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1996年2月6日第52号法,关于意大利作为欧洲共同体成员应履行的义务(共同体法1994,最新修正至2012年12月24日第234号法), 意大利

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详情 详情 版本年份 2013 日期 生效: 1996年2月25日 议定: 1996年2月6日 文本类型 知识产权相关法 主题 版权与相关权利(邻接权) 主题(二级) 知识产权及相关法律的执行

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主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 意大利语 Legge 6 febbraio 1996, n. 52 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -legge comunitaria 1994 (aggiornata con le modifiche introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234)        
 
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 Legge 6 febbraio 1996, n. 52 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -legge comunitaria 1994 (aggiornata con le modifiche introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234)

LEGGE 6 febbraio 1996, n. 52

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994. (GU n.34 del 10-2-1996 - Suppl. Ordinario n. 24)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SUI

PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie o sia prevista l'emanazione di regolamenti attuativi, tra i principi e i criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli della piena trasparenza e della imparzialita' dell'attivita' amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini, nonche', nei modi opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti.

2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A e' modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine e' prorogata di sei mesi.

3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o al comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni.

5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4.

Art. 2. (Partecipazione delle regioni all'attuazione del diritto comunitario).

1. Nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati per l'attuazione del diritto comunitario l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3. (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sara' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) sara' previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti interessati;

f) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si provvedera', se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

g) i decreti legislativi potranno disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, le quali siano suscettibili di modifiche non attinenti ai principi informatori delle direttive e degli stessi decreti legislativi, autorizzando, ai fini delle suddette modifiche, l'esercizio della potesta' normativa, anche di carattere regolamentare, delle autorita' competenti;

h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.

Art. 4. (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare).

1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le

direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 86 del 1989.

Art. 5. (Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa).

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato D.

Art. 6. (Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle leggi 19

febbraio 1992, n. 142, e 22 febbraio 1994, n. 146, e attuazione delle direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. ((2))

2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge limitatamente all'attuazione della direttiva di cui all'articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

3. I termini di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovra' provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera c), e dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989 e 91/368/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991, previa consultazione delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi del

comma 4 del predetto articolo 4 e applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge.

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AGGIONRNAMENTO (2)

La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo 6 e' prorogato di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

Art. 7. (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di

disposizioni comunitarie).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie dell'ordinamento nazionale, il Governo, salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunita' europee, attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega sara' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dei Ministri competenti per materia, che si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge.

Art. 8. (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive

comunitarie).

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'articolo 1, coordinandovi le norme vigenti nelle

stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.

2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione il testo unico e' emanato anche in mancanza del parere.

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO

DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

CAPO I LIBERA CIRCOLAZIONE E DIRITTI

FONDAMENTALI

Art. 9. (Equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore

della stampa).

1. Agli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, riguardanti rispettivamente il direttore responsabile ed il proprietario di giornali o altri periodici, i cittadini degli Stati membri della Comunita' europea sono equiparati ai cittadini italiani.

Art. 10. (Facolta' per gli enti previdenziali di investire in titoli pubblici emessi

nell'Unione europea).

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie e facoltative di previdenza ed assistenza sociale possono, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento normative degli stessi, investire i fondi disponibili in titoli di Stato di Stati membri dell'Unione europea, garantiti dagli Stati medesimi o dall'Unione, o in titoli emessi dalla Banca europea per gli investimenti o dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Art. 11. (Recepimento della direttiva 94/80/CE del Consiglio sull'elettorato

attivo e passivo dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia nelle consultazioni per l'elezione dei consigli comunali).

1. La direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalita' di esercizio del diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, e' integralmente recepita nell'ordinamento.

2. Al fine di dare concreta attuazione alle norme previste dalla direttiva, il Governo e' delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni aventi valore di legge, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nell'assicurare il diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni dei consigli comunali ai residenti nello Stato italiano, cittadini di altri Stati dell'Unione, che non posseggano la cittadinanza italiana, prevedere che i medesimi presentino al sindaco del comune di residenza entro congruo termine, anteriore alla data fissata per la consultazione elettorale, domanda di iscrizione ad apposita lista aggiunta istituita presso il comune, dichiarando: 1) la volonta' di esercitare il diritto di voto; 2) la cittadinanza; 3) l'indirizzo nel comune di residenza; conseguentemente prevedere che il comune di residenza iscriva i nominativi nella lista aggiunta, approvata dalla competente commissione elettorale circondariale dando comunicazione dell'accoglimento o meno, con facolta' in questo secondo caso di ricorso contro la decisione;

b) consentire al cittadino di altro Stato dell'Unione di presentare la propria candidatura all'elezione per il consiglio comunale, previa presentazione, oltre alla richiesta documentazione, dei dati sulla cittadinanza, sulla residenza attuale e su quella precedente nello Stato di origine, sulla sussistenza del diritto di elettorato passivo anch'esso nello Stato di origine. In caso di rigetto della candidatura, l'interessato fruisce delle forme di tutela previste per i candidati, cittadini italiani.

Art. 12. (Equiparazione dei cittadini italiani ai restanti cittadini dell'Unione

europea relativamente a convalide di titoli aeronautici).

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed in particolare prescindendo dal possesso della conoscenza del codice Morse, di

titoli di studio e di attestazioni e certificati relativi a pratiche di primo soccorso".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente:

"ART. 3-bis. - 1. Le norme del presente regolamento si applicano, anche nei confronti dei cittadini italiani, in luogo di quelle di cui all'articolo 23, commi 4 e 5, e dell'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566".

Art. 13. (Adeguamento alla normativa europea di norme disciplinanti il regime

di proprieta' degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio).

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni aventi valore di legge intese a rivedere e riordinare, apportandovi le modifiche opportune o necessarie, in conformita' dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, la legislazione vigente concernente la disciplina del regime di proprieta' degli aeromobili, della navigazione aerea, dell'esercizio di imprese di lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio, dell'assunzione e dell'impiego di personale, comprese le disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per la navigazione aerea approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411, nonche' le altre norme legisla- tive comunque rilevanti in materia.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dovranno essere informate alle esigenze di recepimento e di applicazione delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea in materia, alla uniformazione normativa rispetto agli altri Stati membri, nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) equiparazione della cittadinanza di altri Stati membri dell'Unione europea alla cittadinanza italiana, con la conseguente specificazione che il termine straniero deve intendersi, in materia, riferito a persone fisiche, a persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea. Equiparazione altresi' del domicilio e della residenza in altri Stati membri dell'Unione europea al domicilio ed alla residenza in Italia;

b) possibilita' per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, compresi i cittadini italiani, di ottenere l'iscrizione presso albi e registri italiani e di esercitare le relative professioni aeronautiche facendo valere i titoli aeronautici, professionali e di studio validi per l'iscrizione e l'esercizio delle relative analoghe professioni aeronautiche negli Stati membri dell'Unione europea che li hanno rilasciati;

c) modificazione dei requisiti di nazionalita' richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia degli aeromobili, consentendo l'iscrizione degli aeromobili che appartengono in tutto o in parte: a persone fisiche o giuridiche, alle societa' ed alle associazioni residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea. Possibilita' di cancellazione dai registri degli aeromobili che si intendano iscrivere in un registro di altro Stato membro dell'Unione europea;

d) facolta' per il Ministro dei trasporti e della navigazione di consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 752 del codice della navigazione, l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le societa' concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776 del predetto codice abbiano l'effettiva disponibilita' ancorche' non ne siano proprietarie, trasferendo sulla societa' che ha l'effettiva disponibilita' dell'aeromobile gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762 dello stesso codice pongono a carico del proprietario;

e) possibilita' di utilizzo in Italia di aeromobili immatricolati in altro Stato membro dell'Unione europea per lavoro aereo, trasporto pubblico passeggeri, scuola;

f) facolta' di stipulare relativamente ad aeromobili immatricolati in Italia assicurazioni, valide ai fini della loro circolazione, anche con imprese autorizzate dalla competente autorita' aeronautica di uno Stato membro dell'Unione europea;

g) trasposizione nel codice della navigazione della norma di cui all'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, equiparando agli aeroporti non doganali le aviosuperfici e le elisuperfici;

h) facolta' di effettuare la dichiarazione preventiva di costruzione di un aeromobile anche quando lo stesso venga costruito, anche parzialmente, all'estero, qualora si intenda sottoporlo al controllo tecnico da parte di enti ed autorita' italiane, con corrispondente obbligo per il funzionario che riceve

la dichiarazione di provvedere alla relativa annotazione nell'apposito registro;

i) semplificazione e snellimento delle procedure, eliminando, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, la duplicazione delle competenze e dei controlli ed i concerti non indispensabili, nonche' attribuendo competenza esclusiva ai singoli ministri per l'emanazione e modificazione di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere quanto piu' possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa;

l) possibilita' di produrre, il luogo di documenti, dichiarazioni giusta il disposto dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 14. (Albi dei fornitori nel settore sanitario).

1. L'iscrizione nell'albo regionale dei fornitori del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, non e' requisito obbligatorio per la partecipazione alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti di forniture nel settore sanitario, di persone fisiche o giuridiche stabilite in altri Stati membri della Comunita' europea, che devono comunque fornire la prova di iscrizione, o la documentazione equivalente, previste dall'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di principio. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, nella rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alla predetta disposizione la normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 15. (Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e circolazione

transfrontaliera dei capitali: criteri di delega).

