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2008年10月24日部长法令,关于工业发明和实用新型专利申请,工业品外观设计和商标申请及授权程序的电子化, 意大利

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详情 详情 版本年份 2008 日期 生效: 2008年12月25日 颁布: 2008年10月24日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 专利(发明), 实用新型., 工业品外观设计, 商标, 厂商名称 主题(二级) 知识产权及相关法律的执行 生效日期:更多细节见宪法第73条。

可用资料

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主要文本 主要文本 意大利语 Decreto Ministeriale 24 ottobre 2008 Deposito telematico delle istanze connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita', alle domande di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa nonche' ai titoli di proprieta' industriale concessi        

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 ottobre 2008

Deposito telematico delle istanze connesse alle domande di brevettoper invenzioni industriali e modelli di utilita', alle domande diregistrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresanonche' ai titoli di proprieta' industriale concessi.(GU n. 289 del 11-12-2008 )

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato eagricoltura;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e lavalidazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10novembre 1997, n. 513;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia di documentazione amministrativa, cosi' comemodificato dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

Vista la deliberazione n. 42 del 13 dicembre 2001 dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, recante le regoletecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supportoottico idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originaliai sensi dell'art. 6, comma 2, del predetto decreto del Presidentedella Repubblica n. 455 del 2000;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 171, relativo alregolamento recante la nuova modulistica per la presentazione e laverbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali,modelli di utilita', disegni e modelli e marchi nazionali, prevede,all'art. 1, che le domande, redatte in conformita' ai moduli disponibili presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso leCamere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sullarete Internet, al sito del Ministero delle attivita' produttive,siano depositate su moduli cartacei, compilati a macchina;

Vista la circolare n. 453 del 22 dicembre 2003 del Ministero delle attivita' produttive con la quale e' stato precisato che la compilazione a macchina include, nel suo significato, anche la compilazione mediante apparecchiature informatiche;

Vista la convenzione del 7 aprile 2003, conclusa tra il Ministerodelle attivita' produttive e l'Unioncamere, che, in collaborazione con la societa' di informatica delle Camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura (InfoCamere s.c.p.a.), si impegna a sviluppare una procedura informatica che consenta, per via telematica, il deposito degli atti brevettuali, dei relativi seguitinonche' la trasmissione degli stessi all'Ufficio italiano brevetti emarchi, utilizzando, per svolgimento di tali attivita' la firma digitale;

Vista la circolare n. 459 del 28 settembre 2004 del Ministero delle attivita' produttive recante le disposizioni in materia di deposito,per via telematica, delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilita', disegni e modelli, domande diregistrazione per marchi d'impresa;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante ilcodice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge12 dicembre 2002, n. 273, successivamente indicato come codice ed inparticolare l'art. 147, comma 1;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice della

digitalizzazione della pubblica amministrazione»;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,

n. 68, che disciplina l'utilizzo della posta elettronica certificatae il decreto ministeriale 2 novembre 2005, recante le regole tecnicheper la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale,della posta elettronica certificata;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nellalegge 31 marzo 2005, n. 43, recante disposizioni urgenti perl'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, peril completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' deipubblici dipendenti, nonche' per semplificare gli adempimentirelativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria deglieffetti dell'art. 4, comma 1 , del decreto-legge 29 novembre 2004, n.280;

Visto l'art. 1, comma 352, della legge 23 dicembre 2005, n. 266(legge finanziaria per il 2006);

Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 10aprile 2006, recante le norme per il deposito telematico delledomande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita'nonche' di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchid'impresa;

Ritenuto opportuno dare attuazione alla procedura di deposito, pervia telematica, delle istanze connesse alle domande di brevetto perinvenzioni industriali e modelli di utilita', alle domande di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresanonche' ai titoli di proprieta' industriale concessi;

Preso atto che la trasmissione dei documenti all'Ufficio italiano brevetti e marchi avviene mediante l'utilizzo della firma digitalesecondo le disposizioni dettate dall'Autorita' per l'informaticanella pubblica amministrazione, per la garanzia e la certezza dell'origine e della non alterabilita';

Decreta:

Art. 1.

Deposito telematico

  1. Il deposito delle istanze, in formato non cartaceo, connessealle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita', alle domande di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa nonche' ai titoli di proprieta'industriale concessi, puo' essere effettuato, a partire dalla data dipubblicazione del presente decreto, per via telematica mediante ilcollegamento al sito web telemaco.infocamere.it con le modalita' di cui al successivo art. 2.
  2. Il deposito delle istanze di cui al comma 1 in formato cartaceo,al quale si continua ad applicare la normativa vigente, deve essereeffettuato direttamente presso uno degli uffici di cui all'art. 147del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
  3. L'ufficio ricevente il deposito in formato cartaceo provvedealla trasformazione della documentazione in formato elettronico, nelrispetto delle norme vigenti.

Art. 2.
Effetti e modalita' di effettuazione del deposito telematico

  1. Il deposito telematico esplica gli stessi effetti di cui alprecedente art. 1 , comma 2, se eseguito con le modalita' tecniche dicui all'allegato 1.
  2. L'imposta di bollo e' assolta in modo virtuale secondo gliimporti e le modalita' indicati al comma 1-quater, art. 1 , dellatariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 642, cosi' come introdotto dal decreto-legge 31 gennaio2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, fermorestando quanto previsto al comma 352, art. 1, della legge 23dicembre 2005, n. 266.
  3. La gestione dei pagamenti di imposte e diritti di segreteria,connessi alla domanda trasmessa per via telematica, viene effettuatautilizzando il servizio di rete predisposto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 3.

Orario

1. Il deposito telematico puo' essere svolto dall'utente anche fuori dell'orario di sportello degli uffici di cui all'art. 147 deldecreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 4.

Compiti dell'ufficio ricevente

  1. L'ufficio che riceve il deposito telematico attiva la proceduradi verifica del corretto invio del deposito nonche' del relativoricevimento e comunica al depositante l'avvenuta ricezione notificando, altresi', il numero di protocollo informatico.
  2. L'ufficiale rogante redige il verbale, nel rispetto dellanormativa vigente, assegnando il numero e la data di deposito,coincidente con quella di ricezione, ed apponendo la propria firmadigitale; comunica, altresi', al depositante il numero e la data dideposito nonche' invia copia del verbale, se questa e' richiesta.
  3. L'ufficio ricevente invia la domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine previsto dall'art. 147 del decretolegislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Roma, 24 ottobre 2008 Il Ministro : Scajola

Allegato 1

La procedura di deposito telematico, che puo' essere eseguitaesclusivamente da chi preventivamente si e' registrato mediantecollegamento al sito « webtelemaco.infocamere.it », prevede le fasi chedi seguito vengono descritte:

fase 1 - predisposizione della/e istanza/e:

a) redazione del modulo dell'istanza in formato elettronico conforme allo «Schema XML» (W3C XML Schema 1.0) che definisce lastruttura del documento in formato XML ed e' disponibile sul sito internet: www.uibm.gov.it ;

b) redazione della documentazione, prevista dalla normativa vigente, prodotta fin dall'origine elettronicamente in formato elettronico PDF o trasformata elettronicamente tramite scansione in formato PDF contenente le immagini in bianco e nero o a colori conrisoluzione di 300 dpi;

c) apposizione della propria firma digitale su ciascun documento;

fase 2 - deposito dell'istanza:

a) collegamento al sito di cui sopra;

b) apertura di una sessione di deposito per ciascuna istanza;

c) allegazione del modulo XML e della documentazione precedentemente predisposta;

d) selezione di uno degli uffici on line indicati nel sito;

e) invio della istanza completa di allegati.


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WIPO Lex编号 IT062