento delle spese di funzionamento della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si provvede mediante un fondo appositamente costituito ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del suddetto fondo e' pari a 2.416.187 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. A decorrere dal 2007 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. (13)
  6. In relazione all'accresciuta complessita' dei compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, l'intera quota del 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del lavoro servizio ispezioni del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro, di cui all'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' destinata, limitatamente all'anno 2004, all'incentivazione del personale con le modalita' previste dallo stesso articolo 79. Per gli anni successivi l'importo percentuale della predetta quota da destinare alla formazione ed aggiornamento del personale da assegnare al servizio ispezione del lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparati indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' e delle procedure ad essa connesse e' definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  7. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
  8. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, e' autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unita' previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
  9. Per conseguire un piu' elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementata di 500 unita' complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unita' portate in incremento ai sensi della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004, euro 12.000.000 per l'anno 2005 ed euro 16.000.000 a decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, i posti portati in incremento nel profilo di vigile del fuoco sono riservati nella misura del 50 per cento ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e

2005 e con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i relativi criteri, modalita' e requisiti. Alla copertura dei rimanenti posti nello stesso profilo di vigile del fuoco si provvede, in uguale misura, mediante assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale, n. 92 del 20 novembre
2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre
2005. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate

in deroga al divieto di cui al comma 53 ed alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e' rideterminata in euro 48 milioni per l'anno 2004 e in euro 14 milioni a decorrere dall'anno 2005.
  2. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici a decorrere dal gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.

198. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. (50)

  1. A decorrere dal gennaio 2004, per continuare nel progressivo allineamento delle indennita' corrisposte al personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle percepite dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende ed amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di 600.000 euro e di 1.000.000 di euro da destinare, con modalita' e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente al personale del settore operativo che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili del settore aeronavigante, nelle more dell'inquadramento previsto dall'articolo 28 dello stesso contratto collettivo nazionale, ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per la medesima finalita' le risorse per la contrattazione collettiva nazionale indicate al comma 46 sono incrementate di un importo pari a 400.000 euro da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  2. Al fine di garantire il proseguimento e la funzionalita' dell'attivita' di soccorso aereo svolto dal nucleo elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 120 unita' appartenenti al profilo operativo della posizione economica B1, che svolgono mansioni corrispondenti a quelle dei profili aeronaviganti della posizione economica B2, sono collocate in tali profili in soprannumero con progressivo riassorbimento nell'ambito della dotazione organica del

settore aeronavigante di cui alla Tabella A del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314. Gli oneri derivanti sono determinati nella misura complessiva massima di

282.000 euro a decorrere dal gennaio 2004.

158. Per l'anno 2004, nell'ambito delle deroghe di cui al comma 54, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate, fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma breve delle Forze armate di cui ai bandi gia' emanati in applicazione dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e successive
modificazioni, per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla
dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della

predetta tabella F, utilizzando i candidati gia' idonei collocati nella residua graduatoria di cui al decreto interministeriale 12 novembre 1996, nonche' mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure autorizzatorie di cui al comma 55, con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le modalita' per le predette assunzioni, nonche' i criteri per la formazione della relativa graduatoria e modalita' abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,

n. 443.

  1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e' istituito un fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero, con dotazione a decorrere dall'anno 2004, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione. (11) (53)
  2. All'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".
  3. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo le parole: "universita' degli studi e da altri enti pubblici di ricerca", sono inserite le seguenti: "nonche', nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle attivita' di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per l'anno 2004, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165".
    1. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano ai contributi dello Stato in favore degli enti e delle associazioni per l'assistenza alle
    2. collettivita' italiane all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
  4. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 7 del decretolegge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono soppresse le parole da: ", salvo una quota, stabilita con decreto del Ministro delle finanze" fino a: "stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze".
  5. In relazione a quanto previsto dal comma 163 le disposizioni di cui ai commi 193 e 194 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non trovano applicazione relativamente al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e alla erogazione di compensi incentivanti la produttivita' del personale. I commi 195 e 196 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.
  6. All'articolo 12 del decretolegge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attivita' di controllo fiscale, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attivita' di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, con effetto dall'anno 2004, per le finalita' di cui al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralita' finanziaria rispetto al previgente sistema";

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1, secondo modalita' determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attivita' di cui al citato comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttivita' definiti, anche su base monetaria. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalita' di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle attivita' di cui al comma 1".

166. L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' abrogato, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3, nonche' dei commi 6bis e 7. Il comma 6 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il comma 1bis dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole: "che abbiano rilevanza nazionale";

b) al comma 1, dopo le parole: "di fornitura" sono inserite le seguenti: "di beni e servizi a rilevanza nazionale";

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle

convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero utilizzarne i parametri di prezzoqualita' per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento".

167. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica e nel comma 1 dopo le parole: "e servizi" sono inserite le seguenti: "a rilevanza regionale";

b) al comma 5 e' soppresso il secondo periodo.

168. Al decretolegge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 2, le parole: "aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ad" sono sostituite dalle seguenti: "attuino i principi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero";

b) il comma 2 dell'articolo 2 e' abrogato.

169. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "e servizi" sono inserite le seguenti: "di rilevanza nazionale" e sono soppressi il secondo ed il terzo periodo;

b) il comma 7 e' abrogato.

  1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "Tali enti, per l'acquisto di beni e per l'approvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualita' dei servizi stessi e dalla bassa intensita' di lavoro, aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388" sono soppresse.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni precedentemente stipulate dalla CONSIP Spa.
  3. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilita' interno la CONSIP Spa, attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio, puo' fornire su specifica richiesta supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o loro consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza.

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 16 marzo 2004, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2004, n. 126, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che gli effetti delle disposizioni introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 1 dello stesso D.L. n. 66/2004 decorrono dal gennaio 2004. Sono fatti salvi gli effetti delle domande presentate prima della data di entrata in vigore del suddetto decreto, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che le domande di cui ai commi 57 e 57bis del presente articolo "sono presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'amministrazione di appartenenza".

AGGIORNAMENTO (7) L'errata corrige in G.U. 22/06/2004, n. 144 del D.L. 16 marzo 2004,

n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2004, n. 126 (che modifica l'art. 3, comma 57) ha disposto che "all'articolo 1, comma 1, lettera e), dove e' scritto: "e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso, ..."", leggasi: "e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso, ...".

AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 14 settembre 2004, n. 241 convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 2004, n. 271 ha disposto (con l'art. 1, comma 7ter) che "al fine di far fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri, il fondo di cui al comma 159 del presente articolo e' integrato, per l'anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro".

AGGIORNAMENTO (13)

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 17 dicembre 2004, n. 390 (in G.U. 1a s.s. 22/12/2004, n. 49) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 60, limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni a tempo indeterminato "devono, comunque, essere contenute (...) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003".

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto:

(con l'art, 1, comma 88) che "ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per l'anno 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006".

(con l'art. 1, comma 89) che "le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195."

(con l'art. 1, comma 123) che "I comandi del personale della societa' Poste italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall'articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005".

(con l'art. 1, comma 135) che "La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006".

(con l'art. 1, comma 458) che "E' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 allo scopo della prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".

AGGIORNAMENTO (16)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 29 dicembre 2004, n. 423 (in G.U. 1a s.s. 05/01/2005, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 101 del presente articolo, limitatamente alle parole "detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalita' previste dall'art. 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289", nonche' alle parole "lo Stato concorre al finanziamento delle Regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro", e dei commi 116 e 117.

AGGIORNAMENTO (18)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 29 dicembre 2004, n. 425 (in G.U. 1a s.s. 05/01/2005, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 17, quarto periodo, e del comma 20 del presente articolo.

AGGIORNAMENTO (23) Il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni dalla

L. 31 marzo 2005, n. 43 ha disposto (con l'art. 2, comma 3ter) che la presente modifica trova applicazione con riferimento all'anno 2004.

AGGIORNAMENTO (28) La Corte Costituzionale, con sentenza 68 giugno 2005, n. 219 (in

G.U. 1a s.s. 15/6/2005, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 76 e 82 del presente articolo, nella parte in cui non prevedono alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni.

AGGIORNAMENTO (33)

La Corte Costituzionale, con sentenza 1215 dicembre 2005, n. 449 (in G.U. 1a s.s. 21/12/2005, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 75 del presente articolo, nella parte in cui si applica al personale delle Regioni.

AGGIORNAMENTO (34)

La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, commi 176 e 177) che "Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 20042005 dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttivita'.

Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 20042005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195".

AGGIORNAMENTO (50) Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 9, comma 30) che "Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal gennaio 2011".

AGGIORNAMENTO (53)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2011, n. 9, ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "E' autorizzata, a decorrere dal gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 10.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003,

n. 350, e successive modificazioni, destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero".

AGGIORNAMENTO (52)

Il D.L. 16 marzo 2004, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2004, n. 126, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, all'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 57 del citato articolo 3, ovvero dalla definizione del procedimento di cui al comma 57bis del medesimo articolo".

Il medesimo D.L. 225/2010, nel modificare l'art. 2, comma 1 del citato D.L. 16 marzo 2004, n. 66, ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 32) che "Per i provvedimenti di proscioglimento di cui all'articolo 3, commi 57 e 57bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pronunciati in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decretolegge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 4 Finanziamento agli investimenti

    1. Per l'anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per l'anno in corso con il pagamento del
    2. relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (TDVB/CDVB) e la conseguente interattivita', e' riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del contributo e' disposta entro il limite di spesa di 110 milioni di euro.
  1. Un contributo statale pari a 75 euro e' altresi' riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione

o la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo e' corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo il dicembre 2003. La concessione del contributo e' disposta entro il limite di spesa di 30 milioni di euro.

    1. Il contributo di cui al comma 2 e' riconosciuto, nel caso dell'acquisto, immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo e' riconosciuto ripartendo lo sconto sulle
    2. bollette del primo anno.
  1. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione dei contributi statali. In ogni caso, il contributo statale di cui al comma 2 non puo' essere cumulato, nell'ambito della stessa offerta commerciale, con quello di cui al comma 1 quando erogati, direttamente o indirettamente, da parte dello stesso fornitore di servizi nei confronti del medesimo utente. Il contributo per l'acquisto o noleggio dei decoder in tecnica CDVB e' riconosciuto a condizione che l'offerta commerciale indichi chiaramente all'utente i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della piattaforma via cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre.
  2. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dall'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' incrementato di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento e' incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.
  3. All'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, al secondo comma, dopo le parole: "cessione in uso di circuiti telefonici" sono inserite le seguenti: "e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati,". All'onere derivante dalle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte, nel limite massimo di 2 milioni di euro, delle risorse di cui al comma 8.
  4. E' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, avviando la sperimentazione dei seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet della totalita' delle sedute d'aula dei due rami del Parlamento, pubblicazione delle sedute in audio e video in differita con indicizzazione per intervento, consultazione dell'archivio audio e video delle sedute.
  5. Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore informatico, di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 51,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della societa' dell'informazione nel Paese.
  6. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato "PC ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonche' la loro formazione. Le modalita' di attuazione del progetto, nonche' di erogazione degli incentivi stessi sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
    1. Il Fondo di cui al comma 9 e' destinato anche, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2004, all'istituzione di un fondo
    2. speciale, denominato "PC alle famiglie", finalizzato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, diretto all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisizione e l'utilizzo di un personal computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad Internet, nel corso del 2004, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno d'imposta 2002. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al primo periodo, le modalita' di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti, nonche' di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilita' di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo non e' cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 9 e 11.
  7. Nel corso dell'anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonche' il personale docente presso le universita' statali, possono acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella didattica, anche attraverso appositi programmi software messi a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I benefici per l'acquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa apposita indagine di mercato esperita dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa. Con apposito decreto di natura non regolamentare il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fissa le modalita' attuative per poter accedere ai benefici previsti dal presente comma.(15)
  8. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di realizzazione sperimentale, gia' avviati nei decorsi anni dal Ministero dell'interno, aventi per oggetto l'applicazione del voto elettronico alle consultazioni elettorali, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
  9. All'articolo 1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le quote versate all'ENAV e all'ASI non utilizzate sono versate entro il 31 gennaio 2004 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo stesso".
    1. L'Istituto per il credito sportivo opera nel settore del credito per lo sport e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo settembre 1993, n. 385. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce le necessarie direttive all'Istituto per il credito sportivo al fine di adeguare il relativo statuto ai compiti di cui al comma 191, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni ed autonomie locali, nonche' stabilendo le procedure ed i criteri per la liquidazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'Istituto medesimo. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
    2. finanze, e' approvato lo statuto e sono nominati i componenti dei nuovi organi. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo settembre 1993, n. 385.
  10. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 52, le parole: "di un polo di attivita' industriali ad alta tecnologia" sono sostituite dalle seguenti: "di un polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta tecnologia"; dopo le parole: "del comune di Genova", sono inserite le seguenti: "anche in relazione all'attuazione dell'articolo 4 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326," ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma non possono essere utilizzate per altre finalita' fino al 31 dicembre 2006".
  11. Per i soggetti che hanno stipulato prestiti agevolati a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata istituito con legge 25 ottobre 1968, n. 1089, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della medesima legge, e successive modificazioni, e che hanno ancora in essere rate di mutuo in sofferenza, e' dovuto solo il versamento della quota originaria residua con esclusione degli interessi di mora anche se ricapitalizzati, da eseguire entro il 31 gennaio 2004. Per importi superiori a 25.000 euro e' consentito il versamento in quattro rate con scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio 2004, il 30 giugno 2004, il 31 dicembre 2004 e il 30 giugno 2005, maggiorate degli interessi legali. A tale fine e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
  12. All'articolo 2, comma 1, del decretolegge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, dopo le parole: "connesse all'attivita' antincendi boschivi di competenza," sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle relative al funzionamento delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi boschivi,".
  13. Le risorse provenienti da iniziative di cui all'articolo 67, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' quelle relative agli interventi di cui all'articolo 11 del decretolegge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre di ogni anno, sono trasferite sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  14. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 18, e in base alle specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali sottopone all'approvazione del CIPE nuovi contratti di programma nei settori agricolo e della pesca.
  15. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamita' naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602.

21. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 15 e' inserito il seguente:

"15bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamita' naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 e' fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale".

22. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 17 e' inserito il seguente:

"17bis. Nei casi di particolare eccezionalita', individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15bis, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decretolegge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,

n. 389, puo' essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti".

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decretolegge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, e' fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione.
  2. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 si applicano in riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 31 dicembre 2005.
  3. All'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2004".
  4. Per la prosecuzione delle attivita' nel campo della ricerca e sperimentazione agraria, e' concesso al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, un contributo annuo pari a un milione di euro per ciascun anno del triennio 20042006.
  5. Le disposizioni dei commi da 17 a 26 si applicano anche per gli eventi previsti dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' alle imprese del settore ittico operanti nelle zone colpite da mucillagini e altri fenomeni naturali che comportino la moria della fauna marina o l'impossibilita' di svolgere attivita' di pesca o di allevamento.
  6. In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell'articolo 10 del decretolegge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, i quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia , possono essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura della medesima regione.
  7. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi 5 giugno 2003, n. 131, e 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982,

n. 41, sono realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome limitatamente alle rispettive competenze previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000. (38)

  1. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al comma 29 e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e' approvato il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004. (38)
    1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge
    2. 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006. (40)
  2. Le economie d'asta conseguite sono utilizzate con le modalita' risultanti dalle relative disposizioni per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalita' previste dai commi 31 e 34, ivi compresi gli studi per opere di accumulo di nuove risorse idriche in aree critiche.
  3. Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 31 presentano, per il tramite delle regioni competenti per territorio, al Ministero delle politiche agricole e forestali i propri programmi entro il 30 aprile 2004.
  4. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31.
  5. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, e' definito il "Programma nazionale degli interventi nel settore idrico". Il Programma comprende:

a) le opere relative al settore idrico gia' inserite nel "programma delle infrastrutture strategiche" di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE n. 121/2001, del 21 dicembre 2001, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002,

n. 190; b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio; c) gli interventi di cui al comma 31; d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui

all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche.

  1. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui al comma 35. Il Programma nazionale indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi di cui al comma 35, lettere a), b), c) e d), previsti dalle relative leggi di spesa e, con esclusione di quelli gia' inseriti negli Accordi di programma quadro, ne definisce la gerarchia delle priorita', tenuto conto dello stato di avanzamento delle relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli interventi del Programma nazionale sono inseriti negli Accordi di programma quadro sempreche' presentino requisiti relativi alla progettazione e alla certezza di risorse finanziarie coerenti con lo strumento.
  2. Agli interventi individuati dal Programma nazionale e' assegnata priorita' anche in relazione all'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche per il periodo 20042007, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con la citata delibera CIPE n. 121/2001, e successive modificazioni, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
  5. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
  7. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa previste al punto 2 della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 9, del decretolegge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono trasferite all'ISMEA.
  8. L'ISMEA subentra nelle funzioni gia' esercitate da Sviluppo Italia Spa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 42, che risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonche' nei relativi rapporti giuridici e finanziari.
  9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' e le procedure per l'attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro di cui al comma 43.

45. Per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'ISMEA puo': a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare; b) provvedere all'acquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo termine in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione;

c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti dei soggetti di cui al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.

  1. Allo scopo di promuovere l'introduzione di nuove tecniche produttive e di incentivare la tutela delle produzioni agroalimentari di qualita' del Mezzogiorno, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la istituzione dell'Istituto per la ricerca e le applicazioni biotecnologiche per la sicurezza e la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualita'.
    1. L'Istituto di cui al comma 46 effettua ricerche e studi in materia di: a) nutraceutica, qualita' e tracciabilita' dei prodotti agroalimentari; b) applicazione delle biotecnologie ai prodotti agroalimentari e
    2. biomedici;
      c) confezionamento dei prodotti agroalimentari e biomedici;
      d) genomica funzionale e proteomica.
  2. L'Istituto di cui al comma 46 ha sede presso l'universita' degli studi di Foggia che puo' avvalersi, allo scopo di assicurare la massima efficacia dello stesso, di collaborazioni con altre universita' o con istituti di ricerca.
  3. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed e' punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace
    1. o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli , fatto salvo quanto previsto dal
    2. comma 49bis, ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci puo' essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine
  1. o sulla provenienza di prodotti o merci puo' essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine
  2. o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy". Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati gia' immessi in libera pratica. (49)

49bis Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalita' tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

(49)
49ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto
o della merce di cui al comma 49bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore. (49)

50. Per potenziare le attivita' di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con finalita' antifrode, sono istituite, presso l'Agenzia delle dogane, una centrale operativa mediante idonee apparecchiature scanner installate negli spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate dalle medesime apparecchiature e da quelle analoghe in dotazione al Corpo della guardia di finanza. Il trattamento delle immagini e' da intendere attivita' di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e' affidata alle dogane. Ai medesimi fini si applica a dipendenti dell'Agenzia delle dogane addetti a tali servizi, in numero non superiore a dieci, il disposto di cui all'articolo 7, comma 10, dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,

n. 164, nella parte in cui il limite di 240 giorni di missione continuativa nella medesima localita', previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e' elevato a 365 giorni. Le spese derivanti dall'estensione del citato limite trovano copertura nello stanziamento di cui al comma 53.

    1. La centrale operativa di cui al comma 50 provvede, nel caso di merci provenienti da Paesi terzi e destinate ad altri Paesi comunitari, a fornire informazioni agli uffici doganali dei Paesi destinatari delle merci sulle eventuali violazioni di norme a
    2. tutela del "made in Italy".
  1. L'accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 50 e' disciplinato d'intesa tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.
  2. Al fine di cui al comma 50, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004.
  3. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificita' dei prodotti, l'Agenzia delle dogane puo' sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente comma ed il relativo trattamento e' attivita' di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e' affidata alle dogane.
  4. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 54.
  5. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e' consentito al Corpo della guardia di finanza l'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 54, secondo modalita' stabilite di intesa tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.
  6. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, e' istituito lo "sportello unico doganale", per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.
  7. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, cosi' raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attivita'.
  8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.

241.

  1. Dalla attuazione dei commi da 57 a 59 non possono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
    1. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del "made in Italy", anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonche' per il potenziamento delle attivita' di supporto formativo e scientifico alle attivita' istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze anche rivolte alla diffusione del
    2. "made in Italy" nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. A tale fine, e per l'adeguamento delle relative dotazioni organiche, e' destinato all'attuazione delle attivita' di supporto formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non superiore a 10 milioni di euro annui. Tale attivita' e' svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, al quale, per la medesima attivita', fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore e' dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004 e successivi , ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. (39) (40)
  2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualita' "Naturalmenteitaliano".
  3. Le modalita' di regolamentazione delle indicazioni di origine e di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 61 sono definite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie.
  4. Al fine di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto all'economia sommersa, nonche' la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, anche alla luce dei nuovi compiti conferiti ai sensi della presente legge e dell'articolo 23 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza e' incrementato di 470 unita' dall'anno 2004, e di ulteriori 530 unita' a decorrere dall'anno 2005. Alla copertura dei posti derivanti da tale incremento di organico si provvede mediante l'assunzione in deroga a quanto previsto al comma 53 dell'articolo 3 di un corrispondente numero di finanzieri, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2004, 28 milioni di euro per l'anno 2005 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
  5. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994,

n. 84, dopo la parola: "Livorno," e' inserita la seguente:
"Manfredonia,".

  1. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza del mercato, garantendo la corretta informazione dei consumatori, con uno o piu' decreti del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con quanto previsto dall'Unione europea in materia, sono definite le condizioni di uso delle denominazioni di vendita dei prodotti italiani di salumeria e dei prodotti da forno. I decreti definiscono altresi' i requisiti dei soggetti e degli organismi di ispezione abilitati ad effettuare i controlli, garantendone l'integrita' e l'indipendenza di giudizio.
    1. Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari,
    2. l'uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria e dei prodotti da forno italiani in difformita' dalle disposizioni dei decreti di cui al comma 66 e' punito con la sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro. La confisca amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in violazione dei decreti di cui al comma 66 e' sempre disposta, anche qualora non sia stata emessa l'ordinanzaingiunzione di pagamento della sanzione di cui al presente comma.
  2. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, e' istituita dal Ministero delle attivita' produttive in collaborazione con la societa' EUR Spa l'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy, con sede in Roma.
  3. L'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy ha finalita' di valorizzazione dello stile italiano, nonche' obiettivi di promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualita'.
  4. Per l'attuazione dei commi 68 e 69 e' autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 61.
  5. All'articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2003 e 2004".
  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
  8. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e degli affari esteri, presso gli uffici dell'Istituto per il commercio con l'estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale.
  9. Per l'attuazione del comma 74 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 20042006.
  10. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un fondo destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprieta' industriale e intellettuale, nonche' contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui al comma 61.
  11. Le modalita' di gestione del fondo di cui al comma 76 sono stabilite dal decreto di cui al comma 73.
  12. Per l'attuazione dei commi 76 e 77 e' autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2004, 4 milioni di euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulle dotazioni del fondo di cui al comma 61.
  13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
  14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
  15. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
  16. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2004 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati.
    1. Le modalita', le condizioni e le forme tecniche delle attivita' di cui al comma 82 sono definite con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge 5
    2. marzo 2001, n. 57. (25)
  17. All'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 2ter dell'articolo 23 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "delle imprese industriali e dei servizi" sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e di servizi".
  18. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992,

n. 215, disposte in attuazione del bando".

  1. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 5 del decretolegge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, per gli anni 2004, 2005 e 2006 e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro annui.
  2. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004.
  3. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. Le risorse di cui ai commi 87 e 88 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalita' di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tale caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche e i comuni interessati sono disciplinati da apposita convenzione.
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7bis dell'articolo 6 del decretolegge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,

n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalita' di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004. (41) (45)

    1. Per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine, nonche' per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali rispettivamente di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2005, nonche' due ulteriori limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno
    2. 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo settembre 1993, n. 385.
  1. All'articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". (40)
  2. Le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui limiti di impegno autorizzati con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 40 per cento e del 60 per cento.
  3. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro otto mesi dalla definizione degli stati di consistenza, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalita' ritenute piu' vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione".
  4. Per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decretolegge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e alla successiva ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di un milione di euro a decorrere dall'anno 2005.
  5. Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione di opere infrastrutturali e viarie atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 315, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
  6. Per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
  7. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, dopo le parole: "della presente legge," sono inserite le seguenti: "e comunque per fare fronte ad ogni calamita' verificatasi nell'intero territorio regionale,".
  8. In conformita' con il principio di cui all'articolo 34, terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, possono essere concessi prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi.
    1. Al fine di cui al comma 99 e' istituito un Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo puo' essere utilizzato anche per la corresponsione agli studenti, privi di mezzi, e agli studenti nelle medesime condizioni residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti
    2. prestiti fiduciari.
  9. Il Fondo di cui al comma 100 e' gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (10)
  10. La dotazione del Fondo di cui al comma 100 e' pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004. Il Fondo puo' essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.
  11. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. (10)
  12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decretolegge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'anno 2004 non si applica il riferimento alla lettera a) di cui al medesimo comma. La disposizione di cui al precedente periodo si applica nel limite di spesa massimo per l'anno 2004 di euro 250.000.
  13. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di contenziosi relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali ai sensi dell'articolo 1 del decretolegge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1bis del decretolegge 20 maggio 1993,
n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n.
236, dell'articolo 3, comma 9, del decretolegge 25 marzo 1997,
n.
67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n.
135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo 9septies del decretolegge ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Sviluppo Italia Spa e' autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza

o in contenzioso alla data del 30 settembre 2003, nella misura di almeno il 50 per cento. A tale scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda a Sviluppo Italia Spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sviluppo Italia Spa comunica agli istanti l'importo dovuto, che dovra' essere corrisposto entro trenta giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato l'eventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere, con spese legali compensate.

