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2008年8月5日第1号法, 圣马力诺

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详情 详情 版本年份 2008 日期 生效: 2008年8月10日 议定: 2008年8月5日 文本类型 其他文本 主题 其他 生效日期:见第21条。
本法废除了1926年选举法。其涉及与选举相关的公民权利义务和公共管理,其具体实施宪法中的相关规定。

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 意大利语 Legge qualificata 5 agosto 2008 n. 1        
 Qualified Law No. 1 of 5 August 2008

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge Qualificata approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 4 agosto 2008 con 44 voti favorevoli, 7 voti contrari e 2 non votanti:

LEGGE QUALIFICATA 5 AGOSTO 2008 N.1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE QUALIFICATA 11 MAGGIO 2007 N.1 “DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VOLONTA’ DEI CITTADINI E

PER LA PARITA’ IN MATERIA DI ELEZIONI E CAMPAGNE ELETTORALI

Art.1

Il comma 4 dell’articolo 6 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è così modificato: “4. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l’indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente autorizzati a ricevere le notifiche e a provvedere alle sostituzioni di cui all’articolo 16, a partecipare alle operazioni dell’Ufficio Centrale ed a designare, non più tardi delle ore dodici del terzo giorno precedente quello delle votazioni, il nome dei rappresentanti effettivo e supplente della lista medesima presso ciascuna sezione elettorale. Si applicano ai rappresentanti di lista le incompatibilità previste dal comma 2 dell’articolo 23.”.

Art. 2

Il comma 5 dell’articolo 6 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è così modificato: “5. Insieme alla lista deve essere presentato il modello di contrassegno, stampato o figurato, che i presentatori intendono adottare e, qualora detta lista non partecipi ad una coalizione, il programma di governo.”.

Il comma 7 dell’articolo 6 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è così sostituito:

“7. Qualora due o più forze politiche intendano costituire una coalizione ai fini elettorali, i rappresentanti legali o specificamente designati delle stesse sottoscrivono, con firma autenticata, apposita dichiarazione che riporti l’espresso impegno a formare insieme una maggioranza di governo per l’intera legislatura, e che contenga, nel suo corpo o in allegato, il nome e l’eventuale contrassegno della coalizione nonché il programma di governo.”.

Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 sono aggiunti i seguenti commi: “8. Nell’atto di presentazione della lista che partecipa alla coalizione, la dichiarazione di cui al comma che precede, compresi gli eventuali allegati, è espressamente richiamata. Pertanto la sottoscrizione della lista da parte dei presentatori e l’accettazione della candidatura da parte dei candidati costituiscono manifestazione di consenso alla costituzione della coalizione e al programma di governo. 9. La dichiarazione di cui al comma 7, compresi gli eventuali allegati, è depositata ai sensi del primo comma.”.

Art. 3

Il comma 2 dell’articolo 7 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è così modificato: “Il terzo comma dell’articolo 15 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato: 3. Le candidature sono valide se accettate dall’interessato con dichiarazione firmata ed autenticata da un Notaio pubblico o dall’Ufficiale di Stato Civile. La dichiarazione deve presentarsi nel termine stabilito dal primo comma dell’articolo 14 e con essa deve essere depositata la copia della dichiarazione dei redditi dei candidati del periodo d’imposta precedente a quello delle consultazioni nonché la loro dichiarazione circa eventuali ulteriori redditi e partecipazioni in società.”.

Art. 4

L’articolo 11 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è così modificato:

“Art. 11 (Norme sull’individuazione degli eletti)

Il secondo comma dell’articolo 21 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato: “2. Nel caso di mancanza di candidati della medesima lista, vengono proclamati eletti i candidati con la più alta cifra elettorale individuale nell’ambito della medesima coalizione. Qualora la lista non faccia parte di alcuna coalizione i posti saranno dichiarati vacanti.”.

Art.5

L’articolo 17 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è sostituito dal seguente:

Art. 17 (Operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione e dell’Ufficio elettorale intersezionale)

L’articolo 38 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato: “1. Chiusa la votazione conformemente a quanto dispone l’articolo 37, l’Ufficio elettorale di sezione procede alle seguenti operazioni che sono pubbliche: 1) conta le schede delle quali non è stato fatto uso e le sigilla in apposito plico;

2

2) conta le schede deteriorate e che, durante la votazione, sono state sostituite e le sigilla in apposito plico;

3) conta i tagliandi dei certificati degli elettori ammessi al voto e li sigilla in apposito plico; 4) estrae dall’urna, per il conteggio, le schede votate chiuse; 5) immette nell’urna le schede contate: l’urna di votazione viene debitamente chiusa e sigillata per

essere riaperta nell’Ufficio elettorale intersezionale di cui ai commi che seguono. 2. Le operazioni di cui sopra sono cumulate secondo l’ordine indicato e, ininterrottamente, fino al loro espletamento totale. Ognuna di esse deve essere registrata nel verbale. 3. Il verbale ed ogni altro documento devono essere firmati dai membri dell’Ufficio elettorale. 4. Subito dopo il termine delle operazioni suddette, l’urna contenente le schede votate e il verbale della sezione di cui al terzo comma sono recapitati, a cura di ciascun Presidente di seggio, all’Ufficio elettorale intersezionale. 5. L’Ufficio elettorale intersezionale è costituito dai Presidenti degli Uffici elettorali di almeno tre singole sezioni riunite ed è presieduto da uno di essi preventivamente estratto a sorte dalla Commissione Elettorale. All’interno dell’Ufficio elettorale intersezionale, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il più giovane fra gli altri Presidenti funge da segretario, il più anziano funge da vicepresidente. Valgono le stesse disposizioni anche qualora l’Ufficio elettorale intersezionale sia costituito da due sole sezioni elettorali. Fanno altresì parte dell’Ufficio elettorale intersezionale tutti gli scrutatori delle singole sezioni elettorali confluenti. Con decreto delegato verrà stabilito per ogni sede il numero degli Uffici elettorali intersezionali. Nel Castello con un’unica sezione elettorale non è costituito l’Ufficio elettorale intersezionale: in tal caso l’Ufficio elettorale di sezione procede direttamente allo spoglio delle schede votate nella sezione. 6. L’Ufficio elettorale intersezionale si costituisce non appena le operazioni di cui ai commi dal primo al terzo del presente articolo sono state completate e il materiale di cui al quarto comma è pronto per la consegna. Le operazioni dell’Ufficio elettorale intersezionale sono pubbliche e ha diritto di assistervi un rappresentante per ogni lista. 7. Costituito l’Ufficio elettorale intersezionale, il Presidente procede all’apertura in sequenza delle urne degli Uffici elettorali sezionali e suddivide le schede votate di ogni sezione in modo che a ciascun Ufficio elettorale sezionale venga assegnato un numero equivalente di schede provenienti dalle sezioni elettorali facenti parte dell’Ufficio elettorale intersezionale. Ciascuna delle urne contenenti le schede è assegnata dal Presidente dell’Ufficio elettorale intersezionale a ciascuno dei Presidenti di Sezione per lo spoglio. Nel verbale della sezione elettorale che procede allo spoglio deve essere indicato il numero delle schede ad essa assegnate. 8. Concluse le operazioni di cui al comma precedente, ciascun Ufficio elettorale di sezione procede allo scrutinio delle schede assegnate. L’Ufficio, innanzitutto, estrae dall’urna le schede una ad una e procede ad accertare i voti validi e quelli nulli nonché le schede bianche. Subito dopo conta i voti riportati dalle singole liste. Conclusa tale operazione il Presidente comunica i risultati di lista e di coalizione. Subito dopo l’Ufficio esamina nuovamente le schede una ad una e procede ad accertare i voti preferenziali riportati dai singoli candidati. 9. Terminato lo spoglio delle schede, il Presidente dell’Ufficio elettorale di sezione rende pubblico il risultato dello scrutinio. 10. Le operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione sono compiute nell’ordine indicato ininterrottamente fino al loro espletamento totale. Ognuna di esse deve essere registrata nel verbale. Il verbale è firmato dai membri dell’Ufficio e, unitamente a tutto il materiale, deve essere racchiuso in apposito plico sigillato. Sul plico sono apposte le firme dei membri dell’Ufficio elettorale. 11. Subito dopo il termine di queste operazioni, il plico viene recapitato, a cura del Presidente dell’Ufficio elettorale di sezione, al Presidente della Commissione elettorale.”.

