- CAPO I Delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi
- CAPO II Del Comitato nazionale e dei Consorzi volontari per latutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi
- CAPO III Disposizioni contro le frodi e la sleale concorrenzaSanzioni - Disposizioni per le procedure giudiziarie.
- CAPO IV Disposizioni transitorie e finali.
- ALLEGATO A
- ALLEGATO B
LEGGE 10 aprile 1954, n. 125
Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.
(GU n.99 del 3041954 )
Testo in vigore dal: 3041954 CAPO I Delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge: Art. 1.
L'uso delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi e' consentito e tutelato secondo le disposizioni della presente legge. Art. 2.
Sono riconosciute agli effetti della presente legge come "denominazioni di origine", le denominazioni relative ai formaggi prodotti in zone geograficamente delimitate osservando usi locali leali e costanti e le cui caratteristiche merceologiche derivano
prevalentemente dalle condizioni proprie dell'ambiente di
produzione. Sono riconosciute come "denominazioni tipiche" quelle relative a formaggi prodotti nel territorio nazionale, osservando usi leali e costanti, le cui caratteristiche merceologiche
(GU n.99 del 3041954 )
Testo in vigore dal: 3041954 CAPO I Delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge: Art. 1.
L'uso delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi e' consentito e tutelato secondo le disposizioni della presente legge. Art. 2.
Sono riconosciute agli effetti della presente legge come "denominazioni di origine", le denominazioni relative ai formaggi prodotti in zone geograficamente delimitate osservando usi locali leali e costanti e le cui caratteristiche merceologiche derivano
prevalentemente dalle condizioni proprie dell'ambiente di
produzione. Sono riconosciute come "denominazioni tipiche" quelle relative a formaggi prodotti nel territorio nazionale, osservando usi leali e costanti, le cui caratteristiche merceologiche
CAPO | I | ||||||||||||||
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Delle | denominazioni | di | origine | e | tipiche | dei | formaggi. | ||||||||
La | Camera | dei | deputati | ed | il | Senato | della | Repubblica | hanno | ||||||
approvato; |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge: Art. 1.
L'uso delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi e' consentito e tutelato secondo le disposizioni della presente legge. Art. 2.
Sono riconosciute agli effetti della presente legge come "denominazioni di origine", le denominazioni relative ai formaggi prodotti in zone geograficamente delimitate osservando usi locali leali e costanti e le cui caratteristiche merceologiche derivano
prevalentemente dalle condizioni proprie dell'ambiente di
produzione. Sono riconosciute come "denominazioni tipiche" quelle relative a formaggi prodotti nel territorio nazionale, osservando usi leali e costanti, le cui caratteristiche merceologiche