1. L'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, al fine di favorire le segnalazioni stesse garantendo, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, la massima efficacia e tempestivita' nella organizzazione, trasmissione, ricezione ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresi' effettiva la possibilita' di sospensione dell'operazione senza pregiudizio per il corso delle indagini e l'operativita' corrente degli intermediari finanziari;

b) prevedere adeguate misure dirette alla protezione in favore dei soggetti che effettuano le segnalazioni, in particolare garantendo la tutela della riservatezza delle stesse in ogni sede, comprese quella aziendale, investigativa e giudiziaria, anche al fine di evitare il pericolo di ritorsioni;

c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attivita' particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilita' economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalita' organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attivita' e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilita' e misure di controllo, avverra' con uno o piu' decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge;

d) riesaminare, al fine di accrescerne l'efficacia a fini antiriciclaggio, il regime relativo all'importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari, anche eventualmente modificando l'articolo 3 del decreto- legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, assicurando in ogni caso la compatibilita' di tale regime con la libera circolazione delle persone e dei capitali sancita dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia delle Comunita' europee;

e) tenere conto adeguato, nel dare attuazione ai criteri che precedono, anche degli orientamenti e delle indicazioni che emergono nelle competenti sedi internazionali ed in particolare in seno al comitato di contatto istituito dall'articolo 13 della direttiva 91/308/CEE ed al Gruppo di Azione

Finanziaria (GAFI). In ogni caso, il potere di identificazione da parte dell'autorita' consolare italiana dei soggetti operanti dall'estero sara' limitato alle rappresentanze diplomatiche o consolari di prima categoria.

2. In sede di riordinamento normativo, ai sensi dell'articolo 8, delle materie concernenti il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, nonche' il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, potra' procedersi al riordino delle sanzioni amministrative e penali previste nelle leggi richiamate al comma 1, nei limiti massimi ivi contemplati.

3. Al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, al comma 1, le parole: "E' vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore" sono sostituite dalle seguenti: "E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore";

b) all'articolo 1, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

"2-bis. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non puo' essere superiore a lire venti milioni.";

c) all'articolo 5, al comma 2, le parole: "articolo 1, commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 1, commi 1, 2 e 2-bis".

Art. 16. (Diritto d'autore e diritti connessi nella radiodiffusione via satellite e

ritrasmissione via cavo: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 93/83/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sara' disciplinato l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore di autorizzare mediante contratto la comunicazione al pubblico via satellite o via cavo delle opere protette;

b) saranno emanate disposizioni per estendere nei casi di comunicazione al pubblico via satellite la protezione prevista dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, ai diritti degli artisti interpreti ed esecutori, nonche' dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione;

c) saranno emanate disposizioni che prevedano un equo compenso a favore degli artisti interpreti ed esecutori che abbiano svolto le loro interpretazioni in opere cinematografiche e audiovisive per l'utilizzazione delle stesse nelle emittenti televisive che trasmettono via etere, via cavo e via satellite;

d) l'equo compenso di cui alla lettera c) e' riconosciuto anche agli autori delle opere cinematografiche e audiovisive in caso di cessione al produttore dei diritti esclusivi e qualora vi sia utilizzazione delle stesse nelle emittenti televisive che trasmettono via etere, via cavo e via satellite;

e) dovranno essere introdotte disposizioni tese ad assicurare che il diritto dell'autore e dei titolari dei diritti connessi di autorizzare un cablodistributore alla ritrasmissione via cavo sia esercitato esclusivamente per il tramite di una societa' di gestione collettiva. Da tali disposizioni saranno esonerati gli organismi di radiodiffusione per le proprie emissioni;

f) dovranno essere previste disposizioni transitorie in conformita' dell'articolo 7 della direttiva 93/83/CEE.

Art. 17. (Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi:

disposizioni dirette e criteri di delega).

1. I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni. Del pari il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi di cui al titolo II, capo I, della suindicata legge, previsto all'articolo 75 della legge stessa, e' elevato a 50 anni. E' inoltre elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attivita' di emissione radiofonica o televisiva di cui al titolo II, capo II, della legge citata, previsto all'articolo 79 della legge stessa. E' altresi' elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori di cui al titolo II, capo III, della legge citata, previsto dall'articolo 85 della legge medesima. E' abrogato il termine di proroga di protezione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. ((E' altresi' elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive

o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo I-bis, previsto dall'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. In nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonche' dei produttori di opere fonografiche, potra' comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro autori. Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, tale estensione dovra' risultare da una esplicita pattuizione tra di esse.)) ((1))

2. I termini di durata di protezione disciplinati nel comma 1 si applicano anche alle opere ed ai diritti non piu' protetti sulla base dei termini previgenti ((, sempreche', per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995.)) ((1))

3. Ai fini del prolungamento della durata di protezione di cui al comma 1 si applicano, salvo diverso accordo tra gli autori, loro eredi e legatari ed i rispettivi cessionari, le norme contenute negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

4. Restano pienamente salvi e impregiudicati gli atti e contratti fatti o stipulati ((anteriormente al 29 giugno 1995)) , anche in deroga, per i contratti stipulati dopo il 30 giugno 1990, all'articolo 119, terzo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonche' i diritti legittimamente acquisiti ed esercitati dai terzi in conseguenza dei medesimi. In particolare sono fatte salve:

a) la distribuzione e la riproduzione delle edizioni di opere cadute in pubblico dominio secondo la disciplina previgente, limitatamente alla composizione grafica ed alla veste editoriale con le quali la pubblicazione e' avvenuta, effettuata da coloro che avevano intrapreso detta distribuzione e riproduzione prima della data di entrata in vigore della presente legge. Tale distribuzione e riproduzione consentita senza corrispettivi si estende anche agli aggiornamenti futuri che la natura delle opere richiede;

b) la distribuzione, limitatamente al periodo di tre mesi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, dei dischi fonografici ed apparecchi analoghi, i cui diritti di utilizzazione siano scaduti secondo la disciplina previgente, effettuata da coloro che hanno riprodotto e messo in commercio i predetti supporti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per quanto non disciplinato dai commi da 1 a 4, l'attuazione della direttiva 93/98/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) saranno modificati, ove occorra, i termini iniziali di computo della protezione;

b) saranno riconosciuti e disciplinati i diritti relativi ad opere lecitamente pubblicate o comunicate per la prima volta dopo la scadenza di protezione del diritto d'autore, nonche' alle edizioni critiche e scientifiche di opere in pubblico dominio, in conformita' alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della direttiva, nel quadro dei diritti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

c) saranno previste disposizioni transitorie in relazione ai rapporti giuridici sorti anteriormente al 1 luglio 1995, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dai terzi;

d) per le opere cinematografiche e assimilate, tenuto conto del notevole prolungamento del termine di durata di protezione rispetto alle altre categorie di opere, sara' introdotta in via permanente una previsione di compenso non rinunciabile legata alla utilizzazione dell'opera stessa stabilita, in difetto di accordo fra le parti, con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

6. E' comunque consentita la prosecuzione dello sfruttamento, senza corrispettivo alcuno, dei diritti relativi alle opere per l'emissione radiofonica e televisiva, da parte dei concessionari del servizio di radiodiffusione che ne hanno intrapreso lo sfruttamento, ovvero iniziata la realizzazione, anteriormente al 1 luglio 1995.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 650, ha disposto (con l'art. 1, comma 55) che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.

Art. 18. (Parita' di trattamento).

1. Il Governo, sentiti, nell'ambito delle rispettive competenze, la Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, nonche' il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, emana, con uno o piu' regolamenti, norme per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e per la realizzazione dei programmi comunitari in materia di parita' di trattamento tra uomo e donna, di pari opportunita' e di promozione di azioni positive.

2. I regolamenti di cui al comma 1 provvedono:

a) ad abrogare o modificare, salvi i casi di riserva di legge, le disposizioni legislative in contrasto con i principi e le norme di diritto comunitario;

b) a disporre le misure di attuazione di programmi comunitari per le pari opportunita' e la promozione di azioni positive.

3. I regolamenti di cui al presente articolo sono emanati secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea da lui delegato, di concerto con il Ministro competente, sentito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia. I pareri dovranno essere pronunciati entro quaranta giorni dalla richiesta; decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

Art. 19. (Bilancio in forma abbreviata: attuazione della direttiva 94/8/CE del

Consiglio).

1. L'articolo 2435-bis del codice civile e' sostituito dal seguente:

"ART. 2435-bis. - (Bilancio in forma abbreviata). - Le societa' possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.700 milioni di lire;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 9.500 milioni di lire;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unita'.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10) dell'articolo 2426 e dai numeri 2) 3) 7) 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Le societa' che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma".

2. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' sostituito dal seguente:

"1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

a) 19.000 milioni di lire nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;

b) 38.000 milioni di lire nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;

c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio".

Art. 20. (Prestazione di servizi da parte di cooperative sociali)

1. L'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e' sostituito dal seguente:

"ART. 5. - (Convenzioni). - 1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le societa' di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunita' europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purche' tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunita' di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunita' europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonche' le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorita' regionali.

4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonche' le societa' di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inser- ire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento

lavorativo. La verifica della capacita' di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non puo' intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto".

CAPO II CREDITO E RISPARMIO

Art. 21. (Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e adeguatezza

patrimoniale delle imprese di investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/6/CEE e 93/22/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la prestazione a terzi, a titolo professionale, dei servizi d'investimento indicati nella sezione A dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE sia riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che gli agenti di cambio continuino ad esercitare le attivita' loro consentite dall'ordinamento vigente;

b) prevedere che le imprese di investimento autorizzate in conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva stessa in libera prestazione ovvero per il tramite di succursali; stabilire, altresi', che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dalle autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorita' italiane competenti in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento, di politica monetaria, nonche' di costituzione, funzionamento e controllo di mercati regolamentari;

c) definire la ripartizione delle competenze tra la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri gia' previsti nel titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando uniformita' di disciplina in relazione ai servizi prestati ed evitando duplicazioni di compiti nell'esercizio delle funzioni di controllo;

d) prevedere che le autorita' italiane collaborino tra loro e con le autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ai quali si applica l'Accordo sullo Spazio economico europeo e, mediante accordi a condizione di reciprocita', con le

autorita' degli Stati terzi preposte alla vigilanza sugli intermediari e i mercati finanziari e sulle imprese assicurative;

e) stabilire le condizioni di accesso all'attivita' e la disciplina delle partecipazioni al capitale delle imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e garantendo in ogni caso la sana e prudente gestione delle imprese d'investimento;

f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti alle autorita' competenti si esplichi avendo riguardo alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli intermediari, alla tutela degli investitori, alla stabilita', alla competitivita' ed al buon funzionamento del sistema finanziario, nonche' alla sana e prudente gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra gli intermediari ammessi allo svolgimento di uno o piu' servizi di investimento;

