关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

梵蒂冈城基本法, 教廷

返回
废止文本 
详情 详情 版本年份 1929 日期 议定: 1929年6月7日 文本类型 框架法 主题 其他 生效日期:更多细节见第21条。

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 意大利语 Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano        

MOTU PROPRIO DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

DI NOSTRO MOTO PROPRIO

LEGGE FONDAMENTALE DELLA CITTÀ DEL VATICANO

N.I. Legge fondamentale della Città del Vaticano, 7 giugno 1929.

Di Nostro moto proprio e certa scienza, colla pienezza della Nostra sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

1. Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Durante la Sede vacante, gli stessi poteri appartengono al Sacro Collegio, il quale potrà emanare disposizioni legislative soltanto in caso di urgenza e da avere effetto non oltre la durata della vacanza, salvo che siano confermate dal Sommo Pontefice successivamente eletto a norma delle sacre costituzioni.

2. Resta riservata al Sommo Pontefice la pienezza dei poteri che Gli appartengono sia in relazione agli organi ed ai tribunali della Sede Apostolica, secondo i canoni 7, 230 a 270, 1597 a 1607 del Codex iuris canonici, fermo quanto ai tribunali suddetti il disposto dell’articolo 14 della presente legge, sia su tutto quanto concerne la sua Corte, comprese le Guardie Nobile, Palatina e Svizzera, salvo per questa ultima il disposto dell’articolo 7 della presente legge. Dipendono pure direttamente dal Sommo Pontefice l’Amministrazione dei Beni della Santa Sede, l’Amministrazione speciale della Santa Sede, la Biblioteca e l’Archivio vaticano, la tipografia e la libreria.

3. Al Sommo Pontefice resta riservata la rappresentanza dello Stato Vaticano, per mezzo della Segreteria di Stato, in confronto degli Stati esteri per la conclusione dei trattati e per i rapporti diplomatici.

4. È riservata al Sommo Pontefice l’approvazione dei bilanci e conti consuntivi della Città del Vaticano, che sono presentati dal Governatore, previo parere del Consigliere generale dello Stato.

5. Il Sommo Pontefice, per quanto attiene al governo della Città del Vaticano, ferme le esclusioni di cui agli articoli precedenti, si riserva di delegare la potestà legislativa per determinate materie o per singoli oggetti al Governatore dello Stato.

Indipendentemente da espressa delegazione, il Governatore, del pari per quanto attiene al governo della Città del Vaticano, ha facoltà di emanare regolamenti ed ordinanze per la esecuzione delle leggi, senza poter derogare alle medesime o dispensarne.

Nella emanazione delle leggi delegate e dei regolamenti ed ordinanze il Governatore, eccetto che sia diversamente disposto, deve udire il parere del Consigliere generale dello Stato.

6. Al Governatore dello Stato, ferme restando le esclusioni e limitazioni stabilite nei precedenti articoli 2, 3 e 4, è delegato l’esercizio del potere esecutivo. Da tale delega sono eccettuati gli atti che siano riservati al Sommo Pontefice e quelli che caso per caso Egli creda di avocare a Sé.

7. Il Governatore dello Stato è nominato e revocato dal Sommo Pontefice. Egli è responsabile direttamente ed esclusivamente verso di Lui. Il Corpo della Gendarmeria pontificia è alle dirette dipendenze del Governatore, il quale, ai fini della sicurezza e della polizia, può richiedere anche l’assistenza della Guardia Svizzera, in quanto sia necessaria.

8. Organo consultivo della Città del Vaticano è il Consigliere generale dello Stato.

Egli è nominato e revocato dal Sommo Pontefice ed è responsabile direttamente ed esclusivamente verso di Lui. È tenuto a dar parere tutte le volte che sia stabilito per legge o quando ne sia richiesto dal Sommo Pontefice o dal Governatore.

9. Il potere giudiziario è delegato agli organi indicati nei seguenti articoli, che lo esercitano in nome del Sommo Pontefice.

10. Il potere giudiziario in materia civile, nelle cause in cui non sia stabilita la competenza del giudice unico, e in materia penale, quando si tratti di giudicare dei delitti, è esercitato ordinariamente da un Tribunale di prima istanza e dalla Sacra Romana Rota in sede di appello, oltre il rimedio straordinario del ricorso al Supremo Tribunale della Segnatura.

Il tribunale di prima istanza è composto da un presidente, da due giudici effettivi ed uno supplente.

La nomina e la revoca del personale giudiziario spetta al Sommo Pontefice. Il potere disciplinare è esercitato dal Supremo Tribunale della Segnatura.

11. Le funzioni di giudice unico in materia civile sono esercitate ordinariamente dal Presidente del Tribunale di prima istanza o da uno dei giudici del Tribunale stesso da lui designato.