Art.6

L’articolo 18 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è abrogato.

3

Art.7

L’articolo 19 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 19 (Norme sull’assegnazione dei seggi e sulla proclamazione della lista o della coalizione di liste

vincitrice)

L’articolo 40 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato: “1. L’Ufficio Elettorale Centrale, sulla base dei verbali degli Uffici elettorali sezionali, con l’assistenza, ove necessario, di uno o più esperti scelti dal Presidente, procede alle seguenti operazioni: somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato quali risultano dai verbali di tutti gli Uffici elettorali. 2. L’operazione di cui al primo comma determina la cifra elettorale di ogni lista, il numero totale dei voti di lista e la cifra individuale di ogni candidato. 3. La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti validi che quella lista ha ottenuto in tutte le sezioni elettorali. Essa serve di base per determinare: - l’ammissione della lista alla distribuzione dei seggi; - il numero dei seggi nel Consiglio Grande e Generale spettante a ciascuna lista. 4. Ciascuna lista è ammessa alla distribuzione dei seggi se ottiene una cifra elettorale di lista pari o superiore allo 0,4% moltiplicato per il numero di liste partecipanti, e fino al massimo del 3,5%, del numero totale dei voti validi. 5. La cifra individuale di ciascun candidato è data dalla cifra elettorale di lista sommata ai voti validi di preferenza che quel candidato ha riportato in tutte le sezioni elettorali come scrutinate dagli Uffici elettorali. La cifra individuale determina la graduatoria dei candidati all’interno della medesima lista. A parità di cifra individuale la preferenza è determinata, nell’ordine, dai seguenti criteri: - candidato di genere femminile; - maggior anzianità di presenza in Consiglio Grande e Generale; - maggior età anagrafica. 6. L’Ufficio Elettorale Centrale determina la cifra elettorale di coalizione che è data dalla somma: a) della cifra elettorale di ciascuna delle liste appartenenti alla stessa coalizione, comprese le liste

non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo; b) dei voti espressi solo alla coalizione senza espressione del voto di lista ai sensi del primo

comma dell’articolo 36. 7. L’Ufficio Elettorale Centrale divide il totale dei voti validi per 2 e aumenta di 1 la cifra del quoziente eventualmente arrotondato per eccesso. Il risultato di tale operazione determina il numero minimo di voti validi richiesto per attribuire a una coalizione o a una singola lista la vittoria elettorale. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi richiesto, la vittoria è attribuita alla lista o alla coalizione di liste che, avendo conseguito il maggior numero di voti, in base alle operazioni di cui al successivo nono comma consegue anche 30 (trenta) dei 60 (sessanta) quozienti validi. 8. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione consegua il numero minimo di voti validi e neppure i 30 (trenta) quozienti di cui al comma che precede, la Reggenza indice, per la seconda domenica successiva, la votazione di ballottaggio alla quale partecipano le due liste o coalizioni di liste che hanno conseguito le cifre elettorali più alte. 9. Il risultato del primo turno determina l’assegnazione dei seggi a ciascuna lista e si procede sulla base delle seguenti disposizioni: - si escludono quelle liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del

presente articolo;

4

- si divide ciascuna cifra elettorale di lista, tra quelle ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo, successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via fino a concorrenza del numero dei 60 (sessanta) membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere;

- si dispongono i quozienti così ottenuti in ordine decrescente dal più alto al più basso. 10. Alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente per aver conseguito il numero minimo di voti di cui al settimo comma ovvero, subordinatamente, avendo conseguito il maggior numero di voti e i 30 maggiori quozienti, sono assegnati i seggi ad essa spettanti in Consiglio Grande e Generale in base alle operazioni di cui al nono comma. Se in base alle operazioni di cui al nono comma i seggi spettanti alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente risultano meno di 35, ad essa vengono assegnati, a titolo di premio di stabilità, tanti seggi aggiuntivi rispetto a quelli spettanti quanti ne mancano al raggiungimento del numero di 35. I seggi aggiuntivi, attribuiti a titolo di premio di stabilità, sono quelli corrispondenti ai quozienti utili più bassi ottenuti in base alle operazioni di cui al nono comma; tali seggi sono da sottrarre a quelle liste che non siano la lista vincitrice o non appartengano alla coalizione di liste proclamata vincente, a partire dai quozienti utili più bassi. Se ad una lista spettano più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi esuberanti sono attribuiti alle altre liste della medesima coalizione secondo l’ordine decrescente dei quozienti. Quelle rappresentanze consiliari che, per effetto della ridistribuzione dei seggi dovuta all’assegnazione del premio di stabilità, dovessero scendere sotto il numero minimo di tre Consiglieri, non perdono i benefici di finanziamento previsti dalla Legge 23 novembre 2005 n. 170. 11. Nel caso in cui non vi sia necessità di ricorrere alla votazione di ballottaggio, esaurite le operazioni sopra indicate, l’Ufficio Elettorale Centrale procede alla proclamazione ufficiale degli eletti e proclama altresì la lista o la coalizione di liste risultata vincente, riportando la maggioranza dei seggi e l’eventuale premio di stabilità. 12. In caso di votazione di ballottaggio, l’Ufficio Elettorale Centrale riceve dagli Uffici elettorali di sezione i verbali contenenti l’esito dello spoglio delle schede. Verifica quale delle due liste o coalizioni ha ottenuto più voti validi e procede all’assegnazione dei seggi ai sensi dei commi precedenti, procedendo poi alla proclamazione ufficiale degli eletti e della lista o coalizione di liste risultata vincente, riportando pertanto la maggioranza dei seggi e il premio di stabilità. 13. Con l’emissione del decreto reggenziale che indice la votazione di ballottaggio si intende aperta la campagna elettorale che avrà termine alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 1 della Legge 14 marzo 1997 n. 36. Alla campagna elettorale per il ballottaggio possono partecipare le stesse liste ammesse al primo turno di votazione. La nomina dei Presidenti di seggio elettorale e degli Scrutatori effettuata dalla Commissione Elettorale ai sensi dell’articolo 23 della presente legge si estende altresì all’eventuale turno del ballottaggio.”.

Art. 8

L’articolo 21 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 21 (Termine per l’individuazione degli spazi per i tabelloni destinati alle affissioni elettorali)

La prima parte del primo comma dell’articolo 3 della Legge 14 marzo 1997 n. 36 è così modificata: “1. La Commissione Elettorale di cui all’articolo 6 della Legge 31 gennaio 1996 n.6, non oltre il trentesimo giorno precedente quello delle elezioni, stabilisce, attraverso tabelloni di dimensioni uniformi da collocare nei singoli Castelli, gli spazi destinati all’affissione del materiale di cui all’articolo 2, attenendosi di massima alle seguenti indicazioni:”.