  1. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo nazionale, e' istituito il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio. Il Fondo e' gestito da Sviluppo Italia Spa nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, per effettuare interventi temporanei e di minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, nel capitale di imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli scopi e nelle forme di cui ai commi da 107 a 110 con priorita' per quelli cofinanziati dalle regioni. (40)
  2. Sviluppo Italia Spa e' autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di cui al comma 106 per sottoscrivere o acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di sviluppo ovvero, secondo le modalita' indicate dal CIPE ai sensi del comma 110, quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese.
  3. Gli interventi non possono riguardare consolidamenti delle passivita' delle imprese, ne' operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'. La gestione del Fondo

di cui al comma 106 e' soggetta alla disciplina di controllo generalmente applicata ai fondi di rischio privati e deve essere condotta secondo criteri tali da non determinare le condizioni per configurare un aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2001/C235/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 235 del 21 agosto 2001, in materia di aiuti di Stato e capitale di rischio. Il Fondo non investira' in imprese operanti in settori ai quali si applicano regole comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato nonche' nelle imprese di produzione, trasformazione o commercializzazione

dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato istitutivo
della Comunita' europea.
109. La partecipazione puo' riguardare esclusivamente medie e
grandi imprese come qualificate dalla normativa nazionale e
comunitaria.
    1. Le condizioni e le modalita' di attuazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 109 sono approvate dal CIPE. In particolare, il CIPE stabilisce:
    2. a) i criteri generali di valutazione; b) la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della partecipazione al capitale. (31)
  1. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 110 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 45 milioni di euro per l'anno 2005.
  2. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Il Fondo interviene in sostegno di programmi, predisposti per la attuazione di accordi sindacali o statuti societari, finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime.
  3. Per la gestione del Fondo di cui al comma 112, avente una dotazione iniziale di 30 milioni di euro, e' costituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e otto in rappresentanza delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato paritetico elegge al suo interno il presidente e adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del Fondo. (30)
  4. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adegua le modalita' di gestione del Fondo di cui al comma 112, sulla base del recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi dell'Unione europea. (30)
  5. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione, contenente gli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del Fondo di cui al comma 112, che viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle competenti Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
  6. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificata dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".
  7. All'articolo 7 del decretolegge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,

dopo il comma 1quater, sono inseriti i seguenti:

"1quinquies. La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS Spa ai sensi del comma 1bis e' effettuata con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l'ANAS Spa e l'Agenzia delle entrate.

1sexies. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,

n. 46, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.

3ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3bis, la societa' interessata stipula apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e l'iscrizione a ruolo avviene a seguito di un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione della dislocazione territoriale dell'ufficio della societa' che l'ha richiesta.".

118. Negli anni 2004, 2005 e 2006, ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione e' corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo (annuo) pari a 470 milioni di euro, che tiene luogo, per i ruoli emessi da uffici statali, dell'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.

289. Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999,

n. 112.

  1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio degli anni 2004, 2005 e 2006, l'importo di cui al comma 118 e' ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 118, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.

112.

121. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente i soggetti incaricati della riscossione delle entrate precedentemente riscosse dai servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per i compensi" sono sostituite dalle

seguenti: "Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi"; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2bis. A decorrere dal gennaio 2004, il compenso spettante a

concessionari, banche e Poste italiane Spa e' determinato sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti del servizio".

  1. Dalle disposizioni di cui al comma 121 non possono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  2. All'articolo 5, comma 20, secondo periodo, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "Ad esse non si applicano" sono inserite le seguenti: ", fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del comma 7 del presente articolo,".
  3. Al comma 30 dell'articolo 13 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "negli articoli" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario".
  4. La lettera g) del comma 27 dell'articolo 32 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' sostituita dalla seguente:

"g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche' nei terreni gravati da diritti di uso civico".

  1. Al comma 17 dell'articolo 48 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "attivita' di promozione" sono inserite le seguenti: "rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti".
    1. All'articolo 50 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
    2. a) le parole: "Tessera del cittadino", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Tessera sanitaria"; b) la sigla: "TC", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "TS"; c) al comma 13, le parole: "della TC" sono sostituite dalle seguenti: "della TS nella carta di identita' elettronica o".
  2. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge, al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l'anno 2007.
  3. La dotazione del Fondo di cui al comma 128 e' utilizzabile, previa delibera del CIPE, adottata ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono al fondo di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La diversa allocazione tra gli strumenti d'intervento all'interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della predetta legge n. 289 del 2002 e' deliberata dal CIPE.
  4. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione" sono sostituite dalle seguenti: "degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economicosociali attesi e il cronoprogramma delle attivita' e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico";

b) al comma 2, le parole: "ogni quattro mesi" sono sostituite dalla seguente: "semestralmente" e dopo le parole: "relativa localizzazione" sono aggiunte le seguenti: ",e sullo stato

complessivo di impiego delle risorse assegnate".

131. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che sottoscrivono tali Accordi.

132. I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e che, per effetto della deliberazione del CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003, hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate comunicazione della concessione del predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono: a) avviare la realizzazione dell'investimento entro il 31 marzo 2004;

b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale e' stata presentata l'istanza di cui alla citata lettera d). I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 62 della legge n. 289 del 2002 per l'anno di presentazione dell'istanza e per l'anno successivo sono differiti di un anno.

133. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 132 si applicano anche ai soggetti che beneficiano del credito d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), ultimi due periodi, della legge 27 dicembre 2002, n.

289.

  1. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere accompagnata da una analisi costibenefici e da un piano economicofinanziario che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella misura prevista dal piano economicofinanziario cosi' come approvato unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento.
  2. Il finanziamento di cui al comma 134 puo' essere concesso da Infrastrutture Spa, dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo settembre 1993, n. 385. Al piano economicofinanziario dei progetti da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere allegata la formale manifestazione della disponibilita' di massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori.
  3. I proventi derivanti dall'opera, individuati nel piano economicofinanziario approvato e specificati nella delibera di approvazione del CIPE, sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 135; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dal soggetto finanziatore, fino all'estinzione del relativo debito.
    1. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla
    2. gestione dell'infrastruttura finanziata ai sensi del comma 135, il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore e subentra nei relativi rapporti contrattuali.
  4. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della nuova concessione.
  5. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori.
  6. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla realizzazione delle opere di cui al comma 134 sono determinate, sulla base del piano economicofinanziario previsto al comma 134. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva lo schema tipo di piano economicofinanziario. L'adeguamento tariffario e' regolato con il metodo del price cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:

a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT;

b) dell'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttivita', prefissato per un periodo quinquennale.

141. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 140 si fa altresi' riferimento ai seguenti elementi: a) recupero di qualita' del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo quinquennale;

b) suddivisione simmetrica tra gestori dei servizi e mercato del differenziale dei margini di produttivita' rispetto a quanto definito nel piano finanziario;

c) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo;

d) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo ed alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse, sostenuti nell'interesse generale;

e) adeguato ritorno sul capitale investito.

  1. Gli elementi indicati nel terzo periodo del comma 140 e nel comma 141 possono essere modificati dal CIPE, con delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti. Nelle ipotesi di cui ai commi da 134 a 141, quando la fissazione della tariffa non rientra nelle competenze di una autorita' indipendente, la tariffa e' fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. Per l'anno 2004, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita in 30 milioni di euro.
  3. Per l'anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita in 70 milioni di euro.
    1. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 55 della legge 28
    2. dell'opera ovvero dell'infrastruttura che si intende realizzare. La presentazione del progetto preliminare e' presupposto indispensabile ai fini dell'erogazione del contributo, a condizione che l'ente assegnatario assuma, nella medesima domanda, l'impegno a trasmettere, entro la data da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, lo studio di fattibilita' e la formale comunicazione della conclusione della fase di progettazione finanziaria, quando richiesti dalle vigenti disposizioni.
  4. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' sostituito dal seguente:
dicembre 2001, n. 448, e le domande da presentare ai fini
dell'ammissione ai contributi a valere sui Fondi di cui ai commi
143 e 144 devono essere corredate dal progetto preliminare

"2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento".

147. Dopo il comma 2bis dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' inserito il seguente:

"2ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 e' progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita' di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data del gennaio 2004".

  1. Al comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunta la seguente lettera: "cbis) realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali". Per l'attuazione della lettera cbis) del comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal presente comma, e' autorizzata una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro per l'anno 2004.
  2. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell'opera che, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive disposizioni attuative, deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie, non puo' superare complessivamente il 20 per cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. Il pagamento al contraente generale della quota finanziaria in proprio avviene, in unica soluzione, all'atto dell'ultimazione dei lavori.
  3. Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente, all'attivazione degli accordi di programma per la localizzazione degli interventi di cui all'articolo 18 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non siano stati attuati ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta del medesimo soggetto proponente, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. A tale fine, il presidente della giunta regionale ed il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro il 31 dicembre 2007. Il finanziamento dei programmi e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla data della ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui al citato articolo 18 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
  4. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 13 della legge agosto 2002, n. 166, dopo le parole: "modernizzazione e lo sviluppo del Paese" sono inserite le seguenti: "nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali".
  5. All'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni, le parole: "e, contestualmente, e' sospesa la realizzazione delle altre tratte" sono soppresse.
  6. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali secondo le finalita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 5 del decretolegge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194 e' concesso un contributo in conto capitale di 27,3 milioni di euro per il 2004. Per permettere l'applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, e' stanziata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono stabilite le modalita' di concessione del contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
  7. I risparmi derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse applicati con riferimento ai mutui accesi mediante utilizzo del contributo annuo di cui alla deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1996, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono riassegnati alla regione Veneto per il completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto.
    1. Le operazioni con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, volte all'acquisizione della disponibilita'
    2. di beni da adibire al trasporto pubblico locale e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate anche mediante contratti di leasing operativo ai sensi del comma 156.
  8. Le operazioni con oneri a carico del bilancio dello Stato, volte all'acquisizione della disponibilita' di beni e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate mediante contratti di leasing operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, compresa quella a carattere speciale. Qualora l'operazione sia effettuata in deroga alla normativa vigente, essa e' preventivamente autorizzata, tenuto conto della natura dei beni oggetto dell'acquisizione e degli aspetti tecnicofinanziari dell'operazione stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  9. Per il conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e produttivita' dei servizi di trasporto pubblico locale, e' istituito un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La dotazione del fondo per l'anno 2004 e' fissata in 33 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' di riparto delle risorse di cui al presente comma. Quota parte, pari a 10 milioni di euro, e' destinata al riequilibrio dei maggiori esborsi sostenuti dalle aziende di trasporto a titolo di IRAP entro la data del gennaio 2003 in relazione a contributi per i quali e' prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, in misura proporzionale all'entita' degli esborsi sostenuti. Gli importi corrisposti ai sensi del terzo periodo possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (29)
  10. E' autorizzata in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2004, di 7 milioni di euro per l'anno 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno 2006 destinati alla progettazione e alla realizzazione di tutte le opere di integrazione del passante di Mestre con il territorio delle comunita' locali. (15)
  11. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica e' riconosciuto un contributo in conto capitale fino a 20 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e fino a 15 milioni di euro per l'anno 2006 a valere, fino all'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, sulle risorse disponibili previste ai sensi dell'articolo 3, comma 101, della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinate le misure e le tipologie degli interventi ammessi al finanziamento nonche' dei destinatari, nel rispetto della normativa comunitaria.
  12. Per la promozione e il sostegno delle attivita' di ricerca avanzata nel settore della fisica, realizzate in strutture specializzate per progetti innovativi riferiti alla cooperazione scientifica internazionale e per l'avviamento di strutture di recente istituzione, e' autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF).
  13. Per l'anno 2004 e' altresi' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per la concessione di un contributo in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).
  14. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi

dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2002, n. 264, e'

autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2004.
163. Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario del secondo

ricongiungimento di Trieste all'Italia, e' concesso al comune di Trieste un contributo straordinario di 5.000.000 di euro.