12. In materia penale per le contravvenzioni la giurisdizione è ordinariamente esercitata da uno o più funzionari amministrativi designati dal Governatore.

Nei casi in cui, secondo le leggi di procedura penale, le sentenze siano inappellabili, è escluso qualsiasi altro mezzo di impugnativa in sede superiore.

Nei casi in cui le sentenze in materia di contravvenzione, secondo le leggi suindicate, sono appellabili, giudice di appello è il Presidente del Tribunale di prima istanza o altro giudice da lui designato, restando escluso qualsiasi ulteriore rimedio.

13. Presso il Tribunale di prima istanza le funzioni di giudice istruttore sono affidate dal Presidente ad un giudice del Tribunale al principio di ogni anno; di quelle di pubblico ministero e di promotore della giustizia, con provvedimento del Decano della Sacra Romana Rota, è incaricato un avvocato concistoriale.

14. La Sacra Romana Rota ed il Tribunale Supremo della Segnatura, quando funzionano come organi giudiziari della Città del Vaticano, debbono compiere i loro atti entro il territorio della medesima.

La rappresentanza ed il patrocinio avanti gli organi giudiziari della Città del Vaticano sono riservati agli avvocati concistoriali, salvo quanto è disposto per la rappresentanza e la difesa dinanzi al giudice unico in materia civile ed al giudice delle contravvenzioni.

15. Quando un atto amministrativo leda un diritto, è ammessa l’azione avanti l’autorità giudiziaria, la quale tuttavia, anche se lo riconosca illegittimo, non può revocarlo né modificarlo, ma giudica sugli effetti del medesimo, pronunciando inoltre, se del caso, sull’obbligo del risarcimento dei danni.

16. In ogni caso chiunque ritenga leso un proprio diritto od interesse da un atto amministrativo, può reclamare al Sommo Pontefice, pel tramite del Consigliere generale dello Stato.

17. In qualunque causa civile o penale ed in qualsiasi stadio della medesima il Sommo Pontefice può deferire la istruttoria e la decisione ad una commissione speciale, anche con facoltà di pronunciare secondo equità e con esclusione di qualsiasi ulteriore rimedio.

18. Rimane sempre riservata al Sommo Pontefice la facoltà di concedere grazie, amnistie, indulti e condoni. Le domande di grazia sono inoltrate per il tramite del Consigliere generale dello Stato.

19. La bandiera della Città del Vaticano è costituita da due campi divisi verticalmente, uno giallo aderente all’asta e l’altro bianco, e porta in questo ultimo la tiara colle chiavi, il tutto come al modello, che forma l’ allegato A alla presente legge.

Lo stemma è costituito dalla tiara colle chiavi, come al modello che forma l’ allegato B alla presente legge. Il sigillo porta nel centro la tiara colle chiavi ed intorno le parole « Stato della Città del Vaticano », come al modello che forma l’ allegato C alla presente legge.

20. Rimangono in vigore le norme e le consuetudini finora osservate dalla Santa Sede circa i titoli nobiliari e gli ordini cavallereschi.

21. La presente legge entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione.

Comandiamo che l’originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data dal Nostro palazzo apostolico Vaticano nel sette giugno mille novecento ventinove, anno VIII del Nostro Pontificato.

PIUS PP. XI

[Alla Legge fondamentale della Città del Vaticano sopra pubblicata, il Pontefice ha fatto seguire le seguenti cinque Leggi, deliberate Motu proprio in data 7 giugno 1929: – Legge sulle fonti del diritto; – Legge sulla cittadinanza ed il soggiorno; – Legge sull’ordinamento amministrativo; – Legge sull’ordinamento economico, commerciale e professionale; – Legge di pubblica sicurezza].

ALL. A

BANDIERA UFFICIALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Drappo partito di giallo e bianco, col bianco caricato al centro delle Chiavi incrociate (decussate) sormontate del Triregno. Asta gialla listata d’oro, cimata di lancia ornata di coccarda degli stessi colori della bandiera e frangiata d’oro.

ALL. B

STEMMA UFFICIALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Chiavi decussate sormontate del Triregno in campo rosso.

ALL. C

SIGILLO UFFICIALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Tondo: Campo centrale con le Chiavi decussate e sormontate del Triregno, corniciato di quattro giri concentrici, di cui l’esterno perlato, a due a due, racchiudenti l’epigrafe: STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO con l’inizio e la fine al basso, disgiunti da stella centrata a otto punte


立法 被以下文本废止 (1 文本) 被以下文本废止 (1 文本)
无可用数据。

WIPO Lex编号 VA005