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Art.9

L’articolo 22 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è così modificato:

“Art. 22 (Norme per ampliare l’informazione dei cittadini su liste e coalizioni in vista delle elezioni)

L’articolo 7 della Legge 14 marzo 1997 n. 36 è così modificato: “1. La Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Segreteria di Stato per l’Informazione assicurano l’esauriente e imparziale comunicazione ai cittadini volta a garantire – in condizioni di parità fra liste e fra coalizioni di liste – la più ampia informazione su programmi e candidati. In particolare esse provvedono a: a) garantire la programmazione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche con il confronto tra

liste e coalizioni di liste con modalità da concordarsi con i delegati di cui al quarto comma dell’articolo 14 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e con la Commissione di Vigilanza di cui alla Legge 27 aprile 1989 n. 41;

b) predisporre e diffondere, a ciascuna famiglia ovunque residente, una pubblicazione contenente il programma e i candidati delle liste e delle coalizioni in cui i programmi e le liste delle coalizioni precedono quelli delle liste non coalizzate; all’interno della ripartizione di cui sopra l’ordine è quello secondo il quale le liste concorrenti compaiono sulla scheda;

c) predisporre per ogni tornata elettorale uno specifico sito internet destinato ad accogliere, in forma autogestita, il materiale propagandistico di tutte le liste e coalizioni concorrenti su base di parità, e garantire adeguata informazione sulla sua esistenza con particolare riferimento ai cittadini residenti all’estero; la responsabilità civile e penale relativa al contenuto delle pagine affidate a ciascuna lista e coalizione ricade esclusivamente sui legali rappresentanti di questa e non sui funzionari pubblici amministratori del sito;

d) organizzare confronti e dibattiti aperti alla cittadinanza nei Castelli della Repubblica fra tutte le liste e coalizioni e, nel caso dell’eventuale votazione di ballottaggio, fra le liste e/o coalizioni partecipanti al ballottaggio medesimo;

e) organizzare, per il primo turno di votazione, incontri nelle principali sedi consolari fra liste e coalizioni di liste a spese dello Stato, il tutto come meglio sarà disciplinato con apposito decreto delegato emesso su proposta della Commissione Elettorale.”.

Art.10

L’articolo 26 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 26 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa)

1. Con decreto delegato potrà essere istituito un certificato elettorale plurimo o altro documento elettorale a carattere permanente, anche su supporto informatico, in sostituzione del certificato elettorale vigente ed avente la medesima funzione di quest’ultimo. Al documento elettorale potranno essere attribuite ulteriori funzioni per agevolare lo svolgimento dell’attività amministrativa. 2. Con il decreto delegato di cui sopra saranno determinate le caratteristiche e le funzioni del documento, i dati relativi al titolare da riportare nel documento, le disposizioni sull’aggiornamento ed il rinnovo del certificato stesso, nonchè le modalità di rilascio da parte dell’Ufficio Elettorale di Stato.”.

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Art.11

L’articolo 27 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 27 (Norme finali)

1. Il Congresso di Stato, con decreto delegato, adotterà un Testo Coordinato delle disposizioni legislative vigenti in materia elettorale, ai soli fini di cognizione. 2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art.12 (Modalità di votazione per gli elettori residenti all’estero)

1. L’elettore residente all’estero può esprimere unicamente il voto di lista o di coalizione. 2. La scheda riservata agli elettori residenti all’estero avrà le caratteristiche del modello descritto nella Tabella allegata alla presente legge denominata “A1 bis”.

Art.13

1. L’articolo 7 della Legge 30 novembre 2000 n.114 è abrogato.

Art.14

Il primo comma dell’articolo 4 della Legge 14 marzo 1997 n. 36 è così modificato: “1. La Commissione Elettorale, dopo l’ammissione delle liste dei candidati ai sensi dell’articolo 16 della Legge Elettorale e, comunque, non oltre il trentesimo giorno precedente quello delle elezioni, provvede alla delimitazione degli spazi di cui all’articolo 3. Ogni lista ammessa ha diritto ad una superficie di uguali dimensioni le cui misure saranno determinate dalla Commissione Elettorale.”.