g) prevedere forme di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva, riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni, le norme di comportamento, l'informazione, la correttezza e la regolarita' delle negoziazioni. Dovra', inoltre, essere prevista la riduzione al minimo e la trasparenza dei conflitti di interesse;

h) stabilire la disciplina di comportamento degli intermediari, ispirandola ai principi di cura dell'interesse del cliente e dell'integrita' del mercato, di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equita'. Nella applicazione dei principi si dovra' altresi' tenere conto della esperienza professionale degli investitori;

i) nell'applicazione dei principi si dovra' tener conto della professionalita' dei promotori finanziari, anche al fine della consulenza relativa ai servizi finanziari e ai valori mobiliari oggetto della sollecitazione fuori sede;

l) prevedere che i diritti degli investitori sui fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano servizi di investimento siano distinti da quelli delle imprese affidatarie ed adeguatamente salvaguardanti anche attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori mobiliari a soggetto depositari terzi. La disciplina delle crisi dovra' essere uniforme per tutti i soggetti autorizzati all'attivita' di intermediazione in valori mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento delle imprese di investimento a provvedimenti

cautelari, ad amministrazione straordinaria, nonche' a liquidazione coatta amministrativa;

m) prevedere il potere delle autorita' competenti di disciplinare, in conformita' alla direttiva 93/22/CEE, le ipotesi in cui le transazioni relative agli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani devono essere eseguite nei mercati stessi;

n) prevedere la possibilita' di accesso delle imprese di investimento e delle banche ai mercati regolamentati secondo scadenze temporali che non penalizzino le banche italiane rispetto agli altri operatori. Tali soggetti potranno acquistare la qualita' di membri dei sistemi di compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri e delle procedure fissati dalle autorita' competenti;

o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e informazione in modo da contemperare le esigenze di trasparenza ed efficienza dei mercati regolamentari e il diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento le condizioni di svolgimento dei servizi;

p) le disposizioni necessarie per adeguare alle direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo svolgimento dei servizi di investimento, per la cui adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze normativamente previste;

q) disciplinare, secondo linee omogenee e in un'ottica di semplificazione, l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei mercati regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica, che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli mercati e siano dotati di poteri di gestione, autoregolamentazione e intervento, nonche' disciplinare l'articolazione, le competenze e il coordinamento delle autorita' di controllo, tenendo conto dei principi in materia di vigilanza sui mercati contenuti nella legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556, e relative disposizioni attuative;

r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e delle disposizioni generali o particolari emanate sulla base di esse si tenga

conto dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'applicazione delle sanzioni nei confronti delle persone fisiche. Dovra' essere sancita la responsabilita' delle imprese di investimento, alle quali appartengono i responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del diritto di regresso verso i predetti responsabili, nonche' adottata ogni altra disposizione necessaria per razionalizzare, sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, il sistema dei provvedimenti cautelari e delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni di disposizioni in materia di servizi di investimento.

2. In deroga al termine indicato all'articolo 1, comma 1, i decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al presente articolo dovranno essere emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di dare pronta attuazione ai principi della parita' concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive stesse.

3. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si provvedera' ai sensi dell'articolo 8, le sanzioni amministrative e penali potranno essere coordinate con quelle gia' comminate da leggi vigenti in materia bancaria e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari offensivita'. A tal fine potra' stabilirsi che non costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, violazioni per le quali e' prevista, in via alternativa o congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un anno, con esclusione delle condotte volte ad ostacolare l'attivita' delle autorita' di vigilanza ovvero consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in materia rilevante il bene giuridico tutelato.

4. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi potra' essere altresi' modificata la disciplina relativa alle societa' emittenti titoli sui mercati regolamentati, con particolare riferimento al collegio sindacale, ai poteri delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza.

Art. 22. (Deroga a norme costituenti mezzo di restrizione dissimulata al libero

movimento dei capitali).

1. Nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:

"ART. 5-bis. - 1. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 non sussiste per gli investimenti, le attivita' di natura finanziaria ed i trasferimenti operati all'interno dell'Unione europea, fatta eccezione per i trasferimenti da e per l'Italia".

Art. 23. (Sistemi di garanzia dei depositi: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre l'adesione obbligatoria ad un sistema di garanzia dei depositi tra le condizioni per l'esercizio dell'attivita' bancaria;

b) prevedere che i sistemi di garanzia dei depositi abbiano natura di diritto privato e che gli oneri relativi al funzionamento e agli interventi ricadano sulle banche aderenti;

c) attribuire alla Banca d'Italia il potere di autorizzare i sistemi di garanzia dei depositi e di emanare provvedimenti in materia di funzionamento e di interventi dei sistemi, avendo riguardo agli obiettivi della tutela dei risparmiatori e della stabilita' del sistema bancario;

d) individuare, fra quelle indicate nell'allegato I alla direttiva, le ipotesi nelle quali la garanzia prestata dai sistemi puo' essere ridotta o esclusa, secondo criteri che abbiano riguardo alle caratteristiche dei depositi ed alla natura del depositante;

e) prevedere il potere della Banca d'Italia di prescrivere adeguate forme di pubblicita' circa l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositi, nonche' l'importo e la portata della copertura fornita dai sistemi stessi;

f) prevedere che le succursali di banche extracomunitarie aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositi italiani quando non usufruiscano di copertura equivalente nello Stato d'origine.

Art. 24. (Coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del

prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori per quanto riguarda l'obbligo di

pubblicazione del prospetto).

1. Ai fini del recepimento della direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CONSOB stabilisce con propri regolamenti o disposizioni a carattere generale i termini, la lingua e le modalita' di pubblicazione, nonche' di aggiornamento, delle informazioni e dei dati che devono essere messi a disposizione del pubblico e tutte le ulteriori condizioni ritenute necessarie, ove essa conceda le dispense dalla pubblicazione del prospetto per l'ammissione a quotazione in borsa.

CAPO III PROTEZIONE DEL CONSUMATORE

Art. 25. (Attuazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le

clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori).

1. Dopo il capo XIV del titolo II del libro quarto del codice civile, e' aggiunto il seguente:

"CAPO XIV-BIS. DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE.

ART. 1469-bis. - (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore).- Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore e' la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o

professionale eventualmente svolta. Il professionista e' la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma.

Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

1) escludere o limitare la responsabilita' del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

3) escludere o limitare l'opponibilita' da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;

4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista e' subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volonta';

5) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se e' quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

6) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestante eccessivo;

7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facolta' di recedere dal contratto, nonche' consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

8) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;

9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;

10) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilita' di conoscere prima della conclusione del contratto;

11) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;

12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;

13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale e' eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;

14) riservare al professionista il potere di accertare la conformita' del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;

15) limitare la responsabilita' del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalita';

16) limitare o escludere l'opponibilita' dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;

17) consentire al professionista di sostituire a se' un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;

18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolta' di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti con i terzi;

19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie localita' diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;

20) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente della mera volonta' del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355.

Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista puo', in deroga ai numeri 8) e 11) del terzo comma:

1) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

2) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista puo' modificare, senza preavviso, sempreche' vi sia un giustificato motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

I numeri 8), 11), 12) e 13) del terzo comma non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo e' collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonche' la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.

I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalita' di variazione siano espressamente descritte.

ART. 1469-ter. - (Accertamento della vessatorieta' delle clausole). - La vessatorieta' di una clausola e' valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze

esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.

La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, ne' all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purche' tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.

Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

ART. 1469-quater. - (Forma e interpretazione). - Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.

In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione piu' favorevole al consumatore.

ART. 1469-quinquies. - (Inefficacia). - Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469-bis e 1469-ter sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto.

Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

1) escludere o limitare la responsabilita' del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilita' di conoscere prima della conclusione del contratto.

L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria d'inefficacia delle clausole dichiarate abusive.

E' inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente articolo, laddove il contratto presenti un collegamento piu' stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

ART. 1469-sexies. - (Azione inibitoria). - Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusivita' ai sensi del presente capo.

L'inibitoria puo' essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

Il giudice puo' ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o piu' giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale".

CAPO IV FINANZE

Art. 26. (Rimborsi IVA a non residenti).

1. All'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente:

"Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo comma dell'articolo 38-bis, con decorrenza dal centottantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la richiesta di rimborso, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della eventuale richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni".

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 126 miliardi per l'anno 1995 ed in annue lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3501 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 27. (Tasse sui veicoli adibiti a trasporto merci su strada: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 93/89/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, assicurare, eventualmente anche con la modifica degli elementi di base dell'applicazione della tassa automobilistica e dell'addizionale 5 per cento, che la tassazione complessiva sugli autoveicoli adibiti al trasporto di merci su strada relativa ai detti tributi non sia inferiore ai valori minimi indicati per categoria e sottocategoria di autoveicoli dalla direttiva, avvalendosi, in via transitoria, della facolta' di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva medesima a condizione che venga assicurato almeno l'attuale gettito;

b) sopprimere le esenzioni e le riduzioni della tassazione previste dalle disposizioni vigenti non comprese tra quelle consentite dalla direttiva;

c) prevedere che per la trasformazione in valuta nazionale dei valori minimi comunitari di cui alle lettere precedenti, espressi in ECU, si applichera' in ciascun anno il valore dell'ECU del primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno precedente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO V SANITA' E AMBIENTE

Art. 28. (Medicinali per uso umano: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 93/39/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il Ministro della sanita' trasmetta annualmente al Parlamento una relazione sull'attivita' del servizio di farmacovigilanza;

b) prevedere che il responsabile della immissione in commercio di un medicinale sia stabilito nel territorio della Comunita' europea precisando che, per i medicinali gia' autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, tale disposizione si applica in occasione del rinnovo quinquennale dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

c) prevedere che la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, predisponga la relazione di valutazione sui nuovi medicinali di cui viene richiesta l'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria;

d) prevedere che le tariffe e i diritti dovuti dagli interessati per l'esame di domande di autorizzazione alla immissione in commercio di medicinali o di domande di modifica di autorizzazioni gia' concesse non siano inferiori a un decimo ne' superiori a un quinto degli importi dei corrispondenti diritti dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;

e) stabilire i requisiti minimi che devono possedere la persona responsabile della farmacovigilanza e il relativo servizio; tale responsabile deve essere persona distinta dal responsabile del servizio scientifico previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, ma deve essere posto in condizione di usufruire di tutti i dati di tale servizio; la persona responsabile della farmacovigilanza esercita le sue funzioni anche con riguardo alle specialita'

medicinali la cui commercializzazione e' affidata ad altre imprese, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 541 del 1992;

f) prevedere che alle modifiche di minore rilevanza di una autorizzazione gia' concessa possa provvedersi mediante semplice notifica da parte dell'interessato, analogamente a quanto previsto per i medicinali disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio.