  1. Il contributo di cui al comma 163 e' destinato a concorrere ad iniziative riguardanti l'organizzazione di celebrazioni, congressi, seminari, mostre, convegni di studio e attivita' editoriali.
  2. Il contributo di cui al comma 163 e' altresi' destinato al recupero e al restauro di beni storici, monumentali, artistici, architettonici e museali di particolare pregio o significato e interesse storico, sociale o culturale.
  3. Per l'esercizio delle attivita' istituzionali del Centro nazionale di studi leopardiani e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
  4. Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 2, e' assegnato all'Universita' campus biomedico (CBM), di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991, l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30 milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione di un policlinico universitario.
  5. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza nel campo della prevenzione e cura della cecita', nonche' per consentire iniziative di collaborazione e partenariato internazionale, lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284 , e' incrementato dell'importo di euro 600.000 annui da destinare alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 284 del 1997.
  6. Alle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e relative modifiche si applicano i tempi e le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, e agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1084/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003.
  7. E' autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell'Istituto superiore di sanita' per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  8. Al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone idonei sistemi per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni di competenza. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Poste italiane Spa, sono definiti, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, termini, diritti e corrispettivi, modalita' di attuazione, ivi compresi la realizzazione, la gestione e lo sviluppo delle specifiche infrastrutture tecnologiche, le procedure applicative e di informazione all'utenza.
  9. Il nuovo servizio non potra' intervenire a danno o in sostituzione delle prestazioni attualmente gia' previste dal servizio universale.
    1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: "Nei comuni
    2. sprovvisti di piano regolatore e' vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonche' di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attivita' produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data".
  10. Per favorire il rilancio minerario energetico del bacino del Sulcis, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto nel comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 31 dicembre 2004.
  11. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997 sono integrate con l'importo di 25 milioni di euro a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 e sono erogate con le modalita' previste dal comma 3 del medesimo articolo 57.
  12. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 20042006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
  13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, di forniture di interesse nazionale e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalita' alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti. I contributi, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono essere compresi nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie. La quota di concorso e' fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro competente.

177bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e' disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo

ammontare.

  1. La disposizione di cui al comma 177 si applica ai mutui e alle altre operazioni finanziarie stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  3. Al comma 3 dell'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "e della Fiera di Verona" sono sostituite dalle seguenti: ", della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova".
  4. Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e alle imprese editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato, per l'anno 2005, in 95 milioni di euro.
  5. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.

183. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali: a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50 per cento dell'intero stampato, su base annua; b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioe' non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro; c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione; d) i quotidiani ed i periodici di pubblicita', cioe' quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto; e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza; f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi; g) i cataloghi, cioe' pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi; h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioe' finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalita' di autofinanziamento; i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonche' di altri organismi, ivi comprese le societa' riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;

n( �/span> i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo

74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; m) i prodotti editoriali pornografici.

  1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e puo' essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non e' rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza e' riportabile al periodo di imposta successivo.
  2. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui al comma 181 sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa e' stata effettuata.
  3. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonche' le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
  4. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal gennaio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di agenzie di stampa quotidiane, che hanno trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane fino alla data ultima di cessazione del servizio, continuano a percepire i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le attuali modalita' di trasmissione.
  5. I termini finali per il completamento degli investimenti che fruiscono delle agevolazioni di cui al decretolegge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2000, per il settore dell'industria relativo alle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2005, per i soggetti che hanno richiesto l'erogazione del contributo in due o tre tranche.
  6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 188 e' subordinata all'autorizzazione delle competenti autorita' europee.
  7. Dei contributi di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono beneficiare in misura paritaria, per una quota pari al 10 per cento della somma riservata alle emittenti radiofoniche, le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario. I nuovi soggetti beneficiari devono presentare le domande entro il 31 gennaio 2004.
  8. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 2, il quarto comma e' abrogato; b) all'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'Istituto puo' concedere contributi per interessi sui mutui

anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita' istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".

    1. L'Istituto per il credito sportivo e' autorizzato a concedere finanziamenti alla CONI Servizi Spa, a condizione che tali
    2. finanziamenti siano utilizzati per la ristrutturazione del debito esistente della societa' stessa.
  1. All'articolo 19, comma 2, del decretolegge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando quanto previsto ai sensi del secondo periodo", e nel secondo periodo, le parole: "diversi da" sono sostituite dalla seguente: "inclusi".

194. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, anche al fine di dare attuazione ai principi formulati nell'articolo 39, comma 12bis, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni ridefinite con i decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 e n. 187 del 10 agosto 2002, possono farlo entro il 31 gennaio 2004, mediante comunicazione al CONI e all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e pagamento, nel suddetto termine, del 30 per cento del debito maturato, per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo, pari ad euro

1.000. Le somme ancora dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate di pari importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall'anno 2004. Le cauzioni prestate dai concessionari per la raccolta delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della convenzione di cui al decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dalla presente lettera, previa verifica della loro validita' da parte del CONI e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dalla presente lettera comporta l'immediata decadenza della concessione, l'immediata decadenza del concessionario dal beneficio del termine, l'immediato incameramento delle cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Gli effetti dei provvedimenti che hanno determinato la cessazione dei rapporti di concessione, adottati sulla base dei citati decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione prevista nella presente lettera. Nei confronti dei medesimi concessionari cessano gli effetti degli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria, per il recupero dell'imposta unica sulle scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Dal gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi, il corrispettivo minimo dovuto da ciascun concessionario e' pari ai prelievi spettanti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accertate nell'anno precedente, incrementato dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale nell'anno di riferimento;

b) ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi della
lettera a), nonche' a quelli che hanno tempestivame nte aderito ai
decreti interdirigenziali di cui alla medesima lettera a), e'

consentito versare il residuo debito maturato a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000 e 2001, ridotti del 33,3 per cento, in cinque rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno a partire dal 2004. Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dal presente comma comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediata decadenza dei concessionari dal beneficio del termine, l'immediato incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Le stesse misure sono attivate nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle ulteriori somme dovute, fino alla scadenza della concessione, a titolo di integrazione fino al raggiungimento del minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica;

c) per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente comma, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del decretolegge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, nonche' dei decreti interdirigenziali 6 giugno e 2 agosto 2002;

d) alla CONI Servizi Spa in considerazione delle minori entrate ad essa derivate e' concesso un contributo di 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2010.

  1. All'articolo 39, comma 7bis, capoverso 7bis, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' aggiunto il seguente periodo: "Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal maggio 2004".
  2. Al comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "pari al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 30 per cento".
  3. All'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle societa' che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38".

  1. Le societa' sportive possono regolarizzare le posizioni debitorie nei confronti dell'INAIL mediante rateizzazione degli importi dovuti relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Ai fini di cui al periodo precedente, le societa' sono tenute a effettuare i versamenti in un'unica rata entro il 30 novembre 2004 ovvero in due rate di pari importo, rispettivamente con scadenza al 30 settembre 2004 e al 30 aprile 2005.
  2. Il perfezionamento della procedura prevista dal comma 198 comporta la preclusione, nei confronti delle societa' interessate, di ogni accertamento e l'esclusione di sanzioni.
  3. Alle societa' sportive che operano nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2, che nel periodo di imposta 2004 incrementano il numero dei giovani

sportivi che siano cittadini di Paesi membri dell'Unione europea di eta' compresa tra i quattordici e i ventidue anni assunti con contratto di lavoro dipendente, e' concesso un credito di imposta pari al 15 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, e comunque nella misura massima annua di 5.164 euro per dipendente.

201. Il credito di imposta di cui al comma 200 e' fruibile limitatamente ai nuovi assunti che risultino eccedenti rispetto al numero medio dei giovani sportivi con contratto di lavoro dipendente risultanti nel periodo di imposta 2003 e alle seguenti condizioni: a) la percentuale dei cittadini di Paesi membri dell'Unione europea rispetto al totale dei giovani sportivi dipendenti della societa' sportiva deve risultare superiore a quella media dei tre anni precedenti;

b) siano osservati gli obblighi di legge previsti per l'assicurazione contro gli infortuni e la morte; c) le societa' abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi tributari.

202. Il credito di imposta di cui al comma 200, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ne' ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' utilizzabile, a decorrere dal gennaio 2004, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241.

  1. Il credito di imposta di cui al comma 200 e' fruibile entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2005.
  2. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonche' per il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva e' destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2004. (17)
  3. All'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso l'ente pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica aprile 1978, n. 250, nonche' i termini, la natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi". Il decreto di cui all'articolo 51, comma 2bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  4. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Lampedusa," sono inserite le seguenti: "nonche' relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali,".
  5. Per le finalita' di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati e' incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006.
  6. Al comma 15 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "sono abrogate le disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "non trovano applicazione le disposizioni";

b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' stanziata, in via eccezionale, la somma annua di 600 mila euro per il triennio 20042006".

  1. Per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, e' stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, e' stanziata la somma annuale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. (19)
  2. Ai fini di cui al comma 209, all'articolo 1, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 88, nonche' all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 487, le parole: "nell'anno 2000" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2003". (19)
  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative, nei limiti finanziari indicati al comma 209, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei contributi. (19)
  4. Per favorire il recupero del materiale rotabile, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, da destinare all'erogazione di contributi a sostegno delle attivita' di ripristino in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci.
  5. I contributi previsti dal comma 212 sono attribuiti alle piccole e medie imprese, di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che esercitano servizi di trasporto merci, in proporzione alle unita' di materiale rotabile da esse acquistate e di nuovo poste in uso direttamente o attraverso cessione ad altri soggetti che esercitano le medesime attivita' di trasporto.
  6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni, le modalita' di attribuzione e gli importi dei contributi di cui al comma 212.
  7. Al fine di sostenere le attivita' dei distretti industriali della nautica da diporto e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2004, 1 milione di euro per l'anno 2005 e 1 milione di euro per l'anno 2006. (22)
  8. Il fondo di cui al comma 215 e' destinato all'assegnazione di contributi, per l'abbattimento degli oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca. (22)
  9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aree di cui al comma 216 e sono definite le modalita' di assegnazione dei contributi. (22)
  10. All'articolo 1 del decretolegge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,

sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: "2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 e'

effettuata con modalita' trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalita' di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna societa', con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.

2bis. Al fine di realizzare la massimizzazione del gettito per l'Erario, il contenimento dei costi e la rapidita' di esecuzione della cessione, in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, le modalita' di alienazione delle partecipazioni direttamente detenute dallo Stato non di controllo e di valore inferiore ad euro 50 milioni, secondo tecniche in uso nei mercati finanziari e fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. .il, 2ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica l'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, per la dismissione delle partecipazioni di controllo ivi indicate, salvo il caso di alienazione di titoli azionari gia' quotati in mercati regolamentati nazionali o comunitari qualora il collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali"; b) al comma 5, le parole: "Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dell'economia e

delle finanze, per quanto concerne le proprie partecipazioni";

dopo le parole: "possono affidare" sono inserite le seguenti: "anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ove applicabili"; dopo le parole: "presente decreto" e' inserito il seguente periodo: "I soggetti incaricati della valutazione possono partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guida"; c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche agli incarichi conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a piani di riordino, risanamento o ristrutturazione delle societa' partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione della partecipazione".

219. All'articolo 25, comma 1, del decretolegge 25 settembre 2001,

n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: "e' effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere effettuato anche".

  1. All'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "non coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione" sono soppresse.
  2. All'articolo 5 del decretolegge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, la prevalente partecipazione pubblica nelle aziende costituite nei comuni di Venezia e Chioggia e' assicurata dagli enti locali. Lo Stato puo' cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione".

    1. All'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente
    2. della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti: "1) la partecipazione pubblica e' assicurata dalla regione, dal comune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali; 2) la partecipazione dello Stato puo' essere effettuata anche a mezzo di societa' controllate; 3) la quota di partecipazione degli enti locali non puo' essere inferiore al 60 per cento".
  1. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprieta' statale realizzati ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti in proprieta' ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalita' di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio.
  2. Gli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, realizzati e assegnati ai profughi, non possono essere utilizzati per finalita' diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il preesistente vincolo di destinazione non puo' essere modificato.
  3. Per i canoni degli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, attualmente di proprieta' statale, si applica la disciplina prevista dal comma 8ter dell'articolo 5 del decretolegge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507.
  4. All'articolo 7, comma 3, lettera r), della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2003, n. 114, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono devolute alla concessionaria, a decorrere dall'avvio dell'esercizio ferroviario, le somme riconosciute ad RFI Spa per gli oneri di collegamento ferroviario tra la penisola e la Sicilia, nella misura prevista dall'Accordo di programma vigente alla stipula della convenzione, con gli eventuali aggiornamenti".
  5. All'articolo 2 del decretolegge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Tra le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di intesa con il Ministro delle attivita' produttive, nonche' con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarita' di uno o piu' dei seguenti poteri speciali da esercitare di intesa con il Ministro delle attivita' produttive:

a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'articolo 3, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. L'opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l'operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non puo' esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovra' cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'articolo 2359ter del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione e' impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il Ministro dell'economia e delle finanze dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione e' impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della societa', di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto e' impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

d) nomina di un amministratore senza diritto di voto".

  1. Il potere di opposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decretolegge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dal comma 227, e' esercitabile con riferimento alla singola operazione. Esso e' altresi' esercitabile quando la partecipazione, anche attraverso singoli atti di acquisto, registri un incremento pari o superiore alla misura prevista. Tale potere e' parimenti esercitabile ogniqualvolta sorga l'esigenza di tutelare sopravvenuti motivi imperiosi di interesse pubblico entro il termine di dieci giorni dal loro concreto manifestarsi. In tale caso l'atto di esercizio del potere statale deve contenere esplicito e motivato riferimento alla data in cui tali motivi si sono manifestati.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attivita' produttive, nonche' con i Ministri competenti per settori, sono individuate le societa' dai cui statuti va eliminata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la clausola con la quale e' stata attribuita al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarita' di uno o piu' dei poteri speciali.
  3. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno individuati i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato.
  4. Gli statuti delle societa' nelle quali e' prevista la clausola che attribuisce allo Stato i poteri speciali sono adeguati alle disposizioni di cui ai commi da 227 a 230.
  5. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decretolegge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' assegnato alla CONI Servizi Spa, a titolo di apporto al capitale sociale, l'importo di 130 milioni di euro per l'anno 2004.
  6. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il Ministero degli affari esteri puo' concedere in comodato gratuito locali degli immobili di proprieta' demaniale all'estero che ospitano rappresentanze diplomatiche o uffici consolari o loro sezioni distaccate, ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con l'obiettivo dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
  7. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modifiche: a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: "5bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti

monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialita' nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualita' nella scelta della modalita' di conferimento del servizio.

5ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purche' qualificato ai sensi della normativa vigente e purche' la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.";

b) al comma 15bis e' aggiunto il seguente periodo: "Sono altresi' escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del ottobre 2003 a societa' gia' quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonche' a societa' originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilita' di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.";

c) dopo il comma 15ter e' aggiunto il seguente:

"15quater. A decorrere dal gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle societa' partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorita' indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati".

  1. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al comma 4bis, le parole: "aziende agricole" sono sostituite dalle seguenti: "aziende artigianali, agricole e di pesca". La disposizione di cui al presente comma ha effetto limitatamente alle somme gia' stanziate alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Le fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati in fondazioni sono autorizzati a procedere all'alienazione di beni immobili del proprio patrimonio al fine di ripianare eventuali debiti pregressi maturati fino al 31 ottobre 2003. Le modalita' di attuazione sono autorizzate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della normativa generale sull'alienazione dei beni immobili pubblici.
  3. Per favorire la tutela delle acque in attuazione delle direttive comunitarie, il risparmio della risorsa idrica, il minore inquinamento e il riutilizzo della stessa e per la realizzazione degli interventi di bonifica urgenti relativi ai siti di interesse nazionale gia' individuati, ai siti interessati dalla presenza di amianto, nonche' alle aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
  4. Con effetto dal gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.
  5. Al comune di Lampedusa e' riconosciuto un contributo straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2004 per fronteggiare l'emergenza profughi.
  6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 20042006, restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
  7. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 e triennio 20042006, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
  8. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
  9. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
  10. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
  11. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2004, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
  12. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera iquater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.
    1. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato
    2. di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati
      nell'allegato 2 alla presente legge.
  13. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori
    spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove
    finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte
    corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5,
    della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
    secondo il prospetto allegato.
  14. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
    regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e
    di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
  15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
    da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
    Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
    entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
    presente legge, e' ripartita tra gli interventi di cui
    all'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
    la somma di 25 milioni di euro nell'ambito dell'autorizzazione di
    spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499,
    per l'anno 2004.
  16. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
    fa fronte mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti
    dalla presente legge.
  17. La presente legge entra in vigore il gennaio 2004.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 dicembre 2003

CIAMPI

ALLEGATO 1

(Articolo 4, comma 246)

MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI

(Articolo 11, comma 3, lettera iquater), della

legge n. 468 del 1978)

2004 2005 2006 Anno terminale

(in migliaia di euro)

AMMINISTRAZIONE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1.549.000 796.000 910.000

1. Commissario liquidatore indennita' buonuscita poste

(3.1.2.29 cap. 1688) ........... 214.000 . 40.000 40.000 2007
2. Somme quiescenza .......... da rimborsare all'Ipost per (3.1.2.19 cap. 1620) 350.000 150.000 200.000 trattamento P di

Copertura del disavanzo del Fondo pensioni ferrovie ( 3.1.2.15 cap.1587) . ............ 797.000 507.000 569.000 P

  1. INPS Abolite imposte di consumo ( 3.1.2.15 cap.
    1583) ....
    ......... 149.000 79.000 81.000 P
  2. Fondo per l'equa riparazione in caso di violazione del
    termine ragionevole del processo, legge n. 89 del 2001

( 4.1.5.11 cap. 2829)

39.000 20.000 20.000 P

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

2.227.000 1.362.000 1.419.000

  1. Spesa per invali dita' civile ( 3.1.2.28 cap. 2310) ......... 1.843.000 1.019.000 1.019.000 P
  2. Oneri per pensionamento anticipato lavoratori esposti all'amianto ( 3.1.2.28 cap. 2307) .. ........... 141.000 239.000 285.000 P
  3. Fondo nazionale politiche sociali (agevolazioni in materia di handicap, assegno ai nuclei familiari, assegni di maternità) (3.1.5.1 cap. 1711)

243.000 104.000 115.000 P

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

310.000 310.000 310.000

1. Spese di giustizia (2.1.2.1 cap. 1360)
...... 310.000 310.000 310.000 P

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ........ 21.565 21.565 21.565

  1. Legge 13 luglio 1965, n. 932 (9.1.2.2 cap. 2202) ...... 532 532 532 P
  2. Legge 4 giugno 1997, n. 170 (9.1.2.3 cap. 2302) ............. 72 72 72 P
  3. Legge 15 marzo 1986. n. 103 (10.12.2.2 cap. 2740) 15 15 15 P
    1. Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1558 (10.1.2.3 cap. 2752/1) .
    2. 8.941 8.941 8.941 P
  4. Legge 11 giugno 1960, n. 723 (10.1.2.3 cap. 2752/3)
    ........... 21 21 21 P
  5. Legge 11 giugno 1960, n. 723 (10.1.2.3 cap. 2752/4)
    ........... 17 17 17 P
  6. Legge 11 febbraio 1958, n. 340 (10.1.2.3 cap.
    2752/5) .
    .......... 40 40 40 P
  7. Legge 23 dicembre 1972, n. 920 (10.1.2.3 cap.
    2752/6)
    ........ 1.026 1.026 1.026 P
  8. Legge 10 marzo 1982, n. 127 (10.1.2.3 cap. 2752/7)
    ........... 378 378 378 P
  9. Legge 27 maggio 1985, n. 253 (11.1.2.3 cap. 3104) ............. 723 723 723 P
  10. Legge 13 novembre 1947, n. 1622 (11.1.2.5 cap. 3108/1) ........... 1.002 1.002 1.002 P
  11. Legge 18 novembre 1995, n. 496 (12.1.2.3 cap.3393/13) . ......... 291 291 291 P
    1. Legge 12 luglio 1999, n. 232 (12.1.2.3 cap. 3394)
    2. .............1.734 1.734 1.734 P
  12. Legge 28 marzo 1962, n. 232 (13.1.2.2 cap. 3750/3)
    ........... 4.777 4.777 4.777 P
  13. Legge 16 maggio 1947, n. 546 (13.1.2.2 cap. 3750/2)
    ........ 1.050 1.050 1.050 P
  14. Legge 19 luglio 1956, n. 1015 (13.1.2.2 cap. 3751)
    ............. 197 197 197 P
  15. Legge 23 luglio 1949. n. 433 (15.1.2.5 cap. 4051/1)
    ........... 749 749 749 P
    MINISTERO DELL'INTERNO .

. 505.191 230.106 230.106

1. Fondo ordinario enti locali (2.1.2.6 cap. 1316)

.........97.191 26.106 26.106 P

2. Finanziamento enti locali Fondo sviluppo investimenti

(2.2.3.5 cap. 7232) ... ...... 408.000 204.000 204.000 P

TOTALE ................. 4.612.756 2.719.671 2.890.671 ===============================

P onere permanente

ALLEGATO 2

(Articolo 4, comma 247) ============================================================== ======

AMMINISTRAZIONE STANZIAMENTI 2004(in euro) Ministero dell'economia e delle finanze Calamita' naturali .. 168.558.000 Legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 1, comma 1 168.558.000 Incentivi alle imprese ........ . 333.631.000 Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, commi ottavo e nono

.................................. 25.823.000 Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 2 .. 25.823.000 Decretolegge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con

modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, art. 2, comma 1 ................ 281.985.000 Difesa del suolo e tutela ambientale ........ 319.709.000 Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12 .......... 258.228.000 Legge 31 gennaio 1994, n. 97 ...... .... 61.481.000 Totale Ministero dell'economia e delle finanze 821.898.000 Ministero della giustizia Edilizia penitenziaria e giudiziaria ...... 137.367.207

Decretolegge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259 ............................... 20.658.276

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 .... 116.708.931 Totale Ministero della giustizia .......... 137.367.207 Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Universita' e ricerca 238.074.622 Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5 ....... 28.405.000 Legge 10 gennaio 2000, n. 6 ........... ... 10.329.138 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104 .... 115.493.707 Legge 21 febbraio 1980, n. 28 ............. 34.783.372 Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 ...... 49.063.405 Edilizia universitaria .... .......... 196.992.393 Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8 153.773.000 Legge 3 agosto 1998, n. 295, art. 3, comma 2 ... 820.393 Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 90 42.399.000 Totale Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca ............. 435.067.015 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio Difesa del suolo e tutela ambientale ...... 937.168.772

Legge 9 dicembre 1998, n. 426 ......... ... 185.825.827

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 ................ 12.911.000
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 49 ........ 206.583.000
Legge 8 ottobre 1997, n. 344 .............. 13.118.005
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 .............. 1.032.914
Legge 23 marzo 2001, n. 93 .. ............. 1.549.371
Legge 5 marzo 1963, n. 366 ............... 11.568.634
Decretolegge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 ......................................... 206.583.000 Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 ...... 41.316.552

Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 . 2.006.705 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 ................... 2.220.764

Legge 18 maggio 1989, n. 183 .............. 200.000.000 Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ............ 45.000.000 Legge 31 luglio 2002, n. 179 ............. 7.453.000 Totale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

................................ . 937.168.772 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Opere strategiche ................ 391.650.000

Legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 13 ...... 391.650.000

Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ...................................... 391.650.000 Ministero della difesa Ricerca scientifica ................. 115.000.000 Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 115.000.000 Totale Ministero della difesa ............. 115.000.000 Ministero delle politiche agricole e forestali Agricoltura, foreste e pesca .............. 222.267.520 Legge 15 dicembre 1998, n. 441 .......... 1.549.371 Legge 27 luglio 1999, n. 268 .............. 1.549.371 Legge 25 febbraio 2000, n. 39 ............. 2.582.285 Legge 2 dicembre 1998, n. 423 ............ 2.582.284 Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2 6.870.908 Legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 4 .... 103.291.000

Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 1, comma 1 10.329.000 Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, comma quarto ......................................... 551.060

Decretolegge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, art. 19 ............................... . 67.139.397

Decretolegge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, art. 2, comma 1 ........................ 25.822.844

Totale Ministero delle politiche agricole e forestali

....................... ............. 222.267.520 Ministero per i beni e le attività culturali Patrimonio culturale ...................... 323.624.661

Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 211.897.564 Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 1 5.164.569 Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1 206.583 Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 32 2.582.285 Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83 77.468.535 Decreto del Presidente della Repubblica

29 dicembre 2000, n. 441 .................. 896.793 Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 .. 11.387.874 Decreto del Presidente della Repubblica