Art.15 (Divieto di utilizzo di apparecchi fotografici e telefoni cellulari nelle cabine elettorali)

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali, pena la nullità del voto, telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. 2. Il Presidente dell’Ufficio elettorale di sezione, all’atto dell’esibizione del documento di identificazione e del certificato elettorale da parte dell’elettore, invita l’elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui sia eventualmente in possesso. 3. Le apparecchiature depositate e prese in consegna dal Presidente dell’Ufficio elettorale di sezione sono restituite all’elettore dopo l’espressione del voto. 4. La violazione al divieto di cui al comma 1 è punita con la prigionia di primo grado e con l’ interdizione di terzo grado dai diritti politici.

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Art.16

L’articolo 15 della Legge 28 novembre 1994 n. 101 è modificato come segue:

“Art. 15 (Impedimenti al Referendum)

“Nell’arco di 12 mesi non può tenersi più di una tornata dedicata allo svolgimento di uno o più referendum abrogativi.

Nella stessa tornata sono raggruppati più referendum le cui richieste sono presentate nei termini utili.

Il referendum abrogativo non può svolgersi nei sei mesi precedenti o successivi alle elezioni politiche e alle elezioni per la nomina di almeno 5 Capitani di Castello e delle relative Giunte e comunque non prima di sei mesi dallo svolgimento delle predette consultazioni.

La Reggenza fissa il Referendum nei casi disciplinati dal comma che precede emanando il proprio decreto alla scadenza del termine suindicato.

Lo scioglimento anticipato del Consiglio Grande e Generale o la necessità di procedere alla elezione anticipata di almeno 5 Capitani di Castello e delle relative Giunte determinano la sospensione delle procedure del referendum già indetto. La sospensione viene dichiarata con decreto reggenziale; parimenti con decreto reggenziale verrà disposta la riapertura delle procedure sospese nel rispetto dei termini previsti al terzo comma del presente articolo.”.

Art.17

Il comma 3 dell’articolo 17 della Legge 28 novembre 1994 n. 101 è modificato come segue: “I seggi elettorali sono costituiti secondo le norme della legge elettorale vigente al momento

della costituzione dei seggi stessi, ad eccezione delle disposizioni che disciplinano l’Ufficio elettorale intersezionale, la cui costituzione non è prevista per le consultazioni referendarie. Resta salvo il diritto di assistere a tutte le operazioni del seggio elettorale oltre che per i rappresentanti delle forze politiche di cui all’articolo 16 anche per i rappresentanti del Comitato Promotore del referendum stesso e del Comitato Contrario.”.

Art.18 (Norme di coordinamento)

1. Allo scopo di garantire la corretta applicazione delle norme e il funzionale espletamento delle procedure elettorali, con decreto delegato, da adottare previo parere dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale allargato a tutte le Rappresentanze Consiliari, anche in deroga all’articolo 21 della Legge Qualificata n.184/2005, potranno essere introdotte modifiche di natura tecnica, di coordinamento e attuative. E’ fatta salva la facoltà di emanare con regolamento norme applicative e modelli, su proposta della Commissione Elettorale.

Art.19 (Disposizioni finali)

1. Tutti gli atti e documenti prodotti e da produrre in applicazione delle norme in materia elettorale sono esenti da registrazione. La data certa degli atti da produrre è attestata dal loro deposito negli Uffici competenti.

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Art.20 (Norma transitoria)

1. Le elezioni per il rinnovo dei Capitani di Castello e delle relative Giunte in scadenza nel mese di novembre 2008 e del Capitano di Castello e della Giunta di Borgo Maggiore si svolgeranno nel corso dell’anno 2009, in unica data che sarà fissata con decreto reggenziale.

Art.21 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 5 agosto 2008/1707 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Rosa Zafferani – Federico Pedini Amati

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Valeria Ciavatta

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立法 修正 (1 文本) 修正 (1 文本)
无可用数据。

WIPO Lex编号 SM032