2. E' istituito presso il Ministero della sanita', nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero e dei contingenti previsti dagli organici, un servizio di farmacovigilanza, denominato Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, analogo ai servizi di rilevazione e sorveglianza istituiti in ambito europeo, anche al fine di assicurare la sicurezza e il corretto uso dei farmaci. Il responsabile del Dipartimento deve rispondere a requisiti tecnici e scientifici, stabiliti con regolamento da emanare a cura del Ministro della sanita' in conformita' a quelli richiesti a livello internazionale tra i quali siano ricompresi rapporti di trasparenza con le aziende produttrici. Il Dipartimento si avvale dell'Istituto superiore di sanita', della Commissione unica del farmaco, del Consiglio superiore di sanita', delle regioni, delle unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei medici di medicina generale, delle farmacie, delle associazioni dei consumatori, delle aziende produttrici e degli informatori scientifici dei farmaci. Il Dipartimento provvede oltreche' all'espletamento di ogni altra funzione in materia farmaceutica e di presidi medico-chirurgici gia' di competenza del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, alla elaborazione di studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci, sulla epidemiologia e eziologia, sulla farmacovigilanza attiva e sulla interpretazione dei dati ottenuti nonche' alla predisposizione dei registri della popolazione per la farmacoepidemiologia da destinare alle regioni. Con il regolamento che definisce l'ordinamento delle competenze del Dipartimento sono modificate in conformita' le competenze del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci definite all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196.

Art. 29. (Prodotti cosmetici: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 93/35/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il Ministero della sanita' raccolga dati da trasmettere annualmente alla Commissione delle Comunita' europee sulle sperimentazioni di prodotti cosmetici effettuate su animali;

b) definire il profilo professionale del valutatore della sicurezza del prodotto cosmetico, prevedendo il regime di mutuo riconoscimento del diploma in ambito europeo cosi' come disciplinato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

c) prevedere che la responsabilita' della valutazione della sicurezza possa essere assunta dal direttore tecnico gia' previsto dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, qualora questo sia in possesso dei requisiti di cui alla lettera b);

d) disciplinare gli obblighi delle aziende produttrici o fornitrici di materie prime destinate all'utilizzo nei prodotti cosmetici per fornire le informazioni relative alle specifiche fisico- chimiche e microbiologiche di dette materie prime, nonche' al loro profilo tossicologico ed al potere irritante ed allergizzante del prodotto finito;

e) individuare un sistema di sorveglianza sui prodotti cosmetici diretto a evidenziare e a raccogliere dati, nonche' a valutare gli eventuali effetti indesiderati provocati dalla loro utilizzazione; l'autorita' preposta e a tal fine individuata provvede a raccogliere le informazioni provenienti dalle singole regioni e province autonome;

f) designare gli uffici centrali competenti a richiedere le informazioni di cui al numero 12) paragrafi 1 e 4, dell'articolo 1 della direttiva 93/35/CEE;

g) prevedere le modalita' che consentano l'immediata individuazione del luogo ove le informazioni sul prodotto cosmetico vengono depositate;

h) nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedere un organico sistema di vigilanza e controllo degli stabilimenti di produzione e dei magazzini degli importatori, assicurando una effettiva prevenzione sul territorio di competenza delle strutture sanitarie;

i) individuare le modalita' per l'applicazione della procedura comunitaria relativa alle condizioni secondo cui un fabbricante per ragioni di riservatezza possa richiedere la non iscrizione di uno o piu' ingredienti nell'elenco previsto dalla normativa comunitaria;

l) individuare le modalita' circa la corretta dichiarazione dell'elenco degli ingredienti da riportare sulle confezioni dei prodotti.

2. E' fatto obbligo di rispettare le disposizioni e le scadenze previste dal numero 3) dell'articolo 1 della direttiva 93/35/CEE, in merito alla sperimentazione sugli animali.

Art. 30. (Dispositivi medici: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) porre a carico delle aziende interessate l'obbligo di dimostrazione della corrispondenza dei dispositivi ai requisiti prescritti;

b) limitare di norma ad ospedali e ad altri istituti pubblici, l'impiego dei dispositivi medici, destinati ad indagini cliniche;

c) prevedere l'obbligo, da parte del personale sanitario e delle strutture sanitarie locali, di informare tempestivamente il Ministero della sanita' degli eventuali difetti o inconvenienti correlati all'uso dei dispositivi;

d) prevedere le opportune norme transitorie per i dispositivi conformi alla normativa in vigore.

Art. 31. (Impiego di additivi negli alimenti).

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' adotta con decreti le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie in materia di additivi alimentari. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti, cessa il corrispondente divieto di impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi previsti dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 4, primo comma, lettera b), della legge 16 agosto 1962, n. 1354;

b) articolo 7, secondo comma, numero 5), e articolo 11, secondo comma, della legge 4 novembre 1951, n. 1316;

c) articolo 2, secondo comma, della legge 16 giugno 1960, n. 623.

d) articolo 4 della legge 23 febbraio 1968, n. 116;

e) articolo 37, undicesimo comma, lettera b), e articolo 38, primo comma, lettere b) e c), del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e suc- cessive modificazioni;

f) articolo 7, primo comma, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567;

g) articoli 8, 10 e 16, primo comma, lettera c), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, nonche' ogni altra disposizione in contrasto.

Art. 32. (Igiene dei prodotti alimentari: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire idonee garanzie a tutela della salute del consumatore;

b) stabilire le procedure per l'adeguamento da parte delle imprese ai nuovi requisiti ed obblighi previsti;

c) prevedere la fissazione di criteri microbiologici e di controllo della temperatura per classi di prodotti alimentari anche in applicazione di norme comunitarie;

d) promuovere l'eleborazione di manuali di corretta prassi igienica da parte dei settori dell'industria alimentare e di altre parti interessate, prevedendo modalita' di valutazione degli stessi;

e) promuovere, d'intesa con le regioni e le unita' sanitarie locali, campagne informative dei cittadini su una corretta educazione alimentare, anche nelle

scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione dei docenti di materie scientifiche e di educazione fisica, nell'ambito delle attivita' didattiche previste dalla programmazione annuale;

f) prevedere che l'autorita' incaricata di effettuare il controllo, qualora riscontri la mancanza o la non corretta applicazione dei previsti sistemi di autocontrollo, proceda all'accertamento della violazione ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative e che tale autorita' proceda altresi' alla denuncia alla autorita' giudiziaria qualora il responsabile dello stabilimento, successivamente alla applicazione di tali sanzioni, non abbia eliminato gli inconvenienti riscontrati in sede di autocontrollo o nel corso dei controlli effettuati da parte delle competenti autorita', compromettendo la qualita' e la sicurezza del prodotto in difformita' dai parametri igienico- sanitari stabiliti dalle norme vigenti.

Art. 33. (Controllo ufficiale dei prodotti alimentari: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 93/99/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire i requisiti e le modalita' dei sistemi di verifica dei laboratori competenti per le attivita' di controllo ufficiale dei prodotti alimentari, provvedendo anche all'individuazione, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli organismi responsabili della valutazione dei suddetti laboratori, secondo i criteri stabiliti dalle norme europee;

b) stabilire che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedano ed aggiornino i requisiti professionali e formativi, nonche' i criteri per il loro aggiornamento, del personale dei servizi cui compete il controllo ufficiale dei prodotti alimentari, con particolare riguardo al personale che opera nei settori della chimica, della chimica alimentare, della medicina veterinaria, della medicina, della microbiologia alimentare, della igiene alimentare, della tecnologia alimentare e legislazione, e definiscano i criteri per l'individuazione delle tipologie del personale stesso nonche' i requisiti minimi necessari per il funzionamento dei laboratori;

c) definire i criteri per l'individuazione delle tipologie del personale di cui alla lettera b), nonche' i requisiti minimi necessari per il funzionamento dei laboratori;

d) definire i criteri e le modalita' attraverso i quali le regioni e le province autonome individuano i laboratori deputati alle attivita' di controllo ufficiale dei prodotti alimentari che, per motivi di complessita' e di valutazione costo- beneficio, devono essere effettuate in particolari strutture;

e) prevedere procedure per l'attuazione del sistema di mutua assistenza amministrativa in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari, di scambio di informazioni e di ispezioni congiunte con gli esperti dell'Unione europea.

Art. 34. (Medicinali veterinari: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/40/CEE e 93/41/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) inserire le opportune previsioni relative ai riconoscimenti di autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate da altro Stato membro;

b) evitare duplicazioni nel lavoro di istruzione delle domande di autorizzazione all'ammissione in commercio di un medicinale veterinario, attraverso idonei meccanismi di coordinamento fra gli Stati membri;

c) migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri, anche attraverso il sistema nazionale di farmacovigilanza;

d) prevedere norme transitorie e di coordinamento che consentano una gestione senza soluzione di continuita' delle autorizzazioni all'immissione in commercio gia' rilasciate secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 117, e il proseguimento dell'esame delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio per i prodotti da biotecnologia, presentate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio.

Art. 35. (Controlli veterinari: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 93/118/CE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il funzionamento del sistema dei controlli veterinari assicurando che i contributi riscossi coprano i costi effettivamente sostenuti per l'attuazione dei controlli e delle ispezioni e utilizzando gli stessi per il potenziamento dei controlli medesimi;

b) evitare qualsiasi forma di doppia imposizione, salva la possibilita' di riscuotere un contributo per la lotta contro le epizoozie individuandone l'entita' da vincolare alla attuazione dei programmi di epidemiosorveglianza ed eradicazione delle malattie;

c) individuare i soggetti obbligati ai versamenti dei contributi comunitari;

d) evitare qualsiasi restituzione diretta o indiretta dei contributi previsti, garantendo un normale regime di concorrenza;

e) prevedere criteri di adeguamento periodico dei livelli contributivi ai costi effettivi.

Art. 36. (Alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per animali: criteri di

delega).

1. L'attuazione delle direttive 93/74/CEE del Consiglio e 94/39/CE della Commissione sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che gli alimenti non possano costituire pericolo per la salute degli animali o delle persone o per l'ambiente;

b) prevedere precise modalita' per la loro destinazione rispetto agli alimenti medicamentosi e agli alimenti comuni;

c) prevedere idonee ed efficaci modalita' di vigilanza e di controllo.

Art. 37. (Protezione degli animali: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 93/119/CE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'individuazione di diverse modalita' di abbattimento o di macellazione che offrano maggiori garanzie di protezione per gli animali;

b) prevedere idonee modalita' di verifica delle procedure di controllo e di ispezione localmente effettuate;

c) prevedere idonee modalita' di vigilanza e controllo per le operazioni di macellazione al di fuori dei macelli;

d) confermare il divieto di macellazione al di fuori dei macelli se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 38. (Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose:

criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 92/32/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricomprendere in un unico testo, conformemente all'impostazione della direttiva 92/32/CEE, la disciplina di livello legislativo concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose nonche' i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente relativi alle sostanze notificate, con conseguente abrogazione della legge 29 maggio 1974, n. 256, e succes- sive modificazioni, e dei decreti del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e 20 febbraio 1988, n. 141;

b) prevedere che al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati alla direttiva 67/548/CEE si provveda con decreto del Ministro della sanita', emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali degli Stati membri per il proprio recepimento. Il predetto criterio dovra' essere applicato anche alle direttive comunitarie gia' emanate ma non ancora recepite nell'ordinamento italiano;

c) prevedere che le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della sanita' e dall'Istituto superiore di sanita' siano poste a carico delle imprese notificatrici di nuove sostanze chimiche, secondo le tariffe e le modalita' di

versamento da stabilire con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 39. (Trasporti marittimi di merci pericolose o inquinanti).

1. Il Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme intese ad attuare la direttiva 93/75/CEE del Consiglio, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunita' europea o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) obbligo del comandante o dell'operatore di una nave diretta a porti marittimi della Comunita' o che ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti, nonche' dello spedizioniere o del caricatore di tali merci, di fornire le informazioni sulla nave e sulla natura e sistemazione a bordo delle merci pericolose o inquinanti, nonche' ogni altra informazione in caso di incidente o di situazione in mare che costituisca una minaccia per la fascia costiera o per interessi connessi;

b) collaborazione con le autorita' competenti di altri Stato membro per la prevenzione e la salvaguardia delle zone marittime e costiere dai pericoli connessi al trasporto delle merci pericolose o inquinanti.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.

3. I regolamenti di cui al presente articolo possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche e modalita' di applicazione.

CAPO VI LAVORO

Art. 40. (Licenziamenti collettivi: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio,

integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli.

Art. 41. (Abrogazione di norme).

1. La legge 22 marzo 1908, n. 105, e successive modificazioni, e' abrogata.

CAPO VII PRODUZIONE INDUSTRIALE

Art. 42. (Norme sulla etichettatura dei prodotti tessili).

1. All'articolo 11 della legge 26 novembre 1973, n. 883, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai prodotti tessili provenienti da un Paese terzo sottoposti a lavorazione su territorio nazionale, non commercializzati e riesportati verso un Paese membro dell'Unione europea".

Art. 43. (Norme sugli imballaggi).

1. L'attuazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere norme volte alla prevenzione ed alla riduzione dell'impatto sull'ambiente degli imballaggi e a evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza;

b) prevedere la costituzione di sistemi aperti alla partecipazione degli operatori dei settori interessati e alla partecipazione degli enti pubblici, ai fini della restituzione e/o raccolta degli imballaggi, del loro reimpiego o recupero, secondo il principio della responsabilita' condivisa;

c) definire strumenti economici al fine di disporre di fondi sufficienti al funzionamento dei sistemi di cui alla lettera b);

d) definire sistemi di incentivazione al fine dello sviluppo di capacita' inerenti al recupero, al riciclaggio e agli sbocchi di mercato per i materiali di imballaggio riciclati;

e) definire modalita' di incentivazione al riutilizzo, anche attraverso sistemi di cauzionamento degli imballaggi, nonche' le misure per la riduzione degli imballaggi immessi sul mercato;

f) definire linee guida per l'integrazione dei piani di gestione dei rifiuti;

g) elaborare programmi nazionali di prevenzione, al fine della riduzione alla fonte dei rifiuti da imballaggio, soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;

h) definire le modalita' di analisi per la determinazione dei metalli pesanti negli imballaggi;

i) definire le modalita' di informazione agli utenti;

l) definire modalita' di incentivazione alla raccolta, anche mediante modifiche alle disposizioni in materia di tasse sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

m) adottare ogni misura utile al fine dell'attuazione del principio secondo il quale chi e' responsabile dell'inquinamento deve assumersi gli oneri economici per la sua eleminazione;

n) prevedere che l'attuazione della direttiva non comporti oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato o degli enti del settore pubblico allargato;

o) fissare un obiettivo di recupero da raggiungere in cinque anni del 65 per cento in peso degli imballaggi, con un limite minimo del 50 per cento;

p) fissare, nell'ambito degli obiettivi di cui alla lettera o) ed antro la stessa scadenza, il riciclo di non meno del 25 per cento, avendo come obiettivo il 45 per cento in peso di tutti i materiali di imballaggio, garantendo comunque

un riciclo non inferiore al 15 per cento in peso per ciascun materiale di imballaggio.

Art. 44. (Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 188).

1. Il titolo della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' sostituito dal seguente: "Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita'".

2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' sostituito dal seguente:

"1. La tutela della denominazione di origine delle produzioni di ceramica artistica e tradizionale, ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene attuata con l'apposizione del marchio "ceramica artistica e tradizionale", in conformita' ad un disciplinare- tipo approvato dal Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4. La tutela delle altre produzioni ceramiche, effettuate in conformita' all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, viene attuata con l'apposizione del marchio "ceramica di qualita'".".

3. L'azienda estera produttrice di ceramica artistica, tradizionale e di qualita', ha l'obbligo di uniformare le procedure per l'acquisizione del marchio ai requisiti richiesti dalla legislazione italiana in materia; il Consiglio nazionale ceramico approva la conformita' ai requisiti del prodotto estero attraverso una successiva verifica, effettuata per tipologia di prodotto. In caso di opposizione da parte del Consiglio nazionale ceramico, il produttore estero puo' chiedere un riesame e fornire ulteriori elementi per la verifica. In caso di utilizzo illecito del marchio, il comitato di disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 188, puo' disporre la revoca dell'autorizzazione e comminare una ammenda.

4. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' sostituito dal seguente:

"2. I decori, le forme e la qualita' della ceramica sono tutelati attraverso:

a) il Consiglio nazionale ceramico;

b) i comitati di disciplinare;

c) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

d) i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2".

5. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' sostituito dal seguente:

"2. Tutte le altre produzioni, purche' effettuate in conformita' all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sono considerate ceramica di qualita'".

6. All'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Vengono altresi' istituiti, presso il Consiglio nazionale ceramico, un "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" e un "registro dei produttori di ceramica di qualita'" destinati alle iscrizioni dei produttori ceramici di Paesi membri dell'Unione europea che ne facciano espressa richiesta".

7. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' sostituito dal seguente:

"1. E' istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale nonche' i modelli e i decori tipici, e la ceramica di qualita'".

8. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' sostituita dalla seguente:

"c) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica di qualita';".

9. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' sostituito dai seguenti:

"3. Le spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei registri dei produttori di cui all'articolo 3 e dal funzionamento dei comitati di disciplinare di cui all'articolo 7, sono a carico dei richiedenti.

3-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati l'ammontare dei diritti a carico dei richiedenti e le relative modalita' di versamento. L'ammontare dei diritti dovra' coprire tutti gli oneri necessari all'istituzione e al funzionamento dei registri nonche' al funzionamento dei comitati di disciplinari".

10. All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. Il Consiglio nazionale ceramico nomina un apposito comitato di disciplinare, che ha sede presso lo stesso Consiglio, con le medesime finalita' dei comitati previsti nel presente articolo per quanto riguarda l'attivita' di produttori di ceramica artistica e tradizionale di cui al comma 3- bis dell'articolo 3.".

11. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' sostituito dal seguente:

"3. Il disciplinare di produzione della ceramica di qualita' viene definito dal Consiglio nazionale ceramico".

12. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 188, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio nazionale ceramico nel disciplinare per la ceramica di qualita' prevede le modalita' relative al controllo".

13. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 9 luglio 1990, n. 188, le parole: "Tutela della ceramica artistica tradizionale e della ceramica italiana di qualita'" sono sostituite dalle seguenti: "Tutela della ceramica artistica tradizionale e della ceramica di qualita'".

Art. 45. (Prodotti a doppio uso militare e civile: criteri di delega).

