- CAPO I DENOMINAZIONE DI ORIGINE, ZONA DI PRODUZIONE E CARATTERISTICHEMERCEOLOGICHE
- CAPO II PRODUZIONE E VENDITA
- CAPO III CONTROLLI E VIGILANZA
- CAPO IV SANZIONI
- CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI
- Art. 22.Parere per l'inserimento nella zona tipica di industrie insalubri
- Art. 23.Norme di esecuzione
- Art. 24.Abrogazioni ed entrata in vigore
LEGGE 13 febbraio 1990, n. 26
Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".
(GU n.42 del 2021990 )
Entrata in vigore della legge: 20/6/1990
CAPO I
DENOMINAZIONE DI ORIGINE, ZONA DI PRODUZIONE E CARATTERISTICHE
MERCEOLOGICHE.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(( (Denominazione del prodotto)
1. La denominazione di origine "Prosciutto di Parma" riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, e' riservata esclusivamente al prosciutto, munito di contrassegno atto a consentirne in via permanente la identificazione, ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone
(GU n.42 del 2021990 )
CAPO I Art. 1.
1. La denominazione di origine "Prosciutto di Parma" riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, e' riservata esclusivamente al prosciutto, munito di contrassegno atto a consentirne in via permanente la identificazione, ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone Entrata in vigore della legge: 20/6/1990
DENOMINAZIONE DI ORIGINE, ZONA DI PRODUZIONE E CARATTERISTICHE
MERCEOLOGICHE.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
(( (Denominazione del prodotto)