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2011年8月3日第5464号部长法令,关于与获取食品原产地标记信息相关的实施细则, 意大利

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详情 详情 版本年份 2011 日期 发布: 2011年8月3日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 地理标志

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主要文本 主要文本 意大利语 Decreto Ministeriale 3 agosto 2011, n. 5464 Norme in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l'origine dei prodotti alimentari        
 
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 Decreto Ministeriale 3 agosto 2011, n. 5464 Norme in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l'origine dei prodotti alimentari

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Pro!. Uscita del 03/0812011

Numero 0005464 Classifica:

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Norme in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l'origine dei prodotti alimentari.

VISTO il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 4 che dispone l'obbligo della designazione di origine in etichetta per l'olio extra vergine di oliva e per \'olio di oliva vergine;

VISTO il decreto ministeriale lO novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 gennaio 2010, n. 12, che detta disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1 82/2009 della Commissione del 6 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002;

VISTO in particolare l'articolo 4, comma 1 del citato decreto lO novembre 2009 che prevede che la designazione dell'origine degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini» figura attraverso l'indicazione sull'etichetta del nome geografico di uno Stato membro o della Comunità o di un Paese terzo;

VISTO altresÌ l'articolo 4, commi 3 e 4 del citato decreto lO novembre 2009 che detta disposizioni in merito alla designazione dell'origine nel caso di miscele di oli di oliva;

VISTO il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ed in particolare l'articolo 1 3, paragrafo 5 che dispone l'obbligo di indicare in etichetta il luogo di nascita, di allevamento e di macellazione dei bovini;

VISTO il regolamento (CE) n. 1 825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, che tra l'altro detta disposizioni in merito alla indicazione dell'origine in etichetta;

VISTO il decreto ministeriale 30 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 novembre 2000, n. 268, recante indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000, e in particolare l'articolo 2 che disciplina il sistema obbligatorio di etichettatura contenente, tra l'altro, informazioni in merito al luogo di nascita, di allevamento e di macellazione dei bovini;

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VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento

unico OCM) che contempla, tra l'altro, le norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame;

VISTO il regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del predetto regolamento (CE) n.1234/2007, ed in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, lettera e), che prevede l'obbligo dell'indicazione in etichetta del paese di origine per le carni di

pollame importate da paesi terzi;

VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2004, n. 241, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 27 novembre 2009,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 febbraio 2010, n. 30, recante modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame, ed in particolare l'articolo 8, comma 1, che prevede la facoltà di indicare in etichetta il paese di produzione dei pulcini, il paese di allevamento e quello di macellazione;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, e successive modificazioni, recante attuazione

della direttiva 2001/11O/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, lettera f), che prevede l'obbligo di indicare in etichetta il paese o i paesi di origine in cui il miele è stato raccolto;

VISTO il decreto 27 maggio 2004 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1 luglio 2004, n. 152, recante rintracciabilità e scadenza del latte fresco, come modificato dal decreto

14 gennaio 2005;

VISTO in particolare il punto G. dell'allegato A del citato decreto 27 maggio 2004 che dispone l'obbligo, per gli stabilimenti di trattamento, di indicare in etichetta la zona di mungitura o la provenienza del latte utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato;

VISTO il decreto 17 febbraio 2006 del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 marzo 2006, n. 57, recante l'obbligo di indicazione in etichetta della zona di coltivazione del pomodoro fresco utilizzato nella passata di pomodoro;

CONSIDERATO che l'obbligo di indicazione del luogo di ongme o di provenienza nell'etichettatura vige in forza dei regolamenti comunitari e delle norme nazionali su richiamate

per taluni prodotti alimentari, quali olio di oliva, carni bovine, miele, latte fresco, passata di pomodoro e, limitatamente alle importazioni da paesi terzi, carni di pollame;

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CONSIDERATA !'importanza che riveste per il consumatore finale la conoscenza dell'origine o

provenienza dei prodotti alimentari al fine di consentire allo stesso una scelta responsabile senza

essere indotto in errore;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio

1992 n. 109, l'etichettatura è destinata ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore, e deve essere effettuata in modo da non indurre in errore l'acquirente sull'origine o

la provenienza del prodotto;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 1, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari

commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di

rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari dispone l'obbligatorietà di

riportare in etichetta \'indicazione del luogo di origine o di provenienza;

CONSIDERATO che l'articolo 14, paragrafo 4, del citato D.Lgs. n. 1 09/1992 stabilisce che le

indicazioni obbligatorie dei prodotti confezionati devono essere menzionate in un punto evidente

in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili; esse non devono in alcun

modo essere dissimulate o deformate;

RAVVISATA la necessità di stabilire criteri oggettivi di leggibilità delle informazioni destinate al consumatore finale relativamente all'indicazione obbligatoria del luogo di origine o di provenienza

dei prodotti alimentari, anche per le informazioni facoltative di origine di cui al citato decreto 29

luglio 2004;

RAVVISATA l'opportunità di prevedere un congruo periodo di tempo per lo smaltimento delle etichette non conformi alle disposizioni di cui al presente decreto;

RITENUTO altresì opportuno consentire la vendita del prodotto già confezionato ed etichettato fino a completo esaurimento delle scorte;

VISTO il proprio decreto 8 giugno 2011, prot. 4179, in corso di registrazione, concernente il progetto di norma tecnica in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l'origine dei prodotti

alimentari;

VISTA la risoluzione legislativa del Parlamento europeo dc16 luglio 201 1 , relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e

del Consiglio concernente la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, la modifica

dei regolamenti (CE) n. 1 924/2006 e (CE) n. 1925/2006 nonché l'abrogazione delle direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/1O/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE e del regolamento (CE) n. 608/2004;

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CONSIDERATO che la risoluzione approvata rappresenta il compromesso negoziato dai co­ legislatori europei e pertanto la proposta di regolamento, come emendata dal Parlamento europeo nella seduta del 6 luglio 2011, può essere ritenuta definitiva sebbene !'iter procedurale non sia ancora concluso;

RITENUTO opportuno rendere conformi le disposizioni nazionali agli orientamenti dei co­ legislatori dell'Unione europea;

DECRETA

Art. 1 (Olio di oliva)

1. All'articolo 4 del decreto lO novembre 2009, citato in premessa, è aggiunto il seguente comma: "6. Le diciture di cui ai commi 1,3 e 4, relative alla designazione dell'origine, sono sempre apposte in etichetta nello stesso campo visivo ed in prossimità della denominazione di vendita e sono

-stampate con caratteri tipografici la cui parte mediana - altezza della minuscola "x" è pari o superiore a 1,2 mm. Nel caso di imballaggi o contenitori, la cui superficie maggiore misura meno di 80 cmq, l'altezza minima della x è pari o superiore a 0,9 mm.".

Art. 2 (Carni bovine)

1. All'art. 2 del decreto ministeriale 30 agosto 2000, citato in premessa, è aggiunto il seguente comma:

"8. I nomi dello Stato membro o del Paese terzo e l'indicazione "(Importato vivo nella CE)", da indicare ai sensi del presente articolo, sono stampati con i medesimi caratteri tipografici la cui parte mediana - altezza della minuscola "x" - è pari o superiore a 1,2 mm e sono riportati in etichetta sulle carni preconfezionate e preincartate nello stesso campo visivo ed in prossimità della denominazione di vendita. Nel caso di imballaggi o contenitori, la cui superficie maggiore misura meno di 80 cmq, l'altezza minima della x è pari o superiore a 0,9 mm,"

Art. 3 (Carni di pollame)

L'indicazione del paese di origine, di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 543/2008, citato in premessa, è apposta in etichetta nello stesso campo visivo ed in prossimità della denominazione di vendita ed è stampata con caratteri tipografici la cui parte mediana - altezza della minuscola "x" è pari o superiore a 1,2 mm. Nel caso di imballaggi o- contenitori, la cui superficie maggiore misura meno di 80 cmq, l'altezza minima della x è pari o

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superiore a 0,9 mm.

2. All'art. 8 del decreto ministeriale 29 luglio 2004 è aggiunto il seguente comma:

"6. I nomi dei Paesi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), ed al comma 5 sono stampati in etichetta sulle carni preconfezionate e preincartate con i medesimi caratteri tipografici la cui parte mediana - altezza della minuscola "x" è pari o superiore a 1,2 mm. Nel caso di- imballaggi o contenitori, la cui superficie maggiore misura meno di 80 cmq, l'altezza minima della x è pari o superiore a 0,9 mm."

Art. 4 (Miele)

]. L'indicazione relativa al Paese o ai Paesi di origine in cui il miele è stato raccolto, prevista all'articolo 3, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 1 79, è stampata con caratteri tipografici la cui parte mediana - altezza della minuscola "x" è pari o superiore a 1 ,2- mm ed è apposta in etichetta nello stesso campo visivo ed in prossimità della denominazione di vendita. Nel caso di imballaggi o contenitori, la cui superficie maggiore misura meno di 80

cmq, l'altezza minima della x è pari o superiore a 0,9 mm.

Art. 5

(Lattefresco)

1. Le indicazioni geografiche relative alla zona di mungitura ed alla provenienza del latte, di cui

alle lettere A. e B., punto G., dell'allegato A al decreto 27 maggio 2004, citato in premessa, sono stampate con caratteri tipografici la cui parte mediana - altezza della minuscola "x" - è pari o superiore a 1,2 mm e sono apposte in etichetta nello stesso campo visivo ed in prossimità della denominazione di vendita. Nel caso di imballaggi o contenitori, la cui superficie maggiore misura meno di 80 cmq, l'altezza minima della x è pari o superiore a 0,9 mm.

Art. 6 (Passata di pomodoro)

1. L'indicazione della zona di coltivazione del pomodoro fresco, di cui all'articolo 1 del decreto ] 7 febbraio 2006, citato in premessa, è stampata con caratteri tipografici la cui parte mediana - altezza della minuscola "x" - è pari o superiore a 1,2 mm ed è apposta in etichetta nello stesso campo visivo ed in prossimità della denominazione di vendita. Nel caso di imballaggi o contenitori, la cui superficie maggiore misura meno di 80 cmq, l'altezza minima della x è pari o superiore a 0,9 mm.

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Art. 7

(Altezza del carattere e contrasto)

1. L'altezza della minuscola "x", cui è fatto riferimento negli articoli precedenti, è individuata nell'allegato facente parte integrante del presente provvedimento.

2. Le indicazioni di cui agli articoli da 1 a 6 sono stampate in modo da garantire un contrasto significativo tra i caratteri utilizzati e lo sfondo.

Art. 8 (Smaltimento scorte)

1. Per lo smaltimento delle etichette e per l'adeguamento delle stesse alle disposizioni di cui agli articoli precedenti è concesso un periodo di 300 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. I prodotti alimentari legittimamente etichettati e posti in commercio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché quelli etichettati ai sensi del comma 1 possono

essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte.

Art. 9 (Abrogazioni)

1. Il decreto ministeriale 8 giugno 2011, prot. 4179, citato in premessa, è abrogato.

Il presente provvedimento è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Legenda

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7


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无可用数据。

WIPO Lex编号 IT009