关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

2000年9月12日第410号部长法令,关于农业和林业部指定的原产地标记和地理标志保护组织收取费用的分配规则, 意大利

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2000 日期 生效: 2001年1月27日 发布: 2000年9月12日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 地理标志

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 意大利语 Decreto Ministeriale 12 settembre 2000, n. 410 Adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali        
 
下载PDF open_in_new

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E

FORESTALI DECRETO 12 settembre 2000, n. 410

Adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. (GU n.9 del 1212001 )

Testo in vigore dal: 2712001

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee legge comunitaria 199597;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee legge comunitaria 1999;

Visto l'articolo 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'articolo 53 della predetta legge 24 aprile 1998, n. 128;

Visto in particolare il comma 16 del predetto articolo 14, che stabilisce che i costi derivanti dalle attivita' contemplate al comma 15 dell'articolo 14 predetto sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo i criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali n. 61413 e n. 61414, entrambi del 12 aprile 2000, contenenti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e i criteri che assicurano una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessate alle DOP e alle IGP negli organi sociali dei Consorzi stessi;

Ritenuta la necessita' di adottare, ai sensi del citato articolo 14, comma 16, le disposizioni regolamentari per la fissazione dei criteri per la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' contemplate al comma 15 dello stesso articolo 14;

Udito il parere del Consiglio di Stato Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000, ai sensi dell' articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 63084 del 31 agosto 2000;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I costi derivanti dalle attivita' attribuite, ai sensi dell'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che ha sostituito l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, ai Consorzi di tutela delle DOP o IGP, incaricati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono determinati dal competente organo consortile e sono posti a carico:

a) di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;

b) dei soggetti, anche se non aderenti al Consorzio, appartenenti alle corrispondenti categorie individuate all'articolo 4 del decreto ministeriale n. 61413 del 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, secondo i criteri stabiliti con il presente regolamento.

Art. 2.

  1. La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non puo' superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima dall'articolo 3, del decreto ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000, concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP e dagli Statuti dei singoli Consorzi di tutela.
  2. Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovra' contribuire con una quota commisurata alla quantita' di prodotto controllata dall'organismo privato autorizzato o dall'autorita' pubblica designata per lo specifico prodotto ed idonea ad essere certificata a DOP o a IGP.
  3. Sono poste a carico delle categorie individuate all'articolo 4, del decreto ministeriale citato all'articolo 1 del presente regolamento, le quote, qualora non coperte, riservate alle categorie, diverse dalle predette, individuate all'articolo 2, del decreto ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000, recante l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 3.

1. I costi consortili relativi alle attivita' non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell'articolo 14, gravano esclusivamente sui soci del Consorzio ed in nessun caso possono essere poste a carico dei soggetti non consorziati.

Art. 4.

1. In via di prima applicazione e in attesa del conferimento dell'incarico delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che ha sostituito l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, i costi sostenuti dai Consorzi di tutela, gia' riconosciuti da autorita' nazionali, per lo svolgimento delle predette funzioni vengono ripartiti in conformita' dei criteri enunciati nei precedenti articoli 1, 2 e 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 settembre 2000

Il Ministro: Pecoraro Scanio

Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 260


无可用数据。

WIPO Lex编号 IT123