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per dare attuazione al

regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio ed alla decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/Pesc, sull'esportazione di prodotti a duplice uso, e per assicurare, anche mediante norme di riforma della legge 27 febbraio 1992, n. 222, l'armonizzazione ed il coordinamento della normativa nazionale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 3 e dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) semplificare e snellire i procedimenti amministrativi previsti dalla legge 27 febbraio 1992, n. 222, ivi compresi quelli volti al rilascio delle autorizzazioni globali, generali o specifiche; definire forme semplificate o sostitutive dell'autorizzazione per l'esportazione dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco previsto dall'allegato I alla decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/Pesc, in ordine ai quali il Ministero del commercio con l'estero abbia disposto, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio; prevedere le ipotesi e le procedure per il diniego di autorizzazione all'esportazione nonche' per la revoca, per l'annullamento, per la sospensione e per la modifica della stessa;

b) razionalizzare le competenze delle amministrazioni interessate con particolare riguardo all'attivita' di coordinamento, di istruttoria e di controllo attraverso il rafforzamento delle funzioni ispettive e di verifica; procedere alla revisione della composizione del comitato consultivo e del comitato tecnico di cui alla legge 27 febbraio 1992, n. 222, e delle modalita' di rilascio dei relativi pareri, ulteriormente definendo le rispettive competenze;

c) prevedere efficaci misure di controllo sull'attivita' degli esportatori attraverso la conservazione dei registri e dei documenti commerciali per un periodo non inferiore a tre anni, consentendo l'accesso presso gli uffici e gli stabilimenti degli esportatori, e assoggettando l'esportazione di prodotti e tecnologie particolarmente sensibili ai controlli di arrivo a destinazione e alla prova dell'uso finale civile, attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze consolari all'estero e in conformita' alle indicazioni previste dalla legislazione vigente in materia di controllo delle esportazioni;

d) ridefinire le disposizioni sanzionatorie finali dei limiti edittali gia' previsti dalla legislazione vigente al fine di adeguarle alla nuova normativa, tenendo

conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse pubblico che ciascuna infrazione presenta in astratto e della reiterazione dell'infrazione.

3. La concessione delle formalita' semplificate, prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio, e' disciplinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero.

Art. 46. (Attuazione della direttiva 94/10/CE relativa alla procedura di

informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche).

1. L'articolo 1 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal seguente:

"ART. 1. - (Definizioni preliminari). - 1. Ai fini della presente legge, nonche' per l'esercizio delle competenze di cui al decreto- legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende per:

a) "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli;

b) "specifica tecnica": una specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche richieste a un prodotto, quali i livelli di qualita' o di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, nonche' le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura e le procedure di valutazione della conformita'. Sono altresi' ricompresi i metodi ed i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, i prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonche' i medicinali definiti dall'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio ed inoltre i metodi ed i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

c) "altro requisito": un requisito diverso da una specifica tecnica, imposto ad un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

d) "norma": una specifica tecnica, approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria ed appartenente ad una delle seguenti categorie: norme internazionali, norme europee, norme nazionali. Sono norme internazionali, europee o nazionali, le norme adottate e messe a disposizione del pubblico rispettivamente da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione;

e) "programma di normalizzazione": il piano di lavoro predisposto da uno degli organismi di cui alla lettera d), contenente l'elenco degli argomenti oggetto di lavori di normalizzazione;

f) "progetto di norma": il documento contenente il testo delle specifiche tecniche per una determinata materia, per la quale si prevede l'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale e che e' distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento;

g) "organismo europeo di normalizzazione": uno degli organismi elencati nell'allegato I alla direttiva 94/10/CE;

h) "organismo nazionale di normalizzazione": uno degli organismi elencati nell'allegato II alla direttiva 94/10/CE;

i) "progetto di regola tecnica": il testo di una specifica tecnica o di altro requisito, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per l'adozione come regola tecnica da parte degli organi competenti e che si trovi in una fase preparatoria che permetta ancora di apportarvi degli emendamenti sostanziali;

l) "regola tecnica": una delle specifiche tecniche o uno degli altri requisiti, comprese le disposizioni amministrative che ad esso si applicano, indicati al comma 2 e comunque ogni specifica tecnica o altro requisito, la cui osservanza e' obbligatoria per la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto sul territorio nazionale o in una parte importante di esso, nonche' le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto ad eccezione di quelle indicate all'articolo 9, comma 6.

2. Costituiscono, in ogni caso, regole tecniche:

a) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, che fanno riferimento a specifiche tecniche, ad altri requisiti, a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono, a loro volta, a specifiche tecniche o ad altri requisiti e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformita' alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

b) gli accordi facoltativi dei quali l'autorita' pubblica e' parte contraente e che mirano al rispetto di specifiche tecniche o di altri requisiti, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

c) le specifiche tecniche e gli altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti, incoraggiando l'osservanza di tali specifiche tecniche o di altri requisiti ad eccezione delle specifiche tecniche e degli altri requisiti volti a finalita' di sicurezza sociale".

2. L'articolo 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal seguente:

"ART. 3. - (Nomine di rappresentanti dello Stato nel Comitato della Commissione delle Comunita' europee). - 1. I rappresentanti dello Stato italiano in seno al Comitato permanente previsto dall'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983, sono nominati dal Ministro degli affari esteri, su designazione, rispettivamente, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nell'ambito dei funzionari delle direzioni generali specificatamente competenti e di esperti altamente specializzati.

2. I rappresentanti di cui al comma 1 coordinano la propria attivita' con le altre amministrazioni pubbliche interessate, anche mediante la periodica convocazione di conferenze di servizi con i rappresentanti delle amministrazioni interessate.

3. Possono essere designati, di volta in volta, in casi particolari, funzionari di amministrazioni pubbliche ed esperti altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno al Comitato di cui al comma 1".

3. L'articolo 4 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal seguente:

"ART. 4. - (Organismi italiani di normalizzazione) - 1. Ogni modifica degli organismi italiani di normalizzazione di cui all'elenco allegato alla direttiva

83/189/CEE del 28 marzo 1983, e' comunicata alla Commissione delle Comunita' europee dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo decreto interministeriale adottato di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Le modifiche entrano in vigore alla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.

2. La vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di organismo di normalizzazione ai fini della presente legge e' esercitata dal Consiglio nazionale delle ricerche, che riferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, d'intesa fra il Consiglio nazionale delle ricerche e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i quali riferiscono ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici".

4. L'articolo 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal seguente:

"ART. 5. - (Adempimenti degli organismi di normalizzazione e delle amministrazioni pubbliche). - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organismi di normalizzazione informano la Commissione delle Comunita' europee e i corrispondenti organismi degli altri Stati membri della Comunita' europea, nonche' il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), l'Istituto europeo per la standardizzazione nelle telecomunicazioni (ETSI) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sui programmi di normalizzazione e sui progetti di norma che non costituiscono la trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, indicando in particolare se la norma costituisce una nuova norma nazionale o una sua modifica ovvero la trasformazione di una norma internazionale o europea e segnalando in tal caso le differenze o modifiche apportate. Le informazioni di cui al presente comma sono aggiornate ogni tre mesi.

2. Le informazioni ricevute dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati membri della Comunita' europea, dal CEN, dall'ETSI e dal CENELEC, sono trasmesse dagli organi italiani di normalizzazione all'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, al Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri viene indetta, con frequenza mensile, una riunione di coordinamento con le amministrazioni pubbliche che presentano i progetti di regola tecnica ad applicazione generale per la cui emanazione o approvazione sono competenti, nonche' i testi definiti dei provvedimenti, al fine di verificare la completezza dell'informazione che verra' trasmessa alla Commissione delle Comunita' europee a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in relazione alla eventuale richiesta di procedura d'urgenza. Ogni progetto e' corredato da apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi che ne rendono necessaria l'adozione e dall'eventuale, motivata, richiesta di riservatezza, alla quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si conforma nell'effettuare la trasmissione. I progetti contenuti in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero di iniziativa legislativa, di competenza del Consiglio dei ministri sono presentati, a cura dei Ministeri proponenti, subito dopo la loro approvazione da parte del Consiglio dei ministri.

4. Se il progetto di regola tecnica fa parte di una misura prevista in atti comunitari diversi dalla direttiva 83/89/CEE, puo' essere comunicato alla Commissione delle Comunita' europee in conformita' al presente articolo, ovvero secondo la procedura prevista dalle norme di attuazione della misura sopraindicata. In tal caso nella comunicazione e' espressamente dichiarato che la stessa vale anche ai sensi della direttiva 83/189/CEE. Della comunicazione e' data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Se il progetto di regola tecnica mira a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, anche per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, esso e' comunicato unitamente ad un promemoria relativo alla sostanza, al preparato o al prodotto, ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonche' alle conseguenze per la salute pubblica o la tutela del consumatore o dell'ambiente, corredato da un'analisi dei rischi effettuata secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 ove si tratti di una sostanza gia' esistente, o di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/32/CEE nel caso di una nuova sostanza.

6. La procedura di notifica di cui al presente articolo non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, o agli accordi facoltativi di cui all'articolo 9, comma 6".

5. L'articolo 6 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal seguente:

"ART. 6. - (Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato). - 1. Le informazioni acquisite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel corso della procedura comunitaria di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce le modalita' per assicurare il flusso delle informazioni, anche mediante sistemi di posta elettronica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' tenuto a garantire l'accesso alle informazioni da parte degli utenti, singoli od associati, anche attraverso l'ausilio di adeguati supporti informatici e di sportelli al pubblico, aperti a cura delle amministrazioni regionali.

2. Le osservazioni elaborate da parte delle amministrazioni statali, relative ai progetti di norme o di regole tecniche presentate da altri Stati membri, sono trasmesse alla Commissione delle Comunita' europee a cura del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tali osservazioni possono fondarsi unicamente sugli aspetti suscettibili di costituire ostacolo agli scambi e non sugli elementi fiscali o finanziari del progetto".

6. L'articolo 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal seguente:

"ART. 9. - (Differimento della messa in vigore di regole tecniche). - 1. Le regole tecniche non possono essere messe in vigore prima del termine di tre mesi dalla comunicazione del loro progetto alla Commissione delle Comunita' europee.

2. Se nel termine di cui al comma 1 il progetto di regola tecnica e' oggetto di un parere circostanziato della Commissione, ovvero di osservazioni di uno Stato membro della Comunita' europea, in quanto suscettibile di creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni, la messa in vigore della regola tecnica e' differita di sei mesi a decorrere dalla comunicazione del progetto. Nel caso in cui la messa in vigore riguardi una regola tecnica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), il differimento e' di quattro mesi.

3. Se nel termine di cui al comma 1 la Commissione notifica che la regola tecnica riguarda una proposta di direttiva o di regolamento presentata al Consiglio o una materia oggetto di proposta di direttiva, di regolamento o di decisione ovvero notifica l'intenzione di presentare al Consiglio una proposta di direttiva o di regolamento, la messa in vigore della regola tecnica e' rinviata di dodici mesi a decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1.

4. Se il Consiglio adotta una posizione comune durante il periodo di sospensione di cui al comma 3, il periodo stesso viene aumentato a diciotto mesi.

5. La sospensione di cui ai commi 3 e 4 cessa se la Commissione comunica il ritiro della proposta o del progetto o la rinuncia ad adottare un atto comunitario cogente ovvero se e' adottato un atto comunitario vincolante.

6. Il presente articolo non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi che:

a) si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo all'adozione di specifiche tecniche;

b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale che da' luogo all'adozione di specifiche tecniche comuni nella Comunita';

c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste negli atti comunitari cogenti;

d) applicano l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

e) eseguono una sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee;

f) modificano una regola tecnica conformemente ad una richiesta della Commissione, per eliminare un ostacolo agli scambi.

7. Il presente articolo non si applica alle regole tecniche che vietano la fabbricazione di prodotti senza ostacolarne la libera circolazione e alle regole tecniche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c). I commi 3 e 4 non si applicano alle regole tecniche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).

8. Il presente articolo non si applica se l'adozione di regole tecniche e' resa necessaria da urgenti motivi dovuti ad una situazione grave ed imprevedibile attinente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla prevenzione dei vegetali o alla sicurezza o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionali".

7. L'articolo 2 della legge 21 giugno 1986, n. 317, come sostituito dall'articolo 53, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' abrogato.

Art. 47. (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura

CE).

(( 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea. ))

2. Le spese relative (( alle procedure finalizzate )) all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le

modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

(( 6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza )).

Art. 48. (Certificazione marchio CE per il settore industriale: criteri di delega).

1. All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, per la parte in cui modifica ed integra direttiva comunitarie attuate con leggi e con atti aventi forza ed efficacia di legge, si provvede, fatto salvo quanto disposto al capo VIII, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge 18 ottobre 1977, n. 719, di recepimento della direttiva 73/23/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

b) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di recepimento delle direttive 87/404/CEE e

90/488/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai recipienti semplici a pressione;

c) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di recepimento della direttiva 88/378/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente alla sicurezza dei giocattoli;

d) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di recepimento della direttiva 89/686/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai dispositivi di protezione individuale;

e) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, di recepimento della direttiva 90/384/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, prevedendo che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato individui gli impieghi di scarsa rilevanza ai fini della tutela e della fede pubblica, da esonerare dall'obbligo di verificazione periodica;

f) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, di recepimento della direttiva 90/385/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai dispositivi medici impiantabili attivi.

2. All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, per le parti in cui modifica ed integra direttive comunitarie attuate con atti di natura regolamentare o amministrativa, si provvede ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

Art. 49. (Marcatura CE. Costruzione e messa in esercizio di unita' per la

navigazione da diporto: criteri di delega).

1. All'attuazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si provvede apportando le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, per adeguarla alle disposizioni della direttiva stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) fissare dei limiti di abilitazione alla navigazione in relazione alle categorie di progettazione delle unita' da diporto come previsto dalla direttiva;

b) adeguare le abilitazioni al comando delle unita' da diporto ai limiti di cui alla lettera a);

c) adeguare le norme sulla costruzione delle unita' da diporto alle disposizioni previste dalla direttiva;

d) adeguare la regolamentazione nazionale a quanto previsto dalla direttiva in materia di certificazione e marcatura CE;

e) adeguare la regolamentazione nazionale sulla motorizzazione, sui carichi ammissibili e sulle persone trasportabili a quanto previsto dalla direttiva.

Art. 50. (Rilascio ed esercizio dei titoli minerali per la prospezione, la ricerca e la

coltivazione di idrocarburi: criteri di delega).

1. Il Governo e' delegato ad attuare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994, sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) promozione della concorrenza attraverso l'abrogazione o la modificazione delle norme che prevedono disparita' di trattamento tra diversi operatori nei settori della prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio in giacimento di idrocarburi, assicurando, entro il 31 dicembre 1996, parita' di condizioni di accesso per l'intero territorio nazionale;

b) soppressione, entro il 31 dicembre 1996, del regime di esclusiva per la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio in giacimento nelle zone di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e successive modificazioni, e adozione entro la stessa data delle pro- cedure per regolare il conseguente regime transitorio nella salvaguardia dei diritti quesiti;

c) predisposizione e adozione, entro il 31 dicembre 1996, di procedure idonee a garantire agli operatori tutte le necessarie condizioni per la parita' di accesso alle aree da assegnare;

d) armonizzazione sull'intero territorio nazionale della disciplina in materia di aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato, rideterminandone l'entita', le modalita' di corresponsione e la destinazione e garantendo, comunque, l'invarianza del gettito complessivo derivante dalle predette aliquote, previsto per il bilancio dello Stato, ferme restando le aliquote dovute alle regioni;

e) determinazione per l'intero territorio nazionale di procedure di rilascio di titoli minerari assicurando la loro pubblicita' e trasparenza;

f) definizione, per il conferimento di permessi di ricerca di idrocarburi in caso di concorso di domande per la stessa area, di criteri oggettivi e non discriminatori, ivi comprese le capacita' tecniche ed economiche e le modalita' di svolgimento dei lavori, anche riferite alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, nonche' al ripristino dei luoghi.

CAPO VIII TELECOMUNICAZIONI

Art. 51. (Apparecchiature terminali di telecomunicazione e apparecchiature

delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/68/CEE e 93/97/CEE, per le parti in cui modificano ed integrano la direttiva 91/263/CEE, attuata con decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le apparecchiature di telecomunicazioni e le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satel- lite possano essere immesse sul mercato solo se munite della marcatura CE;

b) stabilire le condizioni per l'immissione sul mercato e per il collegamento alla rete pubblica di telecomunicazioni delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satel- lite;

c) introdurre sanzioni per le ipotesi di violazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) nonche' in materia di pubblicita' di apparecchiature non approvate; estendere alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satel- lite le disposizioni riguardanti il reciproco riconoscimento di conformita', la sorveglianza, i controlli e le misure

cautelari e sanzionatorie, adottate con decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, in attuazione della direttiva 91/263/CEE;

d) stabilire che l'attestazione di conformita' prevista dall'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 89/336/CEE non si applica alle apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione del decreto da emanare ai sensi della lettera e);

e) disporre il recepimento delle direttive 93/68/CEE, nella parte in cui modifica la direttiva 91/263/CEE, e 93/97/CEE, con normativa organica, anche sostituita del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, tenendo conto delle disposizioni recate dal decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

Art. 52. (Compatibilita' elettromagnetica e conformita: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/68/CEE, limitatamente alla compatibilita' elettromagnetica, e 93/97/CEE, che integrano e modificano la direttiva 89/336/CEE, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere le misure necessarie per l'immissione nel mercato degli apparecchi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, solo se muniti della prescritta marcatura "CE";

b) stabilire gli obblighi e le sanzioni per i casi in cui siano violate le disposizioni sulla marcatura ed adottare le misure atte a vietare l'immissione nel mercato del prodotto non conforme o ad assicurare il ritiro del prodotto stesso dal commercio;

c) sancire che la disposizione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, non si applica alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satel- lite;

d) disporre il recepimento delle direttive 93/68/CEE, nella parte in cui modifica la direttiva 89/336/CEE, e 93/97/CEE, limitatamente all'articolo 8, paragrafo 3, con normativa organica, anche sostitutiva del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, tenendo conto delle disposizioni recate dal decreto- legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

Art. 53. (Comunicazioni via satellite).

1. L'attuazione della direttiva 94/46/CE della Commissione, che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE, sara' uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per gli operatori economici il diritto di importare, commercializzare, allacciare ed installare le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via sat- ellite nonche' di provvedere alla manutenzione delle stesse;

b) disporre la soppressione dei diritti esclusivi e speciali accordati al gestore pubblico e riguardanti le attivita' di cui alla lettera a);

c) stabilire per le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite nonche' per gli altri apparecchi terminali il divieto di allacciamento alla rete pubblica di telecomunicazioni nei casi in cui essi non siano conformi alle pertinenti regolamentazioni tecniche comuni o non sussistano i requisiti essenziali;

d) prevedere che a ciascun gestore sia garantito il diritto di fornire i servizi di telecomunicazioni diversi dai servizi di telefonia vocale, telex e di radiocomunicazioni mobili terrestri;

e) disporre la soppressione dei diritti esclusivi e speciali concernenti i servizi via satellite;

f) prevedere procedure di autorizzazione e di dichiarazione per la gestione delle stazioni trasmittenti a terra nonche' il pagamento di corrispettivi e contributi;

g) disporre il divieto di ogni restrizione all'offerta di capacita' del segmento spaziale;

h) estendere alle comunicazioni via satellite, con le opportune integrazioni, il regime sanzionatorio previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 109, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, di recepimento della direttiva 90/388/CEE.

CAPO IX RELAZIONI CON LA COMUNITA'

Art. 54. (Cooperazione con la Commissione delle Comunita' europee in materia

di concorrenza).

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio n. 17/62, n. 1017/68, n. 4056/86, n. 3975/87 e n. 4064/89, in materia di concorrenza, e' competente a provvedere:

a) alla esecuzione degli accertamenti richiesti dalla Commissione delle Comunita' europee;

b) alla assistenza da prestare agli agenti della Commissione delle Comunita' europee in relazione all'assolvimento dei loro compiti e all'esecuzione di accertamenti nel territorio dello Stato.

(( 2. Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare con le modalita' previste dalla normativa comunitaria, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri di cui al Titolo Il della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in caso di opposizione dell'impresa interessata e su richiesta della Commissione delle Comunita' europee, puo' chiedere l'intervento della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi dei poteri d'indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi)).

