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2005年4月26日第63号法令,发展,领土合并,以及版权保护的紧急规定(以及其他紧急措施), 意大利

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详情 详情 版本年份 2010 日期 生效: 2005年4月27日 颁布: 2005年4月26日 文本类型 知识产权相关法 主题 版权与相关权利(邻接权) 生效日期:更多细节见第3条。
与知识产权保护相关的条款:更多细节见第2条。

可用资料

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主要文本 主要文本 意大利语 Decreto Legge 26 aprile 2005, n. 63 Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore (e altre misure urgenti)        
 
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DECRETOLEGGE 26 aprile 2005, n. 63

Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per la

tutela del diritto d'autore ((e altre misure urgenti))

(GU n.96 del 2742005 )

Entrata in vigore del decreto: 2742005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di potenziare ed ottimizzare l'attivita' del Governo in materia di politiche del Mezzogiorno, ampliando il ruolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di realizzare un piu' efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attivita' illecite lesive della proprieta' intellettuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana

il seguente decretolegge:

Art. 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233 ))

Art. 2. Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore

  1. Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attivita' illecite lesive della proprieta' intellettuale di cui all'articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attivita' culturali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera a), del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole: "con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.".
  3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: "il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercita" sono inserite le seguenti: "congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri".

((3bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carica della finanza pubblica.))

Art. 2bis.

(( (Agevolazione fiscale relativa allo svolgimento dei referendum nell'anno 2005) ))

(( 1. Per il solo anno 2005, l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e' estesa anche allo svolgimento dei referendum abrogativi previsti dall'articolo 75 della Costituzione relativamente al materiale commissionato dai comitati promotori dei referendum e dagli altri comitati legalmente costituiti, che partecipano alla campagna referendaria.

  1. All'onere di cui al comma 1, valutato in euro 500.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20052007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, fatta salva la facolta' delle amministrazioni competenti di ripetere pro quota dai soggetti interessati le somme eccedenti l'importo di cui al comma 2.))

Art. 2ter

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163))

Art. 2quater

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))

Art. 2quinquies

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))

Art. 2sexies.
Controversie relative ai prodotti lattierocaseari

1. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).

2. L'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2004. n. 311, e' abrogato.

3. Tutti i giudizi civili, in ogni ordine e grado, anche se

instaurati in data antecedente alla promulgazione della legge 30 dicembre 2004, n. 311, promossi avverso i prelievi supplementari nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano devoluti alla competenza dei giudici ordinari.

Art. 2septies.

(( (Potenziamento dell'Ufficio per il federalismo amministrativo) ))

(( 1. Per accelerare l' attuazione del processo di trasferimento di funzioni amministrative previsto dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, dall'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nonche' dall'articolo 118 della Costituzione, all'Ufficio per il federalismo amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e' assegnato un dirigente di prima fascia di staff, nel rispetto dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002. Puo', inoltre, essere nominato un consigliere speciale, su proposta del Ministro per gli affari regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina la durata e il compenso, scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i professori universitari, gli avvocati dello Stato e i consiglieri parlamentari. Al compenso del consigliere provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri; alle restanti spese di funzionamento provvede il Dipartimento per gli affari regionali con le disponibilita' gia' assegnate al Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2004, che e' soppresso, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i dipendenti di cui all'articolo 3 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la
nomina a consigliere speciale non comporta il collocamento in
posizione di aspettativa o di fuori ruolo. ))
Art. 2octies.
(( (Disposizioni in materia di istruzione) ))

(( 1. In considerazione dell'accresciuta complessita' delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato supporto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonche' alla connessa attivita' amministrativa, di gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi in atto, una somma pari a 7 milioni di euro annui e' destinata, a decorrere dall'anno 2005, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttivita' del personale attualmente in servizio, gia' appartenente al soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, dell'autorizzazione di spesa iscritta all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni d1 bilancio. ))

Art. 2novies.

(( (Disposizioni in materia di enti di ricerca) ))

(( 1. Gli enti di ricerca iscritti nell'apposito schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono destinare le entrate proprie derivanti da specifiche attivita' svolte nei confronti di terzi su base convenzionale, al netto dei costi sostenuti per lo svolgimento delle predette attivita', anche all'incentivazione del personale addetto, in relazione all'apporto direttamente o indirettamente recato, con tempi e modalita' stabiliti secondo l'ordinamento di ciascun ente per la disciplina del proprio funzionamento ed organizzazione scientifica interna. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

Art. 2decies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156))

Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 aprile 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli


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WIPO Lex编号 IT160