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2011年7月21日第14223号部长法令,关于将产品商标用于原产地标记和地理标志, 意大利

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详情 详情 版本年份 2011 日期 生效: 2011年8月5日 发布: 2011年7月21日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 地理标志 生效日期:更多细节见第6条。

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主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 意大利语 Decreto Ministeriale 21 luglio 2011 n. 14223 Modalita' di smarchiatura di un prodotto certificato come DOP o IGP        
 Decreto Ministeriale 21 luglio 2011 n. 14223 Modalita' di smarchiatura di un prodotto certificato come DOP o IGP

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Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione dell indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi deriva ti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999 ed in particolare l' rticolo 14, comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visto il ecreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblic italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geo rafiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto in particolare l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297 che vieta la det nzione per la commercializzazione o l'immissione al consumo di prodotti privi della indicazion della denominazione protetta già certificati conformi ad essa;

Visto il ecreto-Iegge 25 settembre 2009, n. 135 come convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, re ante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze dell Corte di giustizia delle Comunità europee ed in particolare l'art. 16, comma 8 bis che modifica l articolo l del decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297 consentendo la smarchiatura di prodotti già certificati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica prot tta, previa autorizzazione del Consorzio di tutela ovvero, in mancanza del provvedimento i riconoscimento del Consorzio, dal Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali;

Visto il citato art. 16, comma 8 bis che prevede altresì che il Ministro delle politiche agricole alimen arie forestali individui con apposito decreto le condizioni e le modalità legate all'attività di sm rchiatura;

Conside ato che la smarchiatura di un prodotto DOP o IGP già certificato può consentire, in talune condizio i, la salvaguardia e la competitività del prodotto;

Ritenuttl necessario individuare le condizioni e le modalità legate all'attività di smarchiatura co ì come previsto dall'art. 16, comma 8 bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 come conve ito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,

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Visto il egolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle ndicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la l gge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999 ed in particola e l' icolo 14, comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle OP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento el Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visto il d creto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in pplicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92" relativo alla protezione delle indicazioni geogr fiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

icolare l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297 ione per la commercializzazione o l'immissione al consumo di prodotti privi

della indicazione ella denominazione protetta già certificati conformi ad essa;

Visto il d creto-Iegge 25 settembre 2009, n. 135 come convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, rec te disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della orte di giustizia delle Comunità europee ed in particolare l'art. 16, comma 8 bis che modifica l' icolo 1 del decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297 consentendo la smarchiatura di rodotti già certificati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica prote a, previa autorizzazione del Consorzio di tutela ovvero, in mancanza del provvedimento d· riconoscimento del Consorzio, dal Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali;

Visto il c·tato a t. 16, comma 8 bis che prevede altresì che il Ministro delle politiche agricole aliment ie forestali individui con apposito decreto le condizioni e le modalità legate all'attività di sm chiatura;

Consider�to che la smarchiatura di un prodotto DOP o IGP già certificato può consentire, in talune condizionq la salvaguardia e la competitività del prodotto;

Ritenuto necessario individuare le condizioni e le modalità legate alI'attività di smarchiatura come previsto dall'art. 16, comma 8 bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 come dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,

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DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

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Il decreto, in attuazione dell'articolo 16, comma 8 bis del decreto-legge 25 settembr 2009, n. 135 come convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 individua

applicazione dell'art. 1 commi 2-bis e 2-ter del d.lgs. n. 297/04 nonché le condizio e le modalità attraverso le quali i Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'artic 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ovvero, in mancanza del provvedi ento di riconoscimento del Consorzio, il Ministero delle politiche agricole alimentar e forestali, possono autorizzare la smarchiatura di un prodotto già certificato come D P o IGP.

2. Le opera ioni di smarchiatura effettuate ai sensi del presente decreto non realizzano la fattispeci di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 297/04.

Art. 2

(Smarchiatura dei prodotti)

1. Per sma chiatura dei prodotti si intende la rimozione, dai prodotti già certificati dall'orga ismo di controllo come DOP o IGP e detenuti per la commercializzazione o l'immissi ne al consumo, di quegli elementi che distinguono e identificano in modo specifico prodotti che hanno terminato l'iter certificativo previsto dal disciplinare di produzio di riferimento e dalla relative disposizioni applicative e che possono legittima ente fruire della DOP o dell'IGP.

2. Si consi erano come prodotti "già certificati come DOP o IGP", ai sensi del comma e dell'art. 1 commi 2 e 2-bis del d.lgs. n. 297/04, quei prodotti che hanno

concluso positivamente e in modo definitivo l'iter di certificazione avendo ottenuto l'atto certificati o formale dell'organismo di controllo preposto e sono detenuti per la commerc alizzazione o l'immissione al consumo tal quali, senza dover essere sottoposti ad ulteriori si di lavorazione e/o certificazione.

3. Per i pr già certificati non detenuti per la commercializzazione o l'immissione al consumo, ma per ulteriori operazioni di lavorazione (quali ad esempio l'affettamento, la grattugiat ra, il porzionamento, ecc.) e successivo confezionamento, si considera certificaz one finale così come previsto dal disciplinare, ai sensi del presente decreto, solo quella ch certifica il rispetto del disciplinare relativamente ai prodotti confezionati finali, detenuti er l'immissione al consumo o la commercializzazione tal quali.

4. Le opera ioni che comportano la rimozione degli elementi che distinguono e identificano in modo sp cifico i prodotti destinati a DOP o IGP, effettuate nelle fasi di lavorazioni e/o confezio amento intermedie, prima della certificazione finale come definita dai precedenti commi 2 e 3, non riguardando prodotti destinati alla commercializzazione o all'immissione

ef

5.

6.

al consu o, non sono soggette all'obbligo di autorizzazione di cui all'art. 1 comma 2 bis del d.lgs. n. 97/04. Le operazioni di smarchiatura di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 devono essere ettuate nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 3.

La smar iatura può essere effettuata purché non determini distorsioni del mercato e della

Può esse e autorizzata la smarchiatura solo di quei prodotti per i quali il soggetto immesso nel sogg to di controllo non abbia usufruito, per gli stessi, di contributi pubblici.

Art. 3

(Esercizio della facoltà di smarchiatura)

1. Il sogget o che ha necessità di smarchiare il prodotto già certificato è tenuto a chiederlo al Consorzi di tutela della DOP o della IGP riconosciuto con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi della legge 526/1999 ed effettuare tale attività el rispetto di quanto previsto dal regolamento emanato dallo stesso Consorzio di tutela ed approvato dallo stesso Ministero.

2. In manc nza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio di tutela, il soggetto che ha neces ità di smarchiare il prodotto già certificato dovrà avanzare istanza al Ministero delle poI tiche agricole alimentari e forestali che, valutata la richiesta, concederà - se del caso - ta e facoltà al soggetto richiedente.

I Art. 4j (Regolamenti di smarchiatura) 1. I Consor i di tutela delle DOP e delle IGP, incaricati con provvedimento del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali, adottano un proprio regolamento di smarchiatura sulla bas delle esigenze specifiche di ciascun prodotto.

2. Il regola ento di cui al precedente comma deve almeno contenere:

• d finizione dei criteri di rilascio dell'autorizzazione alla smarchiatura che non d terminino la distorsione del mercato e della concorrenza;

• m dalità di individuazione della quantità esatta di prodotto da sottoporre a s archiatura;

• m dalità di controllo o procedure di autocontrollo e documentazione delle attività di s archiatura;

• mldalità e tempi di comunicazione all'organismo di controllo delle attività di s archiatura;

• di ieto di utilizzare sul prodotto smarchiato la denominazione protetta, le diciture

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<4enominazione d'origine protetta> o <indicazione geografica protetta> ed i simboli c9munitari ad esse associati.

di cui al presente articolo è trasmesso, a cura del Consorzio di tutela, al politiche agricole alimentari e forestali per la necessaria approvazione.

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

e/o per i quali è stata rilasciata autorizzazione alla smarchiatura alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere posti in

commerc o entro 180 (centottanta) giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

2. Qualora 'autorizzazione concessa dal Ministero nelle more dell'emanazione del presente decreto r sultasse conforme ai criteri indicati nel presente decreto, i prodotti potranno essere commerc alizzati senza limitazioni temporali.

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Il presente è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno alla sua pubblicazione.

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3. Il

1. I prodott smarchiati anterior ente

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WIPO Lex编号 IT121