3. Gli esiti degli accertamenti eseguiti a norma dei commi 1 e 2 sono destinati esclusivamente alla Commissione delle Comunita' europee e non possono essere utilizzati ad altri fini.

4. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nell'espletamento delle istruttorie di cui al titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di finanza che agiscono con i poteri e con le facolta' indicati al comma 2 utilizzando strutture e personale esistenti e in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in quanto autorita' nazionale competente in materia di concorrenza, applica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, gli articoli 85, paragrafo 1, ed 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, utilizzando i poteri ed agendo secondo le procedure di cui al titolo II, capo II, della medesima legge n. 287 del 1990. L'Autorita' informa la Commissione delle Comunita' europee e sospende lo svolgimento del procedimento qualora la Commissione inizi, con riguardo alla medesima fattispecie, una procedura a norma dei regolamenti comunitari.

Art. 55. (Frodi comunitarie).

1. Ferma restando ogni competenza prevista dalla normativa vigente, al fine di assicurare un maggiore impulso all'azione di contrasto alle frodi comunitarie, e' istituito, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze - rubrica Guardia di finanza - e dei contingenti previsti dagli organici, il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione concernenti le procedure da seguire per il coordinamento dell'azione di repressione delle frodi comunitarie.

Art. 56. (Fondo di rotazione).

1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche all'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, intese ad aggiornare le procedure di pagamento dei contributi nazionali ivi previste, per un piu' efficace e tempestivo utilizzo delle risorse provenienti dalle Istituzioni dell'Unione europea.

2. Gli anticipi, a favore di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono erogati previo rilascio di garanzia fideiussoria redatta in conformita' allo schema approvato con decreto del Ministro del tesoro.

3. Il fondo di rotazione di cui al comma 2 e' autorizzato ad avvalersi di un apposito conto corrente infruttifero in ECU, aperto presso la Banca d'Italia, finalizzato ad assicurare, con le modalita' che saranno stabilite con decreti del Ministro del tesoro e per la tipologia di intervento ivi individuata, sia il trasferimento agli aventi diritto delle somme in ECU versate dalle Istituzioni comunitarie, sia la gestione di eventuali importi da riattribuire, in ECU, all'Unione europea.

4. Presso le filiali della Banca d'Italia sono aperti appositi conti correnti infruttiferi in ECU, intestati alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, sui quali affluiscono, per il tramite del conto corrente in ECU aperto presso la Banca d'Italia ed intestato al fondo di rotazione di cui al comma 2, le somme versate in ECU dalle Istituzioni comunitarie secondo le modalita' in- dicate dal Ministro del tesoro con i decreti previsti al comma 3.

Art. 57 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 234))

Art. 58. (Rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali).

1. Fermo restando il contingente complessivo fissato dal penultimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 71 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il numero massimo degli esperti inviati ad occupare un posto in organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali e' elevato da venticinque a ventinove unita'.

((2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea. Presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea e' istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto in organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui e' assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle

regioni e delle province autonome. Tale ulteriore posto conferma quello gia' istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, abrogata dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la posizione e le funzioni originariamente stabilite.

2-bis. I presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le questioni di particolare interesse per le proprie amministrazioni, che ritengono debbano essere presi in considerazione nella formulazione delle direttive che il Ministro degli affari esteri impartisce alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il Governo informa le Camere delle indicazioni ricevute dalle amministrazioni territoriali.))

3. La spesa relativa alla istituzione dei posti da assegnare al personale delle amministrazioni regionali e delle province autonome, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, fa carico ai bilanci delle predette amministrazioni.

4. Le regioni nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facolta' di istituire presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea uffici di collegamento propri o comuni ((con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali)). Gli uffici regionali e provinciali intrattengono rapporti con le istituzioni comunitarie nelle materie di rispettiva competenza. Gli oneri derivanti dall'istituzione degli uffici sono posti a carico dei rispettivi bilanci delle regioni e delle province autonome.

Art. 59. (Coordinamento interministeriale per gli adempimenti comunitari).

1. Ai partecipanti, in qualita' di componenti o di personale di segreteria, alle riunioni della Commissione per il recepimento delle direttive comunitarie di cui all'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, continua a competere un gettone di presenza determinato con decreto del Ministro per il

coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro del tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 febbraio 1996

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FANTOZZI, Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea

Visto, il Guardasigilli: DINI

ALLEGATO A

(articolo 1, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE

OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA

LIBERA CIRCOLAZIONE

91/308/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.

93/83/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo.

93/98/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

94/80/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalita' di esercizio del diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedano in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

CREDITO E RISPARMIO

93/6/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

93/22/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.

94/19/CE: Direttiva del Parlamento, europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

FINANZE

93/89/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonche' dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture.

SANITA' E AMBIENTE

92/32/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 aprile 1992, recante settima modifica della direttiva 57/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura delle sostanze pericolose.

93/35/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

93/39/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali.

93/40/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che modifica le direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.

93/41/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che abroga la direttiva 87/22/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia.

93/42/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.

93/43/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari.

93/74/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali.

93/99/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

93/118/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 87/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.

93/119/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

94/39/CE: Direttiva della Commissione, del 25 giugno 1994, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali.

LAVORO

92/56/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1993, che modifica la direttiva 75/129/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi.

PRODUZIONE INDUSTRIALE

94/22/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

94/62/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

TELECOMUNICAZIONI E CERTIFICAZIONE CE

93/68/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 luglio 1993, che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilita' elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale, 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi) 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione).

93/97/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che integra la direttiva 91/263/CEE del Consiglio per quanto attiene alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite.

94/25/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.

94/46/CE: Direttiva della Commissione, del 13 ottobre 1994, che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite.

ALLEGATO B

(articolo 1, comma 4)

ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA

PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI

PARLAMENTARI PERMANENTI COMPETENTI PER MATERIA

SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI DECRETI LEGISLATIVI

LIBERA CIRCOLAZIONE

91/308/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.

93/98/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

CREDITO E RISPARMIO

93/6/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

93/22/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.

94/19/CE: Direttiva del parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

SANITA' E AMBIENTE

93/35/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

93/43/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari.

93/99/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

93/118/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.

93/119/CE: Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

LAVORO

92/56/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1993, che modifica la direttiva 75/129/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi.

PRODUZIONE INDUSTRIALE

94/22/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

ALLEGATO C

(articolo 4)

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE

IN VIA REGOLAMENTARE

89/392/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

91/368/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

93/53/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci.

93/65/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo.

93/75/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi delle Comunita' o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

94/9/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

ALLEGATO D

(articolo 5)

ELENCO DELLE DIRETTIVE

DA ATTUARE IN VIA AMMINISTRATIVA

Direttiva 92/36/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che modifica per quanto si riferisce alla peste equina la direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.

Direttiva 93/19/CEE del Consiglio, del 19 aprile 1993, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', nonche' la direttiva 91/683/CEE.

Direttiva 93/26/CEE della Commissione, del 4 giugno 1993, che modifica la direttiva 92/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 93/45/CEE della Commissione, del 17 giugno 1993, relativa alla produzione di nettari senza l'aggiunta di zuccheri o di miele.

Direttiva 93/48/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla direttiva 92/34/CEE del Consiglio.

Direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio.

Direttiva 93/56/CEE della Commissione, del 29 giugno 1993, che modifica la direttiva 92/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 93/59/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1993, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore.

Direttiva 93/61/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva 92/33/CEE del Consiglio.

Quinta direttiva 93/73/CEE della Commissione, del 9 settembre 1993, relativa ai metodi di analisi necessari per i controlli della composizione dei prodotti cosmetici.

Direttiva 93/77/CEE del Consiglio, del 21 settembre 1993, relativa ai succhi di frutta e taluni prodotti simili.

Direttiva 93/81/CEE della Commissione, del 29 settembre 1993, che adegua la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata.

Direttiva 93/86/CEE della Commissione, del 4 ottobre 1993, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157/CEE del Consiglio relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.

Direttiva 93/91/CEE della Commissione, del 29 ottobre 1993, che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/316/CEE del Consiglio relativa alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori).

Direttiva 93/102/CEE della Commissione, del 16 novembre 1993, recante modifica della direttiva 79/112/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la

presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonche' alla relativa pubblicita'.

Direttiva 93/112/CE della Commissione, del 10 dicembre 1993, che modifica la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa, in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE, le modalita' del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi.

Direttiva 93/113/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 93/114/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 93/116/CE della Commissione, del 17 dicembre 1993, che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio relativa al consumo di carburante dei veicoli a motore. Dodicesima direttiva 93/117/CE della Commissione, del 17 dicembre 1993, che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali.

Direttiva 94/1/CE della Commissione, del 6 gennaio 1994, recante adeguamento tecnico della direttiva 75/324/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.

Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario.

Direttiva 94/7/CE della Commissione, del 15 marzo 1994, che adegua la direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi per quanto riguarda la definizione tecnica di "banche multilaterali di sviluppo".

Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore.

Direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE.

Direttiva 94/13/CE del Consiglio, del 29 marzo 1994, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la diffusione nella Comunita'. Direttiva 94/14/CEE della Commissione, del 29 marzo 1994, recante modifica della settima direttiva 76/372/CEE che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali.

Direttiva 94/15/CEE della Commissione, del 15 aprile 1994, recante primo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

Direttiva 94/16/CEE della Commissione, del 22 aprile 1994, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, che modifica la direttiva 80/390/CEE per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione del prospetto.

Direttiva 94/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, che stabilisce la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi. Direttiva 94/29/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantita' massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale.

Direttiva 94/30/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, recante modifica dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale,

compresi gli ortofrutticoli, e che prevede la stesura di un elenco di percentuali massime.

Direttiva 94/38/CE della Commissione, del 26 luglio 1994, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE.

Direttiva 94/41/CE della Commissione, del 18 luglio 1994, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 94/42/CE del Consiglio, del 27 luglio 1994, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

Direttiva 94/44/CE della Commissione, del 19 settembre 1994, che adegua al progresso tecnico la direttiva 82/130/CEE del Consiglio, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva nelle miniere grisutose.


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