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1996年3月15日第205号法令,关于1992年12月29日第518号法令(关于计算机程序的法律保护)的修正案, 意大利

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详情 详情 版本年份 1996 日期 生效: 1996年5月9日 颁布: 1996年3月15日 文本类型 主要知识产权法 主题 版权与相关权利(邻接权)

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 英语 Legislative Decree No. 205 of March 15, 1996, on Amendments to Legislative Decree No. 518 of December 29, 1992, concerning the Legal Protection of Computer Programs         意大利语 Decreto legislativo 15 marzo 1996, n. 205 recante modificazioni al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, in materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratore        

LEGISLATIVE DECREE No. 205 OF 15 MARCH 1996

Amendments
to legislative decree no. 518 of 29 December 1992
concerning the legal protection of computer programs

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Having regard to articles 76 and 87 of the Constitution;

Having regard to legislative decree no. 518 of 29 December 1992, concerning the implementation of Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs;

Considering that it is necessary to issue provisions amending articles 5, 8 and 10 of the aforesaid legislative decree no. 518 of 1992;

Having regard to para. 5 of article 1 and para. 1 of article 6 of Law no. 146 of 22 February 1994;

Having regard to the resolution adopted by the Council of Ministers on 12 March 1996;

On proposal by the Minister for Balance and Economic Planning, responsible for the coordination of European Union policies, in agreement with the Minister for Foreign Affairs, the Minister of Justice and the Minister for the Treasury;

PROMULGATES
the following legislative decree:

Article 1

1. For the second sentence of paragraph 3 of article 64ter of Law no. 633 of 22 April 1941, as introduced by paragraph 1 of article 5 of legislative decree no. 518 of 29 December 1992, there shall be substituted the following: ‘Any contractual clauses infringing the provisions of this paragraph and paragraph 2 shall be void.’

Article 2

1. For paragraph 3 of article 64quater of Law no. 633 of 22 April 1941, as introduced by paragraph 1 of article 5 of legislative decree no. 518 of 29 December 1992, there shall be substituted the following:

3. Any contractual clauses infringing paragraphs 1 and 2 shall be void.’.

Article 3

1. In the final paragraph of article 161 of Law no. 633 of 22 April 1941, as introduced by paragraph 1 of article 8 of legislative decree no. 518 of 29 December 1992, for the word: ‘disconnection’ there shall be substituted the following: ‘elusion’.

Article 4

  1. In the first sentence of paragraph 1 of article 171bis of Law no. 633 of 22 April 1941, as introduced by paragraph 1 of article 10 of legislative decree no. 518 of 20 December 1992, for the words: ‘of between 500,000 and 6,000,000 liras.’ there shall be substituted the following: ‘of between 1,000,000 and 10,000,000 liras.’.
  2. In the third sentence of paragraph 1 of article 171bis of Law no. 633 of 22 April 1941, as introduced by paragraph 1 of article 10 of legislative decree no. 518 of 20 December 1992, for the words: ‘of 1,000,000 liras’ there shall be substituted the following: ‘of 3,000,000 liras’.

This decree, provided with the State’s seal, shall be included in the Official Collection of laws and decrees of the Italian Republic. All concerned shall have to comply with it and to cause it to be complied with.

Done in Rome on the fifteenth day of March of 1996.

 Decreto legislativo 15 marzo 1996, n. 205 Modificazioni al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, in materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratore

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 1996, n. 205

Modificazioni al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, in

materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

Entrata in vigore: 9/5/1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, recante

attuazione della direttiva 91/250/CEE, del Consiglio, del 14 maggio

1991, relativa alla tutela dei programmi per elaboratore;

Considerata la necessita' di emanare disposizioni correttive degli

articoli 5, 8 e 10 del citato decreto legislativo n. 518 del 1992;

Visti gli articoli 1, comma 5, e 6, comma 1, della legge 22

febbraio 1994, n. 146;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 12 marzo 1996;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione

economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione

europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e

giustizia e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 64­ter della legge 22

aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto

legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, e' sostituito dal seguente: "Le

clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del

comma 2 sono nulle.".

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

europee (GUCE).

Note alle premesse:

­ L'art. 76 della Costituzione regola la delega al

Governo dell'esercizio della funzione legislativa e

stabilisce che essa non puo' avvenire se non con

determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto

per tempo determinato e per oggetti definiti.

­ L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente

della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di

emanare i decreti aventi il valore di legge e i

regolamenti.

­ Il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, reca attuazione

della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica

dei programmi per elaboratore. L'art. 5 aggiunge nel capo

IV del titolo I della predetta legge la sezione VI

(articoli 64­bis, 64­ter e 64­quater), recante norme sui

programmi per elaboratore. Si riporta il testo dell'art.

64­bis (per il testo degli articoli 64­ter e 64­quater si

veda in nota all'art. 1 e 2):

"Art. 64­bis. ­ 1. Fatte salve le disposizioni dei

successivi articoli 64­ter e 64­quater, i diritti esclusivi

conferiti dalla presente legge sui programmi per

elaboratore comprendono il diritto di effettuare o

autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o

parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo

o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali

il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la

trasmissione o la memorizzazione del programma per

elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali

operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare

dei diritti;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e

ogni altra modificazione del programma per elaboratore,

nonche' la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza

pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico,

compresa la locazione, del programma per elaboratore

originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una

copia del programma nella Comunita' economica europea da

parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso,

esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia

all'interno della Comunita', ad eccezione del diritto di

controllare l'ulteriore locazione del programma o di una

copia dello stesso".

­ L'art. 8 di detto decreto aggiunge un comma all'art.

161 della legge n. 633/1941 (si veda in nota all'art. 3).

­ L'art. 10 del medesimo decreto aggiunge l'art. 171­bis

alla legge n. 633/1941 (si veda in nota all'art. 4).

­ La direttiva 91/250/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 122

del 17 maggio 1991.

­ La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni

per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza

dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per

il 1993). L'art. 1, comma 5, cosi' recita: "5. Entro due

anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

il Governo puo' emanare disposizioni integrative e

correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi

da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e

4".

­ L'art. 6, comma 1, di detta legge cosi' recita: "1. La

disposizione dettata dall'art. 1, comma 5, si applica anche

ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe

conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428,

e successive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e

successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489".

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'art. 64­quater della legge 22 aprile 1941, n.

633, introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29

dicembre 1992, n. 518, e' sostituito dal seguente:

" 3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e

2 sono nulle.".

Art. 3.

1. Nell'ultimo comma dell'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n.

633, introdotto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 29

dicembre 1992, n. 518, la parola: "esclusione", e' sostituita dalla

seguente: "elusione".

Art. 4.

1. Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 171­bis della legge 22

aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10, comma 1, del decreto

legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, le parole: "da L. 500.000 a L.

6.000.000.", sono sostituite dalle seguenti: "da lire 1.000.000 a

lire 10.000.000.".

2. Nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 171­bis della legge 22

aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10, comma 1, del decreto

legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, le parole: "L.1.000.000", sono

sostituite dalle seguenti: "lire 3.000.000".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 15 marzo 1996

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri e Ministro del tesoro

ARCELLI, Ministro del bilancio e

della programmazione economica

incaricato per il coordinamento

delle politiche della Unione

europea

AGNELLI, Ministro degli affari

esteri

CAIANIELLO, Ministro di grazia e

giustizia

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO


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IP/N/1/ITA/C/3
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WIPO Lex编号 IT027