关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

关于1989年2月21日第70号法(集成电路布图设计保护)实施细则, 意大利

返回
废止文本 
详情 详情 版本年份 1991 日期 生效: 1991年4月26日 发布: 1991年1月11日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 专利(发明), 集成电路布图设计 主题(二级) 知识产权监管机构

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 意大利语 Regolamento di attuazione della legge 21 febbraio 1989, n. 70, recante norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori        
 doc162.PDF

CODICE DEL DIRITTO D’AUTORE

www.ubertazzi.it 1654

162. Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 gennaio 1991 n. 122. Regolamento di attuazione della legge 21 febbraio 1989, n. 70, recante norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori.

Questo decreto è stato pubblicato in GU 11 aprile 1991 n. 83, ed è entrato in vigore il 26 aprile 1991

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 70, concernente le norme per la tutela

giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori e, in particolare, gli articoli 9, comma 2 e 11, comma 2, i quali prevedono che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato siano stabilite le disposizioni di attuazione della legge stessa;

Visto l’art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24

maggio 1990; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma

dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con la nota n. 902229 del 5 novembre 1990;

Adotta il seguente regolamento:

1. Domanda di registrazione - 1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola topografia di un prodotto a semiconduttori e, qualora indichi una data di primo sfruttamento commerciale, corrispondere alla topografia esistente in detta data.

2. La domanda è redatta sul modulo a più fogli predisposto dall'Ufficio centrale brevetti e deve contenere:

a) il cognome, il nome, la nazionalità ed il domicilio o l'elezione del domicilio in Italia del richiedente e del suo mandatario, se vi sia;

b) l’indicazione della topografia in forma di titolo che esprima, in termini essenziali, la funzione e l’ambito di applicazione del prodotto che è destinato ad incorporare la topografia;

c) il codice fiscale del richiedente e/o del mandatario se residenti in Italia; d) l’eventuale richiesta del differimento della visione pubblica prevista dall'art.

10, comma 3, della legge 21 febbraio 1989, n. 70; e) la firma del richiedente o del suo mandatario; f) eventuale data del primo sfruttamento commerciale. 2. Documenti allegati alla domanda - 1. Alla domanda di registrazione

debbono essere allegati: a) una documentazione che consenta l'identificazione della topografia, in

conformità a quanto stabilito al successivo art. 3; b) una dichiarazione attestante la data del primo atto di sfruttamento

commerciale della topografia qualora questa data sia anteriore a quella della domanda di registrazione. Se il richiedente è persona diversa da chi ha effettuato il primo atto di sfruttamento commerciale deve dichiarare il rapporto giuridico intercorso con quest’ultimo;

c) l’atto di procura ovvero la lettera di incarico qualora vi sia un mandatario; d) l’attestazione comprovante il versamento della tassa prescritta per l’esame

della domanda; e) l’eventuale designazione dell'autore o degli autori della topografia. 2. La domanda e gli allegati citati al comma precedente devono essere scritti in

lingua italiana. E' tuttavia consentita l'utilizzazione di termini tecnici stranieri divenuti di uso corrente nel settore specifico.

3. Una traduzione in lingua italiana deve essere unita agli atti redatti in lingua straniera.

3. Identificazione della topografia - 1. Ai fini dell’identificazione della topografia, in conformità al precedente art. 2, comma 1, lettera a), deve essere presentato in formato A4 (210 x 297), o in formato diverso purché ripiegato in formato A4, almeno uno dei seguenti documenti:

CODICE DEL DIRITTO D’AUTORE

www.ubertazzi.it 1655

a) un disegno o una fotografia rappresentante le configurazioni degli strati del prodotto a semiconduttori;

b) i disegni o le fotografie delle maschere o parti di maschere per la fabbricazione del prodotto a semiconduttori;

c) i disegni o le fotografie dei singoli strati del prodotto a semiconduttori. 2. I disegni o le fotografie devono essere sufficientemente chiari affinché la

topografia risulti identificabile all'esame. 3. Oltre ai suddetti disegni e/o fotografie può essere depositata una descrizione

che consenta una migliore identificazione della topografia o delle parti più caratteristiche di essa.

4. Possono inoltre essere presentati, ai fini di una migliore identificazione della topografia, nastri magnetici, tabulati, micro-films o altri supporti di dati, secondo standards definiti dall'amministrazione, sui quali la topografia è registrata sotto forma codificata e uno o più esemplari del prodotto a semiconduttori.

5. Ove una topografia non rappresenti l'intera superficie del prodotto, occorre evidenziare tale circostanza.

6. I disegni o fotografie, la relativa descrizione nonché l'eventuale documentazione aggiuntiva sono firmati dal richiedente o dal suo mandatario.

4. Deposito della domanda - 1. La domanda di registrazione, corredata dalla prescritta documentazione, è depositata presso l’Ufficio centrale brevetti o presso i cinque centri interregionali di raccolta dati degli uffici provinciali industria, commercio e artigianato (UPICA) di Bologna, Firenze, Milano, Roma e Torino.

2. L'Ufficio anzidetto attesta l'avvenuto deposito apponendo in calce alla domanda il numero progressivo attribuitole e la data di ricezione.

3. Una delle copie della domanda depositata, certificata conforme all'originale, è rilasciata, osservata la legge sull'imposta di bollo, ai depositanti che ne fanno richiesta.

5. Esame della domanda 1. L’esame della domanda è rivolto ad accertare la regolarità formale della domanda stessa e la sussistenza dei requisiti richiesti dalla citata legge n. 70/1989 per il riconoscimento dei diritti sulla topografia.

2. In particolare, l'esame della domanda è rivolto ad accertare che la registrazione sia richiesta per una topografia di prodotto a semiconduttori, che gli allegati siano conformi a quanto prescritto e che sia stato comprovato il pagamento della tassa di esame.

6. Registro delle topografie - 1. Il registro o lo strumento corrispondente è costituito dalla raccolta degli attestati di registrazione ordinati secondo il numero progressivo.

2. Sugli attestati di registrazione sono riportati oltre ai dati indicati alle lettere a), b) e c) del precedente art. 1 anche la decorrenza della protezione.

3. Sugli attestati sono anche indicati: a) gli atti che devono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione, ai sensi

dell'art. 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in conformità a quanto stabilito dall'art. 15 della legge 21 febbraio 1989, n. 70;

b) i cambiamenti del nome o dell'indirizzo del titolare o del suo mandatario, nonché i cambiamenti nell'elezione di domicilio;

c) le rettifiche del nome dell'autore della topografia se diverso dal titolare e se lo stesso sia stato designato.


立法 关联 (1 文本) 关联 (1 文本) 被以下文本废止 (1 文本) 被以下文本废止 (1 文本)
无可用数据。

WIPO Lex编号 IT022