30 settembre 1963, n. 1409 ................ 6.504.001 Legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 23, comma 1 5.000.000 Legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 42, comma 6 . 2.000.000 Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 . 516.457 Totale Ministero per i beni e le attivita'

culturali ............................ 323.624.661

PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 4, comma 248)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA (Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

============================================================== 2004 2005 2006

(importi in milioni di euro)

1) ONERI DI NATURA CORRENTE

Nuove o maggiori spese correnti
Articolato: ......................... 7.981 7.080 7.365
Disposizioni per enti locali ........ 377 157 157
Pubblico impiego .................... 2.014 2.973 2.967
Eccedenze di spesa .................. 2.419 2.516 2.687
Missioni di pace .................... 1.200 0 0
Sicurezza (incluso aumenti contrattuali) 552 692 810
Previdenza e assistenza 254 290 376
Altri interventi 1.039 293 196
Effetti indotti .............. .. 127 159 172
Tabella "A" ................... .. 81 381 434
Tabella "C" ............... ...... 775 278 294

Minori entrate correnti Articolato: ...................... 725 429 214 Sgravi fiscali ................... 725 429 214

Totale oneri da coprire ......... 9.563 8.169 8.307 ============================== 2) MEZZI DI COPERTURA Nuove o maggiori entrate

Articolato: ..................... 1.683 1.765 1.715 Accisa tabacchi ..... ............ 650 650 650 Rideterminazione accise bevande ... 126 126 126 Estensione condono 2002 .......... 236 0 0 Rivalutazione imposta registro ...... 140 140 140 Effetti indotti ..................... 381 703 710 Interventi vari ..................... 150 146 89 Riduzione spese correnti Articolato: 987 1.648 1.646 Effetti indotti (effetto netto) .. 725 1.289 1.316 Interventi vari .................. 262 360 331 Tabella "E" ....................... 22 47 2

Interventi per favorire lo sviluppo e di correzione dei conti pubblici .. 9.126 8.315 8.649

Totale mezzi di copertura ....... 11.817 11.775 12.013

Margine .......................... 2.254 3.607 3.706

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(in milioni di euro) ============================================================== ASSESTATO 2003 INIZIALI 2004 2005 2006

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Competenza

ENTRATE 19.887 19.887 23.663 23.663 24.842 26.258 Rimborsi Iva .. 16.268 16.268 18.774 18.774 19.953 21.369 Anticipo Concessionari

3.619 3.619 4.889 4.889 4.889 4.889 Tit. III F, Amm.ti titoli di Stato SPESA CORRENTE

35.119 37.051 27.773 27.773 28.609 30.025

Rimborsi Iva (compresi i pregressi)

16.268 16.268 18.774 18.774 19.953 21.369

R.S.O. perdita gettito accisa benzina

343 343 343 343

Invalidi civili

Anticipazioni pregresse INPS
2.224 2.224
Enti locali
Fondo speciale di parte corrente
617 617 617 617 617 617
Anticipo concessionari
3.619 3.619 4.889 4.889 4.889 4.889
Regolazioni anni pregressi fondo pensioni FS
Ammassi agricoli
FSNsaldo IRAP
1.906
Tassa concessione governativa
Rimborso imposte dirette pregressi
3.410 3.410 3.150 3.150 3.150 3.150
Chiusura servizi autonomi di cassa
99 99
Regolazione con cessionari riscossioni
195 608
Ferrovie (mancato impegno)
387
Rimborsi IVA pregressi compresi nteressi
2.700 2.700
Rimborsi atre imposte pregresse
2.610 2.610
Fondo riassegnazione residui passivi .
2.647 2.647
SPESA IN CONTO CAPITALE
8.247 13.247 120 120 101 101
Fondo globale

Disavanzi USL

1.549 6.549 19 19 Profughi istriani e dalmati 26 26 26 26 26 26 Enti locali 11Cartolarizzazione immobili

6.596 6.596

Disavanzi pregressi universita' 75 75 75 75 75 75

TOTALE SPESA

43.366 50.298 27.893 27.893 28.710 30.126

Tabella C FSN IRAP 1999
903 903

Debiti pregressi:
Spese di giustizia
823 823

Accasermamento e fitto locali PS
171 171 171 171
Eccedenze di spesaquota
2003 (1)
1.786 1.786
Debiti pregressi ex Ministero finanze
100 100 150 150
Fondo globale nuova legislazione
617 617 617 617
TOTALE SPESA CON LEGGE FINANZIARIA

43.366 50.298 31.059 31.059 28.414 29.830

Com.liq. indennita' buonuscita poste 145 145 IPOST

175 175
Copertura del disavanzo fondo pensioni Ferrovie
357 357

INPS: abolite imposte di consumo
73 73

Invalidi civili
933 933

Fondo nazionale politiche sociali
103 103

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

============================================================== MINISTERI 2004 2005 2006

(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze ................ 64.674 85.830 73.716

Di cui:
regolazione debitoria
2004:
2005:
2006:

Ministero delle attivita' produttive ...................... 3.374 3.280 3.316

Ministero del lavoro e delle politiche sociali ............... 529.558 770.841 771.048

Ministero della giustizia 40.869 38.480 41.519 Ministero degli affari esteri 193.656 167.489 175.861 Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

3.000 11.500 11.500 Ministero dell'interno ... 35.623 54.706 55.273 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

... 3.293 2.793 7.693

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ... 372 58.756 87.558 Ministero delle comunicazioni ... 4.578 658 Ministero della difesa . ... 12.427 405.082 406.568 Ministero delle politiche agricole e forestali

... 41.087 39.736 40.242 Ministero per i beni e le attivita' culturali

....... 600 1.600 3.100 Ministero della salute ... . 146.025 141.389 148.950 TOTALE TABELLA A ........... 1.079.136 1.782.140 1.827.016 DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA DI CUI LIMITE D'IMPEGNO ......

TABELLA B INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

============================================================== MINISTERI 2004 2005 2006

(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze .............. 541.919 1.051.120 1.116.120

Di cui:

limite di impegno

2004: 4.520

2005: 20

2006: 20

Ministero delle attivita' produttive .................... 32.750 32.750 15.000

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

4.100 4.100

Ministero dell'interno ........ 17.800 4.500

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ... 75.550 72.050

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

80.048 146.368 57.758 Di cui: limite di impegno 2004: 2005: 12.500 2006: 12.500

Ministero delle politiche agricole e forestali ............ 1.500 1.500

Ministero per i beni e le attività culturali ......... 79.059 83.884 59.155

Ministero della salute ...... 23.400 7.900

TOTALE TABELLA B ........... 856.126 1.404.172 1.248.033

DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA .

DI CUI LIMITE D'IMPEGNO ..... 4.520 12.520 12.520

==================================

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE

LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA

ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo.

============================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2004 2005 2006

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura ( 3.1.5.19 Consiglio superiore della magistratura cap. 2195)

......... 27.358 27.358 27.358

Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ( 3.1.5.18 Consiglio nazionale dell'economia e del lavorocap. 2192) ......... ......... 14.742 14.742 14.742

Decretolegge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato

mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari
(CONSOB) (3.1.2.11 CONSOB cap. 1560)
.................. 27.768 27.768 27.768

Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione ( 12.1.2.15 Scuola superiore della pubblica amministrazione cap. 5217)

.................. 11.026 11.026 11.026 Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato

(4.1.5.4 Fondi da ripartire per oneri di personale cap. 3026)

....... 50.000 50.000 50.000 Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio: ART. 9ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 Altri fondi di riserva cap. 3003)

508.914 161.000 162.000 Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero (3.2.3.29Accordi ed organismiinternazionali cap. 7256)

25.823 25.823 25.823 Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica ( 3.1.2.27 Istituto nazionale di statistica cap. 1680)

......................... 149.235 149.235 149.235

Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria ( 3.1.5.14 Presidenza del Consiglio dei ministri Editoria cap. 2183; 3.2.10.2 Presidenza del Consiglio dei ministri Editoria cap. 7442)

...... 480.119 475.119 480.119 Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988

(3.1.2.8 Ferrovie dello Statocap. 1539)

.................. 286 286 286 Decretolegge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmo sferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei ministri Protezione civile cap. 7446/p)

........ 154.937 154.937 154.937

ART. 6, comma 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 (3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei ministri Protezione civile cap. 7446/p)

. 103.294 103.294 103.294

Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile:
ART. 1: Servizio nazionale della protezione civile ( 3.1.5.15
Presidenza del Consiglio dei ministri Protezione civile cap.
2184)

.................. 46.198 41.648 41.648

ART. 3: Attivita' e compiti di protezione civile (3.2.10.3Presidenza del Consiglio dei ministri Protezione civilecap. 7447)

............... 555.884 555.884 555.884

Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:ART. 4: Istituzione dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione ( 3.1.2.33 Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione cap. 1707)

.. 11.820 11.820 11.820 Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:ART. 4: Autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10Corte dei conti cap. 2160)

223.633 223.633 223.633

Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:ART. 4: Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici ( 3.1.2.32 Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblicicap. 1702)

.................. 18.710 18.710 18.710

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

( 3.1.2.17 Contributi ad enti ed altri organismicap. 1613) ......... ........ 2.214 2.214 2.214 Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ( 3.1.2.42 Ufficio del garante per la tutela della privacy cap. 1733) ......................... 10.018 10.018 10.018 Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato: ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali cap. 1321)

............. 10.173 10.173 10.173

Legge n. 249 del 1997: istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo ( 3.1.2.14 Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni cap. 1575)

................. . 22.768 22.768 22.768

Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attivita' produttive: ART. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 Fondo sanitario nazionale cap. 2701)

........ 902.500 Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee:ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ( 3.1.2.37 Agenzia nazionale per la sicurezza del volocap. 1723)

.................. 4.554 4.554 4.554

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: ART. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16Presidenza del Consiglio dei ministri Servizio civile nazionale cap. 2185)

....... 119.239 119.239 119.239

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ)

( 3.2.3.38 SVIMEZcap. 7330) .................. 1.753 1.753 1.753

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n.
188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)

(3.1.2.7 Agenzia per le erogazioni in agricoltura cap.
1525)
.................. 250.425 250.425 250.425

Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ( 12.1.2.12 FORMEZ cap. 5200) ........................ . 13.706 13.706 13.706

Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ( 6.1.2.13 Scuola superiore dell'economia e delle finanzecap. 3935) ......... ........ 17.736 4.650 4.650

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775)

......... 2.316.307 2.316.310 2.316.310 ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 Agenzia del demanio capp. 3901, 3902;

6.2.3.5 Agenzia del demanio cap. 7777)
.................. 211.970 211.970 211.970

ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (6.1.2.10Agenzia del territoriocapp. 3911, 3912; 6.2.3.6 Agenzia del territoriocap. 7779)

......... ........ 428.014 428.014 428.014

ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) ( 6.1.2.11 Agenzia delle dogane capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 Agenzia delle dogane cap. 7781)

........... 528.820 528.820 528.820

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei ministricap. 2115)

................. 315.408 295.908 300.826 Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa:ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali ( 3.1.5.11 Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali cap. 2170)

................. 156.738 156.738 156.738 Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi ( 4.1.2.14 Interventi diversi cap. 2820)

.... ...... 10.329 10.329 10.329 Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): ART. 74, comma 1: Previdenza complementare (3.1.5.9 Previdenza complementare cap. 2156)

154.937 154.937 154.937

Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione FriuliVenezia Giulia ART. 16, comma 2: Contributo alla regione FriuliVenezia Giulia

( 4.2.3.12 Sviluppo economico delle regioni a statuto

speciale e province autonome cap. 7513/p) ...... 5.000 5.000 5.000

Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: ART. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

( 12.1.2.16 Agenzia per la rappresentanza negoziale delle

pubbliche amministrazionicap. 5223) ................. 4.098 4.098 4.098

7.896.454 6.603.907 6.614.825

==================================== MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato: ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 Autorita' garante della concorrenza e del mercatocap. 2275)

.................. 22.768 22.768 22.768 Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 Ente nazionale italiano per il turismo cap. 2270)

....... 25.171 24.171 24.171 Legge n. 282 del 1991, decreto legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decretolegge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 Ente nazionale energia e ambiente cap. 7630)

................. 201.419 201.419 201.419 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 Contributi ad enti ed altri organismi cap. 2280) ......................... 34.968 34.968 34.968

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero: ART. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (5.1.2.2 Istituto commercio estero cap. 5101) .

.......... 111.784 111.784 111.784 ART. 8, comma 1, lettera b): Contributo di finanziamento

attivita' promozionale (5.1.2.2 Istituto commercio estero
cap. 5102)
.................. 73.034 73.034 73.034

469.144 468.144 468.144 ==================================== MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:ART. 13: Vigilanza sui fondi pensione ( 3.1.2.19 Vigilanza sui fondi pensione cap. 1990)

2.277 2.277 2.277 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: ART. 80, comma 4: Formazione professionale (2.1.2.5 Contributi ad enti ed altri organismi cap. 1395)

........... 2.277 2.277 2.277 Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: ART. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 Fondo per le politiche sociali cap. 1711) ......................... 1.215.333 1.215.333 1.215.333

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): ART. 70, comma 8: Fondo asilinido (3.1.2.2 Protezione e assistenza sociale cap. 1771)

1.219.887 1.219.887 1.219.887 ==================================== MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento sociosanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti cap. 1768) ...... 5.678 5.678 5.678 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 Contributi ad enti ed altri organismi cap.1160) ......................... 137 137 137

5.815 5.815 5.815 ==================================== MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze: ART. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (9.1.2.2 Paesi in via di sviluppo cap. 2201)

3.132 3.132 3.132 Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italolatinoamericano, firmata a Roma il 1 giugno 1966

(16.1.2.2 Contributi ad enti ed altri organismi cap. 4131)

2.559 2.559 2.559

Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: Associazioni ed enti che operano per l'assistenza delle collettivita' italiane all'estero (11.1.2.3 Contributi ad enti ed altri organismi cap. 3105) .

2.744 2.744 2.744 Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 Accordi ed organismi internazionali cap.3749) ......................... 944 944 944 Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventu' (15.1.2.5 Accordi ed organismi internazionali cap. 4052)

273 273 273 Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 Funzionamento capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170;

9.1.2.2 Paesi in via di sviluppo capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)

616.516 616.516 616.516 Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo

tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 Collettivita'

italiana all'estero capp. 4061, 4063)

2.733 2.733 2.733 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 Contributi ad enti ed altri organismi cap. 1163)

7.216 7.216 7.216

Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 Accordi ed organismi internazionali cap. 4534)

4.968 4.968 4.968

Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 Paesi in via di sviluppocap. 2210)

2.582 2.582 2.582

643.667 643.667 643.667 ==================================== MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (25.2.3.4 Accordi internazionali per la ricerca scientifica cap. 8973)

4.648 4.648 4.648 Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attivita' sportiva universitaria (25.1.2.9 Altri interventi per le universita' statali cap. 5547)

7.830 7.830 7.830 Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988

(7.1.2.3 Interventi diversicap. 2193)

373 373 373 Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 19861990 (25.1.2.3 Piani e programmi di sviluppo dell'universita' cap. 5496)

121.724 121.724 121.724 Legge n. 243 del 1991: Universita' non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 Universita' ed istituti non statali cap. 5502)

114.149 114.149 114.149 Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (25.1.2.7 Diritto allo studio cap. 5517)

144.208 144.208 144.208 Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: ART. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle universita' (25.1.2.5 Finanziamento ordinario delle universita' statali cap. 5507)

6.545.000 6.545.000 6.545.000 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

(25.1.2.1 Ricerca scientifica cap. 5483)

18.500 18.500 18.500 Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (4.1.5.1 Fondo per il funzionamento della scuola cap. 1722)

198.732 198.723 198.723 Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 Ricerca scientifica cap. 8922)

1.639.705 1.639.705 1.639.705

Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari: ART. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari

(25.2.3.3 Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica cap. 8967)

30.987 30.987 30.987

8.825.856 8.825.847 8.825.847 ====================================

MINISTERO DELL'INTERNO Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo "Fondo scorta" per il personale della Polizia di Stato (5.1.1.1 Spese generali di funzionamento cap. 2674)

24.842 24.842 24.842 Legge n. 968 del 1969 e decreto legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): "Fondo scorta" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 Spese generali di funzionamento cap. 1916)

19.873 19.873 19.873 Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: ART. 101: Potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 Spese generali di funzionamento cap. 2668; 5.1.1.4 Potenziamentocap. 2815)

3.378 3.378 3.378 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 Contributi ad enti ed altri organismi cap. 1286)

122 122 122

48.215 48.215 48.215 ====================================

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare

(2.1.2.5 Difesa del mare capp. 1644, 1646)

47.696 47.696 47.696

Decretolegge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (2.1.1.0 Funzionamento capp. 1388, 1389)

248 248 248 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 Contributi ad enti ed altri organismi cap. 1551) ......................... 58.672 58.672 58.672

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

ART. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici cap. 3621; 7.2.3.2 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici cap. 8831) .......... 93.216 93.216 93.216

199.832 199.832 199.832 ==================================== MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto: (6.1.1.1 Spese generali di funzionamento cap. 2661)

4.968 4.968 4.968 Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 Mezzi operativi e strumentali cap. 2719)

1.495 1.495 1.495

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica:
ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi ( 4.1.2.18
Contributi ad enti ed altri organismi cap. 2032)

409 409 409 Decretolegge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al "Centro internazionale radio medico CIRM" (4.1.2.7 Centro internazionale radiomedicocap. 2098) .................. 727 727 727 Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) ( 4.1.2.13 Ente nazionale per l'aviazione civile cap. 2161)

63.441 63.441 63.441 Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 Sostegno all'accesso alle locazioni abitative cap. 1690)

........... 246.010 246.010 246.010

317.050 317.050 317.050 ==================================== MINISTERO DELLA DIFESA Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari: ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (3.1.1.1 Spese generali di funzionamento cap. 1253)

45.460 45.460 45.460

ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (7.1.1.1 Spese

generali di funzionamento cap. 4840)

16.147 16.147 16.147 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 Contributi ad enti ed altri organismi cap.1352) ......................... 910 910 910 Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: ART. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (3.1.2.8 Agenzia industrie difesa capp. 1360, 1367; 3.2.3.6 Agenzia industrie difesa cap. 7145) .

14.800 14.800 14.800

Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) ART. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell'INSEAN

(3.1.2.4 Contributi ad enti ed altri organismi cap. 1354) .................. 4.394 4.394 4.394 ART. 1, comma 3: Contributi dello Stato in favore dell'IHO

(3.1.2.2 Accordi ed organismi internazionali cap. 1345) 68 68 68

81.779 81.779 81.779

==================================== MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito pesche reccio, nonche' di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca
marittima (2.1.1.0 Funzionamento capp, 1173, 1413/p, 1414,
1415; 2.1.2.1 Enti e istituti di ricerca, informazione,

sperimentazione e controllocap. 1467; 2.1.2.7 Pesca
capp. 1476, 1477, 1482)
30.358 30.358 30.358

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica:
ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8
Contributi ad enti ed altri organismi cap. 2200)

5.641 5.641 5.641 Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.1 Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllocap. 2083)

19.377 19.377 19.377

55.376 55.376 55.376 ==================================== MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma

(3.1.1.0 Funzionamento cap. 1941)

................. 2.732 2.732 2.732 Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali

(2.1.1.0 Funzionamento capp. 1261, 1262; 3.1.1.0
Funzionamento capp. 1942,1943)
......................... 6.056 6.056 6.056
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello
Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 Fondo unico per lo
spettacolo capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 Fondo unico per lo
spettacolo capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2
Fondo unico per lo spettacolo capp. 8501, 8502; 8.1.2.1
Fondo unico per lo spettacolo cap. 3460; 8.2.3.2 Fondo
unico per lo spettacolo capp. 8641, 8642, 8643, 8645)

500.000 500.000 500.000 Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 Enti ed attivita' culturali cap. 2363) .

................. 967 967 967 Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 Enti ed attivita' culturali cap. 2052)

3.188 3.188 3.188 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 Contributi adenti ed altri organismi cap.2100) ......................... 35.626 33.248 33.248

548.569 546.191 546.191 ==================================== MINISTERO DELLA SALUTE Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all'Organizzazione mondiale della sanita'

( 4.1.2.10 Organizzazione Mondiale della Sanita' cap. 4320) ......................... 19.631 19.631 19.631

Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana ( 3.1.2.20 Croce Rossa Italiana cap. 3453)

34.467 34.467 34.467 Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: ART. 12: Fondo da destinare ad attivita' di ricerca e sperimentazione (3.1.2. 10 Ricerca scientifica cap. 3392)

206.809 206.809 206.809

Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanita' ( 3.1.2.16 Istituto superiore di sanita'cap. 3443/p)

.... 91.070 91.070 91.070

Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro cap. 3447)

........... 68.302 68.302 68.302 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi ( 3.1.2.11
Contributi ad enti ed altri organismi cap. 3412)
.......... .............. 6.400 6.400 6.400

Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in
materia di animali di affezione e per la prevenzione del
randagismo (4.1.2.9 Prevenzione del randagismo cap. 4340)

... 4.635 4.635 4.635 Decretolegge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) ( 3.1.2.21 Agenzia per i servizi sanitari regionali cap. 3457) ......................... 5.829 5.829 5.829

437.143 437.143 437.143

TOTALE GENERALE .......... 20.748.787 19.452.853 19.463.771 ==================================== TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI
TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella indicate secondo l'amministrazione pertinente riportano il riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo, nonche' il settore della tabella F in cui si riflettono.

============================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2004 2005 2006

(migliaia di euro) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Settore

n. 6) (4.2.3.7 Fondo per gli interventi nel territorio di
Trieste cap. 74 90)
3.078
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche

riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari: ART. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Settore n. 27) (4.2.3.8 Fondo di rotazione per le politiche comunitarie cap. 7493/p)

500.000 500.000 1.950.000

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Settore n. 10)

( 3.2.3.19 Artigiancassacap. 7165)
............. 10.000
Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3)
(Settore n. 27) (4.2.3.8 Fondo di rotazione per le politiche
comunitarie cap. 7493/p)

50.000 Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il

credito alle imprese artigiane (Settore n. 10) ( 3.2.3.19

Artigiancassa cap. 7165)

50.000 Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale: ART. 1, comma 3: Fondo di solidarieta' nazionale (Settore n. 21) (3.2.4.3 Fondo di solidarieta' nazionale cap.7411) ................. ........ 100.000 100.000 100.000

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) ( 3.2.3.15 Ferrovie delloStato cap. 7122)

6.700.000 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: ART. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) (4.2.3.3 Edilizia sanitaria cap. 7464)

1.840.000

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 Aree sottoutilizzate cap. 7576)

100.000 1.611.000 6.350.000 ART. 69, comma 9: Interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolosaccarifero (Settore n. 21) (3.2.3.46 Agenzia per le erogazioni in agricoltura cap. 7375)

10.000 ART. 74, comma 1: Potenziamento apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali (Settore n. 27) ( 4.2.3.21 Regioni a statuto ordinario cap. 7559) ...... 10.000

783.078 2.211.000 16.990.000

===================================

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Legge n. 752 del 1982: Norme per l'attuazione della politica mineraria: ART. 9: Programmi di ricerca (Settore n. 2) (3.2.3.8 Fondo investimenti Incentivi alle imprese cap. 7420/p)

...... 1.000 ART. 17: Ricerca mineraria all'estero (Settore n. 2)

(3.2.3.8 Fondo investimenti Incentivi alle imprese cap. 7420/p)

...................... 1.000 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Settore n. 2) (3.2.3.8 Fondo investimenti Incentivi alle imprese cap. 7420/p)

........ 50.000 50.000 50.000

Legge n. 273 del 2002: Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza: ART. 18: Interventi a sostegno della proprieta' industriale (Settore n. 2) (3.2.3.12Proprieta' industriale cap.7475) .................. ...... 2.000

54.000 50.000 50.000

==================================== MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decretolegge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione:
ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore n. 27)

(2.2.3.3 Occupazione cap. 7141) .

218.000

218.000

==================================== MINISTERO DELL'INTERNO Decretolegge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Settore n. 27) (2.2.3.5 Finanziamento enti locali cap. 7232)

.......... 116.203 116.203 116.203

116.203 116.203 116.203 ====================================

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Legge n. 183 del 1989 e decretolegge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Settore n. 19)(1.2.3.6 Fondo unico da ripartire Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale cap. 7090/p)

............... 200.000 200.000 Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:

ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.3.6 Fondo unico da ripartire Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale cap. 7090/p)

..... 18.807 18.807 18.807 Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): ART. 145, comma 51: Finanziamento parchi nazionali (Settore

n. 19) (1.2.3.6 Fondo unico da ripartire Investimenti di fesa del suolo e tutela ambien tale cap. 7090/p)

5.000

23.807 218.807 218.807 ==================================== MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare: ART. 4: Costruzione, acquisto, noleggio di unita' navali per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti (Settore n. 27) (6.2.3.4 Mezzi navali ed aerei capp. 8344, 8345)

5.000 Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia: ART. 3, primo comma, lettera a): Riequilibrio idrogeologico laguna (Settore n. 6) (2.2.3.7 Interventi per Venezia cap. 7191)

13.000 3.000 3.000 Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: ART. 2, comma 63: Programmi di riqualificazione urbana (Settore n. 25) (2.2.3.3 Edilizia abitativa cap. 7131)

10.000

28.000 3.000 3.000 ==================================== MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): ART. 46, comma 4: Fondo investimenti (Settore n. 27)

(1.2.10.2 Fondo unico da ripartire Investimenti agricoltura, foreste e pesca cap.7003) ......................... 192.000 334.025 334.025

192.000 334.025 334.025 ==================================== MINISTERO DELLA SALUTE Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Settore n. 25) (2.2.3.3Riqualificazione assistenza sanitaria cap. 7111)

160.000

160.000 ====================================

TOTALE GENERALE .......... 1.415.088 2.933.035 17.872.035

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI
SPESA

PRECEDENTEMENTE DISPOSTE Nella colonna "definanziamento" il codice "0" indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice "1" indicata che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.

N.B. Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella indicate secondo l'amministrazione pertinente riportano il riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo, nonche' il settore della tabella F in cui eventualmente si riflettono.

PRECEDENTEMENTE DISPOSTE ============================================================== OGGETTO DEL 2004 2005 2006 Definan PROVVEDIMENTO ziamento

(migliaia di euro) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11)(3.2.3.15 Ferrovie dello Statocap. 7122) ...... 5.314.000 0

Decreto legislativo n. 143 del 1998:
Disposizioni in materia di commercio con l'estero:
ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Settore

n. 27) (3.2.4.1 SACE

cap. 7400)

... ... 50.000 0 Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): ART. 83, comma 1: Mutui agevolati societa' Sviluppo Italia spa ( 3.1.2.46 Imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno cap. 1880)

... 20.000 45.000 0 MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI Legge n. 28 del 2000: Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (4.1.2.5 Radiodiffusione televisiva locale cap. 3123) . 2.000 2.000 2.000 1 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Legge n. 426 del 2001: Misure contro la violenza nello sport e il doping. Istituzione del Museo dello sport italiano: ART. 1, comma 1: Funzionamento Museo dello sport italiano

(2.1.2.3 Contributi ad enti ed altri organismi cap. 1509) . 258 258 258 1

TOTALE GENERALE .. 72.258 47.258 5.316.258 ================================================= TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente riportano il riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo. Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle "D" (Rifinanziamento) ed "E" (Definanziamento).

Nelle autorizzazioni di spesa che confluiscono nei fondi investimenti di cui all'articolo 46 della legge finanziaria 2002 (Allegato 2 Fondo investimenti) viene indicato il capitolo relativo al fondo pertinente.

I limiti di impegno figurano nella tabella solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l'importo complessivo residuale successivo al triennio, ne' l'anno terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite. Per quanto sopra la tabella non espone piu' i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento. Nella colonna "Limite impeg." i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare: 1) non impegnabili le quote degli anni 2005 ed esercizi successivi; 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2005 e successivi; 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2005 e successivi. Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2003 e quelli derivanti da spese di annualita'.

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

  1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
  2. Interventi a favore delle imprese industriali
  3. Interventi per calamita' naturali
  4. Interventi nelle aree sottoutilizzate
  5. Credito agevolato al commercio
    1. Interventi a favore della regione FriuliVenezia Giulia ed aree limitrofe Interventi per Venezia
      1. Provvidenze per l'editoria
      2. Edilizia residenziale e agevolata
      3. Mediocredito centrale
      4. Artigiancassa
      5. Interventi nel settore dei trasporti
    1. Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
      1. Interventi nel settore della ricerca
      2. Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
  1. Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
  2. Interventi per la viabilita' ordinaria, speciale e di grande comunicazione
  3. Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
  4. Metropolitana di Napoli
    1. Difesa del suolo e tutela ambientale
      1. Realizzazione strutture turistiche
      2. Interventi in agricoltura

22. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi

  1. Universita' (compresa edilizia)
  2. Impiantistica sportiva
  3. Sistemazione aree urbane
  4. Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
  5. Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 14, 15, 18, 22, 26.

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

============================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE

2004 2005 2006 2007 Anno Limite

e succes Termi impieg sivi nale ============================================================== (migliaia di euro)

1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: ART. 36, comma 2: Ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali (limite impegno) (4.2.3.3. Opere marittime e portuali cap.7849)

64.000 64.000 64.000 3

64.000 64.000 64.000 =====================================================

2. Interventi a favore delle imprese industriali.
ECONOMIA E FINANZE
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

ART. 22:
Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca
dello Stato ( 3.2.3.39 Servizi del Poligrafico dello Stato
cap. 7335)

... 32.817 32.817 32.817 426.621 2019 3 ATTIVITA' PRODUTTIVE

Legge n. 752 del 1982:
Norme per l'attuazione della politica mineraria:
ART. 9: Programmi di ricerca (3.2.3.8Fondo investimenti
Incentivi alle imprese cap.7420/p).

1.000 ART. 17: Ricerca mineraria all'estero (3.2.3.8Fondo investimenti Incentivi alle imprese cap.7420/p) .

...... 1.000 Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: ART. 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica

(3.2.3.8 Fondo investimenti Incentivi alle impresecap. 7420/p)

100.000 100.000 100.000 2018 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (3.2.3.8 Fondo investimenti Incentivi alle imprese cap. 720/p) . . 408.228 150.000 50.000 3

Legge n. 273 del 2002: Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza:

ART. 8, comma 1: Sviluppo economia informatica piccole e medie imprese (3.2.3.8 Fondo investimenti Incentivi alle imprese cap. 7420/p)

... 9.240 ART. 12, comma 1: Interventi nel settore delle fonderie ghisa e acciaio (3.2.3.8 Fondo investimenti Incentivi alle imprese cap. 7420/p) .

13.500 ART. 13, comma 1: Interventi in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualita' (3.2.3.8Fondo investimenti Incentivi alle impresecap. 7425)

.2.590

ART. 18: Interventi a sostegno della proprieta' industriale

( 3.2.3.12 Proprieta' industriale cap. 7475) .

2.000

ART. 27, comma 4: Approvvigionamento gas naturale(3.2.3.8 Fondo investimenti Incentivi alle imprese cap. 7420/p)

136.051

706.426 282.817 182.817 426.621 ===================================================== 3. Interventi per calamita' naturali.

ECONOMIA E FINANZE Decretolegge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre

disposizioni in favore delle zone danneggiate da
eccezionali avve rsita' atmosferiche dal giugno 1990 al
gennaio 1991:

ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile

(3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei ministri Protezione civile cap.7446/p)

...... 391.811 227.000 3 Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:

ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (4.2.3.1 Risanamento e ricostruzione zone terremotate cap. 7451)

168.558 100.000 3 Decretolegge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:

ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (limite impegno) (3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei ministri Protezione civile cap. 7443/p)

...... 92.962 92.962 92.962 754.029 2019 3 ART. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia Romagna e alla provincia di Crotone (3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei ministri Protezione civile cap. 7443/p)

18.076 18.076 18.076 198.836 2017 3 Decretolegge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da di sastri franosi nella regione Campania: ART. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attivita' produttive (3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei ministri Protezione civile cap. 7443/p)

2.066 2.066 2.066 2.066 2007 3 Decretolegge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:

ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi

(3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei ministri Protezione civile cap. 7443/p)

24.273 24.273 24.273 315.556 2019 3

ART. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (3.2.10.3Presidenza del Consiglio dei ministri Protezione civile cap. 7443/p)

1.549 1.549 1.549 20.659 2019 3

ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia Romagna, FriuliVenezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei ministri Protezione civile cap. 7443/p)

17.043 17.043 17.043 221.560 2019 3 Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

ART. 80, comma 29: Completamento interventi per le pere pubbliche e risarcimento a privati in seguito agli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002 (limite impegno) (3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei ministri Protezione civile cap. 7443/p)

10.000 10.000 10.000 3

ART. 80, comma 29: Accensione mutui per ricostruzioni, per danni provocati da fenomeni alluvionali (limite impegno)

(3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei ministri Protezione civile cap. 7443/p)

10.000 10.000 10.000 Decretolegge n. 15 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 62 del 2003: Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamita' naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 10 agosto 2002,

n. 166: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale:

ART. 1, comma 1: Provvidenze economiche di carattere generale per le imprese colpite da calamita' (limite impegno) (3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

Protezione civile cap. 7443/p)

10.000 10.000 10.000 3 AMBIENTE E TERRITORIO

Decretolegge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:

ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (1.2.3.6 Fondo unico da ripartire Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale cap. 7090/p)

106.583 100.000 3

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di in frastrutture e trasporti:

ART. 42, comma 4: Eventi sismici 19801981, provincia di Foggia (3.2.3.4 Risanamento e ricostruzione zone terremotate cap. 7417)

1.000

BENI E ATTIVITA' CULTURALI Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:

ART. 42, comma 6: Interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1997 (2.2.10.3 Fondo unico da ripartire Investimenti patrimonio culturale cap. 7370/p)

2.000

855.921 612.969 185.969 1.512.706 =====================================================

4. Interventi nelle aree sottoutilizzate.

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 64 del 1986 e articolo 6 del decretolegge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 246 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ( 4.2.3.27 Aree sottoutilizzate cap. 7576/p)

677.914 674.685 300.000 2006 3

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree

depresse:
ART. 1, comma 1: Prosecuzi one degli interventi per le
aree depresse (4.2.3.27 Aree sottoutilizzate cap.
7576/p)
1.659.245 3

Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000):

ART. 27, comma 11: Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialita' giovanile ( 4.2.3.27 Aree sottoutilizzate cap. 7576/p)

216.975

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

ART. 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzogiorno

( 3.2.3.17 Metanizzazione cap. 7150)

51.646

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree ( 4.2.3.27 Aree sottoutilizzate cap. 7576/p)

730.000 5.640.896 7.550.000 2.700.000

ART. 94, comma 14: Estensione credito d'imposta occupazione ( 4.2.3.27 Aree sottoutilizzate cap. 7576/p)

2.000 2.000 3

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Decretolegge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:

ART. 1, comma 2: Interventi di agevolazione alle attivita' produttive (3.2.3.8 Fondo investimenti incentivi alle imprese cap. 7420/p)

893.925 750.000 3

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (3.2.3.8 Fondo investimenti Incentivi alle imprese cap. 7420/p)

...... 1.032.914 2.375.702 3

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori: ART. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca (25.2.3.2 Ricerca applicata cap. 8932/p; 25.2.3.10 Fondi rotativi cap. 9015)

246.583 40.000 3

  1. 9.483.283 7.850.000 2.700.000 =====================================================
  2. Interventi a favore della regione FriuliVenezia Giulia ed aree limitrofe Interventi per Venezia.

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2: legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera h): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia:

ART. 3, primo comma: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (limite impegno) ( 3.2.3.30 Interventi per Venezia cap. 7270)

9.007 9.007 9.007 3

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (4.2.3.7

Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste cap.
7490)
13.078 5.000 3

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: ART. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia

(3.2.3.6 Aree depresse cap. 7380)

5.000 5.000 3

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Legge n. 798 del 1984: legge n. 295 del 1998, articolo 3,
comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1,
lettera b): Prosecuzione degli interventi per la
salvaguardia di Venezia:

ART. 3, primo comma:
Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di
Venezia (limite impegno) (25.2.3.8 Fondo unico per
l'edilizia universitaria cap. 9005) .

361 361 361 3

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia:

ART. 3, primo comma, lettera a): Riequilibrio
idrogeologico laguna (2.2.3.7 Interventi per Venezia
cap. 7191)
. 13.000 3.000 3.000

ART. 3, primo comma: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (limite impegno) (2.2.3.7 Interventi per Venezia capp. 7186, 7187, 7188, 7189, 7193, 7194, 7195; 4.2.3.3 Opere marittime e portuali capp. 7846, 7860; 4.2.3.12 Ente nazionale per l'aviazione civile cap. 7954)

21.618 21.618 21.618

62.064 43.986 33.986 =====================================================

7. Provvidenze per l'editoria.

BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria

(2.2.10.3 Fondo unico da ripartire Investimenti patrimonio culturale cap. 7370/p)

2.582 2.582 3

2.582 2.582

8. Edilizia residenziale e agevolato. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della

finanza pubblica:
ART. 2, comma 63, lettera b): Edilizia residenziale

(3.2.3.5 Edilizia abitativa cap. 7437) . 41.317

41.317 =====================================================

9. Mediocredito centrale. ECONOMIA E FINANZE Decretolegge n. 251 del 1981, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane: ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici

( 3.2.3.33 Sostegno finanziario del sistema produttivo cap.7301)

........ 123.000 102.000 3

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):

ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (1.2.3.4


Данные недоступны.

№ в WIPO Lex IT059