- CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTODEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
- Art. 1.Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie
- Art. 2.Principi e criteri direttivi generalidella delega legislativa
- Art. 3.Delega al Governo per la disciplina sanzionatoriadi violazioni di disposizioni comunitarie
- Art. 4.Modifica all'articolo 9 della legge4 febbraio 2005, n. 11, in materia di onerirelativi a prestazioni e controlli
- Art. 5.Delega al Governo per il riordino normativo nelle materieinteressate dalle direttive comunitarie
- Art. 6.Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n.11
- CAPO IIDISPOSIZIONI PARTICOLARIDI ADEMPIMENTO NONCHE` PRINCIPIE CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
- Art. 7.Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni attuativedella direttiva 2004/41/CE con la normativa vigente in materia di alimenti e mangimi e con i regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005)
- Art. 8.Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi
- Art. 9.Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita` e della parita` di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego
- Art. 10.Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita` dell'aria ambiente e per un'aria piu` pulita in Europa
- Art. 11.Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico
- Art. 12.Modifica all'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine
- Art. 13.Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti
- Art. 14.Disposizioni sanzionatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
- Art. 15.Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alregolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
- Art. 16.Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213,e al decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58
- Art. 17.Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 delParlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e delregolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002
- Art. 18.Modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, intema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuticomunitari nel settore agricolo
- Art. 19.Disposizioni per il parziale recepimento della direttiva 2007/61/CEche modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latteconservato parzialmente o totalmente disidratato destinatoall'alimentazione umana
- Art. 20.Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008
- Art. 21.Modifica al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio ele apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità
- Art. 22.Modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
- Art. 23. Vendita e somministrazione di bevande alcoliche
- Art. 24.Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie
- Art. 25.Modifica all'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207
- Art. 26.Delega al Governo per l'attuazionedella direttiva 2007/65/CE
- Art. 27. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2007/68/CE
- Art. 28.Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita` europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89
- Art. 29.Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici
- Art. 30.Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilita` degli esplosivi per uso civile
- Art. 31.Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa` quotate
- Art. 32.Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/ CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/ CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE
- Art. 33.Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attivita' finanziaria
- Art. 34.Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitari o concernente i medicinali per uso umano, nonche´ della direttiva 2003/94/CE
- Art. 35.Termine del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio1965, n. 825
- Art. 36.Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
- Art. 37.Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n.1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova, nonche´ delle direttive 1999/74/CE del Consiglio e 2002/4/CE della Commissione, concernenti la protezione delle galline ovaiole
- Art. 38.Controlli della Commissione europea, a tutela della concorrenza, in locali non societari
- Art. 39.Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Art. 40.Disposizioni per l'accreditamento dei laboratori di auto controllo del settore alimentare
- Art. 41.Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno
- Art. 42.Disposizioni in materia di recepimento della direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita` di taluni tipi di società
- Art. 43.Modifica al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche´ misure urgenti di tutela ambientale
- Art. 44.Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici
- Art. 45.(Modifica all'articolo 8-novies del decreto legge 8 aprile 2008, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2005/5086
- CAPO III ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO(CE) N. 1082/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5LUGLIO 2006, RELATIVO A UN GRUPPOEUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE
- CAPO IV DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
- Art. 49.Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro
- Art. 50.Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca
- Art. 51.Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorita` degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge)
- Art. 52.(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea)
- Art. 53.Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalita` organizzata
- Allegato A
- Allegato B
LEGGE 7 luglio 2009, n. 88
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee Legge comunitaria 2008
(GU n.161 del 1472009 Suppl. Ordinario n. 110 )
Entrata in vigore del provvedimento: 29/7/2009
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie)
- Il Governo e` delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate
(GU n.161 del 1472009 Suppl. Ordinario n. 110 )
CAPO I IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Entrata in vigore del provvedimento: 29/7/2009
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie)