- Capo I INDICAZIONE DEGLI UFFICI COMPETENTI A RICEVERE IL RAPPORTOIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Capo II MODALITA' DEL SEQUESTRO DI COSE, VEICOLI E NATANTI
- Capo III REVISIONE DELLE ANALISI E ISTITUTI INCARICATI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1982, n. 571
Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, Testo in vigore dal: 2461983 Capo I Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 15 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Ravvisata la necessita' di dettare norme in ordine alla determinazione delle somme per la revisione delle analisi e all'individuazione degli istituti incaricati di tale revisione, nonche' all'indicazione degli uffici periferici dei Ministeri cui spetta l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla stessa legge ed alle modalita' del sequestro delle cose, dei veicoli e dei natanti susseguente all'accertamento di infrazioni amministrative;
Udito
penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente
modifiche al sistema penale.
INDICAZIONE DEGLI UFFICI COMPETENTI A RICEVERE IL RAPPORTO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA