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2005年9月1日部长法令,批准公共机构“Certiprodop –Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l”继续对原产地标记“Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana”(在欧盟第(EEC) 2081/92号实施细则中有所记载)实施管理, 意大利

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详情 详情 版本年份 2005 日期 发布: 2005年9月1日 文本类型 其他文本 主题 地理标志

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主要文本 主要文本 意大利语 Decreto Ministeriale 1 settembre 2005 Rinnovo dell’autorizzazione all’organismo di controllo denominato "Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l." ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta "Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana" registrata in ambito Unione Europea ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92        
 
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Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Decreto ministeriale 1° settembre 2005, pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2005

Rinnovo dell’autorizzazione all’organismo di controllo denominato <<Certiprodop – Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.>> ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta “Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana” registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l’art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l’articolo 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana”, nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l’articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l’Autorità nazionale preposta al coordinamento dell’attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 18 dicembre 1998 con il quale l’organismo <<Certiprodop – Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.>> con sede in Crema (CR), Via del Macello n. 26 è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall’articolo 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta “Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana”;

Visto il decreto 28 dicembre 2001 con il quale la validità dell’autorizzazione triennale rilasciata all’organismo di controllo <<Certiprodop – Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.>> è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 gennaio 2002;

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Visto il decreto 22 aprile 2002 con il quale il termine di proroga dell’autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 28 dicembre 2001, è stato differito di novanta giorni a far data dal 7 maggio 2002;

Visto il decreto 2 luglio 2002 con il quale il termine di proroga dell’autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 28 dicembre 2001 e 22 aprile 2002, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 5 agosto 2002;

Visto il decreto 20 novembre 2002 con il quale il termine di proroga dell’autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002 e 2 luglio 2002, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 dicembre 2002;

Visto il decreto 11 marzo 2003 con il quale il termine di proroga dell’autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002 e 20 novembre 2002, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 2 aprile 2003;

Visto il decreto 1° luglio 2003 con il quale il termine di proroga dell’autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 11 marzo 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 31 luglio 2003;

Visto il decreto 4 novembre 2003 con il quale il termine di proroga dell’autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 20 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 1° luglio 2003, è stata prorogata fino al rinnovo della stessa al sopra citato organismo di controllo;

Vista la comunicazione del Consorzio dei Produttori per la Tutela e la Valorizzaione del Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana datata 6 dicembre 2001, con la quale viene confermato per il controllo denominazione di origine protetta “Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana”, l’organismo denominato <<Certiprodop – Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.>> con sede in Crema (CR), Via del Macello n. 26;

Considerato che l’organismo <<Certiprodop – Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.>> risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l’organismo di controllo <<Certiprodop – Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.>> ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta “Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana” allo

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schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l’efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta “Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana”;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato articolo 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all’articolo 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell’attività di controllo ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all’emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

DECRETA:

Articolo 1

L’organismo denominato <<Certiprodop – Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.>> con sede in Crema (CR), Via del Macello n. 26 iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell’articolo 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta “Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana”, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Articolo 2

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La presente autorizzazione comporta l’obbligo per l’organismo <<Certiprodop – Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.>> del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell’articolo 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell’autorità nazionale competente.

Articolo 3

L'organismo autorizzato <<Certiprodop – Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.>> dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione “Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana” venga apposta la dicitura: “Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CEE) 2081/92”.

Articolo 4

L’organismo autorizzato <<Certiprodop – Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.>> non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell’apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta “Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana”, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L’organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell’organo decidente i ricorsi, nonché l’esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell’autorizzazione concessa.

Articolo 5

L’autorizzazione di cui all’articolo 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell’ambito del periodo di validità dell’autorizzazione, l’organismo di controllo <<Certiprodop – Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.>> è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

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Articolo 6

L'organismo autorizzato <<Certiprodop – Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.>> comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta “Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana” anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Articolo 7

L'organismo autorizzato <<Certiprodop – Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.>> immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione “Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana”rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall’articolo 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Lombardia.

Articolo 8

L’organismo autorizzato <<Certiprodop – Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.>> è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla Regione Lombardia, ai sensi dell’articolo 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999.

Roma, lì 1° settembre 2005

Il Direttore Generale (Francesco Saverio Abate)


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WIPO Lex编号 IT142