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2008年1月9日第2号法,关于意大利作者和出版者协会(SIAE)的规定, 意大利

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详情 详情 版本年份 2008 日期 生效: 2008年2月9日 颁布: 2008年1月9日 文本类型 知识产权相关法 主题 版权与相关权利(邻接权) 主题(二级) 知识产权监管机构

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主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 意大利语 Legge 9 gennaio 2008, n. 2 recante disposizioni concernenti la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE)        


LEGGE 9 gennaio 2008, n. 2

Disposizioni concernenti la Societa' italiana degli autori ed

editori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni concernenti

la Societa' italiana degli autori ed editori

1. La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e' ente

pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate

nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. La

SIAE esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e puo'

effettuare, altresi', la gestione di servizi di accertamento e

riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di

convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e

altri enti pubblici o privati. La SIAE, di intesa con il Ministero

per i beni e le attivita' culturali, promuove studi e iniziative

volti ad incentivare la creativita' di giovani autori italiani e ad

agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle

opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.

2. L'attivita' della SIAE e' disciplinata dalle norme di diritto

privato. Tutte le controversie concernenti le attivita' dell'ente,

ivi incluse le modalita' di gestione dei diritti, nonche'

l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli

organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte

salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.

3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercita,

congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, la

vigilanza sulla SIAE. L'attivita' di vigilanza e' svolta sentito il

Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua

specifica competenza.

4. Lo statuto della SIAE e' adottato dall'assemblea su proposta del

consiglio di amministrazione ed e' approvato con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i

beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze. Il presidente e' nominato con decreto

del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del

Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le

attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,

previa designazione da parte dell'assemblea della SIAE.

5. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e

successive modificazioni, e' abrogato.

6. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello

Stato.

Art. 2.

Usi liberi didattici e scientifici

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n.

633, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

«1-bis. E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete

internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa

risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel

caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del

Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti il Ministro

della pubblica istruzione e il Ministro dell'universita' e della

ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,

sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al

presente comma».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 gennaio 2008

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Visto, il Guardasigilli: Mastella


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WIPO Lex编号 IT198